Semplificazioni in tema di detrazione dell’IVA

 

L’articolo 14 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 (di seguito riportato), interviene sulla disciplina della detrazione IVA, con riferimento alle liquidazioni mensili, integrando l’articolo 1, comma 1, del D.P.R. n. 100 del 1998.

La novella in esame stabilisce che entro il giorno 16 di ogni mese, può essere esercitato il diritto alla detrazione relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l’operazione. Tale disposizione non si applica alle operazioni effettuate nell’anno precedente.

Così, ad esempio, per un’operazione eseguita il 25 febbraio 2019 e fatturata il 6 marzo successivo, il cessionario/committente, che abbia ricevuto ed annotato il documento entro il 15 dello stesso mese, avrà la possibilità di computare l’IVA addebitatagli in fattura nella liquidazione del periodo in cui l’operazione si considera effettuata (febbraio 2019) e, dunque, di portare subito in detrazione l’imposta.(esempio tratto dal testo trascritto dell’audizione del Direttore generale dell’Agenzia delle entrate del 31 ottobre 2018 presso la Commissione Finanze e Tesoro del Senato)

Secondo quanto rappresentato dalla relazione illustrativa, “tenuto conto dei termini concessi per la emissione della fattura, in particolare di quella cosiddetta “differita”, e dei tempi di recapito della fattura elettronica – la quale potrebbe essere recapitata al cessionario/committente oltre il periodo in cui l’imposta diventa esigibile – la norma prevede una modifica …, finalizzata ad evitare che il cessionario/committente subisca il pregiudizio finanziario derivante dal rinvio della detrazione. Il periodo inserito nell’articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 100, prevede quindi che il cessionario/committente possa computare l’IVA addebitatagli in fattura nella liquidazione del periodo in cui l’operazione si considera effettuata e, conseguentemente, l’imposta è diventata esigibile. Ciò a condizione che la fattura sia recapitata entro i termini di liquidazione e sia stata debitamente registrata. La medesima facoltà non è ammessa con riferimento alle operazioni effettuate in un anno d’imposta le cui fatture di acquisto sono ricevute nell’anno successivo. In tale evenienza l’imposta deve essere detratta nell’anno di ricezione del documento”.

Il testo dell’articolo 14 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119

Art. 14
Semplificazioni in tema di detrazione dell’IVA

1. Nell’articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100 (1), dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente.».

 

Nota (1)

DPR 23 marzo 1998, n. 100

Regolamento recante norme per la semplificazione e la razionalizzazione di alcuni adempimenti contabili in materia di imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell’articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662

 

Art. 1
Dichiarazioni e versamenti periodici

1. Entro il giorno 16 di ciascun mese, il contribuente determina la differenza tra l’ammontare complessivo dell’imposta sul valore aggiunto esigibile nel mese precedente, risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai corrispettivi delle operazioni imponibili, e quello dell’imposta, risultante dalle annotazioni eseguite, nei registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati, sulla base dei documenti di acquisto di cui è in possesso e per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese ai sensi dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente. Il contribuente, qualora richiesto dagli organi dell’Amministrazione finanziaria, fornisce gli elementi in base ai quali ha operato la liquidazione periodica. (Il periodo da «Entro il medesimo termine» fino a «nell’anno precedente.» è stato aggiunto dall’art. 14, comma 1, del D.L. 23/10/2018, n. 119, a decorrere dal 24.10.2018. In precedenza il comma era stato così sostituito dall’art. 11, comma 1, lett. a), del D.P.R. 07/12/2001, n. 435, a decorrere dalle liquidazioni relative al 2002, al precedente che si riporta:

