No al DURC “regolare” con soli accessori oltre soglia

Il Ministero del Lavoro, con l’interpello n. 3 del 13 ottobre 2025, ha chiarito quando può considerarsi “regolare” la posizione ai fini DURC se residuano soli accessori di legge (sanzioni civili/interessi) dopo che l’omissione contributiva è stata sanata. Il principio guida è netto: le sanzioni civili sono accessorie alle omissioni contributive e ne restano funzionalmente connesse; di conseguenza, anche se l’omissione è stata poi pagata, il DURC può risultare regolare solo se l’eventuale residuo (contributi, sanzioni e interessi complessivamente) non supera 150 euro.

 

Soglia dei 150 euro, inclusi accessori

 

Il D.M. 30 gennaio 2015, art. 3, (Requisiti di regolarità) al comma 3, qualifica come «scostamento non grave» quello pari o inferiore a 150 euro «comprensivi degli eventuali accessori di legge», riferito a ciascun Istituto/Cassa e alla singola Gestione in cui si è determinata l’omissione. È l’unico margine che consente l’attestazione di regolarità in presenza di pendenze minime.

 

Automatismi del Durc On Line

 

La procedura informatica di rilascio del DURC è calibrata su tale soglia; pertanto, se il residuo (contributi + accessori) supera 150 euro per l’ente/gestione considerata, l’esito è irregolare fino a regolarizzazione.

 

Momento della verifica (“cristallizzazione”)

 

La soglia si valuta al momento della verifica automatizzata; la Circolare MLPS n. 19/2015 ha chiarito che il limite di 150 euro è “cristallizzato” al momento della verifica per ciascuna gestione.

 

Invito a regolarizzare (15 giorni)

 

Se non è possibile attestare subito la regolarità, l’ente invia PEC di invito a regolarizzare con 15 giorni per mettersi in regola.

 

Quadrante “benefici contributivi”

 

A latere, l’INL ha ricordato (Nota n. 521/2024) l’aggancio fra regolarità e benefici normativi/contributivi (art. 1, c. 1175, L. 296/2006), con possibilità di mantenimento dei benefici in caso di successiva regolarizzazione entro i termini indicati dagli organi di vigilanza.

 

Conclusioni

 

Gli accessori seguono l’omissione e contano ai fini DURC. Solo quando il complessivo debito (contributi + sanzioni + interessi) non supera 150 euro per ente/gestione, si configura lo «scostamento non grave» che consente l’attestazione di regolarità; in caso contrario, serve regolarizzare (o rateizzare) per ottenere o mantenere il DURC.

 




Procedura “VeRA/Simulazione DURC”. Operativa la procedura Inps per la verifica e la gestione interattiva della regolarità contributiva

Nell’ambito della Piattaforma unica per la verifica e la gestione interattiva della regolarità contributiva, è disponibile la procedura “VeRA/Simulazione DURC”.

L’utilizzo della procedura favorirà una diversa modalità di gestione della posizione contributiva, sia da parte degli intermediari che da parte delle strutture territoriali dell’Istituto.

La procedura è stata realizzata per rendere possibile al titolare o al legale rappresentante dell’azienda e al suo intermediario, in possesso della specifica profilazione “Delega master”, la consultazione di tutte le evidenze che richiedono un intervento di normalizzazione o di regolarizzazione.

È composta da due sezioni, Verifica regolarità (VeRA) e Simulazione DURC, che propongono, rispettivamente, le esposizioni debitorie del contribuente e ogni altra evidenza, con il dettaglio della natura del credito contributivo e del suo stato, e la contestuale simulazione dell’esito automatico della regolarità.

I dettagli sulla procedura nel Messaggio Inps n. 3662 del 5 novembre 2024,  che di seguito si riporta:

 

La procedura VE.R.A. e Simulazione DURC è illustrata nel manuale prelevabile per mezzo del link:

Istruzioni operative per l’utilizzo della Piattaforma Unica per la verifica e la gestione interattiva della regolarità contributiva

 

 

Il testo integrale del messaggio numero 3662 del 05 novembre 2024, con oggetto: DURC E REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA – Piattaforma Unica per la verifica e la gestione interattiva della regolarità contributiva. Rilascio procedura in ambiente internet e in ambiente intranet

 

 

Con il messaggio n. 4693 del 28 dicembre 2023 è stato illustrato il progetto “Servizio per la verifica e gestione interattiva della regolarità contributiva”, sviluppato nell’ambito delle attività di innovazione tecnologica e trasformazione dei processi e di miglioramento della User Experience, previste dai progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

La progettualità assolve alla finalità di consentire la gestione anticipata delle situazioni di irregolarità riconducibili al soggetto contribuente, identificato con il codice fiscale, rilevate in ciascuna delle Gestioni amministrate dall’Istituto e destinate a incidere potenzialmente anche sugli esiti delle verifiche di regolarità contributiva rilevate dal sistema Durc On Line.

Pertanto, la procedura “Ve.R.A./Simulazione Durc” è stata realizzata per rendere disponibile al titolare e/o legale rappresentante dell’azienda e al suo intermediario in possesso della specifica profilazione “Delega Master” di nuova istituzione, la possibilità di consultare tutte le evidenze che richiedono un intervento di normalizzazione o di regolarizzazione.

A conclusione delle attività informative rivolte agli intermediari e alle Strutture territoriali, con il presente messaggio si illustra la Piattaforma Unica per la verifica e gestione interattiva della regolarità contributiva, disponibile in ambiente internet e in ambiente intranet, il cui utilizzo favorirà una diversa modalità di gestione della posizione contributiva, sia da parte degli intermediari che da parte delle Strutture territoriali dell’Istituto.

 

1. La procedura “Ve.R.A./Simulazione Durc”

 

La procedura Ve.R.A., come precisato nel citato messaggio n. 4693/2023, è composta da due sezioni – Verifica regolarità (Ve.R.A.) e Simulazione DURC – che propongono rispettivamente le esposizioni debitorie del contribuente e ogni altra evidenza, con il dettaglio della natura del credito contributivo e del suo stato, e la contestuale simulazione dell’esito automatico della regolarità, determinato secondo i criteri stabiliti nel D.M. 30 gennaio 2015.

