Solo per gli investimenti realizzati dal 1° aprile al 31 dicembre 2019 (con coda al giugno 2020), super ammortamento al 130 per cento nel limite di 2,5 milioni. Scoperto il primo trimestre 2019

 

L’articolo 1 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 , conv., con mod., dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, reintroduce dal 1° aprile 2019 la misura del cd. super ammortamento, ovvero l’agevolazione che prevede l’incremento del 30 per cento del costo di acquisizione a fini fiscali degli investimenti in beni materiali strumentali nuovi. Sono, pertanto, esclusi dall’agevolazione in esame gli investimenti perfezionati dall’1° gennaio 2019 al 31 Marzo 2019. A meno che non si tratti di investimenti per beni “prenotati” a cui si applica della disciplina 2018, anche se la concreta effettuazione dell’investimento interviene entro il 30 giugno prossimo (Cfr. articolo 1, comma 29, della legge 205/2017).

Il riferimento della norma in esame ai beni «strumentali» comporta che i beni oggetto di investimento devono caratterizzarsi per il requisito della “strumentalità” rispetto all’attività esercitata. I beni, conseguentemente, devono essere di uso durevole ed atti ad essere impiegati come strumenti di produzione all’interno del processo produttivo dell’impresa o del professionista. Sono, pertanto, esclusi i beni autonomamente destinati alla vendita (c.d. beni merce), come pure quelli trasformati o assemblati per l’ottenimento di prodotti destinati alla vendita. Si ritengono ugualmente esclusi i materiali di consumo.

Nell’ipotesi di beni concessi in comodato d’uso a terzi, si precisa che il comodante potrà beneficiare della maggiorazione, a condizione che i beni in questione siano strumentali ed inerenti alla propria attività, nel qual caso egli sarà legittimato a dedurre le relative quote di ammortamento (cfr. risoluzione n.  196/E del 16 maggio 2008 — in “Finanza & Fisco” n. 29/2008, pag. 2519). I beni dovranno essere utilizzati dal comodatario nell’ambito di un’attività strettamente funzionale all’esigenza di produzione del comodante e gli stessi dovranno cedere le proprie utilità anche all’impresa proprietaria/comodante. Articolo 1 in esame, altresì, prevede espressamente che la maggiorazione in questione riguardi gli investimenti in beni materiali strumentali «nuovi».

Il maggior costo, riconosciuto solo per le imposte sui redditi e non ai fini IRAP, può essere portato extracontabilmente in deduzione del reddito attraverso l’effettuazione di variazioni in diminuzione in dichiarazione. Il costo rilevante ai fini del calcolo dell’agevolazione è quello determinato ai sensi dell’articolo 110 del TUIR. Detto costo è assunto al netto di eventuali contributi in conto impianti, indipendentemente dalle modalità di contabilizzazione, con l’eccezione di quelli non rilevanti ai fini delle imposte sui redditi. Rispetto alle norme previgenti, la maggiorazione del costo non si applica sulla parte di investimenti complessivi eccedente il limite di 2,5 milioni di euro.

La disposizione in esame, più in dettaglio, consente ai titolari di reddito d’impresa ed agli esercenti arti e professioni che effettuino investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 1° aprile 2019 fino al 31 dicembre 2019, ovvero entro il 30 giugno 2020 – a condizione che, entro la data del 31 dicembre 2019, l’ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione – di usufruire dell’aumento del 30 per cento del costo di acquisizione dei predetti beni, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria. Al riguardo si rammenta che, ai sensi articolo 109 del TUIR, le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, per i beni mobili, alla data della consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale, senza tener conto delle clausole di riserva della proprietà. Si ritiene che le predette regole siano applicabili anche ai soggetti esercenti arti e professioni.

Come detto, possono beneficiare del super ammortamento tutti i titolari di reddito d’impresa, indipendentemente dalla forma giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui operano, e i lavoratori autonomi che svolgano arti o professioni anche in forma associata. Agevolazione aperta a coloro che rientrano nel “regime di vantaggio”, alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti e agli enti non commerciali per quanto riguarda l’attività commerciale eventualmente esercitata. Non possono godere dell’agevolazione, invece, le persone fisiche che svolgono attività d’impresa, arti o professioni usufruendo del regime forfetario, visto che nel loro caso il reddito è calcolato applicando un coefficiente di redditività al volume dei ricavi o compensi e non come differenza tra componenti positivi e negativi. Allo stesso modo, sono escluse le imprese marittime che calcolano il reddito con il regime della “tonnage tax”.

