Pubblicato Gazzetta il nuovo Testo unico delle imposte sui redditi: applicazione dal 1° gennaio 2027

È stato pubblicato nel Supplemento ordinario n. 26/L alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 152 del 3 luglio 2026, il decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, recante: «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi». Il decreto approva l’allegato Testo unico e ne fissa l’applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2027, secondo quanto previsto dall’art. 377.

Il testo pubblicato presenta alcune modifiche rispetto allo Schema AG 398, trasmesso alla Presidenza alle  Camere per l’espressione dei pareri parlamentari.

In larga parte si tratta di interventi di coordinamento e riordino, ma due profili meritano particolare attenzione: la separazione tra disciplina permanente e disciplina temporanea dei bonus edilizi e il coordinamento del nuovo Testo unico con il ripristino del regime di esclusione dei dividendi e della PEX, già operato dall’art. 11 del D.L. n. 38/2026, convertito dalla L. n. 88/2026.

 

Bonus edilizi: disciplina permanente e disciplina temporanea vengono separate

 

Nello Schema AG 398, l’art. 17 era costruito come norma “mista”: nella rubrica e nei riferimenti normativi ricomprendeva sia l’art. 16-bis del TUIR, relativo alla detrazione per il recupero del patrimonio edilizio, sia il riferimento all’art. 16, comma 1, del D.L. n. 63/2013. Inoltre, nello stesso articolo erano collocate anche le misure temporanee per le spese 2025, 2026 e 2027.

Nel testo definitivo, invece, l’art. 17 resta centrato sulla disciplina ordinaria della detrazione per il recupero del patrimonio edilizio, mentre la disciplina temporanea viene collocata separatamente nell’area finale del Testo unico. In particolare, il nuovo articolo sulle misure temporanee prevede, per gli interventi indicati nell’art. 17, una detrazione pari al 36 per cento per le spese sostenute negli anni 2025 e 2026 e al 30 per cento per quelle sostenute nel 2027, con elevazione al 50 per cento per il 2025-2026 e al 36 per cento per il 2027 in caso di interventi sull’abitazione principale.

La scelta ne migliora la leggibilità: da un lato resta la disciplina “a regime”, dall’altro vengono isolate le disposizioni temporanee, evitando che l’articolo sulla detrazione ordinaria diventi un contenitore indistinto di regole permanenti e proroghe.

 

Dividendi, utili e PEX: non una novità autonoma, ma recepimento del D.L. fiscale 2026

 

Sul fronte di dividendi, utili e participation exemption, il testo definitivo va letto in coordinamento con l’art. 11 del D.L. 27 marzo 2026, n. 38, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 maggio 2026, n. 88. Tale disposizione ha ripristinato, dal 1° gennaio 2026, il regime anteriore alle modifiche della legge di bilancio 2026, intervenendo sugli artt. 58, 59, 87 e 89 del vecchio TUIR.

La conseguenza, nel nuovo Testo unico, è evidente soprattutto nell’art. 70, relativo ai dividendi: nello Schema AG 398 gli utili concorrevano per l’intero ammontare, salvo l’eccezione degli utili qualificati dal comma 2, collegata a soglie di partecipazione o valore fiscale minimo; nel testo definitivo, invece, gli utili concorrono direttamente alla formazione del reddito complessivo nella misura del 58,14 per cento.

Il medesimo coordinamento si ritrova nella disciplina della PEX e degli utili percepiti dai soggetti IRES: l’art. 96 del nuovo Testo unico conferma l’esenzione delle plusvalenze nella misura del 95 per cento, mentre l’art. 98 prevede l’esclusione dal reddito, sempre per il 95 per cento, degli utili distribuiti da società ed enti soggetti a IRES.

