SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 34 del 2021

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“Finanza & Fisco” o il suo rinnovo

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Commenti

 

Il nuovo credito d’imposta “Super-ACE”: quadro normativo e aspetti applicativi  di Marco Orlandi

 

L’esegesi della sentenza: giudicati impliciti/assorbiti e/o omesse pronunce: esemplificazione pratica  di Alvise Bullo e Elena De Campo

Con Fac-simile di difesa in seconde cure (appello incidentale con controdeduzioni dell’appellato) in ipotesi di vittoria in prime cure di parte privata e di potenziale assorbimento/decisioni implicite

 

 

Giurisprudenza

 

Corte di Giustizia CE:

 

Operazioni occultate soggette all’IVA – Determinazione della base imponibile

 

Gli importi non fatturati e non dichiarati sono considerati IVA inclusa se i soggetti passivi non possono “trasferire” e detrarre successivamente l’IVA, nonostante l’evasione

Corte di Giustizia CE – Sezione III – Sentenza del 1° luglio 2021, Causa C-521/19: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Direttiva IVA – Rinvio pregiudiziale – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Ispezione fiscale – Prestazioni di servizi a titolo di un’attività di agente artistico – Operazioni soggette all’IVA – Operazioni occultate non dichiarate all’Amministrazione tributaria e che non hanno dato luogo all’emissione di una fattura – Evasione – Ricostruzione della base imponibile per l’imposta sul reddito – Principio di neutralità dell’IVA – Inclusione dell’IVA nella base imponibile ricostruita – Determinazione della base imponibile di un’operazione tra soggetti passivi, ai sensi degli articoli 73 e 78 della Direttiva IVA – Operazioni in linea di principio soggette all’IVA, non dichiarate e non fatturate – Applicazione a posteriori dell’IVA in sede di accertamento – Gli importi non fatturati devono essere considerati IVA inclusa – Sussistenza o assenza della possibilità per il fornitore di recuperare l’IVA presso committente/acquirente – Conseguenze»

 

 

Prassi

 

Agenzia delle Entrate

 

ACE (Aiuto per la crescita economica) – Calcolo della variazione del capitale proprio nell’ipotesi di conferimento

 

L’utile accantonato a riserva straordinaria derivante dalla plusvalenza emersa per effetto del conferimento di partecipazioni non rileva ai fini ACE

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 732 del 19 ottobre 2021: «ACE (Aiuto per la crescita economica) – Soggetti IRES – Società di persone, imprese individuali in regime di contabilità ordinaria per natura o su opzione -Irrilevanza delle plusvalenze da conferimento di partecipazioni ai fini ACE – Equiparazione in via analogica alle plusvalenze derivanti da conferimenti di aziende – Affermazione – Caso di specie – Società che redige il bilancio secondo i principi contabili internazionali – Soggetti IAS/IFRSA adopter – Conferimento a una controllata di alcune partecipazioni detenute in società estere – Conferimento effettuato sulla base del valore di mercato delle partecipazioni determinato da apposite perizie di stima – Emersione di plusvalenza assoggettata al regime Pex (articolo 87 del TUIR) in capo al conferente – Utile dell’esercizio influenzato dalla plusvalenza da conferimento accantonato a riserva straordinaria (riserva disponibile) – Esclusione della rilevanze alla base ACE – Art. 5, commi 2 e 8, del D.M. 03/08/2017 (c.d. Nuovo Decreto ACE) – Art. 1, del D.L. 06/12/2011, n. 201, conv., con mod., dalla L. 22/12/2011, n. 214 – Art. 19, del D.L. 24/06/2014, n. 91, conv., con mod., dalla L. 11/08/2014, n. 116»

 

 

Legislazione

 

Il Decreto Legge “Fisco e Lavoro
D.L. 21/10/2021, n. 146

La guida alla normativa

Il testo del Decreto-Legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante: «Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili», coordinato con le norme richiamate o modificate

