ISEE corrente: aggiornamento redditi e patrimoni nella DSU

La legge 2 novembre 2019, n. 128 (di conversione del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, art. 7 del D.L.) ha previsto la possibilità di aggiornare i redditi e i patrimoni presenti nella DSU prendendo a riferimento redditi e patrimoni dell’anno precedente, qualora convenga al nucleo familiare, mediante modalità estensive dell’ISEE corrente.

In attuazione della norma, il decreto interministeriale 5 luglio 2021 ha disciplinato la possibilità di aggiornare all’anno precedente il patrimonio riportato nella DSU ordinaria, che invece fa riferimento al secondo anno precedente. Lo stesso decreto non ha modificato l’aggiornamento dei redditi, dal momento che l’attuale disciplina dell’ISEE corrente già permette l’aggiornamento dei dati reddituali con riferimento ai redditi degli ultimi dodici o due mesi.

Con il messaggio 21 settembre 2021, n. 3155 l’INPS illustra nel dettaglio le fattispecie estensive, le modalità e la tempistica per poter richiedere l’ISEE corrente aggiornato:

  • dal 1° gennaio al 31 marzo di ciascun anno resta ferma la possibilità di aggiornare ai fini dell’ISEE corrente unicamente i redditi e non anche i patrimoni;
  • dal 1° aprile di ciascun anno sarà invece possibile aggiornare solo i patrimoni, solo i redditi o contestualmente i patrimoni e i redditi.

Ai fini della successiva richiesta dell’erogazione delle prestazioni, l’ISEE corrente, aggiornato nella sola componente patrimoniale o in entrambe le componenti (patrimoniale e reddituale), ha validità fino al 31 dicembre dell’anno di presentazione del modulo sostitutivo della DSU.

In caso di variazione della sola componente reddituale, invece, resta ferma l’attuale data di scadenza dell’ISEE corrente stabilita in sei mesi dalla data di presentazione del modulo sostitutivo della DSU, salvo intervengano variazioni nella situazione occupazionale o nella fruizione dei trattamenti, nel qual caso l’ISEE corrente deve essere aggiornato entro due mesi dalla variazione.

Il messaggio fornisce, infine, le istruzioni per la compilazione dei nuovi modelli tipo della DSU.

Fonte: www.inps.it

Link al testo del messaggio Inps 21 settembre 2021, n. 3155, con oggetto: ISEE corrente – Modalità estensive dell’ISEE corrente di cui al decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, del 5 luglio 2021 (pubblicato nella G.U. n. 203 del 25 agosto 2021), attuativo del comma 4 dell’articolo 10 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 – Articolo 4-sexies del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58

 

Link al testo del decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, del 5 luglio 2021, recante: «Disciplina delle modalità estensive dell’ISEE corrente», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 25 agosto 2021




Validità DSU.  Le precisazioni  INPS sull’ISEE

L’Inps ricorda che le DSU finalizzate alla determinazione dell’ISEE presentate nel 2019 successivamente al 1° settembre, avranno validità dalla data di presentazione fino al 31 dicembre 2019. Per la loro elaborazione, saranno presi a riferimento i redditi percepiti nel 2017 e i patrimoni posseduti al 31 dicembre 2018.

Questo per effetto delle modifiche introdotte dal D.L. 101 del 3 settembre 2019 al c.d. Decreto crescita (D.L. 30/4/2019, convertito dalla L. 58 del 28/6/2019), che a sua volta aveva modificato la disciplina del D.Lgs. 147 del 15/09/2017.

Dal prossimo anno, le DSU avranno validità a partire dalla data di presentazione fino al 31 dicembre, mentre i redditi percepiti e i patrimoni posseduti presi a riferimento saranno quelli di 2 anni prima. Per il 2020, quindi, i redditi e i patrimoni di riferimento saranno quelli del 2018. (Così, comunicato stampa Inps del 12  settembre 2019)

 

Decreto-Legge 3 settembre 2019, n. 101, recante: «Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali».
(in Gazzetta Ufficiale n. 207 del 4 settembre 2019)

 


Art. 7
Disposizioni urgenti in materia di ISEE

1. L’articolo 4-sexies del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è sostituito dal seguente: «Art. 4-sexies (Termini di validità della dichiarazione sostitutiva unica). – 1. All’articolo 10 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. A decorrere dal 1° gennaio 2020, la DSU ha validità dal momento della presentazione fino al successivo 31 dicembre. In ciascun anno, a decorrere dal 2020, all’inizio del periodo di validità, fissato al 1° gennaio, i dati sui redditi e sui patrimoni presenti nella DSU sono aggiornati prendendo a riferimento il secondo anno precedente. Resta ferma la possibilità di aggiornare i dati prendendo a riferimento i redditi e i patrimoni dell’anno precedente, qualora vi sia convenienza per il nucleo familiare, mediante modalità estensive dell’ISEE corrente da individuarsi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.”».