Come già disposto dalla legge di bilancio 2018, l’articolo in esame esclude esplicitamente dalla proroga del super ammortamento gli investimenti effettuati, in «veicoli e altri mezzi di trasporto a motore di cui all’art. 164, comma 1» del Tuir. L’articolo menzionato, nel caso di specie, fa riferimento ai veicoli e agli altri mezzi di trasporto a motore utilizzati nell’esercizio di imprese, arti e professioni comprendendo, tra gli altri, le autovetture e gli autocaravan di cui alle lettere a) ed m) del comma 1 dell’articolo 54 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Restano, pertanto, fuori dalla portata dell’art. 164, comma 1, del Tuir, gli altri autoveicoli previsti dallo stesso comma 1 dell’art. 54 (quali, ad esempio, autobus, autocarri) che risultano, quindi, agevolabili con il super ammortamento. Il citato art. 164, comma 1, non opera, inoltre, alcuna distinzione in merito alla natura ecologica dei mezzi di trasporto; ne consegue, pertanto, che sono esclusi dalla proroga dell’agevolazione i veicoli e i mezzi di trasporto, rientranti nelle categorie dallo stesso previste, anche se a bassa emissione. (cfr. risposte Ministero dell’Economia e delle finanze, webinar del 22 febbraio 2018).

Rispetto alle precedenti edizioni del super ammortamento, tuttavia, l’articolo 1 in esame introduce un tetto agli investimenti in beni strumentali nuovi agevolabili: la maggiorazione del costo non si applica infatti sulla parte di investimenti complessivi eccedenti il limite di 2,5 milioni di euro.

L’ultimo periodo del comma 1 dell’artico 1 conferma i casi di esclusione dall’agevolazione in esame già previsti dall’articolo 1, commi 93 e 97 della legge 28 dicembre 2015, n. 208. In particolare, sono esclusi dalla possibilità di maggiorare il valore del bene da ammortizzare i beni per i quali il D.M. 31 dicembre 1988 prevede coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5 per cento (ammortamento più lungo di 15 esercizi), nonché i fabbricati e le costruzioni e i beni di cui all’allegato 3 annesso alla predetta legge di stabilità 2016. L’allegato 3 citato riguarda a titolo di esempio le condutture utilizzate dalle industrie di imbottigliamento di acque minerali naturali o dagli stabilimenti balneari e termali; le condotte utilizzate dalle industrie di produzione e distribuzione di gas naturale; il materiale rotabile, ferroviario e tramviario; gli aerei completi di equipaggiamento.

In particolare, sono esclusi dalla possibilità di maggiorare il valore del bene da ammortizzare i beni per i quali il D.M. 31 dicembre 1988 prevede coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5 per cento (ammortamento più lungo di 15 esercizi), nonché i fabbricati e le costruzioni e i beni di cui all’allegato 3 annesso alla predetta legge di stabilità 2016.

Si ricorda l’art. 1, commi 91-97 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (“Legge di stabilità 2016” — in “Finanza & Fisco” n. 26-27/2016, pag. 2097) aveva introdotto un innalzamento del 40 per cento delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione di beni strumentali, a fronte di investimenti in beni materiali strumentali nuovi, nonché per quelli in veicoli utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell’attività dell’impresa. (Per approfondimenti, v. circolare n. 23/E del 26 maggio 2016 — in “Finanza & Fisco” n. 7/2016, pag. 452 e risoluzione n. 74/E del 14 settembre 2016 — in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati). Tale agevolazione, disposta in origine per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, è stata prorogata dall’articolo 1, comma 8 della legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017 — in “Finanza & Fisco” n. 26-27/2016, pag. 2096) con riferimento alle operazioni effettuate entro il 31 dicembre 2017 ovvero sino al 30 giugno 2018, a condizione che detti investimenti si riferiscano a ordini accettati dal venditore entro la data del 31 dicembre 2017 e che, entro la medesima data, sia anche avvenuto il pagamento di acconti in misura non inferiore al 20 per cento. Con particolare riferimento ai veicoli e agli altri mezzi di trasporto, il beneficio è riconosciuto a condizione che essi rivestano un utilizzo strumentale all’attività di impresa (in pratica erano esclusi solo gli autoveicoli a deduzione limitata). Per i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate, vedi circolare n. 4/E del 30 marzo 2017 (in “Finanza & Fisco” n. 43-44/2016, pag. 2854) e risoluzioni n. 132 del 24 ottobre 2017 (in “Finanza & Fisco” n. 24/2017, pag. 1915) e n. 145 del 24 novembre 2017 (in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati).

