Inps, pausa estiva per notifiche e atti di recupero: sospensioni fino al 31 agosto 2026

Dal 27 luglio stop alle note di rettifica, alle verifiche D.P.A. e alle diffide di adempimento. Nel mese di agosto sospesi anche verbali ispettivi, atti da vigilanza documentale e avvisi di addebito. Restano ferme le notifiche necessarie a evitare la prescrizione o il pregiudizio dei crediti dell’Inps.

Pausa estiva per una serie di attività di notifica, accertamento e recupero dei crediti contributivi dell’INPS. Con il messaggio 15 luglio 2026, n. 2371, l’Istituto previdenziale ha definito il calendario delle sospensioni operative disposte per agevolare gli adempimenti dei contribuenti e dei loro intermediari durante il periodo feriale.

Dal 27 luglio al 31 agosto 2026 compreso saranno sospese la notifica delle “note di rettifica” e le verifiche della regolarità contributiva effettuate, ai sensi dell’articolo 1, comma 1175, della legge n. 296 del 2006, mediante il sistema della Dichiarazione preventiva di agevolazione (D.P.A.).

Nello stesso periodo sarà sospesa la notifica delle “diffide di adempimento” nei confronti di tutti i soggetti contribuenti, salvo che sia prossimo il maturare del termine di prescrizione. La sospensione non opererà per gli atti relativi alla contribuzione alla Gestione dipendenti pubblici.

Dal 1° al 31 agosto 2026 lo stop riguarderà anche la notifica dei verbali ispettivi e degli atti di recupero derivanti dalla vigilanza documentale. Per il medesimo periodo sarà sospesa l’emissione degli avvisi di addebito di cui all’articolo 30 del decreto-legge n. 78 del 2010.

Le Strutture territoriali potranno comunque trasferire i crediti contributivi all’agente della riscossione per consentire le eventuali richieste di regolarizzazione avanzate dai contribuenti durante il periodo di sospensione.

Fino al 31 agosto saranno inoltre sospese le notifiche degli atti di accertamento delle violazioni previste dall’articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge n. 463 del 1983 e delle ordinanze-ingiunzioni.

La pausa, tuttavia, non è assoluta. L’Inps dovrà procedere alla notifica quando questa risulti necessaria per evitare il pregiudizio dei propri crediti o l’intervenuta prescrizione. In tali ipotesi, le Strutture territoriali potranno notificare anche un apposito atto interruttivo. Il messaggio riguarda, pertanto, esclusivamente le attività espressamente indicate e non introduce una sospensione generalizzata degli adempimenti e dei termini contributivi.

 




Inps: sospensione estiva di talune notifiche dal 1° al 31 agosto 2025

Con il Messaggio n. 2359 del 25 luglio 2025, l’Inps ha comunicato che, per agevolare gli adempimenti dei contribuenti e dei loro intermediari, dal 1° al 31 agosto 2025 compreso, sarà sospesa l’attività di notifica e accertamento in riferimento a diverse tipologie di atti.

 

Atti sospesi

 

Durante il citato periodo, come afferma l’Istituto previdenziale, sarà sospesa la notifica delle “Note di rettifica”, nonché le verifiche della regolarità contributiva, effettuate tramite il sistema di Dichiarazione preventiva di agevolazione (DPA), ai sensi dell’art. 1, comma 1175, della legge 296/2006.

Sarà sospesa la notifica delle ‘Diffide di adempimento’ nei confronti di tutti i soggetti contribuenti, salvo i casi in cui sia prossimo il maturare del termine di prescrizione” (con esclusione della Gestione dipendenti pubblici).

 

Nel medesimo periodo sarà sospesa la notifica dei verbali ispettivi verso tutti i soggetti destinatari e degli atti di recupero scaturiti dalla vigilanza documentale“.

L’emissione degli Avvisi di addebito (AVA) di cui all’articolo 30 del D.L. 78/2010 è sospesa fino al 31 agosto 2025″.

Saranno sospese anche “le attività di notifica degli atti di accertamento della violazione di cui all’articolo 2, comma 1-bis, del D.L. 463/1983 e delle ordinanze/ingiunzione”.

 

Eccezioni e prescrizioni

 

Tuttavia, precisa l’Inps che “resta fermo l’obbligo di notifica nei casi in cui questa sia necessaria a escludere il pregiudizio dei crediti dell’Istituto“.

Inoltre, per agevolare eventuali regolarizzazioni, “è prevista la possibilità di procedere al trasferimento dei crediti contributivi all’agente della riscossione a cura delle Strutture territoriali dell’Inps”.

In ogni caso, “la sospensione dell’emissione degli avvisi di addebito dovrà essere contemperata con i termini di prescrizione del credito“, e le strutture territoriali valuteranno l’eventuale necessità di notificare “un atto interruttivo della prescrizione”.

