TAX JUSTICE DGT UPDATE – Agevolazioni R&S: giurisprudenza a confronto – 19/12/2025

È stato pubblicato un nuovo Quaderno dal titolo “Agevolazioni R&S: giurisprudenza a confronto (a cura del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Giustizia tributaria).

In questo documento sono analizzate diverse sentenze delle Corti di giustizia tributaria e della Cassazione sul tema delle agevolazioni R&S.

Le tematiche emergenti dalla giurisprudenza di merito e di legittimità hanno ad oggetto in particolare le attività e le spese ammissibili, la documentazione richiesta, l’obbligatorietà del parere del MIMIT, l’utilizzo del Manuale di Frascati, nonché, da ultimo, il profilo sanzionatorio, profondamente rinnovato dalla recente riforma.

Il Quaderno del Dipartimento della Giustizia tributaria offre una lettura “ragionata” del contenzioso sul credito d’imposta Ricerca & Sviluppo (ex art. 3, D.L. 145/2013) e, soprattutto, mette a fuoco i nodi operativi che più spesso determinano il recupero del credito: qualificazione delle attività, tenuta documentale, ruolo del parere tecnico ministeriale, (in)applicabilità del Manuale di Frascati e profili sanzionatori.

Il valore pratico del documento di studio sta nel fatto che fotografa un contenzioso nato da una “lacuna strutturale”: la normativa del vecchio credito R&S non contiene una definizione autosufficiente di “ricerca e sviluppo”, con conseguente oscillazione interpretativa (anche in relazione ai criteri OCSE/Frascati) e contestazioni spesso impostate su parametri tecnico-scientifici non sempre esplicitati nella fonte primaria.

Da qui gli impatti operativi:

  • aumenta la necessità di dossier tecnici (non solo “contabili”);
  • diventa decisivo presidiare il riparto dell’onere della prova tra contribuente e Ufficio;
  • la qualificazione del credito come “non spettante” vs “inesistente” incide su decadenza, sanzioni e rischio penale.

 

“Ricerca” & “sviluppo”: la linea di confine 

 

Nel riepilogo giurisprudenziale, alcune pronunce di merito insistono sulla distinzione: la “ricerca” va intesa in senso tecnico-scientifico, mentre lo “sviluppo sperimentale” resta agevolabile solo se conserva contenuti di progettazione/validazione non riducibili a ordinaria produzione o applicazione commerciale. È richiamata, in particolare, la lettura per cui il rischio agevolato è il rischio tecnico di insuccesso, non l’insuccesso “di mercato” (rischio d’impresa).

Ricaduta pratica: in perizia/relazione va spiegato che cosa fosse ignoto all’inizio (gap di conoscenza/capacità), quale incertezza tecnica fosse presente e quali prove (test, prototipi, validazioni) abbiano governato il processo.

 

La Documentazione decide la causa

 

Il Quaderno valorizza la casistica in cui i giudici hanno ritenuto “provati” i costi quando il contribuente ha prodotto un set documentale completo: relazione tecnica, prospetti di calcolo del credito e della media storica, schede/fogli presenza, dettaglio attività dei dipendenti, contratti di ricerca extra-muros, oltre a certificazioni e prospetti riepilogativi.

Parallelamente, sul piano normativo-operativo viene ricordato che:

  • la relazione del responsabile R&S (rafforzata nel tempo) e la certificazione contabile non vivono su piani “separati”: nella pratica si intrecciano con la verifica e con la difesa in giudizio;
  • il decreto attuativo impone la conservazione di ogni ulteriore documentazione utile (clausola “aperta”), con elenchi solo esemplificativi.

 

Il parere Ministero delle imprese e del made in Italy: facoltà, (quasi) necessità o “peso” probatorio?

 

Sul punto, il Quaderno ricostruisce il dato di partenza: l’Agenzia delle Entrate può chiedere il parere tecnico (non “deve”), quando servano valutazioni tecniche sull’ammissibilità delle attività o sulla congruità/pertinenza dei costi.

La giurisprudenza di merito, però, si articola in filoni:

a) parere come facoltà istruttoria (nessun vizio se manca);

Alcune decisioni affermano che l’omessa richiesta non integra di per sé un vizio procedimentale né incide automaticamente sul merito.

b) parere come “necessario” in concreto per reggere l’onere probatorio;

Altre pronunce, pur partendo dalla non obbligatorietà letterale, enfatizzano che, a fronte di una perizia tecnica solida del contribuente, l’Ufficio che contesti nel merito deve attrezzarsi con un corredo tecnico adeguato, che spesso “passa” proprio dal coinvolgimento ministeriale.

c) Se il parere c’è, non è automaticamente “vincolante”;

È evidenziato che il parere, pur autorevole, può essere sindacato quanto a logicità e completezza; e, se generico, può indebolire la motivazione dell’atto.

