Pubblicati i modelli per le rateizzazioni semplificate fino a 120 mila euro previste dal D.L. Aiuti

Al via le novità in materia di riscossione introdotte dalla legge di conversione del Decreto Aiuti (D.L. n. 50/2022 convertito in Legge n. 91/2022). Sul sito internet di Agenzia delle entrate-Riscossione www.agenziaentrateriscossione.gov.it sono stati pubblicati i nuovi modelli per presentare istanza semplificata di rateizzazione fino a 120 mila euro, senza necessità di documentazione aggiuntiva. Il provvedimento, infatti, introduce una serie di modifiche strutturali alla disciplina delle rateizzazioni delle cartelle e degli avvisi che riguardano, oltre alla soglia più alta di debito per le richieste semplificate, anche margini più ampi per evitare la decadenza. Il decreto ha inoltre reso definitiva la possibilità di compensare i crediti vantati nei confronti della Pubblica Amministrazione con i debiti iscritti a ruolo. Vediamo nel dettaglio le principali novità.

 

Soglia più alta per le rateizzazioni semplificate

Il Decreto Aiuti, modificando la norma di riferimento che regola l’istituto della rateizzazione delle cartelle di pagamento, ha disposto che, a partire dalle domande di dilazione presentate dal 16 luglio 2022, viene elevata da 60 a 120 mila euro la soglia di debito per la quale è possibile ottenere, in modo automatico e con una domanda semplice, una rateizzazione ordinaria fino a 72 rate (6 anni), senza la necessità di dover documentare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà. Il provvedimento ha previsto anche che la nuova soglia di debito (120 mila euro) per poter richiedere la dilazione fino a 72 rate senza allegare alcuna documentazione, sia riferita a ogni singola istanza di rateizzazione.

Sul sito internet www.agenziaentrateriscossione.gov.it sono stati pubblicati i modelli per fare richiesta di rateizzazione e nei prossimi giorni sarà disponibile anche l’adeguamento del servizio per richiedere la dilazione semplificata fino a 120 mila euro direttamente online, accendendo con le credenziali Spid, Cie e Cns al servizio “Rateizza adesso”, disponibile nell’area riservata del portale di Agenzia delle entrate-Riscossione. Il servizio consente di presentare, in completa autonomia, la richiesta di dilazione ricevendo in automatico via email un piano di pagamenti fino a 72 rate, senza la necessità di allegare ulteriore documentazione.

 

Per le nuove richieste decadenza dopo 8 rate non pagate

 

Novità anche per i termini di decadenza. La Legge n. 91/2022 ha disposto che, per le richieste di rateizzazione presentate dal 16 luglio 2022, la decadenza dai piani di rateizzazione accordati viene determinata a seguito del mancato pagamento di 8 rate, anche non consecutive, invece delle 5 precedentemente previste. In caso di decadenza, il debito non potrà essere nuovamente dilazionato. La decadenza dalla rateizzazione di uno o più carichi non preclude, tuttavia, la possibilità di chiedere la dilazione del pagamento per altre cartelle/avvisi diversi da quelli per i quali è intervenuta la decadenza.

Si ricorda che per effetto delle varie disposizioni normative intervenute durante il periodo di sospensione dell’attività di riscossione dovuta all’emergenza sanitaria, sono tuttora vigenti termini di decadenza differenti in base alla data in cui è stata presentata la richiesta di rateizzazione. In dettaglio, per i piani di dilazione in corso all’8 marzo 2020 (inizio del periodo di sospensione delle attività di riscossione conseguente all’emergenza Covid-19), è stato esteso a 18 il numero di rate che, in caso di mancato pagamento, determinano la decadenza dal beneficio (per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa” la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020). Per le rateizzazioni concesse dopo l’8 marzo 2020 e relative a istanze presentate fino al 31 dicembre 2021, la decadenza si determina nel caso di mancato pagamento di 10 rate, mentre per le rateizzazioni richieste a partire dal 1° gennaio 2022 fino al 15 luglio 2022 la decadenza si verifica dopo il mancato pagamento di 5 rate.