«1. Entro il giorno 16 di ciascun mese, il contribuente determina la differenza tra l’ammontare complessivo dell’imposta sul valore aggiunto esigibile nel mese precedente, risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai corrispettivi delle operazioni imponibili, e quello dell’imposta, risultante dalle annotazioni eseguite, nei registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati, sulla base dei documenti di acquisto di cui è in possesso e per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese ai sensi dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Gli elementi necessari per il calcolo dell’imposta sono indicati in apposita sezione dei registri delle fatture o dei corrispettivi.». Nel previgente comma 1 le parole «Entro il giorno 16 di ciascun mese» sono state così sostituite alle precedenti «Entro il giorno 15 di ciascun mese» dall’art. 2, comma 1, lett. a) del D.P.R. 14/10/1999, n. 542)

1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, ultimo periodo, si applicano anche ai soggetti di cui all’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542. (Comma inserito dall’art. 11, comma 1, lett. a), del D.P.R. 07/12/2001, n. 435, a decorrere dalle liquidazioni relative al 2002)

1-ter. Resta ferma la possibilità per gli aventi diritto di presentare istanza di rimborso infrannuale. (Comma inserito dall’art. 11, comma 1, lett. a), del D.P.R. 07/12/2001, n. 435, a decorrere dalle liquidazioni relative al 2002)

[2. A decorrere dal periodo d’imposta 1999, i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche effettuate ai sensi del comma 1 sono indicati, unitamente agli altri elementi richiesti, in apposito modello di dichiarazione da approvare con decreto dirigenziale. Tale dichiarazione è presentata anche nell’ipotesi di liquidazione con eccedenza a credito. Sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione periodica i contribuenti non soggetti per l’anno in corso all’obbligo di presentazione della dichiarazione annuale IVA o di effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempreché nel corso dello stesso anno non vengano meno le predette condizioni di esonero, nonché i soggetti di cui all’articolo 88 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Le persone fisiche presentano la dichiarazione sempreché abbiano realizzato nell’anno precedente un volume d’affari superiore a cinquanta milioni di lire.] (Comma abrogato dall’art. 11, comma 1, lett. b), del D.P.R. 07/12/2001, n. 435, a decorrere dalle liquidazioni relative al 2002. Prima dell’abrogazione comma così sostituito dall’art. 2, comma 1, lett. b) del D.P.R. 14/10/1999, n. 542 al precedente che si riporta:

«2. A decorrere dal 1° gennaio 1999, le predette annotazioni sono sostituite con l’indicazione degli stessi dati in apposita dichiarazione, da approvare con decreto dirigenziale e con le modalità ivi previste, da presentare, anche in via telematica, ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241»)

[2-bis. In caso di determinazione separata dell’imposta in presenza di più attività, il contribuente presenta una sola dichiarazione riepilogativa per ciascun periodo. In caso di liquidazioni periodiche separate concernenti periodi mensili e trimestrali, effettuate contestualmente entro il termine previsto dal comma 1 per le liquidazioni mensili, il contribuente presenta una sola dichiarazione contenente i dati riepilogativi delle liquidazioni effettuate.] (Comma abrogato dall’art. 11, comma 1, lett. b), del D.P.R. 07/12/2001, n. 435, a decorrere dalle liquidazioni relative al 2002. Prima dell’abrogazione comma inserito dall’art. 2, comma 2 del D.P.R. 14/10/1999, n. 542)

[2-ter. I contribuenti presentano la dichiarazione di cui al comma 2 entro l’ultimo giorno del mese nel quale vanno eseguite le liquidazioni periodiche di cui ai commi 1 e 5. La predetta dichiarazione è presentata per il tramite della Poste italiane S.p.a. o di una banca, convenzionate. I soggetti indicati all’articolo 3, commi 2, 2-bis, 2-ter e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, trasmettono la dichiarazione in via telematica entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di presentazione.] (Comma abrogato dall’art. 11, comma 1, lett. b), del D.P.R. 07/12/2001, n. 435, a decorrere dalle liquidazioni relative al 2002. Prima dell’abrogazione comma inserito dall’art. 2, comma 2 del D.P.R. 14/10/1999, n. 542)

