Commercialisti. Pronta la check list per il Bonus facciate

Il Consiglio e la Fondazione Nazionale dei Commercialisti hanno pubblicato il documento che fornisce una guida ai professionisti incaricati del rilascio del visto di conformità in relazione agli interventi che danno diritto al “Bonus facciate”, utile per verificare la presenza della documentazione necessaria per l’apposizione del visto.

Il “Bonus facciate” di cui all’articolo 1, commi 219 e 220, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consiste in una detrazione dall’imposta lorda (IRPEF o IRES) per le spese relative agli interventi di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna. È possibile fruire della detrazione direttamente in dichiarazione oppure esercitare l’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito prevista dall’art. 121 del decreto-legge n. 34 del 2020.

Il recente decreto-legge n. 157 dell’11 novembre 2021 (c.d. “Decreto anti-frodi”), al fine di arginare possibili abusi, ha esteso ai bonus edilizi diversi dal Superbonus, tra cui il “Bonus facciate”, l’obbligatorietà del visto di conformità e dell’asseverazione della congruità delle spese, nei casi in cui il beneficiario intenda avvalersi di una delle predette opzioni per lo sconto in fattura o la cessione del credito.

La presente check list fornisce una guida ai professionisti incaricati del rilascio del visto di conformità in relazione agli interventi che danno diritto al “Bonus facciate”, utile per verificare la presenza della documentazione necessaria per l’apposizione del visto. Si evidenzia che essa, al pari delle check list già pubblicate per gli interventi che danno diritto al Superbonus, rappresenta uno strumento di supporto per il professionista di carattere generale che non può ritenersi comunque esaustivo circa i controlli da effettuare. Spetta infatti esclusivamente al professionista incaricato verificare, caso per caso, la conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta e che è necessaria ai fini della valida apposizione del visto di conformità. (Così, comunicato della Fondazione Nazionale dei Commercialisti)

Link al documento di ricerca “Check ListBonus facciate”
(https://press-magazine.it/wp-content/uploads/2021/12/2021_12_03_check-list-bonus-facciate-a.docx)

 

Per saperne di più:

 

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle entrate n. 16 E del 29 novembre 2021, con oggetto: «DECRETO-LEGGE “ANTIFRODE” – Superbonus – Bonus edilizi diversi dal Superbonus – Interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica Misure di contrasto alle frodi in materia di detrazioni per lavori edilizi e cessioni dei crediti. – Estensione dell’obbligo del visto di conformità e della congruità dei prezzi – Rafforzamento dei controlli preventivi – Decreto-Legge 11/11/2021, n. 157 – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 12 novembre 2021, prot. n. 312528/2021»

Link al testo della circolare-vademecum dell’Agenzia delle entrate n. 7 E del 25 giugno 2021 sulle spese detraibili/deducibili, crediti d’imposta ed altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione delle persone fisiche e per e per l’apposizione del visto di conformità per l’anno d’imposta 2021 – Raccolta dei principali documenti di prassi – (paragrafo “Interventi finalizzati al recupero o al restauro delle facciate degli edifici esistenti – Bonus facciate”)

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 24 E dell’8 agosto 2020: «SUPERBONUS DEL 110 PER CENTO – Detrazione per la realizzazione di specifici interventi di riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici, nonché opzione per la cessione o per lo sconto in luogo della detrazione – Artt. 119 e 121 del D.L. 19/05/2020, n. 34, conv., con mod., dalla L. 17/07/2020, n. 77 (Decreto Rilancio) – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’8/08/2020, prot. n. 283847 – Primi chiarimenti» – Paragrafo 7 (alternative alla detrazione)

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 2 E del 14 febbraio 2020, con oggetto: «BONUS FACCIATE – Detrazione per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti – Detrazione dall’imposta lorda del 90 per cento – Articolo 1, commi da 219 a 224 della L. 27/12/2019 n. 160 (Legge di bilancio 2020

La guida che fornisce tutte le informazioni necessarie per permettere ai contribuenti di fruire della detrazione d’imposta dedicata al restauro delle facciate degli edifici prevista dalla recente legge di bilancio 202(in “Finanza & Fisco” n. 38-39/2019, pag. 2179)

Link alla nuova guida dell’Agenzia delle entrate sulla detrazione dall’imposta lorda del 90 per cento cd. “Bonus Facciate”
Aggiornamento Luglio 2021




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 2 del 2020

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Commenti

 

 