Anche per quanto riguarda gli atti sanzionatori, “la sospensione dovrà operare considerando i termini di prescrizione del procedimento sanzionatorio”, lasciando alle strutture locali la valutazione finale.

Link al testo del messaggio Inps n. 2359 del 25 luglio 2025, con oggetto: LAVORO – INPS – Sospensione estiva (dal 1° al 31 agosto 2025) dell’attività di notifica e accertamento in riferimento a diverse tipologie di atti (Note di rettifica, DURC, Diffide, AVA, Verbali ispettivi).

 




Dichiarazione preventiva di agevolazione (D.P.A.). Dal 9 luglio nuovo processo di gestione per la verifica della regolarità contributiva

 

Con messaggio del 2 luglio 2018, n. 2648, l’Inps ha dato il via al nuovo processo di gestione per la verifica della regolarità contributiva ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi. Nel documento, l’INPS rende noto che a partire dal giorno 9 luglio 2018, sul sito internet dell’Istituto, all’interno dell’applicazione DiResCo – Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente”, verrà messo a disposizione dei datori di lavoro il modulo telematico denominato “DPA – Dichiarazione per la fruizione dei benefici normativi e contributivi”, gestito dall’omonima procedura. Tale modulo, servirà a comunicare la volontà di usufruire di un beneficio nelle denunce UniEmens innescando, da subito, la verifica della regolarità contributiva; il datore di lavoro potrà effettuare l’invio del modulo fino al giorno precedente la scadenza dell’obbligazione contributiva.

Per saperne di più sulla nuova procedura, leggi il messaggio INPS.

Link al testo del messaggio INPS n. 2648 del 2 luglio 2018, con oggetto: LAVORO – Verifica della regolarità – Godimento di benefici normativi e contributivi – Verifica della regolarità contributiva ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale – Nuovo processo di gestione – Nuova procedura telematica INPS D.P.A. – Dichiarazione Preventiva di Agevolazione (DPA) – Istruzioni – DM 30/01/2015 – Articolo 1, comma 1175, della L 27/12/2006, n. 296




Inps e Ministero del Lavoro: regolarità contributiva solo dal pagamento della prima o unica rata di quanto comunicato per la rottamazione delle cartelle

Non è utilizzabile l’istanza di adesione per lo sblocco del DURC

La presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata costituisce una manifestazione di intenti con la quale il contribuente dichiara di volersi avvalere della definizione agevolata e come tale non può essere considerata quale atto idoneo a consentire agli Istituti l’attestazione della regolarità contributiva per tutto il periodo intercorrente tra la data di presentazione della stessa e quella in cui, a seguito della comunicazione dell’importo da pagare nella misura stabilita dall’art. 6, comma 1, lett. a) e b), del cd. “decreto Fiscale” il contribuente sarà in concreto ammesso alla definizione agevolata. Soltanto a quel momento, posto che solo con il corretto adempimento si produrrà l’effetto estintivo del debito, qualora il contribuente vi provveda mediante rateazione, la fattispecie potrà consentire l’attestazione della regolarità sin dal pagamento della prima rata, al pari di quanto previsto per le rateazioni contemplate nella previsione di cui all’art. 3, comma 2, lett. a) del decreto ministeriale 30 gennaio 2015 che stabilisce che la regolarità sussiste in caso di «rateizzazioni concesse dall’INPS, dall’INAIL o dalle Casse edili ovvero dagli Agenti della riscossione sulla base delle disposizioni di legge e dei rispettivi regolamenti». Questo è quanto ha stabilito la Direzione centrale Entrate e Recupero crediti dell’Inps con Msg n. 824 del 24 febbraio 2017 (di seguito riportato), in risposta ad un quesito dei Consulenti del lavoro, i quali chiedevano spiegazioni sulla possibilità di utilizzare l’istanza di adesione come impegno per lo sblocco del Durc.

Il testo del messaggio Inps n. 824 del 24 febbraio 2017 – Direzione centrale Entrate e Recupero crediti

Oggetto: ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE ESATTORIALI – Definizione agevolata dei carichi affidati agli Agenti della Riscossione (AdR) negli anni compresi tra il 2000 e il 2016 – Definizione per sanare pendenze contributive – Non applicabilità agli interessi calcolati «nella misura degli interessi di mora» ai sensi del comma 9 del medesimo art. 116, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 dovuti dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili- Effetti sul rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) – Dal versamento della prima rata – Art. 6, del D.L. 22/10/2016, n. 193, conv., con mod., dalla L. 01/12/2016, n. 225 – Art. 4 del D.L. 20/03/2014, n. 34, conv., con mod., dalla L. 16/05/2014, n. 78 – D.M. 30/01/2015

L’art. 6 del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, (in “Finanza & Fisco” n. 24-25/2016, pag. 1964) disciplina la definizione agevolata (cd. rottamazione) dei carichi affidati agli Agenti della Riscossione (AdR) negli anni compresi tra il 2000 e il 2016.

