Nuovo ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione. La nota di MinLavoro

A partire dal primo gennaio 2026, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 1, comma 208, della Legge di bilancio 2026 è entrata in vigore una nuova modalità di calcolo dell’ISEE (cosiddetto “ISEE specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione”), che risulta più favorevole per le famiglie con figli o con abitazione di proprietà per l’accesso alle principali misure di inclusione sociale.

Il nuovo “ISEE specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione” si applica esclusivamente alle seguenti prestazioni:

  • Assegno di inclusione (ADI)
  • Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL)
  • Assegno unico e universale per i figli a carico (AUU)
  • Bonus asilo nido e forme di supporto presso la propria abitazione
  • Bonus nuovi nati.

Una delle principali novità riguarda l’innalzamento della soglia di esclusione dell’abitazione di proprietà (adibita a residenza) nel calcolo dell’indicatore della situazione patrimoniale, che sale a 91.500 euro. La soglia è ulteriormente aumentata a 120mila euro per i nuclei familiari che risiedono nei Comuni capoluogo delle Città metropolitane. Inoltre, per ogni figlio convivente successivo al primo è previsto un incremento di 2.500 euro. Previsto anche un rafforzamento delle maggiorazioni relative alla scala di equivalenza per la presenza di figli nel nucleo familiare. In particolare è stata introdotta una maggiorazione specifica anche in caso di nucleo con 2 figli, accompagnata dal contestuale incremento delle altre maggiorazioni.

In attuazione di quanto previsto dalla normativa di recente introduzione, con il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, n. 3 del 2 marzo 2026, pubblicato nella sezione “Pubblicità legale” sono stati approvati il modello aggiornato della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per il calcolo dell’ISEE e dell’attestazione, nonché le relative istruzioni per la compilazione.

Con il Messaggio numero 799 del 6 marzo 2026, l’INPS ha riepilogato le principali modifiche e integrazioni. 




Approvato il modello aggiornato della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per il calcolo dell’ISEE

L’Inps, con il messaggio n. 799 del 6 marzo 2026, informa che sono disponibili i nuovi modelli della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) e che ha aggiornato automaticamente le attestazioni ISEE delle dichiarazioni presentate nel 2026. L’adeguamento, disposto con il decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministero dell’Economia e delle finanze n. 3 del 2 marzo 2026, recepisce le modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2026.

 

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Le novità riguardano in particolare l’introduzione dell’ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione che si applica a:

  • l’Assegno di inclusione,
  • il Supporto per la formazione e il lavoro,
  • l’Assegno unico e universale per i figli a carico,
  • il Bonus asilo nido,
  • il Bonus nuovi nati.

Con l’aggiornamento del modello DSU sono state inoltre adeguate le istruzioni di compilazione e aggiornati i riferimenti ai dati fiscali relativi all’anno d’imposta 2024. Tra le modifiche introdotte figura anche l’adeguamento delle sezioni dedicate ai nuclei familiari con figli ai fini delle maggiorazioni per il calcolo dell’ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione.

Per l’anno 2026, inoltre, non rilevano nel calcolo dell’ISEE gli immobili distrutti o dichiarati inagibili a seguito di calamità naturali.

A seguito dell’approvazione dei nuovi modelli, l’INPS ha provveduto ad aggiornare automaticamente le attestazioni ISEE di tutte le DSU presentate dal 1° gennaio 2026, integrandole con l’ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione.

Le attestazioni aggiornate sono consultabili attraverso i consueti servizi online dell’Istituto. (Così, Comunicato stampa Inps del 6 marzo 2026)

 

Link al testo del Messaggio Inps n. 799 del 6 marzo 2026, con oggetto: DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) – ISEE  (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) – Decreto dipartimentale del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali di approvazione del modello aggiornato della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per il calcolo dell’ISEE, dell’attestazione, nonché delle relative istruzioni di compilazione – Aggiornamento automatico dell’attestazione ISEE di tutte le DSU presentate a decorrere dal 1° gennaio 2026 con l’ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione

Link al testo del decreto Dipartimentale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, n. 3 del 2 marzo 2026, di approvazione del modello aggiornato della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per il calcolo dell’ISEE, dell’attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione, di cui all’Allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del provvedimento, adottato ai sensi dell’articolo 10, comma 3, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 

Link al Portale unico ISEE

(https://www.inps.it/it/it/dettaglio-scheda.it.schede-servizio-strumento.schede-servizi.Portale-unico-ISEE.html)

 

 




Primi chiarimenti sulla sterilizzazione dei Titoli di Stato, Buoni fruttiferi postali e Libretti di risparmio postale ai fini ISEE

Da giovedì 3 aprile sarà possibile escludere (per un importo massimo di 50mila euro per nucleo familiare) i Titoli di Stato, i Buoni Fruttiferi postali (inclusi quelli trasferiti allo Stato) e i libretti di risparmio postale dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per il calcolo dell’ISEE.

