Fatture elettroniche: nuova versione del tracciato operativa dal 1° febbraio 2024

Applicabile dal 1° febbraio 2024 la versione 1.8 delle specifiche tecniche che introduce il nuovo controllo per lo scarto del file fattura in caso di dichiarazione d’intento invalidata e consente ai produttori agricoli in regime speciale di cui all’articolo 34 del D.P.R. del 1972 n. 633, di comunicare attraverso il blocco <AltriDatiGestionali> informazioni utili per la gestione automatica delle liquidazioni IVA. Integrata, infine, la descrizione dell’IdPaese nei DatiAnagrafici del CedentePrestatore.

Nel dettaglio:

  • introdotto un controllo per lo scarto di fatture con dichiarazione d’intento invalidata 00477 (Codice: 00477, descrizione: fattura recante titolo di non imponibilità ai fini IVA ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. c), DPR 26 ottobre 1972, n. 633, con Dichiarazione d’intento invalidata);

 

  • introdotta nuova codifica per il blocco AltriDatiGestionali per produttori agricoli in regime speciale;

 

Nel caso di cessioni di beni e servizi effettuati da un produttore agricolo in regime speciale di cui all’articolo 34 del d.P.R. del 1972 n. 633, l’elemento TipoDato può essere valorizzato, in maniera facoltativa utile per la gestione automatica della liquidazione IVA:

  • con la stringa “ALI-COMP”, nel caso di cessioni di prodotti agricoli e ittici compresi nella parte prima della Tabella A del D.P.R. del 1972 n. 633 (in presenza di tale stringa deve essere valorizzato anche l’elemento RiferimentoNumero con la percentuale di compensazione applicabile ai prodotti agricoli o ittici ceduti);
  • con la stringa “NO-COMP”, nel caso di cessioni di prodotti agricoli e ittici non compresi nella parte prima della Tabella A del d.P.R. del 1972 n. 633;
  • con la stringa “OCC34BIS”, nel caso di operazioni occasionali rientranti nel regime di cui all’articolo 34-bis del d.P.R. del 1972 n. 633 effettuate dal produttore agricolo.

 

  • aggiornate le indicazioni per l’utilizzo del TD28 per operazioni verso e da soggetti non stabiliti in Italia (TD28 Acquisti da San Marino con IVA – fattura cartacea.

 

Acquisti da San Marino con IVA (fattura cartacea) – TD28 – Descrizione dell’operazione: il soggetto passivo IVA residente o stabilito in Italia che riceve una fattura cartacea (*) con addebito dell’imposta da soggetto residente nella Repubblica di San Marino, deve predisporre un documento con Tipo Documento TD28 e inviarlo tramite SdI per rispettare l’obbligo di comunicazione di cui all’articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127. In presenza di una fattura cartacea emessa da un fornitore di San Marino con addebito dell’imposta va utilizzato il documento TD28 e non il TD19 che, invece, deve essere adoperato per l’assolvimento dell’imposta ai sensi dell’articolo 17, secondo comma del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nel caso in cui la fattura ricevuta dall’operatore sammarinese (elettronica o cartacea) sia senza addebito dell’imposta.

Il TD28 può essere utilizzato anche per adempiere all’obbligo di comunicazione di cui all’articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 nell’ipotesi di cui all’articolo 6, comma 9-bis. 1, del D.Lgs. n. 471/97 in cui il cessionario/committente, anziché assolvere l’imposta con il regime dell’inversione contabile, riceva una fattura cartacea con addebito dell’imposta in rivalsa dal fornitore non stabilito, ancorché identificato in Italia.

* A decorrere dal 1° luglio 2022, in applicazione delle disposizioni del decreto ministeriale del 21 giugno 2021, negli scambi con la repubblica di San Marino le fatture saranno solo elettroniche, fatte salve le ipotesi di esonero. Infatti, il Decreto Delegato n. 147 del 5 agosto 2021 della Repubblica di San Marino stabilisce che: «Sono esclusi dall’obbligo di emettere le fatture elettroniche di cui al comma 3 gli operatori economici stabiliti o identificati nel territorio della Repubblica di San Marino che hanno dichiarato ricavi nell’anno solare precedente per un importo inferiore a euro 100.000,00 (centomila/00). Essi possono comunque decidere per l’emissione delle fatture elettroniche presentando apposita opzione».

 

  • integrata la descrizione dell’IdPaese nei DatiAnagrafici del CedentePrestatore.

 

IdPaese: codice del paese assegnante l’identificativo fiscale al soggetto cedente/prestatore. Se vale IT, il sistema verifica che il TipoDocumento sia diverso da TD17, TD18, TD19 e TD28; in caso contrario il file viene scartato con codice errore 00473. Se ha un valore diverso da IT, il sistema verifica che non sia diverso da IT anche l’IdPaese del cessionario/committente; in caso contrario il file viene scartato con codice 00476.

 

 

Vedi:

 

Fattura elettronica:  software di compilazione (versione 2.1.3)

Versione 2.1.3 del 01/03/2023

  • motivo dell’aggiornamento: nell’ elenco delle aliquote IVA, inserimento della nuova percentuale: “7% – Perc. Compensazione agricoltura”.

 




D.L. n. 36/2022 – Ulteriori misure urgenti per attuazione PNRR. Testo e relazioni | Fattura elettronica per i soggetti che usufruiscono del regime di vantaggio e per i forfettari e sanzioni per la mancata accettazione dei pagamenti con POS

Si pubblicano le relazioni (illustrativa e tecnica) allegate al disegno di legge presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (Draghi) dal Ministro dell’economia e delle finanze (Franco) dal Ministro dell’istruzione (Bianchi) dal Ministro per la pubblica amministrazione (Brunetta) dal Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale (Colao) dal Ministro per il Sud e la coesione territoriale (Carfagna) dal Ministro della transizione ecologica (Cingolani) dal Ministro della giustizia (Cartabia) dal Ministro dell’università e della ricerca (Messa) e dal Ministro del turismo (Garavaglia) di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali (Orlando) con il Ministro dello sviluppo economico (Giorgetti) con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia (Bonetti) con il Ministro della salute (Speranza) con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (Giovannini) e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie (Gelmini), trasmesso al Senato della Repubblica, recante: «Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)» – (Atto Senato n. 2598).

La ratio del decreto-legge PNRR 2

Link al testo della relazione illustrativa del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante: «Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)». (Atto Senato n. 2598).