3. A partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento, il contribuente che affida a terzi la tenuta della contabilità e ne abbia dato comunicazione all’ufficio dell’imposta sul valore aggiunto competente nella prima dichiarazione annuale presentata nell’anno successivo alla scelta operata, può fare riferimento, ai fini del calcolo della differenza di imposta relativa al mese precedente, all’imposta divenuta esigibile nel secondo mese precedente. Per coloro che iniziano l’attività, l’opzione ha effetto dalla seconda liquidazione periodica. (Le parole da «all’ufficio dell’imposta» fino a «scelta operata» sono state così sostituite alle precedenti «all’ufficio dell’imposta sul valore aggiunto competente nella dichiarazione relativa all’anno precedente» dall’art. 2, comma 3 del D.P.R. 14/10/1999, n. 542)

4. Entro il termine stabilito nel comma 1, il contribuente versa l’importo della differenza nei modi di cui all’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633[, e annota sul registro gli estremi della relativa attestazione]. Se l’importo dovuto non supera il limite di lire cinquantamila, il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo. [La dichiarazione di cui al comma 1 è presentata, anche nell’ipotesi di liquidazione con eccedenza a credito, entro il termine stabilito per il versamento dell’imposta]. (Le parole da «, e annotata» fino a «relativa attestazione» sono state soppresse dall’art. 11, comma 1, lett. c), del D.P.R. 07/12/2001, n. 435, a decorrere dalle liquidazioni relative al 2002. L’ultimo periodo è stato soppresso dall’art. 2, comma 4 del D.P.R. 14/10/1999, n. 542)

5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 2-bis, 2-ter e 4 si applicano anche nei confronti dei soggetti di cui agli articoli 33, 73, primo comma, lettera e), e 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, con riferimento ai termini ivi stabiliti. (Le parole «1, 2, 2-bis, 2-ter e 4» sono state così sostituite alle precedenti «1, 2 e 4» dall’art. 2, comma 5, lett. a) del D.P.R. 14/10/1999, n. 542; le parole «articoli 33, 73, primo comma, lettera e) e 74» sono state così sostituite alle precedenti «articoli 33 e 74» dall’art. 2, comma 5, lett. b) del medesimo D.P.R. 542/99)




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 22 del 2018

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Commenti

Fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio: implicazioni contabili e fiscali 
di Marco Orlandi

Profili IVA delle lavorazioni intracomunitarie di beni senza rientro 
di Marco Peirolo

Giurisprudenza

Corte di Giustizia CE:

Costi per servizi sostenuti in relazione all’acquisizione di una società. Detraibile l’IVA anche se l’operazione non ha successo

Corte di Giustizia CE – Sezione I – Sentenza del 17 ottobre 2018, Causa C-249/17: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Imposte sulla cifra d’affari – Artt. 4 e 17, della sesta direttiva 77/388/CEE – Nozione di soggetto passivo – Società holding – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Spese per prestazioni di servizi di consulenza sostenute ai fini dell’acquisizione di azioni di un’altra società – Intento della società acquirente di fornire servizi di gestione alla società obiettivo – Mancata fornitura di tali servizi per motivi riguardanti il rispetto del diritto della concorrenza – Diritto a detrazione dell’IVA gravante sulle prestazioni assunte – Art. 9, della direttiva 2006/112/CE – Art. 167 e ss., della direttiva 2006/112/CE – Normativa interna – Artt. 19 e ss., del D.P.R. 26/10/1972, n. 633»

 

Corte Suprema di Cassazione:

Sezioni tributarie

Estratto di ruolo – Innesco per l’impugnazione della cartella

Cartelle di pagamento invalidamente notificate e conosciute solo attraverso estratti di ruolo. Termini per il ricorso e prove ammesse della notifica