 

Schema AG 398 Testo definitivo D.Lgs. n. 117/2026 Note
Pubblicazione e decorrenza Schema trasmesso il 9 aprile 2026 per il parere parlamentare. Pubblicazione nel S.O. n. 26/L alla G.U. n. 152 del 3 luglio 2026; applicazione dal 1° gennaio 2027 ex art. 377. Il testo entra nel sistema come nuovo corpus unico delle imposte sui redditi, con efficacia differita.
Bonus edilizi – art. 17 Art. 17 costruito come norma ampia su recupero edilizio e riqualificazione energetica, con richiamo anche all’art. 16 D.L. n. 63/2013. Art. 17 centrato sulla disciplina ordinaria della detrazione per recupero edilizio. Separazione più pulita tra regime ordinario e misure temporanee.
Bonus edilizi – misure temporanee Le aliquote 2025-2027 erano collocate nello stesso art. 17, comma 13. La disciplina temporanea è collocata autonomamente nell’area finale: 36% per 2025-2026, 30% per 2027; maggiorazione per abitazione principale. Il testo definitivo migliora la tecnica normativa: “a regime” da una parte, “temporaneo” dall’altra.
Dividendi – art. 70 Utili imponibili per intero, salvo eccezione con concorso al 58,14% subordinata a requisiti/soglie. Utili imponibili direttamente nella misura del 58,14%. Coordinamento con l’art. 11 del D.L. n. 38/2026, che ha ripristinato il regime precedente alla legge di bilancio 2026.
PEX – art. 96 Disciplina da coordinare con il quadro transitorio e con le modifiche intervenute sul vecchio TUIR. Plusvalenze esenti nella misura del 95%, in presenza dei requisiti ordinari. Il nuovo Testo unico recepisce il regime PEX ripristinato dal D.L. fiscale 2026.
Utili soggetti IRES – art. 98 Schema da riallineare alla disciplina sopravvenuta del D.L. n. 38/2026. Utili esclusi dalla formazione del reddito della società o ente ricevente per il 95% del loro ammontare. Non vi è innovazione autonoma del Testo unico, ma recepimento del regime ripristinato.
Fonte del coordinamento dividendi/PEX Lo schema non rifletteva compiutamente il ripristino poi consolidato in sede di conversione del D.L. fiscale. Il testo definitivo è coordinato con l’art. 11 del D.L. n. 38/2026, conv. dalla L. n. 88/2026.  La vera fonte innovativa è il D.L. fiscale 2026, non il Testo unico.

 

Pertanto, il D.Lgs. n. 117/2026 non si limita a “fotografare” il vecchio TUIR: riorganizza la materia, migliora la collocazione sistematica di alcune discipline e recepisce le modifiche normative intervenute nelle more del procedimento. Tra queste, assumono particolare rilievo la separazione delle regole temporanee sui bonus edilizi e il coordinamento con il ripristino del regime di esclusione dei dividendi e della PEX disposto dal D.L. fiscale 2026.

 

 




Agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie e Bonus mobili: aggiornate le Guide dell’Agenzia delle entrate con le novità 2026

L’Agenzia delle entrate ha pubblicato l’aggiornamento della Guida “Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali” (edizione febbraio 2026), che fa seguito alla recente pubblicazione della Guida “Bonus mobili ed elettrodomestici (edizione gennaio 2026).

Il pregevole intervento editoriale dell’Agenzia fornisce chiarimenti sulle ultime novità normative e, in particolare, la proroga al 2026 disposta dalla legge n. 199/2025 (Legge di bilancio 2026) delle detrazioni “rafforzate” già previste fino al 2025 dalla legge n. 207/2024 (Legge di bilancio 2025).

 

Guida alle agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie (febbraio 2026): cosa chiarisce e cosa cambia nel 2026

 

La Guida riepiloga, con taglio operativo, l’intero perimetro delle misure agevolative sotto forma di detrazione “edilizie.”

Aliquote e limiti: conferma della “doppia aliquota” anche per il 2026.

Per le spese 2025-2026:

  • 50 per cento (limite 96.000 euro) se l’intervento riguarda l’abitazione principale ed è sostenuto dal proprietario o da chi è titolare di un diritto reale di godimento;
  • 36 per cento (limite 96.000 euro) negli altri casi in cui la detrazione è ammessa.

La Guida dettaglia anche le modifiche alla disciplina in arrivo (salvo ulteriori proroghe): nel 2027 le aliquote scendono al 36%/30% (sempre con limite 96.000 euro), mentre dal 2028 al 2033 la detrazione è al 30% con limite 48.000 euro (e dal 2034 al 36% con limite 48.000 euro).