La relazione tecnica del decreto-legge PNRR 2

Link al testo della relazione tecnica del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante: «Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)». (Atto Senato n. 2598).

In Gazzetta ufficiale il decreto-legge con le ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza

Link al testo del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante: «Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)». (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 100 del 30 aprile 2022 – In vigore dal 1° maggio 2022

 

Fattura elettronica per i soggetti che usufruiscono del regime di vantaggio e per i forfettari e sanzioni per la mancata accettazione dei pagamenti con POS

In merito alle misure in materia finanziaria e fiscale del D.L. n. 36/2022 si evidenzia che l’art. 18, rubricato: «Disposizioni riguardanti le sanzioni per mancata accettazione dei pagamenti elettronici, la fatturazione elettronica e i pagamenti elettronici», interviene sulla decorrenza di applicazione delle sanzioni per mancata accettazione dei pagamenti elettronici, al fine di adeguarne l’operatività alle previsioni PNRR (comma 1). Più nel dettaglio, considerata la scadenza al 30 giugno 2022 per il raggiungimento degli obiettivi fissati nella citata milestone del PNRR, il comma 1 dell’art. 18 anticipa la decorrenza di applicazione delle sanzioni per mancata accettazione di pagamenti effettuati con carta (pagamenti a mezzo pos), sostituendo il richiamo al «1° gennaio 2023» con il «30 giugno 2022». Tanto al fine di adeguarne l’operatività alle previsioni del PNRR.

I commi 2 e 3 della disposizione estendono l’obbligo di fatturazione elettronica ai soggetti esonerati ai sensi dell’articolo 1, comma 3 del decreto legislativo 2 agosto 2015, n.127. La estensione dell’obbligo di fatturazione elettronica a tali categorie fa seguito alla decisione di esecuzione (UE) 2021/2251 del Consiglio, del 13 dicembre 2021, la quale, nel rinnovare la decisione di esecuzione (UE) 2018/593 che aveva autorizzato l’Italia ad introdurre un obbligo generalizzato di fatturazione elettronica, ha esteso l’ambito applicativo della misura anche ai soggetti che si avvalgono della franchigia per le piccole imprese di cui all’articolo 282 della direttiva 2006/112/CE.

Per dare attuazione alla nuova decisione di esecuzione, il comma 2 dell’articolo 18 modifica l’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 127 del 2015, facendo venire meno l’esonero dall’obbligo di fatturazione elettronica precedentemente previsto per i soggetti che usufruiscono del regime di vantaggio di cui all’articolo 27, commi 1 e 2 del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, i soggetti che applicano il regime forfettario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014, i soggetti che hanno esercitato l’opzione per il regime speciale della legge n. 398 del 1991 previsto, in particolare, per le associazioni sportive dilettantistiche. L’introduzione di tale obbligo non amplia le ipotesi in cui deve essere emessa fattura, ma solo le modalità di emissione del documento; restano, inoltre, fermi i principi generali che regolano l’emissione della fattura, di cui all’articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, in base ai quali il documento è emesso dal soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio o, per suo conto e sotto la sua responsabilità, dal cessionario o dal committente ovvero da un terzo.

Il comma 3 dell’articolo 18, tenendo conto delle difficoltà operative e tecniche che i soggetti interessati potrebbero incontrare a fronte dei nuovi adempimenti posti a loro carico, prevede un termine a partire dal quale detti soggetti passivi sono tenuti all’adempimento della fatturazione elettronica, fissato alla data del 1° luglio 2022, e stabilisce che nel primo trimestre di vigenza dell’obbligo ai soggetti ai quali il predetto obbligo di fatturazione elettronica è esteso a decorrere dal 1° luglio 2022 non si applicano sanzioni se la fattura elettronica è emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.




Fattura elettronica per le tutte le partite IVA (compresi forfettari e 398/91), o quasi

Dal 1° luglio 2022 fattura elettronica per le tutte le partite IVA (compresi i forfettari), esclusi i medici e più in generale tutti soggetti che operano nel settore sanitario. L’obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi viene esteso, altresì, anche ai soggetti che applicano il regime forfettario opzionale di cui agli articoli 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398. Si tratta di associazioni e società sportive dilettantistiche, associazioni senza fini di lucro e associazioni pro loco, che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a euro 65.000.

Queste, le novità, da confermare con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, contenute nella prima bozza (sotto riportata) del nuovo decreto decreto-legge Pnrr, recante: «Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza», approvato del Consiglio dei Ministri del 13 aprile 2022

Tuttavia, rispetto alla stesura iniziale della bozza (sotto riportata) del nuovo decreto Pnrr, sembra farsi spazio l’ipotesi di esonerare fino al 2024 dal nuovo obbligo, i forfettari con o ricavi/compensi fino a 25.000 euro.

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Schema di Decreto-Legge recante ulteriori misure urgenti per l’attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)

Link al testo in pdf 

 

Art. 15
Disposizioni riguardanti le sanzioni per mancata accettazione dei pagamenti elettronici, la fatturazione elettronica e i pagamenti elettronici

 

1. All’articolo 15, comma 4-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 (1), in materia di sanzioni per mancata accettazione dei pagamenti elettronici, le parole «dal 1° gennaio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «dal 30 giugno 2022».
2. All’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo del 5 agosto 2015, 127 (2), in materia di fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati, le parole da «Sono esonerati dalle predette disposizioni» fino alle parole «o committente soggetto passivo d’imposta» sono soppresse.
3. La disposizione di cui al comma 2 si applica a partire dal 1° luglio 2022. Per il terzo trimestre del periodo d’imposta 2022, le sanzioni di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, 471, non si applicano ai soggetti ai quali l’obbligo di fatturazione elettronica è esteso a decorrere dal 1° luglio 2022, se la fattura elettronica è emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.


