Nuovo dazio forfettario da 3 euro sulle importazioni e-commerce di modico valore. Le istruzioni delle Dogane

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha pubblicato la circolare n. 17/2026, con le istruzioni operative sulle nuove modalità dichiarative applicabili alle importazioni di merci di modesto valore vendute a distanza, a seguito dell’introduzione del dazio doganale temporaneo forfettario di 3 euro.

La misura, prevista dal Regolamento UE n. 2026/382, si applica dal 1° luglio 2026 al 1° luglio 2028 alle spedizioni di valore intrinseco complessivo non superiore a 150 euro, nell’ambito delle vendite a distanza di merci importate. Contestualmente viene meno la precedente franchigia dai dazi doganali prevista per le spedizioni di valore trascurabile.

 La circolare chiarisce l’ambito applicativo del nuovo prelievo, con particolare riferimento alle merci importate tramite regime IOSS, alle spedizioni postali, alle vendite a distanza di beni importati e alle merci eventualmente vincolate al regime di deposito doganale. Particolare attenzione è dedicata anche alla clausola antiabuso prevista per le catene di vendite concluse prima dell’introduzione delle merci nel territorio doganale dell’Unione.

Sul piano operativo, ADM fornisce indicazioni sui soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione doganale, individuati secondo un criterio gerarchico che tiene conto dell’utilizzo del regime IOSS, del regime speciale di dichiarazione e pagamento dell’IVA, del rappresentante indiretto dell’importatore e, in via residuale, di altri soggetti in grado di presentare le merci e fornire le informazioni necessarie.

Il documento interviene inoltre sulla nuova nozione di “articolo” ai fini dell’applicazione del dazio forfettario, precisando che il prelievo è collegato alle linee dichiarative e che, quando più merci possono essere correttamente ricondotte a un unico articolo secondo le regole del dataset doganale, il dazio si applica una sola volta.

 Rilevanti anche gli aggiornamenti ai tracciati dichiarativi H1, H6 e H7, con l’introduzione dei codici procedura IVA F48, F49 e F53 e dello specifico codice di preferenza “5” per identificare le merci assoggettate al nuovo regime di tassazione forfettaria. Per le dichiarazioni H7, il sistema procederà automaticamente alla contabilizzazione del dazio di 3 euro mediante codice tributo A00; in caso di tracciato H1, invece, l’operatore dovrà dichiarare il dazio forfettario nel medesimo codice tributo.

La circolare disciplina anche gli obblighi informativi relativi ai Product Identifier, facoltativi dal 1° luglio 2026 e obbligatori dal 1° novembre 2026, nonché le regole sulla garanzia globale, sul monitoraggio dell’importo di riferimento e sulle modalità di pagamento del dazio.

Per le operazioni in regime IOSS, il dazio di 3 euro è escluso dalla base imponibile IVA all’importazione. Nei regimi non-IOSS, invece, l’IVA resta dovuta all’importazione e deve essere calcolata su un valore che include anche il dazio forfettario.

ADM chiarisce infine che, dopo lo svincolo delle merci, non è più consentito invalidare la dichiarazione di immissione in libera pratica per beni venduti a distanza, contenuti in spedizioni di valore non superiore a 150 euro, successivamente restituiti o non ritirati dal destinatario. Il dazio corrisposto non può quindi essere rimborsato sulla sola base dell’invalidazione per reso, salvo l’applicazione delle ordinarie regole unionali in materia di merci difettose o non conformi.

La circolare contiene anche indicazioni sul contributo amministrativo di 2 euro per le spedizioni di valore non superiore a 150 euro provenienti da Paesi terzi, la cui applicazione, salvo ulteriori proroghe, è prevista per le importazioni effettuate dal 1° ottobre 2026.