La struttura della procedura indirizza le attività dell’operatore di Sede, del soggetto contribuente e dei loro intermediari verso due direttrici: la prima è funzionale alla gestione di tutte le evidenze e informazioni esposte nella sezione Ve.R.A., che possono richiedere l’attivazione di procedimenti di regolarizzazione indipendentemente dalla loro rilevanza ai fini del rilascio del DURC.

La seconda agevola il soggetto contribuente e il suo intermediario nell’individuare, ponendo a raffronto la sezione Ve.R.A. con la sezione Simulazione DURC, le evidenze ostative al rilascio della regolarità contributiva automatica che, se non gestite anticipatamente, determineranno l’emissione dell’invito a regolarizzare in fase di gestione del procedimento di verifica della regolarità contributiva nell’ambito della procedura Durc On Line.

La procedura espone i dati rilevati dagli archivi gestionali proponendo una vista che, con la finalità di realizzare la piena specularità con quelli a disposizione degli operatori, favorisce l’attivazione di comportamenti connotati da dinamiche di collaborazione proattiva e responsabile con i soggetti contribuenti e i loro intermediari che, per effetto della normalizzazione delle evidenze, sono destinati a incidere in modo sostanziale sull’incremento del numero dei DURC rilasciati regolari in automatico.

Tutto quanto, attraverso un approccio consulenziale nella gestione del contraddittorio con i soggetti contribuenti e i loro intermediari nell’ambito di tempistiche più ampie di quelle previste per la definizione delle irregolarità segnalate all’interessato con l’invito a regolarizzare, consentirà di ridurre i solleciti e le contestazioni realizzando il miglioramento della qualità del servizio avuto riguardo alla circostanza che il possesso della regolarità contributiva è un elemento di centralità nel posizionamento di un’azienda sul mercato di riferimento.

 

2. Ve.R.A./Simulazione DURC internet

 

La Piattaforma in ambiente internet, come già specificato, è stata strutturata per consentire ai soggetti contribuenti e ai loro intermediari, in possesso della specifica profilazione “Delega Master”, la consultazione delle evidenze – con o senza rilevanza contributiva – riferite alla posizione contributiva, trasversalmente a tutte le gestioni contributive, per la sistemazione delle eventuali anomalie mediante l’attivazione dei processi di regolarizzazione previsti per ciascuna tipologia di debiti contributivi.

Al momento dell’interrogazione la procedura genera un ticket che identifica con un numero la richiesta di consultazione.

Una volta conclusa l’elaborazione della richiesta, che avviene in modalità asincrona, la procedura restituisce il numero ticket la cui disponibilità sarà segnalata nella sezione “notifiche“, con pallino rosso. La sezione “archivio”, invece, consente di consultare, tramite chiavi di ricerca, le interrogazioni compiute.

L’utente potrà consultare l’esito della situazione rilevata da ciascun archivio gestionale, determinato alla data dell’interrogazione, in un’unica pagina di sintesi che riporta tutte le Gestioni nelle quali risulta operare il codice fiscale.

Per rappresentare in modo immediato le risultanze della verifica, la procedura, tramite l’utilizzo di “pallini” di diversa colorazione, segnala:

  • verde in corrispondenza delle Gestioni per le quali non risultano presenti evidenze;
  • rosso in corrispondenza delle Gestioni in cui sono presenti le evidenze, anche senza rilevanza contributiva, che devono essere oggetto di procedimenti di normalizzazione;
  • giallo in corrispondenza di anomalie nella estrazione delle evidenze.

Ogni Gestione è presente simultaneamente nelle due sezioni (Ve.R.A./Simulazione DURC) che sono navigabili distintamente.

Selezionando la singola Gestione è possibile visualizzare il dettaglio delle evidenze che sono segnalate con il medesimo sistema dei “pallini” verde/rosso/giallo.

In particolare, la sezione Ve.R.A. per ogni Gestione espone in modo puntuale, in sottosezioni, la natura dei debiti del contribuente e il relativo stato, per consentire la verifica delle situazioni di irregolarità in funzione di una generale esigenza di regolarizzazione.

La Piattaforma è stata integrata altresì con l’inserimento dei tooltip: posizionandosi con il cursore del mouse sul simbolo del “punto interrogativo” è possibile visualizzare la descrizione della specifica tipologia di inadempienza.

Ad esempio, nella Gestione lavoratori dipendenti privati, sotto la colonna “tipologia inadempienza”, presente nella sezione “inadempienze”, il tooltip fornirà, in corrispondenza del tipo segnalazione 27, la descrizione “denunce insolute”.

Come già specificato, con l’obiettivo di rendere disponibile un sempre maggiore numero di informazioni rilevate dagli archivi gestionali, sono stati resi disponibili, al momento per la sola Gestione lavoratori dipendenti privati, i dati relativi ai crediti a favore dell’azienda, nonché le evidenze non ancora consolidate (note di rettifica non definite, proposte vig, accertamenti di vigilanza documentale, etc.). Sono in corso le attività che consentiranno progressivamente analoghe implementazioni per le altre Gestioni.

Nella sezione Simulazione DURC le evidenze sono esposte con le medesime modalità descritte nella sezione Ve.R.A., ma sono valutate secondo i criteri che disciplinano il rilascio del DURC ai sensi del D.M. 30 gennaio 2015.

 

3. Ve.R.A./Simulazione DURC intranet

 

Al fine di consentire agli operatori di Sede di poter avviare, secondo le nuove modalità di relazione con i soggetti contribuenti e i loro intermediari, le attività che concorreranno a realizzare più efficacemente gli obiettivi posti alla base del progetto, è stata sviluppata, in modo speculare alla versione internet, la procedura Ve.R.A./Simulazione DURC intranet.

