Delega unica per i servizi online di Agenzia Entrate e Agenzia entrate-Riscossione. Basta una sola comunicazione per autorizzare il professionista di fiducia

Una delega unica agli intermediari fiscali per utilizzare uno o più servizi online di Agenzia delle Entrate e Agenzia delle entrate-Riscossione.

È operativa dall’8 dicembre la nuova procedura esclusivamente telematica che consente ai contribuenti, con una sola comunicazione, di attivare il mandato al professionista di fiducia per operare in area riservata sui siti di entrambe le Agenzie. Le nuove deleghe resteranno efficaci fino al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di conferimento, salvo revoca o rinuncia. Deadline al 28 febbraio 2027, invece, per quelle già attive alla data del 5 dicembre 2025, se non ancora scadute.

Sui siti delle due Agenzie è disponibile una guida che illustra le nuove regole per cittadini e intermediari.

 

Le novità

 

Con la nuova delega unica, introdotta dal D.Lgs. n. 1/2024 (art. 21) e regolamentata dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 2 ottobre 2024, si uniformano le modalità di comunicazione e di rinnovo delle deleghe e si unificano le scadenze, semplificando così la gestione operativa da parte dei professionisti.

In particolare, dopo aver stipulato un accordo con l’intermediario, in formato cartaceo o digitale, i contribuenti possono attivare con un’unica operazione le deleghe rilasciate agli intermediari riferite ad uno o più servizi online di entrambe le Agenzie, tra cui quelli disponibili nel “Cassetto fiscale delegato” e nel portale “Fatture e corrispettivi” per Agenzia delle Entrate e quelli disponibili in “Equipro” per Agenzia delle entrate-Riscossione.

 

 

 

Come attivare la delega unica

 

Il contribuente può comunicare la delega unica direttamente online, accedendo con Spid, Cie o Cns alla propria area riservata sul sito dell’Agenzia delle Entrate e indicando l’intermediario e i servizi da attivare. In alternativa, la comunicazione può essere effettuata dall’intermediario mediante modalità esclusivamente digitali. Il mandato resta valido fino al 31 dicembre del quarto anno successivo alla sua attivazione, salvo revoca o rinuncia.

Le deleghe attive alla data del 5 dicembre 2025 manterranno la loro validità fino alla data di scadenza prevista, ma comunque non oltre il 28 febbraio 2027. Sempre nell’ottica di semplificare l’iter, il rinnovo di una delega in scadenza potrà essere comunicato, con le stesse modalità, a partire dal 2 ottobre dell’ultimo anno di validità: in questo modo la delega sarà nuovamente attiva dal 1° gennaio dell’anno successivo.

 

I servizi online di Agenzia delle Entrate

 

In questa prima fase, i servizi online delegabili di Agenzia delle Entrate comprendono la consultazione del Cassetto fiscale delegato, uno o più servizi relativi alla Fatturazione elettronica/corrispettivi telematici (consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici, consultazione dei dati rilevanti ai fini Iva, registrazione dell’indirizzo telematico, fatturazione elettronica e conservazione delle fatture elettroniche, accreditamento e censimento dispositivi), l’acquisizione dei dati ISA e dei dati per la determinazione della proposta di concordato preventivo biennale.

 

I servizi in Equipro per Agenzia delle entrate-Riscossione

 

I servizi online di Agenzia delle entrate-Riscossione a disposizione degli intermediari fiscali sono consultabili in Equipro, un’area del sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it riservata ai professionisti che operano per conto dei propri assistiti.

I servizi a disposizione consentono di consultare la situazione debitoria (cartelle e avvisi di pagamento emessi dal 2000), i piani di rateizzazione dei loro assistiti, pagare cartelle e avvisi, ottenere direttamente online la rateizzazione per importi fino a 120mila euro, inviare istanze di sospensione legale della riscossione, gestire le istanze di definizione agevolata, ricevere assistenza e informazioni e prenotare un appuntamento in videochiamata.