La rivalutazione dei beni d’impresa in base alla legge di bilancio 2020
di Marco Orlandi

 

 

Prassi

 

Stretta sulle ritenute negli appalti

Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro in contesti c.d. labour intensive. La circolare che spiega i nuovi obblighi per committenti e appaltatori

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 1 E del 12 febbraio 2020: «RISCOSSIONE – Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro – Nuovi obblighi a decorrere dal mese di gennaio 2020 (e, quindi, relativamente ai versamenti eseguiti nel mese di febbraio 2020) – Art. 4, del D.L. 26/10/2019, n. 124, conv., con mod., dalla L. 19/12/2019, n. 157 – Art. 17-bis, del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241 – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 6 febbraio 2020, prot. n. 54730/2020»

 

Verifica del versamento delle ritenute fiscali e dei contributi nell’ambito dei contratti di appalto o di prestazione di opere e servizi

Documento del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili del mese di febbraio 2020

 

Nuovo bonus facciate (esterne)

Come usufruire della detrazione del 90% delle spese sostenute per interventi di recupero/restauro della facciata esterna degli edifici già esistenti

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 2 E del 14 febbraio 2020: «IMPOSTE SUI REDDITI (IRPEF E IRES) – Detrazione per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti (Bonus Facciate) -Detrazione dall’imposta lorda (IRPEF o IRES) del 90 per cento – Soggetti interessati – Interventi agevolabili – Adempimenti per usufruire della detrazione delle spese sostenute per interventi di recupero/restauro della facciata esterna degli edifici già esistenti in aree che, indipendentemente dalla loro denominazione, sono riconducibili o comunque equipollenti a quelle A o B (zone più abitate) descritte dal D.M. dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 – Cumulabilità – Art. 1, commi da 219 a 224, della L. 27/12/2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020)»

 

Fatture e corrispettivi

Corrispettivi telematici. Regole generali, chiarimenti e sanzioni applicabili in caso di mancato rispetto dei termini previsti per la memorizzazione e/o l’invio dei dati

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 3 E del 21 febbraio 2020: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – SCONTRINO ELETTRONICO – Corrispettivi telematici – Memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi – Memorizzazione elettronica con emissione del documento commerciale – Sanzioni in caso di mancata memorizzazione o di omissione della trasmissione – Credito di imposta per l’acquisto o l’adattamento dei registratori telematici – Chiarimenti – Art. 2, D.Lgs. 05/08/2015, n. 127»

 

Corrispettivi telematici. Le modalità operative da seguire al fine di procedere al reso merce

Principio di diritto dell’Agenzia delle Entrate n. 21 del 1° agosto 2019 «IVA (Imposta sul valore aggiunto) -SCONTRINO ELETTRONICO – COMMERCIO – Corrispettivi telematici – Memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi – COMMERCIO – Resi – Fattispecie – Facoltà di restituzione della merce da parte del cliente – Recesso del cliente e restituzione totale del prezzo di vendita – Modalità da seguire in presenza di reso merce anche a seguito del nuovo obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi (con emissione del nuovo documento commerciale) – Art. 2, D.Lgs. 05/08/2015, n. 127»

 

Trasmissione telematica corrispettivi. Nel primo semestre di vigenza dell’obbligo ritardo non punibile. Sanzioni solo per la trasmissione telematica dei corrispettivi riferita al secondo semestre del 2019 successiva al 30 aprile 2020

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 6 E del 10 febbraio 2020: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – SCONTRINO ELETTRONICO – Memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi – Insussistenza dell’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri laddove, in luogo di scontrini ovvero ricevute fiscali, le operazioni siano state documentate tramite l’emissione di fatture ex articolo 21 o 21-bis del D.P.R. IVA -Affermazione – Trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri – Primo semestre di vigenza dell’obbligo, decorrente dal 1° luglio 2019 – Mitigazione dell’impianto sanzionatorio – Applicazione l’esimente prevista dall’art. 10 della L. 27/07/2000, n. 212 in tema di errori del contribuente – Art. 2, del D.Lgs. 05/08/2015, n. 127»

 

 

Legislazione

 

Stretta sulle ritenute negli appalti

Lo schema di certificazione dei requisiti di esenzione ex art. 17-bis, comma 5, D.Lgs. n. 241/1997 (c.d. DURF – Durc Fiscale)

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 6 febbraio 2020, prot. n. 54730/2020: «Approvazione dello schema di certificato di sussistenza dei requisiti previsti dall’articolo 17-bis, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241»

 

 

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“Bonus facciate”. I chiarimenti per usufruire della detrazione fiscale del 90%

Pubblicate le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate per usufruire del cosiddetto “bonus facciate”, la detrazione fiscale del 90% delle spese sostenute per gli interventi di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, prevista dalla Legge di Bilancio 2020. La circolare n. 2/E de 14 febbraio 2020 fornisce, infatti, i primi chiarimenti sugli adempimenti da seguire, sugli interventi agevolabili e sui soggetti che possono accedere al beneficio.

