SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 26 del 2025

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Gli approfondimenti

 

L’udienza a distanza (UaD) nel processo tributario su piattaforma Microsoft Teams: analisi del D.M. Mef 24 novembre 2025
di Enrico Molteni

Non è più tempo di cartelle “mute” e motivazioni in controdeduzioni. Con lo Statuto il contenuto motivazionale dell’atto impositivo si gioca tutto ab origine

di Eugenio Grimaldi

 

 

Giurisprudenza

 

 

Corte Suprema di Cassazione:

Sezioni tributarie

 

Divieto di modificare in lite le ragioni dell’atto impositivo

 

Impugnazione-merito: le ragioni dell’atto non si cambiano nel corso del giudizio; fatture generiche integrabili con dati complementari; valori OMI insufficienti da soli

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 24881 del 9 settembre 2025: «AVVISO DI ACCERTAMENTO – Motivazione – Processo tributario – Mutatio libelli dell’Amministrazione finanziaria in giudizio – Limiti allo ius variandi e tutela del diritto di difesa – Divieto di modificare in lite le ragioni dell’atto impositivo – Caso di specie – Riqualificazione d’ufficio operazione economica in permuta con assoggettamento a IVA – Art. 7, della L. 27/07/2000, n. 212 • IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Permuta di beni/servizi – Scissione per la prima volta in giudizio di prestazioni permutative e rideterminazione della base imponibile (IVA e imposte sui redditi) al valore normale – Esclusione – Principio di diritto • ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – Accertamento della base imponibile per atto di trasferimento di immobile – Presunzione semplice – Poteri del giudice – Valutazione sui soli valori OMI – Esclusione – Ragioni – Modifiche di cui alla Legge Comunitaria 2008 – Effetti – Necessità di ulteriori indizi -Fondamento – Art. 39, comma 1, lett. d), del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Art. 54, comma 3, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Art. 24, comma 4, lett. f) e 5, della L. 07/07/2009, n. 88 (Legge Comunitaria 2008) • IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Diritto alla detrazione dell’IVA – Mancato rispetto di obblighi formali – Fattura generica – Prestazione di servizi -Carenza nel documento delle informazioni relative all’entità e alla natura delle cessioni o dei servizi resi – Conseguenze – Mancato rispetto dei requisiti formali – Esclusione dalla perdita del diritto alla detrazione del cessionario/committente in presenza dei requisiti sostanziali per esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA – Condizioni – Presenza di informazioni complementari per provare aliunde sia la natura delle operazioni sia i requisiti sostanziali relativi al diritto alla detrazione IVA – Distribuzione dell’onere della prova – Artt. 19, 21 e 22, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633»

 

Perdite su crediti – Transazione con il debitore

 

Deducibile il componente negativo di reddito emergente da perdite su crediti derivanti da una rinuncia “ragionevole” per intervenuta transazione

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 27096 del 9 ottobre 2025: «IMPOSTE SUI REDDITI – Redditi d’impresa – Determinazione del reddito – Perdite su crediti – Transazione con il debitore – Perdita conseguente – Deducibilità – Fondamento – Valutazione della deducibilità della perdita – Obbligo per il creditore di attivarsi per una dichiarazione giudiziale di insolvenza – Esclusione – Ragionevolezza oggettiva della rinuncia e sufficienza di una documentazione certa e precisa – Considerazione di fatti oggettivi che rendono ragionevole e giustificata la scelta dell’imprenditore di transigere – Ragionevolezza della rinuncia parziale al credito – Rilevanza – Caso di specie – Il bilancio della società debitrice costituisce sufficiente termine di riscontro di una situazione che rendeva ragionevole la rinuncia parziale al credito – Art. 101, comma 5, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917»

 

Triangolazioni IVA – Campionario/catalogo e costi pluriennali

 

Triangolazioni IVA e “campionari”: fissati gli standard probatori e (ratione temporis) richiamati i vecchi criteri di capitalizzazione. Ma dal 2016 le regole sono cambiate

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 30192 del 16 novembre 2025: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Territorialità dell’imposta – Cessioni all’esportazione/operazioni assimilate – Operazioni triangolari – Requisiti della non imponibilità – Trasporto unico imputabile a una sola cessione – Vincolo di destinazione e assenza di una vera e propria “signoria dominicale” del primo acquirente – Onere della prova “ab origine” sulla comune volontà negoziale – Prova, a carico del contribuente, che l’operazione sia stata voluta e documentata ab origine come cessione nazionale “in vista” dell’estero (non basta il fatto che la merce vada fuori Italia) – Clausola “a cura o a nome del cedente” in chiave funzionale – Art. 8, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Art. 58, del D.L. 30/08/1993, n. 331, conv., con mod., in L. 29/10/1993 n. 427 – Art. 138, della direttiva IVA 2006/112/CE, c.d. “Direttiva IVA” • IMPOSTE SUI REDDITI – Redditi di impresa – Determinazione del reddito – Detrazioni – Ammortamenti – Beni immateriali – Ammortamento – Spese di campionario – Esclusione – Fondamento – Art. 108, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Disciplina applicabile ante le novità introdotte dal D.Lgs. n. 139/2015 e il nuovo OIC 24 – Bilancio d’esercizio – Immobilizzazioni immateriali – Costi di sviluppo – Campionario/catalogo – Capitalizzazione (ratione temporis: esercizio 2012) – Utilità pluriennale – Non ricorrenza – Recuperabilità – Competenza – Assenza di contropartite attive – Art. 2426 c.c. – OIC 24 previgente»