Ricaduta operativa per i difensori: costruire perizia e dossier in modo da “alzare l’asticella” dell’onere tecnico dell’Ufficio; se l’atto è fondato su valutazioni tecnico-scientifiche senza adeguato supporto (o con parere apodittico), la contestazione va impostata su motivazione e prova.

 

Manuale di Frascati: valore giuridico e (non) retroattività

 

Il Quaderno mostra che il “Manuale di Frascati” è uno snodo centrale proprio perché, almeno fino al 2020, nel vecchio regime mancava un richiamo espresso; da qui il contenzioso sulla possibilità di usarlo come criterio “retroattivo”.

a) orientamento “pro-Frascati” (rilevanza già dal 2014 via UE)

Una parte della giurisprudenza ritiene che i criteri Frascati abbiano assunto rilievo quantomeno dal 2014, in quanto richiamati (almeno come esempi/criteri) nella disciplina UE e nelle definizioni comunitarie utilizzate dal legislatore nazionale.

b) orientamento “legalità/gerarchia delle fonti” (Frascati solo dal 2020)

Un altro filone sostiene che, mancando il rinvio nella norma speciale per le annualità pregresse, l’ammissibilità vada valutata solo alla luce di fonte primaria e secondaria nazionale applicabili “ratione temporis”; in questo solco si innesta anche la presa di posizione che evidenzia profili di legalità tributaria e gerarchia delle fonti.

 

Profilo sanzionatorio: la distinzione che cambia tempi, sanzioni e penale

 

Il Quaderno collega la stagione del recupero crediti R&S alla corretta qualificazione del credito contestato come “non spettante” o “inesistente”, evidenziando effetti operativi su:

  • termini di decadenza dell’atto di recupero;
  • intensità sanzionatoria;
  • potenziale rilevanza penale in tema di indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. 74/2000), inclusa l’attenzione del legislatore alla “obiettiva incertezza” per le valutazioni tecniche.

In questa cornice, il Quaderno richiama l’evoluzione della disciplina dell’atto di recupero e la razionalizzazione con termini differenziati (5 anni per non spettanti, 8 per inesistenti) e strumenti deflattivi, segnalando la rilevanza pratica del corretto inquadramento.

Punto-chiave (operativo): il Quaderno evidenzia l’indirizzo secondo cui il mero difetto di “qualità tecniche” (innovatività/novità) tende a ricadere nella non spettanza, mentre l’inesistenza è riservata a ipotesi più “oggettive” e gravi (frode/mancanza materiale), con riduzione del rischio sanzionatorio-penale per chi ha operato in buona fede.

Il quaderno è prelevabile in formato .pdf  nel sito web:  https://www.dgt.mef.gov.it/gt/-/tax-justice-dgt-update-agevolazioni-r-s-giurisprudenza-a-confronto?search=true

 

 




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 26 del 2024

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Commenti

 

Si può forse (e quasi) avere una idea della epocale riforma del contenzioso tributario 2024: aspetti di riflessione
di Alvise Bullo e Elena De Campo

 

Giurisprudenza

 

Corte Suprema di Cassazione:

  • Sezioni tributarie

 

Limiti al potere di correzione e liquidazione dell’imposta ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 o art. 54-bis del D.P.R. n. 633/1972

 

Controllo automatizzato ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600/73: applicabile solo per la correzione di errori materiali o di calcolo certi e rilevabili ictu oculi. Con questa modalità non si risolvono questioni giuridiche

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 9759 dell’11 aprile 2024: «RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE – Controllo automatizzato – Potere di correzione e liquidazione dell’imposta ai sensi dell’art. 36-bis del DPR n. 600 del 1973 – Cartella emessa in seguito a controllo automatizzato – Ammissibilità solo se scaturisce da un controllo meramente formale dei dati forniti dallo stesso contribuente o da una mera correzione di errori materiali o di calcolo, ma non quando presuppone la risoluzione di questioni giuridiche – Contrasto sull’interpretazione di una disposizione normativa – Legittimità – Esclusione – Fondamento – Fattispecie – Disconoscimento di credito da acconti sospesi a causa di eventi eccezionali – Art. 36-bis, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 e Art. 54-bis, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633»

 

Atti facoltativamente impugnabili

 

Controllo formale. L’omessa impugnazione dell’avviso bonario non preclude al contribuente la possibilità di impugnare successivamente la cartella esattoriale

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 14268 del 22 maggio 2024: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Procedimento – Atti impugnabili ex art. 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992 – Avviso bonario emesso a seguito di controllo formale ex art. 36-ter, del D.P.R. n. 600 del 1973 – Autonoma impugnabilità – Ammissibilità – Fondamento – Omissione – Decadenza dalla possibilità di impugnare l’atto successivo (cartella di pagamento) – Esclusione -Art. 36-ter, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Art. 19, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 – Artt. 24, Cost.»