Gli operatori di Sede pertanto disporranno dei medesimi dati e informazioni, nonché della medesima modalità di visualizzazione.

In tale modo, oltre a utilizzare la procedura in funzione della gestione complessiva della posizione contributiva (ad esempio, nella fase istruttoria di una domanda di rateazione), l’operatore avrà la possibilità di accedere, inserendo il numero di ticket in possesso del contribuente/intermediario e da questo fornito, ai dati che la stessa procedura ha proposto ai medesimi per la consultazione.

L’accesso alla Piattaforma è consentito a tutti gli operatori già abilitati alla procedura Ve.R.A., senza alcuna necessità di integrare il profilo attivo, utilizzando il medesimo percorso già in uso.

 

4. Piattaforma Unica per la verifica e la gestione interattiva della regolarità contributiva – Delega Master

 

La trasversalità della gestione del processo di regolarizzazione contributiva ha determinato la necessità di istituire una nuova tipologia di delega, denominata “Delega Master”, attraverso la quale il titolare di posizioni contributive in più Gestioni previdenziali può individuare un unico intermediario abilitato a consultare le evidenze presenti in ciascuna di esse.

In particolare, tramite la Delega Master è attribuita al delegato la possibilità di:

– consultare le evidenze dell’intera posizione identificata dal codice fiscale per la sistemazione delle eventuali anomalie presenti in ogni Gestione;

– procedere all’attivazione dei processi di regolarizzazione dei debiti contributivi;

– ricevere la notifica di “Pre-durc” per tutte le aziende per le quali si è richiesto un DURC (o ci si è accodati), con esito regolare, 30 o 15 giorni prima della fine di validità del Documento.

Si precisa che la Delega Master non incide sul sistema delle deleghe operative già attribuite sulle singole posizioni contributive agli intermediari eventualmente diversi dal titolare della Delega Master che continueranno, in tale modo, a svolgere le attività gestionali rientranti nell’ambito delle competenze correlate alla titolarità della delega attiva nella stessa o in altre Gestioni.

In merito all’attribuzione della Delega Master, al fine di agevolare l’immediato accesso alla procedura da parte degli intermediari, l’Istituto ha proceduto a effettuare un caricamento centralizzato che ha interessato le posizioni contributive per le quali, alla data della registrazione, è stata rilevata l’unicità di intermediario, individuato ai sensi dell’articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, nell’ambito della Gestione lavoratori dipendenti privati che risulti eventualmente titolare di deleghe operative in altra/e Gestione/i.

Pertanto, ferma la possibilità da parte del titolare/legale rappresentante delle aziende, nonché dei lavoratori autonomi, di accedere alla Piattaforma Unica per la verifica e la gestione interattiva della regolarità contributiva, il delegato master è, in attesa di successive implementazioni, l’unico soggetto abilitato all’utilizzo della medesima Piattaforma.

 

5. Creazione e attivazione della Delega Master

 

Conclusa la fase di precaricamento centralizzato, sopra descritta, la creazione e l’attivazione della Delega Master potrà essere effettuata accedendo alla piattaforma di Gestione Deleghe disponibile sul portale dell’Istituto nella sezione “Servizi per Aziende e Consulenti”.

I titolari/rappresentanti legali del soggetto contribuente potranno creare, attivare e rendere disponibile la Delega Master nei confronti di un intermediario abilitato ai sensi della citata legge n. 12/1979 o di una persona di fiducia utilizzando il nuovo servizio “Delega Master”.

La procedura, dopo la selezione del codice fiscale della posizione contributiva per la quale deve essere attribuita la “Delega Master”, richiede l’inserimento del codice fiscale del soggetto da delegare e la compilazione del modulo proposto. Dopo la creazione della delega l’attivazione sarà effettuata utilizzando il servizio “Dettagli Delega/Subdelega”.

Si evidenzia che la delega Master a persona di fiducia o altro intermediario da parte del titolare/rappresentante legale non può essere attribuita in presenza di Gestione Uniemens Poscontributiva. Pertanto, qualora successivamente all’attribuzione della Delega Master venga attivata una posizione nella predetta Gestione, la procedura opererà la modifica dello stato Delega Master in “revocata”. Ciò consentirà al titolare/rappresentante legale del soggetto contribuente di creare, attivare e rendere disponibile la nuova Delega Master nei confronti di un intermediario abilitato ai sensi della legge n. 12/1979. La revoca della delega sarà comunicata automaticamente agli interessati tramite canali PEC/e-mail.

Gli intermediari abilitati ai sensi della legge n. 12/1979 potranno acquisire direttamente la delega utilizzando il nuovo servizio “Delega Master”. La procedura richiede l’inserimento del codice fiscale del soggetto contribuente che ha conferito all’intermediario la delega e la compilazione del modulo proposto.

Nella fase di creazione, la procedura consentirà la stampa della Delega Master che, previa sottoscrizione del delegante e del delegato, dovrà essere conservata dai medesimi.

Dopo la creazione della delega, l’attivazione sarà effettuata utilizzando il servizio “Dettagli Delega/Subdelega”.

In fase di attivazione della delega il sistema, con apposita funzionalità, provvederà a inviare al soggetto delegante e al delegato la comunicazione dell’intervenuta attivazione.

Resta sempre possibile, da parte di ciascuno dei soggetti interessati, procedere alla revoca della Delega Master attivata.

 

6. Piattaforma Unica per la Verifica e la gestione interattiva della regolarità contributiva – Funzionalità Pre-durc

 

Al fine di pervenire alla normalizzazione delle evidenze, che consentirà di incidere in modo sostanziale sull’incremento del numero dei DURC rilasciati regolari in automatico, è stato sviluppato, nell’ambito della Piattaforma, il componente “Pre-durc” che favorisce, attraverso la generazione automatica di un ticket, per i soli DURC rilasciati con esito regolare in corso di validità, la gestione interattiva della verifica della regolarità con l’intermediario, titolare di specifica Delega Master.

