SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 25 del 2025

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Gli approfondimenti

 

Ancora qualche ultimo tassello e la “narrazione” della nuova L. n. 212/2000 è quasi pronta: aspetti di riflessione
di Alvise Bullo e Elena De Campo

 

L’abuso del diritto tra legge, prassi ministeriale e giurisprudenza
di Marco Orlandi

 

 

Giurisprudenza

 

 

Corte Suprema di Cassazione:

Sezioni tributarie

 

Sopravvenienze attive – Esercizio di competenza

 

Sopravvenienze attive da sentenza: l’anno di tassazione è quello del deposito, non quello del passaggio in giudicato (a condizione che l’efficacia esecutiva della sentenza non sia sospesa)

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 13361 del 20 maggio 2025: «IMPOSTA SUI REDDITI – Redditi di impresa – Determinazione del reddito – Sopravvenienze attive – Riconoscimento di credito (o disconoscimento di un debito preesistente) in sede giudiziale – Esercizio di competenza – Individuazione – Art. 109, D.P.R.  n. 917 del 1986 – Anno d’imposta di deposito della sentenza – Limiti – Rilevanza della sospensione dell’efficacia esecutiva (artt. 283 e 373 c.p.c.) ai fini del differimento della tassazione – Art. 88, comma 1, D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Art. 109, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917»

 

Motivazione del provvedimento di riclassamento

 

Riclassamento per microzona: la Cassazione alza l’asticella sulla motivazione degli avvisi

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 17352 del 27 giugno 2025: «ACCERTAMENTO TRIBUTARIO – ACCERTAMENTO CATASTALE – Riclassamento catastale per microzona – Revisione parziale del classamento ai sensi dell’art. 1, comma 335, L. 30/12/2004, n. 311 – Motivazione del provvedimento di riclassamento attributivo della classe e della rendita catastale – Microzone comunali “anomale” – Significativo scostamento del rapporto tra valori medi di mercato e valori medi catastali rispetto all’insieme delle microzone comunali – Natura perequativa e di massa della procedura – Distinzione rispetto alla revisione puntuale per mancato aggiornamento o palese incongruità ex art. 3, comma 58, L. n. 662/1996 e rispetto al riclassamento d’ufficio ex art. 1, comma 336, L. n. 311/2004 – Avviso di riclassamento catastale – Onere di motivazione “bifasica” – Necessità di giustificare sia il presupposto generale di incremento dei valori nella microzona sia la concreta ricaduta sul singolo immobile – Obbligo di tener conto, oltre al fattore posizionale, delle caratteristiche edilizie del fabbricato e della specifica unità immobiliare ai sensi dell’art. 8 D.P.R. 23/03/1998, n. 138 – Insufficienza dei soli richiami allo scostamento medio della microzona o a formule generiche di rivalutazione del contesto – Nullità dell’avviso carente di indicazione degli elementi concreti della microzona e delle ragioni specifiche del nuovo classamento – Art. 1, comma 335, L. 30/12/2004, n. 311 – Artt. 2, 8 e 9, D.P.R. 23/03/1998, n. 138 – Art. 7, L. 27/07/2000, n. 212»

 

Corti di Giustizia Tributarie di Primo Grado:

 

Errore che incide sull’obbligazione tributaria – Emendabilità in giudizio

 

Emendabilità, CU/770 contestabili, 730 integrabile e F24 rettificabile: tre Corti di giustizia e un’ordinanza della Cassazione che rafforzano la centralità del rapporto d’imposta

 

Emendabilità della dichiarazione e doppia imposizione: il contribuente può correggere in giudizio gli errori dichiarativi e ottenere il rimborso delle imposte versate due volte

