Detrazione IVA: il Tribunale Ue “riapre” la questione della retro-imputazione e mette in crisi la prassi italiana post D.L. n. 50/2017

Con sentenza T-689/24 dell’11 febbraio 2026, il Tribunale UE ha stabilito l’articolo 167, l’articolo 168, lettera a), e l’articolo 178, lettera a), della Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006 (Direttiva IVA), nonché i principi di neutralità dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) e di proporzionalità, devono essere interpretati nel senso che: essi ostano a una normativa nazionale da cui risulti che il soggetto passivo non può esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta assolta a monte, nella dichiarazione presentata per il periodo in cui soddisfaceva le condizioni sostanziali per beneficiare di tale diritto, se nel corso di detto periodo tale soggetto passivo non ha ricevuto la fattura corrispondente, e ciò anche qualora l’abbia ricevuta prima della presentazione della dichiarazione in parola.

Con la sentenza il Tribunale dell’Unione europea interviene su un nodo centrale della detrazione IVA: il rapporto tra condizioni sostanziali del diritto e requisito formale della fattura, quando questa viene ricevuta nel periodo d’imposta successivo, ma prima della presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno di effettuazione/esigibilità.

L’effetto, per l’ordinamento IVA “nostrano” è di rilievo: la decisione contrasta la prassi consolidata dopo il D.L. n. 50/2017.

 

 

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La sentenza – Causa T-689/24:

  • ribadisce che lo Stato membro non può introdurre, in via generale, una condizione ulteriore che finisca per ostacolare sistematicamente la detrazione, senza considerare le circostanze del caso;
  • individua un punto fermo temporale: se la fattura è ricevuta prima della presentazione della dichiarazione del periodo in cui il diritto è sorto, non è legittimo impedirne l’esercizio in quel periodo;
  • mette sotto pressione, sul piano applicativo, la lettura domestica che tende a concentrare il diritto nell’anno di ricezione/registrazione (circolare n. 1/E del 17 gennaio 2018), almeno nelle ipotesi a “cavallo d’anno”.

 

Il principio decisivo: divieto di negare la detrazione se la fattura è disponibile entro la dichiarazione.

 

Link al testo della sentenza del Tribunale dell’Unione europea – Causa T-689/24 – dell’11 febbraio 2026 – IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Direttiva 2006/112/CE – Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Sistema comune dell’IVA – Diritto alla detrazione dell’IVA pagata a monte – Articolo 167, articolo 168, lettera a), e articolo 178, lettera a), della direttiva 2006/112/CE – Emissione della fattura che indica l’IVA nel periodo d’imposta successivo a quello in cui è esercitato il diritto a detrazione – Neutralità fiscale e proporzionalità – Art. 19, del DPR 26/10/1972, n. 633 – Questione rilevante: detrazione dell’IVA in caso di fatture ricevute nell’anno successivo




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 28 del 2024

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Gli approfondimenti

Eliminazione passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi e assoggettamento a imposizione della sopravvenienza attiva
di Marco Orlandi

 

Il rapporto tra tributario e penal-tributario ha importanti punti di contatto: aspetti di riflessione
di Alvise Bullo, Elena De Campo e Fabio Gasparini

Giurisprudenza

Corte Suprema di Cassazione:

  • Sezioni tributarie

Cedolare secca sugli affitti – Contratto concluso dal conduttore nell’esercizio della sua attività professionale

 

Canoni derivanti dalla locazione di un immobile ad uso abitativo. Cedolare secca applicabile anche quando il conduttore è una società

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Sentenza n. 12395 del 7 maggio 2024: «CEDOLARE SECCA SUGLI AFFITTI – IMPOSTA DI REGISTRO – Locazioni o affitti e contratti assimilati – Redditi da locazione -Regime della cedolare secca – Opzione del locatore – Contratto concluso dal conduttore nell’esercizio della sua attività professionale – Nella Specie, immobile ad uso abitativo, sito in Milano, destinato al legale rappresentante della società (parte conduttrice del contratto di locazione) – Esclusione – Insussistenza – Fondamento – Principio di diritto – Art. 3, comma 6, del D.Lgs. 14/03/2011, n. 23»

Diritto di detrazione IVA – Prospetticità e potenzialità

IVA su anticipi in sede di preliminare di vendita di un immobile da destinare ad uso ufficio classificato catastalmente come abitazione. Il requisito della “prospetticità” salva la detrazione

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 15617 del 4 giugno 2024: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Detrazione dell’IVA, da parte di professionista, indicata su fatture emesse per anticipi su un preliminare di vendita di un immobile da destinare ad uso ufficio (studio legale) censito in catasto alla categoria abitativo [nella specie, signorile (A/1)] – Condizioni – Rilevanza non della categoria catastale, bensì dell’effettiva destinazione dell’immobile anche in funzione programmatica – Necessità della verifica dell’intenzione ad uso ufficio (anche tenendo conto di una valutazione meramente prospettica) del soggetto passivo di destinare all’attività professionale/d’impresa dell’immobile oggetto del preliminare»

Termine per la proposizione del ricorso avverso l’atto impositivo

Eventi “interruttivi” e ricorso: al termine di proroga semestrale di impugnazione va sommato quello per fare istanza di accertamento con adesione