L’architettura del “Pre-durc”, 30/15 giorni prima rispetto alla data di scadenza di validità del DURC, come specificato nel paragrafo 4, effettua la notifica al delegato master della seguente comunicazione:

“Per anticipare la gestione delle eventuali irregolarità che si sono prodotte nel corso del periodo della sua validità, la invitiamo ad interrogare la procedura Ve.R.A. inserendo il ticket YYYYY in archivio. In caso di presenza di situazioni a debito la preghiamo di contattare la sede Inps di riferimento o di operare con le specifiche funzionalità disponibili sul portale dell’Istituto, al fine della loro sistemazione”.

L’intermediario, accedendo alla sezione “profilo” della Piattaforma, ha facoltà di scegliere le modalità – PEC, e-mail o SMS – e le tempistiche – 30/15 giorni prima della data di scadenza di validità del DURC – di ricezione della notifica del numero di ticket generato automaticamente dal sistema.

Tenuto conto che il Pre-durc è attivato esclusivamente nei confronti del delegato Master, quest’ultimo dovrà risultare quale richiedente la verifica di regolarità contributiva del soggetto contribuente nell’ambito della procedura Durc On Line, con il profilo specifico di “delegato Master”.

Il procedimento di notifica sopra descritto è stato previsto anche nei confronti del delegato Master che effettui la richiesta di verifica della regolarità contributiva (c.d. accodamento), nel corso della validità del Durc On Line (regolare). In quest’ultimo caso, tenuto conto che l’attivazione del Pre-durc è prevista operi di default 30 giorni prima della scadenza del Documento, in assenza della riduzione a 15 giorni di tale termine tramite la sezione “profilo” sopra indicata, l’accodamento potrà avvenire non oltre i primi tre mesi di validità del Durc On Line.

Il delegato Master dovrà inserire in procedura il numero di ticket comunicato e la Piattaforma restituirà l’esito della verifica proponendo, nelle due sezioni Ve.R.A. e Simulazione DURC, le eventuali evidenze riferite al codice fiscale il cui DURC regolare è prossimo alla scadenza.

Si precisa che, sempre in relazione alla finalità di consentire la definizione anticipata delle evidenze segnalate dalla procedura descritta, che è funzionale a garantire il perdurare nel tempo della condizione di regolarità attestata con il DURC, gli ordinari canali di comunicazione bidirezionale (Fascicolo Elettronico del Contribuente e Cassetti previdenziali) sono stati appositamente integrati con il nuovo oggetto “VERA-SIMULA DURC”, destinato esclusivamente alla gestione delle attività correlate alla procedura VE.R.A. e Simulazione DURC.

La procedura VE.R.A. e Simulazione DURC è illustrata nel manuale allegato (Allegato n. 1).




Arriva il “pre-Durc”. Al via le nuove funzionalità della piattaforma Ve.R.A. sulla regolarità contributiva

Le nuove funzionalità della piattaforma Ve.R.A di INPS, rilasciate il 24 giugno, consentono alle aziende e agli intermediari una gestione anticipata delle situazioni di irregolarità e delle evidenze che possono incidere sugli esiti delle verifiche di regolarità contributiva. L’attivazione degli interventi finalizzati alla normalizzazione delle posizioni contributive con particolare riguardo a quelle che presentano maggiore complessità è demandata alle sedi territoriali dell’Istituto.

Il Durc, come forma di controllo finalizzato alla repressione di fenomeni di evasione ed elusione, ha determinato, finora, una gestione connotata da procedimenti di tipo sanzionatorio.

Con queste nuove funzionalità garantite dal servizio ma soprattutto grazie alle relazioni tra Istituto, aziende e intermediari attraverso più puntuali dinamiche di collaborazione proattiva, si potrà incidere in modo sostanziale su tale procedimento, all’insegna di una maggiore trasparenza e condivisione delle responsabilità. Ciò consentirà di fornire un più elevato livello di servizio in grado di dare adeguate risposte agli attori del sistema, in particolare nell’ambito della contrattualistica pubblica e privata nonché per le erogazioni di contributi, benefici e agevolazioni.

Per il Presidente dell’INPS, Gabriele Fava, l’introduzione di queste nuove funzionalità “Segna una svolta nel rapporto con le imprese e gli intermediari, nel rispetto dei ruoli ma all’insegna della piena collaborazione. Grazie alle nuove funzionalità della piattaforma puntiamo ad una maggiore semplificazione, ma soprattutto a prevenire eventuali criticità. Questo per evitare che le aziende si trovino con un Durc negativo che possa compromettere la continuità delle loro attività”.  In questo gli intermediari sono, per Fava, di grande aiuto per garantire servizi più efficienti ai cittadini. 

La piattaforma Ve.R.A. e il suo funzionamento sono simili a “Un grande armadio proattivo con tanti cassetti che corrispondono a gestioni diverse”, spiega Antonio Pone, Direttore centrale Entrate e vicedirettore generale INPS.  “Lo strumento, proprio perché proattivo, permette in buona sostanza di aprire i cassetti in cui si annida l’irregolarità e di sanarla tempestivamente attraverso l’intervento di un soggetto delegato. Altra funzionalità, che fa parte della piattaforma, è il Simula Durc, che mostra alcuni aspetti rilevanti per conoscere eventuali anomalie per il Documento unico di regolarità contributiva”.

Ricordiamo che questa Piattaforma è un progetto che consente appunto la verifica e la gestione interattiva della regolarità contributiva e si inserisce nell’ambito delle attività di innovazione tecnologica e trasformazione dei processi e di miglioramento della User Experience, previste dai progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

In questo senso la parola chiave è interazione: tra le aziende, i loro intermediari e l’Istituto che, attraverso dinamiche di collaborazione proattiva, potranno assicurare al contribuente il possesso del Durc senza soluzione di continuità.