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Sentenza n. 1302 del 19 gennaio 2018: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Procedimento – Atti impugnabili – Cartella di pagamento invalidamente notificata e conosciuta dal contribuente solo attraverso un estratto di ruolo emesso dall’Agente della riscossione su istanza del contribuente -Autonoma impugnabilità – Fondamento – Conoscenza della cartella di pagamento per mezzo dell’estratto di ruolo -Impugnazione nel termine di cui all’articolo 21 del D.Lgs. n. 546/92 (60 giorni) – Necessità – Esclusione – Artt. 19 e 21, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 – Art. 100 c.p.c. – Art. 24 Cost. • CONTENZIOSO TRIBUTARIO – NOTIFICA – RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE – Cartella di pagamento – Prova della regolare notificazione della cartella di pagamento posta a base dell’iscrizione contestata – Produzione in giudizio della relata di notificazione ovvero dell’avviso di ricevimento della raccomandata postale – Ricorso a documenti equipollenti (ad es.: registri o archivi informatici dell’Amministrazione finanziaria o attestazioni dell’ufficio postale) – Non possibilità – Periodo di conservazione delle prove che attestano la notifica della cartella – Oltre cinque anni – Necessità – Richiamo al disposto di cui all’art. 26 del D.P.R. n. 602/1973 – Irrilevanza – Art. 26, del D.P.R. 29/09/1973, n. 602»

 

Opzione per la rateizzazione di plusvalenze – Comportamenti concludenti

Mancanza di un’espressa opzione: il comportamento concludente salva il regime applicato alle plusvalenze

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 16242 del 20 giugno 2018: «IMPOSTE SUI REDDITI – Redditi di impresa – Determinazione del reddito – Plusvalenze patrimoniali – Plusvalenze ex art. 86, comma 2, TUIR – Opzione per la rateizzazione nella dichiarazione dei redditi – Necessità – Fondamento – Comportamenti concludenti – Rilevanza – Art. 86, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Art. 1, D.P.R. 10/11/1997, n. 442 • CONTROLLI E VERIFICHE FISCALI – STATUTO DEL CONTRIBUENTE – Verifiche tributarie – Termine di permanenza presso la sede del contribuente – Violazione – Conseguenze – Invalidità degli atti compiuti – Esclusione – Art. 12, della L. 27/07/2000, n. 212»

 

Prescrizione “breve” dei crediti richiesti con cartelle esattoriali non opposte

Prescrizione del tributo TARSU. Cinque anni è l’intervallo temporale massimo tra la notifica della cartella di pagamento e l’avviso d’intimazione

Corte Suprema di Cassazione – Sezione VI Civile – T – Ordinanza n. 22305 del 13 settembre 2018: «RISCOSSIONE -TARSU (Tassa raccolta di rifiuti solidi urbani interni) – A mezzo cartella esattoriale – Intimazione di pagamento per TARSU – Prescrizione quinquennale dopo la notifica della cartella esattoriale non opposta – Fondamento – Ragioni – Cartella esattoriale – Attitudine al giudicato – Esclusione – Mancata impugnazione – Intimazione di pagamento – Notifica oltre il quinquennio dalla notifica della cartella di pagamento – Illegittimità – Termine di prescrizione quinquennale – Applicabilità – Art. 2948, n. 4), c.c.»

 

Responsabilità solidale e illimitata socio S.N.C – Diritto di escussione preventiva del patrimonio sociale

Cartella al socio di società di persone: per i debiti tributari sociali necessaria la preventiva escussione

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Sentenza n. 23260 del 27 settembre 2018: «RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE – Riscossione coattiva – Società in nome collettivo – Rapporti con i terzi – Responsabilità dei soci – Soci solidalmente e illimitatamente responsabili – Iscrizione a ruolo in violazione del “beneficum excussionis” – Illegittimità – Vizio proprio della cartella – Fondamento – Caso di specie – Nullità della cartella di pagamento notificata nella qualità di soci solidalmente responsabili di una s.n.c. per violazione del beneficium excussionis – Artt. 2291 e 2304 c.c.»