In particolare, nella citata risoluzione n. 145/E del 24 novembre 2017, le Entrate precisano che se un bene strumentale dal costo non superiore a 516,46 euro viene ammortizzato in bilancio in più esercizi, la deduzione extracontabile del 40%, prevista dal “super ammortamento”, non può essere operata in un’unica soluzione, ma va ripartita applicando i coefficienti previsti dal D.M. 31 dicembre 1988. In tale ultima ipotesi, dal punto di vista fiscale, il contribuente:

– dedurrà, a partire dall’anno di entrata in funzione del bene, le quote di ammortamento del bene ai sensi dell’articolo 102, commi 1 e 2, del TUIR, nel rispetto dell’articolo 109, comma 4, del TUIR;

– dedurrà, a partire dall’anno di entrata in funzione del bene, le quote relative alla maggiorazione del 30% applicando i coefficienti previsti dal decreto ministeriale 31 dicembre 1988.

La legge di bilancio 2018 (articolo 1, comma 29 della legge n. 205 del 2017) ha prorogato tale misura agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2018 fino al 31 dicembre 2018, ovvero – a specifiche condizioni – fino al 30 giugno 2019. La misura è stata dunque prorogata al 2018, ma nella misura del 30 per cento in luogo del 40 per cento disposto dalla legge istitutiva. 




La Camera approva il Cd. “Decreto crescita” . Il testo passa al Senato

La Camera dei Deputati, dopo aver votato la questione di fiducia posta dal Governo sull’approvazione, senza emendamenti ed articoli aggiuntivi, dell’articolo unico del disegno di legge di conversione in legge del decreto legge  30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi (A.C. 1807-A/R), nel testo approvato dalle Commissioni, ha approvato il provvedimento. Il testo passa ora al Senato della Repubblica.

Vedi anche:

Proroga al 30 settembre 2019 dei versamenti dei soggetti ISA. Possibile l’applicazione a forfetari e minimi?

Il comma 3 dell’art. 12-quinquies, introdotto con un emendamento dalla Camera dei Deputati, del D.L. 34/2019, Cd. Decreto Crescita (A.C. 1807-A), rinvia, se definitivamente approvato, al 30 settembre – senza la maggiorazione dello 0,40 per cento – i termini per i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e dell’IVA, scadenti tra il 30 giugno e il 30 settembre 2019, per i soggetti nei confronti dei quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), purché dichiarino ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal decreto ministeriale di approvazione.

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SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 8 del 2019

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Speciale – Misure per la crescita economica

 

Il Decreto legge “Crescita” 2019

 

Dalla revisione della mini-IRES al potenziamento degli incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori e dei “cervelli” dall’estero. Comma per comma l’analisi normativa

Analisi normativa delle disposizioni in materia fiscale o d’interesse dei professionisti

 

Le misure fiscali finalizzate al rilancio del Paese

Il testo del Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 34, recante: «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi»

 

——— Testo coordinato con le norme richiamate o modificate ———

 

Le relazioni (illustrativa e tecnica) allegate al disegno di legge (A.C. n. 1807) presentato il 30 aprile 2019 alla Camera dei Deputati, recante: «Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34,

Link al testo della relazione illustrativa al DDL (A.C. 1807) – Disegno di legge, recante: «Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34,recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi»

Link al testo della relazione tecnica al DDL (A.C. 1807) – Disegno di legge, recante: «Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi»

 

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Informativa dei contributi da amministrazioni pubbliche: Assonime – CN sulle novità del “Decreto crescita”

 

Nell’articolo 35 del decreto legge n. 34/2019 (‘Decreto crescita’), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 2019, è introdotta una riformulazione della disciplina di trasparenza delle erogazioni pubbliche contenuta nell’articolo 1, commi 125-129 della legge n. 124/2017.