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Lombardia – Sezione I – Sentenza n. 1621 del 3 luglio 2025: «DICHIARAZIONI FISCALI – ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – Principio di generale emendabilità – Integrativa ex art. 2 D.P.R. n. 322/1998 e istanza di rimborso ex art. 38 D.P.R. n. 602/1973 – Tutela giurisdizionale più ampia – Opposizione alla maggiore pretesa anche solo in sede contenziosa • DICHIARAZIONI FISCALI -ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – Controlli formali – Errore “dichiarativo” che determina doppia imposizione – Versamento in sede di controllo su somme già assoggettate a ritenuta – Somme ripetibili in giudizio – Restituzione dell’indebito»

 

Emendabilità del 730: il quadro RT non è autonomo. Correzioni ammesse anche in giudizio

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Lombardia – Sezione XIX – Sentenza n. 1953 del 29 agosto 2025: «DICHIARAZIONI FISCALI – ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – Imposte sui redditi – Modello 730 -Natura – Quadro RT non “dichiarazione autonoma” – Emendabilità/integrazione – Possibile recupero di plus/minusvalenze con integrativa o in giudizio – Art. 2, del D.P.R. 22/07/1998, n. 322 • DICHIARAZIONI FISCALI – ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – Emendabilità in sede contenziosa – Opposizione alla maggiore pretesa per errori di fatto o di diritto – Indipendenza dalle decadenze amministrative – Art. 2, commi 8 e 8-bis, D.P.R. 22/07/1998, n. 322 • DICHIARAZIONI FISCALI – ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – Dichiarazione integrativa -Presupposto della tempestiva presentazione della dichiarazione originaria – Ammissibilità anche se incompleta o inesatta Art. 2, comma 8, D.P.R. 22/07/1998, n. 322 • DICHIARAZIONI FISCALI – ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – Integrativa per correzione di errori parziali – Valorizzazione della buona fede del contribuente – Principio di leale collaborazione – Art. 10, della L. 27/07/2000, n. 212 • DICHIARAZIONI FISCALI – ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – Doppio canale di tutela: (i) dichiarazione integrativa; (ii) deduzione dell’errore direttamente in giudizio se incide sull’obbligazione tributaria – Opposizione giudiziale alla maggiore pretesa – Deducibilità sempre degli errori dichiarativi (fatto/diritto) – Il diritto alla giusta tassazione nasce dalla legge e non dalla dichiarazione • DICHIARAZIONI FISCALI – ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – Quadri omessi (RT/RW) – Integrazione ammessa se l’originaria è tempestiva – Non integra omessa dichiarazione • DICHIARAZIONI FISCALI – ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – Prevalenza della sostanza sulla forma – Minusvalenze 2015-2016 riportate al 2017 -Irrilevanza dell’uso non corretto del modello (730 e non Unico Pf) – Rigetto dell’appello dell’Ufficio»

 

Emendabilità in giudizio dei dati CU/770: il contribuente/sostituito può correggere gli errori e contestare le risultanze del sostituto per ottenere l’annullamento o la riduzione della cartella

Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Campobasso – Sezione II – Sentenza n. 301 dell’8 agosto 2025: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Dichiarazioni fiscali – Dichiarazione e certificazioni dei sostituti d’imposta – Principio di generale emendabilità – Correzione degli errori di fatto o di diritto anche in sede contenziosa – Sostituto e sostituito d’imposta – Certificazione Unica e modello 770 – Valore probatorio non vincolante nei confronti del sostituito – Possibilità per il contribuente di contestare e modificare in giudizio i dati indicati dal sostituto, anche in sede di opposizione alla cartella di pagamento – Sostituto e sostituito d’imposta – Certificazione unica (CU) e modello 770 – Valore probatorio – Facoltà del sostituito di contestare i dati in sede di opposizione alla cartella – Rilevanza probatoria del verbale di conciliazione da dove si desume l’importo percepito contribuente – Art. 4, del D.P.R. 22/07/1998, n. 322»

 

 

Prassi

 

Agenzia delle entrate

 

Riforma della disciplina di determinazione dei redditi di lavoro autonomo

 