 

Mancata impugnazione degli atti “atipici” – Possibilità d’impugnazione dell’atto “tipico”successivo

Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani (c.d. TIA 1). Impugnabilità facoltativa delle fatture e giurisdizione tributaria su debenza e assoggettamento ad IVA

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Civile Tributaria – Sentenza n. 26198 del 18 ottobre 2018: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Procedimento – Atti aventi natura impositiva non elencati nell’art. 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992 – Impugnabilità – Facoltà e non onere – Conseguenze – Fattispecie – Artt. 2 e 19, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 – Art. 100 c.p.c. – Artt. 24, 53 e 97 Cost. • CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Competenza e giurisdizione – Commissioni tributarie -Giurisdizione in materia tributaria – Tariffa di igiene ambientale (cd. prima TIA o TIA-1) – Controversie sulla debenza – Giurisdizione commissioni tributarie – Fondamento – Fattispecie • IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Oggetto  -Prestazione di servizi – (TIA1) Tariffa di igiene ambientale di cui all’art. 49 del D.Lgs. 05/02/1997, n. 22 – Assoggettamento ad IVA – Esclusione – Fondamento»

 

Commissioni Tributarie Regionali:

Estratto di ruolo – Innesco per l’impugnazione della cartella

Inammissibile il ricorso al giudice tributario dopo 60 giorni la “conoscenza” della cartella per mezzo dell’estratto di ruolo

Commissione Tributaria Provinciale di Rieti – Sezione II – Sentenza n. 7 del 7 marzo 2018: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Procedimento di primo grado – Termini per ricorrere – Decorrenza – Individuazione – Onere della prova a carico del contribuente – per l’impugnativa – Esclusione – Fondamento – Artt. 5, comma 1-bis e 6, del D.Lgs. 19/06/1997, n. 218 – Artt. 20 e 21, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546»

 

Prassi

Pignoramento presso terzi di somme soggette a ritenuta – Soggetto titolato a richiedere il rimborso

Pignoramenti presso terzi con parziale restituzione. Il debitore pignorato è l’unico legittimato a chiedere il rimborso delle ritenute

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 9 del 19 settembre 2018: «ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – Ritenute alla fonte – Ritenute alla fonte per le somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi – Rimborso delle ritenute operate sulle somme pignorate – Procedura da seguire nell’ipotesi in cui vi sia restituzione parziale al debitore pignoratizio delle somme percepite – Soggetto titolato a richiedere il rimborso – Debitore pignorato (nella specie, ex datore di lavoro) – Provvedimento 03/03/2010, n. 34755 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate – Art. 23 e Titolo III, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Art. 15, comma 2, del D.L. 01/07/2009, n. 78, conv., con mod., dalla L 03/08/2009, n. 102»

 

Territorialità IVA per le prestazioni di servizi relativi a beni immobili situati in Italia

Territorialità IVA determinata attraverso il prisma del Regolamento UE n. 282/2011. I principi in caso di organizzazione di congressi o simili

Principio di diritto dell’Agenzia delle Entrate n. 2 del 24 settembre 2018: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Territorialità IVA per le prestazioni di servizi – Criteri per l’individuazione del presupposto territoriale – Disposizioni particolari – Deroghe ai principi generali – Servizi relativi a beni immobili situati in Italia – Applicazione dell’art. 7-quater del D.P.R. 633/1972, ai servizi legati ad attività congressuale – Regolamento di esecuzione del Consiglio dell’UE n. 282/2011 del 15 marzo 2011 come modificato dal regolamento d’esecuzione n. 1042/2013 del 7 ottobre 2013 – Artt. 7 e 12, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633»

 

Spese per carburante destinato alle macchine agricoleInapplicabilità della tracciabilità dei pagamenti

