Disegno di Legge di Bilancio 2026 (A.S. 1689). Una prima analisi delle norme fiscali del Titolo II e Capo I del Titolo VI

Di seguito un focus sulle norme fiscali del Titolo II e delle misure in favore delle imprese del Capo I del Titolo VI.

Il Titolo II contiene gli interventi su IRPEF, premi e rinnovi, buoni pasto, agricoltura, locazioni brevi, turismo, detrazioni edilizie, 5×1000, flat tax nuovi residenti, forfetario, cripto, assegnazioni/estromissioni, rateizzazione plusvalenze, affrancamenti, dividendi, banche/assicurazioni (IRAP), DTA, definizioni agevolate e contrasto a IVA omessa/compensazioni indebite, fino a interventi su accise e regole del reddito d’impresa (Artt. 2-36). Il Capo I del Titolo VI introduce incentivi a investimenti 4.0 e green, proroga/estende crediti d’imposta per ZES/ZLS, sostiene il settore primario, rifinanzia la “Nuova Sabatini” e attiva misure dedicate al turismo e ai contratti di sviluppo (Artt. 94-98).

 

Vedi anche:

II – Assegnazioni/estromissioni, rateazione plusvalenze, affrancamento riserve, dividendi e interventi su IRAP e DTA/IFRS 9. Le misure contenute negli articoli da 14 a 22 del disegno di legge di Bilancio 2026

III – Rottamazione-quinquies, pignoramenti presso terzi rafforzati, liquidazione IVA automatizzata, permute IVA/operazioni tra collegati, compensazioni e limite 50.000, reddito d’impresa e deduzione marchi/avviamento/immateriali. Le misure contenute negli articoli da 23 a 36 del disegno di legge di Bilancio 2026

IV – Le Misure pro-impresa (Titolo VI, Capo I, artt. 94–98) 

 

 

 

 

TITOLO II

MISURE IN MATERIA FISCALE E PER SOSTENERE IL POTERE D’ACQUISTO DELLE FAMIGLIE

 

 

Le brevi per ogni articolo (da 2 a 13)

 

La Manovra 2026 ridisegna il prelievo sulle persone fisiche e ritocca leve “micro” per lavoro e consumi: l’IRPEF viene rimodulata sugli scaglioni 23-33-43, con una stretta selettiva sulle detrazioni (-440 euro oltre 200mila di reddito complessivo). Per sostenere i salari, il pacchetto lavoro combina tre strumenti: 5% sui rinnovi contrattuali 2026, 1% sui premi di produttività fino a 5.000 euro (anni 2026–2027) e 15% su notturni/festivi/turni entro 1.500 euro per chi nel 2025 non supera 40.000 euro. Sul fronte “welfare aziendale”, l’esenzione dei buoni pasto elettronici sale a 10 euro al giorno, mentre per CD/IAP è confermata la franchigia IRPEF sui redditi dominicali e agrari (100% fino a 10.000 euro; 50% tra 10-15.000 euro) .

Casa e patrimoni: la “cedolare 21%” per l’unità scelta opera solo se nessun contratto passa da portali/intermediari (altrimenti 26%); sono prorogati al 2026 i bonus ristrutturazioni/eco/sisma e il bonus mobili con tetto a 5.000 euro. Cresce a 610 milioni annui il plafond del cinque per mille dal 2026. Per la mobilità dei contribuenti, l’imposta sostitutiva per i “nuovi residenti” sale a 300.000 euro (50.000 euro per familiare), e viene prorogata al 2026 la condizione d’accesso al forfetario con soglia 35.000 euro di redditi da lavoro. Nel capitolo cripto, i token di moneta elettronica in euro restano al 26% e la conversione/rimborso a valore nominale non genera realizzo. 

 

Art. 2 – Revisione della disciplina dell’imposta sul reddito delle persone fisiche

 

Contenuto: seconda aliquota passa dal 35 per cento al 33 per cento (scaglioni: 23 per cento fino 28.000; 33 per cento 28.000-50.000; 43 per cento oltre).

Ne risulta, quindi, il seguente schema di scaglioni e aliquote:

 

Scaglioni di reddito Aliquote
fino a 28.000 euro 23%
da 28.000 a 50.000 euro 33%
Oltre 50.000 euro 43%

 

Riduzione 440 euro delle detrazioni per contribuenti con reddito complessivo superiore a 200.000 euro (escluse le detrazioni per spese sanitarie, erogazioni liberali ai partiti politici e premi per rischio eventi calamitosi).

La disposizione modifica il D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR) per quanto concerne il Titolo I, relativo all’imposta su reddito delle persone fisiche. In particolare, il comma 1 modifica l’articolo 11, comma 1, lettera b), relativo alla determinazione dell’imposta riducendo dal 35 al 33 per cento l’aliquota progressiva dell’IRPEF relativa al secondo scaglione di reddito delle persone fisiche. Per effetto della modifica introdotta, gli scaglioni di reddito e le corrispondenti aliquote progressive di tassazione si presentano come segue:

a) 23 per cento per i redditi fino a 28.000 euro;

b) 33 per cento per i redditi superiori a 28.000 euro e fino a 50.000 euro;

c) 43 per cento per i redditi che superano 50.000 euro.

Le predette aliquote, oltre alla determinazione delle ritenute di cui all’articolo 23 del D.P.R. n. 917 n. 600 del 1973, da parte dei sostituti d’imposta nonché dell’imposta dovuta a saldo in sede di dichiarazione dei redditi percepiti nell’anno 2026, sono applicabili anche per la determinazione degli acconti IRPEF dovuti per l’anno 2026 calcolati su base previsionale.

Modificato, altresì, l’articolo 16-ter del medesimo D.P.R. n. 917 del 1986 che detta disposizioni in materia di riordino delle detrazioni fiscali.

In particolare, si prevede, per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 200.000 euro, l’applicazione di una riduzione di 440 euro sull’ammontare della detrazione dall’imposta lorda spettante, determinata ai sensi dello stesso articolo 16-ter e dell’articolo 15, comma 3-bis, del TUIR, in relazione ai seguenti oneri:

a) oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19 per cento dal TUIR, o da qualsiasi altra disposizione fiscale, fatta eccezione per le spese sanitarie di cui all’articolo 15, comma 1, lettera c), dello stesso TUIR;

b) erogazioni liberali in favore dei partiti politici di cui all’articolo 11 del decreto-legge n. 149 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13 del 2014;

c) premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi di cui all’articolo 119, comma 4, quinto periodo, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020.

Oltre alle detrazioni per le spese sanitarie di cui all’articolo 15, comma 1, lettera c), del TUIR, non partecipano, conseguentemente, al monte detrazioni soggetto alla riduzione in questione le detrazioni per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (articolo 16, comma 1, del decreto-legge n. 63 del 2013), quelle per gli interventi di adozione di misure antisismiche (articolo 16, comma 1-septies.1, del decreto-legge n. 63 del 2013), quelle per gli interventi di efficientamento energetico degli edifici (articolo 14, comma 3-quinquies, del decreto-legge n. 63 del 2013) e quelle per gli acquisti di mobili e grandi elettrodomestici (articolo 16, comma 2, del decreto-legge n. 63 del 2013), nonché quelle spettanti in relazione alle erogazioni liberali effettuate nei confronti degli enti del terzo settore.

 

Art. 3 – Carta «Dedicata a te» per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità

 

Contenuto: rifinanziamento 500 mln per 2026–2027 e gestione tramite decreto MASAF–Lavoro–MEF; + 2,231 mln per procedure di erogazione.

 

Art. 4 – Disposizioni sulla tassazione dei rinnovi contrattuali, dei premi di produttività e del trattamento accessorio

Contenuto: 5 per cento sostitutiva su incrementi retributivi nel settore privato 2026 da rinnovi 2025–2026, per redditi da lavoro dipendente non superiore a euro 28.000.

Premi di risultato/utili 2026–2027: imposta sostitutiva 1 per cento entro 5 mila euro di reddito agevolabile

Maggiorazioni notturni/festivi/turni 2026: 15 per cento sostitutiva entro 1.500 euro per lavoratori con reddito da lavoro dipendente inferiore a 40 mila euro e non si applica ai settori del turismo e stabilimenti termali ai quali si applicano i benefici dell’articolo 8. Prevista clausola anti-sostituzione della retribuzione ordinaria.

Nello specifico, si prevede che gli incrementi retributivi corrisposti ai dipendenti del settore privato nell’anno 2026, in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti negli anni 2025 e 2026, siano assoggettati, salvo espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, a una imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 5 per cento.

Tale regime di favore si applica esclusivamente nei confronti dei lavoratori dipendenti con reddito non superiore a euro 28.000.

Inoltre, la disposizione riduce, limitatamente agli anni 2026 e 2027, dal 5 per cento all’1 per cento il livello dell’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle somme erogate sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d’impresa di cui ai commi da 182 a 189 dell’articolo 1 della legge n. 208 del 2015. Inoltre, sempre limitatamente agli anni 2026 e 2027, innalzano da 3.000 a 5.000 euro il limite complessivo annuo entro il quale si applica la predetta imposta sostitutiva. Tale beneficio è riservato ai lavoratori dipendenti del settore privato, titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato che abbiano percepito, nel periodo d’imposta precedente, redditi da lavoro dipendente d’importo non superiore a 80.000 euro. Peraltro, l’aliquota della predetta imposta è stata, negli ultimi anni, ridotta costantemente dal 10 per cento al 5 per cento e, da ultimo, con l’articolo 1, comma 385, della legge n. 207 del 2024, per gli anni 2025, 2026 e 2027.

Infine, per l’anno 2026, si prevedono misure fiscali di favore per le maggiorazioni e indennità corrisposte dal datore di lavoro in relazione al lavoro notturno, a quello svolto nei giorni festivi e di riposo e al lavoro a turni prevedendo, per tali somme, entro il limite annuo di 1.500 euro, una imposizione sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 15 per cento.

Tale imposizione è applicata dai sostituti d’imposta del settore privato nei confronti dei titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell’anno 2025, a 40.000 euro. Laddove il sostituto d’imposta tenuto ad applicare l’imposta sostitutiva sia diverso da quello che ha rilasciato la certificazione unica dei redditi per l’anno precedente, il lavoratore attesta per iscritto l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel medesimo anno.

L’imposta sostitutiva, inoltre, non si applica ai compensi che, ancorché denominati come maggiorazioni o indennità, sostituiscono in tutto o in parte la retribuzione ordinaria. Si prevede, inoltre, che, ai fini del limite annuo di 1.500 euro, non concorrano i premi di risultato e le somme erogate a titolo di partecipazione agli utili assoggettati all’imposta sostitutiva disciplinata all’articolo 1, comma 182 e seguenti, della legge n. 208 del 2015. Restano ferme le ordinarie regole contributive in materia previdenziale e assistenziale, salvo quanto diversamente previsto dai CCNL e dalla normativa vigente.

 

Art. 5 – Modifica alla disciplina fiscale delle prestazioni sostitutive del vitto rese in forma elettronica

 

Contenuto: esenzione e-ticket da 8 euro a 10 euro. Si prevede che le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto rappresentate dai buoni pasto elettronici non concorrano alla formazione del reddito di lavoro dipendente entro il limite giornaliero di 10 euro.

La disposizione interviene sull’articolo 51, comma 2, lettera c), D.P.R n. 917 del 1986 (TUIR), in materia di determinazione del reddito di lavoro dipendente innalzando da 8 a 10 euro l’importo complessivo giornaliero delle prestazioni sostitutive del vitto (c.d. buoni pasto) rese in forma elettronica che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente.

 

Art. 6 – Misure in favore delle imprese del settore agricolo

 

Contenuto: per l’anno 2026, franchigia 100 per cento fino 10.000 euro; 50 per cento tra 10–15.000 euro per CD/IAP. Oltre, tassazione ordinaria.

Nel dettaglio, la disposizione proroga per le persone fisiche, per l’anno 2026, la franchigia IRPEF del 100 per cento fino a 10.000 euro sui redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP). Per la parte eccedente 10.000 euro, ma non superiore a 15.000 euro, l’esenzione è del 50 per cento. Per la restante parte, tali redditi concorrono alla formazione del reddito complessivo.

La disposizione ripropone la misura di favore contenuta nell’articolo 1, comma 44, secondo periodo, della legge n. 232 del 2016, in base alla quale, ai fini dell’IRPEF, i redditi dominicali e agrari posseduti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, concorrono alla formazione del reddito complessivo nelle seguenti percentuali:

–       fino a 10.000 euro, zero per cento;

–       oltre 10.000 euro e fino a 15.000 euro, 50 per cento;

–       oltre 15.000 euro, 100 per cento.

Va ricordato che, nella determinazione dell’ammontare dei redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo, i redditi dominicali e i redditi agrari si devono considerare congiuntamente, vale a dire nella loro somma. Inoltre, si conferma che non beneficiano della disposizione agevolativa le società agricole di persone, a responsabilità limitata e cooperative che, ai sensi del comma 3 del citato articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, si considerano imprenditori agricoli professionali e che hanno esercitato l’opzione, prevista dall’articolo 1, comma 1093, della legge n. 296 del 2006, per la tassazione dei redditi su base catastale ai sensi dell’articolo 32 del D.P.R n. 917 del 1986 (TUIR).

 

Art. 7 – Modifiche alla disciplina sulle locazioni brevi

 

Contenuto: la cedolare 21 per cento sul “primo immobile” si applica solo se nel periodo d’imposta non sono conclusi contratti per quell’unità tramite intermediari/portali; altrimenti 26 per cento.

La disposizione, modificando l’articolo 4, comma 2, secondo periodo del decreto-legge n. 50 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96 del 2017, che disciplina il regime fiscale delle locazioni brevi, prevede che la riduzione dal 26 per cento al 21 per cento dell’aliquota della cedolare secca, per i redditi derivanti dai contratti di locazione breve relativi a una unità immobiliare individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi, opera solo a condizione che in relazione alla predetta unità immobiliare, durante il periodo d’imposta, non siano stati conclusi contratti tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici.

In particolare, si prevede che la riduzione dal 26 per cento al 21 per cento dell’aliquota della cedolare secca di cui all’articolo 3 del decreto legislativo n. 23 del 2011, prevista dal comma 2, secondo periodo, del citato articolo 4 del decreto-legge n. 50 del 2017 per i redditi derivanti dai contratti di locazione breve relativi a una unità immobiliare individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi, operi solo a condizione che, in relazione alla predetta unità immobiliare, durante il periodo d’imposta, non siano stati conclusi contratti tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.

Resta fermo che, non essendo interessate dalla modifica normativa, le disposizioni di cui ai commi 5 e 5-bis del citato articolo 4 del decreto-legge n. 50 del 2017 continuano a trovare applicazione. Pertanto, in linea generale, i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare o che gestiscono portali telematici, qualora incassino i canoni o i corrispettivi ovvero qualora intervengano nel relativo pagamento, continuano ad effettuare la ritenuta d’acconto del 21 per cento sull’ammontare dei canoni e corrispettivi medesimi all’atto del loro pagamento al beneficiario.

 

Art. 8 – Misure in favore dei dipendenti di strutture turistico-alberghiere

 

Contenuto: trattamento integrativo speciale 15 per cento (no imponibile) su notturni/straordinari festivi dal 1° gennaio-30 settembre 2026, per redditi 2025 inferiore ai 40.000 euro. Datori turistico-alberghieri

La disposizione reca misure in favore dei dipendenti del settore turistico, ricettivo e termale riconfermando, per il periodo dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2026, il riconoscimento del trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15 per cento delle retribuzioni lorde per prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi o per lavoro notturno. Il trattamento integrativo si applica a favore dei lavoratori dipendenti del settore privato titolari di reddito da lavoro dipendente di importo non superiore a 40.000 euro nel periodo d’imposta 2025. Si dispone, altresì, che le somme erogate siano indicate nella certificazione unica prevista dall’articolo 4, comma 6-ter, del D.P.R. n. 322 del 1998.

 

Art. 9 – Detrazioni delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici

 

Contenuto: rimodulazione: 36 per cento 2025–2026 e 30 per cento 2027; per tipologie al 50 per cento: 50 per cento 2025–2026, 36 per cento 2027; estensioni correlate art. 16 D.L. n. 63/2013.

Le disposizioni prorogano per l’anno 2026, la detrazione IRPEF al 50 per cento per le spese relative a interventi di recupero edilizio, di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico effettuati nel medesimo anno sulle abitazioni principali e quella al 36 per cento per le spese relative agli stessi interventi effettuati su immobili diversi dall’abitazione principale. Prevista, inoltre, la proroga della detrazione al 50 per cento per le spese sostenute nell’anno 2026 relative all’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, fino ad un importo massimo di 5.000 euro, destinati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. Tale importo sarà suddiviso in dieci quote annuali di pari ammontare.

Più, nel dettaglio, la disposizione modifica il decreto-legge n. 63 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90 del 2013, prorogando, per l’anno 2026, alle stesse condizioni previste per l’anno 2025 le disposizioni in materia di detrazione delle spese sostenute per interventi edilizi di cui:

  • all’articolo 14, comma 3-quinquies, in materia di ecobonus;
  • all’articolo 16, comma 1, in materia di bonus ristrutturazioni;
  • all’articolo 16, comma 1-septies.1, in materia di sisma bonus.

Inoltre, si proroga, analogamente, la detrazione per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo degli immobili oggetto di ristrutturazioni di cui all’articolo 16, comma 2, del citato decreto-legge n. 63 del 2013 (c.d. bonus mobili).

Con la presente disposizione si intende, estendere la disciplina più favorevole applicabile per l’anno 2025, anche agli interventi effettuati nell’anno 2026.

Pertanto, con riferimento a tale annualità, l’aliquota di detrazione spettante per gli interventi in questione sarà pari al 50 per cento (anziché al 36 per cento, previsto a legislazione vigente), nel caso in cui le spese siano sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, e al 36 per cento (anziché al 30 per cento, previsto a legislazione vigente), in tutti gli altri casi. Restano ferme le aliquote di detrazione applicabili alle spese sostenute nell’anno 2027 per i medesimi interventi. Inoltre, al comma 1, lettera b), numero 3), si prevede una proroga del bonus mobili alle condizioni applicate fino all’anno 2025 ai sensi dell’articolo 16, comma 2, del decreto- legge n. 63 del 2013. Detto beneficio, che consiste in una detrazione del 50 per cento delle spese sostenute per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, si applicherà, pertanto, anche per le spese sostenute nel 2026 con lo stesso limite di spesa detraibili di 5.000 euro già previsto per l’anno 2025.

 

Art. 10 – Adeguamento dell’autorizzazione di spesa relativa alla quota cinque per mille

 

Contenuto: 610 mln/anno dal 2026. La disposizione determina in 610 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026, con un incremento di 85 milioni di euro rispetto alla legislazione vigente, l’autorizzazione di spesa destinata alla liquidazione della quota del cinque per mille.

 

Art. 11 – Misure in materia di imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia

 

Contenuto: imposta sostitutiva 300.000 euro (da 200.000); 50.000 euro per familiare (da 25.000); applicazione ai trasferimenti dalla data di entrata in vigore.

In particolare, si prevede che l’importo dovuto forfetariamente dal contribuente che si trasferisce in Italia sia innalzato da 200.000 euro a 300.000 euro; altresì si prevede che, in caso di opzione per l’applicazione del regime di favore anche ai familiari di cui all’articolo 433 del codice civile, l’importo forfetario dovuto per ciascun familiare è innalzato da 25.000 euro a 50.000 euro. Le nuove disposizioni si applicano ai soggetti che hanno trasferito nel territorio dello Stato la residenza ai fini dell’articolo 43 del Codice civile a partire dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2026.

 

Art. 12 – Condizioni di accesso al regime forfetario

 

Contenuto: proroga condizioni straordinarie anche al 2026. La disposizione, anche per l’anno 2026, innalza il limite da 30.000 a 35.000 euro di reddito di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), quale condizione di accesso al regime forfetario. In pratica, per coloro che nel 2025 percepiranno redditi da lavoro dipendente o assimilati superiori a 35.000 euro, non potranno accedere al regime forfettario nel 2026.

 

Art. 13 – Disposizioni in materia di criptovalute

 

Contenuto: aliquota 26 per cento (non 33 per cento) per token di moneta elettronica in euro; conversione/rimborso a valore nominale non genera plus/minus. Istituito Tavolo permanente vigilanza/educazione. Operatività: i contribuenti devono distinguere e-money token da altri cripto-asset.

La disposizione prevede che l’incremento dal 26 per cento al 33 per cento dell’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sui proventi derivanti dalla detenzione delle cripto-attività, previsto, a decorrere dal 2026, dal comma 24 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, non si applichi alle plusvalenze e agli altri proventi derivanti da operazioni di detenzione, cessione o impiego di token di moneta elettronica denominati in euro, di cui all’articolo 3, paragrafo 1, numero 7), del Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 (Markets in crypto – assets regulation – MICAR), il cui valore è stabilmente ancorato all’euro e i cui fondi di riserva sono detenuti integralmente in attività denominate in euro presso soggetti autorizzati nell’Unione europea. Su tali redditi, l’imposta sostitutiva di cui agli articoli 5, 6 e 7, del decreto legislativo n. 461 del 1997, continuerà, quindi, ad applicarsi nella misura del 26 per cento. Si precisa, in proposito, che non costituisce realizzo di plusvalenza o minusvalenza la mera conversione tra euro e token di moneta elettronica denominati in euro, né il rimborso in euro del relativo valore nominale.

 

Continua …

II – Assegnazioni/estromissioni, rateazione plusvalenze, affrancamento riserve, dividendi e interventi su IRAP e DTA/IFRS 9. Le misure contenute negli articoli da 14 a 22 del disegno di legge di Bilancio 2026

III – Rottamazione-quinquies, pignoramenti presso terzi rafforzati, liquidazione IVA automatizzata, permute IVA/operazioni tra collegati, compensazioni e limite 50.000, reddito d’impresa e deduzione marchi/avviamento/immateriali. Le misure contenute negli articoli da 23 a 36 del disegno di legge di Bilancio 2026

IV – Le Misure pro-impresa (Titolo VI, Capo I, artt. 94–98) 




Le misure pro-impresa (Titolo VI, Capo I, artt. 94–98) del disegno di legge di Bilancio 2026

Questo IV capitolo chiude la rassegna sulla Manovra 2026 dal lato imprese e investimenti.

Dalla maggiorazione dell’ammortamento per beni 4.0 e “green” (art. 94) ai crediti d’imposta per ZES/ZLS (art. 95) e per il primario (agricoltura, pesca, acquacoltura – art. 96), fino al rifinanziamento della Nuova Sabatini (art. 97) e agli interventi per le filiere del turismo e delle imprese (art. 98).

 

Vedi anche:

I – Disegno di Legge di Bilancio 2026 (A.S. 1689). Una prima analisi delle norme fiscali del Titolo II e Capo I del Titolo VI

II – Assegnazioni/estromissioni, rateazione plusvalenze, affrancamento riserve, dividendi e interventi su IRAP e DTA/IFRS 9. Le misure contenute negli articoli da 14 a 22 del disegno di legge di Bilancio 2026

III – Rottamazione-quinquies, pignoramenti presso terzi rafforzati, liquidazione IVA automatizzata, permute IVA/operazioni tra collegati, compensazioni e limite 50.000, reddito d’impresa e deduzione marchi/avviamento/immateriali. Le misure contenute negli articoli da 23 a 36 del disegno di legge di Bilancio 2026

 

 

Le brevi per ogni articolo (da 94 a 98)

 

 

 

TITOLO VI

MISURE IN MATERIA DI CRESCITA E INVESTIMENTI

CAPO I

MISURE IN FAVORE DELLE IMPRESE

 

 

Art. 94 – Maggiorazione dell’ammortamento per gli investimenti in beni strumentali

 

Contenuto: Iper-ammortamento “rafforzato”: maggiorazione del costo ai soli fini delle quote di ammortamento/lease per investimenti effettuati 1.1.2026–31.12.2026 (o entro 30.6.2027 con ordine accettato e acconti ≥20 per cento entro 31.12.2026). Aliquote base: +180 per cento (fino 2,5 mln), +100 per cento (2,5–10 mln), +50 per cento (10–20 mln). Versione “green”: +220 per cento / +140 per cento / +90 per cento se si riducono i consumi ≥3 per cento a livello di sito o ≥5 per cento sui processi interessati. Beni ammissibili: Allegati A/B L. n. 232/2016 (beni 4.0 interconnessi) e beni per autoproduzione da rinnovabili destinata all’autoconsumo, inclusi sistemi di accumulo; per il fotovoltaico valgono i moduli individuati dal D.L. n. 181/2023, art. 12, comma 1, lett. da a) a c).

Soggetti esclusi/condizioni: fuori le imprese in procedure concorsuali o con sanzioni interdittive 231; necessario rispetto sicurezza lavoro e regolarità contributiva.

Accesso e controlli: comunicazione telematica su piattaforma GSE; monitoraggio MEF degli oneri; decreto attuativo MIMIT-MEF (sentito MASE) entro 30 giorni dall’entrata in vigore. Regola acconti 2026: calcolo come se la misura non esistesse.

Cumulo/limiti: cumulabile con altri aiuti senza superare il costo; esclusi gli investimenti già coperti da altre specifiche disposizioni (richiamata la L. n. 207/2024, art. 1, comma 446). Investimenti sostitutivi ammessi con mantenimento del beneficio.

La disposizione prevede l’introduzione di un incentivo fiscale mediante maggiorazione del costo di acquisizione beni, specificati al comma 3, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria (c.d. “iper ammortamento”), già previsto dall’articolo 1, commi 9 e 10, della legge n. 232 del 2016 e prorogato dall’articolo 1, commi 30 e 31, della legge n. 205 del 2017 e dall’articolo 1, commi da 60 a 65, della legge n. 145 del 2018, riguardanti gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi e immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese.

In particolare, al comma 1 si prevede la maggiorazione del relativo costo di acquisizione dei beni specificati al comma 3, per gli investimenti destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato effettuati dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026, o al 30 giugno 2027 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2026 l’ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, prevedendo che l’intensità del beneficio si differenzi, in maniera decrescente, in funzione di predeterminati volumi di investimenti.

Il comma 2 esclude dall’agevolazione le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, o sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare (regio decreto n. 267 del 1942) e dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, o da altre leggi speciali, o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sono, inoltre, escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi delle norme sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (decreto legislativo n. 231 del 2001). Infine, il comma 2 dispone che la concessione del beneficio è comunque subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

La disposizione di cui al comma 3 individua i seguenti investimenti agevolabili:

a) gli investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi, rispettivamente, negli elenchi di cui agli allegati A e B annessi alla legge n. 232 del 2016, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;

b) gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo anche a distanza ai sensi dell’articolo 30, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto legislativo n. 199 del 2021, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta. Con riferimento all’autoproduzione e all’autoconsumo di energia da fonte solare, il medesimo comma precisa che sono considerati ammissibili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all’articolo 12, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto-legge n. 181 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 11 del 2024.

Il comma 4 reca la maggiorazione base da applicare al costo degli investimenti con riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento, pari a:

  • 180 per cento per investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • 100 per cento per investimenti compresi tra 2,5 e 10 milioni di euro;
  • 50 per cento per investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di 20 milioni di euro.

Nel caso di investimenti finalizzati alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica, funzionali alla riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva cui si riferisce l’investimento, non inferiore al 3 per cento o, in alternativa, alla riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5 per cento, il comma 5 prevede l’innalzamento della misura della maggiorazione a:

  • 220 per cento per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • 140 per cento per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
  • 90 per cento per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.

Il comma 6 specifica, inoltre, i casi in cui la riduzione dei consumi energetici si considera in ogni caso conseguita.

Il comma 7 prevede che, per accedere al beneficio le imprese presentano, in via telematica, sulla base di un modello standardizzato messo a disposizione dal Gestore dei servizi energetici S.p.A. (GSE), apposita documentazione.

Il comma 8 contiene le disposizioni relative alla cumulabilità del beneficio e il comma 9 prevede che, nel caso in cui nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo si verifichi il realizzo a titolo oneroso del bene oggetto dell’agevolazione ovvero se il bene è destinato a strutture produttive ubicate all’estero, non viene meno la fruizione delle residue quote del beneficio, a condizione che, nello stesso periodo d’imposta del realizzo, l’impresa sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori. Il comma 9, altresì, disciplina che nel caso in cui il costo di acquisizione dell’investimento sostitutivo sia inferiore al costo di acquisizione del bene sostituito, la fruizione del beneficio prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.

Il comma 10 demanda le disposizioni attuative dell’incentivo a un decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica.

Nel comma 11 si stabilisce che la determinazione dell’acconto dovuto per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2026 è effettuata considerando quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata in assenza delle disposizioni di cui al presente articolo.

Ai sensi del comma 12, il GSE provvede, sulla base di convenzione con il Ministero delle imprese e del made in Italy, alla gestione delle procedure di accesso e controllo dell’agevolazione, nonché allo sviluppo della piattaforma informatica di cui al comma 7, anche per le esigenze di monitoraggio di cui al comma 13.

Il comma 13, infine, prevede che il Ministero dell’economia e delle finanze, sulla base delle informazioni trasmesse dal GSE e dal Ministero delle imprese e del made in Italy, provveda al monitoraggio degli oneri derivanti dal presente articolo per scongiurare il verificarsi di scostamenti dell’andamento degli oneri dallo stesso derivanti.

 

Art. 95 – Crediti di imposta ZES unica e zone logistiche semplificate

 

Contenuto: ZES unica (Mezzogiorno), proroga 2026–2028 dell’agevolazione ex D.L. n.124/2023, art. 16 con nuovi plafond (2,3 mld 2026, 1,0 mld 2027, 0,75 mld 2028) e finestre comunicative:

  • 31.3 -30.5 per comunicare spese sostenute e da sostenere;
  • 3-17 gennaio dell’anno successivo per la comunicazione integrativa sugli investimenti effettivi (decadenza se omessa).

Riparto tramite percentuale fissata dall’AE in base ai limiti di spesa. Report regionale per ZES per dimensione d’impresa e tipologia di investimento.

ZLS: esteso al 2026-2028 il credito d’imposta (limite 100 mln/anno) con procedure e riparto analoghi (comunicazione e percentuale).

La disposizione modifica la disciplina del contributo in forma di credito d’imposta per gli investimenti nella ZES unica di cui all’articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, al fine di prorogare il beneficio ivi previsto anche per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028.

La disposizione proroga, al comma 1, per il triennio 2026-2028 la disciplina del contributo, sotto forma di credito d’imposta, per gli investimenti nella Zona Economica Speciale – ZES unica di cui all’articolo 16, del decreto-legge n. 124 del 2023, autorizzando la spesa di 2,3 miliardi di euro per l’anno 2026, 1 miliardo di euro per l’anno 2027 e di 750 milioni per l’anno 2028.