Contributi in conto impianti ai professionisti e principio di onnicomprensività: riduzione del costo fiscalmente riconosciuto se contestuali; sopravvenienza attiva e rideterminazione delle quote di ammortamento se il contributo arriva in periodi d’imposta successivi

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 277 del 3 novembre 2025: «IMPOSTE SUI REDDITI – Determinazione del reddito di lavoro autonomo – Revisione della disciplina dei redditi di lavoro autonomo – Introduzione dal 2024 del principio di onnicomprensività – Spese relative ai beni mobili e immobili – Contributo in conto impianti incassato da un professionista – Rilevanza in diminuzione del costo fiscalmente riconosciuto dei beni a cui afferiscono, con la conseguente rideterminazione delle quote di ammortamento – Se il contributo è stato percepito in un periodo d’imposta successivo a quello in cui è stato acquistato il bene strumentale necessità di rilevare, nel periodo di imposta in cui sono incassati i contributi, una sopravvenienza attiva – Caso di specie – Tassazione come sopravvenienza attiva nel 2025 della parte di contributo riferita agli ammortamenti già effettuati negli anni 2022-2024 – Art. 54, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Art. 54-quinquies, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Art. 5, del D.Lgs. 13/12/2024, n. 192»

 

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e Fondazione Nazionale dei Commercialisti

 

Verifiche fiscali e principi Cedu

 

Le verifiche fiscali all’indomani della sentenza “Italgomme”: il nuovo articolo 12 dello Statuto del Contribuente

Documento di Ricerca del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e della Fondazione Nazionale dei Commercialisti del 12 novembre 2025

 

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L’atto di indirizzo del 27 febbraio 2025 sull’abuso del diritto e la «partecipazione» del contribuente quale condizione di legittimità del procedimento ex art. 10-bis nello Statuto

Con latto di indirizzo prot. n. 7 del 27 febbraio 2025, il Vice Ministro dell’economia e delle finanze, ai sensi del nuovo art. 10-septies, comma 3, dello Statuto del contribuente, interviene sull’interpretazione dell’art. 10-bis, chiarendo presupposti, limiti e metodo applicativo dell’abuso del diritto.

L’atto di indirizzo rientra fra quelli “interpretativi ed applicativi” di cui all’art. 4, comma 1, lett. a), d.lgs. 165/2001, cui le future circolari dell’Amministrazione finanziaria dovranno attenersi.

Ne discende che:

  • l’atto vincola gli Uffici sul piano interno;
  • costituisce parametro di legittimità della prassi amministrativa;
  • diventa, in concreto, uno strumento difensivo spendibile in giudizio per contribuente e difensori, come indice qualificato dell’interpretazione “ufficiale” dell’art. 10-bis.

 

A distanza di dieci anni dall’introduzione della disciplina generale dell’abuso del diritto nel corpo dello Statuto, per effetto del D.Lgs. 128/2015, il Mef prende atto delle criticità applicative emerse nella prassi e nella giurisprudenza e mira a riequilibrare il rapporto tra clausola antiabuso e libertà di pianificazione fiscale.

 

Dall’art. 37-bis all’art. 10-bis: superamento dell’“abuso immanente”

 

L’atto di indirizzo richiama il passaggio dal vecchio art. 37-bis del D.P.R. n. 600/1973 – norma casistica e limitata alle imposte sui redditi – alla clausola generale dell’art. 10-bis, applicabile a tutti i tributi, diretti e indiretti, armonizzati e non.

 

La Relazione illustrativa al D.Lgs. 128/2015, richiamata espressamente nel documento, sottolinea che la collocazione dell’art. 10-bis nello Statuto conferisce alla disciplina “a la forza di principio preordinato alle regole previste nelle discipline dei singoli tributi, come è stato più volte riconosciuto dalla Corte di Cassazione relativamente alle altre disposizioni contenute nello statuto”.

Ciò risponde anche all’esigenza – ben descritta in quella stessa relazione – di superare la stagione del “principio antiabuso immanente”, costruito giurisprudenzialmente, con esiti di forte incertezza per operatori e Amministrazione.