In particolare, nella prima parte del primo comma dell’art. 6, sono elencate le somme che rientrano nella falcidia della definizione agevolata con riferimento ai predetti carichi affidati agli AdR: «i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46».

Nella declinazione della norma, invece, nella seconda parte, alle lettere a) e b), sono elencate le somme che il contribuente è tenuto a versare integralmente ai fini dell’accesso al beneficio della definizione agevolata.

La lettera a), a tal fine, fa riferimento alle somme affidate all’AdR a titolo di «capitale e interessi» di cui pertanto è imposto il pagamento.

Con riguardo ai carichi di competenza dell’Istituto, nel valutare l’interpretazione della disposizione normativa proposta dagli enti previdenziali, e condivisa dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con parere del 16 gennaio 2017, protocollo n. 242, in ordine alla possibilità di escludere dal riferimento alle «sanzioni» di cui alla prima parte del primo comma dell’art. 6, le ulteriori somme aggiuntive definite dall’art. 116, commi 8 e 9 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, (in ragione della loro funzione di ristoro per il mancato o tardivo pagamento dei contributi o premi previdenziali e assistenziali alle scadenze previste dalla legge in analogia agli «interessi per ritardata iscrizione a ruolo» che maturano, ai sensi dell’art. 20 del D.P.R. n. 602/1973, «sulle imposte o sulle maggiori imposte dovute in base alla liquidazione ed al controllo formale della dichiarazione od all’accertamento d’ufficio, a partire dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento e fino alla data di consegna al concessionario dei ruoli nei quali tali imposte sono iscritte»), il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con nota del 9 febbraio 2017, protocollo n. 1740, ha avuto modo di chiarire che le ulteriori somme aggiuntive disciplinate dall’art. 116, comma 8, lett. a) e b), della legge n. 388/2000, sono da ricomprendere tra le somme delle quali è ammessa la non corresponsione ai sensi dell’art. 6, comma 1, del D.L. n. 193/2016.

Diversamente, gli interessi calcolati «nella misura degli interessi di mora» ai sensi del comma 9 del medesimo art. 116, dovuti dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili previste alle lettere a) e b) del citato comma 8, rientrano nell’ambito delle somme di cui alla lettera a) del comma 1 dell’art. 6, da corrispondere dunque, unitamente ai contributi dovuti, ai fini della definizione agevolata.

L’art. 6 del decreto in trattazione, inoltre, ha dettagliatamente cadenzato il procedimento prevedendo la presentazione, entro il 31 marzo 2017, di un’apposita dichiarazione da parte degli interessati con la quale gli stessi manifestano la volontà di avvalersi della definizione agevolata.

Il pagamento integrale nella misura prevista dalla lettera a) del citato comma 1, potrà essere anche dilazionato in rate di pari ammontare da versare nel numero massimo di tre nel 2017 e di due nel 2018. Sulle rate decorrono gli interessi dal 1° agosto 2017.

Entro il 31 maggio 2017 l’Agente della Riscossione deve comunicare ai debitori l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento delle somme dovute (integralmente o delle singole rate), la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere gli ordinari termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione.

Infatti, a seguito della presentazione della dichiarazione per la definizione agevolata il legislatore ha previsto la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza con riguardo ai soli crediti per i quali la dichiarazione viene presentata, ed ha disposto, inoltre, che rispetto ai medesimi non possono essere avviate azioni esecutive da parte degli Agenti.

Il procedimento delineato dalla norma prevede, pertanto, che la definizione agevolata si perfezioni solo con il versamento delle somme dovute in unica soluzione ovvero con il pagamento della prima rata nelle ipotesi di adempimento in modalità rateale.

La fattispecie in esame, infatti, da una parte lascia indenne la complessiva esposizione debitoria del contribuente, fino all’intervenuto pagamento nella misura e nei termini sopra indicati, e, dall’altra, nel disporre che resti sospesa l’attività esecutiva di cui è esclusivo titolare l’Agente della Riscossione, almeno fino al 31 maggio 2017 – termine entro il quale l’Agente deve concludere il procedimento di definizione della dichiarazione, non ha previsto in capo agli enti impositori alcun ruolo nell’ambito del procedimento descritto.

Tale circostanza ha posto la necessità di valutare gli effetti della presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata nelle more della conclusione del procedimento medesimo, fissata dalla norma entro il 31 maggio 2017, laddove in tale periodo sia proposta una richiesta di verifica della regolarità contributiva.

La disciplina in tema di verifica della regolarità contributiva, come noto, è contenuta nel decreto ministeriale 30 gennaio 2015, con il quale è stata data definitiva attuazione all’art. 4, rubricato «Semplificazioni in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva», del decreto legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 16 maggio 2014, n. 78, che ha operato un intervento semplificativo in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva.

