Semplificazioni in tema di detrazione dell’IVA

L’articolo 14 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 (di seguito riportato), interviene sulla disciplina della detrazione IVA, con riferimento alle liquidazioni mensili, integrando l’articolo 1, comma 1, del D.P.R. n. 100 del 1998.
La novella in esame stabilisce che entro il giorno 16 di ogni mese, può essere esercitato il diritto alla detrazione relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l’operazione. Tale disposizione non si applica alle operazioni effettuate nell’anno precedente.
Così, ad esempio, per un’operazione eseguita il 25 febbraio 2019 e fatturata il 6 marzo successivo, il cessionario/committente, che abbia ricevuto ed annotato il documento entro il 15 dello stesso mese, avrà la possibilità di computare l’IVA addebitatagli in fattura nella liquidazione del periodo in cui l’operazione si considera effettuata (febbraio 2019) e, dunque, di portare subito in detrazione l’imposta.(esempio tratto dal testo trascritto dell’audizione del Direttore generale dell’Agenzia delle entrate del 31 ottobre 2018 presso la Commissione Finanze e Tesoro del Senato)
Secondo quanto rappresentato dalla relazione illustrativa, “tenuto conto dei termini concessi per la emissione della fattura, in particolare di quella cosiddetta “differita”, e dei tempi di recapito della fattura elettronica – la quale potrebbe essere recapitata al cessionario/committente oltre il periodo in cui l’imposta diventa esigibile – la norma prevede una modifica …, finalizzata ad evitare che il cessionario/committente subisca il pregiudizio finanziario derivante dal rinvio della detrazione. Il periodo inserito nell’articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 100, prevede quindi che il cessionario/committente possa computare l’IVA addebitatagli in fattura nella liquidazione del periodo in cui l’operazione si considera effettuata e, conseguentemente, l’imposta è diventata esigibile. Ciò a condizione che la fattura sia recapitata entro i termini di liquidazione e sia stata debitamente registrata. La medesima facoltà non è ammessa con riferimento alle operazioni effettuate in un anno d’imposta le cui fatture di acquisto sono ricevute nell’anno successivo. In tale evenienza l’imposta deve essere detratta nell’anno di ricezione del documento”.
Il testo dell’articolo 14 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119
Art. 14
Semplificazioni in tema di detrazione dell’IVA
1. Nell’articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100 (1), dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente.».
Nota (1)
DPR 23 marzo 1998, n. 100
Regolamento recante norme per la semplificazione e la razionalizzazione di alcuni adempimenti contabili in materia di imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell’articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662
Art. 1
Dichiarazioni e versamenti periodici
1. Entro il giorno 16 di ciascun mese, il contribuente determina la differenza tra l’ammontare complessivo dell’imposta sul valore aggiunto esigibile nel mese precedente, risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai corrispettivi delle operazioni imponibili, e quello dell’imposta, risultante dalle annotazioni eseguite, nei registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati, sulla base dei documenti di acquisto di cui è in possesso e per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese ai sensi dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente. Il contribuente, qualora richiesto dagli organi dell’Amministrazione finanziaria, fornisce gli elementi in base ai quali ha operato la liquidazione periodica. (Il periodo da «Entro il medesimo termine» fino a «nell’anno precedente.» è stato aggiunto dall’art. 14, comma 1, del D.L. 23/10/2018, n. 119, a decorrere dal 24.10.2018. In precedenza il comma era stato così sostituito dall’art. 11, comma 1, lett. a), del D.P.R. 07/12/2001, n. 435, a decorrere dalle liquidazioni relative al 2002, al precedente che si riporta:
«1. Entro il giorno 16 di ciascun mese, il contribuente determina la differenza tra l’ammontare complessivo dell’imposta sul valore aggiunto esigibile nel mese precedente, risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai corrispettivi delle operazioni imponibili, e quello dell’imposta, risultante dalle annotazioni eseguite, nei registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati, sulla base dei documenti di acquisto di cui è in possesso e per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese ai sensi dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Gli elementi necessari per il calcolo dell’imposta sono indicati in apposita sezione dei registri delle fatture o dei corrispettivi.». Nel previgente comma 1 le parole «Entro il giorno 16 di ciascun mese» sono state così sostituite alle precedenti «Entro il giorno 15 di ciascun mese» dall’art. 2, comma 1, lett. a) del D.P.R. 14/10/1999, n. 542)
1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, ultimo periodo, si applicano anche ai soggetti di cui all’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542. (Comma inserito dall’art. 11, comma 1, lett. a), del D.P.R. 07/12/2001, n. 435, a decorrere dalle liquidazioni relative al 2002)