 

A regime la compensazione crediti PA/cartelle

La Legge n. 91/2022 rende definitiva la possibilità di compensazione dei crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche, con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo, senza più la necessità di rinnovo annuale della misura. Inoltre il provvedimento estende la possibilità di compensazione anche ai crediti derivanti da prestazioni professionali. Queste disposizioni si applicano ai carichi affidati all’agente di riscossione dopo il 30 settembre 2013 ed entro il secondo anno antecedente a quello in cui è richiesta la compensazione. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate-Riscossione del 18 luglio 2022)




Via libera dal Senato alla fiducia al Governo sul decreto-legge “Aiuti”

Con 172 voti favorevoli e 39 contrari, l’Assemblea del Senato ha rinnovato la fiducia al Governo approvando l’articolo unico, come licenziato dalla Camera, del disegno di legge n. 2668 di conversione del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina, approvato dalla Camera (c.d. Decreto “Aiuti”).

Link al testo approvato in via definitiva dal Senato il 14 luglio

Vedi anche: la Camera approva il decreto-legge “Aiuti”. Il testo passa all’esame del Senato

 

 




La Camera approva il decreto-legge “Aiuti”. Il testo passa all’esame del Senato

La Camera ha approvato il disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante: «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina» (A.C. 3614-A). Il testo ora passa all’esame del Senato della Repubblica.

In ambito “fiscale”,  il decreto-legge Aiuto con modificato dalla Camera:

