Discoteche, sale da ballo e altre attività, come cinema, teatri, palestre e piscine. Il contributo spetta per intero. Per le attività Ateco 2007 “93.29.10” se richiesto si può aggiungere 8.661 euro

Con provvedimento del 29 dicembre 2021, prot. n. 379919, l’Agenzia delle entrate ha reso noto che:

 

Si ricorda che il contributo previsto dall’articolo 4, comma 1, lettera a) del decreto interministeriale, spetta se l’attività prevalente svolta alla data del 23 luglio 2021 e comunicata con modello AA7/AA9 all’Agenzia delle entrate ai sensi dell’art. 35 del D.P.R. n. 633/1972, è individuata dal codice Ateco 2007 “93.29.10Discoteche, sale da ballo, night-club e simili” e alla medesima data risultava chiusa per effetto delle disposizioni di contenimento dell’epidemia da Covid-19 previste agli artt. 1 e 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19; il contributo previsto dall’articolo 4 comma 1, lettera b), del decreto interministeriale spetta se l’attività prevalente svolta alla data del 26 maggio 2021 e comunicata con modello AA7/AA9 all’Agenzia delle entrate ai sensi dell’art. 35 del D.P.R. n. 633/1972, è una di quelle individuate dai codici Ateco elencati nell’allegato 1 del predetto decreto interministeriale, rimaste chiuse – per effetto delle suddette disposizioni di contenimento dell’epidemia – tra il 1° gennaio 2021 e il 25 luglio 2021 per un periodo complessivo di almeno cento giorni.

I contributi previsti dalle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 4 del decreto ministeriale non sono alternativi. Pertanto i soggetti che esercitano attività prevalente riferibile al codice Ateco 2007 “93.29.10”, se in possesso dei requisiti previsti in entrambe le lettere del citato comma potevano richiederli entrambi.

 

Link al testo del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 dicembre 2021, prot. n. 379919, recante: «Determinazione dei contributi a fondo perduto riconosciuti ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106», pubblicato il 29.12.2021 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 novembre 2021, prot. n. 336230: «Definizione del contenuto informativo, delle modalità e dei termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 2 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e all’articolo 11 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126», pubblicato il 29.11.2021 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Il decreto Mise attuativo per il sostegno delle attività chiuse durante l’emergenza Covid

Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 9 settembre 2021: «Modalità attuative connesse all’utilizzo delle risorse del Fondo per il sostegno alle attività economiche chiuse»

 




Discoteche, sale da ballo, cinema, arte, fiere e cerimonie. Dal 2 dicembre è possibile richiedere i contributi a fondo perduto

I titolari di discoteche, sale da ballo e di altre attività, come cinema, teatri, palestre e piscine rimaste chiuse per effetto delle restrizioni introdotte per contrastare l’epidemia, possono richiedere i contributi a fondo perduto previsti dal decreto “Sostegni-bis”. È stato infatti approvato il modello e sono stati stabiliti i termini di presentazione delle istanze con un provvedimento firmato dal direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, che dà attuazione operativa al decreto del Mise, firmato dal Ministro Giancarlo Giorgetti e dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, Daniele Franco. Le domande potranno essere presentate all’Agenzia delle Entrate in via telematica dal 2 dicembre fino al 21 dicembre 2021. Due le tipologie di contributo: uno, fino a 25mila euro, per discoteche, sale da ballo e simili che risultavano chiuse al 23 luglio 2021 e un secondo, con tetto a 12mila euro, per tutte le attività operative in diversi settori (dallo svago al benessere, dallo sport all’intrattenimento) rimaste chiuse per almeno 100 giorni tra il 1° gennaio e il 25 luglio 2021.

I contributi riconosciuti verranno accreditati direttamente sul conto corrente indicato nell’istanza.

 

Come si invia il modello

 

La domanda va inviata, anche da un intermediario delegato alla consultazione del cassetto fiscale o provvisto di specifica delega, utilizzando i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate. La trasmissione può essere effettuata a partire dal 2 dicembre fino al 21 dicembre 2021. In caso di errore, sempre entro il termine del 21 dicembre, sarà possibile presentare una nuova istanza sostitutiva oppure una rinuncia al contributo precedentemente richiesto. Il sostegno spettante verrà accreditato direttamente sul conto corrente del beneficiario indicato nell’istanza.

 

Due tipi di contributo

 