Azienda agricola che determina il reddito su base catastale e con detrazione dell’IVA forfetizzata: per l’acquisto di carburante destinato alle macchine agricole non deve necessariamente utilizzare pagamenti tracciabili

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 13 del 27 settembre 2018: «AGRICOLTURA – Imprenditore agricolo – IMPOSTE DIRETTE – Determinazione del reddito su base catastale – IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Regime speciale per i produttori agricoli – Cessioni di carburante destinato alle macchine agricole – Disposizioni in tema di deducibilità dei costi d’acquisto e di detraibilità dell’IVA che obbligano all’utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili – Inapplicabilità – Ragioni – Art. 32, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Art. 34, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633»

 

Gruppo IVA – Requisiti e modalità di calcolo del pro-rata

Costituzione del Gruppo IVA: ultime precisazioni su vincoli e pro rata

Gruppo IVA. L’associazione non può partecipare in veste di controllata

Principio di diritto dell’Agenzia delle Entrate n. 4 del 15 ottobre 2018: «GRUPPO IVA – Requisiti necessari per la costituzione del gruppo IVA – Partecipazione in veste di controllati – Definizione del vincolo finanziario ex art. 70-ter, comma 1, del D.P.R. 633/1972 – Riferimento alla nozione generale di controllo c.d. “di diritto”, diretto e indiretto, fornita al primo comma, n. 1), dell’art. 2359 del c.c. – Conseguenze – Preclusione ai soggetti passivi IVA non costituiti in forma societaria – Partecipazione in veste di controllanti – Possibilità – Titolo V-bis, costituito dagli articoli da 70-bis a 70-duodecies del D.P.R. 26/10/1972, n. 633»

Gruppo IVA: per il vincolo economico da svolgimento di un’attività principale dello stesso genere determinante l’oggetto sociale nell’atto costitutivo

Principio di diritto dell’Agenzia delle Entrate n. 5 del 15 ottobre 2018: «GRUPPO IVA – Requisiti necessari per la costituzione del gruppo IVA – Vincolo economico di cui all’articolo 70-ter, comma 2, del D.P.R. n. 633 del 1972 – Valutazione della presenza «di un’attività principale dello stesso genere» rispetto a quelle riscontrabili in capo ad altri soggetti del costituendo Gruppo IVA di cui alla lettera a) del comma 2 dell’art. 70-ter D.P.R. n. 633/72 – Valore determinante all’indicazione effettuata mediante codici ATECO – Esclusione – Riferimento alle attività indicate quale oggetto sociale nell’atto costitutivo – Necessità»

Gruppo IVA: nel primo anno di operatività la detrazione IVA in base a pro-rata determinato presuntivamente

Principio di diritto dell’Agenzia delle Entrate n. 7 del 19 ottobre 2018: «GRUPPO IVA – Soggetti ammessi al perimetro soggettivo del gruppo IVA – Modalità di calcolo del pro-rata provvisorio di detrazione del Gruppo IVA nel suo primo anno di operatività – Affermazione – Titolo V-bis, costituito dagli articoli da 70-bis a 70-duodecies del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Artt. 19, comma 5 e 19-bis, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633»

 

Novità in materia di regimi doganali – Nuova definizione di esportatore

Nuova definizione di esportatore e novità in materia di regimi doganali a seguito delle modifiche apportate al regolamento UE n. 2246/2015

Nota dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli prot. n. 112029/RU del 15 ottobre 2018: «DOGANE – Operazioni di importazione e di esportazione – Regolamento delegato (UE) 2018/1063 del 16/05/2018 che modifica il Regolamento delegato (UE) 2015/2446 concernente le disposizioni che specificano le modalità di applicazione del Codice doganale dell’Unione di cui al Regolamento (UE) n. 952/2013 – Novità in materia di regimi doganali – Nuova definizione di esportatore – Procedure (ammissione temporanea, perfezionamento, luoghi approvati)»

 

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