La preesistente normativa era stata analizzata nella circolare Assonime n. 5 del 22 febbraio 2019 e nel documento “L’informativa dei contributi da amministrazioni pubbliche o soggetti a queste equiparati” del Cndcec del 15 marzo 2019. Entrambi i documenti avevano evidenziato i problemi interpretativi ed applicativi generati dalla scarsa chiarezza del testo normativo, l’inadeguato coordinamento con le altre disposizioni vigenti e il carattere del tutto sproporzionato delle sanzioni previste in caso di inadempimento degli obblighi. La riformulazione delle previsioni normative effettuata nel decreto crescita risponde alle preoccupazioni espresse e chiarisce in molti casi questioni importanti in una prospettiva di semplificazione e razionalizzazione della disciplina. Assonime e Cndcec hanno ora redatto una nota congiunta con la quale illustrano la struttura della disciplina delle erogazioni pubbliche come riformulata dal decreto crescita e le principali novità che riguardano, in particolare, l’ambito oggettivo di applicazione degli obblighi di trasparenza delle erogazioni ricevute e il regime sanzionatorio.

Nel documento interpretativo evidenziato che gli obblighi di trasparenza non si applicano:

  • ai vantaggi ricevuti dal beneficiario sulla base di un regime generale (agevolazioni fiscali, contributi che vengono dati a tutti i soggetti che soddisfano determinate condizioni). La trasparenza ex legge n. 124/2017 viene quindi a concentrarsi sui rapporti bilaterali, in cui un dato soggetto riconducibile alla sfera pubblica attribuisce un vantaggio a un particolare soggetto del terzo settore o a una specifica impresa;
  • alle attribuzioni che costituiscono un corrispettivo per una prestazione svolta, una retribuzione per un incarico ricevuto oppure che sono dovute a titolo di risarcimento.

 

Link alla nota CNDCEC-ASSONIME: Trasparenza delle erogazioni pubbliche: le novità del decreto crescita
(link al sito web: http://www.cndcec.it/)

Link al testo del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante: «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi». (In Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 100 del 30 aprile 2019). In vigore dal 1° maggio 2019

Link al testo della relazione illustrativa al DDL (A.C. 1807) – Disegno di legge, recante: «Conversione in legge deldecreto-legge 30 aprile 2019, n. 34,recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi»

Link al testo della relazione tecnica al DDL (A.C. 1807) – Disegno di legge, recante: «Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi»




Le relazioni del “Decreto crescità”

Le relazioni (illustrativa e tecnica) allegate al disegno di legge (A.C. n. 1807) presentato il 30 aprile 2019 alla Camera dei Deputati, recante: «Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi»

Link al testo della relazione illustrativa al DDL (A.C. 1807) – Disegno di legge, recante: «Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi»

Link al testo della relazione tecnica al DDL (A.C. 1807) – Disegno di legge, recante: «Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi»

Link al testo del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante: «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi». (In Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 100 del 30 aprile 2019). In vigore dal 1° maggio 2019




34. Questo il numero del decreto legge Crescita pubblicato in Gazzetta

Il decreto-legge n. 34/2019, introduce disposizioni urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi.

Il decreto prevede:

  • una maggiorazione dell’ammortamento per i beni strumentali nuovi (art. 1);
  • la revisione della cd. mini-IRES (art. 2); 
  • la maggiorazione della deducibilità IMU dalle imposte sui redditi (art. 3);
  • modifiche alla disciplina del Patent box (art. 4);
  • nuove disposizioni sul cd. rientro dei cervelli (art. 5);
  • l’applicazione della ritenuta ai lavoratori dipendenti di datori di lavoro che beneficiano del regime forfetario (art. 6);
  • incentivi per la valorizzazione edilizia (art. 7);
  • un nuovo trattamento fiscale degli strumenti finanziari convertibili (art. 9);
  • l’estensione dell’obbligo di fatturazione elettronica anche ai rapporti commerciali tra Italia e San Marino. (art. 12);
  • l’estensione della definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali (art. 15);
  • modifiche alle disposizioni sulla l’informativa dei contributi da amministrazioni pubbliche (art. 35).

Link al testo del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante: «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi». (In Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 100 del 30 aprile 2019). In vigore dal 1° maggio 2019.




Informativa dei contributi da amministrazioni pubbliche: per le imprese con bilancio abbreviato ammessa la pubblicazione online

 

La legge 4 agosto 2017, n. 124 recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza» (in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati), con l’intento  di garantire una maggiore trasparenza nel sistema delle relazioni finanziarie tra i soggetti pubblici e gli altri soggetti, ha disciplinano il tema delle contribuzioni pubbliche e, nello specifico, gli adempimenti informativi spettanti in capo a beneficiari ed erogatori. In particolare, l’articolo 1, commi da 125 a 129, della citata legge 124/2017, ha stabilito nuovi obblighi relativi a sovvenzioni o contributi ricevuti da amministrazioni pubbliche e da enti a queste equiparate in capo alle seguenti categorie di soggetti:

  • associazioni, fondazioni, Onlus;
  • cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri;
  • imprese.