 

Lavori agevolabili

 

Ai fini del riconoscimento del bonus, gli interventi devono essere finalizzati al “recupero o restauro” della facciata esterna e devono essere realizzati esclusivamente sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi. L’agevolazione, pertanto, riguarda gli interventi effettuati sull’involucro esterno visibile dell’edificio, vale a dire sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno). Tra i lavori agevolabili rientrano quelli per il rinnovo e consolidamento della facciata esterna dell’edificio, inclusa la mera tinteggiatura o pulitura della superficie, e lo stesso vale per i balconi o per eventuali fregi esterni. E ancora, lavori sulle grondaie, sui pluviali, sui parapetti, sui cornicioni e su tutte le parti impiantistiche coinvolte perché parte della facciata dell’edificio. Beneficiano della detrazione anche le spese correlate agli interventi e alla loro realizzazione, ad esempio perizie, sopralluoghi, progettazione dei lavori, installazioni di ponteggi, ecc.

Anche gli interventi influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10 per cento dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio rientrano nel campo del bonus facciate. Tali lavori devono però soddisfare i requisiti indicati nel decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015 (decreto “requisiti minimi”) e i valori limite della trasmittanza termica delle strutture componenti l’involucro edilizio.

 

Bonus anche per gli affittuari

 

Ai fini della detrazione, i soggetti beneficiari devono possedere o detenere l’immobile oggetto dell’intervento in qualità di proprietario, nudo proprietario o di titolare di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie) oppure detenere l’immobile in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, ed essere in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario.

 

La detrazione guarda al 2020

 

Per il calcolo della detrazione, per le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e per gli enti non commerciali, si deve far riferimento al criterio di cassa, ovvero, alla data dell’effettivo pagamento, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi. Ad esempio, un intervento ammissibile iniziato a luglio 2019, ma con pagamenti effettuati sia nel 2019 che nel 2020, consentirà sì la fruizione del “bonus facciate” ma solo con riferimento alle spese sostenute nel 2020.

Per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali, si guarderà al “criterio di competenza” e, quindi, alle spese da imputare al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono e indipendentemente dalla data dei pagamenti.

 

Cosa fare per fruire del bonus

 

Per godere dell’agevolazione, i contribuenti non titolari di reddito d’impresa, devono effettuare il pagamento delle spese tramite bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA/codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato. Inoltre, è necessario indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione. L’Agenzia ricorda che possono essere utilizzati i bonifici predisposti da banche e Poste spa per il pagamento delle spese ai fini dell’Ecobonus o della detrazione per interventi di ristrutturazione edilizia. Per gli interventi che influiscono dal punto di vista termico o che interessano oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio si applicano anche le stesse procedure e gli stessi adempimenti previsti per l’Ecobonus dal decreto 19 febbraio 2007 e che entro 90 giorni dalla fine dei lavori deve essere inviata all’ENEA, esclusivamente in via telematica, la scheda descrittiva relativa agli interventi realizzati. È obbligatorio, infine, conservare ed esibire, se richiesta dagli uffici, tutta la documentazione indicata nella circolare, tra cui i documenti comprovanti le spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi, la copia della delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori, ecc.

 

Link al testo della Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 2 E del 14 febbraio 2020, con oggetto: «BONUS FACCIATE – Detrazione per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti – Detrazione dall’imposta lorda del 90 per cento – Articolo 1, commi da 219 a 224 della L. 27/12/2019 n. 160 (Legge di bilancio 2020

 

Pronta anche una guida che fornisce tutte le informazioni necessarie per permettere ai contribuenti di fruire della detrazione d’imposta dedicata al restauro delle facciate degli edifici prevista dalla recente legge di bilancio 2020 (in “Finanza & Fisco” n. 38-39/2019, pag. 2179)

Link alla nuova guida dell’Agenzia delle entrate sulla detrazione dall’imposta lorda del 90 per cento cd. “Bonus Facciate”