 

Link al testo della Circolare – Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – n. 17/2026 del 25 giugno 2026 – Oggetto: DOGANE – Importazioni di merci di modesto valore vendute a distanza – Novità dichiarative a seguito dell’introduzione del dazio temporaneo forfettario

In materia doganale, la circolare ADM n. 17/2026 fornisce le istruzioni operative per le importazioni e-commerce di merci di modesto valore vendute a distanza dopo l‘eliminazione, dal 1° luglio 2026, della franchigia daziaria per le spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro e l’introduzione, in via transitoria fino al 1° luglio 2028, del dazio doganale forfettario di 3 euro per articolo. Il documento disciplina ambito applicativo, nozione di vendita a distanza, individuazione del dichiarante, tracciati dichiarativi H1, H6 e H7, codici procedura IVA, garanzie, pagamento, special arrangement, rettifica o invalidamento delle dichiarazioni e decorrenza del contributo amministrativo di 2 euro per le piccole spedizioni.

Riferimenti normativi e documentali

  • Regolamento (UE) 2026/382 del Consiglio dell’11 febbraio 2026, pubblicato nella GUUE Serie L del 18 febbraio 2026, che modifica il Regolamento (CE) n. 1186/2009 eliminando la franchigia doganale basata sulla soglia di 150 euro. Il testo prevede anche, dal 1° luglio 2026 al 1° luglio 2028, un dazio doganale transitorio di 3 euro per articolo per determinate spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro
  • Regolamento (CE) n. 1186/2009, articoli 23 e 24
  • Regolamento delegato (UE) 2015/2446
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1200 del 5 giugno 2026
  • Direttiva 2006/112/CE, articolo 14, paragrafo 4, punto 2), e articolo 143, paragrafo 1, lettera c-bis)
  • P.R. n. 633/1972, articoli 70.1 e 74-sexies.1
  • Lgs. 25 maggio 2021, n. 83
  • Codice doganale dell’Unione, articoli 89, 95, 102, 105, 110, 111, 116 e 118
  • Legge 30 dicembre 2025, n. 199, Articolo 1, commi 126-129
  • Decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, articolo 5
  • Circolare ADM n. 37/2025.




Dogane: pubblicata la circolare ADM n. 16/2026 su adempimento spontaneo, revisione della dichiarazione e ravvedimento operoso

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha pubblicato la circolare n. 16/2026, dedicata all’adempimento spontaneo in ambito doganale, con particolare riferimento alla revisione della dichiarazione su istanza di parte e al ravvedimento operoso.

Il documento fornisce istruzioni agli Uffici e agli operatori per l’applicazione del ravvedimento operoso dopo l’entrata in vigore delle disposizioni nazionali complementari al Codice doganale dell’Unione, approvate con il decreto legislativo n. 141/2024.

La circolare chiarisce, tra l’altro, gli effetti del ravvedimento operoso ai fini dell’estinzione del reato e della causa di non punibilità previste dall’articolo 112 delle disposizioni nazionali complementari, distinguendo le ipotesi di violazioni amministrative e penali, le diverse fasi dell’accertamento doganale, le revisioni su istanza di parte, i controlli a posteriori e le regolarizzazioni spontanee.

Particolare attenzione è dedicata al cumulo giuridico, al ravvedimento parziale, agli errori di imputazione degli importi, alle differenze minime nel calcolo di sanzioni e interessi e alla determinazione degli interessi dovuti sui diritti doganali.

La circolare interviene anche sulle modalità di pagamento, integrando e rettificando le indicazioni già fornite con la circolare n. 38/2025: ai fini del ravvedimento operoso, il contribuente dovrà procedere al pagamento di quanto dovuto mediante un unico bonifico bancario, per poi presentare la dichiarazione doganale di rettifica o di regolarizzazione con l’indicazione della modalità di pagamento “contanti” e comunicare alla dogana gli estremi del bonifico per la riconciliazione.

 

Adempimento spontaneo doganale: istruzioni ADM su ravvedimento operoso, revisione su istanza, effetti penali dell’articolo 112 DNC, cumulo giuridico, ravvedimento parziale e pagamento con bonifico

Link al testo della circolare – Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – n. 16/2026 del 19 giugno 2026 – Oggetto: DOGANE – Adempimento spontaneo – Revisione della dichiarazione su istanza di parte e ravvedimento operoso – Estinzione del reato e causa di non punibilità ex articolo 112 delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione – Cumulo giuridico, ravvedimento parziale, interessi e modalità di pagamento.