 

Ora, sulla complessa materia interviene l’articolo 35 del “Decreto crescita“ (di seguito riportato).

Di seguito, le novelle proposte nello schema di decreto legge.

Ambito oggettivo

La norma proposta precisa che deve trattarsi di «sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati … » che abbiano un “valore” complessivo almeno pari a euro 10.000. La novella va vista con favore considerata l’estremamente genericità della precedente formulazione: «a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle medesime pubbliche amministrazioni e dai medesimi soggetti nell’anno precedente … ».

Obblighi differenziati 

Per le associazioni, fondazioni e Onlus, previsto che la pubblicazione delle informazioni avvenga entro il 30 giugno di ogni anno, a partire dall’esercizio finanziario 2018, “sui propri siti internet o analoghi portali digitali;”.

Mentre, per le imprese e le cooperative , si rende necessario distinguere tra quelle tenute alla redazione della nota integrativa del bilancio di esercizio e quelle che non sono soggette al medesimo obbligo (artt. 2083,. 2214, 2215, 2215-bis, 2216, 2217e 2435-ter codice civile). Per le prime, l’adempimento degli obblighi informativi di cui si tratta avverrà mediante pubblicazione degli importi ricevuti nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell’eventuale bilancio consolidato. Per la seconda categoria di imprese, che non sono soggette all’ obbligo di predisposizione della nota integrativa, l’obbligo di trasparenza, in analogia a quanto previsto per le associazioni, le Onlus e le fondazioni, potrà essere assolto, mediante pubblicazione degli importi ricevuti sul proprio sito internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza dell’impresa. “In alternativa, ove tali imprese decidano di redigere la nota integrativa allegata al proprio bilancio di esercizio, l’obbligo di trasparenza sarà assolto all’interno della nota stessa” (Così, bozza relazione illustrativa) .

Tempistica

L’obbligo trova applicazione per la prima volta in sede di approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2018. Le imprese tenute alla pubblicazione sui siti internet o sui portali digitali devono adempiere agli obblighi di trasparenza entro e non oltre il 30 giugno 2019.

L’inosservanza di tale obbligo a partire dal 1° gennaio 2020, comporterà una sanzione pari all’1 per cento degli importi ricevuti con un minimo di 2.000 euro, da pagare entro tre mesi dalla notifica dell’atto di contestazione della violazione. Il perdurare dell’inosservanza degli obblighi informativi nonché il mancato pagamento della sanzione entro il termine di cui al periodo precedente è sanzionato con la restituzione integrale delle somme ai soggetti eroganti entro i successivi tre mesi.

Il nuovo comma 125-quinquies prevede che per gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la registrazione in tale sistema, tiene luogo degli obblighi di pubblicazione posti a carico delle imprese beneficiarie previsti dal comma 125 e 125-bis, a condizione che venga dichiarata l’esistenza di aiuti oggetto di obbligo di pubblicazione nell’ambito del Registro nazionale degli aiuti di Stato nella nota integrativa del bilancio oppure, ove non tenute alla redazione della nota integrativa, sul proprio sito internet o, in mancanza, sul portale  digitale delle associazioni di categoria di appartenenza, si provvede alla contestuale abrogazione dell’analoga disposizione contenuta all’articolo 3-quater comma 2 del DL n. 135/2018, convertito con modificazioni nella legge n. 12/2019.

 

Il testo dell’articolo 35 del “Decreto crescita“ (in attesa di pubblicazione in «Gazzetta Ufficiale»)

 

Articolo 35
(Obblighi informativi erogazioni pubbliche)

1. All’articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, i commi da 125 a 129 sono sostituiti dai seguenti:

«125. A partire dall’esercizio finanziario 2018, i soggetti di cui al periodo seguente sono tenuti a pubblicare nei propri siti Internet o analoghi portali digitali, entro il 30 giugno di ogni anno, le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati nell’esercizio finanziario precedente dalle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dai soggetti di cui all’articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Il presente comma si applica:)

a) ai soggetti di cui all’articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni;

b) ai soggetti di cui all’articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;

c) alle associazioni, Onlus e fondazioni;

d) alle cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

125-bis. I soggetti che esercitano le attività di cui all’art. 2195 del codice civile pubblicano nelle note integrative del bilancio di esercizio e dell’eventuale bilancio consolidato gli importi e le informazioni relativi a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati dalle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dai soggetti di cui all’articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. I soggetti che redigono il bilancio ai sensi dell’articolo 2435-bis del codice civile e quelli comunque non tenuti alla redazione della nota integrativa assolvono all’obbligo di cui al periodo precedente mediante pubblicazione delle medesime informazioni e importi, entro il 30 giugno di ogni anno, su propri siti Internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza.