Il comma 2 prescrive, per il triennio, un meccanismo di monitoraggio degli investimenti ammessi, imponendo agli operatori economici, ai fini della fruizione del credito d’imposta, di comunicare all’Agenzia delle entrate dal 31 marzo 2026 al 30 maggio 2026 l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2026 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre 2026, dal 31 marzo 2027 al 30 maggio 2027 l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2027 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre 2027 e dal 31 marzo 2028 al 30 maggio 2028 l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2028 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre 2028. Inoltre, si prevede – a pena di decadenza dall’agevolazione – che gli operatori economici che hanno presentato la comunicazione inviano dal 3 gennaio 2027 al 17 gennaio 2027, dal 3 gennaio 2028 al 17 gennaio 2028 e dal 3 gennaio 2029 al 17 gennaio 2029 all’Agenzia delle entrate una comunicazione integrativa attestante l’avvenuta realizzazione degli investimenti indicati nella comunicazione presentata. Tale comunicazione integrativa, a pena del rigetto della comunicazione stessa, reca, altresì, l’indicazione dell’ammontare del credito d’imposta maturato in relazione agli investimenti effettivamente realizzati e delle relative fatture elettroniche e degli estremi della certificazione prevista dal decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR 17 maggio 2024. Infine, si prevede che la comunicazione integrativa debba indicare un ammontare di investimenti effettivamente realizzati non superiore a quello riportato nella comunicazione inviata agli uffici fiscali.

Il comma 3 regola il profilo attuativo della disposizione, demandando a un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate l’approvazione dei modelli di comunicazione e la definizione delle relative modalità di trasmissione telematica.

Ai fini del rispetto dei limiti di spesa previsti per gli anni 2026, 2027 e 2028, il comma 4 dispone che l’ammontare massimo del credito d’imposta, fruibile da ciascun beneficiario, sia pari all’importo del credito d’imposta risultante dalla rispettiva comunicazione integrativa moltiplicato per una percentuale ottenuta rapportando il limite di spesa all’ammontare complessivo dei crediti di imposta indicati nelle comunicazioni integrative, da rendere nota mediante apposito provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.

Il comma 5 dispone che mediante il medesimo provvedimento previsto per il calcolo della percentuale di cui al comma 4 siano resi noti, per ciascuna regione della ZES Unica ed in modo distinto per ciascuna delle categorie di microimprese, di piccole imprese, di medie imprese e di grandi imprese come definite dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027:

a) il numero delle comunicazioni inviate entro i termini previsti per quelle integrative;

b) la tipologia di investimenti realizzati entro la data del 31 dicembre 2026, del 31 dicembre 2027 e del 31 dicembre 2028;

c) l’ammontare complessivo del credito d’imposta richiesto.

Il comma 6 prevede che resta ferma l’applicazione, per tutto quanto non diversamente disposto dai precedenti commi del presente articolo, delle vigenti disposizioni di cui al decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR 17 maggio 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 21 maggio 2024.

Il comma 7 proroga sino al 2028 il credito d’imposta, istituito dall’articolo 13 del decreto-legge n. 60 del 2024, attribuibile in ragione degli investimenti effettuati nelle zone logistiche semplificate, istituite in zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, così come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

Si rammenta che, per effetto della previsione di cui all’articolo 3, comma 14-octies, del decreto-legge n. 202 del 2024, l’agevolazione in parola trova applicazione anche in relazione agli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025. Ora, con la modifica qui in rassegna, l’agevolazione viene temporalmente estesa agli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2026 sino al 31 dicembre 2028.

L’estensione del credito d’imposta è finalizzata ad implementare l’applicazione di uno strumento strategico per il rilancio dei territori interessati e un importante volano per le imprese che operano al loro interno, al fine di assicurare ricadute positive sullo sviluppo economico locale e sull’occupazione. Il credito d’imposta, del resto, è diretto a finanziare l’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio, nonché all’acquisto di terreni e all’acquisizione, alla realizzazione ovvero all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti.

In termini soggettivi, è previsto l’accesso al beneficio per tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottati, già insediate o di prossimo insediamento in Zone logistiche semplificate già istituite o di futura istituzione a norma dell’articolo 1, commi da 61 a 65-bis, della legge n. 205 del 2017. In termini oggettivi, invece, è previsto che gli operatori economici predetti effettuino investimenti nei beni strumentali, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone, ubicate in Zone logistiche semplificate, ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, così come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027. In considerazione dell’estensione dell’agevolazione, il comma 8 disciplina la procedura di accesso al credito di imposta, gravando i soggetti interessati di un duplice onere comunicativo all’Agenzia delle entrate:

  • dal 31 marzo 2026 al 30 maggio 2026 l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2026 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre 2026, dal 31 marzo 2027 al 30 maggio 2027 l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2027 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre 2027 e dal 31 marzo 2028 al 30 maggio 2028 l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2028 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre 2028;
  • a pena di decadenza dall’agevolazione, comunicano, dal 3 gennaio 2027 al 17 gennaio 2027, dal 3 gennaio 2028 al 17 gennaio 2028 e dal 3 gennaio 2029 al 17 gennaio 2029, l’ammontare delle spese ammissibili sostenute rispettivamente, dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026, dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2027 e dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2028.

Il comma 9 chiarisce che il direttore dell’Agenzia delle entrate approva il modello di comunicazione, con le relative istruzioni, e definisce il contenuto e le modalità di trasmissione della medesima.

Il comma 10 prevede che l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al credito d’imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni. Detta percentuale è ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa all’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti. Nel caso in cui l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti risulti inferiore al limite annuale di spesa, la percentuale è pari al cento per cento.

 

Art. 96 – Contributo, sotto forma di credito d’imposta, per investimenti in beni strumentali per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell’acquacoltura

 

Contenuto: Credito 40 per cento per investimenti in beni Allegati A/B L. n. 232/2016 effettuati 1.1–31.12.2026 (o entro 30.6.2027 con ordine accettato e acconti ≥20 per cento entro 31.12.2026), fino a 1 milione di euro per impresa; plafond complessivo euro 2,1 milioni (2026). Utilizzo solo in compensazione senza i consueti limiti generali.

Leasing/recapture: base su costo del locatore; in caso di cessione/destino estraneo o mancato riscatto entro 5 anni, rideterminazione e riversamento del maggior credito. Investimenti sostitutivi ammessi (regole L. n. 205/2017).

Documentazione: fatture/DT con riferimento all’articolo; certificazione di revisore legale (per non obbligati, costi certificazione aggiuntivi fino a euro 5.000 inclusi nel credito). DM MASAF (di concerto) entro 60 giorni per criteri/procedure. Cumulo/alternative: non applicabile se l’investimento beneficia della misura ex L. n. 207/2024, art. 1, comma 446 o dell’altra misura del Capo I sulla maggiorazione del costo (indicata in Relazione come non cumulabile con la maggiorazione dell’ammortamento).

La disposizione, al comma 1, prevede l’introduzione a decorrere dal 1° gennaio 2026 di un contributo, sotto forma di credito d’imposta, in favore delle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore della pesca e dell’acquacoltura, che effettuano investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi, rispettivamente, negli elenchi di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232. In particolare, il predetto contributo spetta in relazione agli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2026 fino al 31 dicembre 2026, ovvero al 30 giugno 2027, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2026 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, ed è concesso nella misura del 40 per cento per gli investimenti fino a 1 milione di euro.

Il comma 2 stabilisce che ai fini della determinazione dell’ammontare del contributo spettante nel caso di investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni. Inoltre, nel medesimo comma si riproduce il contenuto delle disposizioni previste in materia di recapture dell’agevolazione, prevedendo altresì l’applicazione delle disposizioni in materia di investimenti sostitutivi di cui all’articolo 1, commi 35 e 36, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Il comma 3 dispone l’alternatività e la non cumulabilità del contributo in relazione agli investimenti che beneficiano del credito d’imposta di cui all’articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, e della maggiorazione dell’ammortamento di cui all’articolo 95 della presente legge.

Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.

Il successivo comma 4 fissa il limite massimo di spesa dell’agevolazione pari a 2.100.000 euro per l’anno 2026 ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, precisando che l’utilizzo del credito d’imposta mediante compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l’applicazione dei limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all’articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Ai fini dei successivi controlli, il comma 5 prevede, pena la revoca del beneficio, delle disposizioni riguardanti la documentazione e certificazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili.

Il comma 6 demanda a un decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy e il Ministro dell’economia e delle finanze, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, le procedure di concessione del contributo finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa, individuando altresì il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste quale autorità responsabile agli adempimenti europei, nonché a quelli relativi al Registro nazionale degli aiuti di Stato.

 

Art. 97 – Contributi a tasso agevolato per gli investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese

 

Contenuto: incremento dell’autorizzazione di spesa: +euro 200 mln (2026) e +euro 450 mln (2027) per la misura “Nuova Sabatini” a sostegno degli investimenti delle micro, piccole e medie imprese.

La disposizione incrementa l’autorizzazione di spesa di cui al comma 8 dell’articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (relativa alla misura c.d. Nuova Sabatini) di 200 milioni di euro per l’anno 2026 e di 450 milioni per l’anno 2027 al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese.

 

Art. 98 – Interventi strategici per il sostegno e lo sviluppo delle filiere del turismo e in favore delle imprese

 

Contenuto: Decreto MITUR-MEF (d’intesa in Conferenza Stato-Regioni) per fissare criteri/condizioni/modalità di agevolazioni finanziarie a investimenti turistici (destagionalizzazione, digitalizzazione ecosistema, ESG, turismo sostenibile). Contributi al turismo: euro 50 mln/anno per 2026–2028 (anche fondo perduto). Fino all’1 per cento destinabile a finalità di promozione ex L. n. 207/2024, art. 1, comma 505. Contratti di sviluppo (art. 43 D.L. n. 112/2008): euro 250 mln (2027), euro 50 mln (2028), euro 250 mln (2029).

L’articolo reca misure per il sostegno e lo sviluppo delle filiere del turismo e in favore delle imprese. In particolare, il comma 1, nel novellare l’articolo 1, comma 502, della legge n. 207 del 2024, prevede la concessione di agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti privati e per la realizzazione di interventi complementari e funzionali, finalizzati a sostenere lo sviluppo dell’offerta turistica nazionale, favorendo la destagionalizzazione dei flussi, la digitalizzazione dell’ecosistema turistico, il rispetto dei criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) e la promozione del turismo sostenibile. I criteri, le condizioni e le modalità per la concessione delle suddette agevolazioni sono demandati ad apposito decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Il comma 2 autorizza la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 per la concessione di contributi anche a fondo perduto destinati agli investimenti privati nel settore turistico. Le modalità di concessione dei contributi sono definite con decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

Il comma 3 autorizza la spesa di 250 milioni di euro per l’anno 2027, 50 milioni di euro per l’anno 2028 e 250 milioni di euro per l’anno 2029 per il finanziamento dei contratti di sviluppo di impresa rilevanti per il rafforzamento della struttura produttiva del Paese, con particolare riferimento alle aree del Mezzogiorno e gestiti dall’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. di cui all’articolo 43, del decreto-legge n. 112 del 2008 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008.

 

Vedi anche:

I – Disegno di Legge di Bilancio 2026 (A.S. 1689). Una prima analisi delle norme fiscali del Titolo II e Capo I del Titolo VI

II – Assegnazioni/estromissioni, rateazione plusvalenze, affrancamento riserve, dividendi e interventi su IRAP e DTA/IFRS 9. Le misure contenute negli articoli da 14 a 22 del disegno di legge di Bilancio 2026

III – Rottamazione-quinquies, pignoramenti presso terzi rafforzati, liquidazione IVA automatizzata, permute IVA/operazioni tra collegati, compensazioni e limite 50.000, reddito d’impresa e deduzione marchi/avviamento/immateriali. Le misure contenute negli articoli da 23 a 36 del disegno di legge di Bilancio 2026

 

 

Il testo del disegno di legge di Bilancio 2026 presentato al Senato

Il testo del DDL-Disegno di legge, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028» – (Sezione I del disegno di legge A.S. n. 1689) – DDL n. 1689 (TOMO II)

Le relazioni del Ddl bilancio 2026

Le relazioni (illustrativa e tecnica) al disegno di legge, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028» – (Sezione I del disegno di legge A.S. n. 1689) – DDL n. 1689 – Testo correlato 1689 (TOMO I) – Relazione illustrativa – Relazione tecnica

 

 

 

 




Rottamazione-quinquies, pignoramenti presso terzi rafforzati, liquidazione IVA automatizzata, permute IVA/operazioni tra collegati, compensazioni e limite 50.000, reddito d’impresa e deduzione marchi/avviamento/immateriali. Le misure contenute negli articoli da 23 a 36 del disegno di legge di Bilancio 2026

Tutto ciò che cambia su definizioni agevolate, controlli, compensazioni, riscossione, IVA e IRES

Arriva una nuova definizione agevolata dei carichi 2000-2023 (Rottamazione-quinquies): si estinguono capitali e spese (senza sanzioni, interessi e aggio) con istanza entro il 30 aprile 2026 e pagamento in unica soluzione al 31 luglio 2026 oppure fino a 54 rate bimestrali (interessi 4% dal 1° agosto 2026 ). Previste sospensioni dei procedimenti. Sul fronte IVA , debutta la liquidazione automatizzata delle omesse (o “monche”) dichiarazioni: l’Agenzia incrocia fatture elettroniche, corrispettivi e LIPE e invia un esito; il contribuente ha 60 giorni per chiarire o pagare (sanzione ridotta). Le compensazioni si restringono: dal 1° luglio 2026 divieto più ampio sull’uso dei crediti agevolativi verso INPS/INAIL e riduzione della soglia “blocca-F24” da 100.000 a 50.000 euro in presenza di ruoli/accertamenti esecutivi scaduti. La riscossione si fa più mirata: AdER potrà usare la somma dei corrispettivi delle e-fatture per attivare pignoramenti presso terzi con maggior efficacia

Infine, gli innesti su IRES completano il quadro: per gli intermediari finanziari, differimenti e limite transitorio all’uso di perdite/ACE sul maggior reddito e regole ad hoc sugli acconti.

Vedi anche:

I – Disegno di Legge di Bilancio 2026 (A.S. 1689). Una prima analisi delle norme fiscali del Titolo II e Capo I del Titolo VI

II – Assegnazioni/estromissioni, rateazione plusvalenze, affrancamento riserve, dividendi e interventi su IRAP e DTA/IFRS 9. Le misure contenute negli articoli da 14 a 22 del disegno di legge di Bilancio 2026

IV – Le Misure pro-impresa (Titolo VI, Capo I, artt. 94-98)

 

 

Le brevi per ogni articolo (da 23 a 36)

 

 

 

 

Art. 23 – Definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione

 

Contenuto: definizione carichi 2000-2023 (omessi versamenti da dichiarazioni/controlli automatizzati e INPS; esclusi accertamenti). Si paga solo capitale+spese, senza sanzioni/interessi/aggio. Istanza entro 30/04/2026; pagamento 31/07/2026 o fino a 54 rate bimestrali (4 per cento annuo dal 01/08/2026). Sospensione procedimenti/fermi/ipoteche, regole su decadenza

L’articolo in esame prevede una definizione agevolata per i debiti affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, derivanti dal mancato versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di cui agli articolo 36-bis e 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973, e agli articoli 54-bis e 54-ter del D.P.R. n. 633 del 1972, ovvero derivanti dall’omesso versamento di contributi previdenziali dovuti all’INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento.

Si prevede, al comma 1, che tali debiti possano essere estinti con il pagamento del solo capitale, senza versare gli interessi iscritti e le sanzioni inclusi negli stessi carichi, gli interessi di mora, le cosiddette “sanzioni civili”, accessorie ai crediti di natura previdenziale, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 112 del 1999, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.