 

 

Corti di Giustizia Tributarie di Primo Grado:

 

Cartella motivata con un generico riferimento “omesso versamento”. Profili di illegittimità

 

Cartella di pagamento ex art. 36-bis D.P.R. n. 600 del 1973: una nuova conferma dei principi sulla tassatività delle ipotesi e sul divieto di integrazione postuma della motivazione

Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Vicenza – Sezione II – Sentenza n. 475 del 26 agosto 2025: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Cartella emessa in seguito a controllo automatizzato – Motivazione – Integrazione in sede giudiziale – Ammissibilità – Esclusione – Fondamento – Ragioni – Lesione del diritto di difesa – Art. 7, della L. 27/07/2000, n. 212 – Art. 24 Cost. – RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE – A mezzo ruoli – Riscossione esattoriale – Cartelle – Motivazione – Obbligo – Cartella emessa in seguito a controllo automatizzato motivata con un generico riferimento “omesso versamento” – Motivazione insufficiente – Illegittimità – Integrazione in sede giudiziale – Ammissibilità – Esclusione – Fondamento – Ragioni – Lesione del diritto di difesa – Art. 7, della L. 27/07/2000, n. 212 – Art. 24 Cost. • RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE – Potere di correzione e liquidazione dell’imposta ai sensi dell’art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 – Cartella emessa in seguito a controllo automatizzato motivata con un generico riferimento “omesso versamento” – Disconoscimento del credito IVA acquisito da terzi mediante contratti registrati indicati nella dichiarazione IVA – Disconoscimento di crediti d’imposta (IVA) acquisito da terzi e utilizzato in compensazione – Non applicabilità della procedura prevista dall’art. 36-bis, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Obbligo di emissione di motivato e specifico avviso di recupero – Sussiste – Art. 36-bis, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Art. 54-bis, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633»

 

Prassi

 

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e Fondazione Nazionale dei Commercialisti

 

Ravvedimento operoso

 

Revisione del sistema sanzionatorio amministrativo: come cambia il ravvedimento operoso

Documento di Ricerca del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e della Fondazione Nazionale dei Commercialisti del 1° dicembre 2025

 

Legislazione

 

Processo tributario da remoto – Nuove regole tecniche

 

Le regole tecnico-operative per lo svolgimento dell’udienza da remoto tramite la piattaforma Microsoft Teams, in sostituzione di quella utilizzata in precedenza (Skype for business)

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 24 novembre 2025: «Regole tecnico-operative relative all’udienza da remoto»

 

Rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa

 

Dilazione dei debiti contributivi ancora in “fase amministrativa” presso l’INPS e l’INAIL. In Gazzetta il D.M. MinLavoro che disciplina la facoltà di richiedere una rateizzazione fino ad un massimo di 60 mesi

Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 24 ottobre 2025: «Dilazione del pagamento dei debiti contributivi»

 

 

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Dilazione dei debiti contributivi ancora in “fase amministrativa” presso l’INPS e l’INAIL. In Gazzetta il Dm MinLavoro che disciplina la facoltà di richiedere una rateizzazione fino ad un massimo di 60 mesi

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del 29 novembre 2025 del decreto 24 ottobre 2025 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, si dà avvio al percorso di attuazione dell’articolo 23 della legge 13 dicembre 2024, n. 203 (c.d. “Collegato lavoro”), che sarà completato con i provvedimenti attuativi di INPS e INAIL,  in materia di dilazione dei debiti contributivi in fase amministrativa.

Il nuovo decreto ministeriale individua, infatti, i casi in cui INPS e INAIL possono autorizzare piani di rientro fino a 60 rate mensili per i debiti ancora non affidati agli agenti della riscossione.

Il cuore del decreto è l’articolo 1 (Pagamento dilazionato dei debiti per contributi, premi e accessori di legge) che fissa la nuova architettura della “rateizzazione lunga”. INPS e INAIL potranno concedere il pagamento dilazionato dei debiti per contributi, premi e accessori di legge, «non affidati per il recupero agli agenti della riscossione», in presenza di una dichiarata temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, fino a un massimo di 36 rate mensili per importi fino a 500.000 euro e fino a 60 rate mensili per debiti di importo pari o superiore a 500.001 euro. È inoltre prevista la possibilità di riconoscere una seconda dilazione anche in presenza di un piano già in corso, ampliando così gli spazi di gestione negoziata dell’esposizione contributiva. Naturalmente, in presenza di tutti i requisiti fissati dal decreto i citati Enti non potranno legittimamente negare la rateizzazione.

Il decreto, all’articolo 2 (Requisiti, criteri e modalità di accesso e di pagamento della dilazione) rinvia agli enti la definizione dei requisiti e dei criteri di accesso. Saranno i consigli di amministrazione di INPS e INAIL, con propri atti da adottare entro sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto, a stabilire quali indici attestino la «la situazione di difficoltà economico-finanziaria», le condizioni per il mantenimento della dilazione e le regole operative di pagamento, nel rispetto del principio di contestualità della riscossione e della continuità negli adempimenti correnti. Tale difficoltà potrà, ad esempio, dipendere da cali di fatturato conseguente a perdita di commesse, indebitamento pregresso elevato e difficoltà di accesso al credito, da documentare tramite bilanci, estratti conto bancari e dichiarazioni fiscali.

 

 

 

Sul piano procedurale, il decreto si limita a fissare il quadro di principio. Le domande dovranno essere presentate esclusivamente in via telematica, attraverso i portali INPS o INAIL. Inoltre, il provvedimento prevede che le domande presentate dal 12 gennaio 2025 in avanti possano essere oggetto, su istanza del debitore, di rideterminazione del numero di rate alla luce del nuovo quadro regolatorio, una volta adottati gli atti degli enti.

In particolare, il decreto all’articolo 3 (Decorrenza) dispone: «1. I requisiti, i criteri e le modalità, anche di pagamento, definiti negli atti regolamentari deliberati dal consiglio di amministrazione di INPS e di INAIL trovano applicazione alle domande di rateazione presentate a partire dal trentesimo giorno successivo all’adozione dei rispettivi atti.

2. Le domande di rateazione presentate, a partire dal 12 gennaio 2025, ai sensi dell’art. 2, comma 11-bis, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, potranno essere oggetto, su istanza del debitore presentata, entro il termine di cui al comma 1, tramite i servizi on-line all’INPS e all’INAIL, di rideterminazione del numero delle rate accordate nel rispetto delle condizioni fissate al comma 1 dell’art. 2 del presente decreto».

Nel complesso, il decreto 24 ottobre 2025 non riscrive la scelta di fondo del Collegato lavoro, ma la rende operativa, definendo con precisione i limiti oggettivi (36 o 60 rate, a seconda della soglia) e rafforzando il ruolo di INPS e INAIL nella valutazione delle situazioni di difficoltà e nella gestione dei piani di rientro.

 

Istruzioni operative

Dilazione dei debiti contributivi INPS/INAIL fino a 60 mesi (DM 24/10/2025)

 

Chi può chiedere la nuova dilazione

Soggetti con debiti per contributi, premi e accessori di legge verso INPS o INAIL.

Debiti devono essere ancora in fase amministrativa, cioè non affidati agli agenti della riscossione.

In pratica: datori di lavoro, aziende, studi professionali e lavoratori autonomi con esposizioni contributive INPS/INAIL non ancora passate all’Agente della riscossione.

 

Quali debiti sono dilazionabili e per quanto tempo

Il DM fissa due fasce di debito con due tetti distinti di durata:

Debiti fino a 500.000 euro
dilazionabili fino a un massimo di 36 rate mensili.

Debiti da 500.001 euro in su
dilazionabili fino a un massimo di 60 rate mensili.

È sempre richiesta una «dichiarata temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria»

È inoltre possibile ottenere una seconda dilazione anche in presenza di un piano già in corso.

 

Requisito chiave: temporanea difficoltà economico-finanziaria

Condizione necessaria per accedere alla dilazione straordinaria è la presenza di una temporanea «situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria» .

La situazione dovrà risultare temporanea e coerente con un piano di rientro sostenibile.

 

Scadenze da monitorare

Atti INPS/INAIL

I consigli di amministrazione INPS e INAIL devono adottare i propri atti su requisiti, criteri e modalità della dilazione entro 60 giorni dalla pubblicazione del DM in G.U.

 

Decorrenza delle nuove regole

Le regole fissate da questi atti si applicheranno alle domande di rateazione presentate a partire dal 30° giorno successivo all’adozione degli stessi.

 

Domande già presentate dal 12 gennaio 2025

Le domande di rateazione presentate dal 12 gennaio 2025 in poi ai sensi dell’art. 2, comma 11-bis, D.L. n. 338/1989 possono essere oggetto, su istanza del debitore, di rideterminazione del numero di rate concesse,

  • l’istanza andrà presentata tramite i servizi online di INPS/INAIL.
  • entro il termine previsto dall’art. 3, comma 1 DM (ossia entro il 30° giorno successivo all’adozione degli atti INPS/INAIL).

 

Valutare e motivare la “temporanea difficoltà”

  • analisi di flussi di cassa, fatturato, commesse, indebitamento;
  • motivazione chiara della non sostenibilità del pagamento immediato.

 

Link al testo del Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 24 ottobre 2025, recante: «Dilazione del pagamento dei debiti contributivi». Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 278 del 29 novembre 2025)