Nota (1)

L’anticipo al 30 giugno 2022 delle sanzioni per chi non accetta i pagamenti con il Pos

D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, conv., con mod., dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221
Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese

Ante modifiche della Bozza del DL “PNRR” approvata dal CDM del 13.04.2022

Post modifiche apportate dall’art. 15, comma 1, della Bozza del DL “PNRR” approvata dal CDM del 13.04.2022

 Art. 15, comma 4-bis
Pagamenti elettronici

 

4-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2023, nei casi di mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, effettuato con una carta di pagamento di cui al comma 4, da parte di un soggetto obbligato ai sensi del citato comma 4, si applica nei confronti del medesimo soggetto la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari a 30 euro, aumentata del 4 per cento del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l’accettazione del pagamento. Per le sanzioni relative alle violazioni di cui al presente comma si applicano le procedure e i termini previsti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, a eccezione dell’articolo 16 in materia di pagamento in misura ridotta. L’autorità competente a ricevere il rapporto di cui all’articolo 17 della medesima legge n. 689 del 1981 è il prefetto della provincia nella quale è stata commessa la violazione. All’accertamento si provvede ai sensi dell’articolo 13, commi primo e quarto, della citata legge n. 689 del 1981. (Comma inserito dall’art. 19-ter, comma 1, lett. b), del D.L. 06/11/2021, n. 152, conv., con mod. dalla L 29/12/2021, n. 233)

 

 

Art. 15, comma 4-bis
Pagamenti elettronici

 

4-bis. A decorrere dal 30 giugno 2022, nei casi di mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, effettuato con una carta di pagamento di cui al comma 4, da parte di un soggetto obbligato ai sensi del citato comma 4, si applica nei confronti del medesimo soggetto la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari a 30 euro, aumentata del 4 per cento del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l’accettazione del paga mento. Per le sanzioni relative alle violazioni di cui al presente comma si applicano le procedure e i termini previsti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, a eccezione dell’articolo 16 in materia di pagamento in misura ridotta. L’autorità competente a ricevere il rapporto di cui all’articolo 17 della medesima legge n. 689 del 1981 è il prefetto della provincia nella quale è stata commessa la violazione. All’accertamento si provvede ai sensi dell’articolo 13, commi primo e quarto, della citata legge n. 689 del 1981. (Le parole «dal 30 giugno 2022» sono state così sostituite alle precedenti «dal 1° gennaio 2023» dall’art. 15, comma 1, della Bozza del DL “PNRR” approvata dal CDM del 13.04.2022. In precedenza il comma era stato inserito dall’art. 19-ter, comma 1, lett. b), del DL 06/11/2021, n. 152, conv., con mod. dalla L 29/12/2021, n. 233)

 

 Nota (2)

 

D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127

Trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici, in attuazione dell’articolo 9, comma 1, lettere d) e g), della legge 11 marzo 2014, n. 23

Ante modifiche della Bozza del DL “PNRR” approvata dal
CDM del 13.04.2022

Post modifiche apportate dall’art. 15, comma 2, della Bozza del D.L. “PNRR”approvata dal CDM del 13.04.2022

 

Art. 1, comma 3
Fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati

 

3. Al fine di razionalizzare il procedimento di fatturazione e registrazione, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, sono emesse esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio e secondo il formato di cui al comma 2. Gli operatori economici possono avvalersi, attraverso accordi tra le parti, di intermediari per la trasmissione delle fatture elettroniche al Sistema di Interscambio, ferme restando le responsabilità del soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio. Con il medesimo decreto ministeriale di cui al comma 2 potranno essere individuati ulteriori formati della fattura elettronica basati su standard o norme riconosciuti nell’ambito dell’Unione europea. Le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali sono rese disponibili, su richiesta, a questi ultimi dai servizi telematici dell’Agenzia delle entrate; una copia della fattura elettronica ovvero in formato analogico sarà messa a disposizione direttamente da chi emette la fattura. È comunque facoltà dei consumatori rinunciare alla copia elettronica o in formato analogico della fattura. Sono esonerati dalle predette disposizioni i soggetti passivi che rientrano nel cosiddetto «regime di vantaggio» di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e quelli che applicano il regime forfettario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Sono altresì esonerati dalle predette disposizioni i soggetti passivi che hanno esercitato l’opzione di cui agli articoli 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a euro 65.000; tali soggetti, se nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo superiore a euro 65.000, assicurano che la fattura sia emessa per loro conto dal cessionario o committente soggetto passivo d’imposta. (Le parole «, su richiesta,» sono state inserite dall’art. 1, comma 354, della L 30/12/2018, n. 145. Il periodo da «Sono altresì esonerati» fino a «soggetto passivo d’imposta.» è stato aggiunto dall’art. 10, comma 01, del DL 23/10/ 2018, n. 119, conv., con mod., dalla L 17/12/2018, n. 136. Le parole «o stabiliti» sono state così sostituite alle precedenti «, stabiliti o identificati» dall’art. 15, comma 1, del DL 23/10/2018, n. 119, conv., con mod., dalla L 17/12/2018, n. 136.

 

In precedenza il comma era stato così sostituito (1) dall’art. 1, comma 909, lett. a), n. 3), della L 27/12/2017, n. 205, al precedente che si riporta:

«3. Con riferimento alle operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto effettuate dal 1° gennaio 2017, i soggetti passivi possono optare per la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati di tutte le fatture, emesse e ricevute, e delle relative variazioni, effettuata anche mediante il Sistema di Interscambio di cui all’articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. L’opzione ha effetto dall’inizio dell’anno solare in cui è esercitata fino alla fine del quarto anno solare successivo e, se non revocata, si estende di quinquennio in quinquennio.»)

 

 

Art. 1, comma 3
Fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati

 

3. Al fine di razionalizzare il procedimento di fatturazione e registrazione, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, sono emesse esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio e secondo il formato di cui al comma 2. Gli operatori economici possono avvalersi, attraverso accordi tra le parti, di intermediari per la trasmissione delle fatture elettroniche al Sistema di Interscambio, ferme restando le responsabilità del soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio. Con il medesimo decreto ministeriale di cui al comma 2 potranno essere individuati ulteriori formati della fattura elettronica basati su standard o norme riconosciuti nell’ambito dell’Unione europea. Le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali sono rese disponibili, su richiesta, a questi ultimi dai servizi telematici dell’Agenzia delle entrate; una copia della fattura elettronica ovvero in formato analogico sarà messa a disposizione direttamente da chi emette la fattura. È comunque facoltà dei consumatori rinunciare alla copia elettronica o in formato analogico della fattura. [Sono esonerati dalle predette disposizioni i soggetti passivi che rientrano nel cosiddetto «regime di vantaggio» di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e quelli che applicano il regime forfettario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Sono altresì esonerati dalle predette disposizioni i soggetti passivi che hanno esercitato l’opzione di cui agli articoli 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a euro 65.000; tali soggetti, se nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo superiore a euro 65.000, assicurano che la fattura sia emessa per loro conto dal cessionario o committente soggetto passivo d’imposta]. (Le parole da «Sono esonerati dalle predette disposizioni» fino a «o committente soggetto passivo d’imposta» sono state soppresse dall’art. 15, comma 2, della Bozza del DL “PNRR” approvata dal CDM del 13.04.2022. Le parole «, su richiesta,» sono state inserite dall’art. 1, comma 354, della L 30/12/2018, n. 145. Il periodo da «Sono altresì esonerati» fino a «soggetto passivo d’imposta.» è stato aggiunto dall’art. 10, comma 01, del DL 23/10/2018, n. 119, conv., con mod., dalla L 17/12/2018, n. 136. Le parole «o stabiliti» sono state così sostituite alle precedenti «, stabiliti o identificati» dall’art. 15, comma 1, del DL 23/10/2018, n. 119, conv., con mod., dalla L 17/12/2018, n. 136.

In precedenza il comma era stato così sostituito (1) dall’art. 1, comma 909, lett. a), n. 3), della L 27/12/2017, n. 205, al precedente che si riporta:

«3. Con riferimento alle operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto effettuate dal 1° gennaio 2017, i soggetti passivi possono optare per la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati di tutte le fatture, emesse e ricevute, e delle relative variazioni, effettuata anche mediante il Sistema di Interscambio di cui all’articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. L’opzione ha effetto dall’inizio dell’anno solare in cui è esercitata fino alla fine del quarto anno solare successivo e, se non revocata, si estende di quinquennio in quinquennio.»)

 

(1) Ai sensi dell’art. 1, comma 916, della L. 27/12/2017, n. 205, tali modifiche si applicano alle fatture emesse a partire dal 01.01.2019.

Ai sensi dell’art. 1, comma 917, della L. 27/12/2017, n. 205, fermo restando quanto previsto al comma 916 dell’art. 1, della sopracitata L. n. 205/2017, tali modifiche si applicano alle fatture emesse a partire dal 01.07.2018 relative a:
a) cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori, ad eccezione delle cessioni di carburante per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione, per le quali il comma 920 dell’art. 1, della sopracitata L 205/2017 si applica dal 1° gennaio 2019;
b) prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con un’amministrazione pubblica. Ai fini della presente lettera, per filiera delle imprese si intende l’insieme dei soggetti, destina tari della normativa di cui all’art. 3 della L 13/08/2010, 136, che intervengono a qualunque titolo nel ciclo di realizzazione del contratto, anche con noli e forniture di beni e prestazioni di servizi, ivi compresi quelli di natura intellettuale, qualunque sia l’importo dei relativi contratti o dei subcontratti. Le fatture elettroniche emesse ai sensi della presente lettera riportano gli stessi codici CUP e CIG di cui all’art. 25, comma 2, del DL 24/04/2014, n. 66, conv., con mod., dalla L 23/06/2014, n. 89, riportati nelle fatture emesse dall’impresa capofila nei confronti dell’amministrazione pubblica.




Abolizione dell’esterometro solo dal 1° luglio 2022. Le Entrate adeguano le specifiche tecniche per la fatturazione elettronica

L’articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 è stato modificato dall’articolo 1, comma 1103, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, prevedendo che, con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2022, i dati delle operazioni transfrontaliere siano trasmessi esclusivamente utilizzando il Sistema di interscambio e il formato del file fattura elettronica, con termini differenziati per le operazioni attive e passive: per le prime, la trasmissione è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi; per le seconde, la trasmissione è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione. Tuttavia, a pochi giorni dall’entrata in vigore delle nuove regole di trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere, con la legge 17 dicembre 2021, n. 215, di conversione del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, cd. Decreto “Fisco e Lavoro”», è stato nuovamente modificato il citato comma 3-bis dell’articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 prevedendo che la disposizione in argomento entri in vigore con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022.

Di conseguenza, con il provvedimento del 23 dicembre 2021, prot. n. 374343/2021,  l’Agenzia delle entrate  ha adeguato, di nuovo, le regole tecniche per la trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere alle disposizioni normative in vigore e, al contempo, abrogato il precedente provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2021, n. 293384.

Inoltre, decorrere dal 1° luglio 2022, al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 89757 del 30 aprile 2018, è apportata la seguente modifica:

  • Il punto 9 è sostituito come segue:

 

“9. Trasmissione telematica dei dati delle operazioni transfrontaliere

9.1 Con riferimento alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute, dal 1° luglio 2022, verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori IVA residenti trasmettono i dati all’Agenzia delle entrate utilizzando il formato previsto al punto 1.3 del presente provvedimento e inviando i file al Sistema di interscambio secondo le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento.

9.2 La comunicazione di cui al precedente punto 1 è facoltativa per tutte le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le regole stabilite nei punti precedenti.

9.3 Per le operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, la trasmissione dei file di cui al punto 9.1 è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi. Per le operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, la trasmissione dei file di cui al punto 9.1 è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione.”

 

Vedi:

 

Fattura elettronica:  software di compilazione (versione 2.1.3)

Versione 2.1.3 del 01/03/2023

  • motivo dell’aggiornamento: nell’ elenco delle aliquote IVA, inserimento della nuova percentuale: “7% – Perc. Compensazione agricoltura”.

 




Autofatture per estrazione dei beni dai depositi IVA. Elettroniche se non vi è corrispondenza tra il valore del bene inserito e il bene estratto

L’Agenzia delle Dogane con nota del 12 luglio 2019, prot. 73328/RU, fornice i chiarimenti in merito alle autofatture emesse in caso di estrazione dei beni dai depositi IVA. Le Dogane, nel richiamare una precedente risposta dell’Agenzia delle Entrate, la n. 104 del 9 aprile 2019, ritiene che nelle ipotesi in cui non vi è corrispondenza tra il valore del bene inserito nel deposito IVA ed il bene estratto (ad es.: per lavorazioni) in quanto quest’ultimo deve essere incrementato delle spese ad esso riferibili, l’autofattura emessa al momento dell’estrazione non è più una mera integrazione di altro documento, quanto un documento atto ad individuare il valore del bene estratto e la corretta base imponibile. Ne consegue che la citata autofattura emessa per l’estrazione dei beni dovrà essere elettronica tramite il Sdi. Salvo il caso di operazioni nei confronti di soggetti non residenti identificati (identificazione diretta ovvero con rappresentante fiscale) o da loro poste in essere, nel quale la fattura potrà essere emessa in modalità elettronica, tramite Sdi, su base volontaria.

Link alla nota dell’Agenzia delle dogane del 12 luglio 2019, prot. 73328/RU, con oggetto: FATTURAZIONE ELETTRONICA – Depositi IVA – Autofatture emesse per l’estrazione dei beni – Autofattura elettronica obbligatoria in caso di incremento di valore del bene – Affermazione – Deroghe – Operazioni nei confronti di soggetti non residenti, ancorché identificati – Art. 50-bis, del D.L. 30/08/1993 n. 331, conv., con mod., dalla L. 29/10/1993, n. 427 – Art. 1, commi 909 e ss., della L. 27/12/2017, n. 205

Vedi anche la risposta a interpello n. 142 del 14 maggio 2019, con la quale l’Agenzia delle entrate ha risposto ad un quesito sull’emissione di una autofattura elettronica mediante Sdi, in caso di estrazione da un deposito Iva di merci importate da un Paese asiatico, laddove non ci fosse corrispondenza fra il valore del bene ceduto all’interno del deposito e quello del bene estratto.

 




Depositi IVA. Se il soggetto estrattore è stabilito in Italia E-fattura in caso di modifica del valore dei beni estratti

 

Le autofatture emesse per l’estrazione dei beni da un deposito IVA possono, secondo la libera determinazione dei soggetti operanti, essere analogiche o elettroniche extra SdI, con obbligo di fattura elettronica via SdI nel solo caso in cui il bene, estratto dall’operatore italiano, durante la permanenza nel deposito sia stato oggetto di una prestazione di servizi, territorialmente rilevante in Italia, che ne ha modificato il valore. È quanto emerge dalla risposta a interpello n. 142 del 14 maggio 2019, con la quale l’Agenzia delle entrate ha risposto ad un quesito sull’emissione di una autofattura elettronica mediante Sdi, in caso di estrazione da un deposito Iva di merci importate da un Paese asiatico, laddove non ci fosse corrispondenza fra il valore del bene ceduto all’interno del deposito e quello del bene estratto.

La precisazione va coordinata con la risposta ad interpello n. 104 del 9 aprile 2019, secondo cui la posizione IVA italiana del soggetto non stabilito in Italia può procedere all’estrazione dei beni dal deposito Iva senza obbligo di emissione della autofattura elettronica per mezzo del SdI.

Link al testo della risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 142 del 14 maggio 2019, con oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – FATTURAZIONE ELETTRONICA – Depositi fiscali ai fini IVA – Estrazione dei beni dai depositi IVA – Autofattura elettronica obbligatoria in caso di incremento di valore del bene – Affermazione – Art. 50-bis, del D.L. 30/08/1993 n. 331, conv., con mod., dalla L. 29/10/1993, n. 427 – Art. 1, commi 909 e ss., della L. 27/12/2017, n. 205




Deleghe agli intermediari per l’utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica e di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi. Ultimi chiarimenti in attesa del 1° luglio 2019

Con la risoluzione n. 62 del 26 giugno 2019, l’Agenzia delle entrate riepiloga l’impianto regolamentare per il conferimento/revoca e la comunicazione delle deleghe agli intermediari per l’utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica e di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.

Scadute le deleghe sottoscritte prima del 21 dicembre 2018

Nel documento prassi evidenziato che a seguito alle modifiche introdotte con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 21 dicembre 2018, prot. n. 524526/2018, le deleghe conferite agli intermediari in un momento antecedente alla data del 21 dicembre 2018 non consentono agli stessi di effettuare l’adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici per conto dei propri clienti. Di conseguenza per poter effettuare le suddette operazioni è necessario, pertanto, che gli intermediari delegati al servizio di consultazione prima del 21 dicembre 2018 acquisiscano nuovamente la delega al servizio di consultazione.

L’invio della nuova delega

Per effetto dei provvedimenti del 29 aprile 2019, Prot. n. 107524/2019, e del 30 maggio 2019, prot. n. 164664/2019, sono stati modificati i termini per effettuare l’adesione. In particolare, è stato disposto che la funzionalità per aderire al servizio sia resa disponibile a decorrere dal 1° luglio 2019 e che sia possibile effettuare l’adesione fino al 31 ottobre 2019.

Ricordate le scadenze, l’Agenzia sottolinea l’opportunità di presentare le deleghe attraverso i servizi resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, con modalità “massiva” o “puntuale”, secondo quanto previsto dal punto 4.3 del provvedimento 5 novembre 2018, prot. n. 291241/2018. Tali servizi consentono, infatti, l’attivazione automatica della delega in esito alla positiva verifica degli elementi di riscontro indicati, desumibili dalla dichiarazione IVA del delegante.

Solo nei casi in cui non sia possibile fornire i richiamati elementi di riscontro (ad esempio perché nell’anno precedente non è stata presentata la dichiarazione IVA), resta ferma la possibilità, per i soggetti che possono autenticare la sottoscrizione della delega ai sensi dell’articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, di trasmettere tramite posta elettronica certificata, per ciascun soggetto delegato, un file firmato digitalmente contenente:

  • le copie delle deleghe cartacee debitamente compilate e sottoscritte e dei documenti di identità dei deleganti;
  • un prospetto contenente gli elementi essenziali delle deleghe conferite, predisposto secondo lo schema allegato al provvedimento del 5 novembre 2018;
  • una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con cui l’intermediario attesta di aver ricevuto specifica procura alla presentazione dei moduli, la rispondenza di quanto riportato nel file con quanto indicato nei moduli stessi e l’impegno a conservare gli originali dei moduli per 10 anni dalla data della loro sottoscrizione, al fine di consentire gli opportuni controlli da parte dell’Agenzia.

In caso di utilizzo di tale modalità di trasmissione delle deleghe, che richiama sostanzialmente quanto previsto dal punto 4.8 del menzionato provvedimento del 5 novembre 2018 ed è alternativa alle altre modalità previste dal medesimo provvedimento, il file firmato digitalmente va inviato all’indirizzo di posta elettronica certificata della Direzione Provinciale dell’Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale dell’intermediario.

Gli effetti delle nuova delega

Di estremo interesse operativo, risulta quanto chiarito dall’Agenzia delle entrate in merito agli effetti dell’nuovo invio delle delega. A tal proposito nel documento di prassi si sottolinea che l’invio della nuova delega produce un automatico aggiornamento dei soli servizi per i quali si comunica la delega stessa, senza la necessità di procedere con preventive revoche: ad esempio, se era stato già presentato un modulo di delega relativo a tutti i cinque servizi di fatturazione elettronica e, successivamente, si trasmette un nuovo modulo con l’indicazione della sola delega al servizio di “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici”, il sistema aggiornerà solo quest’ultima e manterrà inalterate le deleghe sugli altri servizi. Al riguardo, considerato che la durata della delega è stabilita entro il limite di due anni dalla data di sottoscrizione del modulo, nel caso in cui l’intermediario sia stato delegato all’utilizzo di più servizi disponibili nel portale Fatture e Corrispettivi e si renda necessario acquisire nuovamente la delega relativa al servizio di consultazione, può risultare opportuno presentare ex novo anche le deleghe relative agli altri servizi, al fine di evitare scadenze diversificate.

Sulla delega al servizio di “accreditamento e censimento dispositivi”

Infine, la risoluzione ricorda che tra i servizi fruibili attraverso il portale Fatture  e Corrispettivi rientrano anche quelli relativi alla gestione del processo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, anch’essi delegabili agli intermediari di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, mediante il modello di delega allegato al al provvedimento 5 novembre 2018, prot. n. 291241/2018. In particolare, conferendo la delega al servizio di “accreditamento e censimento dispositivi”, l’intermediario viene abilitato ad accedere anche all’area “Corrispettivi” del portale Fatture e Corrispettivi relativa al singolo cliente, all’interno della quale è possibile usare le funzionalità per accreditarsi e gestire i propri dispositivi (registratori telematici ovvero distributori automatici).




E-fattura. Dal 31 maggio 2019 soppressa la procedura di invio delle deleghe mediante Pec

Superata la fase di avvio del processo di fatturazione elettronica, disposta, a decorrere dal 31 maggio 2019, la soppressione della procedura di invio delle deleghe mediante posta elettronica certificata prevista dal punto 4.8 del provvedimento del 5 novembre 2018. Si tratta della la possibilità, per i soggetti che possono autenticare la sottoscrizione della delega ai sensi dell’articolo 63 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, di trasmettere, tramite posta elettronica certificata, un file contenente gli elementi essenziali delle deleghe conferite, nonché la copia delle deleghe cartacee, che gli stessi sono tenuti ad acquisire preventivamente e conservare, in originale, al fine di consentire gli opportuni controlli da parte dell’Agenzia delle entrate.

Link al provvedimento del 16 aprile 2019, Prot. n. 96618/2019, recante: «Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 5 novembre 2018, come modificato dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 21 dicembre 2018», pubblicato nel sito internet dell’Agenzia delle Entrate il 17 aprile 2019

 

Il testo del Provvedimento del 5 novembre 2018, prot. n. 291241/2018 aggiornato con le modifiche apportate dal Provvedimento del 21 dicembre 2018, prot. n. 524526/2018

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 5 novembre 2018, prot. n. 291241/2018: «Modalità di conferimento/revoca delle deleghe per l’utilizzo dei servizi di Fatturazione elettronica»




Su Fatture e Corrispettivi il servizio online per calcolare il bollo sulle fatture elettroniche trasmesse con Sdi

Sul sito di assistenza online, nella sezione “Consultazione”, sono disponibili nuove pagine informative relative alla funzionalità di Pagamento imposta di bollo per le Fatture Elettroniche:

Consultazione – Fatture elettroniche e altri dati IVA – Consultare le tue Fatture elettroniche – Pagamento imposta di bollo.

Link al sito: https://assistenza.agenziaentrate.gov.it/FatturazioneUIKIT/KanaFattElettr.asp?St=107,E=0000000000106371610,K=3441,Sxi=10,Case=Ref(Pagamento_imposta_di_bollo_Ricerca)

Il servizio si compone di più funzionalità, per consentire quanto di seguito indicato all’utente (o suo delegato) che emette fatture nelle quali è stata inserita l’informazione relativa all’ assolvimento dell’imposta di bollo:

1. consultare – per ciascun trimestre solare – un riepilogo sintetico dei dati correlati all’imposta di bollo dovuta ovvero già pagata;

2. effettuare, per ciascun elemento di riepilogo, la predisposizione del pagamento, mediante il calcolo dell’imposta dovuta calcolata sul numero delle fatture passibili di imposta: sono considerate le fatture emesse dall’utente con stato “ consegnate” o “messe a disposizione” nel trimestre. L’utente in tale fase ha la facoltà di modificare il numero delle fatture passibili di bollo e conseguentemente l’importo dell’imposta;

3. procedere con:

l’invio della richiesta di addebito su un conto corrente che l’utente indica,

ovvero

la predisposizione della  stampa del modello F24 o F24EP (in caso di Enti Pubblici) con i dati utili per il pagamento; tali dati possono essere quelli proposti dal sistema ovvero modificati dall’utente come descritto al punto 2;

 

4. consultare le Attestazioni di pagamento.




Aggiornato il software di compilazione della Fattura Elettronica

Rilasciata una nuova versione di compilazione della Fattura Elettronica (Software: 2.0.1 del 01/02/2019).

E’ disponibile anche una guida – pdf per l’utilizzo del software.

Il software Compilazione Fattura Elettronica consente la compilazione della comunicazione mediante una serie di domande che determinano la struttura del file xml da trasmettere all’Agenzia delle Entrate e predispone i pannelli per la compilazione.

Il file generato con il presente software avrà la seguente nomenclatura: ITCodiceFiscale_12345.xml (dove il codice fiscale è quello del soggetto che trasmette la fattura)

Indipendentemente dal sistema operativo, per eseguire il software selezionare il link Compilazione fattura elettronica.

Quando viene avviata per la prima volta, l’applicazione potrebbe visualizzare la finestra di dialogo Avviso di protezione contenente informazioni sul fornitore del software (Agenzia delle Entrate); considerare affidabile il fornitore di software e selezionare il tasto Esegui per continuare con l’installazione.

La procedura Compilazione Fattura Elettronica (FEL18) può essere utilizzato da tutti gli operatori IVA che per predisporre le fatture elettroniche nel formato (XML) da inviare – attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) – ai propri clienti.