 

Quando spetta davvero l’aliquota più alta (50% nel 2025-2026)

 

Per ottenere le percentuali maggiorate, la Guida ribadisce due condizioni chiave:

  • titolarità (proprietà/diritto reale) già al momento di avvio lavori (o della spesa, se precedente);
  • immobile adibito ad abitazione principale (dimora abituale del titolare o dei suoi familiari, secondo i criteri indicati).

 

Stop alle caldaie a combustibili fossili (dal 2025)

 

La Guida recepisce l’esclusione dalla detrazione, dal 1° gennaio 2025, degli interventi di sostituzione o nuova installazione di caldaie uniche alimentate a combustibili fossili.

 

Il “plafond” per redditi elevati: l’effetto dell’art. 16-ter TUIR

 

Nella Guida viene evidenziata la disciplina che ha introdotto un tetto massimo di oneri detraibili per contribuenti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro, calcolato su importi base e coefficienti legati ai figli a carico.

 

Guida ai “Bonus mobili ed elettrodomestici (gennaio 2026): proroga al 2026 e le regole “per non sbagliare”

 

La Guida conferma che la detrazione è pari al 50% per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici destinati ad arredare un immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio. La legge n. 199/2025 (lett. b), n. 3 del comma 22, art. 1,) ha prorogato l’agevolazione alle spese sostenute anche nel 2026.

 

Importo massimo: 5.000 euro anche per il 2026

 

Il 50 per cento si calcola su un tetto che, per gli anni 2024, 2025 e 2026, è pari a 5.000 euro (complessivi per mobili + grandi elettrodomestici), con ripartizione in 10 quote annuali.

Attenzione all’effetto “scomputo” se i lavori sono iniziati l’anno prima e si è già fruito della detrazione su acquisti dell’anno precedente: il limite va considerato al netto delle spese già agevolate.

 

Pagamenti e documenti: regole operative

 

Pagamenti ammessi: bonifico o carta di debito/credito; esclusi contanti, assegni e altri mezzi. Se si paga con bonifico non è necessario usare quello “speciale” per ristrutturazioni (soggetto a ritenuta). Sono ammesse anche spese di trasporto e montaggio e l’acquisto con finanziamento, a condizioni puntuali.

Documentazione: ricevute del bonifico o transazioni con carta, addebito su conto, fatture con natura/qualità/quantità, e documenti sulla classe energetica quando richiesti.

 

Casi esclusi e “attenzione caldaie”

 

La Guida ribadisce che:

  • gli interventi agevolati con Ecobonus non consentono il bonus mobili;
  • la realizzazione/acquisto di box pertinenziali non dà diritto al bonus mobili.

Inoltre, nella Guida chiarito che “non sono più detraibili, ai sensi dell’articolo 16-bis del Tuir, le spese per gli interventi di sostituzione (o di nuova installazione) degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili e, dunque, da tale data non è possibile fruire del bonus per l’acquisto di mobili collegati ai predetti interventi”.




Il Disegno di legge di Bilancio 2026 è stato firmato in serata dal Capo dello Stato | Il testo sarà trasmesso al Senato nei prossimi giorni

Aggiornamento del 28 ottobre 2026

Il disegno di legge di Bilancio 2026 presentato al Senato

Il testo del DDL-Disegno di legge, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028» – (Sezione I del disegno di legge A.S. n. 1689) – DDL n. 1689 (TOMO II)

Le relazioni del Ddl bilancio 2026

Le relazioni (illustrativa e tecnica) al disegno di legge, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028» – (Sezione I del disegno di legge A.S. n. 1689) – DDL n. 1689 – Testo correlato 1689 (TOMO I) – Relazione illustrativa – Relazione tecnica

Vedi anche:

I – Disegno di Legge di Bilancio 2026 (A.S. 1689). Una prima analisi delle norme fiscali del Titolo II e Capo I del Titolo VI

II – Assegnazioni/estromissioni, rateazione plusvalenze, affrancamento riserve, dividendi e interventi su IRAP e DTA/IFRS 9. Le misure contenute negli articoli da 14 a 22 del disegno di legge di Bilancio 2026

III – Rottamazione-quinquies, pignoramenti presso terzi rafforzati, liquidazione IVA automatizzata, permute IVA/operazioni tra collegati, compensazioni e limite 50.000, reddito d’impresa e deduzione marchi/avviamento/immateriali. Le misure contenute negli articoli da 23 a 36 del disegno di legge di Bilancio 2026