 

La guida dedicata

 

Per agevolare la transizione al nuovo sistema, Agenzia delle Entrate e Agenzie delle entrate-Riscossione hanno realizzato una specifica guida consultabile sui rispettivi siti che illustra in modo dettagliato i passaggi da compiere per l’attivazione della nuova delega. Al contempo, a livello operativo, nell’area riservata agli intermediari dei siti di Entrate e Riscossione è disponibile un file con l’elenco delle deleghe attive e le relative scadenze, utile per monitorare e gestire i rinnovi. (Così, comunicato Stampa AdE -AdeR del 9 dicembre 2025)

 

Delega unica per l’utilizzo dei servizi online di AdE e AdeR. La guida che illustra le nuove regole per cittadini e intermediari

 

Link al testo del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 7 agosto 2025, prot. n. 321918/2025, recante: «Disponibilità delle funzionalità per la comunicazione dei dati relativi al conferimento della delega di cui al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 2 ottobre 2024», pubblicato il 08.08.2024 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Link al testo del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 20 maggio 2025, prot. n. 225394/2025«Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 375356 del 2 ottobre 2024 recante la disciplina della “Delega unica agli intermediari per l’utilizzo dei servizi on line dell’Agenzia delle entrate e dell’Agenzia delle entrate-Riscossione”», pubblicato il 20.05.2024 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244




Delega unica per l’utilizzo dei servizi on-line AdE- AdeR. Dal prossimo 8 dicembre cambiano le modalità con cui i contribuenti potranno delegare gli intermediari

A partire dall’8 dicembre 2025 (Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 7 agosto 2025, prot. n. 321918/2025), i contribuenti potranno delegare, con un’unica operazione, gli intermediari all’utilizzo di uno o più servizi online dell’Agenzia delle entrate e dell’Agenzia delle entrate-Riscossione.

La data di avvio della nuova procedura è stata resa nota con un congruo lasso di tempo per consentire agli intermediari di adeguare le proprie procedure e i propri sistemi informatici (Specifiche tecniche per la comunicazione dei dati relativi alla delega unica).

Le deleghe attivate prima dell’8 dicembre 2025, conservano la loro efficacia fino alla scadenza originaria ma comunque non oltre il 28 febbraio 2027.

 

 

La delega potrà essere conferita al massimo a due intermediari e scadrà il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di conferimento.

Per attivare (o revocare) le deleghe agli intermediari sono previste modalità esclusivamente digitali: la comunicazione potrà essere fatta direttamente dal contribuente attraverso una specifica funzionalità web, presente nella sua area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate; in alternativa, la delega potrà essere comunicata dall’intermediario delegato.

Per approfondimenti e dettagli consulta i Provvedimenti del 2 ottobre 2024, prot. n. 375356/2024 e del 20 maggio 2025, prot. n. 225394/2025.

Sarà possibile delegare tutti o alcuni dei servizi on-line tra quelli di seguito elencati:

a) la consultazione del Cassetto fiscale delegato;

b) uno o più servizi relativi alla Fatturazione elettronica/corrispettivi telematici, ovvero:

  1. consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici;
  2. consultazione dei dati rilevanti ai fini IVA;
  3. registrazione dell’indirizzo telematico;
  4. fatturazione elettronica e conservazione delle fatture elettroniche;
  5. accreditamento e censimento dispositivi.

c) l’acquisizione dei dati ISA e dei dati per la determinazione della proposta di concordato preventivo biennale

d) i servizi on line dell’area riservata dell’Agenzia delle entrate-Riscossione (ad esempio consultazione della posizione debitoria, istanza di rateizzazione, etc).

 

Link al testo del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 7 agosto 2025, prot. n. 321918/2025, recante: «Disponibilità delle funzionalità per la comunicazione dei dati relativi al conferimento della delega di cui al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 2 ottobre 2024», pubblicato il 08.08.2024 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Link al testo del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 20 maggio 2025, prot. n. 225394/2025, «Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 375356 del 2 ottobre 2024 recante la disciplina della “Delega unica agli intermediari per l’utilizzo dei servizi on line dell’Agenzia delle entrate e dell’Agenzia delle entrate-Riscossione”», pubblicato il 20.05.2024 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

 




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 29 del 2024

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Gli approfondimenti

 

Dal Decreto Omnibusincentivi” per aderire al Concordato preventivo biennale (Cpb)
di Eugenio Grimaldi

Le cessioni di beni intracomunitarie non imponibili alla prova della fuoriuscita dei beni dal territorio dello Stato
di Enrico Molteni

 

Giurisprudenza

Corte Suprema di Cassazione:

  • Sezioni tributarie

 

Sentenza – Nullità, denunziabile ai sensi del n. 4 dell’art. 360, conseguente al caso di mancanza o apparenza della motivazione

 

Elementi sintomatici del vizio denunziabile ai sensi del n. 4 dell’art. 360 c.p.c. per la mancanza o mera “apparenza” della motivazione della sentenza. Obblighi motivazionali nel giudizio sulla presenza delle condizioni per la non imponibilità di una operazione intracomunitaria