La procedura Compilazione Fattura Elettronica è un software stand alone installabile su PC: le informazioni tecniche sul prodotto e quelle per l’installazione sono presenti nella sezione “software” dell’area “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

Una volta installata, la procedura presenta due parti principali.

La prima (detta Wizard) consente all’utente di riportare i propri dati identificativi (numero di partita IVA, nome e cognome ovvero denominazione ecc.): tale parte va compilata una sola volta poiché la procedura, poi, terrà in memoria i dati dell’utente oppure ogni qual volta si intende modificare i dati dell’utente stesso o inserire un nuovo utente.

La seconda parte della procedura consente di compilare le ulteriori informazioni della fattura (dati del cliente, numero e data della fattura, natura, quantità e qualità del bene o del servizio ceduto, nonché eventuali ulteriori dati a seconda delle caratteristiche dell’operatore).

A termine della predisposizione della fattura, la procedura genererà il file (XML) da inviare tramite PEC ovvero mediante il servizio di trasmissione presente nel portale “Fatture e Corrispettivi” ovvero mediante canali telematici (web server o FTP) pre-accreditati al SdI.




E-fattura, approvate nuove regole.  Memorizzazione solo su richiesta dei contribuenti

 

Pronte le nuove regole per la memorizzazione delle fatture elettroniche da parte dell’Agenzia e per l’utilizzo del servizio di consultazione da parte di contribuenti e intermediari. Con il provvedimento di oggi, le Entrate danno attuazione alle soluzioni individuate nell’ambito del tavolo tecnico con il Garante per la protezione dei dati personali e definiscono ulteriori misure di sicurezza, rispetto a quelle già disposte con il provvedimento del 30 aprile 2018.

In particolare, non sarà possibile per l’Agenzia memorizzare le fatture elettroniche senza l’assenso esplicito dei soggetti interessati.

E-fattura, dati al sicuro e privacy tutelata

Saranno i contribuenti a dare l’assenso, anche tramite intermediari delegati, alla funzionalità gratuita di consultazione e download delle fatture elettroniche resa disponibile dall’Agenzia delle entrate. L’adesione sarà espressa con la firma di uno specifico accordo di servizio che verrà pubblicato nell’area riservata del sito web dell’Agenzia entro il 3 maggio 2019. In assenza di adesione, l’Agenzia memorizzerà e renderà consultabile e scaricabile l’e-fattura solo fino all’avvenuto recapito al destinatario. Una volta consegnata la fattura saranno memorizzati esclusivamente i dati rilevanti ai fini fiscali, che verranno raccolti e archiviati in una banca dati separata e trattati per le attività istituzionali. Questi dati saranno cancellati entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento.

Come funziona il servizio di consultazione e download

Se almeno una delle parti tra emittente e destinatario aderirà al servizio facoltativo, l’Agenzia memorizzerà la fattura nella sua interezza, rendendola disponibile per la consultazione e lo scarico solo a chi avrà aderito al servizio. Potranno aderire anche i consumatori finali che quindi avranno la possibilità di accedere, all’interno della propria area riservata sul sito web dell’Agenzia, alle e-fatture ricevute.

Il periodo transitorio

Fino al 2 luglio 2019, termine ultimo per effettuare l’adesione al servizio, l’Agenzia memorizzerà temporaneamente le fatture elettroniche e le renderà disponibili in consultazione, su richiesta, all’emittente, al destinatario o a loro intermediari delegati. Se non si aderisce, l’Agenzia cancellerà le fatture elettroniche memorizzate durante il periodo transitorio e manterrà solo i dati di natura fiscale, che verranno raccolti e archiviati nella banca dati separata. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 21 dicembre 2018)

 

Link alle modifiche ai provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018 e del 5 novembre 2018 – (Link al sito dell’Agenzia delle entrare)




Dall’Agenzia delle entrate nuovo software per compilazione della E-Fattura

Rilasciata una nuova versione di compilazione della Fattura Elettronica (Software: 2.0.0 del 21/12/2018)

Aggiornamento – Link alla Versione Software: 2.0.7 del 05/01/2021  (aggiornamento all’11 maggio 2023 – Versione Software: 2.1.3 del 01/03/2023)

E’ disponibile anche una guida – pdf per l’utilizzo del software.

La nuova release consente la compilazione delle tre tipologie di fattura elettronica: fattura Ordinaria, fattura PA e fattura Semplificata

La procedura Compilazione Fattura Elettronica (FEL18) può essere utilizzato da tutti gli operatori IVA per predisporre le fatture elettroniche nel formato (XML) da inviare – attraverso il Sistema di Interscambio1 (SdI) – ai propri clienti.

A termine della predisposizione della fattura, la procedura genererà il file (XML) da inviare tramite PEC ovvero mediante il servizio di trasmissione presente nel portale “Fatture e Corrispettivi” ovvero mediante canali telematici (web server o FTP) pre-accreditati al SdI.

 




Fatturazione elettronica, sul web deleghe più veloci per gli intermediari

In vista del prossimo 1° gennaio, per attivare le deleghe ricevute dai contribuenti per l’utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica, la strada più veloce per gli intermediari è utilizzare le procedure web rese disponibili dall’Agenzia delle entrate: queste procedure consentono, infatti, di rendere operative le deleghe in tempi molto brevi. A seconda delle proprie esigenze, l’intermediario può utilizzare sia il servizio web “puntuale”, sia il servizio “massivo” che consente di trasmettere con un unico file le richieste di attivazione di tutte le deleghe ricevute. In questi casi l’attivazione è automatica e avviene entro 2 giorni dalla richiesta senza necessità di recarsi presso gli uffici territoriali dell’Agenzia o di inviare PEC che richiedono 5 giorni lavorativi per la loro lavorazione. Per maggiori informazioni è possibile consultare l’area tematica sulla fatturazione elettronica disponibile sul sito dell’Agenzia delle entrate. (Comunicato stampa Agenzia delle entrate del 20 dicembre 2018)

 

 

Per saperne di più:

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 5 novembre 2018, prot. n. 291241/2018, recante: «Modalità di conferimento/revoca delle deleghe per l’utilizzo dei servizi di Fatturazione elettronica», pubblicato il 05.11.2018 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

L’Area tematica sul sito dell’Agenzia

La fattura elettronica (video)

Il QR Code (video)

La fattura elettronica e i servizi gratuiti dell’Agenzia delle Entrate (guida)

 




E-fattura: approvate le istruzioni e i modelli per le deleghe

Pronte le nuove regole per conferire le deleghe agli intermediari per l’utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica dell’Agenzia. Con un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate (del 5 novembre 2018, prot. n. 291241/2018), vengono infatti definite le modalità con cui gli intermediari delegati possono inviare all’Amministrazione la comunicazione telematica contenente i dati essenziali delle deleghe ricevute, ai fini della loro attivazione automatica.

Questa comunicazione potrà essere inviata con modalità “massiva”, e quindi conterrà i dati di più deleghe conferite, oppure potrà essere trasmessa con modalità “puntuale”, per attivare singolarmente ogni delega ricevuta. Sarà necessario fornire alcuni elementi di riscontro, relativi alla dichiarazione IVA presentata dal delegante l’anno precedente, utili a provare l’effettivo conferimento della delega all’intermediario. Nel caso in cui non siano disponibili gli elementi di riscontro sarà comunque possibile avvalersi di una ulteriore procedura che consentirà l’acquisizione delle deleghe via posta elettronica certificata (Pec), quindi senza la necessità di recarsi in ufficio.

Pronti anche i relativi modelli, uno per il conferimento/revoca delle deleghe all’utilizzo dei servizi di e-fattura e un secondo per il Cassetto fiscale delegato.

Invio massivo o puntuale per attivare le deleghe

Considerata la vasta platea dei soggetti coinvolti nel processo di fatturazione elettronica e i volumi di fatture previsti, l’Agenzia ha messo a punto due procedure per semplificare il processo di attivazione delle deleghe, garantendo, al contempo la tutela del delegante. In particolare, è stato realizzato un servizio che consente di inviare, con modalità massiva dal 5 novembre o con modalità puntuale dal 30 novembre 2018, una comunicazione telematica contenente i dati essenziali delle deleghe conferite, ai fini della loro attivazione automatica. In questo caso, verrà chiesto al delegato di indicare degli elementi, relativi alla dichiarazione IVA presentata dal delegante l’anno precedente, per provare di aver effettivamente ricevuto la delega. Ad ulteriore tutela del delegante, l’Agenzia invierà un messaggio di posta elettronica certificata – all’indirizzo risultante dall’Indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti (INI-PEC)- per comunicare l’attivazione della delega.

Sempre per snellire le procedure, l’Agenzia ha previsto una seconda modalità che consentirà di attivare le deleghe anche per i clienti per i quali non è possibile fornire gli elementi di riscontro, ad esempio perché nell’anno precedente la dichiarazione IVA non è stata presentata. Anche in questo caso non sarà necessario recarsi in ufficio, ma sarà sufficiente inviare tramite PEC un file con gli elementi essenziali delle deleghe e la copia dei moduli di delega sottoscritti dai deleganti.

Servizi e numero di soggetti delegabili

 Gli operatori potranno delegare all’utilizzo dei servizi e- fattura fino a quattro soggetti, per un periodo massimo di due anni. Per quanto riguarda, invece, la consultazione del proprio cassetto fiscale gli operatori potranno delegare fino a 2 intermediari, automaticamente per 4 anni, salvo revoca. Per fornire un ulteriore ausilio ai contribuenti nel conferimento delle deleghe entrambi i modelli prevedono due nuove sezioni dedicate all’indicazione dei dati dell’eventuale soggetto cui si conferisce procura per la consegna presso un qualsiasi ufficio territoriale e di quelli relativi all’autentica della firma del delegante. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 5 novembre 2018)

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 5 novembre 2018, prot. n. 291241/2018, recante: «Modalità di conferimento/revoca delle deleghe per l’utilizzo dei servizi di Fatturazione elettronica», pubblicato il 05.11.2018 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

I link:

 L’Area tematica sul sito dell’Agenzia

La fattura elettronica (video)

Il QR Code (video)

La fattura elettronica e i servizi gratuiti dell’Agenzia delle Entrate (guida)




Avvio della E-fattura obbligatoria con sanzioni ridotte

Confermata dal decreto fiscale di accompagnamento, approvato 15 ottobre 2018 dal Governo, l’inapplicabilità, per il «primo semestre del periodo d’imposta 2019», delle sanzioni «se la fattura è emessa … entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell’imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’articolo 1,comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100»; in pratica entro il termine di liquidazione dell’imposta periodica in cui è avvenuta l’effettuazione dell’operazione. Questo è quanto emerge dalle prime bozze del decreto collegato alla Legge di Bilancio 2019. Al riguardo nella relazione illustrativa, anch’essa in bozza, si chiarisce che al fine di “non differire ulteriormente l’entrata in vigore della fatturazione elettronica (stabilita per il 1° gennaio 2019) e di ridurre gli effetti negativi dei possibili ritardi nell’adeguamento dei sistemi informatici – volti a recepire anche le prospettate modifiche recate all’articolo 21, comma 4, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 – la norma attenua, per il primo semestre del periodo d’imposta 2019, i soli effetti sanzionatori laddove la fattura elettronica sia emessa seppur tardivamente. In particolare, non si applica alcuna sanzione al contribuente che emette la fattura elettronica oltre il termine normativamente previsto ma, comunque, nei termini per far concorrere l’imposta ivi indicata alla liquidazione di periodo (mensile o trimestrale). Le sanzioni sono, invece, contestabili, seppur ridotte al 20 per cento, quando la fattura emessa tardivamente partecipa alta liquidazione periodica del mese o trimestre successivo. Le attenuazioni previste dalla norma si applicano anche con riferimento al cessionario/committente che abbia erroneamente detratto l’imposta ovvero non abbia proceduto alla regolarizzazione. In particolare, laddove il cessionario abbia detratto l’imposta in assenza di una fattura elettronica, lo stesso sarà indenne dalle sanzioni se il documento è emesso anche avvalendosi della regolarizzazione disposta dall’articolo 6, comma 8, del D.Lgs. n. 471 del 1997 entro i termini della propria liquidazione periodica; sarà invece soggetto alle sanzioni, seppur in misura ridotta, se la regolarizzazione avviene entro i termini della liquidazione periodica successiva. Resta impregiudicato il ricorso allo strumento del cd. ravvedimento operoso”.

Naturalmente, le misure sopra esaminate dovranno essere confermate nel testo del decreto legge che sarà pubblicato in Gazzetta ufficiale.