Coordinato con il testo della Relazione illustrativa

 

Ets (Enti del Terzo Settore) – Avvio del Runts

 

Calendarizzato l’avvio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Parte dal 23 novembre 2021

Decreto del Direttore Generale del Terzo Settore e della Responsabilità sociale delle imprese del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 26 ottobre 2021, n. 561

 

Dichiarazioni d’intento – Invalidazione e blocco della trasmissione

 

Lettere d’intento nel caso di identificazione di falsi esportatori abituali.  Approvate le modalità di invalidazione e di inibizione

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2021, prot. n. 293390/2021: «Modalità operative per l’attuazione del presidio antifrode di cui ai commi da 1079 a 1081 dell’art. 1 Legge 30 dicembre 2020, n. 178 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023” e, in particolare, per l’invalidazione delle dichiarazioni d’intento già emesse e per l’inibizione del rilascio di nuove dichiarazioni d’intento»

 

 

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Meccanismo automatico di blocco delle lettere d’intento nel caso di identificazione di falsi esportatori abituali. Approvate le modalità di invalidazione delle lettere d’intento trasmesse e di inibizione al rilascio di nuove

 

 

Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2021, prot. n. 293390/2021 approvate, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2022, le modalità operative relative all’individuazione dei criteri di analisi del rischio e di controllo e le procedure di invalidazione delle lettere d’intento trasmesse e di inibizione al rilascio di nuove, tramite i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate.

 

Modalità di emissione di fatture elettroniche non imponibili trasmesse tramite SdI

 

Nel provvedimento direttoriale, inoltre, disciplinate le modalità di emissione di fatture elettroniche non imponibili ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. c) del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 trasmesse tramite il Sistema di Interscambio (SdI) di cui all’articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Nel dettaglio, stabilito che «Per emettere la fattura elettronica per operazioni non imponibili, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, da trasmettere al sistema SDI, nei confronti di un esportatore abituale, si deve utilizzare esclusivamente il tracciato xml della fattura ordinaria allegato al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018 e successive modificazioni. La fattura elettronica deve riportare nel campo 2.2.1.14 <Natura> il codice specifico N3.5 “Non imponibili – a seguito di dichiarazioni d’intento, nonché gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento trasmessa all’Agenzia delle entrate dall’esportatore abituale. Il numero di protocollo della dichiarazione d’intento, rilevabile dalla ricevuta telematica rilasciata dall’Agenzia delle entrate, è composto di due parti:

  • la prima, formata da 17 cifre (es. 08060120341234567);
  • la seconda, di 6 cifre (es. 000001), che rappresenta il progressivo e che deve essere separata dalla prima dal segno “-“ oppure dal segno “/”.

In particolare, deve essere compilato un blocco 2.2.1.16

<AltriDatiGestionali> per ogni dichiarazione d’intento, come di seguito specificato:

  • nel campo 2.2.1.16.1 <TipoDato> deve essere riportata la dicitura “INTENTO”;
  • nel campo 2.2.1.16.2 <RiferimentoTesto> deve essere riportato il protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento e il suo progressivo separato dal segno “-” oppure dal segno “/” (es. 08060120341234567-000001);
  • nel campo 2.2.1.16.4 <RiferimentoData> deve essere riportata la data della ricevuta telematica rilasciata dall’Agenzia delle entrate e contenente il protocollo della dichiarazione d’intento.

 

 

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2021, prot. n. 293390/2021, recante: «Modalità operative per l’attuazione del presidio antifrode di cui ai commi da 1079 a 1081 dell’art. 1 Legge 30 dicembre 2020, n. 178 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023” e, in particolare, per l’invalidazione delle dichiarazioni d’intento già emesse e per l’inibizione del rilascio di nuove dichiarazioni d’intento», pubblicato il 29.10.2021 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244




Esportatori abituali. Un nuovo modello della dichiarazione d’intento per le operazioni di acquisto da effettuare a partire dal 1° marzo 2017

Disponibile la nuova versione della dichiarazione d’intento per acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell’IVA sul sito dell’Agenzia www.agenziaentrate.gov.it. Il provvedimento del Direttore di oggi, infatti, approva un nuovo modello di dichiarazione d’intento con le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati. Questo modello sostituisce quello approvato con il Provvedimento del 12 dicembre 2014, prot. n. 159674/2014e modificato con provvedimento dell’11 febbraio 2015, prot. n. 19388/2015.