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 23295 del 28 agosto 2024: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Operazioni intracomunitarie – Cessione intracomunitaria di beni – Condizioni per la non imponibilità di un’operazione intracomunitaria – Spedizione/trasporto dei beni nel territorio di altro Stato dell’Unione – Tre condizioni – Vendita con clausola “franco fabbrica” – Vizio di omessa motivazione – Accoglimento – Art. 41, primo comma, lett. a), del D.L. 30/08/1993, n. 331, conv., con mod., dalla L. 29/10/1993, n. 427 – Art. 138, della direttiva IVA 2006/112/CE, c.d. “Direttiva IVA” • IMPUGNAZIONI CIVILI – Provvedimenti del giudice tributario – Sentenza – Contenuto – Motivazione – Motivazione che prescinde dall’esame delle specifiche fattispecie e degli elementi di prova forniti dalla contribuente – Vizio di omessa motivazione – Duplice configurabilità – Difetto assoluto di motivazione ovvero motivazione apparente – Nullità, denunziabile ai sensi del n. 4 dell’art. 360, conseguente al caso di mancanza o apparenza della motivazione – Estremi – Art. 360, n. 4 c.p.c. – Art. 132 c.p.c.»

 

Beni non ammortizzabiliFabbricato non è entrato nel patrimonio della società

 

Un recente intervento sull’(impossibilità dell’) ammortamento di beni non di proprietà e sulla disciplina fiscale dei contributi pubblici a ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Sentenza n. 22139 del 6 agosto 2024: «IMPOSTE SUI REDDITI – Redditi di impresa – Società di trasporto – Sovvenzionamento delle imprese di trasporto pubblico mediante contributi – Contributi pubblici a ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubblico locale – Esentati da imposizione diretta, in quanto non considerati, ex lege, componenti positivi di reddito – Soggezione ad imposizione diretta – Esclusione – Principio enunciato in fattispecie riguardante contributi erogati dal Comune di Messina – Art. 10, comma undicesimo, della LR Sicilia 14/06/1983, n. 68 – Art. 3, comma 1, n. 3, del D.L. 09/12/1986, n. 833, conv., con mod., dalla L. 06/02/1987, n. 18 – Art. 1, comma 310, della L. 24/12/2007, n. 244 – Art. 85, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917IMPOSTE SUI REDDITI – Redditi di impresa – Determinazione del reddito – Detrazioni – Ammortamenti – Beni materiali – Costi di costruzione di un immobile, utilizzato come sede sociale, realizzato su terreno di terzi – Fattispecie relativa a fabbricato adibito a sede della società realizzato su di un terreno di proprietà comunale o, comunque, di terzi in assenza di concessione a costruire o dell’acquisto del diritto di superficie – Applicazione del principio dell’accessione ex art. 934 c.c. – Costi di costruzione del fabbricato, riguardante bene che non è entrato nel patrimonio della società – Beni non ammortizzabili – Fondamento – Art. 102, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Contributi erogati da amministrazioni pubbliche – Presupposti di applicazione dell’IVA – Art. 2, terzo comma, lett. a), del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Art. 3, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633»

 

Legislazione

 

Digitalizzazione del PVC sottoscrizione digitale o mista

 

Processi verbali redatti dalla Agenzia delle entrate. Le modalità operative per la firma digitale. Regole anche per la “mista” e per le ipotesi di rifiuto di sottoscrizione da parte del contribuente

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 settembre 2024, prot. n. 372380/2024: «Individuazione delle modalità operative ai fini della sottoscrizione digitale dei processi verbali redatti dal personale dell’Agenzia delle entrate nel corso e al termine delle attività amministrative di controllo fiscale. Disposizioni attuative dell’articolo 38-bis, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600»

 

Delega unica per l’utilizzo dei servizi on-line Ade-Ader

 

Definiti i contenuti e il modello di delega unica per l’utilizzo dei servizi on-line dell’Agenzia delle entrate e dell’Agenzia entrate-Riscossione

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 2 ottobre 2024, prot. n. 375356/2024: «Delega unica agli intermediari per l’utilizzo dei servizi on line dell’Agenzia delle entrate e dell’Agenzia delle entrate-Riscossione»

 

Prassi 

Consiglio Nazionale del Notariato

Speciale – Plusvalenze immobiliari da Superbonus

Indicazioni operative sulla disciplina delle nuove fattispecie di plusvalenze da Superbonus alla luce della Circolare n. 13 del 13/06/2024

Studio n. 90-2024/T del Consiglio Nazionale del Notariato – Approvato dalla Commissione Studi Tributari il 1° luglio 2024

 

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