Fatture elettroniche verso la PA “consegnate” ex art. 2, comma 4, del D.M. 55/2013: ai fini dell’emissione non rileva l’eventuale successivo rifiuto del documento

 

In linea generale, il momento di emissione della fattura per prestazioni di servizio può essere stabilito dagli accordi contrattuali (ad esempio, emissione in data successiva alla verifica ed accettazione della prestazione), purché detto termine sia antecedente al pagamento del corrispettivo. Nel caso in cui la fattura nei confronti della PA sia emessa in deroga agli accordi contrattuali, ma nel rispetto delle disposizioni del Decreto IVA, si applica l’articolo 2, comma 4, del D.M. 3 aprile 2013, n. 55. La citata disposizione al riguardo prevede che «La fattura elettronica si considera trasmessa per via elettronica, ai sensi dell’articolo 21, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e ricevuta dalle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, solo a fronte del rilascio della ricevuta di consegna, di cui al paragrafo 4 del documento che costituisce l’allegato B del presente regolamento, da parte del Sistema di interscambio».

Pertanto, ai fini della validità dell’emissione non rileva, l’eventuale successivo rifiuto del documento da parte della PA. A ciò si aggiunga che la nuova lettera g-ter) dell’articolo 1, comma 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (lettera aggiunta dall’articolo 15-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 1validità19, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136), al fine di evitare rigetti impropri e di armonizzare le modalità di rifiuto con le regole tecniche del processo di fatturazione elettronica tra privati, ha demandato ad un apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze l’individuazione delle cause che possono consentire il rifiuto delle fatture stesse, nonché le modalità tecniche con le quali comunicare tale rifiuto al cedente/prestatore. È quanto affermato dall’Agenzia delle entrate con il principio di diritto n. 17 del 30 ottobre 2020.

 

Link al testo del principio di diritto dell’Agenzia delle Entrate n. 17 del 30 ottobre 2020, con oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – FATTURAZIONE ELETTRONICA – Fattura nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche, emessa in deroga agli accordi contrattuali, ma nel rispetto delle disposizioni del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 – Validità dell’emissione – Condizioni – Trasmissione per via elettronica con rilascio della ricevuta di consegna da parte del Sistema di interscambio – Sufficienza – Irrilevanza dell’eventuale successivo rifiuto – Art. 2, comma 4, del D.M. 03/04/2013, n. 55 – Art. 1, commi da 209 a 213, della L. 24/12/2007, n. 244

 

Prassi

 

Fatturazione elettronica: dal 31 marzo 2015 a regime per tutte le rimanenti amministrazioni, incluse quelle individuate come amministrazioni locali nell’elenco ISTAT

Circolare congiunta del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle finanze – e della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica – n. 1 del 9 marzo 2015: «FATTURA ELETTRONICA – Fatturazione elettronica nei confronti della pubblica amministrazione – Ambito soggettivo – Date di decorrenza – Art. 1, commi da 209 a 213, della L. 24/12/2007, n. 244 – D.M. 03/04/2013, n. 55 – Art. 25, comma 1, del D.L. 24/04/2014, n. 66, conv., con mod., dalla L. 23/06/2014, n. 89»

 

Le istruzioni per l’avvio del nuovo regime di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica per la P.A.

Circolare congiunta del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle finanze – e della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica – n. 1 del 31 marzo 2014: «FATTURA ELETTRONICA – Fatturazione elettronica nei confronti della pubblica amministrazione – Obbligo – Date di decorrenza – Modalità di emissione, trasmissione e ricevimento – Art. 1, commi da 209 a 213, della L. 24/12/2007, n. 244 – D.M. 03/04/2013, n. 55»

 

Prime istruzioni operative per l’attuazione del Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche

Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 37 del 4 novembre 2013: «FATTURA ELETTRONICA – Fatturazione elettronica nei confronti della pubblica amministrazione – Attuazione del Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche – Art. 1, commi da 209 a 213, della L. 24/12/2007, n. 244 – D.M. 03/04/2013, n. 55»




Fatturazione elettronica verso la Pubblica amministrazione: in Gazzetta il Decreto Mef che stabilisce le cause motivate di rifiuto

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 262 del 22 ottobre 2020 il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze (24 agosto 2020, n. 132), sul rifiuto delle fatture elettroniche da parte delle P.A.

 

Il Decreto attua una norma che prevede che l’eventuale rifiuto da parte di Amministrazioni Pubbliche di fatture ricevute tramite il Sistema di Interscambio (SDI) debba essere puntualmente motivato.

In particolare, vengono previste cinque specifiche cause di rifiuto:

  1. fattura riferita ad una operazione che non è stata posta in essere in favore della PA destinataria della trasmissione del documento;
  2. omessa o errata indicazione del Codice identificativo di Gara (CIG) o del Codice unico di Progetto (CUP), da riportare in fattura;
  3. omessa o errata indicazione del codice di repertorio per i dispositivi medici e per i farmaci;
  4. omessa o errata indicazione del codice di Autorizzazione all’Immissione in Commercio (AIC) e del corrispondente quantitativo da riportare in fattura per i farmaci;
  5. omessa o errata indicazione del numero e data della Determinazione Dirigenziale d’impegno di spesa per le fatture emesse nei confronti delle Regioni e degli enti locali.

Sono diversi i benefici attesi a seguito del provvedimento. L’introduzione di specifiche cause di rifiuto delle fatture elettroniche consentirà di risolvere le criticità segnalate, tramite le loro associazioni di categoria, da molti fornitori della PA. Allo stesso tempo, contribuirà ad accrescere l’efficienza del processo di spesa, assicurando la certezza e l’obiettività dell’esito dei controlli delle fatture emesse dai fornitori delle Amministrazioni Pubbliche e quindi la velocità della procedura e la puntualità dei pagamenti degli operatori economici che forniscono beni e servizi. Infine, saranno ridotte le differenze tecniche esistenti tra il processo di fatturazione elettronica tra privati e PA (nell’ambito del settore “business to Government”) e tra privati (nell’ambito del “business to business” e del “business to consumer”). (Così, comunicato Stampa Mef n. 238 del 23 ottobre 2020)

 

Link al Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, 24 agosto 2020, n. 132, recante: «Regolamento recante individuazione delle cause che possono consentire il rifiuto delle fatture elettroniche da parte delle amministrazioni pubbliche» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 262 del 22 ottobre 2020