Libia, il Liechtenstein e Cina. Il Governo approva tre disegni di legge di ratifica ed esecuzione di convenzioni e accordi internazionali in materia di imposte sul reddito e per la prevenzione delle evasioni fiscali

Il Consiglio dei ministri di lunedì 15 aprile 2024, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Antonio Tajani, ha approvato tre disegni di legge di ratifica ed esecuzione di convenzioni e accordi internazionali in materia di imposte sul reddito e per la prevenzione delle evasioni fiscali, rispettivamente con la Libia, il Liechtenstein e la Cina.

 

1. Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e lo Stato di Libia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatta a Roma il 10 giugno 2009, con Scambio di Note emendativo fatto a Roma il 7 e il 22 agosto 2014 (disegno di legge)

 

La Convenzione si applica ai residenti di entrambi gli Stati e riguarda le imposte dirette specificamente elencate e, per quanto riguarda il principio di non-discriminazione e gli aspetti di cooperazione amministrativa, le imposte di ogni ordine e tipo gravanti sui redditi prodotti da persone fisiche e/o giuridiche.

Il testo definisce il concetto di stabile organizzazione, che legittima la potestà impositiva sui redditi dell’impresa non residente da parte dello Stato sul cui territorio vengono svolte le attività di quest’ultima. Le disposizioni sono in linea con gli attuali standard dell’OCSE, con l’eccezione del limite temporale di tre mesi convenuto circa la durata necessaria a configurare un cantiere di costruzione quale stabile organizzazione. Le regole di attribuzione degli utili alla stabile organizzazione sono in linea con i principi OCSE, inoltre si limita l’applicabilità delle disposizioni domestiche libiche in materia di forza attrattiva della stabile organizzazione.

Per quanto riguarda gli utili realizzati da persone fisiche per lo svolgimento di attività di carattere indipendente, si farà riferimento sia al concetto di base fissa, sia a quello della presenza temporale dei 183 giorni, secondo le regole del modello di Convenzione fiscale elaborato dalle Nazioni Unite.

Si prevede anche una ‘source rule’ di carattere generale che fa salvo il potere impositivo dello Stato della fonte nei casi in cui non vi sia una chiara caratterizzazione del tipo di reddito.

Per quel che concerne i redditi di capitale, si definisce il principio generale della tassazione concorrente su dividendi e interessi, con aliquote del 5% e del 10% sui dividendi – la prima applicata sui dividendi intercompany nel caso di società che controllano direttamente almeno il 25% del capitale della società erogatrice – e un’aliquota del 5% sugli interessi. In merito alle royalties, è stata invece stabilita l’imposizione esclusiva nello Stato di residenza.

Quanto alla cooperazione amministrativa, si stabilisce di una base giuridica che garantisce lo scambio di informazioni in materia fiscale, conformemente all’obiettivo prioritario della lotta all’evasione, nonché agli standard dell’OCSE, compreso il superamento del segreto bancario.

 

2. Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato del Liechtenstein per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l’evasione e l’elusione fiscale, con Protocollo e Protocollo aggiuntivo sull’arbitrato, fatta a Roma e Vaduz il 12 luglio 2023 (disegno di legge)

 

La Convenzione ha lo scopo di creare buone condizioni di concorrenzialità per le imprese italiane che intendono investire in Liechtenstein e per gli investimenti del Principato nel nostro Paese e rafforza le basi per una cooperazione fra amministrazioni fiscali, in conformità ai più recenti standard internazionali.

 

3. Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatto a Roma il 23 marzo 2019 (disegno di legge)

 

Il testo aggiorna l’Accordo già esistente, firmato il 31 ottobre 1986, in modo da adeguare la normativa alle raccomandazioni del progetto OCSE/G20 BEPS (Base Erosion and Profit Shfting), in materia di contrasto ai fenomeni di elusione e spostamento artificioso delle basi imponibili. In tal modo, si consentirà alle imprese italiane di operare in Cina con migliori condizioni e in posizione concorrenziale e si darà maggiore certezza a gli investitori cinesi in Italia.

