Inps. Dal 15 ottobre 2025 via alle opzioni per maggiore aliquota e/o rinunciare, in tutto o in parte, alle detrazioni

L’Inps, con il messaggio 3 ottobre 2025, n. 2916, comunica che, dal 15 ottobre 2025, sarà possibile presentare la dichiarazione per il periodo d’imposta 2026 relativa alle aliquote fiscali e alle detrazioni d’imposta.

 

La dichiarazione riguarda tutti i beneficiari di prestazioni pensionistiche e previdenziali interessati:

  • all’applicazione dell’aliquota più elevata degli scaglioni annui di reddito;
  • al non riconoscimento totale o parziale delle detrazioni d’imposta per reddito.

Come presentare la richiesta

La dichiarazione può essere inoltrata online tramite il servizio dedicato “Dichiarazione per il diritto alle detrazioni d’imposta per reddito e per carichi di famiglia” disponibile sul sito dell’INPS

In mancanza di esplicita comunicazione, l’INPS, in qualità di sostituto d’imposta, applicherà:

  • le aliquote per scaglioni di reddito previste dalla normativa vigente;
  • le detrazioni d’imposta sulla base del reddito erogato.

Famiglia e AUU

 

Anche se si percepisce l’Assegno unico e universale (AUU), è importante comunicare all’INPS i dati relativi ai figli a carico.

Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate, i figli rilevano ai fini dei benefici fiscali anche quando:

  • il contribuente percepisce già l’AUU;
  • il figlio ha superato i requisiti anagrafici previsti dall’art. 12 del TUIR.

Si ricorda che i beneficiari delle prestazioni interessati al non riconoscimento, in misura totale o parziale, delle detrazioni in questione e/o all’applicazione della maggiore aliquota, sono tenuti a darne comunicazione all’INPS ogni anno. In assenza di esplicita comunicazione, l’Istituto applica le aliquote per scaglioni di reddito e riconosce le detrazioni d’imposta in relazione all’ammontare del reddito erogato e al numero dei giorni di godimento della prestazione.

 

Link al testo del messaggio Inps del 3 ottobre 2025, n. 2916, con oggetto: IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) – Redditi di lavoro dipendente – Redditi da pensione – Richiesta per l’applicazione della maggiore aliquota e/o per la rinuncia alle detrazioni d’imposta. Indicazioni operative. Comunicazione dei dati dei familiari a carico ai fini della certificazione fiscale (CU/2026) – Art. 49 del DPR 22/12/1986, n. 917




Detrazioni fiscali su pensioni e prestazioni Inps: aperto il canale online per la richiesta di aliquota maggiore o rinuncia detrazioni

L’Inps, con il messaggio 19 ottobre 2022, n. 3783 (di seguito riportato), comunica che i beneficiari delle prestazioni pensionistiche e previdenziali interessati all’applicazione dell’aliquota più elevata degli scaglioni annui di reddito e/o al non riconoscimento delle detrazioni d’imposta per reddito possono presentare domanda dal 15 ottobre 2022, anche per il periodo d’imposta 2023.

Le richieste possono essere inoltrate all’Istituto compilando la dichiarazione tramite il servizio online Detrazioni fiscali – domanda e gestione.

 

Il testo del messaggio Inps n. 3783 del 19 ottobre 2022, con oggetto: PENSIONI E PRESTAZIONI INPS – DETRAZIONI FISCALI – Richiesta per l’applicazione della maggiore aliquota e/o per la rinuncia alle detrazioni d’imposta. Indicazioni operative»

Come già illustrato nel messaggio n. 3404/2021, i beneficiari delle prestazioni pensionistiche e previdenziali interessati all’applicazione dell’aliquota più elevata degli scaglioni annui di reddito e/o al non riconoscimento, in misura totale o parziale, delle detrazioni d’imposta per reddito, di cui all’articolo 13 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), sono tenuti a darne comunicazione all’INPS ogni anno.

Al riguardo, si rende noto che le relative richieste possono essere inoltrate all’Istituto compilando l’apposita dichiarazione on line accedendo al servizio dedicato “Detrazioni fiscali – Domanda e gestione” disponibile sul sito www.inps.it.

Si comunica inoltre che, a partire dal 15 ottobre 2022, è possibile acquisire le suddette richieste anche per il periodo d’imposta 2023.

Resta fermo che, in assenza di esplicita comunicazione, l’Istituto in qualità di sostituto d’imposta procederà, ai sensi della normativa vigente, ad applicare le aliquote per scaglioni di reddito e a riconoscere le detrazioni d’imposta, di cui al citato articolo 13 del TUIR, sulla base del reddito erogato.