Secondo quanto indicato dal decreto interministeriale del 9 settembre 2021 emanato dal Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, le tipologie di contributo sono due. Un contributo spetta, in primo luogo, alle imprese che alla data del 23 luglio 2021 (con partita IVA attivata in data precedente) svolgevano in modo prevalente l’attività individuata dal codice Ateco 2007 “93.29.10” relativo a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, e che alla stessa data erano chiuse per effetto delle disposizioni di contenimento dell’epidemia da Covid-19. A ciascun beneficiario spetterà un contributo di pari entità che sarà calcolato sulla base del numero di richiedenti, fino a un massimo di 25.000 euro per destinatario. È inoltre previsto un secondo contributo, destinato alle imprese che alla data del 26 maggio 2021, con partita IVA attivata in data precedente, svolgevano in via prevalente una delle attività individuate dall’Allegato 1 del decreto interministeriale. Il contributo spetta se per l’attività svolta in modo prevalente sono state previste chiusure dovute alle disposizioni di contenimento dell’epidemia, per un periodo complessivo di almeno cento giorni tra il 1° gennaio 2021 e il 25 luglio 2021. In questa seconda agevolazione rientrano, ad esempio, la gestione di cinema, musei, piscine, palestre, parchi di divertimento, l’organizzazione di feste e cerimonie, ma anche le stesse discoteche, sale da ballo e simili destinatarie della prima tipologia di sostegno, dal momento che le due tipologie di sostegno non sono alternative fra loro. Il secondo contributo spetta in misura variabile da 3.000 a 12.000 euro a seconda del livello di ricavi del richiedente, della disponibilità di risorse e dell’ammontare complessivo delle richieste ammissibili. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 29 novembre 2021)

 

 

Forma e misura dell’aiuto

 

L’aiuto riconosciuto è concesso sotto forma di contributo a fondo perduto.

Dei 140.000.000,00 euro del Fondo:

  • euro 20.000.000,00 sono prioritariamente ripartiti, in egual misura, tra i soggetti esercenti, in via prevalente, l’attività di discoteche, sale da ballo night-club e simili (codice ATECO 2007 “93.29.10”), con un limite massimo di contributo, per ciascun soggetto beneficiario, di euro 25.000;
  • euro 120.000.000,00, unitamente a eventuali economie derivanti dalla distribuzione di cui al precedente punto, sono ripartite tra i soggetti esercenti attività d’impresa, arte e professione che hanno subito una chiusura di almeno cento giorni nel periodo individuato dall’articolo 2, commi 1-4, del “Decreto Sostegni-bis” con le seguenti modalità:
    • euro 3.000, per i soggetti con ricavi e compensi fino a euro 400.000;
    • euro 7.500, per i soggetti con ricavi e compensi superiori a euro 400.000 e fino a euro 1.000.000;
    • euro 12.000, per i soggetti con ricavi e compensi superiori a euro 1.000.000,00.

Qualora la dotazione finanziaria non sia sufficiente a soddisfare la richiesta di agevolazione riferita a tutte le istanze ammissibili, fermo restando il riconoscimento di un contributo in egual misura per tutte le istanze ammissibili fino a un importo di euro 3.000,00, il contributo è ridotto in modo proporzionale sulla base delle risorse finanziare disponibili e del numero di istanze ammissibili inviate, tenendo conto delle diverse fasce di ricavi e compensi.

 

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 novembre 2021, prot. n. 336230: «Definizione del contenuto informativo, delle modalità e dei termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 2 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e all’articolo 11 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126», pubblicato il 29.11.2021 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

 

Il decreto Mise attuativo per il sostegno delle attività chiuse durante l’emergenza Covid

Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 9 settembre 2021: «Modalità attuative connesse all’utilizzo delle risorse del Fondo per il sostegno alle attività economiche chiuse»




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 32 del 2021

 

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Commenti

 

IRAP professionisti/imprenditori individuali: lo stato dell’arte della più recente giurisprudenza. Aspetti di riflessione
di Alvise Bullo e Elena De Campo

con fac-simile di memorie illustrative in ipotesi di c.d. giudicato esterno derivante dall’esistenza dello stesso contratto che lega il professionista al Ced

 

 

Giurisprudenza

 

Corte Suprema di Cassazione:

  • Sezione I Civile

 

Fallimento: limiti dimensionali di non fallibilità

 

Soglie dimensionali di fallibilità. Per il calcolo solo ricavi “tipici”

Corte Suprema di Cassazione – Sezione I Civile – Sentenza n. 23484 del 26 agosto 2021: «FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI – FALLIMENTO – Apertura (dichiarazione) di fallimento – Imprese soggette – Requisiti di non fallibilità ex art. 1, comma 2, lett. b), L Fall. – Ricavi lordi – Riferimento alle sole voci n. 1) e n. 5), lett. A), dello schema di conto economico ex art. 2425 c.c. – Necessità – Fondamento – Conseguenze – Esclusione degli «altri proventi» da sopravvenienze attive, che derivano dalla riduzione di accantonamenti per rischi – Art. 1, L. Fall. (R.D. 16/03/1942, n. 267) – Art. 15 L. Fall. (R.D. 16/03/1942, n. 267) – Art. 2425 c.c.»