125-ter. A partire dal 1° gennaio 2020, l’inosservanza degli obblighi di cui ai commi 125 e 125-bis comporta una sanzione pari all’1 per cento degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro. Competente ad irrogare la sanzione è l’amministrazione pubblica che ha erogato il beneficio o, in difetto, il Prefetto del luogo ove ha sede il beneficiario. Con il provvedimento di irrogazione della sanzione viene stabilito altresì il termine entro il quale ottemperare all’obbligo di pubblicazione. Il perdurare dell’inosservanza degli obblighi di cui ai commi 125 e 125-bis nonché il mancato pagamento  della sanzione entro il termine di cui al periodo precedente è sanzionato con la restituzione integrale delle somme ai soggetti eroganti entro i successivi tre mesi.

125-quater. Qualora i soggetti eroganti sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria di cui ai commi 125 e 125-bis siano amministrazioni centrali dello Stato ed abbiano adempiuto agli obblighi di pubblicazione previsti dall’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, le somme di cui al comma 125-ter sono versate ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli degli stati di previsione delle amministrazioni originariamente competenti per materia. Nel caso in cui i soggetti eroganti di cui al periodo precedente non abbiano adempiuto agli obblighi di pubblicazione di cui all’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, le somme di cui al comma 125-ter sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale di cui all’articolo 1, comma 386, della legge 8 dicembre 2015, n. 208.

125-quinquies. Per gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la registrazione degli aiuti nel predetto sistema, con conseguente pubblicazione nella sezione trasparenza ivi prevista, operata dai soggetti che concedono o gestiscono gli aiuti medesimi ai sensi della relativa disciplina, tiene luogo degli obblighi di pubblicazione posti a carico dei soggetti di cui ai commi 125 e 125-bis, a condizione che venga dichiarata l’esistenza di aiuti oggetto di obbligo di pubblicazione nell’ambito del Registro nazionale degli aiuti di Stato nella nota integrativa del bilancio oppure, ove non tenute alla redazione della nota integrativa, sul proprio sito internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza.

125-sexies. Le cooperative sociali di cui al comma 125, lett. d), sono altresì tenute a pubblicare trimestralmente nei propri siti internet o portali digitali l’elenco dei soggetti a cui sono versate somme per lo svolgimento di servizi finalizzati ad attività di integrazione, assistenza e protezione sociale.

126. A decorrere dal 1° gennaio 2018, gli obblighi di pubblicazione di cui all’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, si applicano anche agli enti e alle società controllati di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni dello Stato, mediante pubblicazione nei propri documenti contabili annuali, nella nota integrativa del bilancio. In caso di inosservanza di tale obbligo si applica una sanzione amministrativa pari alle somme erogate.

127. Al fine di evitare la pubblicazione di informazioni non rilevanti, l’obbligo di pubblicazione di cui ai commi 125, 125-bis e 126 non si applica ove l’importo monetario di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria effettivamente erogati al soggetto beneficiario sia inferiore a 10.000 euro nel periodo considerato.

128. All’articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Ove i soggetti beneficiari siano controllati di diritto o di fatto dalla stessa persona fisica o giuridica ovvero dagli stessi gruppi di persone fisiche o giuridiche, vengono altresì pubblicati i dati consolidati di gruppo».

129. All’attuazione delle disposizioni previste dai commi da 125 a 128 le amministrazioni, gli enti e le società di cui ai predetti commi provvedono nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza.»

2. Il comma 2 dell’articolo 3-quater del decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, è soppresso.

 

 




Le misure fiscali urgenti del “Decreto Crescita”

 

 

Il D.L. Crescita, approvato dal Consiglio dei Ministri il 23 aprile 2019, contiene una serie di misure fiscali.

Di seguito le più rilevati.

Maggiorazione ammortamento

La misura consente alle piccole e medie imprese di ottenere un maxi sconto da investire in beni strumentali nuovi. Reintroduce, a partire dal 1° aprile fino alla consegna al 30 giugno 2020, il cd. super ammortamento, ovvero la maggiorazione al 130% dell’ammortamento degli investimenti in beni strumentali fino a 2,5 milioni di euro, ad eccezione delle autovetture, degli immobili, delle attrezzature di lunga durata e dei beni immateriali. Vengono stanziati 130 milioni nel 2020, 200 milioni nel 2021 e 147 milioni nel 2022.

Revisione Mini IRES

Per favorire la patrimonializzazione delle imprese, viene semplificato il meccanismo di fruizione del beneficio attraverso l’applicazione di un’aliquota ridotta (la riduzione cresce nel tempo) sugli utili non distribuiti. A differenza della normativa attuale che prevede una riduzione di aliquota del 9 punti percentuali su specifici investimenti incrementali rispetto al passato, la modifica prevede una semplice riduzione di aliquota su utili non distribuiti nei limiti dell’incremento di patrimonio netto a esclusione delle banche, collegata al solo reimpiego degli utili stessi. Con un aumento progressivo dell’agevolazione, si prevede a regime l’applicazione di una aliquota ridotta pari al 20,5% sugli utili reinvestiti, a prescindere dalla destinazione specifica degli stessi all’interno dell’azienda.

Maggiorazione deducibilità IMU

La misura riduce la pressione fiscale sulle imprese aumentando la deducibilità dell’IMU dalle imposte sui redditi. Per l’anno successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, l’imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali (negozi, capannoni e laboratori) è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni nella misura del 50%, rispetto all’attuale 40%, nell’anno di imposta 2019 e nella misura del 60% nel 2020 e 2021, e del 70% nel 2022. Vengono stanziati 145 milioni nel 2020, 228 nel 2021 e 166 nel 2022.

Regime dei forfetari

Diventa obbligatoria l’applicazione di ritenuta per i datori di lavoro ammessi al regime forfetario. La misura consente ai lavoratori dipendenti che beneficiano del regime forfetario di accantonare, individualmente e su base mensile le imposte sul reddito da pagare, anziché su base annuale. La disposizione semplifica per i lavoratori interessati la gestione degli adempimenti fiscali evitando l’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi allo scopo di liquidare l’Irpef, nonché le addizionali regionali e comunali. Il datore di lavoro ha già, comunque, l’obbligo di assolvere tutti gli adempimenti previdenziali, liquidando mensilmente i contributi a proprio carico e quelli trattenuti al lavoratore, versandoli tramite modello F24 e presentando tutte le comunicazioni previdenziali e assicurative agli enti di pertinenza.

Patent box

Per semplificare le procedure di fruizione del Patent Box e ridurre in misura significativa i costi di compliance per i contribuenti e l’Amministrazione Finanziaria, viene introdotta la possibilità di beneficiare dell’agevolazione direttamente in dichiarazione dei redditi. Si snellisce dunque l’attuale procedura che prevede, in determinati casi, la presentazione dell’istanza all’Agenzia delle Entrate e un successivo confronto con l’Amministrazione Finanziaria per determinare l’ammontare dell’agevolazione (procedura di ruling). Le nuove modalità di accesso al Patent Box da un lato riducono i costi e i tempi di attesa per i contribuenti, dall’altro prevedono per l’Amministrazione efficaci sistemi di controllo e sanzionatori nel caso di comportamenti irregolari.

Fatturazione elettronica con San marino

Dal 1° gennaio 2019 si estende l’obbligo di fatturazione elettronica anche ai rapporti commerciali tra Italia e San Marino. L’intervento si è reso necessario per semplificare gli adempimenti certificativi degli operatori economici san marinesi, allineandoli a quelli applicabili sul territorio italiano dall’entrata in vigore della e-fattura. Si consolidano così i rapporti economici tra i due Stati e si introduce un più efficace strumento di controllo delle operazioni commerciali.

Estensione della definizione agevolata

Con l’obiettivo di definire, come nel caso della rottamazione ter, i provvedimenti di ingiunzione fiscale delle Regioni, delle Province, delle città metropolitane e dei Comuni, viene introdotta la possibilità per questi enti di definizione agevolata delle entrate non riscosse, stabilendo l’esclusione delle sanzioni. Gli stessi enti dovranno poi disciplinare le modalità attuative della definizione, in particolare per ciò che riguarda il numero delle rate

Obblighi informativi erogazioni pubbliche

Al fine di aumentare il livello di trasparenza degli enti del terzo settore, viene introdotto l’obbligo per gli imprenditori soggetti a registrazione di pubblicare nelle note integrative del bilancio gli importi e le informazioni relativi a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, erogati dalle PP.AA. I soggetti non tenuti alla redazione della nota integrativa assolvono all’obbligo sui propri siti Internet.

 

Fonte: sito web Mef (http://www.mef.gov.it/)




Decreto legge crescita. Le misure approvate in seconda deliberazione

Il Consiglio dei Ministri di martedì 23 aprile 2019, sotto la presidenza del Presidente Giuseppe Conte. Segretario il Sottosegretario alla Presidenza Giancarlo Giorgetti, su proposta del Presidente Giuseppe Conte, del Ministro dell’economia e delle finanze Giovanni Tria e del Ministro dello sviluppo economico Luigi Di Maio, ha approvato, in seconda deliberazione, un decreto-legge che introduce misure urgenti per la crescita economica ed interventi in settori industriali in crisi.

In particolare, il testo è stato integrato con norme che prevedono l’estensione del regime della “decommercializzazione” agli enti associativi assistenziali, rimodulano gli obblighi informativi relativi alle erogazioni pubbliche, disciplinano la possibilità per l’Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) di avvalersi dei servizi forniti da società in house, semplificano gli adempimenti per la gestione degli enti del terzo settore nonché i processi di programmazione, vigilanza e attuazione degli interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), definiscono le modalità di ingresso del Ministero dell’economia e delle finanze nel capitale sociale della newco “Nuova Alitalia”, disciplinano il termine per la rideterminazione dei vitalizi regionali, intervengono sulla gestione commissariale per il piano di rientro del debito pregresso del Comune di Roma, prevedono la cessazione della esimente penale per il complesso Ilva e determinano i requisiti per l’accesso al Fondo indennizzo risparmiatori.




Il Cdm ha approvato un decreto-legge recante nuove misure urgenti per la crescita economica

Il Consiglio dei Ministri di giovedì 4 aprile 2019  ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per la crescita economica. Il testo prevede, in particolare, sgravi e incentivi fiscali, disposizioni per il rilancio degli investimenti privati, norme per la tutela del made in Italy e ulteriori misure per la crescita.

 

 

In ambito fiscale, si introducono:

  • la maggiorazione dell’ammortamento per i beni strumentali nuovi,
  • la revisione della mini-Ires nel senso della sua semplificazione,
  • la maggiorazione della deducibilità Imu dalle imposte sui redditi,
  • modifiche alla disciplina del patent box,
  • una nuova disciplina del credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo e per il “rientro dei cervelli”,
  • modifiche al regime dei forfetari,
  • incentivi per la valorizzazione edilizia,
  • una rivisitazione del “sisma bonus”,
  • un nuovo regime fiscale per gli strumenti finanziari convertibili,
  • norme in materia di banche popolari,
  • modifiche alla disciplina degli incentivi per gli interventi di efficienza energetica e rischio sismico,
  • incentivi alle aggregazioni d’imprese,
  • una nuova disciplina per la vendita di beni tramite piattaforme digitali e fatturazione elettronica,
  • l’estensione della definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali,
  • un credito d’imposta per le commissioni riferite a pagamenti elettronici da parte di distributori di carburante,
  • misure di sostegno allo sviluppo dell’attività dei liberi professionisti e
  • misure per l’assunzione di personale nelle regioni a statuto ordinario e nei comuni,
  • un piano grandi investimenti nelle zone economiche speciali e nelle aree di crisi complessa, con particolare riferimento a Veneto e Campania.

Per quanto riguarda le misure per il rilancio degli investimenti privati, si introducono: una garanzia statale funzionale allo sviluppo della media impresa, norme per la semplificazione della gestione del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, il rifinanziamento del fondo di garanzia per la prima casa, modifiche alla “nuova Sabatini”, misure di sostegno alla capitalizzazione delle imprese e sui tempi di pagamento tra le imprese, norme per lo sblocco degli investimenti nel settore idrico nel Sud, la previsione di nuove dismissioni immobiliari enti territoriali, norme in materia di cartolarizzazioni, agevolazioni a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo per la riconversione dei processi produttivi nell’ambito dell’economia circolare, la definizione delle società di investimento semplice (Sis), semplificazioni per la definizione dei patti territoriali e dei contratti d’area, norme per la creazione di nuove imprese “a tasso zero” e per la trasformazione digitale, contributi ai comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile.

Al fine di tutelare e promuovere il made in Italy, si prevede l’introduzione di norme per il contrasto all’italian sounding, di incentivi al deposito di brevetti e marchi, del marchio storico di interesse nazionale.