L’attivazione del processo di gestione interattiva dell’eventuale situazione di irregolarità, gestita attraverso la funzionalità “pre-Durc”, prevede, l’invio all’intermediario, titolare di specifica delega master, della notifica via PEC, e-mail o SMS, 30 o 15 giorni prima della scadenza del Durc regolare, di un ticket collegato alla verifica Ve.R.A. generata in automatico dal sistema.   

Tutto ciò realizzerà un significativo cambiamento nei rapporti tra l’Istituto e gli intermediari, ridefiniti secondo logiche spiccatamente consulenziali, per orientare il contribuente nel processo di regolarizzazione che favorirà l’operatività delle imprese e lo sblocco delle erogazioni subordinate al possesso del Durc.

(Così, comunicato stampa Inps del 28 giugno 2024)




Accesso esclusivo tramite SPID, CIE e CNS al Durc On Line. Dall’Inps le indicazioni operative

 

Dal 1° ottobre 2021 l’accesso ai servizi online dell’INPS è previsto esclusivamente tramite SPID, CIE e CNS. Con la circolare  7 ottobre 2021, n. 146 (sotto riportata) l’Inps fornisce, in accordo con l’INAIL, le indicazioni operative per accedere al servizio DURC online tramite queste tre credenziali di accesso.

 

Il Testo delle circolare Inps n. 146 del 7-ottobre 2021, con oggetto: Accesso tramite SPID, CIE e CNS al Servizio Durc On Line attraverso il portale www.inps.it

 

SOMMARIO

 

Con la presente circolare si illustrano le nuove modalità di accesso al servizio Durc On Line tramite SPID, CIE e CNS.

 

INDICE

 

  1. Premessa
  2. Accesso al servizio Durc On Line
  3. Accesso al servizio Durc On Line tramite SPID, CIE e CNS per utenti Stazione Appaltante/Amministrazione procedente
  4. Creazione, abilitazione e aggiornamento delle Stazioni appaltanti/Amministrazioni procedenti da parte degli utenti Inps
  5. Creazione delle utenze delegate del personale INPS

 

 

1. Premessa

 

Con la circolare n. 87 del 17 luglio 2020, l’Istituto ha comunicato che dal 1° ottobre 2020 non avrebbe più rilasciato il PIN come credenziale di accesso ai propri servizi telematici, per favorire il passaggio verso gli strumenti di autenticazione previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale), per l’accesso ai servizi web della pubblica Amministrazione, ossia il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), la Carta di Identità Elettronica (CIE) e la Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

Pertanto, come disposto dall’articolo 24, comma 4, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120[1], a partire dal 1° ottobre 2021[2] l’accesso ai servizi online dell’Inps è previsto esclusivamente tramite SPID, CIE e CNS[3].

Con la presente circolare si forniscono, in accordo con l’Inail, le indicazioni operative per l’accesso al servizio Durc On Line.

 

2. Accesso al servizio Durc On Line

 

Come disposto dal decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 30 gennaio 2015, recante “Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC)”, l’accesso al servizio Durc On Line è previsto per i soggetti elencati all’articolo 1, comma 1, del medesimo decreto[4].

Sono altresì abilitati i soggetti di cui all’articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, e gli altri soggetti legittimati all’accesso ai servizi online ai sensi di specifiche norme[5].

Tutti i suddetti soggetti e i loro sub-delegati dal 1° ottobre 2021 per accedere al servizio Durc On Line devono essere in possesso di credenziali SPID, CIE o CNS[6].

 

3. Accesso al servizio Durc On Line tramite SPID, CIE e CNS per utenti Stazione Appaltante/Amministrazione procedente

 

Per accedere al servizio in esame l’utente deve selezionare sul portale www.inps.it la voce “Prestazioni e Servizi” > “Servizi” > “Durc On Line”, e accedere con SPID, CIE e CNS.

Una volta eseguita l’autenticazione con la modalità prescelta, il sistema riconosce l’utente e gli sottopone automaticamente i servizi a cui è abilitato e ai quali in precedenza accedeva con il PIN e la password.

Dal 1° ottobre 2021, pertanto, cessano di avere validità le utenze e le password per l’accesso al predetto servizio.

Il personale dell’Inps abilitato ai ruoli Stazione appaltante/Amministrazione procedente o Sub-delegato Stazione appaltante/Amministrazioneprocedente, con effetto dalla medesima data, accederà al servizio con le modalità sopra descritte.

 

4. Creazione, abilitazione e aggiornamento delle Stazioni appaltanti/Amministrazioni procedenti da parte degli utenti Inps

 

Dal 1° ottobre 2021 la creazione/abilitazione delle Stazioni appaltanti/Amministrazioni procedenti, il subentro nell’abilitazione per la richiesta d’ufficio del Durc On Line[7], nonché l’aggiornamento dell’anagrafica delle Stazioni appaltanti/Amministrazioni procedenti già abilitate, non avverrà più tramite l’accesso a www.sportellounicoprevidenziale.it.

In proposito, l’Inail ha comunicato che tali funzionalità sono migrate all’interno dei servizi online del portale www.inail.it, nella sezione “My Home/Nuova gestione anagrafica Stazioni appaltanti e SOA”, per accedere alle quali sono richieste le credenziali SPID, CNS o CIE.

All’interno del medesimo servizio è presente la voce Utenti e profili, attraverso la quale è possibile gestire le abilitazioni associate alle Stazioni appaltanti/Amministrazioni procedenti.

 

5. Creazione delle utenze delegate del personale INPS

 

Il personale dell’Inps ad oggi abilitato, previa autenticazione tramite SPID, CIE e CNS, continuerà ad operare con i ruoli già assegnati.

Gli amministratori delle utenze Inps, accedendo ai servizi online del portale www.inail.it con SPID, CIE e CNS, potranno continuare a gestire le utenze dei Direttori con le consuete modalità, utilizzando la voce Nuova gestione anagrafica Stazioni appaltanti e SOA/Utenti e profili.