III – Rottamazione-quinquies, pignoramenti presso terzi rafforzati, liquidazione IVA automatizzata, permute IVA/operazioni tra collegati, compensazioni e limite 50.000, reddito d’impresa e deduzione marchi/avviamento/immateriali. Le misure contenute negli articoli da 23 a 36 del disegno di legge di Bilancio 2026

 

 

Il Disegno di legge di Bilancio 2026 è stato bollinato dalla Ragioneria di Stato e firmato in serata dal Capo dello Stato; il testo sarà trasmesso al Senato nei prossimi giorni. La versione bollinata porta il totale a 154 articoli (la prima bozza si fermava a 137).  

 

Affitti brevi: cosa cambia nell’art. 7

 

Nel testo bollinato l’intervento sulle locazioni brevi non alza in generale la cedolare al 26% sul “primo immobile”, ma condiziona l’aliquota ridotta al 21% a un requisito ben preciso: vale solo per una unità immobiliare indicata in dichiarazione a condizione che, nel periodo d’imposta, su quell’unità non siano stati conclusi contratti tramite intermediari immobiliari o portali telematici. In pratica:

  • 21% se il contribuente non usa intermediari/portali per l’unità prescelta;
  • 26% negli altri casi.

La nuova formulazione non cambia la sostanza del precedente, considerato che i contratti di locazione breve sono per la maggior parte conclusi tra proprietari e conduttori per il tramite di portali e intermediari online.

 

 

 

 

Preleva il testo del Disegno di legge di Bilancio 2026  bollinato dalla Ragioneria di Stato e firmato in serata dal Capo dello Stato

 

 




Il testo della bozza del disegno di legge di Bilancio 2026 e focus sulla novità fiscali

Aggiornamento del 28 ottobre 2026

Il disegno di legge di Bilancio 2026 presentato al Senato

Il testo del DDL-Disegno di legge, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028» – (Sezione I del disegno di legge A.S. n. 1689) – DDL n. 1689 (TOMO II)

Le relazioni del Ddl bilancio 2026

Le relazioni (illustrativa e tecnica) al disegno di legge, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028» – (Sezione I del disegno di legge A.S. n. 1689) – DDL n. 1689 – Testo correlato 1689 (TOMO I) – Relazione illustrativa – Relazione tecnica

 

Vedi anche:

I – Disegno di Legge di Bilancio 2026 (A.S. 1689). Una prima analisi delle norme fiscali del Titolo II e Capo I del Titolo VI

II – Assegnazioni/estromissioni, rateazione plusvalenze, affrancamento riserve, dividendi e interventi su IRAP e DTA/IFRS 9. Le misure contenute negli articoli da 14 a 22 del disegno di legge di Bilancio 2026

III – Rottamazione-quinquies, pignoramenti presso terzi rafforzati, liquidazione IVA automatizzata, permute IVA/operazioni tra collegati, compensazioni e limite 50.000, reddito d’impresa e deduzione marchi/avviamento/immateriali. Le misure contenute negli articoli da 23 a 36 del disegno di legge di Bilancio 2026

III – Rottamazione-quinquies, pignoramenti presso terzi rafforzati, liquidazione IVA automatizzata, permute IVA/operazioni tra collegati, compensazioni e limite 50.000, reddito d’impresa e deduzione marchi/avviamento/immateriali. Le misure contenute negli articoli da 23 a 36 del disegno di legge di Bilancio 2026

 

 

 

 

 

Si pubblica una bozza del disegno di legge di Bilancio 2026, che sarà trasmessa nei prossimi giorni al Parlamento.

La bozza è strutturata in più Titoli: dai risultati differenziali del bilancio dello Stato alle misure fiscali, del lavoro e previdenza, fino a sanità, crescita e investimenti, istruzione e cultura, calamità ed emergenze, enti territoriali, livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e revisione della spesa.

Il testo pubblicato ha natura meramente ricognitiva e potrà essere oggetto di modifiche prima della trasmissione al parlamento.