 

  • Sezioni tributarie

 

La giurisprudenza recente della sezione tributaria della Corte di cassazione in tema di ricorrenza del presupposto impositivo dell’IRAP

 

Non spetta il rimborso dell’IRAP all’avvocato che si è avvalso di una collaborazione continuativa di collega

Corte Suprema di Cassazione – Sezione VI Civile – T – Ordinanza n. 3865 del 15 febbraio 2021: «IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) – Applicabilità alle attività libero professionale – Presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione – Domanda di rimborso – Avvocato – Compensi non occasionali erogati ad altro avvocato per attività continuativa svolta per suo conto – Sussistenza – Ragioni – La collaborazione di collega avvocato non può essere assimilata a attività esecutiva di segreteria che non integra invece il presupposto impositivo – Artt. 2, 3 e 8, del D.Lgs. 15/12/1992, n. 446»

 

Commercialista o avvocato. I compensi per la carica di amministratore, sindaco, revisore o perito non sono soggetti a IRAP anche se il professionista fa parte di uno studio associato

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 7182 del 15 marzo 2021: «IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) – Applicabilità alle attività libero professionale – Base imponibile – Determinazione – Commercialisti e avvocati di studio associato – Attività di sindaco di società – Scorporo dalle ulteriori attività – Necessità – Compensi percepiti da associati in qualità di amministratori o di sindaci di società – Non assoggettabilità ad IRAP -Fondamento – Artt. 2, 3 e 8, del D.Lgs. 15/12/1992, n. 446»

 

Medici. Il sostituto e la collaboratrice con funzioni di segretaria con mansioni esecutive non fanno scattare l’assoggettamento ad IRAP

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 16704 del 14 giugno 2021: «IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) – Presupposto dell’imposta – Tassazione dei lavoratori autonomi – Esercente la professione medica – Condizioni per l’assoggettamento – Presupposto dell’autonoma organizzazione – Ricorrenza – Rilevanza – Caso di specie – Esclusione che l’impiego di una collaboratrice/dipendente con funzioni di segretaria possa integrare il requisito dell’autonoma organizzazione – Artt. 2 e 3, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 • IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) – Presupposto dell’imposta – Tassazione dei lavoratori autonomi – Esercente la professione medica – Condizioni per l’assoggettamento – Presupposto dell’autonoma organizzazione – Ricorrenza -Rilevanza – Caso di specie – Esclusione che l’avvalersi della collaborazione di altri medici per sostituzioni, necessarie per garantire la funzionalità dello studio senza soluzione di continuità, anche in occasioni di ferie o di assenza per motivi di salute del titolare, possa integrare il requisito dell’autonoma organizzazione – Artt. 2 e 3, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446»

 

Dichiarazione IRAP emendabile e ritrattabile in sede di impugnazione della cartella di pagamento

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 18581 del 30 giugno 2021: «ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – Dichiarazione di assoggettamento ad IRAP – Omissione del versamento – Conseguenze – Cartella di pagamento – Legittimità – Fondamento – Rettifica ed emenda da parte del contribuente per errori in proprio danno – Ammissibilità in sede contenziosa – Conseguenze – Emendabilità della dichiarazione nell’ambito del processo tributario di impugnazione della cartella esattoriale – Onere della prova del contribuente – Contenuto – Art. 36-bis, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Art. 2, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 – Art. 2697 cod. civ.»

 

 

Prassi

 

 

Agenzia delle Entrate

 

Accollo del debito d’imposta altrui e divieto di compensazione

 

Debiti tributari accollati. Attivato il codice identificativo “80” da indicare nel modello di versamento F24

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 59 E del 6 ottobre 2021: «RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE – Tutela dell’integrità patrimoniale – Convenzioni fra privati concernenti il pagamento di tributi – Accollo del debito d’imposta altrui – Debiti tributari accollati – Presentazione delle deleghe – Modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate – Attivazione del codice identificativo “80” da indicare nel modello di versamento F24 – Art. 1, del D.L. 26/10/2019, n. 124, conv., con mod., dalla L. 19/12/2019, n. 157 – Art. 8, comma 2, della L. 27/07/2000, n. 212 – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 24 settembre 2021, prot. n. 244683/2021»

 

 

Legislazione

 

 

Revisori legali
Provvedimenti sanzionatori

 

Revisori legali e società di revisione: in Gazzetta la procedura per l’adozione dei provvedimenti sanzionatori

 

La procedura sanzionatoria nel caso di violazione delle disposizioni in materia di revisione legale

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze dell’8 luglio 2021, n. 135: «Regolamento concernente la procedura per l’adozione di provvedimenti sanzionatori nel caso di violazione delle disposizioni in materia di revisori legali e società di revisione, ai sensi dell’articolo 25, comma 3-bis, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39»

 

Sostegno delle attività chiuse durante emergenza Covid (Discoteche, sale da ballo, cinema, arte, fiere e cerimonie)

 

Il decreto attuativo per il sostegno delle attività chiuse durante l’emergenza Covid. I termini per l’invio delle istanze saranno comunicati dall’agenzia delle entrate

Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 9 settembre 2021: «Modalità attuative connesse all’utilizzo delle risorse del Fondo per il sostegno alle attività economiche chiuse»

 

Misure a favore del settore tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria

 

Bonus “Tessile e Moda”. L’Agenzia delle entrate approva le disposizioni di dettaglio per beneficiare delle agevolazioni

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’11 ottobre 2021, prot. n. 262282/2021: «Definizione delle modalità, dei termini di presentazione e del contenuto della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori, di cui all’articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificato dall’articolo 8 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, nonché delle modalità per il monitoraggio degli utilizzi del credito d’imposta e del rispetto dei limiti di spesa e delle ulteriori disposizioni per l’attuazione del medesimo articolo 48-bis»

 

 

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