Per quanto di interesse, il citato decreto 30 gennaio 2015, analogamente alle disposizioni contenute nell’art. 5, comma 2, lett. b), del previgente D.M. 24 ottobre 2007, nel disciplinare i requisiti di regolarità ne consente l’attestazione nelle ipotesi della «sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative» -art. 3, comma 2, lett. b).

Tenuto conto che il legislatore, con l’art. 6 del decreto legge n. 193/2016, ha inteso limitare gli effetti sospensivi della dichiarazione per la definizione agevolata esclusivamente alla possibilità di procedere esecutivamente per il recupero da parte degli Agenti della Riscossione, si è ritenuto di non rinvenire nella fattispecie gli elementi che consentono di far rientrare tale sospensione nell’alveo di quanto disposto con il predetto art. 3, comma 2, lett. b) del D.M. 30 gennaio 2015.

Peraltro, la presentazione della dichiarazione per accedere al beneficio costituisce una manifestazione di intenti con la quale il contribuente dichiara di volersi avvalere della definizione agevolata e come tale non può essere considerata quale atto idoneo a consentire agli Istituti l’attestazione della regolarità contributiva per tutto il periodo intercorrente tra la data di presentazione della stessa e quella in cui, a seguito della comunicazione dell’importo da pagare nella misura stabilita dall’art. 6, comma 1, lett. a) e b), il contribuente sarà in concreto ammesso alla definizione agevolata.

Soltanto a quel momento, posto che solo con il corretto adempimento si produrrà l’effetto estintivo del debito, qualora il contribuente vi provveda mediante rateazione, la fattispecie potrà consentire l’attestazione della regolarità sin dal pagamento della prima rata, al pari di quanto previsto per le rateazioni contemplate nella previsione di cui all’art. 3, comma 2, lett. a) del decreto ministeriale 30 gennaio 2015 che stabilisce che la regolarità sussiste in caso di «rateizzazioni concesse dall’INPS, dall’INAIL o dalle Casse edili ovvero dagli Agenti della riscossione sulla base delle disposizioni di legge e dei rispettivi regolamenti».

Con il perfezionamento del procedimento della cd. rottamazione, e quindi con il pagamento delle somme dovute comunicate dall’Agente, il contribuente, accedendo al beneficio di cui all’art. 6, comma 1, potrà ritenere definitivamente concluso, con riguardo alle esposizioni debitorie comprese nelle cartelle di pagamento e, per l’Istituto, anche negli avvisi di addebito oggetto dell’istanza, ogni adempimento nei confronti degli enti impositori.

La ricostruzione sin qui descritta, in considerazione della rilevanza della questione rappresentata ai fini della corretta definizione delle richieste di verifica della regolarità contributiva, è stata sottoposta, in accordo con INAIL, con nota del 20 dicembre 2016, alla valutazione della Direzione generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali al fine di ottenere i necessari chiarimenti sulla corretta interpretazione della previsione normativa in esame.

Con comunicazione del 13 febbraio 2017, prot. INL_DCVIG.REGISTRO UFFICIALE.USCITA.0000122.09-01-2017, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, nel fornire riscontro, ha confermato di concordare, in condivisione con l’Ufficio legislativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la soluzione interpretativa prospettata dagli Istituti previdenziali. In tale ambito è stato specificato infatti che non appare possibile attestare la regolarità contributiva di un soggetto giuridico in ragione della mera presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata all’Agente della Riscossione in quanto ciò contrasta con quanto previsto dall’art. 3, comma 2, lett. b), decreto interministeriale 30 gennaio 2015. D’altra parte, sin dal pagamento della prima rata sarà possibile per l’INPS e per l’INAIL attestare la regolarità contributiva “al pari di quanto previsto per le rateazioni menzionate nell’art. 3, comma 2, lett. a) del decreto interministeriale 30 gennaio 2015”.

In ragione di ciò si ritiene ammissibile, in tali casi, considerare avviato un percorso di regolarizzazione del contribuente in ordine alle partite debitorie oggetto della definizione agevolata e fino all’eventuale comunicazione da parte dell’Agente del mancato, insufficiente o tardivo versamento di una delle rate previste. Infatti, la norma prevede che il soggetto che non versa le rate stabilite, o adempie in misura inferiore al dovuto ovvero in ritardo, perde i benefici previsti dal decreto legge n. 193/2016 in trattazione (art. 6, comma 4, D.L. n. 193/2016).

Si rammenta infine che, relativamente ai crediti per i quali, alla data di entrata in vigore del decreto legge in esame, risultava già attivata una rateazione presso gli Agenti della Riscossione, continua ad essere riconosciuta la regolarità contributiva fino a eventuale revoca della dilazione concessa.