 

Sul versante fiscale, il Ddl tra l’altro, prevede:

Art. 9 – Detrazioni edilizie/energetiche: rimodulazione delle aliquote: 36 per cento per spese 2025-2026 e 30 per cento per il 2027; per le tipologie al 50 per cento conferma del 50 per cento per 2025–2026 e 36 per cento nel 2027. Estesa al 2026 la finestra prevista da commi correlati dell’art. 16 del D.L. n. 63/2013.

Art. 11 – “Flat tax” nuovi residenti (art. 24-bis TUIR): imposta sostitutiva annuale da 200.000 a 300.000 euro; per ciascun familiare da 25.000 a 50.000 euro. Applicazione ai trasferimenti di residenza dalla data di entrata in vigore delle legge

Art. 12 – Regime forfetario: prorogate al 2026 le condizioni straordinarie di accesso previste dalla L. 207/2024.

Art. 13 – Criptovalute: per i token di moneta elettronica denominati in euro aliquota al 26 per cento (non 33 per cento);

Art. 14 – Assegnazione agevolata beni ai soci/Estromissione: finestra fino al 30 settembre 2026.

Art. 15 – Rateazione plusvalenze beni strumentali: nuovo art. 86 (comma 4) TUIR: se possesso ≥5 anni, rate in quote costanti nell’esercizio e nei successivi, non oltre il secondo; regole ad hoc per immobilizzazioni finanziarie (ultimi 5 bilanci, FIFO) e per cessione d’azienda (possesso ≥3 anni, rate fino a 4 esercizi). Decorrenza dal periodo successivo al 31 dicembre 2025.

Art. 16 – Affrancamento riserve in sospensione: facoltà di affrancare saldi attivi/riserve/fondi in sospensione con imposta sostitutiva del 10 per cento; pagamento in 4 rate annue a partire dal saldo imposte del periodo 2025; rinvio al DM 27 giugno 2025.

Art. 17 – Dividendi infra-UE e rimborsi IRAP: esclusione al 95 per cento dei dividendi UE dalla base IRAP (valore produzione/margine di intermediazione).

Art. 18 – Dividendi (TUIR): introduzione di soglia di partecipazione diretta ≥10 per cento (con look-through per partecipazioni indirette) per il regime di esclusione su dividendi ex artt. 59 e 89 TUIR; applicazione alle distribuzioni deliberate dal 1° gennaio 2026; decreti MEF di coordinamento.

Art. 21 – IRAP intermediari finanziari/assicurazioni: aumento di 2 punti percentuali delle aliquote IRAP per tre periodi d’imposta a partire da quello successivo al 31/12/2025; regole sugli acconti.

Art. 22 – DTA: sospensione deduzioni: differita al 2028–2029 la deduzione delle quote 3,80 per cento e 12,36 per cento previste per il 2027 (coord. con norme 2015 e 2018).

 

Art. 23 – Definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione (“rottamazione-quinquies”)

 

Che cosa si può definire

Carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 per omessi versamenti da dichiarazioni e controlli automatizzati (artt. 36-bis/36-ter DPR n. 600/1973 e 54-bis/54-ter DPR n. 633/1972) e per omessi versamenti contributivi INPS; esclusi i carichi da accertamento. Si paga solo capitale + spese di notifica/esecutive, senza sanzioni, interessi (compresi quelli di mora) e aggio.

Come si aderisce

Dichiarazione telematica all’agente della riscossione entro il 30 aprile 2026 (modulo e canale indicati sul sito dell’agente entro 20 giorni dall’entrata in vigore). Nella domanda si sceglie il numero di rate e si dichiarano gli eventuali giudizi pendenti, impegnandosi a rinunciarvi; il giudice sospende e poi estingue il processo dopo il pagamento della prima/ unica rata. Possibile integrazione della dichiarazione fino al 30 aprile 2026. 

Pagamento e interessi

Unica soluzione entro 31 luglio 2026 oppure fino a 54 rate bimestrali: 1ª-3ª il 31/07/2026, 30/09/2026, 30/11/2026; dalla 4ª alla 51ª ogni 31/01, 31/03, 31/05, 31/07, 30/09, 30/11 dal 2027; 52ª-54ª il 31/01/2035, 31/03/2035, 31/05/2035. In caso di rate, interessi 4 per cento annuo dal 1° agosto 2026 (non si applica l’art. 19 DPR n. 602/1973). 