 

Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele

 


[1] Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante: «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale», articolo 24, comma 4: «Ai fini dell’attuazione dell’articolo 64, comma 3-bis, secondo periodo, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal comma 1, lettera e), numero 6), dal 28 febbraio 2021, è fatto divieto ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a) del predetto decreto legislativo n. 82 del 2005 di rilasciare o rinnovare credenziali per l’identificazione e l’accesso dei cittadini ai propri servizi in rete, diverse da SPID, CIE o CNS, fermo restando l’utilizzo di quelle già rilasciate fino alla loro naturale scadenza e, comunque, non oltre il 30 settembre 2021».

 

[2] Con la circolare n. 95 del 2 luglio 2021 è stato comunicato il piano di progressiva transizione alle identità digitali SPID, CIE e CNS per l’autenticazione e l’accesso ai servizi web INPS.

Con la circolare n. 127 del 12 agosto 2021 è stata confermata la data di dismissione del PIN Inps in favore delle identità digitali SPID, CIE e CNS per l’autenticazione e l’accesso ai servizi web dell’Inps (cfr. anche il messaggio n. 2926 del 25 agosto 2021) e sono state fornite indicazioni per il conferimento e la gestione delle deleghe delle identità digitali degli utenti con profilo di cittadino, quale strumento per venire incontro a coloro che sono impossibilitati a utilizzare in autonomia i servizi online dell’Istituto (cfr. il messaggio n. 2885 del 12 agosto 2021).

 

[3] Con il messaggio n. 3305 del 1° ottobre 2021 sono state fornite ulteriori indicazioni sulla gestione della delega dell’identità digitale e revoca della delega online attraverso credenziali SPID, CIE o CNS (c.d. “Delega SPID su SPID”) ed è stato altresì ricordato che dal 1° ottobre 2021 non è più possibile accedere ai servizi online INPS con il PIN, con la sola eccezione di quelli rilasciati ai residenti all’estero non in possesso di un documento di riconoscimento italiano e che rimarranno ancora temporaneamente attivi i PIN rilasciati alle aziende e ai loro intermediari.

 

[4] Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 30 gennaio 2015, recante: «Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC)», articolo 1:

«1. Sono abilitati ad effettuare la verifica di regolarità contributiva di cui all’art. 2, in relazione alle finalità per le quali è richiesto il possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) ai sensi della vigente normativa:

a) i soggetti di cui all’art. 3, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;

b) gli Organismi di attestazione SOA;

c) le amministrazioni pubbliche concedenti, anche ai sensi dell’art. 90, comma 9, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

d) le amministrazioni pubbliche procedenti, i concessionari ed i gestori di pubblici servizi che agiscono ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

e) l’impresa o il lavoratore autonomo in relazione alla propria posizione contributiva o, previa delega dell’impresa o del lavoratore autonomo medesimo, chiunque vi abbia interesse;

f) le banche o gli intermediari finanziari, previa delega da parte del soggetto titolare del credito, in relazione alle cessioni dei crediti certificati ai sensi dell’art. 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e dell’art. 37, comma 7-bis, del decreto- legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89».

 

[5] Cfr. le circolari n. 28 dell’8 febbraio 2011 (Soggetti abilitati alla cura degli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, ivi compresa la trasmissione telematica della documentazione previdenziale), n. 126 del 7 agosto 2013 (Soggetti abilitati agli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, nonché iscritti alla Gestione separata di cui alla legge n. 335/95, ivi compresa la trasmissione telematica della documentazione previdenziale), n. 77 del 1° giugno 2018 (Società tra Professionisti. Adeguamenti al sistema di profilazione per l’accesso ai servizi telematici correlati ai rapporti assicurativi) e i messaggi n. 2725 del 5 luglio 2018 (Soggetti abilitati alla cura degli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti. Dottori agronomi e dottori forestali. Profilazione dei dottori agronomi, dottori forestali, periti agrari, periti agrari laureati, agrotecnici e agrotecnici laureati), n. 4765 del 18 dicembre 2020 (Studio associato. Adeguamenti al sistema di profilazione per l’accesso ai servizi telematici correlati ai rapporti assicurativi – Istruzioni operative) e n. 2892 del 16 agosto 2021 (Cooperative e consorzi di imprese di pesca. Adeguamenti al sistema di profilazione per l’accesso ai servizi telematici correlati ai rapporti assicurativi).

 

[6] Cfr. la precedente nota n. 3.

 

[7] Da richiedere con l’apposito modulo “Subentro utenza DURC”pubblicato in www.inail.it al link https://www.inail.it/cs/internet/atti-e-documenti/moduli-e-modelli/assicurazione/durc.html

 

Circolare n. 146 del 07-10-2021




Rottamazione. La disciplina il rilascio del DURC nei confronti dei contribuenti che hanno presentato dichiarazione di adesione

Durc regolare per chi presenta l’istanza per la Rottamazione-ter

Con messaggio del 28 dicembre 2018, n. 4844 (di seguito riportato) l’INPS fornisce indicazioni sui termini previsti per il pagamento dei procedimenti di definizione agevolata che si sono succeduti a seguito dei diversi interventi legislativi sulla materia e illustra la disciplina, prevista dall’articolo 3, comma 10, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, come integrato dalla legge di conversione 17 dicembre 2018, n. 136, per il rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) nei confronti dei contribuenti che hanno presentato dichiarazione di adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017.

 

Messaggio Inps n. 4844 del 28 dicembre 2018 con oggetto:  Verifica della regolarità contributiva in presenza di definizione agevolata di cui all’articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136. “Durc On Line”

L’articolo 3, comma 10, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, è stato integrato dalla legge di conversione 17 dicembre 2018, n. 136, con la previsione che disciplina il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al D.M. 30 gennaio 2015, nei confronti dei contribuenti che hanno presentato dichiarazione di adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati agli Agenti della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017.

In particolare, la lettera f-bis) del citato comma 10 ha previsto che, a seguito della presentazione della dichiarazione, «si applica la disposizione di cui all’articolo 54 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015».

