Omessa dichiarazione IVA, attuata la nuova liquidazione dell’imposta
Con il provvedimento del 28 agosto 2026, prot. n. 239129/2026, l’Agenzia delle entrate dà attuazione all’articolo 54-bis.1 del D.P.R. n. 633/1972, introdotto dall’articolo 1, comma 111, lettera a), della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (in “Finanza & Fisco” n. 32-33/2025, pag. 1629).
Con il provvedimento in esame diventa operativa la nuova procedura che consente all’Agenzia delle entrate, in presenza di una dichiarazione annuale IVA omessa, di liquidare l’imposta dovuta anche mediante strumenti automatizzati, sulla base delle informazioni già acquisite attraverso i flussi fiscali disponibili.
La novità è rilevante perché introduce, in ambito IVA, un meccanismo di liquidazione “a monte” rispetto all’eventuale successiva attività accertativa. Il provvedimento precisa infatti che la liquidazione può essere effettuata senza pregiudizio dell’azione accertatrice, entro il termine previsto dall’articolo 57, comma 2, del d.P.R. n. 633/1972.
Il perimetro applicativo comprende non solo la dichiarazione annuale IVA non presentata, ma anche la dichiarazione presentata in modo sostanzialmente vuoto: il provvedimento considera infatti omessa anche la dichiarazione completamente priva dei dati relativi alle operazioni attive, necessari per determinare il volume d’affari e liquidare l’imposta dovuta. È uno dei passaggi più delicati della nuova procedura, perché assimila alla mancata presentazione anche la dichiarazione formalmente trasmessa ma priva degli elementi essenziali per la liquidazione.
La liquidazione viene effettuata sulla base di quattro fonti informative: fatture elettroniche emesse e ricevute, corrispettivi telematici, comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA e versamenti IVA effettuati dal contribuente per il periodo d’imposta oggetto di controllo. I dati delle fatture, dei corrispettivi e delle liquidazioni periodiche sono consultabili nel portale “Fatture e Corrispettivi”, mentre i dati dei versamenti sono disponibili nel Cassetto fiscale.
Sul piano del calcolo, l’imposta dovuta è determinata partendo dall’IVA a debito risultante dalle fatture elettroniche emesse, dai corrispettivi telematici e dalle liquidazioni periodiche presentate. Da tale importo sono scomputati l’IVA a credito risultante dalle fatture elettroniche ricevute e dalle LIPE, nonché i versamenti IVA effettuati. Non viene invece considerato, nella prima liquidazione, il credito risultante dalla dichiarazione relativa al periodo d’imposta precedente. Questo profilo assume particolare rilievo operativo, perché l’eventuale credito pregresso potrà essere fatto valere dal contribuente nella fase di interlocuzione con l’ufficio, mediante la produzione degli elementi utili alla rideterminazione.
Quando dalla liquidazione emerge un’imposta dovuta, l’Agenzia comunica le risultanze al contribuente, consentendogli di fornire chiarimenti o di procedere al pagamento. La comunicazione è trasmessa tramite PEC all’indirizzo risultante dall’INI-PEC o al domicilio digitale speciale eventualmente eletto; in caso di mancato recapito, si procede mediante raccomandata con avviso di ricevimento. La comunicazione, insieme al prospetto analitico con gli estremi delle fatture elettroniche e dei corrispettivi considerati, viene inoltre resa disponibile nella sezione “L’Agenzia scrive” del Cassetto fiscale.
Il contribuente dispone di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione per segnalare dati o elementi non considerati o valutati erroneamente e per fornire i chiarimenti necessari. L’assistenza è affidata alla Direzione provinciale competente in base al domicilio fiscale del contribuente alla data in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata; per i soggetti con volume d’affari, ricavi o compensi non inferiori a 100 milioni di euro resta ferma la competenza della Direzione regionale.
Quanto al versamento, se il contribuente paga entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, o dalla comunicazione definitiva in caso di rideterminazione, evita l’iscrizione a ruolo. In tale ipotesi la sanzione è ridotta a un terzo e gli interessi sono applicati nella misura prevista dal decreto ministeriale 21 maggio 2009.
Le motivazioni del provvedimento precisano che, oltre all’imposta, sono dovuti gli interessi nella misura del 4 per cento annuo e la sanzione amministrativa del 120 per cento; in caso di pagamento tempestivo, la sanzione è ridotta a un terzo e gli interessi si applicano nella misura del 3,5 per cento. Il pagamento deve essere effettuato tramite modello F24, senza possibilità di compensazione.
In mancanza di pagamento nei termini, le somme dovute per imposta, sanzione e interessi sono iscritte direttamente nei ruoli a titolo definitivo ai sensi dell’articolo 14 del D. P.R. n. 602/1973. Anche per il pagamento delle somme iscritte a ruolo non è ammessa la compensazione prevista dall’articolo 31 del D.L. n. 78/2010.
Link al testo del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 agosto 2026, prot. n. 239129/2026, recante: «Disposizioni attuative dell’articolo 54-bis.1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, riguardante la liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto nel caso di dichiarazioni omesse», pubblicato il 28.08.2026 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244