Per l’accesso alle prestazioni sociali agevolate, le DSU già presentate nell’anno in corso restano valide fino alla naturale scadenza, ferma restando la facoltà di richiedere una nuova attestazione ISEE per escludere, nel limite massimo di 50mila euro, gli strumenti di risparmio richiamati dalla norma.

Con la pubblicazione, nella sezione pubblicità legale, del Decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, n. 75 del 2 aprile 2025, di approvazione del modello aggiornato della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per il calcolo dell’ISEE e le relative istruzioni per la compilazione, di cui all’Allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del provvedimento, adottato ai sensi dell’articolo 10, comma 3, del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, è infatti approvato il modello aggiornato della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per il calcolo dell’ISEE e le relative istruzioni per la compilazione, come riportato nell’Allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del decreto.

Il provvedimento rende operativo quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, lettera d), numero 5, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2025, n. 13, entrato in vigore il 5 marzo 2025 che, esclude dal patrimonio mobiliare rilevante ai fini dell’indicatore, i titoli di Stato di cui all’articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, i buoni fruttiferi postali, inclusi quelli trasferiti allo Stato, e i libretti di risparmio postale, per un importo massimo di 50.000 euro per nucleo familiare.

La nuova modulistica sostituisce, dal 3 aprile 2025, i precedenti modelli e istruzioni. Resta fermo, invece, il modello di tipo dell’attestazione ISEE.

Per l’accesso alle prestazioni sociali agevolate, le DSU già presentate nell’anno in corso restano valide fino alla naturale scadenza. Permane però la facoltà di richiedere una nuova attestazione ISEE, presentando una nuova DSU calcolata secondo la normativa di recente introduzione.

 

Pubblicata la circolare Inps con i chiarimenti sulle modifiche apportate al Regolamento ISEE e alla Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per il calcolo dell’ISEE

 

Al riguardo, con  circolare n. 73 del 3 aprile 2025, l’Inps ha fornito le prime indicazioni in merito alle modifiche apportate al Regolamento ISEE, di cui al D.P.C.M. n. 159 del 2013, dal D.P.C.M. n. 13 del 2025, con il quale vengono recepite nel citato Regolamento ISEE le disposizioni normative introdotte successivamente all’entrata in vigore del medesimo e viene integrato l’articolo 5 dello stesso al fine di attuare le disposizioni dell’articolo 1, comma 183, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

 

Le modifiche e integrazioni al Regolamento ISEE che recepiscono e coordinano le disposizioni già previste a livello legislativo

 

Come anticipato, a seguito delle modifiche apportate dal D.P.C.M. n. 13 del 2025, nel Regolamento ISEE sono state recepite disposizioni emanate successivamente all’entrata in vigore del medesimo, in particolare:

a) l’articolo 2-sexies del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, che ha previsto:

– l’esclusione dai redditi ai fini ISEE dei trattamenti previdenziali, assistenziali e indennitari, laddove non già inclusi nel reddito complessivo ai fini IRPEF, percepiti in ragione di una condizione di disabilità (cfr. la lettera f del comma 2 dell’art. 4 del Regolamento ISEE);

– la riformulazione della disciplina relativa alla sottrazione dall’ISEE del trattamento percepito ai fini dell’accertamento dei requisiti per il mantenimento dello stesso (cfr. il comma 5 dell’art. 4 del Regolamento ISEE);

– l’introduzione della maggiorazione dello 0,5 al parametro della scala di equivalenza per ogni componente del nucleo con disabilità media, grave o non autosufficiente, sopprimendo contestualmente alcune previsioni del Regolamento ISEE che escludevano dal computo dei redditi alcune spese o importi forfettari a titolo di franchigia, in relazione alla presenza di soggetti non autosufficienti o con disabilità di cui alle lettere b), c) e d) del previgente comma 4 dell’articolo 4 del Regolamento ISEE (cfr. la lettera c-bis dell’Allegato n. 1 al Regolamento ISEE e il nuovo comma 4 dell’articolo 4 del medesimo Regolamento);

 

b) l’articolo 10 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, che ha previsto:

– l’introduzione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) precompilata, che consente di acquisire nella DSU i dati già disponibili presso le Amministrazioni pubbliche (cfr. la lettera n-bis) del comma 1 dell’art. 1 del Regolamento ISEE);

– la modifica del periodo di validità della DSU, prevedendo che la stessa abbia validità dal momento della presentazione fino al successivo 31 dicembre (cfr. il comma 1 dell’art. 10 del Regolamento ISEE);

– la modifica dell’anno di riferimento del patrimonio immobiliare e mobiliare, prevedendo che sia il secondo anno precedente a quello di presentazione della DSU (cfr. i commi 2, 3 e 4 dell’art. 5 del Regolamento ISEE);

– la modifica del periodo di validità dell’ISEE corrente e l’estensione dell’utilizzo nel caso di rilevanti variazioni del patrimonio (cfr. l’art. 9 del Regolamento ISEE).