Pertanto, a decorrere dal 19 dicembre 2018, data di entrata in vigore della legge di conversione n. 136/2018, le richieste di verifica della regolarità contributiva, anche se pervenute anteriormente a tale data ed ancora in corso di istruttoria, dovranno essere definite con l’attestazione della regolarità sempreché non sussistano ulteriori esposizioni debitorie in altre Gestioni o sezioni. La definizione della richiesta di verifica con tale esito, in assenza di registrazione sugli archivi della procedura “Gestione AVA” richiede l’accertamento presso l’Agente della Riscossione dell’avvenuta presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolatadi cui all’articolo 3 del D.L. n. 119/2018.

Al fine di rendere più chiara l’applicazione della previsione di cui al citato articolo 54, si riepilogano di seguito i termini previsti per il pagamento dei procedimenti di definizione agevolata che si sono succeduti a seguito dei diversi interventi legislativi sulla materia.

A. Definizione agevolata di cui all’articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225 (c.d. prima rottamazione), avente ad oggetto i carichi affidati agli Agenti della Riscossione dal 2000 al 2016.

Il pagamento delle somme oggetto della dichiarazione poteva essere effettuato in unica soluzione ovvero in un numero massimo di cinque rate.

In caso di pagamento rateale, il contribuente doveva rispettare le seguenti date di scadenza:

  • per l’anno 2017, la scadenza delle singole rate era fissata nei mesi di luglio, settembre e novembre;
  • per l’anno 2018, la scadenza delle residue due rate era fissata nei mesi di aprile e settembre.

Si evidenzia che l’articolo 1, comma 1, del decreto che ha disciplinato la c.d. rottamazione-bis (D.L. n. 148/2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 172/2017) per i contribuenti che non avevano pagato, in tutto o in parte, ovvero avevano pagato in ritardo le rate scadute a luglio e settembre 2017, consentiva di rientrare nei benefici previsti dalla definizione agevolata pagando le predette rate in un’unica soluzione entro il 7 dicembre 2017.

Una volta saldate le rate scadute ed effettuato il versamento dell’eventuale terza rata entro la predetta data, il contribuente avrebbe dovuto rispettare le successive scadenze di pagamento fissate nel piano comunicato dall’Agente della Riscossione.

B. Definizione agevolata di cui all’articolo 1 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 (c.d. rottamazione-bis), avente ad oggetto i seguenti carichi:

1) carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2017 al 30 settembre 2017: il pagamento delle somme oggetto della dichiarazione poteva essere effettuato in unica soluzione ovvero in un numero massimo di cinque rate con le seguenti scadenze:

  • per l’anno 2018, nei mesi di luglio, settembre, ottobre e novembre;
  • per l’anno 2019, nel mese di febbraio;

2) carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 2000 al 2016 non compresi, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 193/2016, nella c.d. prima rottamazione;

3) carichi oggetto di piani di dilazione concessi dall’Agente della Riscossione e in essere alla data del 24 ottobre 2016 e non ammessi alla prima definizione agevolata per assenza di regolarità dei pagamenti delle rate scadute al 31 dicembre 2016, purché regolarizzate entro il 31 luglio 2018. Il mancato, insufficiente o tardivo versamento, entro il 31 luglio 2018, delle rate dovute in conto dei piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016 comportava la mancata ammissione dell’istanza di definizione agevolata.

Il pagamento delle somme oggetto della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata per le ipotesi sub 2) e 3) è stato fissato in tre rate con le seguenti scadenze:

  • per l’anno 2018, nei mesi di ottobre e novembre;
  • per l’anno 2019, nel mese di febbraio.

C. Definizione agevolata di cui all’articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 (c.d. rottamazione-ter), avente ad oggetto i seguenti carichi:

1) i carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, compresi i carichi oggetto della c.d. prima rottamazione per la quale era intervenuta la decadenza a seguito del mancato tempestivo integrale versamento delle rate del piano alle scadenze previste.

Il pagamento delle somme oggetto della dichiarazione può essere effettuato in unica soluzione entro il 31 luglio 2019 ovvero nel numero massimo di diciotto rate consecutive (5 anni) con le seguenti scadenze:

  • per l’anno 2019, al 31 luglio e 30 novembre;
  • a decorrere dal 2020, al 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno;

2) i carichi già oggetto di rottamazione-bis per i quali risulta effettuato, entro il 7 dicembre 2018, l’integrale versamento delle rate in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018 (1).

L’intervenuto adempimento ammette i contribuenti al differimento automatico del versamento delle restanti somme in dieci rate consecutive con scadenza, a decorrere dall’anno 2019, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno.

Il ritardo nel pagamento fino ad un massimo di 5 giorni rispetto alla scadenza della rata non determina l’applicazione di sanzioni o la perdita del beneficio della definizione agevolata.

Per quanto riguarda gli effetti del mancato regolare pagamento delle rate previste sulla validità dei Documenti formati con esito regolare ai fini del loro annullamento, nel rinviare ai contenuti della circolare n. 80 del 2 maggio 2017, si ribadisce che l’intero procedimento di definizione agevolata si perfeziona esclusivamente con il versamento delle somme dovute in unica soluzione ovvero con il pagamento delle rate richieste. Infatti, il comma 2 dell’articolo 54 del D.L. n. 50/2017 ha stabilito che, «in caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute», i “Durc on Line”, rilasciati in virtù del comma 1 del medesimo articolo, sono annullati dagli Enti preposti alla verifica.

L’annullamento conseguente al mancato perfezionamento della definizione agevolata deve essere operato per tutti i Documenti con esito di regolarità formati a decorrere dal 24 aprile 2017 sulla base delle singole fattispecie di definizione agevolata regolate dalle richiamate disposizioni e avuto riguardo alle scadenze previste per ciascuna di esse.