L’Accordo si applica ai residenti degli Stati contraenti e riguarda, per l’Italia, in particolare, IRPEF, IRES e IRAP. Le norme stabiliscono i criteri generali e sussidiari in base ai quali è possibile definire una persona “residente di uno Stato contraente” e i casi in cui si configura una stabile organizzazione.

Inoltre, il testo:

  • disciplina l’imponibilità dei redditi immobiliari, stabilendo il criterio per cui essi debbano essere tassati nello Stato in cui sono situati i beni immobili fonte di tali redditi, ancorché in maniera non esclusiva, seguendo il principio previsto nel Modello OCSE di Convenzione contro le doppie imposizioni;
  • disciplina il trattamento degli utili d’impresa, nonché degli utili derivanti dall’esercizio – in traffico internazionale – di navi o aeromobili. Si prevede, inoltre, la disciplina degli utili delle imprese associate;
  • prevede le regole di tassazione per i redditi di capitale: dividendi, interessi, royalties e capital gain;
  • definisce la distribuzione dell’imposizione nei due Stati contraenti in relazione a: professioni indipendenti, lavoro subordinato, membri dei consigli di amministrazione e supervisione, remunerazioni da attività artistiche e sportive, nonché alle somme percepite a titolo di pensioni, alle funzioni pubbliche svolte o ad altri redditi comunque percepiti;
  • prevede il criterio della tassazione esclusiva nello Stato di residenza per ogni altra tipologia residuale di reddito non trattata;
  • stabilisce le modalità di eliminazione della doppia imposizione, in raccordo con la legislazione domestica di ciascuno Stato contraente (in particolare, per quanto concerne l’Italia, è previsto il metodo di imputazione ordinaria, che limita l’ammontare del credito relativo all’imposta estera alla quota di imposta italiana attribuibile agli elementi di reddito imponibili in Cina, nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo);
  • prevede le disposizioni anti-abuso, il principio di non discriminazione, il meccanismo della procedura amichevole per la risoluzione di controversie, lo scambio di informazioni ed il rapporto con le altre fonti del diritto a tutela dello speciale trattamento previsto per i membri delle missioni diplomatiche e consolari.

 




Italia-Colombia. In vigore dal 7 ottobre 2021 la Convenzione contro le doppie imposizioni

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 19 novembre 2021, il comunicato del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione Internazionale che rende nota l’entrata in vigore della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Colombia per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, fatta a Roma il 26 gennaio 2018.

Nella nota si legge che si è perfezionata la procedura prevista per l’entrata in vigore della Convenzione, la cui a ratifica è stata autorizzata con legge del 17 luglio 2020, n. 92, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 194 del 4 agosto 2020. In conformità al suo articolo 30, la Convenzione è entrata in vigore il 7 ottobre 2021.




Italia-Giamaica. In Gazzetta la legge di ratifica dell’Accordo per eliminare le doppie imposizioni

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 5 agosto 2020 la legge 17 luglio 2020, n. 93, recante: «Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Giamaica per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocolli, fatto a Kingston il 19 gennaio 2018.».

L’Accordo in esame s’inserisce nel contesto generale di ampliamento della rete di convenzioni per evitare le doppie imposizioni stipulate dall’Italia, volti a realizzare un’equilibrata ripartizione della materia imponibile fra i due Stati contraenti e di costituire un quadro giuridico di riferimento che consenta alle imprese italiane di operare in Giamaica in condizioni pienamente concorrenziali e di intrattenere rapporti economici e finanziari con soggetti di tale Paese in condizioni paritarie o concorrenziali rispetto agli altri investitori esteri, garantendo contestualmente gli interessi generali tutelati dall’amministrazione finanziaria italiana. La relazione illustrativa evidenzia, altresì, che la struttura dell’Accordo si conforma agli standard più recenti del modello elaborato dall’OCSE, pur accettando l’inserimento di alcune disposizioni ispirate al modello di convenzione predisposto dall’ONU, nel quadro di un necessario compromesso con le richieste della controparte, caratterizzata da un diverso grado di sviluppo. Il testo dell’Accordo accoglie inoltre gli elementi costituenti il livello minimo del progetto OCSE-G20 Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) inseriti nella Convenzione multilaterale per l’attuazione di misure relative alle convenzioni fiscali finalizzate a prevenire l’erosione della base imponibile e lo spostamento dei profitti, firmata dall’Italia il 9 giugno 2017, e sono state recepite talune altre raccomandazioni e migliori prassi mutuate dallo stesso progetto. L’Accordo si compone di 32 articoli e di un Protocollo che ne forma parte integrante e che contiene alcune precisazioni relative a disposizioni recate da taluni articoli.

 

Link al testo della Legge 17 luglio 2020, n. 93, recante: «Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Giamaica per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocolli, fatto a Kingston il 19 gennaio 2018.», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 5 agosto 2020

Link al testo delle relazioni (illustrativa e tecnica) al disegno di legge n. 1767 (A.C.) di ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Giamaica per eliminare le doppie imposizioni




Italia-Colombia. In Gazzetta la legge di ratifica della Convenzione per eliminare le doppie imposizioni

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 4 agosto 2020 la legge 17 luglio 2020, n. 92, recante: «Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Colombia per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatta a Roma il 26 gennaio 2018».

La Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Colombia per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatta a Roma il 26 gennaio 2018, disciplina gli aspetti fiscali relativi alle relazioni economiche e finanziarie poste in essere con tale Paese, mirando all’eliminazione di fenomeni di doppia imposizione e ad un’equilibrata ripartizione della materia imponibile tra i due Stati.

La Convenzione si compone di 31 articoli e un Protocollo che ne forma parte integrante e che contiene alcune precisazioni relative a disposizioni recate da taluni articoli.

Attraverso questa Convenzione, peraltro, l’Italia si pone in un piano di parità rispetto ad altri Stati europei che già si sono dotati di tale strumento giuridico. La Convenzione recepisce già nel titolo e nel preambolo, oltre che in alcuni articoli, gli elementi obbligatori (cosiddetti «minimum standard») e le più recenti raccomandazioni dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE)-G20 in materia di contrasto dei fenomeni di erosione della base imponibile e di spostamento di profitti (Base Erosion and Profits Shifting – BEPS), volte a contrastare le opportunità di elusione o di abuso delle disposizioni delle convenzioni.

Segnatamente in materia di abuso, la Convenzione contiene, all’articolo 29, una disposizione che disciplina l’accesso ai benefìci convenzionali. Inoltre, la Convenzione contiene, all’articolo 25, la base giuridica per lo scambio di informazioni, strumento necessario per il rafforzamento della cooperazione amministrativa tra i due Stati, per finalità di lotta all’evasione e all’elusione fiscali, in conformità ai più recenti parametri dell’OCSE in materia. Infine, le disposizioni della Convenzione risultano conformi alla disciplina italiana sulla certezza del diritto, di cui al decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128.

 

Con comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 19 novembre 2021, il Ministero degli Affari esteri e della cooperazione Internazionale ha reso nota l’entrata in vigore della Convenzione Italia-Colombia contro le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, fatta a Roma il 26 gennaio 2018. In conformità al suo articolo 30, la Convenzione è entrata in vigore il 7 ottobre 2021.

 

 

Link al testo della Legge 17 luglio 2020, n. 92, recante: «Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Colombia per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatta a Roma il 26 gennaio 2018», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 4 agosto 2020

Link al testo delle relazioni (illustrativa e tecnica) al disegno di legge n. 1796 (A.C.) di ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Colombia per eliminare le doppie imposizioni