Come presentare il modello

Gli esportatori abituali potranno presentare la nuova dichiarazione in via telematica all’Agenzia, utilizzando il softwareDichiarazione d’intento” disponibile gratuitamente sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

Il modello approvato oggi può essere utilizzato per le dichiarazioni d’intento relative alle operazioni di acquisto da effettuare a partire dal 1° marzo 2017. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 2 dicembre 2016)

Link al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 2 dicembre 2016, prot. n. 213221/2016: «Approvazione del modello di dichiarazione d’intento di acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati»




Esportatori abituali: aggiornato il software per l’invio online delle dichiarazioni d’intento. Semplificati gli adempimenti per chi presenta più modelli

Gli esportatori abituali potranno compilare più velocemente le dichiarazioni d’intento da inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate per poter effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell’IVA.

Con l’aggiornamento del software, pubblicato sul sito www.agenziaentrate.it, i contribuenti potranno “importare” nelle dichiarazioni d’intento tutti i dati contenuti nel frontespizio di una dichiarazione già compilata e raggruppare più dichiarazioni in un unico file in modo da inviare in un’unica soluzione più lettere di intento.

L’Agenzia ha introdotto le due nuove funzionalità allo scopo di agevolare i contribuenti che utilizzano l’applicazione per compilare tanti modelli.

Adesso sarà possibile importare da una dichiarazione precedentemente compilata tutti i dati anagrafici e sarà possibile raggruppare più dichiarazioni in un unico file per poter inviare in un’unica soluzione più lettere di intento.

L’aggiornamento del software per le dichiarazioni d’intento recepisce le esigenze segnalate dai contribuenti.

Link alle pagine sito dell’Agenzia delle Entrate contenenti le schede illustrative del nuovo Software di compilazione Dichiarazioni di intento (IVI15)

(Versione software: 1.1.3 del 03/12/2015)

Per saperne di più:

I primi chiarimenti sulle novità fiscali contenute nel decreto legislativo “semplificazioni”

Circolare n. 31 del 30 dicembre 2014, con oggetto: Semplificazione fiscale – D.Lgs. 21/11/2014, n. 175 – Attuazione della delega prevista dalla L 11/03/2014, n. 23

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 38 E del 13 aprile 2015:«IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Importazioni – IVA all’importazione – Esportatori abituali – Dichiarazione d’intento di acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell’imposta sul valore aggiunto – Adempimenti per l’utilizzo in dogana – Modalità di redazione – Art. 8, D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Artt. 1 e 2, del D.L. 29/12/1983, n. 746, conv., con mod., dalla L. 27/02/1984, n. 17 – Superamento di precedenti istruzioni (Ris. prot. 355235 del 27 luglio 1985) – Necessità della presentazione di una dichiarazione d’intento per ogni singola operazione specificando il relativo importo – Esclusione – Modifica istruzioni alla compilazione»

Il modello e le istruzioni

Aggiornamento delle istruzioni relative al modello di dichiarazione d’intento di acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell’imposta sul valore aggiunto

Link alla funzione “Verifica ricevuta dichiarazione di intento” – La procedura consente di effettuare il riscontro telematico dell’avvenuta presentazione della dichiarazione d’intento. Se tutti i dati inseriti nell’apposita maschera di ricerca corrispondono a quelli della ricevuta rilasciata dall’Agenzia a seguito della presentazione della dichiarazione d’intento, il messaggio di risposta sarà “dichiarazione d’intento correttamente presentata”