La circolare n. 16/2026 dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli fornisce istruzioni organiche sull’adempimento spontaneo in ambito doganale, coordinando revisione della dichiarazione su istanza di parte e ravvedimento operoso. Il documento chiarisce gli effetti del ravvedimento ai fini dell’estinzione del reato o della causa di non punibilità ex articolo 112 DNC, distingue le ipotesi di accertamento in linea, revisione post-svincolo, controlli a posteriori e regolarizzazione a posteriori, e detta criteri operativi su cumulo giuridico, ravvedimento parziale, errori di imputazione, differenze minime, interessi e modalità di pagamento. A rettifica e integrazione della circolare n. 38/2025, l’ADM prevede il pagamento mediante unico bonifico bancario e successiva presentazione della dichiarazione di rettifica o regolarizzazione con modalità di pagamento “contanti”.

La circolare integra e rettifica la circolare ADM n. 38/2025, con rilevante impatto operativo sulle modalità di pagamento, sul perfezionamento del ravvedimento e sugli effetti penali dell’adempimento spontaneo.

Riferimenti normativi e documentali

Decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 157; Decreto legislativo 26 settembre 2024, n. 141, recante disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione; Articoli 78, 79, 96, 104, 112 e 114 delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione; Articoli 173, 188 e 124 del codice doganale dell’Unione; Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, articoli 12 e 13; Decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, Testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali; Decreto legislativo 14 giugno 2024, n. 87; Circolare ADM n. 38/2025; Circolari dell’Agenzia delle Entrate n. 27/E del 2015, n. 42/E del 2016 e risoluzione n. 67/E del 2011.

 

Ravvedimento operoso in materia doganale: dal 1° gennaio 2026 pagamento della sanzione ridotta anche in dichiarazione con codici 430 e 432 e comunicazione PEC all’ufficio competente

Link al testo della circolare – Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – n. 38/2025 del 30 dicembre 2025 – Oggetto: DOGANE – Illeciti doganali – Modalità per effettuare il ravvedimento operoso – Articolo 104 delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione, approvate con decreto legislativo 26 settembre 2024, n. 141 – Codici tributo 430 e 432 – Comunicazione di avvenuto ravvedimento operoso

La circolare n. 38/2025 dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli disciplina le modalità operative per l’utilizzo del ravvedimento operoso in materia di illeciti doganali, in raccordo con le disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione. Dal 1° gennaio 2026 il pagamento della sanzione ridotta può essere effettuato anche direttamente nella dichiarazione doganale di rettifica o di regolarizzazione, utilizzando i codici tributo 430 e 432, ciascuno per il 50 per cento dell’importo. La circolare chiarisce inoltre la possibilità del ravvedimento frazionato, la rilevanza del pagamento integrale del tributo e degli interessi, il perfezionamento alla data di pagamento della sanzione e l’obbligo di comunicare via PEC all’ufficio doganale competente l’avvenuta definizione mediante ravvedimento operoso.

Riferimenti normativi e documentali

Articolo 104 delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione, approvate con decreto legislativo 26 settembre 2024, n. 141; Articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472; dal 1° gennaio 2026 sostituito dall’articolo 14 del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, secondo quanto richiamato dalla circolare; Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471; Articolo 49 delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione; Articolo 114 del codice doganale dell’Unione; Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 42/E del 2016; Direttiva del Direttore dell’Agenzia prot. n. 612382/RU del 2 ottobre 2024.




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 19 del 2025

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Speciale Decreti legislativi delega fiscale: Correttivo-Bis

 

D.Lgs. “Correttivo-Bis

Su Adempimenti, Concordato, Giustizia Tributaria e Sanzioni tributarie
D.Lgs. 12/06/2025, n. 81

Tutte le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 81/2025 in materia di adempimenti, concordato, giustizia tributaria e sanzioni tributarie

L’analisi normativa del “D.Lgs. Correttivo-bis”. Articolo per articolo, tutte le novità introdotte

Il testo del Decreto Legislativo 12 giugno 2025, n. 81, recante: «Disposizioni integrative e correttive in materia di adempimenti tributari, concordato preventivo biennale, giustizia tributaria e sanzioni tributarie», coordinato con le norme richiamate o modificate

Il Provvedimento in sintesi*:

D.Lgs. 12 giugno 2025, n. 81 (“Correttivo-bis”): tutte le novità su adempimenti, concordato, giustizia tributaria e sanzioni;

Pubblicato in G.U. n. 134 del 12/06/2025 ed entrato in vigore il 13.06.2025. Il “Correttivo-bis” interviene su adempimenti tributari, concordato preventivo biennale, processo tributario e sistema sanzionatorio.