  • proroga, riproducendo il contenuto del comma 1 dell’articolo 2 del decreto-legge 30 giugno 2022, n. 80, l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata del 5 per cento per i mesi di luglio, agosto e settembre 2022 della misura inizialmente introdotta dall’articolo 2, comma 1, del L. 27 settembre 2021, n. 130, per contenere gli effetti dell’aumento del prezzo del gas metano sui consumi, stimati o effettivi, dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021, per le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali (art. 1-quater);
  • proroga al secondo trimestre del 2022 il credito di imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta, per l’acquisto del carburante disciplinato dall’articolo 18 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, limitatamente alle imprese esercenti la pesca ( 3-bis.);
  • incrementa alcuni crediti d’imposta concessi alle imprese del settore energetico con il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51. In particolare viene elevato il credito d’imposta per l’acquisto del gas naturale alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas, mediante l’innalzamento dal 20 al 25 per cento della spesa agevolabile sostenuta per l’acquisto del medesimo combustibile, consumato nel secondo trimestre solare dell’anno 2022; viene incrementato ulteriormente il credito d’imposta, riconosciuto dal decreto legge n. 17 del 2022 e già elevato dal decreto-legge n. 21 del 2022, per le imprese a forte consumo di gas naturale (“gasivore”), portando dal 20 al 25 per cento la quota della spesa agevolabile sostenuta per l’acquisto del gas naturale, consumato nel primo trimestre solare dell’anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici; viene innalzato infine il credito d’imposta concesso alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica, elevando dal 12 al 15 per cento l’importo della spesa agevolabile, sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022. Nel corso dell’esame è stato introdotto un obbligo di comunicazione in capo ai fornitori, al ricorrere di alcune circostanze, del calcolo dell’incremento di costo della componente energetica e dell’importo del credito d’imposta spettante (art. 2);
  • concede alle imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia, esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta; esso è pari al 28 per cento della spesa sostenuta, nel primo trimestre 2022, per l’acquisto del gasolio impiegato in veicoli, di categoria euro 5 o superiore, utilizzati per l’esercizio delle predette attività di trasporto, al netto dell’imposta sul valore aggiunto e purché l’acquisto sia comprovato mediante le relative fatture. Si abroga l’articolo 17 del decreto-legge n. 21 del 2022, che ha istituito un fondo di 500 milioni di euro per il 2022 da destinare al sostegno del settore dell’autotrasporto (art. 3);
  • prevede che alle imprese a forte consumo di gas naturale sia riconosciuto un credito di imposta in ragione del 10 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto di gas nel primo trimestre 2022 qualora il prezzo di riferimento del gas naturale riferito all’ultimo trimestre 2021 abbia subito un incremento superiore del 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferimento al medesimo trimestre del 2019 (art. 4);
  • proroga di tre mesi il termine previsto per realizzare il 30 per cento dei lavori effettuati sulle unità immobiliari dalle persone fisiche, soglia necessaria per avvalersi nel 2022 dell’applicazione della detrazione cd. Superbonus al 110 per cento. La norma precisa, altresì, che il conteggio del 30 per cento va riferito all’intervento nel suo complesso, comprensivo anche dei lavori non agevolati al 110 per cento. La disposizione interviene anche sulla disciplina della cessione del credito, stabilendo che alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all’albo tenuto dalla Banca d’Italia, è sempre consentita la cessione a favore dei clienti diversi dai consumatori, anche prima che sia esaurito il numero di cessioni possibile, precisando che tale possibilità riguarda anche le cessioni effettuate precedentemente l’entrata in vigore della legge di conversione (articolo 14) Ai sensi del comma 3 dell’articolo 57 le nuove norme in materia di cedibilità del credito si applicano alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022;
  • innalza a 120.000 euro la soglia (in luogo di 60.000 euro) per ottenere la rateizzazione con modalità semplificata, per ogni singola cartella, del pagamento delle somme iscritte a ruolo. La norma prevede inoltre che chi non paga otto rate (in luogo di cinque) decada dal beneficio e che il carico non possa essere nuovamente rateizzato (art. 15-bis).
  • estende ai crediti derivanti da prestazioni professionali la possibilità di valersi della compensazione dei crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo (20-ter);
  • eleva dal 20 al 50 per cento la misura del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali immateriali tecnologicamente avanzati funzionali ai processi di trasformazione 0 effettuati dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022 (ovvero, a specifiche condizioni, entro il 30 giugno 2023) (art. 21);
  • rimodula complessivamente l’aliquota del credito d’imposta “formazione 4.0” per le piccole e medie imprese. In particolare, la misura dell’agevolazione viene elevata per le piccole imprese dal 50 al 70 per cento e, per le medie imprese, dal 40 al 50 per cento, con riferimento alle spese di formazione del personale dipendente volte ad acquisire o consolidare competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale. La maggiorazione spetta a condizione che le attività formative siano erogate dai soggetti individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico e che i risultati relativi all’acquisizione o al consolidamento delle suddette competenze siano certificati secondo le modalità stabilite con il medesimo decreto. Per quanto invece riguarda progetti di formazione avviati successivamente al 18 maggio 2022, qualora non soddisfino i suindicati requisiti, le misure del credito d’imposta sono diminuite al 40 per cento per le piccole imprese e al 35 per cento per le medie imprese (art. 22);
  • eleva al 40 per cento (per due anni) la misura massima del credito d’imposta riconosciuto alle sale cinematografiche per i costi di funzionamento delle sale stesse se riferiti a grandi imprese e, a seguito delle modifiche introdotte dalla Camera, al 60% se eseguiti da piccole o medie imprese. Sempre dalla Camera è stato introdotto per le piccole e medie imprese del settore un credito di imposta in misura non superiore al 60 per cento (rispetto al 40 per cento per cento previsto a regime) delle spese complessivamente sostenute per la realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale inattive, per la ristrutturazione e l’adeguamento strutturale e tecnologico delle sale stesse (art. 23);
  • chiarisce che l’esenzione IVA e l’applicazione di aliquote agevolate (al 5 o al 10%), previste per le prestazioni di trasporto di persone, si applicano anche alle prestazioni rese per finalità turistico-ricreative, indipendentemente dalla tipologia di soggetto che le rende, purché non comprendano la fornitura di ulteriori servizi, diversi da quelli meramente accessori (art. 36-bis);
  • proroga fino al 30 novembre 2022 i termini dei versamenti tributari e contributivi dovuti dalle federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche (art. 39);
  • estende il periodo di utilizzo del credito d’imposta per le società benefit, eliminando il riferimento all’anno 2021 (art. 52-bis);
  • aumenta dal 10 al 25 per cento l’imposta sugli extraprofitti nel settore energetico introdotta con il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51 e ne estende il periodo di applicazione di un mese, fino al 30 aprile Inoltre, prevede che il contributo sia versato in due date: un acconto del 40 per cento entro il 30 giugno 2022 e il saldo entro il 30 novembre 2022 (art. 55).

Link al testo del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante: «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina», comprendente le modificazioni apportate dalle commissioni della Camera dei deputati.