Il comma 2 dispone che il pagamento delle somme dovute sia effettuato in unica soluzione entro il 31 luglio 2026 ovvero in forma dilazionata, in un numero massimo di 54 rate bimestrali di pari ammontare, scadenti:

  • la prima, la seconda e la terza, rispettivamente, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre 2026;
  • dalla quarta alla cinquantunesima, rispettivamente, il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno, a decorrere dal 2027;
  • dalla cinquantaduesima alla cinquantaquattresima, rispettivamente, il 31 gennaio 2035, il 31 marzo 2035 e il 31 maggio 2035.

In caso di pagamento rateale, il comma 3 stabilisce che, a decorrere dal 1° agosto 2026, siano dovuti gli interessi al tasso del 4 per cento annuo. Viene precisato che non si applica l’articolo 19 del D.P.R. n. 602 del 1973.

Il comma 4 pone a carico dell’agente della riscossione l’onere di fornire ai debitori nell’area riservata del suo sito internet, i dati necessari ad individuare i carichi definibili. Ai sensi del comma 5, il debitore, per aderire alla definizione, deve presentare, entro il 30 aprile 2026, una dichiarazione all’agente della riscossione, con le modalità, esclusivamente telematiche, pubblicate dallo stesso agente sul proprio sito internet entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della legge in commento; nella dichiarazione dovrà essere indicato anche il numero di rate prescelto per l’eventuale pagamento dilazionato.

Il comma 6 precisa che, nella predetta dichiarazione, il debitore dovrà inoltre indicare se sono pendenti giudizi relativi ai carichi che intende definire e, in caso affermativo, assumere l’impegno a rinunciarvi. In attesa del pagamento della prima o unica rata di quanto dovuto, tali giudizi verranno sospesi dal giudice dietro presentazione di copia della stessa dichiarazione. Successivamente, il giudizio si estinguerà a seguito della produzione, a cura di una delle parti, della documentazione attestante i versamenti eseguiti per perfezionare la definizione. Successivamente, ai soli fini dell’estinzione dei predetti giudizi, l’effettivo perfezionamento della definizione avverrà a seguito del versamento della prima o unica rata e l’estinzione sarà dichiarata dal giudice d’ufficio, su presentazione, a cura del debitore o dell’agente della riscossione che sia parte nel giudizio ovvero, in sua assenza, dell’ente creditore, della dichiarazione di adesione e della comunicazione (recante l’indicazione delle somme da versare) prevista dal comma 11, nonché della documentazione attestante il pagamento della prima o unica rata. L’estinzione del giudizio comporterà l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato. In tal modo, la disposizione recepisce, con riferimento alla nuova definizione, la soluzione adottata relativamente ai debiti ricompresi nella “rottamazione-quater” in fase di riammissione ex articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge n. 202 del 2024, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2025, come interpretato dall’articolo 12-bis del decreto-legge n. 84 del 2025, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2025. Il comma 7 dispone che la dichiarazione già presentata ai sensi del comma 5 possa essere integrata entro il 30 aprile 2026.

Il comma 8 stabilisce che, ai fini della determinazione dell’ammontare delle somme da versare per la definizione – e, quindi, a titolo di capitale e a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento – si considerano unicamente gli importi già pagati allo stesso titolo e che il debitore, se ha già interamente versato le medesime somme con precedenti pagamenti parziali, deve comunque dichiarare la sua volontà di aderire alla definizione per beneficiare degli effetti di quest’ultima.

In base al comma 9 restano, comunque, definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme versate a qualunque titolo, relativamente ai debiti definibili, anche anteriormente alla definizione.

Il comma 10 disciplina gli effetti della presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione, che determinerà, oltre alla sospensione dei termini di prescrizione e decadenza (lettera a) e degli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di tale presentazione (lettera b):

  • l’inibizione all’iscrizione di nuovi fermi amministrativi e ipoteche, con salvezza di quelli già iscritti alla predetta data (lettera c);
  • il divieto di avviare nuove procedure esecutive (lettera d), nonché di proseguire quelle già avviate in precedenza, a meno che non si sia già tenuto il primo incanto con esito positivo (lettera e);
  • la condizione di “non inadempienza” (e, perciò, di “regolarità”) del debitore nell’ambito della procedura di erogazione dei rimborsi d’imposta ex articolo 28-ter del decreto del D.P.R. n. 602 del 1973, nonché ai fini della verifica della morosità da ruolo, per un importo superiore a 5.000 euro, all’atto del pagamento, da parte delle pubbliche amministrazioni e delle società a totale partecipazione pubblica, di somme di ammontare pari almeno allo stesso importo (articolo 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973 e decreto del Ministro dell’economia e delle finanze n. 40 del 2008) (lettera f). In tal modo, l’agente della riscossione, a seguito della presentazione della dichiarazione, anche se la verifica abbia già avuto luogo in precedenza, sarà tenuto a non effettuare il conseguente pignoramento previsto dal combinato disposto degli articoli 48-bis e 72-bis del D.P.R. n. 602 del 1973, nonché del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze n. 40 del 2008;
  • l’applicazione della disposizione recata dall’articolo 54 del decreto-legge n. 50 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96 del 2017, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015 (lettera g).

Nel comma 11 si dispone che l’agente della riscossione, entro il 30 giugno 2026, debba comunicare ai debitori che hanno aderito alla definizione l’ammontare complessivo di quanto dovuto, nonché, in caso di scelta del pagamento dilazionato, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna rata, il cui importo, in ogni caso, non può essere inferiore a cento euro. A coloro che avranno presentato la dichiarazione di adesione nell’area riservata del sito internet dell’agente della riscossione la comunicazione in parola sarà resa disponibile soltanto sulla stessa area riservata.

Il comma 12 individua le modalità di pagamento delle somme dovute.

Il comma 13 prevede, alla lettera a), che, limitatamente ai debiti definibili ricompresi nella dichiarazione di adesione, alla data del 31 luglio 2026, le dilazioni sospese per effetto della presentazione della stessa dichiarazione siano automaticamente revocate e non possono, inoltre, essere accordate nuove dilazioni i sensi dell’articolo 19 del D.P.R. n. 602 del 1973. La successiva lettera b) del comma 13 permette al debitore che ha aderito alla definizione di ottenere, sempre limitatamente ai debiti definibili e a seguito del pagamento della prima o unica rata delle somme in parola, l’estinzione delle procedure esecutive avviate in precedenza, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

Il comma 14 precisa che la definizione è inefficace, i versamenti effettuati sono considerati semplici acconti delle somme complessivamente dovute a seguito dell’iscrizione a ruolo e l’agente della riscossione prosegue l’attività di recupero coattivo del debito residuo nell’ipotesi di mancato ovvero di insufficiente versamento:

a) dell’unica rata scelta dal debitore per effettuare il pagamento;

b) di due rate, anche non consecutive;

c) dell’ultima rata.

Il comma 15 ricomprende nella definizione agevolata anche i debiti relativi ai carichi affidati all’agente della riscossione che rientrano nei procedimenti avviati a seguito di istanze presentate dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge n. 3 del 2012 (avente ad oggetto l’accordo di composizione della crisi e il piano del consumatore) o del titolo IV, capo II, sezioni seconda e terza, del decreto legislativo n. 14 del 2019 (riguardanti la ristrutturazione dei debiti del consumatore e dei relativi familiari), che potranno provvedere al pagamento del debito, anche falcidiato, nelle modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione.

Il comma 16 estende la definizione agevolata ai debiti relativi a carichi derivanti dalle sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada irrogate dalle Prefetture, sebbene limitatamente agli interessi, ivi compresi quelli di cui all’articolo 27, sesto comma, della legge n. 689 del 1981, e quelli di cui all’articolo 30, comma 1, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nonché alle somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 112 del 1999. Il comma 17, afferente ai soggetti in procedura concorsuale, riconosce la prededucibilità delle somme occorrenti per la definizione.

Il comma 18, alla lettera a), consente la definizione agevolata dei debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione, anche se ricompresi in precedenti dichiarazioni di adesione alle prime tre rottamazioni o al “saldo e stralcio” di cui all’articolo 1, commi 184 e seguenti, della legge n. 145 del 2018, anche se, con riferimento ad essi si è determinata l’inefficacia della relativa definizione.

Ai sensi della successiva lettera b), sono definibili anche i debiti relativi ai relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 per i quali, alla data del 30 settembre 2025, si è determinata l’inefficacia della definizione, ricompresi in dichiarazioni rese ai sensi:

a) dell’articolo 1, comma 235, della legge n. 197 del 2002;

b) dell’articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge n. 202 del 2024, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2025.

Il comma 19 stabilisce che i debiti inclusi nella “rottamazione-quater” per i quali, alla data del 30 settembre 2025, risultino regolarmente versate tutte le rate scadute alla medesima data non possano essere estinti secondo le disposizioni di cui ai commi da 1 a 16.

Il comma 20 stabilisce che, per effetto del pagamento delle somme dovute per la definizione, l’agente della riscossione sia automaticamente discaricato dell’importo residuo contenuto nei carichi definiti e disciplina le modalità operative da seguire per l’eliminazione di tali carichi dalle scritture contabili degli enti creditori.

 

Art. 24 – Definizione agevolata in materia di tributi delle regioni e degli enti locali

 

Contenuto: regioni/EE.LL. possono deliberare proprie definizioni (riduzioni/esclusioni di sanzioni/interessi), anche su accertamenti/pendenze; efficacia con pubblicazione sul sito; invio a MEF-DF entro 60 gg (fini statistici). Abrogata la facoltà generale ex art. 13 L. 289/2002.

L’articolo in esame prevede la facoltà per le Regioni e gli enti locali di introdurre tipologie di definizione agevolata, volte a escludere interessi o sanzioni nelle ipotesi in cui i contribuenti adempiano a precedenti obblighi tributari, cui non si erano conformati totalmente o parzialmente. L’adempimento deve avvenire entro un termine stabilito da ciascun ente nell’ambito della propria autonomia, ma non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell’atto nel proprio sito internet istituzionale. Viene, inoltre, precisato, al comma 2, che la facoltà in esame può riguardare anche i casi in cui siano attivate procedure di accertamento o vi siano contenziosi in corso. Inoltre, il comma 3 prevede, in via generale, che, nei casi in cui sia la legge statale a prevedere forme di definizione agevolata, le Regioni e gli enti locali possano introdurre forme analoghe di definizione, anche nei casi di affidamento dell’attività di riscossione ai soggetti privati iscritti all’albo. Il comma 4, prevede che possano essere oggetto di definizione agevolata i tributi disciplinati e gestiti dalle regioni e dagli enti locali, con esclusione dell’imposta regionale sulle attività produttive, delle compartecipazioni e delle addizionali a tributi erariali.

Il comma 5 prevede che le leggi e i regolamenti delle regioni e degli enti locali sulla definizione agevolata devono riferirsi a periodi di tempo circoscritti e consentire anche l’utilizzo di tecnologie digitali per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’applicazione delle relative disposizioni.

Il comma 6 stabilisce che le leggi e i regolamenti delle regioni e degli enti locali sulla definizione agevolata sono adottati tenuto conto della situazione economica e finanziaria degli enti stessi e della capacità di incrementare la riscossione delle proprie entrate.

Il comma 7 prevede che i regolamenti degli enti locali acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell’ente creditore e sono trasmessi, ai soli fini statistici, al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione.

Il comma 8 dispone che le regioni e gli enti locali possono adottare forme di definizione agevolata anche per le entrate di natura patrimoniale. Infine, il comma 9 prevede l’abrogazione dell’articolo 13 della legge n. 289 del 2002, limitatamente alla facoltà prevista per le regioni, le province e i comuni di adottare leggi e provvedimenti relativi alla definizione agevolata dei propri tributi.

 

Art. 25 – Misure di contrasto agli inadempimenti in materia di imposta sul valore aggiunto

 

Contenuto: nuovo art. 54-bis.1 del D.P.R. n. 633/1972: AE può liquidare (anche automatizzato) usando FE, corrispettivi telematici, LIPE; 60 gg per chiarimenti/pagamento (sanzione 1/3 se si paga). Coordinamento sanzioni. La disposizione è volta a introdurre un presidio utile per contrastare l’inadempimento degli obblighi di dichiarazione, comunicazione e versamento in relazione all’Imposta sul valore aggiunto.

La disposizione interviene sul D.P.R. n. 633 del 1972, inserendo l’articolo 54-bis.1, che prevede una nuova procedura di liquidazione automatizzata riferita ai casi di omessa presentazione della dichiarazione annuale dell’imposta sul valore aggiunto. Si precisa che le dichiarazioni presentate senza i quadri necessari a liquidare le imposte dovute sono equiparate alle omesse dichiarazioni.

In particolare, il nuovo articolo 54-bis.1, al comma 1, stabilisce che, ferma restando la possibilità di avviare l’azione di accertamento fiscale, in caso di omessa presentazione della dichiarazione IVA, ovvero nei casi di presentazione di una dichiarazione priva dei quadri dichiarativi necessari a liquidare l’imposta, l’Agenzia delle entrate, anche avvalendosi di procedure automatizzate, possa liquidare l’imposta dovuta in base alla documentazione elettronica rilevante ai fini IVA, entro il termine decadenziale previsto per l’emanazione degli avvisi di accertamento riferiti ai casi di omessa presentazione della dichiarazione IVA. Segnatamente, mettendo a confronto l’IVA a credito risultante dalle fatture elettroniche ricevute con l’IVA a debito emergente dalle fatture elettroniche emesse e dai corrispettivi telematici trasmessi, nonché dagli elementi desumibili dalle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche, con una comunicazione sostanzialmente automatizzata viene quantificato il debito fiscale. Tenuto conto dell’omissione degli adempimenti dichiarativi, la liquidazione si basa su alcune ipotesi semplificatorie. Nello specifico, non si tiene conto del credito eventualmente indicato dal contribuente in relazione a un periodo temporale antecedente a quello oggetto di liquidazione. Tale ultimo aspetto può essere oggetto di valutazione congiunta con il contribuente durante il contraddittorio di cui al successivo comma 2.

Il comma 2 del nuovo articolo 54-bis.1 prevede che l’esito della liquidazione sia comunicato al contribuente il quale, entro i successivi sessanta giorni, può fornire elementi e chiarimenti, oppure provvedere al versamento degli importi dovuti. Unitamente all’imposta dovuta e non versata, nella comunicazione vengono indicati gli interessi e le sanzioni, come declinate al successivo comma 3. Qualora gli elementi forniti dal contribuente portino ad una modifica del quantum dell’imposta dovuta, viene inviata una nuova comunicazione e il termine di sessanta giorni decorre ex novo. Se il destinatario della comunicazione non fornisce elementi utili a giustificare l’anomalia e non versa le somme dovute, le stesse sono iscritte a ruolo a titolo definitivo. Da ultimo, viene precisato che per il pagamento delle somme dovute in esito alla liquidazione, ivi inclusa l’ipotesi di avvenuta iscrizione a ruolo, non è possibile avvalersi della compensazione orizzontale.

Inoltre, sempre in base al nuovo articolo 54-bis.1 le sanzioni applicabili in sede di liquidazione sono le medesime previste per i casi di accertamento dell’omessa presentazione della dichiarazione IVA, con possibilità di avvalersi della riduzione a un terzo se il pagamento delle somme dovute avviene entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione (comma 3) e, dopo la ricezione della comunicazione, il destinatario non può più avvalersi degli istituti che, a fronte di una condotta resipiscente, offrono dei benefici in termini di riduzione delle sanzioni dovute (comma 4). Infine, si demandano ad un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate le disposizioni attuative che dovessero rendersi necessarie e che potranno, ad esempio, riguardare l’utilizzo di informazioni ulteriori rispetto a quelle tipicamente relative all’IVA (es. dati delle transazioni elettroniche), oppure l’individuazione di specifiche modalità di invio della comunicazione (comma 5).

Il comma 1, lettere b) e c) recano disposizioni di coordinamento finalizzate a esplicitare che, se in riferimento allo stesso arco temporale intervengono sia la liquidazione ai sensi dell’articolo 54-bis.1 del D.P.R. n. 633 del 1972, sia l’accertamento, l’imposta omessa su cui applicare la sanzione in sede di accertamento è quantificata in misura pari all’imposta accertata ridotta dell’imposta liquidata. Non viene contemplata l’ipotesi inversa poiché, intervenuto l’accertamento, non è più possibile effettuare la liquidazione.

Tenuto conto del loro carattere procedurale, le nuove disposizioni si rendono applicabili alle annualità per le quali, alla data di entrata in vigore delle medesime disposizioni, non sia ancora decorso il termine di cui all’articolo 57, comma 2, del D.P.R. n. 633 del 1972.

 

Art. 26 – Misure di contrasto alle indebite compensazioni

 

Contenuto: divieto mirato di compensare determinati debiti con crediti d’imposta diversi da quelli da liquidazione; soglia controlli e limitazioni preventivi 50.000 euro. Limiti all’uso dei bonus fiscali per Inps e Inail.

Al fine di arginare il fenomeno delle indebite compensazioni di crediti inesistenti, nonché il ricorso alla compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione per i quali i termini di pagamento siano scaduti e non siano in essere provvedimenti di sospensione, le disposizioni dell’articolo in esame intervengono al fine di porre nuovi limiti.

Il comma 1, lettera a), sostituendo l’attuale comma 1 dell’articolo 4-bis del decreto-legge n. 39 del 2024, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 67 del 2024, estende l’ambito soggettivo e oggettivo del divieto di compensazione dei crediti agevolativi con i debiti relativi a contributi previdenziali e premi INAIL, ad oggi limitato alle banche e agli altri intermediari finanziari e ai cd. bonus edilizi. La lettera b), invece, si limita ad aggiornare la rubrica del suddetto articolo 4-bis per renderla coerente con le modifiche recate dalla lettera a).

Entrambe le modifiche decorrono dal 1° luglio 2026.

Il comma 2 modifica la soglia prevista dall’articolo 37, comma 49-quinquies, del decreto- legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006, riducendola da 100.000 euro a 50.000 euro. Per l’effetto, il divieto di compensazione, con la sola eccezione dei crediti indicati alle lettere e), f) e g) del comma 2 del medesimo articolo 17, opera in presenza di ruoli scaduti o accertamenti esecutivi affidati in riscossione di importo complessivamente superiore a 50.000 euro. Per le finalità di raccordo con i testi unici emanati in sede di codificazione, analoghe modifiche sono apportate all’articolo 5, comma 7, del decreto legislativo n. 33 del 2025, nel quale è stato trasposto il contenuto dell’articolo 37, comma 49-quinquies, del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006.

 

Art. 27 – Estensione del patrimonio informativo dell’Agenzia delle entrate – Riscossione

 

Contenuto: estensione dati per rafforzare recupero per mezzo dell’avvio di procedure esecutive; possibilità di avvalersi dei dati relativi alla somma dei corrispettivi delle fatture emesse nel semestre precedente dai debitori iscritti a ruolo consente di migliorare l’efficacia dei pignoramenti presso terzi.

La disposizione di carattere procedurale, è finalizzata a rendere più efficace la riscossione coattiva., al comma 1, inserisce all’articolo 1, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 127 del 2015, una nuova lettera b-ter), in base alla quale sono messi a disposizione dell’agente della riscossione, per le attività di analisi mirate all’avvio di procedure esecutive presso terzi, i dati relativi alla somma dei corrispettivi delle fatture emesse nel semestre precedente dai debitori iscritti a ruolo – tra i quali sono compresi i debitori di somme derivanti da accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati in riscossione ad Agenzia delle entrate-Riscossione, ai sensi degli articoli 29 e 30 del decreto-legge n. 78 del 2010, dell’articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge n. 16 del 2012, e dell’articolo 1, comma 792, della legge n. 160 del 2019 – nonché dai loro coobbligati nei confronti di uno stesso cessionario o committente. In tal modo, i corrispettivi delle fatture elettroniche presenti nei relativi file potranno essere utilizzati anche dall’Agenzia delle entrate-Riscossione allo scopo di reperire le informazioni utili all’avvio, in modo mirato, di procedure esecutive presso terzi efficaci nel contrasto alla c.d. “evasione da riscossione”. La definizione delle modalità di attuazione della previsione contenuta nella nuova lettera b-ter) è demandata ad apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanarsi, ai sensi del comma 2, entro 90 giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge (ora Ddl) in esame.

 

Art. 28 – Disposizioni in materia di accisa sui tabacchi lavorati e di imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo

 

Contenuto: generale variazione (principalmente in aumento) della tassazione indiretta sui tabacchi lavorati, sottoposti al regime dell’accisa armonizzato in ambito unionale, e sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo, sottoposti ad una imposta di consumo nel territorio dello Stato italiano; disposizioni in materia di etichettatura, confezionamento, vendita ai minori e smaltimento dei prodotti di cui all’articolo 62-quater.1 del TUA.

 

Art. 29 – Differimento dell’efficacia dell’imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego e dell’imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate

 

L’articolo 1, comma 634 e successivi, della legge n. 160 del 2019, ha istituito un’imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (MACSI).

L’efficacia delle disposizioni in argomento, più volte differita, è stata da ultimo fissata al 1° luglio 2026 dall’articolo 9-bis, comma 7, lettera a), del decreto-legge n. 39 del 2024, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 67 del 2024.

La disposizione di cui alla lettera a) è volta a differire, dal 1° luglio 2026 al 1° gennaio 2027, la decorrenza dell’efficacia delle disposizioni introduttive dell’imposta sui manufatti in plastica monouso di cui all’articolo 1, commi 634-652, della legge 30 dicembre 2019 n. 160.

L’articolo 1, comma 661 e successivi, della medesima legge n. 160 del 2019, ha invece istituito un’imposta sul consumo delle bevande analcoliche contenenti edulcoranti aggiunti, denominate “bevande edulcorate”. L’efficacia delle disposizioni in questione, anch’essa più volte differita, è stata da ultimo fissata al 1° gennaio 2026 dall’articolo 8 del decreto-legge n. 95 del 2025, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 118 del 2025.

La lettera b) differisce l’efficacia delle disposizioni relative all’imposta sul consumo delle bevande edulcorate al 1° gennaio 2027.

 

Art. 30 – Misure in materia di accisa sui carburanti

 

Contenuto: rimodulazioni/differimenti di entrate indirette e misure carburanti. La disposizione prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2026, l’aliquota di accisa sulla benzina sia ridotta di 4,05 cent euro/litro e l’aliquota di accisa sul gasolio impiegato come carburante sia aumentata di 4,05 cent euro/litro. Le aliquote rideterminate risultano pari a 67,29 cent euro/litro (672,9 euro/mille litri) sia per la benzina sia per il gasolio uso carburazione.

 

Art. 31 – Limite alla deduzione delle svalutazioni delle obbligazioni iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie

 

Contenuto: eliminazione delle disposizioni speciali per i soggetti IAS/IFRS prevedendo un floor unico per tutte le imprese determinato sulla base dell’andamento del MOT negli ultimi 6 mesi antecedenti al termine del periodo d’imposta con riferimento alle obbligazioni iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie. Rivalutazioni o tassate per un ammontare massimo pari alla ripresa di valore rispetto alle eventuali rettifiche negative rilevate (e dedotte) nei periodi d’imposta precedenti. Conferma rilevanza delle rettifiche di valore (sia positive sia negative) iscritte in bilancio relativamente alle obbligazioni detenute con finalità di trading, in ragione dell’indice di rigiro di tali titoli.

Nel dettaglio, con le modifiche di cui al comma 1 sono soppresse le disposizioni speciali per i soggetti IAS/IFRS contenute nell’articolo 110, comma 1-bis, del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), prevedendo un floor unico per tutte le imprese, indipendentemente dai principi contabili adottati, determinato sulla base dell’andamento del MOT negli ultimi sei mesi antecedenti al termine del periodo d’imposta con riferimento alle obbligazioni iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie. Coerentemente, le rivalutazioni sono tassate per un ammontare massimo pari alla ripresa di valore rispetto alle eventuali rettifiche negative rilevate (e dedotte) nei periodi d’imposta precedenti (articolo 101 del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), già vigente per OIC adopter). Resta ferma, invece, la rilevanza delle rettifiche di valore (sia positive sia negative) iscritte in bilancio relativamente alle obbligazioni detenute con finalità di trading, in ragione dell’indice di rigiro di tali titoli.

 

Art. 32 – Norme di razionalizzazione delle regole di determinazione del reddito d’impresa

 

 

Contenuto: regime fiscale della rivendita delle azioni proprie; deduzione oneri connessi a piani di stock option; deduzione del costo dei marchi d’impresa, dell’avviamento e delle attività immateriali a vita utile indefinita.

In via sperimentale, istituendo un apposito monitoraggio per valutare gli effetti sul gettito erariale, sono introdotte le disposizioni del presente articolo.

Il comma 1, lettera a), è finalizzato ad equiparare, ai fini IRES, il trattamento fiscale delle operazioni sulle azioni proprie (o proprie quote) a quello degli acquisti/cessioni di partecipazioni di terzi, poiché il valore generato dall’acquisto e rivendita di azioni proprie, non presenta, nella sostanza, tratti differenti da quello di un’attività di trading; ciò è particolarmente evidente per le operazioni su titoli quotati che consentono alle imprese di poter operare agevolmente sul mercato (c.d. capitale flottante).

La rappresentazione delle operazioni sulle azioni proprie ha assunto, in applicazione dello IAS 39 o IFRS 9 (ma anche in base all’OIC 28, a partire dal 2016), natura meramente patrimoniale e, stante l’applicazione del principio di derivazione rafforzata (articolo 83 del TUIR), la rilevanza fiscale della qualificazione contabile dell’operazione, nonché la mancata iscrizione nel conto economico del margine (positivo o negativo) sulle operazioni di cessione, fanno sì che lo stesso non concorra alla formazione del reddito di periodo per le imprese cui si applica il principio di derivazione rafforzata.

Più precisamente, le azioni proprie sono rilevate in bilancio a diretta riduzione del patrimonio netto tramite l’iscrizione di una riserva negativa (c.d. “Riserva negativa azioni proprie in portafoglio”) per un valore corrispondente al loro costo di acquisto.

Successivamente all’acquisto delle azioni proprie, i casi che, in sintesi, possono verificarsi sono due:

a) nel caso di annullamento delle azioni proprie la riserva negativa deve essere interamente cancellata e a tale cancellazione corrisponderà una riduzione di eguale importo del capitale sociale (caso in cui le azioni proprie sono state acquistate a un prezzo uguale al loro valore nominale);

b) nel caso in cui l’assemblea deliberi di vendere le azioni proprie, l’eventuale differenza tra lo storno della riserva (al costo di acquisto dei titoli alienati) e il prezzo di realizzo è imputata ad incremento o decremento di un’altra voce del patrimonio netto, se, rispettivamente, il realizzo avviene ad un prezzo superiore o inferiore al costo di acquisto.

Con il medesimo comma 1, lettera a), si include espressamente tra i ricavi (di cui all’articolo 85 del TUIR) il margine realizzato dalle imprese a seguito di operazioni di cessione delle azioni proprie o quote proprie.

In particolare, la disposizione in esame considera quali ricavi la differenza tra il corrispettivo derivante dalla cessione di proprie azioni o quote e il relativo costo di acquisto. Va da sé che il costo delle azioni proprie deve essere determinato avendo riguardo a quanto disposto dall’articolo 110 del TUIR.

Non viene fatta alcuna differenza in relazione alla finalità dell’acquisto delle azioni proprie; pertanto, concorrono alla formazione del reddito di periodo, a titolo di ricavi, ai fini IRES, le plusvalenze e le minusvalenze realizzate anche sui titoli detenuti in modo durevole. Peraltro, la disciplina trova applicazione anche alle cessioni di azioni proprie effettuate a norma degli articoli 2357, quarto comma, 2357-bis, secondo comma, e 2359-ter, del Codice civile, nonché secondo quanto disposto dall’articolo 121 del decreto legislativo n. 58 del 1998.

Da ultimo, il comma 1, lettera a), introduce una presunzione ai fini della determinazione del costo delle azioni proprie o quote proprie, in considerazione dell’assenza in bilancio della rilevazione con la tecnica del magazzino delle stesse. L’ultimo periodo della norma citata, infatti, dispone che “si considerano cedute per prime le proprie azioni o quote acquisite in data meno recente.», presumendo, dunque, ai fini della disciplina in esame, l’adozione di cui al criterio c.d. “First-In, First-Out” (o FIFO).

Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), sono finalizzate ad estendere il trattamento fiscale delle operazioni con pagamento basato su azioni regolate con strumenti rappresentativi di capitale, anche in presenza di assegnazione a titolo gratuito (cc.dd. stock option o stock grant equity settled), così come previsto dal vigente articolo 95, comma 6-bis, del TUIR, a seguito delle modifiche apportate dalla legge n. 207 del 2024, (legge di bilancio per il 2025), anche alle operazioni con pagamento basato su azioni regolate per cassa (cc.dd. stock option o stock grant cash settled).

Come noto, l’IFRS 2 definisce l’operazione con pagamento basato su azioni come un’operazione mediante la quale l’impresa acquista o riceve beni e/o servizi e quale corrispettivo attribuisce al cedente: propri strumenti rappresentativi di capitale (azioni o opzioni su azioni); si obbliga a pagargli un importo definito in relazione al valore delle proprie azioni o di altri strumenti rappresentativi di capitale.

In particolare, nell’ipotesi di operazioni con pagamento basato su azioni regolate con strumenti rappresentativi di capitale (cc.dd. equity settled), in cui l’impresa riceve beni o servizi come corrispettivo degli strumenti rappresentativi di capitale (incluse le azioni e le opzioni su azioni su propri titoli), i beni e/o servizi acquisiti o ricevuti dall’impresa sono rilevati in bilancio come costo relativo ai servizi lavorativi prestati dal dipendente, nel periodo di maturazione (c.d. vesting period) con contropartita un corrispondente incremento del patrimonio netto.

Al riguardo, giova ricordare che un pagamento basato su azioni è classificato come “cash-settled”, ai sensi dell’IFRS 2, quando l’impresa, in cambio dell’apporto di lavoro da parte dei beneficiari del piano, si impegna a erogare “denaro” o altri asset, per un ammontare stabilito in funzione del valore di strumenti rappresentativi di capitale (come azioni o opzioni su azioni). In tale ipotesi, dunque, la contropartita degli oneri rilevati al conto economico è rappresentata da una passività finanziaria.

Sul punto, occorre considerare che, con le disposizioni di coordinamento contenute nel decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 8 giugno 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 135 del 2011, adottato ai sensi dell’articolo 2, comma 28, del decreto-legge n. 225 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 10 del 2011, è stato chiarito che l’onere connesso ai piani di stock option risulta deducibile, per i soggetti IAS/IFRS adopter, in applicazione del principio di derivazione rafforzata di cui all’articolo 83 del TUIR.

Il medesimo comma 1, lettera b), sulla base delle modifiche operate al TUIR con l’articolo 1, commi 862 e 863, della legge di bilancio per il 2025 è stato stabilito che detta deduzione – quantificata in base alla rilevazione in bilancio degli oneri in esame – è limitata alla quota proporzionale corrispondente al numero dei destinatari dei piani che hanno esercitato le opzioni e deve essere operata nel periodo d’imposta in cui è effettuata l’assegnazione. In altri termini, il vigente comma 6-bis dell’articolo 95 del TUIR disciplina il regime fiscale dei piani di stock option (e stock grant) equity settled a favore di dipendenti, collaboratori e dirigenti prevedendo che le componenti negative sono deducibili solo al momento, e nella misura, in cui le opzioni siano effettivamente assegnate.

La lettera b) del comma in esame, infine, alla stregua di quanto appena descritto, definisce il regime fiscale dei piani di stock option cash settled a favore di dipendenti, collaboratori e dirigenti prevedendo che i relativi oneri sono deducibili solo al momento dell’effettivo pagamento del costo in esame.

Le regole sperimentali si applicano ai piani deliberati a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025. Resta fermo, per i piani deliberati precedentemente alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente articolo, l’applicazione dell’articolo 6 del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 8 giugno 2011.

Le disposizioni di cui al comma 1, lettera c) razionalizzano le regole di deduzione dell’avviamento e delle altre attività immateriali tenendo conto del peculiare trattamento contabile dei soggetti IAS/IFRS. In particolare, i nuovi limiti posti alla deduzione evitano che, nei periodi d’imposta in cui nessuna svalutazione transita a conto economico, sia consentito, ai soggetti che redigono il bilancio secondo i principi contabili internazionali, di operare deduzioni extracontabili, seppure nei limiti imposti dal TUIR (articolo 103). La contabilizzazione degli avviamenti secondo le regole contabili degli IAS/IFRS, come noto, non consente l’ammortamento dell’avviamento, a differenza di quanto avviene per i soggetti OIC adopter sulla base dell’OIC 24. Per i principi contabili internazionali, infatti, il valore dell’avviamento può essere sottoposto esclusivamente a svalutazioni periodiche sussistendone gli elementi costitutivi (in seguito al processo del c.d. “impairment test”).

L’impairment test consiste, infatti, nel rilevare la perdita di valore di un’attività se il suo valore contabile risulta superiore al suo valore “recuperabile” che è determinato come il maggiore tra il fair value e il valore d’uso del bene. La riduzione di valore dell’attività immateriale costituisce, sotto il profilo contabile, una perdita per riduzione di valore che deve essere immediatamente rilevata nel conto economico (cfr. IAS 38).

La disciplina fiscale vigente, contenuta nel comma 3-bis dell’articolo 103 del TUIR, per i soggetti che adottano in bilancio gli IAS/IFRS, consente di dedurre “a prescindere dalle imputazioni contabili” quote costanti di ammortamento fiscale dei marchi di impresa e dell’avviamento, nella misura di un diciottesimo del costo di acquisizione dell’intangible. Tale disposizione, tuttavia, non tiene in alcun modo conto dei riflessi contabili derivanti dalla mancata rilevazione al conto economico di oneri di periodo che rappresentano, in ogni caso, la presenza di elementi che giustificano la perdita di valore dell’avviamento originariamente iscritto.

In particolare, le disposizioni di cui al comma 1, lettera c) derogano all’articolo 103, comma 3-bis, del TUIR ridefinendo la regola speciale prevista per i soggetti IAS/IFRS, con la conseguenza che la deduzione fiscale del costo degli intangibles in esame si avvia a partire dal periodo d’imposta in cui è rilevata per la prima volta la svalutazione dell’avviamento, nei limiti del relativo ammontare e per una durata sempre pari a 18 anni.

Con l’intervento di cui al comma 1, lettera c), inoltre, si modifica la formulazione del comma 3-bis dell’articolo 103 del TUIR menzionando espressamente le attività immateriali a vita utile indefinita (il cui ammortamento segue le regole previste per marchi e avviamento, come chiarito nell’articolo 10 del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 8 giugno 2011, adottato ai sensi dell’articolo 2, comma 28, del decreto-legge n. 225 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 10 del 2011).

In considerazione di tale regola sperimentale, il costo sostenuto per l’acquisto delle attività immateriali a vita utile indefinita, tra cui anche l’avviamento (calcolato sulla base del diciottesimo del valore del costo al lordo della svalutazione fiscalmente non rilevante), potrà essere dedotto mediante una variazione in diminuzione, ai sensi dell’articolo 109, comma 4, lettera a), del TUIR, nei limiti della quota annuale indicata nel comma 1, ultimo periodo, per i marchi, e nel comma 3, per avviamento e altre attività immateriali a vita utile indefinita, nel presupposto che il costo è transitato a conto economico a titolo di svalutazione in un esercizio precedente (e/o in quello in cui è rilevata la rettifica). Le quote non dedotte nei periodi d’imposta precedenti alla svalutazione, dunque, saranno recuperate – nei limiti dell’ammortamento fiscale massimo deducibile per ciascun periodo d’imposta – in quelli successivi fino all’assorbimento del suo ammontare complessivo.

Le disposizioni di cui al comma 1, lettera c), trovano applicazione in relazione alle attività immateriali rilevate in bilancio a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025. Parimenti, le nuove regole di deduzione valgono per i maggior valori riconosciuti ai fini fiscali, a seguito dell’applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 176, comma 2-ter, del TUIR e da 10 a 13 del decreto legislativo n. 192 del 2024.

 

Art. 33 – Limiti alla deducibilità degli interessi passivi

 

Contenuto: razionalizzazioni del reddito d’impresa e limiti alla deducibilità degli interessi. La disposizione prevede a partire dall’anno di imposta 2026, la riduzione della deducibilità degli interessi passivi per gli intermediari finanziari dal 100% vigente al 96% per il 2026, al 97% per il 2027, al 98% per il 2028 e al 99% per il 2029 e al comma 2 conferma, anche in tal caso, le regole di deducibilità degli interessi passivi per i soggetti partecipanti al consolidato di cui all’articolo 96, comma 13, secondo periodo del TUIR.

Il successivo comma 3 dispone che le suddette riduzioni producono effetti limitatamente nella determinazione del saldo, senza agire sugli acconti.

Nel dettaglio, la disposizione, al comma 1, introduce una deduzione forfetaria “a scalare” dal 96 per cento al 99 per cento degli interessi passivi per gli intermediari finanziari – come individuati dall’articolo 162-bis del TUIR, ad eccezione di quelli per i quali permane la disciplina disposta dal comma 13 dell’articolo 96 del TUIR (96% di deducibilità) – per i periodi d’imposta dal 2026 al 2029 (per semplicità si fa riferimento ai soggetti con esercizio coincidente con l’anno civile). Dal periodo d’imposta “2030” tali soggetti riprendono a dedurre integralmente gli interessi passivi.

Il comma 2 conferma le regole di deducibilità degli interessi passivi per i soggetti partecipanti al consolidato. Il comma 3 dispone sugli acconti in modo da generare per ciascun periodo d’imposta effetti solo sui versamenti a saldo.

 

Art. 34 – Soppressione dell’addizionale regionale all’accisa sul gas naturale usato come combustibile e dell’imposta regionale sostitutiva per le utenze esenti

 

Contenuto: abrogazione, a decorrere dal 1° gennaio 2028, dell’addizionale regionale all’accisa sul gas naturale usato come combustibile e dell’imposta regionale sostitutiva per le utenze esenti.

 

Art. 35 – Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633

 

Contenuto: aggiornamento criterio di determinazione del valore nelle operazioni tra parti collegate (da “valore normale” a valore/costi complessivi). La disposizione modifica i criteri di determinazione della base imponibile IVA delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate in corrispettivo di altre cessioni di beni o prestazioni di servizi, o per estinguere precedenti obbligazioni, prevedendo che il valore di tali cessioni o prestazioni sia costituito non più dal valore normale dei beni ceduti o dei servizi prestati ma dai costi sostenuti dal cedente o prestatore per effettuare la cessione o la prestazione.

Nel dettaglio, la disposizione interviene sul D.P.R. n. 633 del 1972. In particolare, il comma 1 del apporta modifiche all’articolo 13, comma 2, lettera d), del D.P.R. n. 633 del 1972, il quale, nella versione precedente alla presente novella, individuava il corrispettivo da assumere come base imponibile delle operazioni permutative e delle dazioni in pagamento, di cui all’articolo 11 del medesimo D.P.R. n. 633 del 1972, nel valore normale dei beni o dei servizi scambiati. Secondo quanto rilevato dai servizi della Commissione europea nel EU Pilot (2022) 10314 inviato all’Italia, il riferimento al “valore normale” non risulta del tutto aderente ai criteri elaborati dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, in particolare nelle cause c-33/93 (Empire Stores) del 2 giugno 1994 e c-380/99 (Bertelsmann AG) del 3 luglio 2001.

Nella causa c-33/93, al punto 19, la Corte afferma, infatti, che il controvalore che funge da base imponibile per una fornitura di beni effettuata a fronte di un servizio ricevuto è un valore soggettivo, poiché l’imponibile IVA è il corrispettivo realmente ricevuto e non un valore stimato secondo criteri obiettivi. Non consistendo il corrispettivo in una somma di denaro stabilita fra le parti, detto valore, per essere soggettivo, deve essere quello che il beneficiario della prestazione di servizi, la quale (nel caso della sentenza) costituisce il corrispettivo della fornitura dei beni, attribuisce ai servizi che esso intende procurarsi e deve corrispondere alla somma che esso è disposto a pagare a tal fine. Trattandosi della fornitura di un bene, tale valore può essere soltanto il prezzo d’acquisto che il fornitore ha versato per l’articolo che egli dà a titolo gratuito come corrispettivo dei servizi di cui trattasi.

Nella successiva causa c-380/99, ai punti 24 e 25, la Corte ribadisce che il valore della cessione, per essere soggettivo, deve essere quello che il beneficiario della prestazione di servizi attribuisce ai servizi che intende procurarsi e deve corrispondere alla somma che esso è disposto a pagare a tal fine. Precisa poi che, in base al principio così enunciato nella citata sentenza Empire Stores, fanno parte del valore della prestazione di servizi tutte le spese sostenute dal beneficiario per l’ottenimento della prestazione di cui trattasi, ivi comprese le spese per le prestazioni accessorie, individuate nel caso di specie nelle spese di spedizione, connesse alla fornitura dei beni che vanno quindi incluse nella base imponibile.

La Corte di giustizia dell’Unione europea, inoltre, ha più volte ribadito, ad esempio nella causa c- 549/11 (Orfey Balgaria EOOD) del 19 dicembre 2012, che il valore normale costituisce la base imponibile IVA solo se sussistono le condizioni indicate dall’articolo 80 della direttiva 2006/112/CE, ovvero quando tra le parti dell’operazione vi sono legami familiari o altri stretti vincoli personali, gestionali, di associazione, di proprietà, finanziari o giuridici.

Il presente articolo, tenendo conto delle pronunce della Corte di giustizia dell’Unione europea, ridefinisce i criteri di determinazione della base imponibile IVA delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate in corrispettivo di altre cessioni di beni o prestazioni di servizi, o per estinguere precedenti obbligazioni, le quali, ai sensi dell’articolo 11 del D.P.R. n. 633 del 1972, sono soggette all’imposta separatamente da quelle in corrispondenza delle quali sono effettuate. Il comma 1 stabilisce, pertanto, che il valore di tali cessioni o prestazioni è costituito non più dal valore normale dei beni ceduti o dei servizi prestati ma dai costi sostenuti dal cedente o prestatore per effettuare la cessione o la prestazione, poiché tali costi, secondo il criterio soggettivo enunciato dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, rappresentano la somma che il cedente o prestatore è disposto a pagare per procurarsi la controprestazione. A tal fine, debbono considerarsi tutti gli elementi di costo e gli oneri direttamente o indirettamente riferibili al bene o servizio oggetto di permuta, incluse, ad esempio, le spese accessorie relative alla cessione del bene (come le spese di spedizione) e il tempo impiegato dal prestatore per la realizzazione del servizio. Il comma 2 disciplina la decorrenza dell’efficacia del nuovo criterio di determinazione della base imponibile delle operazioni permutative, stabilendo che esso si applica alle operazioni effettuate successivamente all’entrata in vigore della norma.

 

Art. 36 – Operazioni sui mercati effettuate dal Ministero dell’economia e delle finanze

 

Contenuto: chiarito il trattamento fiscale dei proventi su operazioni/strumenti del debito pubblico; fatti salvi i comportamenti pregressi. La disposizione intende escludere da ogni forma di imposizione i redditi di capitale e diversi derivanti dalle operazioni effettuate dal MEF-DT per la gestione del debito pubblico.

 

Continua …

I – Disegno di Legge di Bilancio 2026 (A.S. 1689). Una prima analisi delle norme fiscali del Titolo II e Capo I del Titolo VI

II – Assegnazioni/estromissioni, rateazione plusvalenze, affrancamento riserve, dividendi e interventi su IRAP e DTA/IFRS 9. Le misure contenute negli articoli da 14 a 22 del disegno di legge di Bilancio 2026

IV – Le Misure pro-impresa (Titolo VI, Capo I, artt. 94-98)

 

 

Il testo del disegno di legge di Bilancio 2026 presentato al Senato

Il testo del DDL-Disegno di legge, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028» – (Sezione I del disegno di legge A.S. n. 1689) – DDL n. 1689 (TOMO II)

Le relazioni del Ddl bilancio 2026

Le relazioni (illustrativa e tecnica) al disegno di legge, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028» – (Sezione I del disegno di legge A.S. n. 1689) – DDL n. 1689 – Testo correlato 1689 (TOMO I) – Relazione illustrativa – Relazione tecnica

 

 

 

 




Assegnazioni/estromissioni, rateazione plusvalenze, affrancamento riserve, dividendi e interventi su IRAP e DTA/IFRS 9. Le misure contenute negli articoli da 14 a 22 del disegno di legge di Bilancio 2026

Si riapre la finestra per assegnazioni agevolate ai soci ed estromissione dei beni dalle imprese individuali, con imposta sostitutiva all’8% (10,5% per non operative) e 13% sulle riserve in sospensione; opzione per l’estromissione dal 1° gennaio al 31 maggio 2026 e versamenti tra settembre e novembre 2026. Sul fronte plusvalenze, il nuovo art. 86 TUIR razionalizza la rateazione: tre esercizi per beni posseduti ≥5 anni e cinque per cessioni d’azienda possedute ≥3 anni, con decorrenza dal periodo successivo al 31.12.2025. È riaperto anche l’affrancamento straordinario di saldi attivi e riserve in sospensione (aliquota 10%, pagamento in quattro rate), riferito alle poste che residuano al 31.12.2025. Sui dividendi, doppio intervento: IRAP allinea il trattamento dei flussi intra-UE (recuperi via rimborso per annualità pregresse) e, separatamente, il regime di esclusione viene subordinato a una partecipazione diretta almeno del 10% con prime ricadute già sugli acconti 2026. Per il comparto bancario-assicurativo, arrivano: deducibilità “spalmata” in cinque anni per le svalutazioni stage 1-2 IFRS 9, incremento temporaneo delle aliquote IRAP al 6,65% e 7,90% nel triennio 2026–2028, e differimenti al 2028–2029 di varie quote collegate a DTA, avviamento e first time adoption IFRS 9.

 

Vedi anche:

I – Disegno di Legge di Bilancio 2026 (A.S. 1689). Una prima analisi delle norme fiscali del Titolo II e Capo I del Titolo VI

III – Rottamazione-quinquies, pignoramenti presso terzi rafforzati, liquidazione IVA automatizzata, permute IVA/operazioni tra collegati, compensazioni e limite 50.000, reddito d’impresa e deduzione marchi/avviamento/immateriali. Le misure contenute negli articoli da 23 a 36 del disegno di legge di Bilancio 2026

IV – Le Misure pro-impresa (Titolo VI, Capo I, artt. 94–98) 

 

 

Le brevi per ogni articolo (da 14 a 22) 

 

Art. 14 – Disposizioni in materia di assegnazione agevolata di beni ai soci e di estromissioni dei beni delle imprese individuali

 

Contenuto: finestra fino al 30/09/2026; sostitutiva 8 per cento (ordinarie)/10,5 per cento (non operative); 13 per cento su riserve in sospensione; versamenti 60 per cento 30/09/2026, saldo 30/11/2026. Estromissione imprese individuali 1/1/2026-31/5/2026.

La disposizione ripropone la disciplina dell’assegnazione agevolata di beni ai soci già prevista dall’articolo 29 della legge 23 dicembre 1997, n. 449, e successive proroghe, precisandone la disciplina specifica ai commi da 2 a 6.

In particolare, il comma 2 individua il perimetro dell’agevolazione e stabilisce il valore dell’aliquota dell’imposta sostitutiva da applicare sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati – o, in caso di trasformazione in società semplice, quello dei beni posseduti all’atto della trasformazione – e il costo fiscalmente riconosciuto. Detta aliquota è prevista nella misura dell’8%, oppure del 10,5% per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento dell’assegnazione, della cessione o della trasformazione, mentre è dovuta un’imposta sostitutiva del 13% per l’affrancamento delle riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto dell’assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano. I commi 3 e 4 precisano le modalità di calcolo del valore normale dei beni oggetto di assegnazione e dell’imposta sostitutiva, nonché l’effetto sui titoli di partecipazione. Per gli immobili, su richiesta della società e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale può essere determinato in misura pari a quello risultante dall’applicazione all’ammontare delle rendite risultanti in catasto dei moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dalle norme in tema di imposta di registro. Si fa riferimento in particolare ai criteri e alle modalità previsti dal primo periodo del comma 4 dell’articolo 52 del TUR, di cui al D.P.R. n. 131 del 1986. Si dispone, inoltre, che il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate vada aumentato della differenza assoggettata a imposta sostitutiva. Viene disposto che, nei confronti dei soci assegnatari, non si applichino le disposizioni sul trattamento fiscale degli utili di cui al comma 1 e ai commi da 5 ad 8 dell’articolo 47 del TUIR, relativi alla presunzione di distribuzione degli utili di esercizio, nonché in tema di distribuzione di beni ai soci e trattamento fiscale di dette assegnazioni. Si chiarisce, inoltre, che il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, riduce il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute. Il comma 5 prevede che per le assegnazioni e le cessioni ai soci di cui ai commi da 1 a 3, le aliquote dell’imposta proporzionale di registro eventualmente applicabili sono ridotte alla metà e le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa. In pratica, sono ridotte alla metà (in via generale dal 9 per cento al 4,5 per cento) e le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa (in luogo dell’aliquota del 2 per cento per le imposte ipotecarie e dell’1 per cento per quelle catastali).

Il comma 6 precisa che il versamento dell’imposta sostitutiva deve avvenire in due rate: il 60 per cento entro il 30 settembre 2026 e la restante parte entro il 30 novembre 2026.

Il comma 7 ripropone l’applicazione delle previsioni contenute nell’articolo 1, comma 121, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che disponeva l’applicazione opzionale, per gli imprenditori individuali, di un’imposta sostitutiva di IRPEF e IRAP, con aliquota dell’8 per cento, sugli immobili strumentali posseduti alla data del 30 settembre 2025. Il pagamento dell’imposta consente di escludere tali beni dal patrimonio dell’impresa, con effetto dal primo periodo d’imposta in corso alla data del 1° gennaio 2026. I versamenti rateali dell’imposta sostitutiva in parola sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2026 (60%) e la restante parte entro il 30 giugno 2027 (40%). Per i soggetti che si avvalgono della presente disposizione gli effetti dell’estromissione decorrono dal 1° gennaio 2026. Più in dettaglio, si dispone che l’imprenditore individuale che, alla data del 30 settembre 2025, possieda beni immobili strumentali possa, entro il 31 maggio 2026, optare per l’esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell’impresa, con effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2026. L’esclusione implica il pagamento di una imposta sostitutiva di IRPEF e IRAP, con aliquota dell’8 per cento, applicata sulla differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto. La disposizione di cui al citato comma 121 prevede, inoltre, l’applicazione, in quanto compatibili, delle norme dei commi da 115 a 120 dell’articolo 1 della legge n. 208 del 2015. La citata disposizione di cui al comma 7 disciplina, inoltre, i termini per il versamento dell’imposta sostitutiva che deve essere fatto in due rate, rispettivamente, entro il 30 novembre 2026 e il 30 giugno 2027.

 

Art. 15 – Razionalizzazione della disciplina in materia di rateizzazione per la tassazione delle plusvalenze sui beni strumentali

 

Contenuto: nuovo comma 4 dell’art. 86 TUIR: se possesso ≥5 anni, rate in 2 esercizi successivi (beni strumentali); regole ad hoc immobilizzazioni finanziarie (ultimi 5 bilanci, FIFO) e cessioni d’azienda (possesso ≥3 anni, fino a 4 esercizi). Applicazione dal periodo successivo al 31.12.2025.

La previsione di cui al comma 1, sostituendo il comma 4 dell’articolo 86 del TUIR, modifica la tassazione delle plusvalenze nell’ambito della disciplina del reddito di impresa. In conseguenza delle modifiche, l’opzione per la tassazione frazionata in cinque esercizi resta possibile solo per le plusvalenze derivanti da cessione di aziende o rami di azienda detenuti da almeno tre anni (due anni per le società sportive professionistiche). Le plusvalenze relative a beni diversi da quelli al cui commercio è diretta l’attività d’impresa detenuti da almeno cinque anni e ai beni iscritti come immobilizzazioni finanziarie iscritti negli ultimi cinque esercizi saranno tassate in tre quote, mentre tutte le altre saranno tassate nell’anno di realizzazione. Le relative opzioni devono essere esercitate nella dichiarazione dei redditi, e, in mancanza, la plusvalenza si intende imputata interamente all’annualità di realizzo Il comma 2 specifica che la disciplina prevista al comma 1 si applica alle plusvalenze realizzate a partire dall’anno imposta 2026, e che nella determinazione dell’acconto dovuto per l’esercizio successivo a quello in corso al 31.12. 2025 si tiene conto dell’imposta che si sarebbe determinata considerando la vigenza delle nuove disposizioni.

In altri termini, fermo restando il principio generale per cui le plusvalenze concorrono a formare il reddito nel periodo d’imposta in cui sono realizzate, in base alle modifiche apportate

  • le plusvalenze derivanti dalla cessione di beni (diversi da quelli a cui si applica l’articolo 87 del TUIR) possono essere assoggettate a tassazione, su opzione del contribuente, in quote costanti per la durata di tre esercizi, qualora i predetti beni siano posseduti per un periodo non inferiore a cinque anni;
  • le plusvalenze derivanti dalla cessione di aziende o rami d’azienda possono essere assoggettate a tassazione, su opzione del contribuente, in quote costanti per la durata di cinque esercizi, qualora le predette aziende (o rami di azienda) siano possedute per un periodo non inferiore a tre anni;
  • le plusvalenze derivanti dalla cessione dei diritti all’utilizzo esclusivo della prestazione dell’atleta, per la quota parte proporzionalmente corrispondente al corrispettivo eventualmente conseguito in denaro, possono essere assoggettate a tassazione, su opzione del contribuente, in quote costanti per la durata di cinque esercizi, qualora i predetti diritti siano posseduti per un periodo non inferiore a due.

 

Art. 16 – Affrancamento straordinario delle riserve in sospensione di imposta

 

Contenuto: imposta sostitutiva 10 per cento su saldi attivi/riserve/fondi in sospensione residui al 31.12.2025; 4 rate annuali dal saldo imposte 2025; rinvio a D.M. 27/06/2025.

La disposizione, “riapre” i termini per l’affrancamento straordinario delle riserve per il 2025, previo il pagamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell’imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali o maggiorazioni, con aliquota del 10 per cento, da versare in quattro rate annuali. In particolare, prevede la riapertura, in via straordinaria, dei termini per l’affrancamento dei saldi attivi di rivalutazione non affrancati e delle riserve in sospensione di imposta ancora sussistenti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024, che residuano al termine dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2025. Il comma 2 richiama l’applicabilità delle disposizioni del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 27 giugno 2025, di attuazione dell’articolo 14 del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192.

 

Art. 17 – Revisione della disciplina dei dividendi infra-UE IRAP e della disciplina delle istanze di rimborso

 

Contenuto: esclusione 95 per cento dei dividendi UE dalla base IRAP (banche/assicurazioni); rimborsi per annualità pregresse via istanza art. 38 D.P.R. n. 602/1973, con possibilità di compensazione con l’imposta sostitutiva dell’art. 20.

La disposizione modifica gli articoli 6 e 7 del decreto IRAP al fine di adeguare la normativa interna alla decisione dalla CGUE del 1° agosto 2025, riguardante le cause riunite C-92/24, C-93/24 e C-94/24, che ha giudicato l’articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 446 del 1997, in contrasto con la direttiva n. 2011/96/UE, laddove questo assoggetta ad imposizione IRAP il 50 per cento dei dividendi distribuiti, nell’ambito di gruppi composti da intermediari finanziari, alle società madri residenti in Italia dalle loro società controllate residenti in altro Stato membro.

Ne consegue che gli enti creditizi e le imprese assicurative potranno escludere dal concorso al valore della produzione netta il 95 per cento dei dividendi provenienti dalle controllate che rispettano i requisiti per essere inclusi nella disciplina di cui alla direttiva n. 2011/96/UE del Consiglio del 30 novembre 2011, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi (c.d. direttiva madri-figlie). In linea con la normativa comunitaria, inoltre, richiamando l’articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo, del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), è ammessa l’esclusione da imposizione IRAP del 95 per cento solo per i dividendi provenienti da società ed enti non residenti relativi ai titoli e agli strumenti finanziari per i quali nello Stato estero di residenza del soggetto emittente è prevista l’indeducibilità della relativa remunerazione dal reddito.

Disciplinate, inoltre, le modalità di recupero della maggiore IRAP relativa ai periodi d’imposta anteriori a quello in corso al 31 dicembre 2025, riferita ai dividendi che hanno concorso alla formazione del valore della produzione netta, ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 446 del 1997, in misura eccedente.

In particolare, disposto che l’eccedenza possa essere esclusivamente chiesta a rimborso, ai sensi dell’articolo 38 del D.P.R. n. 602 del 1973, che ammette il recupero dell’imposta non dovuta entro il termine di quarantotto mesi dalla data in cui il versamento è stato eseguito.

Per i soggetti che, alla data di entrata in vigore della (ora disegno di legge) legge, non abbiano presentato istanza, qualora alla medesima data sia ancora pendente il termine di cui all’articolo 38 del D.P.R. n. 602 del 1973, il rimborso è subordinato alla presentazione all’Agenzia delle entrate di un’istanza, secondo le modalità che saranno stabilite con un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate. Detto obbligo non è contemplato per coloro che, alla data di entrata in vigore, hanno già chiesto il rimborso ai sensi del citato articolo 38 del D.P.R. n. 602 del 1973.

 

Art. 18 – Modifiche alla disciplina dei dividendi

 

Contenuto: regime di esclusione subordinato a partecipazione diretta ≥10 per cento (con look-through per l’indiretta). La stretta vale per le distribuzioni deliberate dal 1° gennaio 2026; pertanto, deliberare entro il 31 dicembre 2025 consente di mantenere l’attuale, più favorevole, tassazione anche se il pagamento avverrà nel 2026.Tempistiche da ricordare. Entro 31 dicembre 2025: deliberare per conservare l’attuale regime. Dal 1° gennaio 2026: nuova disciplina sulle delibere di distribuzione. Acconti 2026: le nuove regole rilevano già nel calcolo. Previsti decreti MEF di coordinamento. Alternative (complementari) alla delibera anticipata. Incremento della partecipazione fino alla soglia del 10% (acquisti da altri soci) per rientrare anche in futuro nell’esclusione.

La disposizione modifica il trattamento fiscale dei dividendi percepiti dagli imprenditori e dalle società o enti residenti – disciplinato negli articoli 59 e 89 del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR) – limitando l’accesso al regime della c.d. esclusione, previsto come strumento di contrasto ai fenomeni di doppia imposizione economica in presenza di flussi di dividendi provenienti da società o enti i cui utili sono stati già assoggettati ad imposizione fiscale.

In particolare, modifica la disciplina nel caso in cui il percettore dei dividendi sia un imprenditore individuale. L’articolo 59 del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), nella nuova formulazione, prevede che gli stessi concorrono alla base imponibile per il 58,14 per cento del loro ammontare solo se provengono da società nella quali l’imprenditore detiene una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 10 per cento. Per determinare tale percentuale si considerano anche le partecipazioni detenute indirettamente tramite società controllate ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, numero 1), del c.c. (tenendo conto dell’effetto demoltiplicazione).

La disposizione interviene, anche, sul comma 2 dell’articolo 89 del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), prevedendo che gli utili distribuiti dalle società e dagli enti residenti in Italia non concorrono a formare il reddito dell’esercizio in cui sono percepiti in quanto esclusi per il 95 per cento del loro ammontare, solo nell’ipotesi in cui il percettore detenga una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 10 per cento. Viene, dunque, introdotto nell’ordinamento nazionale un principio desunto dalla direttiva n. 2011/96/UE concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi che richiede agli Stati membri di porre rimedio alla doppia imposizione economica, ma esclusivamente nelle ipotesi in cui sussistano precipui requisiti sia del soggetto erogante che del soggetto percettore. Con le modifiche sopra descritte, infatti, si valorizza uno di tali elementi consistente nella “partecipazione nel capitale non inferiore al 10 per cento”.

Al fine di valorizzare anche le partecipazioni detenute indirettamente dal percettore dei dividendi, si stabilisce, inoltre, che ai fini della determinazione della percentuale rilevano anche le partecipazioni detenute indirettamente tramite società controllate ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, numero 1), del Codice civile, tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa di controllo. La ratio della disposizione è da ricercare nella possibilità da parte del soggetto controllante di incidere sulla distribuzione dei dividendi delle proprie controllate, che detengono ulteriori partecipazioni, rispetto a quelle possedute direttamente, dalle quali provengono parimenti dividendi.

Stante il rinvio all’esclusione di cui al comma 2 dell’articolo 89 del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), non è stato operato alcun intervento sulla disciplina dei dividendi provenienti da società o enti localizzati in territori diversi da Paesi a fiscalità privilegiata (individuati in base ai criteri di cui all’articolo 47-bis, comma 1 del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR).

Con le disposizioni contenute al comma 1, lettera b), n. 2) è stata allineata al nuovo principio generale anche la disciplina fiscale degli utili provenienti da società o enti residenti o localizzati in Stati o territori a fiscalità privilegiata che, sono, in linea di principio, tassati integralmente (per fruire della esclusione dal reddito il percettore, con riferimento alle partecipate di cui detiene una quota non inferiore al 10 per cento, deve dimostrare il rispetto, sin dal primo periodo di possesso della partecipazione, della condizione indicata al comma 2, lettera b), del suddetto articolo 47-bis ovvero che «dalle partecipazioni non consegua l’effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a regime fiscale privilegiato»).

In considerazione delle modifiche apportate al secondo periodo del comma 3 dell’articolo 89 del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), inoltre, il percettore di dividendi provenienti da società o enti localizzati in territori diversi da Paesi a fiscalità privilegiata può dimostrare la sussistenza della condizione di cui al comma 2, lettera a), del medesimo articolo 47-bis, ovvero lo svolgimento di un’attività economica effettiva, solo con riferimento ai soggetti nei quali è detenuta una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 10 per cento. In tal caso i dividendi concorrono solo per il 50 per cento del loro ammontare e al percettore spetta un credito “indiretto” per le imposte assolte dal soggetto estero in proporzione alla quota imponibile del dividendo stesso.

Le modifiche sopra descritte, infine, si riflettono anche sulla specifica disciplina relativa agli utili distribuiti da una controllata residente che abbia i requisiti CFC è contenuta nell’articolo 167 del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR). Nell’ipotesi in cui la controllante si sia avvalsa del meccanismo opzionale di determinazione della tassazione effettiva previsto nel comma 4-ter del citato articolo 167 del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), gli utili distribuiti dalla società controllata estera sono esclusi dal reddito del soggetto percettore nella misura del 95 per cento, non risultando per il socio controllante provenienti da Paesi a regimi fiscali privilegiati, solo se provenienti da soggetti nei quali è detenuta una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 10 per cento.

In ragione delle modifiche sopra descritte, apportate agli articoli 59 e 89 del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), qualora i dividendi provengano da partecipazioni nel capitale delle partecipate inferiori al 10 per cento, gli stessi concorrono integralmente al reddito imponibile al momento della relativa percezione (resta, dunque, ferma la tassazione di cassa con il credito in luogo della competenza economica).

Il comma 2 specifica che la nuova disciplina si applica alle distribuzioni dell’utile di esercizio, delle riserve e degli altri fondi, deliberate a decorrere dal 1° gennaio 2026.

Ai sensi del comma 3, dette disposizioni operano già ai fini della determinazione dell’acconto dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025.

 

Art. 19 – Regime della deducibilità delle svalutazioni sui crediti verso la clientela per perdite attese

 

Contenuto: Per crediti stage 1-2: deducibilità quinquennale (esercizio + 4); coordinamento su DTA.

La disposizioni interviene sulle regole di deducibilità delle svalutazioni dei crediti verso la clientela delle imprese del comparto bancario, al fine di ripartire la deduzione degli oneri relativi alle rettifiche sui crediti del primo e secondo stadio di rischio di credito.

Al riguardo, giova ricordare come, con l’introduzione del principio contabile internazionale IFRS 9 (“Strumenti finanziari”), nella valutazione del merito creditizio, si è passati da un approccio retrospettivo basato sulle evidenze delle perdite incorse “incurred loss approach”, ad uno prospettico “forward looking approach” finalizzato ad intercettare in anticipo eventuali possibili perdite di valore, con lo scopo di rilevarne gli effetti nel conto economico senza dover attendere che le perdite stesse si realizzino.

Secondo l’IFRS 9 per la rilevazione delle rettifiche di valore non si deve, quindi, attendere che l’evento di perdita si manifesti, quanto, piuttosto, anticiparlo attraverso una stima della perdita attesa di valore (expected credit loss – ECL).

Come chiarito nella circolare n. 262 del 2005 di Banca d’Italia (agg.to al 17/11/2022), con il termine “stadio di rischio di credito si intende la classificazione delle attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva, delle attività finanziarie valutate al costo ammortizzato, degli impegni a erogare fondi e delle garanzie finanziarie rilasciate soggetti alle regole di svalutazione dell’IFRS 9 in funzione delle variazioni del loro rischio di credito (cfr. sezione 5.5 dell’IFRS 9)”.

Nel bilancio bancario, ai fini della svalutazione, dunque, sono distinti i seguenti stadi di rischio:

  • primo stadio: assenza di aumento significativo del rischio di credito dell’esposizione rispetto all’iscrizione iniziale, la banca valuta le perdite attese su un orizzonte temporale di 12 mesi;
  • secondo stadio: aumento significativo del rischio di credito dell’esposizione rispetto all’iscrizione iniziale, la valutazione si estende per l’intera durata (residua) del credito, anche in considerazione degli scenari macroeconomici e settoriali previsti;
  • terzo stadio: esposizioni deteriorate (c.d. attività finanziarie impaired), la valutazione del rischio di credito si opera avendo riguardo all’intera durata del credito, sulla base di scenari analitici.

L’intervento prevede per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e per i tre successivi, in luogo della deducibilità integrale delle rettifiche di valore relative ai crediti del primo e secondo stadio di rischio di credito, come sopra descritti, che dette svalutazioni iscritte in bilancio da parte degli intermediari finanziari sono deducibili ai fini IRES nell’esercizio in cui sono imputate in bilancio e nei quattro successivi (cinque periodi d’imposta).

Si stabilisce, inoltre, la non applicabilità alle attività per imposte anticipate, iscritte a seguito dell’applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, della disciplina della trasformazione delle imposte anticipate in credito d’imposta (di cui ai commi 55, 56-bis, 56-bis.1 e 56-ter dell’articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10). In pratica, al fine di annullare i riflessi sulla disciplina della conversione in crediti d’imposta delle DTA si prevede il divieto di conversione di quelle iscritte.

Il comma 3 detta la disposizione relativa all’acconto dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025.

 

Art. 20 – Revisione del contributo straordinario e affrancamento della riserva

 

Contenuto: revisione del contributo e affrancamento riserve con modalità dedicate.

Con l’articolo 26 del decreto-legge n. 104 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 136 del 2023 è stata introdotta nell’ordinamento nazionale un’imposta straordinaria, per l’anno 2023, calcolata sull’incremento del margine d’interesse rispetto all’esercizio precedente, gravante sui soggetti di cui all’articolo 1 del decreto legislativo n. 385 del 1993, recante “Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia” (TUB).

Il citato articolo 26 del decreto-legge n. 104 del 2023 prescrive che il contributo straordinario sia determinato applicando un’aliquota pari al 40 per cento sull’ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d’Italia relativo all’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024 che eccede per almeno il 10 per cento il medesimo margine nell’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022.

In sede di conversione del citato decreto-legge n. 104 del 2023, la disciplina dell’imposta straordinaria in esame è stata integrata introducendo, ai sensi del comma 5-bis, del citato articolo 26, una facoltà per le banche colpite dal prelievo straordinario. In sintesi, in luogo del versamento, le banche possono destinare un importo non inferiore a due volte e mezza l’imposta dovuta ad una riserva “non distribuibile”, istituita in sede di approvazione del bilancio relativo all’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024.

È, inoltre, previsto che, qualora la riserva sia utilizzata per distribuire utili ai soci, entro 30 giorni dall’approvazione della delibera sia necessario versare l’imposta straordinaria aumentata di un importo pari in ragione d’anno al tasso di interesse sui depositi presso la Banca Centrale Europea, a partire dalla scadenza del termine di versamento dell’imposta straordinaria stessa (c.d. recapture rule).

Con il comma 1 dell’articolo in esame si modifica l’articolo 26 del decreto-legge n. 104 del 2023 prevedendo l’inserimento del comma 5-bis.1. Nello specifico, a partire dall’esercizio avente inizio successivamente al 1° gennaio 2028, si stabilisce che la distribuzione degli utili, tra cui anche gli acconti sui dividendi, o delle riserve, di qualunque tipologia, attuata dai soggetti indicati al comma 1 dell’articolo 26 del citato decreto-legge n. 104 del 2023 debba riferirsi in via prioritaria alla riserva costituita ai sensi del comma 5-bis dello stesso articolo 26, indipendentemente da quanto disposto con la delibera assembleare.

Il comma 2 introduce un regime di affrancamento della riserva del citato articolo 26, comma 5-bis del decreto-legge n. 104 del 2023, che opera in relazione all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 e al successivo, ma con aliquote differenziate al fine di incentivare la “liberazione” degli utili che costituiscono la riserva.

Il comma 3, infatti, stabilisce che l’aliquota dell’imposta sostitutiva di cui al comma 2 è pari al 27,5 per cento per l’affrancamento delle riserve esistenti al termine del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025 e al 33 per cento per l’affrancamento delle riserve esistenti al termine dell’esercizio successivo.

Con il comma 4 si conferma la disattivazione della c.d. recapture rule in caso di distribuzione delle riserve che sono state oggetto di affrancamento mediante il pagamento dell’imposta sostitutiva di cui al comma 2. Diversamente, qualora i soggetti in esame non esercitino l’opzione per l’affrancamento, a partire dall’esercizio avente inizio successivamente al 1° gennaio 2028, le distribuzioni di utili o riserve sono presuntivamente attribuite alla riserva costituita, ai sensi del comma 5-bis dello stesso articolo 26 del citato decreto-legge n. 104 del 2023, determinando l’attivazione della suddetta recapture rule.

L’imposta, indeducibile, è liquidata nella dichiarazione dei redditi relativa a ciascun periodo d’imposta nel quale è effettuato l’affrancamento e deve essere corrisposta entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al medesimo periodo d’imposta.

Le riserve di cui al comma 5-bis dell’articolo 26 del decreto-legge n. 104 del 2023, esistenti al termine dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2025, possono essere affrancate al termine del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025, previo pagamento dell’imposta sostitutiva di cui al comma 2, con aliquota 27,5 per cento, entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al medesimo periodo d’imposta (quindi, entro il 30 giugno 2026). La relativa opzione deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025 (per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno civile). L’affrancamento è operabile anche nel periodo d’imposta 2026, previo pagamento dell’imposta sostitutiva con aliquota 33 per cento ed esercizio dell’opzione nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta chiuso al 31 dicembre 2026. A partire dal periodo d’imposta 2027 non può essere operato alcun affrancamento.

Ai fini dell’accertamento, delle sanzioni e della riscossione dell’imposta sostitutiva nonché del contenzioso si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

 

Art. 21 – Incremento dell’aliquota IRAP per gli enti creditizi e le imprese di assicurazione

 

Contenuto: limitatamente ai periodi d’imposta 2026, 2027 e 2028, dispone l’aumento di due punti percentuali delle aliquote Irap per i soggetti:

  • di cui al comma 1-bis, lett. b) – banche e altri enti e società finanziarie (da 4,65% a 6,65%)
  • di cui al comma 1-bis, lett. e) – imprese di assicurazione (da 5,90% a 7,90%).

Nel dettaglio, l’articolo prevede, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 (e per i due successivi), un incremento dell’aliquota base IRAP di due punti percentuali, per i soggetti che determinano la base imponibile ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 446 del 1997. Di conseguenza, le aliquote richiamate all’articolo 16, comma 1-bis, lettere b) e c), vengono rideterminate, rispettivamente, al 6,65 per cento per le banche e gli altri enti e società finanziarie e al 7,90 per cento per le imprese di assicurazione. Il comma 2 precisa che ai fini della determinazione dell’acconto IRAP su base storica per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, occorre tenere conto dell’imposta relativa al periodo in corso al 31 dicembre 2025 che si sarebbe determinata applicando le nuove aliquote.

 

Art. 22 – Sospensione della deduzione dei componenti negativi connessi alle DTA

 

Contenuto: sospensione/differimento di quote di deduzione (tra cui 3,80 per cento/12,36 per cento) al 2028–2029; sospensione parziale della quota deducibile 2027 (dal 15,83% al 6,33%) dei componenti negativi emersi in sede di prima adozione dell’IFRS 9, disposte dalla legge n. 145 del 2018; coordinamento con norme 2015/2018.

La disposizione prevede il differimento di una quota di deduzione pari al 3,80 per cento, riferibile al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2027, dello stock delle svalutazioni e perdite su crediti non dedotte fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2015 e scaglionate secondo un “piano di ammortamento” dettato dall’articolo 16, commi 4 (ai fini IRES) e 9 (ai fini IRAP), del decreto-legge n. 83 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 132 del 2015. Il differimento avviene in quote costanti ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2028 e a quello successivo.

Con un intervento analogo differisce una quota di deduzione pari al 12,36 per cento, riferibile al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2027, dello stock di quote di ammortamento del valore di avviamento e delle altre attività immateriali non ancora dedotte fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2018 e scaglionate secondo un “piano di ammortamento” dettato dall’articolo 1, comma 1079, della legge n. 145 del 2018. Il differimento avviene in quote costanti ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2028 e a quello successivo.

Differisce, inoltre, una quota deducibile pari al 9,50 per cento, riferibile al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2027, relativa ai componenti negativi emersi in sede di prima adozione dell’IFRS 9, disposte dalla legge n. 145 del 2018. Il differimento avviene in quote costanti ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2028 e a quello successivo.

L’eventuale maggior reddito imponibile derivante dall’applicazione delle novello sopra citate, in linea di principio, potrebbe essere oggetto di compensazione con le perdite pregresse, ai sensi dell’articolo 84 del TUIR, di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, fino all’80 per cento del relativo ammontare e, per la parte residua, con le eccedenze relative all’aiuto alla crescita economica di cui all’articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 201 del 2011, ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 216 del 2023. Ciò comporterebbe effetti finanziari nulli delle disposizioni in esame. Con il comma 4, lettera b), dunque, con esclusivo riferimento al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2027, si introduce una limitazione temporanea all’uso delle predette posizioni soggettive determinata applicando una percentuale forfetaria pari al 54 per cento del maggior reddito imponibile, relativo sempre al medesimo periodo d’imposta, che emerge per effetto delle nuove disposizioni. Resta ferma l’applicazione delle regole ordinarie all’utilizzo delle perdite e delle eccedenze ACE sulla parte residua del reddito imponibile. Analogo intervento è effettuato per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2026 (cfr. comma 4, lettera a) per il quale già la legge di bilancio per il 2025 aveva disposto il differimento delle deduzioni delle menzionate quote, con un limite fissato, tuttavia, al 45 per cento del suddetto maggior reddito imponibile relativo al medesimo periodo d’imposta.

Con riferimento ai soggetti aderenti al consolidato, le disposizioni di cui al comma 5 estendono le limitazioni anche in sede di determinazione del reddito della fiscal unit. Pertanto, le società determineranno i propri singoli redditi computando in diminuzione dal maggior reddito, e limitatamente ad esso, le eccedenze ACE e le perdite pregresse nella misura ivi prevista del 54 per cento del reddito stesso, mentre la consolidante computa in diminuzione del reddito complessivo globale le perdite pregresse del consolidato nella misura del 54 per cento del maggior reddito imponibile che si considera per espressa previsione normativa formato prioritariamente dal maggior reddito imponibile determinato come somma dei maggiori redditi imponibili delle singole società. Sulla parte residua del reddito complessivo globale restano ferme le ordinarie modalità di utilizzo delle perdite. Stabiliti, infine, i criteri di determinazione degli acconti per i periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2026 e per i tre successivi.

 

Continua …

I – Disegno di Legge di Bilancio 2026 (A.S. 1689). Una prima analisi delle norme fiscali del Titolo II e Capo I del Titolo VI

III – Rottamazione-quinquies, pignoramenti presso terzi rafforzati, liquidazione IVA automatizzata, permute IVA/operazioni tra collegati, compensazioni e limite 50.000, reddito d’impresa e deduzione marchi/avviamento/immateriali. Le misure contenute negli articoli da 23 a 36 del disegno di legge di Bilancio 2026

IV – Le Misure pro-impresa (Titolo VI, Capo I, artt. 94–98) 

 

Il testo del disegno di legge di Bilancio 2026 presentato al Senato

Il testo del DDL-Disegno di legge, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028» – (Sezione I del disegno di legge A.S. n. 1689) – DDL n. 1689 (TOMO II)

Le relazioni del Ddl bilancio 2026

Le relazioni (illustrativa e tecnica) al disegno di legge, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028» – (Sezione I del disegno di legge A.S. n. 1689) – DDL n. 1689 – Testo correlato 1689 (TOMO I) – Relazione illustrativa – Relazione tecnica