Con riguardo alla posizione dei contribuenti che avevano aderito alla definizione agevolata disciplinata dal decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225 (c.d. prima rottamazione), il mancato tempestivo ed integrale versamento delle rate del piano di definizione ha comportato la decadenza dal beneficio e conseguentemente l’annullamento degli eventuali “Durc on Line” per i quali l’attestazione della regolarità aveva come presupposto il medesimo procedimento di definizione agevolata. Pertanto, in assenza di altre forme di regolarizzazione, le richieste di verifica della regolarità successive alla decadenza dal beneficio devono essere definite con l’attestazione dell’irregolarità.

Tuttavia, in considerazione della circostanza che, come specificato al precedente punto C., possono aderire alla definizione agevolata di cui al D.L. n. 119/2018 tutti coloro che hanno carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, compresi quelli che avevano già aderito alla prima rottamazione e sono decaduti per non aver versato tempestivamente ed integralmente le rate del piano di definizione, la verifica della regolarità contributiva potrà essere definita con esito di regolarità solo per effetto della dichiarazione di adesione alla c.d. rottamazione-ter.

Relativamente alle posizioni dei contribuenti beneficiari della c.d. rottamazione-bis, prevista dal decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, dovrà essere verificata la sussistenza della condizione di regolarità nei versamenti alle previste date di scadenza fissate dalla legge e riepilogate al punto B. In particolare, in caso di irregolarità nel versamento delle rate in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018 dovrà essere verificata l’avvenuta regolarizzazione entro il 7 dicembre 2018, tenuto conto che ciò costituisce una rimissione in termini per il contribuente.

In assenza di versamento delle somme residue entro il predetto termine differito al 7 dicembre 2018, la verifica di regolarità sarà definita con l’attestazione dell’irregolarità contributiva. Ciò in quanto, una volta intervenuta la decadenza dal beneficio, non è possibile accedere, per gli stessi carichi, alla c.d. rottamazione-ter. Ricorrendo tale circostanza i documenti con esito regolare formati fino alla predetta data saranno oggetto di annullamento.


Nota (1) – L’art. 3, comma 23, del 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, dispone che “(…) i debiti relativi ai carichi per i quali non è stato effettuato l’integrale pagamento, entro il 7 dicembre 2018, delle somme da versare nello stesso termine in conformità alle previsioni del comma 21 non possono essere definiti secondo le disposizioni del presente articolo e la dichiarazione eventualmente presentata per tali debiti ai sensi del comma 5 è improcedibile”

 

Per saperne di più:

Link alla Circolare INPS – Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti – n. 80 del 2 maggio 2017, con oggetto: ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE ESATTORIALI – Definizione agevolata dei carichi affidati agli Agenti della Riscossione – Definizione per sanare pendenze contributive — Effetti sul rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) – Condizione di regolarità contributiva alla manifestazione di volontà del debitore di avvalersi della definizione agevolata, ferma restando la verifica della sussistenza di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa in materia di DURC – Art. 6, del DL 22/10/2016, n. 193, conv., con mod., dalla L 01/12/2016, n. 225 – Art. 54, del DL 24/04/2017, n. 50, conv., con mod., dalla L 21/06/2017, n. 96 – Art. 4, del DL 20/03/2014, n. 34, conv., con mod., dalla L 16/05/2014, n. 78 – DM 30/01/2015

La circolare n. 80/2017 fornisce indicazioni in merito alla disciplina introdotta dall’art. 54 del D.L. n. 50 del 24 aprile 2017 in materia di verifica della regolarità contributiva in presenza di dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui all’art. 6 del D.L. n. 193 del 22 ottobre 2016.

Link al Messaggio INPS – Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti – n. 142 del 12 gennaio 2018, con oggetto: ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE ESATTORIALI – Estensione della definizione agevolata (Rottamazione-bis) – Definizione agevolata dei carichi affidati agli Agenti della Riscossione – Definizione per sanare pendenze contributive — Effetti sul rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) – Esito di regolarità del Durc dal momento della presentazione di adesione al pagamento della prima o unica rata, ferma restando la verifica della sussistenza di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa in materia di DURC – Art. 1, del D.L. 16/10/2017, n. 148, conv., con mod., dalla L. 04/12/2017, n. 172 – Art. 54, del D.L. 24/04/2017, n. 50, conv., con mod., dalla L.21/06/2017, n. 96 – Art. 4, del D.L. 20/03/2014, n. 34, conv., con mod., dalla L. 16/05/2014, n. 78 – D.M. 30/01/2015

Nel messaggio 12 gennaio 2018, n. 142 vengono resi noti gli effetti prodotti dal nuovo quadro normativo introdotto con l’articolo 1, decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 sul rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

 




Dichiarazione preventiva di agevolazione (D.P.A.). Dal 9 luglio nuovo processo di gestione per la verifica della regolarità contributiva

 

Con messaggio del 2 luglio 2018, n. 2648, l’Inps ha dato il via al nuovo processo di gestione per la verifica della regolarità contributiva ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi. Nel documento, l’INPS rende noto che a partire dal giorno 9 luglio 2018, sul sito internet dell’Istituto, all’interno dell’applicazione “DiResCo – Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente”, verrà messo a disposizione dei datori di lavoro il modulo telematico denominato “DPA – Dichiarazione per la fruizione dei benefici normativi e contributivi”, gestito dall’omonima procedura. Tale modulo, servirà a comunicare la volontà di usufruire di un beneficio nelle denunce UniEmens innescando, da subito, la verifica della regolarità contributiva; il datore di lavoro potrà effettuare l’invio del modulo fino al giorno precedente la scadenza dell’obbligazione contributiva.

Per saperne di più sulla nuova procedura, leggi il messaggio INPS.

Link al testo del messaggio INPS n. 2648 del 2 luglio 2018, con oggetto: LAVORO – Verifica della regolarità – Godimento di benefici normativi e contributivi – Verifica della regolarità contributiva ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale – Nuovo processo di gestione – Nuova procedura telematica INPS D.P.A. – Dichiarazione Preventiva di Agevolazione (DPA) – Istruzioni – DM 30/01/2015 – Articolo 1, comma 1175, della L 27/12/2006, n. 296