Effetti immediati dell’adesione (dalla presentazione)

Sospesi termini di prescrizione/decadenza e gli obblighi delle dilazioni in essere; stop a nuovi fermi/ipoteche (salvi quelli già iscritti) e a nuove o proseguite esecuzioni (se non c’è stato primo incanto positivo). Il debitore non è inadempiente ai fini degli artt. 28-ter e 48-bis DPR 602/1973 e vale la regola sul DURC regolare ex art. 54 D.L. n. 50/2017.

Decadenza

La definizione non produce effetti (riparte la riscossione e i versamenti restano acconti) se non si paga: l’unica rata, due rate (anche non consecutive), o l’ultima rata.

Comunicazioni e discarico

L’agente comunica entro 30 giugno 2026 l’importo complessivo/rate (minimo rata 100 euro) e rende disponibili i pagamenti (domiciliazione, moduli precompilati, sportelli). A definizione pagata, discarico automatico del residuo e trasmissione agli enti dell’elenco debitori entro 31 dicembre 2036. 

Rapporti con precedenti “rottamazioni”

Regole specifiche per i carichi 2000-30 giugno 2022 già oggetto di definizioni inefficaci o regolari al 30 settembre 2025 (quali rientrano e quali no).

 

Art. 24 – Definizione agevolata di tributi regionali e locali

 

Facoltà degli enti

Regioni ed enti locali possono introdurre proprie definizioni (riduzione/esclusione interessi e/o sanzioni), anche con accertamenti in corso o contenziosi pendenti..

Ambito oggettivo

Tributi disciplinati e gestiti dagli enti; esclusi IRAP, compartecipazioni e addizionali erariali. Ammessa anche l’estensione alle entrate patrimoniali. 

Efficacia e adempimenti

I regolamenti degli enti diventano efficaci con la pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente; entro 60 giorni vanno trasmessi al MEF-DF (solo fini statistici). Devono considerare la situazione finanziaria e l’impatto sulla riscossione, favorendo strumenti digitali.

Abrogazioni

Abrogata, per regioni/province/comuni, la facoltà generale di definizione ex art. 13 L. n. 289/2002.

 

Art. 25 – Contrasto agli inadempimenti IVA (nuovo art. 54-bis.1 DPR n. 633/1972)

 

Liquidazione “da omessa dichiarazione”

In caso di omessa dichiarazione annuale IVA (o presentata priva dei quadri necessari), l’Agenzia può liquidare l’imposta (anche in modo automatizzato) usando fatture elettroniche, corrispettivi telematici e LIPE; non si considera il credito dell’anno precedente e si scomputano solo i versamenti effettuati.

Contraddittorio e pagamento

Esito comunicato al contribuente, che ha 60 giorni per fornire dati/chiarimenti oppure pagare imposta + interessi + sanzioni; se paga entro 60 giorni, sanzione ridotta a 1/3. Provvedimento del Direttore AE per modalità attuative.

Coordinamenti sanzionatori

L’avvenuta comunicazione degli esiti della liquidazione esclude l’art. 5, comma 1-bis, D.Lgs. n. 471/1997; definita la nozione di «imposta dovuta» (differenza tra tributo accertato e quello già liquidato ex articolo 54-bis.1) ai fini dell’art. 5 D.Lgs. n. 471/1997 e dell’art. 30 del TUSAP (D.Lgs. n. 173/2024). 

 

Art. 26 – Misure di contrasto alle indebite compensazioni

 

Divieto di compensazione “mirata” (dal 1° luglio 2026)

I crediti d’imposta diversi da quelli emergenti dalla liquidazione delle imposte non possono essere usati in compensazione (art. 17 D.Lgs. n. 241/1997) per pagare i debiti di cui all’art. 17, comma 2, lett. e), f), g); il divieto vale anche per crediti trasferiti.

Soglie per controlli/limitazioni

La soglia che abilita i controlli preventivi/limitazioni passa da 100.000 a 50.000 euro, con modifiche al D.L. n. 223/2006, art. 37, comma 49-quinquies, e al T.U. versamenti e riscossione (D.Lgs. n. 33/2025), art. 5, comma 7.