1-ter. Resta ferma la possibilità per gli aventi diritto di presentare istanza di rimborso infrannuale. (Comma inserito dall’art. 11, comma 1, lett. a), del D.P.R. 07/12/2001, n. 435, a decorrere dalle liquidazioni relative al 2002)
[2. A decorrere dal periodo d’imposta 1999, i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche effettuate ai sensi del comma 1 sono indicati, unitamente agli altri elementi richiesti, in apposito modello di dichiarazione da approvare con decreto dirigenziale. Tale dichiarazione è presentata anche nell’ipotesi di liquidazione con eccedenza a credito. Sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione periodica i contribuenti non soggetti per l’anno in corso all’obbligo di presentazione della dichiarazione annuale IVA o di effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempreché nel corso dello stesso anno non vengano meno le predette condizioni di esonero, nonché i soggetti di cui all’articolo 88 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Le persone fisiche presentano la dichiarazione sempreché abbiano realizzato nell’anno precedente un volume d’affari superiore a cinquanta milioni di lire.] (Comma abrogato dall’art. 11, comma 1, lett. b), del D.P.R. 07/12/2001, n. 435, a decorrere dalle liquidazioni relative al 2002. Prima dell’abrogazione comma così sostituito dall’art. 2, comma 1, lett. b) del D.P.R. 14/10/1999, n. 542 al precedente che si riporta:
«2. A decorrere dal 1° gennaio 1999, le predette annotazioni sono sostituite con l’indicazione degli stessi dati in apposita dichiarazione, da approvare con decreto dirigenziale e con le modalità ivi previste, da presentare, anche in via telematica, ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241»)
[2-bis. In caso di determinazione separata dell’imposta in presenza di più attività, il contribuente presenta una sola dichiarazione riepilogativa per ciascun periodo. In caso di liquidazioni periodiche separate concernenti periodi mensili e trimestrali, effettuate contestualmente entro il termine previsto dal comma 1 per le liquidazioni mensili, il contribuente presenta una sola dichiarazione contenente i dati riepilogativi delle liquidazioni effettuate.] (Comma abrogato dall’art. 11, comma 1, lett. b), del D.P.R. 07/12/2001, n. 435, a decorrere dalle liquidazioni relative al 2002. Prima dell’abrogazione comma inserito dall’art. 2, comma 2 del D.P.R. 14/10/1999, n. 542)
[2-ter. I contribuenti presentano la dichiarazione di cui al comma 2 entro l’ultimo giorno del mese nel quale vanno eseguite le liquidazioni periodiche di cui ai commi 1 e 5. La predetta dichiarazione è presentata per il tramite della Poste italiane S.p.a. o di una banca, convenzionate. I soggetti indicati all’articolo 3, commi 2, 2-bis, 2-ter e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, trasmettono la dichiarazione in via telematica entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di presentazione.] (Comma abrogato dall’art. 11, comma 1, lett. b), del D.P.R. 07/12/2001, n. 435, a decorrere dalle liquidazioni relative al 2002. Prima dell’abrogazione comma inserito dall’art. 2, comma 2 del D.P.R. 14/10/1999, n. 542)
3. A partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento, il contribuente che affida a terzi la tenuta della contabilità e ne abbia dato comunicazione all’ufficio dell’imposta sul valore aggiunto competente nella prima dichiarazione annuale presentata nell’anno successivo alla scelta operata, può fare riferimento, ai fini del calcolo della differenza di imposta relativa al mese precedente, all’imposta divenuta esigibile nel secondo mese precedente. Per coloro che iniziano l’attività, l’opzione ha effetto dalla seconda liquidazione periodica. (Le parole da «all’ufficio dell’imposta» fino a «scelta operata» sono state così sostituite alle precedenti «all’ufficio dell’imposta sul valore aggiunto competente nella dichiarazione relativa all’anno precedente» dall’art. 2, comma 3 del D.P.R. 14/10/1999, n. 542)
4. Entro il termine stabilito nel comma 1, il contribuente versa l’importo della differenza nei modi di cui all’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633[, e annota sul registro gli estremi della relativa attestazione]. Se l’importo dovuto non supera il limite di lire cinquantamila, il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo. [La dichiarazione di cui al comma 1 è presentata, anche nell’ipotesi di liquidazione con eccedenza a credito, entro il termine stabilito per il versamento dell’imposta]. (Le parole da «, e annotata» fino a «relativa attestazione» sono state soppresse dall’art. 11, comma 1, lett. c), del D.P.R. 07/12/2001, n. 435, a decorrere dalle liquidazioni relative al 2002. L’ultimo periodo è stato soppresso dall’art. 2, comma 4 del D.P.R. 14/10/1999, n. 542)
5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 2-bis, 2-ter e 4 si applicano anche nei confronti dei soggetti di cui agli articoli 33, 73, primo comma, lettera e), e 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, con riferimento ai termini ivi stabiliti. (Le parole «1, 2, 2-bis, 2-ter e 4» sono state così sostituite alle precedenti «1, 2 e 4» dall’art. 2, comma 5, lett. a) del D.P.R. 14/10/1999, n. 542; le parole «articoli 33, 73, primo comma, lettera e) e 74» sono state così sostituite alle precedenti «articoli 33 e 74» dall’art. 2, comma 5, lett. b) del medesimo D.P.R. 542/99)
ATTENZIONE: