Scadenza Rottamazione-quater: nona rata o prima scadenza per i “riammessi” da saldare entro il 5 agosto 2025

Ultimi giorni per il pagamento della prossima rata della Rottamazione-quater. Il termine è fissato al 31 luglio 2025, ma saranno comunque ritenuti tempestivi i versamenti effettuati entro il 5 agosto in considerazione dei cinque giorni di tolleranza concessi dalla legge. La scadenza riguarda sia la nona rata per i contribuenti in regola con i precedenti versamenti, sia la prima o unica rata per i riammessi alla definizione agevolata che hanno presentato domanda entro lo scorso 30 aprile. In caso di mancato pagamento, oppure effettuato oltre il termine ultimo o per importi parziali, la legge prevede la perdita dei benefici della definizione agevolata e gli importi già corrisposti saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.

I moduli di pagamento sono contenuti nella comunicazione delle somme dovute inviata da Agenzia delle entrate-Riscossione, disponibile anche nell’area riservata del sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it a cui si accede tramite Spid, Cie, Cns e, per gli intermediari fiscali, con le credenziali Entratel. In alternativa, è possibile ottenere una copia via e-mail compilando l’apposito form presente nell’area pubblica del sito allegando un documento di riconoscimento.

 

Come e dove pagare

 

È possibile pagare in banca, agli uffici postali, nelle tabaccherie e ricevitorie, agli sportelli bancomat (ATM) abilitati, utilizzando i canali telematici delle banche, di Poste Italiane e di tutti gli altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti al nodo pagoPa, sul sito di Agenzia delle entrate-Riscossione e con l’App Equiclick. Si può pagare anche direttamente agli sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione prenotando un appuntamento.

 

Rottamazione-quater e riammissione

 

La definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, la cosiddetta Rottamazione-quater, è stata introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 e consente di versare solo gli importi dovuti a titolo di capitale e di rimborso spese per i diritti di notifica e le eventuali procedure esecutive. Non sono invece da corrispondere le somme dovute a titolo di sanzioni, interessi iscritti a ruolo, interessi di mora e aggio. Per quanto riguarda i debiti relativi alle multe stradali o ad altre sanzioni amministrative (diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o degli obblighi contributivi) non sono da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi (comunque denominati, comprese pertanto le c.d. maggiorazioni), nonché quelle dovute a titolo di aggio.

Successivamente, la Legge n. 15/2025 di conversione del decreto Milleproroghe (D.L. n. 202/2024) ha previsto una nuova opportunità per chi non è riuscito a rimanere in regola con i pagamenti. Il provvedimento ha stabilito che, limitatamente ai debiti compresi nelle dichiarazioni a suo tempo effettuate per aderire alla Rottamazione-quater, i contribuenti che alla data del 31 dicembre 2024 risultavano “decaduti” a seguito del mancato, insufficiente o tardivo versamento di quanto dovuto, potevano presentare, entro il 30 aprile 2025, domanda di riammissione ai benefici previsti e scegliere se pagare in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2025 o in un numero massimo di 10 rate.

(Così, comunicato stampa Agenzia entrate-Riscossione del 30 luglio 2025)

 

 




Riammissione alla Rottamazione-quater. In arrivo le lettere di risposta con gli importi dovuti

In arrivo le lettere di risposta a chi ha chiesto la riammissione alla Rottamazione-quater entro lo scorso 30 aprile. Agenzia delle entrate-Riscossione sta inviando a tutti gli interessati la comunicazione delle somme dovute con il dettaglio degli importi da corrispondere e le indicazioni per procedere al pagamento agevolato. L’invio delle comunicazioni, in riscontro alle circa 247 mila domande presentate, sarà completato entro il 30 giugno, come previsto dalla Legge di conversione del decreto Milleproroghe.

 

Cosa contiene la comunicazione

 

Le comunicazioni delle somme dovute arriveranno mediante lettera raccomandata al domicilio indicato nella domanda oppure tramite Pec ai contribuenti che in fase di adesione hanno comunicato un indirizzo di posta elettronica certificata. La comunicazione contiene un prospetto di sintesi con carichi/cartelle/avvisi inseriti nella domanda di riammissione, importi da pagare ai fini della rottamazione e scadenze di versamento in base alla scelta effettuata in fase di adesione.

I contribuenti hanno infatti potuto optare per il pagamento in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2025 o in un numero massimo di 10 rate di pari importo (31 luglio e 30 novembre 2025, 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre degli anni 2026 e 2027). La comunicazione contiene inoltre i moduli precompilati per il pagamento delle rate e le informazioni per richiedere l’eventuale domiciliazione sul conto corrente.

Una copia della comunicazione ricevuta sarà disponibile anche nell’area riservata del sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it.

 

Cosa prevede la riammissione alla Rottamazione-quater

 

La Legge n. 15/2025 di conversione del decreto Milleproroghe (D.L. n. 202/2024) ha stabilito che, limitatamente ai debiti compresi nelle dichiarazioni a suo tempo effettuate per aderire alla Rottamazione-quater, i contribuenti che alla data del 31 dicembre 2024 risultavano “decaduti” a seguito del mancato, insufficiente o tardivo versamento di quanto dovuto, potevano presentare entro il 30 aprile 2025 domanda di riammissione ai benefici previsti. La definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, la cosiddetta Rottamazione-quater, è stata introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 e consente di versare solo gli importi dovuti a titolo di capitale e di rimborso spese per i diritti di notifica e le eventuali procedure esecutive. Non sono invece da corrispondere le somme dovute a titolo di sanzioni, interessi iscritti a ruolo, interessi di mora e aggio. Per quanto riguarda i debiti relativi alle multe stradali o ad altre sanzioni amministrative (diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o degli obblighi contributivi) non sono da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi (comunque denominati, comprese pertanto le c.d. maggiorazioni), nonché quelle dovute a titolo di aggio. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate-Riscossione del 16 giugno 2025)




Rottamazione-quater. Domande entro il 30 aprile sul sito di Agenzia-Riscossione

Ancora qualche giorno per chiedere la riammissione alla Rottamazione-quater delle cartelle. C’è tempo fino al prossimo 30 aprile per presentare la domanda sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it.

La riammissione, prevista dalla legge n. 15/2025 di conversione del decreto Milleproroghe (D.L. n. 202/2024), riguarda i contribuenti che alla data del 31 dicembre 2024 sono decaduti dalla definizione agevolata a seguito del mancato, insufficiente o tardivo pagamento di quanto dovuto alle scadenze previste.

 

Come presentare la domanda

 

La richiesta di riammissione alla Rottamazione-quater deve essere presentata entro il 30 aprile 2025 utilizzando il servizio “Riammissione Rottamazione-quater disponibile sul sito di Agenzia delle entrate-Riscossione, sia in area riservata sia in area pubblica.

La procedura da seguire nei due casi è differente.

Nell’area riservata del sito, a cui si accede utilizzando le credenziali personali di accesso (Spid, Cie o Cns e, per gli intermediari fiscali, Entratel), la richiesta di riammissione è più immediata. In questo caso, infatti, il servizio propone in automatico solo le cartelle e gli avvisi per i quali ricorrono i presupposti per la riammissione e che quindi possono essere prontamente selezionati e inseriti nella domanda.

Nell’area pubblica del sito, invece, per presentare la domanda bisogna compilare il form online e allegare la documentazione di riconoscimento, indicare il numero della comunicazione delle somme dovute (già ricevuta a suo tempo a seguito dell’adesione alla Rottamazione-quater) nella quale erano ricomprese le cartelle e gli avvisi per i quali si sta chiedendo la riammissione e inserire il numero di tali cartelle/avvisi. Si ricorda che in caso di smarrimento della comunicazione delle somme dovute è possibile ottenere la copia con le modalità indicate sul sito di Agenzia delle entrate-Riscossione.

 

Piano di pagamento entro giugno

 

A coloro che presentano la richiesta per essere riammessi alla Rottamazione-quater, Agenzia delle entrate-Riscossione invierà, entro il 30 giugno 2025, una comunicazione con l’ammontare delle somme dovute e i moduli di pagamento in base al piano di rate scelto in fase di domanda di riammissione. Sarà possibile pagare in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2025, o in un numero massimo di 10 rate di pari importo previste, le prime due, il 31 luglio e il 30 novembre 2025, e le successive il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2026 e 2027.

 

Che cos’è la Rottamazione-quater

 

Si ricorda che la definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, cosiddetta Rottamazione-quater, è stata introdotta due anni fa dalla Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022) e consente di versare solo l’importo dovuto a titolo di capitale e quello dovuto a titolo di rimborso spese per le eventuali procedure esecutive e per i diritti di notifica. Non sono invece da corrispondere le somme dovute a titolo di sanzioni, interessi iscritti a ruolo, interessi di mora e aggio. Per quanto riguarda i debiti relativi alle multe stradali o ad altre sanzioni amministrative (diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi contributivi), non sono da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi (comunque denominati, comprese pertanto le c.d. “maggiorazioni”), nonché quelle dovute a titolo di aggio.

(Così, comunicato stampa dell’Agenzia delle entrate-Riscossione del 23 aprile 2025)




Rottamazione-quater, al via le richieste di riammissione. Sul sito dell’Agenzia delle entrate-Riscossione il servizio per i decaduti fino al 2024

Agenzia delle entrate-Riscossione ha pubblicato sul proprio sito internet il servizio per presentare la domanda di riammissione alla Rottamazione-quater. La riammissione, prevista dalla legge n. 15/2025 di conversione del decreto Milleproroghe (D.L. n. 202/2024), riguarda i contribuenti che al 31 dicembre 2024 avevano piani di pagamento decaduti dalla Definizione agevolata. La richiesta deve essere trasmessa in modalità telematica entro il 30 aprile 2025.

Sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it sono state pubblicate anche le risposte alle domande più frequenti (FAQ) sulla riammissione alla Rottamazione-quater.

 

Cosa prevede il decreto milleproroghe

 

 

La legge stabilisce che, limitatamente ai debiti compresi nelle dichiarazioni a suo tempo effettuate per aderire alla “Rottamazione-quater”, i contribuenti che alla data del 31 dicembre 2024 sono incorsi nell’inefficacia della relativa Definizione agevolata (c.d. decaduti) a seguito del mancato, insufficiente o tardivo versamento di quanto dovuto alle scadenze previste, possono essere riammessi presentando entro il 30 aprile 2025 una nuova richiesta. Nella domanda il contribuente dovrà scegliere se pagare in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2025, o in un numero massimo di 10 rate di pari importo previste, le prime due, il 31 luglio e il 30 novembre 2025, e le successive il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2026 e 2027.

 

Domanda online entro aprile

 

La richiesta di riammissione alla Rottamazione-quater deve essere presentata esclusivamente con modalità telematiche entro il 30 aprile 2025 utilizzando il nuovo servizio “Riammissione Rottamazione-quater” disponibile sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it, sia in area riservata sia in area pubblica. La procedura da seguire nei due casi è differente.

Dall’area riservata del sito, a cui si accede utilizzando le credenziali personali di accesso (Spid, Cie o Cns e, per gli intermediari fiscali, Entratel), la richiesta di riammissione è più immediata e non è necessario allegare la documentazione di riconoscimento. Nella sezione Definizione agevolata, tramite il servizio “Riammissione Rottamazione-quater”, è possibile selezionare direttamente le cartelle e gli avvisi che si vogliono includere nella domanda di riammissione tra quelle che vengono proposte automaticamente, indicando poi il numero di rate in cui si vuole effettuare il pagamento. Il servizio propone, infatti, solo le cartelle e gli avvisi relativi ai debiti già oggetto di «Rottamazione-quater» per i quali ricorrono i presupposti per la riammissione.

Per inviare la domanda tramite il servizio “Riammissione Rottamazione-quater” disponibile nell’area pubblica, invece, bisogna compilare il form online, inserire il numero della Comunicazione delle somme dovute (già ricevuta a suo tempo a seguito dell’adesione alla Rottamazione-quater) nella quale erano ricomprese le cartelle e gli avvisi per i quali si sta chiedendo la riammissione e il numero di tali cartelle/avvisi. Successivamente è necessario indicare in quante rate si intende effettuare il pagamento (massimo dieci), un indirizzo email dove sarà inviata la ricevuta della domanda e allegare la prevista documentazione di riconoscimento. Dopo la conferma, il servizio informa che l’invio della richiesta è andato a buon fine, trasmettendo una email con un link da convalidare entro 72 ore. Si ricorda che in caso di smarrimento della Comunicazione delle somme dovute è possibile ottenere la copia con le modalità indicate sul sito di Agenzia delle entrate-Riscossione.

 

Esito della richiesta entro giugno

 

A coloro che presenteranno la richiesta per essere riammessi alla Rottamazione-quater, Agenzia delle entrate-Riscossione invierà, entro il 30 giugno 2025, una comunicazione con l’ammontare delle somme dovute e i moduli di pagamento in base al piano di rate scelto in fase di domanda di riammissione.

 

Che cos’è la rottamazione-quater.

 

La Definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, cosiddetta Rottamazione-quater, è stata introdotta due anni fa dalla Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022) e consente di versare solo l’importo dovuto a titolo di capitale e quello dovuto a titolo di rimborso spese per le eventuali procedure esecutive e per i diritti di notifica. Non sono invece da corrispondere le somme dovute a titolo di sanzioni, interessi iscritti a ruolo, interessi di mora e aggio. Per quanto riguarda i debiti relativi alle multe stradali o ad altre sanzioni amministrative (diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi contributivi), non sono da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi (comunque denominati, comprese pertanto le c.d. “maggiorazioni”), nonché quelle dovute a titolo di aggio.

(Così, comunicato Stampa Agenzia delle entrate-Riscossione dell’11 marzo 2025)