Qui le novità in sintesi.

Novità sugli adempimenti tributari:

Forfettari e ATECO 2025: finché non saranno approvati i nuovi coefficienti, restano in vigore quelli basati su ATECO 2007 per la determinazione del reddito;

Sanità e fattura elettronica: diventa permanente il divieto di e-fattura verso persone fisiche;

Ricariche dei veicoli elettrici: obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri, con regole tecniche demandate all’Agenzia delle Entrate;

Certificazione Unica e precompilata: dal 2026 CU lavoro autonomo/provvigioni entro 30 aprile; la precompilata per titolari di partita IVA sarà disponibile dal 20 maggio;

Spese sanitarie–STS: invio annuale dei dati a partire dall’anno d’imposta 2025, senza impatti sui tempi di predisposizione della precompilata;

Forfettari e reverse charge: versamento dell’IVA a debito entro il 16 del secondo mese successivo al trimestre (non più mensile).

Concordato preventivo biennale (CPB):

Forfettari: il CPB è abrogato per chi è in regime forfettario dal 1° gennaio 2025;

Imposta sostitutiva opzionale : introdotta soglia 85.000 euro; oltre tale eccedenza si applicano le aliquote ordinarie (43% IRPEF / 24% IRES) sulla parte eccedente;

Esclusioni/cessazioni: nuove cause per lavoratori autonomi ISA e per associazioni/società tra professionisti collegate, per evitare disallineamenti tra posizioni individuali e partecipazioni;

Conferimenti: norma interpretativa per “conferimento” rilevano solo quelli di azienda/ramo (non denaro o partecipazioni);

Termini di adesione: slitta al 30 settembre (o ultimo giorno del 9° mese per esercizi non solari);

Maxi-deduzione lavoro (120%): esclusa dal reddito oggetto di concordato (si considera tra le variazioni);

Tetti per affidabilità alta (ISA 8–10): limiti massimi di aumento del reddito concordato 10% / 15% / 25% (con salvaguardia settoriale e riflessi IRAP);

Decadenza: omesso pagamento entro 60 giorni dalla comunicazione ex art. 36-bis → decadenza senza possibilità di ravvedimento oltre i termini;

Giustizia/Contenzioso tributario:

Depositi digitali: il difensore deve attestare la conformità della copia informatica al documento analogico detenuto; in mancanza il giudice non ne tiene conto;

Lettura dispositivo: la dà il Presidente; possibile deposito entro 7 giorni;

Rimborsi in eccesso: spettano anche dopo la seconda sentenza (accoglimento in appello);

Ottemperanza: messa in mora anche via PEC;

Conciliazione fuori udienza: estesa anche ai ricorsi pendenti in Cassazione anteriori al 5/1/2024.

Sistema sanzionatorio e dogane/accise:

Doganale: soglie rimodulate e distinzione tra dazi e altri diritti; cause di estinzione e non punibilità per favorire la compliance (prima dell’avvio degli accertamenti);

Autotutela parziale: continuità della definizione agevolata delle sanzioni anche per atti divenuti definitivi se l’istanza è presentata entro i termini di ricorso;

Ravvedimento/definizione sanzioni: ampliamenti e coordinamenti; sanzioni estese anche a violazioni su memorizzazione/trasmissione pagamenti elettronici e POS non collegato; previste sanzioni accessorie;

Custodia beni sequestrati: possibile assegnazione all’Amministrazione finanziaria dopo confisca definitiva;

Imposta di registro: introdotti minimi edittali (250 € per omessa registrazione; 150 € per ritardi < 30 giorni).

Accertamento e altri interventi:

Accertamento con adesione: coordinamento con il contraddittorio, scomputo perdite contestuale e limiti alle istanze multiple;

Stop “sospensione Covid”: dal 31/12/2025 non si applica più agli atti impositivi dell’Agenzia delle Entrate autonomamente impugnabili;

Aiuti di Stato “dichiarativi”: termini di recupero 8 anni (atti di recupero: da percezione/fruizione/violazione; avvisi: dall’anno di dichiarazione).

Dati di pubblicazione: Rivista: Finanza & Fisco – n. 19/2025

* Questa breve sintesi è stata elaborata con l’assistenza dei nostri sistemi di intelligenza artificiale (ai.finanzaefisco.com) a partire dal contenuto del settimanale n. 19/2025. Il testo è stato revisionato dalla redazione prima della pubblicazione. Pur ponendo la massima cura, possono verificarsi refusi o aggiornamenti normativi successivi. Non costituisce consulenza professionale. Hai individuato un errore?  Scrivici a redazioneff@tin.it

 

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Brexit e Accordo sull’Irlanda del Nord: profili fiscali e doganali

Il 24 dicembre 2020 è stato raggiunto l’accordo tra Regno Unito e Unione europea finalizzato a regolare il futuro delle relazioni economiche tra i due sistemi dopo Brexit. L’accordo, entrato in vigore il primo gennaio 2021, a termine del periodo transitorio, dovrà adesso essere sottoposto alle ratifiche del Parlamento britannico e del Parlamento europeo.

Gli aggiornamenti possono essere consultati sul sito della Commissione europea:
https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/brexit-brief_it.

Dal 1° gennaio 2021 il Regno Unito non è, dunque, più parte del territorio doganale e fiscale (IVA e accise) dell’Unione Europea.

Per consentire lo svolgimento ordinato delle attività economiche degli operatori europei con il Regno Unito, la Commissione Europea ha predisposto delle linee guida con particolare riguardo alla normativa fiscale e doganale.

La documentazione è consultabile tramite il seguente sito della Commissione:
https://ec.europa.eu/taxation_customs/uk-withdrawal-it_en,
cui si rinvia anche per i successivi aggiornamenti.

Si ricorda, inoltre, che è stata emanata la DIRETTIVA (UE) 2020/1756 DEL CONSIGLIO del 20 novembre 2020 che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda l’identificazione dei soggetti passivi nell’Irlanda del Nord. La modifica tiene conto della peculiare situazione dell’Irlanda del Nord che, a partire dal 1° gennaio 2021, per evitare una frontiera fisica tra l’Irlanda e l’Irlanda del Nord, rimarrà soggetta alla normativa dell’UE sull’IVA per le cessioni, gli acquisti intracomunitari e le importazioni di beni ivi situati.

Per garantire il buon funzionamento del sistema IVA, la direttiva 2020/1756 prevede che i soggetti passivi che effettuano nell’Irlanda del Nord cessioni di beni (comprese le cosiddette cessioni intracomunitarie) o acquisti intracomunitari di beni (anche da parte di enti non soggetti passivi) siano identificati, in conformità alla normativa IVA, con il codice «XI», diverso da quello del Regno Unito (che inizia con “GB”).

La direttiva IVA prevede, infatti, che di norma i prefissi dei numeri di identificazione IVA nell’Unione siano basati sul codice ISO 3166 – alfa 2 – con il quale può essere identificato lo Stato membro da cui è stato attribuito ma per i territori che non hanno un codice specifico nell’ambito di tale sistema è prevista la possibilità di usare codici «X».
Le prescrizioni della direttiva 2020/1756, essendo di natura prettamente tecnica, non necessitano di norme di recepimento ma comportano l’aggiornamento dei modelli recanti i codici identificativi degli Stati membri e dei database operanti con codici identificativi esteri (VIES, OSS-Ioss, VAT e-FCA) per tener conto del prefisso specifico “XI”, previsto per l’identificazione dei soggetti passivi dell’Irlanda del Nord che effettuano operazioni relative a beni cui si applica il diritto dell’Unione in materia di IVA. (Così, comunicato stampa del 15 gennaio 2021 del Dipartimento delle Finanze – Mef)




Brexit in dogana: semplificazioni nella circolare ADM n. 49/2020

Con circolare n. 49 del 30 dicembre 2020, prot. 495536/RU, l’Agenzia delle Dogane (ADM), anche alla luce dell’accordo raggiunto tra UE ed UK in data 24 dicembre 2020, nel richiamare l’attenzione sull’importanza di una corretta gestione degli adempimenti in materia di esportazione, ha introdotto semplificazioni per snellire le procedure doganali connesse alle operazioni di export. La circolare è il risultato delle analisi condotte dalle competenti strutture dell’ ADM, anche in relazione ai diversi momenti di confronto avuti con operatori e Associazioni di categoria, al fine di verificare se e come fosse possibile semplificare operazioni e adempimenti doganali in vista dei cambiamenti legati alla BREXIT al termine del periodo transitorio concluso il 31 dicembre 2020.

Maggiori informazioni sul dossier Brexit sono rinvenibili sul sito dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli: www.adm.gov.it.

Ulteriori informazioni possono essere reperite sul sito del Governo.

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli n. 49 del 30 dicembre 2020, prot. n. 495536/RU, con oggetto: DOGANE – BREXIT – Procedure di esportazione di merci da Uffici doganali nazionali – Facilitazioni e indicazioni operative in vista della Brexit. Testo consolidato




Brexit: il Regno Unito lascia l’Unione Europea, ma continua ad applicarne le regole doganali e fiscali (IVA e accise) fino al 31 dicembre 2020

L’Europarlamento ha ratificato nel pomeriggio del 29 gennaio 2020 il testo dell’accordo di recesso del Regno Unito dall’Unione Europea.

Era questo l’ultimo tassello che ancora mancava per formalizzare l’accordo, il cui testo era stato approvato il 17 ottobre 2019 dal Consiglio europeo (assieme alla Dichiarazione Politica sul quadro delle future relazioni) e il 9 gennaio 2020 dalla Camera dei Comuni del Parlamento britannico, per poi essere ratificato il 22 gennaio 2020 dalla Camera Alta del Regno Unito e controfirmato il 24 gennaio 2020 dalla regina Elisabetta II.

Si ricorda che tale accordo regola il recesso britannico in modo ordinato per cittadini e imprese, prevedendo un periodo transitorio che va dal 1° febbraio al 31 dicembre 2020.

Fino alla fine del 2020, dunque, resta tutto invariato: la normativa e le procedure UE in materia di libera circolazione delle persone, dei servizi, dei capitali e delle merci manterranno la propria vigenza nel Regno Unito.

Solo dopo il 31 dicembre 2020, salvo diverso nuovo accordo, il Regno Unito non sarà più parte del territorio doganale e fiscale (IVA e accise) dell’Unione Europea. La circolazione delle merci tra UK e UE verrà, dunque, considerata commercio con un Paese terzo.

Entro quella data Unione Europea e Regno Unito potranno però stabilire regole chiare e più vantaggiose per le merci che entrano, escono o transitano attraverso il territorio doganale e fiscale dell’Unione e del Regno Unito. Il 2020 sarà dunque l’anno dei negoziati tra il Regno Unito e l’Unione Europea (e i suoi Paesi).

Come sempre, informazioni sul dossier Brexit sono rinvenibili sul sito dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli: www.adm.gov.it.

Ulteriori informazioni possono essere reperite sul sito del Governo.




InfoBrexit. In due documenti gli scenari legati al recesso del Regno Unito

 

L’Agenzia delle dogane, oltre a porre in evidenza che la Nota di orientamento sul recesso del Regno Unito e questioni connesse alle dogane in caso di mancato accordo dell’11 marzo 2019 è ora disponibile anche nella versione in lingua italiana sul sito della Commissione europea (link, https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/guidance-customs-procedures_it.pdf), con nota prot. n.126091/RU del 24 settembre 2019, segnala la pubblicazione di due documenti, i quali forniscono interessanti esempi pratici ai fini della corretta applicazione delle disposizioni unionali in materia di transito e di esportazione agli scambi commerciali UE/UK che dovessero verificarsi “a cavallo” della data di recesso del Regno Unito.

Di seguito i link ai documenti:

Scenari economici per l’esportazione legati al recesso del Regno Unito

Scenari economici per il transito legati al recesso del Regno Unito