 

Al riguardo, l’Istituto ha fornito indicazioni relative alle modifiche apportate dalle citate norme con la circolare n. 137 del 25 luglio 2016 e i messaggi n. 3418 del 20 settembre 2019 e n. 3835 del 23 ottobre 2019.

 

Esclusione dei titoli di Stato, dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali dal patrimonio mobiliare ai fini dell’ISEE

 

Il comma 4-bis dell’articolo 5 del Regolamento ISEE, inserito dall’articolo 1, comma 1, lettera d), numero 5), del D.P.C.M. n. 13 del 2025, dispone che: «Dal patrimonio mobiliare di cui al comma 4 sono esclusi i titoli di Stato di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, i buoni fruttiferi postali, ivi inclusi quelli trasferiti allo Stato, e i libretti di risparmio postale, nel limite complessivo di 50.000 euro, ai sensi dell’articolo 1, comma 184, della legge 30 dicembre 2023, n. 213».

Pertanto, sono esclusi dalla determinazione del valore dell’ISEE, nel limite complessivo di 50.000 euro, i titoli di Stato, i buoni fruttiferi postali, inclusi quelli trasferiti allo Stato, e i libretti di risparmio postale dando, quindi, attuazione all’articolo 1, comma 183, della legge n. 213 del 2023 (cfr. l’art. 1, comma 184, della legge n. 213 del 2023).

 

Aggiornamento della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per il calcolo dell’ISEE e delle relative istruzioni per la compilazione.Entrata in vigore dell’articolo 5, comma 4-bis, del Regolamento ISEE

 

Con il decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle finanze 2 aprile 2025, n. 75, pubblicato il 2 aprile 2025 nella sezione pubblicità legale del sito del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, sono stati approvati, ai sensi dell’articolo 10, comma 3, del Regolamento ISEE, il modello aggiornato della DSU e le relative istruzioni, che sostituiscono dal 3 aprile 2025, giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto, il precedente modello DSU e le relative istruzioni (cfr. l’art. 1 del decreto direttoriale).

Dal 3 aprile 2025 è possibile, pertanto, non indicare o ridurre nel Quadro FC2, sezione I e II, del Modulo FC.1 della DSU Mini o Integrale, il valore dei titoli di Stato di cui all’articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, dei buoni fruttiferi postali, inclusi quelli trasferiti allo Stato, dei libretti di risparmio postale, posseduti alla data del 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di presentazione della DSU, fino a un valore complessivo massimo di 50.000 euro per nucleo familiare.

Per la DSU corrente è possibile applicare le medesime modalità nel Quadro S5 del Modello MS con riferimento al patrimonio mobiliare posseduto al 31 dicembre dall’anno precedente a quello di presentazione della DSU.

Il valore dei predetti rapporti mobiliari, eccedente il valore complessivo di 50.000 euro per nucleo familiare, deve essere riportato nei Quadri sopraindicati.

Per le DSU precompilate è onere del dichiarante eliminare o ridurre il valore dei rapporti finanziari precompilati dall’Agenzia delle Entrate per le predette tipologie di rapporto fino a un valore complessivo massimo di 50.000 euro per nucleo familiare.

 

 Il nuovo modello DSU

 

Si riepilogano le principali modifiche e integrazioni apportate alla modulistica e alle istruzioni della DSU:

– sono state aggiornate le indicazioni alle varie annualità dei dati presenti nell’ISEE e sono stati inseriti i riferimenti (righi, colonne, codici) alle dichiarazioni e alle certificazioni fiscali relative all’anno di imposta 2023;

– è stata integrata la legenda del Quadro FC2 del Modulo FC.1 della DSU Mini e Integrale e del Quadro S5 del Modello MS della DSU corrente ed è stato inserito un nuovo paragrafo nelle istruzioni (istruzioni, parte 2, paragrafo 4.3) aggiornate con le disposizioni di cui al citato comma 4-bis dell’articolo 5 del Regolamento ISEE;

– sono state integrate le istruzioni per la compilazione (istruzioni, parte 2, paragrafo 5), precisando che, per le DSU presentate nell’anno 2025 non rilevano nel calcolo dell’ISEE gli immobili distrutti o dichiarati inagibili a seguito di calamità naturali (  l’art. 1, comma 667, della legge 30 dicembre 2024, n. 207).

 

La nuova modulistica e le relative istruzioni per la compilazione sono disponibili nel sito dell’Istituto www.inps.it al servizio “ISEE Portale Unico”, sezione “Informazione” > “Modulistica e Modelli”.

Infine, nella circolare evidenziato che i cittadini che hanno già presentato a decorrere dal 1° gennaio 2025 la DSU per l’attestazione ISEE e che vogliano avvalersi delle disposizioni di cui all’articolo 5, comma 4-bis, del Regolamento ISEE devono presentare una nuova DSU.

 

Fonte: Portale: www.lavoro.gov.it e Inps.it