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 17328 del 24 giugno 2024: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Procedimento – Termine per la proposizione del ricorso avverso l’atto impositivo – Eventi interruttivi -Venir meno, per morte o altre cause, o la perdita della capacità di stare in giudizio di una delle parti, diversa dall’ufficio tributario, o del suo legale rappresentante o la cessazione di tale rappresentanza – Proroga semestrale ex art. 40, comma 4, del D.Lgs. n. 546 del 1992 per la proposizione del ricorso – Decorrenza – Pendenza di ulteriori termini -Sommatoria con la sospensione relativa alla procedura di accertamento con adesione – Sussistenza – Fattispecie (dichiarazione di fallimento) – Artt. 21 e 40, commi 1 e 4, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546»

Plusvalenze immobiliari – Cessione infraquinquennale di immobile

(Ri)vendita infraquinquennale di un immobile classificato ad uso ufficio utilizzato per la maggior parte del periodo come effettiva abitazione principale del cedente o dei suoi familiari. Esclusa la tassazione dell’eventuale plusvalenza

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 17528 del 25 giugno 2024: «IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) – Redditi diversi – Plusvalenze immobiliari – Cessione infraquinquennale di immobile – Plusvalenza realizzata a seguito di una (ri)vendita infraquinquennale di un immobile in comproprietà, iscritto in catasto in categoria A/10 (uso ufficio) – Definizione del concetto di «abitazione principale» utilizzato dall’art. 67, comma 1, lett. b), del TUIR – Rilievo della oggettiva destinazione abitativa di fatto impressa all’immobile – Onere della prova -Spettanza al contribuente – Periodo intercorso tra l’acquisto e la cessione – Tassazione della plusvalenza – Esclusione -Condizioni – Fondamento – Artt. 67, comma 1, lett. b) e 68, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 (TUIR)»

Giudizio civile e penale – Rapporto

L’efficacia della sentenza penale irrevocabile di assoluzione nel giudizio tributario ex art. 21-bis del D.Lgs. n. 74/2000 si applica anche ai procedimenti instaurati prima del 29 giugno 2024, a condizione che siano ancora pendenti

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 23570 del 3 settembre 2024: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Disposizioni comuni ai vari gradi del procedimento – GIUDIZIO CIVILE E PENALE – Rapporto – Efficacia delle sentenze penali nel processo tributario e nel processo di Cassazione – Sentenza penale irrevocabile di assoluzione con formula assolutoria di merito ex art. 530 c.p.p. – Deposito con memoria difensiva di attestazione di passaggio in giudicato di assoluzione perché il fatto non sussiste ai sensi dell’art. 530, comma 2, c.p.p. – Giudizio di cassazione contro la sentenza tributaria – Automatica efficacia di giudicato – Ius superveniens – Applicabilità – Art. 21-bis, del D.Lgs. 10/03/2000, n. 74, come introdotto dall’art. 1, comma 1, lett. m), del D.Lgs. 14/06/2024, n. 87»

Prassi (con appendice normativa)

Agenzia delle entrate

Speciale – Concordato preventivo biennale

Le linee guida sul Concordato preventivo biennale

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 18 E del 17 settembre 2024: «CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE (CPB) – Condizioni per l’adesione – Cause di cessazione e decadenza – Effetti derivanti dalla adesione – Determinazione degli acconti – Modalità di adesione alla proposta di concordato – Attività di controllo – Oneri dichiarativi – Nuovo sistema (facoltativo) di tassazione sostitutiva del maggior reddito concordato rispetto al reddito dichiarato nel 2023 – Risposte ai quesiti – Artt. 6 a 37, del D.Lgs. 12/02/2024, n. 13, come modificati dall’art. 4, del D.Lgs. 05/08/2024, n. 108 – D.M. del 14 giugno 2024 – D.M. del 15 luglio 2024»

I codici tributo per il versamento delle maggiorazioni degli acconti e della sostitutiva sul reddito eccedente

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 48 E del 19 settembre 2024: «RISCOSSIONE – CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE (CPB) – Acconto per il primo anno di applicazione del concordato – Nuovo sistema (facoltativo) di tassazione sostitutiva del maggior reddito concordato rispetto al reddito dichiarato nel periodo antecedente – Istituzione codici tributo – Artt. 20, 20-bis, 31 e 31-bis, del D.Lgs. 12/02/2024, n. 13»

 

Il D.M. “CPB forfetari” di approvazione della metodologia di calcolo della proposta (p.i. 2024) e delle fattispecie sintomatiche della presenza di circostanze eccezionali

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 15 luglio 2024: «Approvazione della metodologia relativa al concordato preventivo biennale destinata ai contribuenti che aderiscono al regime forfettario»

Il testo del Titolo II del Decreto Legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, aggiornato con le modifiche apportate dal Decreto Legislativo 5 agosto 2024, n. 108, coordinato con le norme richiamate

Titolo II – Disciplina del concordato preventivo biennale

  • Capo I, articoli da 6 a 9: disposizioni generali;
  • Capo II, articoli da 10 a 22: disposizioni relative ai contribuenti per i quali si applicano gli Indici sintetici di affidabilità fiscale;
  • Capo III, articoli da 23 a 33: disposizioni relative ai contribuenti che aderiscono al regime forfetario;
  • Capo IV, articoli da 34 a 37: disposizioni comuni di coordinamento e conclusive.

 

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