 

Corti di Giustizia Tributarie di Primo Grado:

 

Limiti al potere di correzione e liquidazione dell’imposta ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 o art. 54-bis del D.P.R. n. 633/1972

 

Ulteriori conferme sulla cartella di pagamento da controllo automatico. Ipotesi tassative e divieto di integrazione postuma della motivazione

Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Bergamo – Sezione I – Sentenza n. 239 del 14 maggio 2024: «RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE – ACCERTAMENTI E CONTROLLI – AGEVOLAZIONI FISCALI – Incentivi fiscali alla ricerca – Potere di correzione e liquidazione dell’imposta ai sensi dell’art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 – Cartella emessa in seguito a controllo automatizzato – Correzioni di errori materiali o di calcolo o applicazione diretta e immediata di norme giuridiche senza necessità di preventivo accertamento in rettifica – Ipotesi non estensibili – Disconoscimento credito d’imposta ricerca e sviluppo e conseguente irrogazione di sanzione per omesso versamento e applicazione dei maturati interessi – Necessità del previo invio di un avviso di recupero di credito di imposta o quanto meno la notifica di un avviso bonario che consenta al contribuente di stabilire un contraddittorio con l’Ufficio – Sussistenza – Mancato invio – Conseguenze – Annullamento della cartella di pagamento – Art. 36-bis, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Art. 54-bis, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 • CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Cartella emessa in seguito a controllo automatizzato -Motivazione – Integrazione in sede giudiziale – Ammissibilità – Esclusione – Fondamento – Art. 7, della L. 27/07/2000, n. 212 – Art. 24 Cost.»

 

 

Prassi

 

Agenzia delle entrate

 

Plusvalenze da realizzo delle partecipazioni – Participation exemption

 

Come applicare il regime PEX alle plusvalenze da cessione di partecipazioni qualificate realizzate da società non residenti UE o facenti parte dello SEE

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 17 E del 29 luglio 2024: «IMPOSTE SUI REDDITI – Plusvalenze da realizzo delle partecipazioni – Plusvalenze da cessione di partecipazioni qualificate realizzate da società ed enti non residenti -Plusvalenze realizzate in Italia da società UE o facenti parte dello SEE – Applicazione del regime della participation exemption (Pex) – Ambito applicativo – Condizioni – Lett. c), comma 1, dell’art. 67 del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Comma 2-bis dell’art. 68 del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Lett. a), b), c) e d) del comma 1, dell’art. 87 del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Art. 1, comma 59, della L. 30/12/2023, n. 213 (Legge di bilancio 2024)»

 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

 

Modifiche al Codice del Terzo Settore

 

Pacchetto di semplificazioni per il Terzo settore. Primi chiarimenti da MinLavoro su disciplina contabile, incarichi di controllo e revisione legale dei conti e la revisione degli statuti

Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Dipartimento per le politiche sociali, del Terzo settore e migratorie – n. 6 del 9 agosto 2024: «CODICE DEL TERZO SETTORE – Enti del Terzo settore – Redazione e deposito bilanci – Innalzamento dei limiti per l’utilizzo del modello di rendiconto per cassa – Effetti sull’ordinamento contabile degli enti del Terzo settore delle novelle introdotte dall’articolo 4 della Legge 4 luglio 2024, n. 104, recante: «Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore» – Organi di controllo – Nuovi per la nomina di un organo di controllo nelle associazioni del Terzo Settore – Revisore legale dei conti obbligatorio – Revisione dei limiti per la nomina obbligatoria di un revisore legale dei conti nelle associazioni e fondazioni del Terzo Settore – Artt. 13, 30 e 31 del D.Lgs. 03/07/2017, n. 117 – D.M. 05/03/2020»

 

Legislazione

 

Speciale – Riordino del sistema nazionale della riscossione

Le  disposizioni  di riordino del sistema nazionale della riscossione
D.Lgs. 29/07/2024, n. 110

  

La rassegna delle novità

Introdotte nuove dilazioni di pagamento per i contribuenti in temporanea crisi economica con modalità distinte per le difficoltà dichiarate e per quelle documentate

Le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 110/2024 nel sistema nazionale della riscossione

Il testo del Decreto Legislativo 29 luglio 2024, n. 110, recante: «Disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione», coordinato con le norme richiamate o modificate

 

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