 

L’atto di indirizzo si muove in linea di continuità con quella scelta legislativa:

 

  • tipizza i presupposti dell’abuso;
  • ribadisce la residualità della clausola antiabuso rispetto a evasione, simulazione e frode;
  • richiama la necessità di un’analisi oggettiva delle operazioni, lontana dalla ricerca di presunti “motivi soggettivi” del contribuente.

 

I tre presupposti dell’abuso del diritto: il percorso logico imposto agli Uffici

 

Il cuore dell’atto è la ricostruzione, passo per passo, della fattispecie dell’abuso del diritto ex art. 10-bis, comma 1:

 

«Configurano abuso del diritto una o più operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti».

 

Ne discendono tre requisiti coessenziali, che l’Ufficio deve dimostrare congiuntamente:

  1. Vantaggio fiscale “indebito”;
  2. Assenza di “sostanza economica” dell’operazione o della sequenza di operazioni;
  3. Essenzialità del vantaggio fiscale indebito.

 

L’atto insiste su un ordine logico preciso:

 

Prima tappa: il vantaggio fiscale indebito

 

L’analisi antiabuso deve dare “priorità alla ricerca del vantaggio fiscale indebito”, perché è questo il vero discrimine tra abuso del diritto e legittimo risparmio d’imposta. Se il vantaggio risulta conforme alla ratio delle norme applicate e ai principi dell’ordinamento tributario, l’indagine antiabuso si arresta: l’abuso non è configurabile ab origine.

L’atto chiarisce anche la nozione ampia di “vantaggio fiscale”: non solo riduzioni di imposta o rimborsi (come nel vecchio art. 37-bis), ma anche “crediti d’imposta, le maggiori perdite fiscalmente rilevanti, l’applicazione di regimi d’imposizione sostitutiva, le deduzioni o detrazioni d’imposta”

 

Nei casi complessi, il vantaggio indebito va valutato in relazione al risultato complessivo della sequenza negoziale, non dei singoli atti isolati.

In questa prospettiva, possono assumere rilievo principi come:

  • continuità dei valori fiscalmente riconosciuti;
  • divieto di doppia deduzione;
  • divieto di salti d’imposta non voluti dal legislatore.

 

Seconda tappa: l’assenza di sostanza economica

 

Il comma 2, lett. a), definisce «prive di sostanza economica» le operazioni inidonee a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali, e individua come indici:

 

  • la non coerenza tra qualificazione delle singole operazioni e fondamento giuridico del loro insieme;
  • la non conformità dell’uso degli strumenti giuridici a normali logiche di mercato.

 

L’atto interpreta tali indici alla luce della giurisprudenza unionale e della Raccomandazione 2012/772/UE: è abusiva la costruzione di puro artificio, priva di effettiva funzione economico-giuridica, che spesso si concreta in:

  • operazioni circolari, che riportano il soggetto al medesimo assetto patrimoniale;
  • uso “distorto” di strumenti giuridici, non fisiologico rispetto allo scopo tipico.

Il giudizio è oggettivo: occorre guardare agli esiti effettivi dell’operazione e non all’intento psicologico del contribuente, difficile da accertare e fonte di incertezza.

Terza tappa: l’essenzialità del vantaggio fiscale

 

L’atto sottolinea la relazione “speculare” fra assenza di sostanza economica ed essenzialità: “il vantaggio fiscale indebito può dirsi essenziale – dunque non necessariamente esclusivo, ma comunque più che prevalente – proprio quando, a ben guardare, l’operazione risulta priva di sostanza economica, in quanto inidonea a produrre significativi effetti extrafiscali.”.

 

Su questo piano si innesta il riferimento alle valide ragioni extrafiscali non marginali di cui al comma 3 dell’art. 10-bis: non sono abusive le operazioni giustificate da ragioni extrafiscali, anche organizzative o gestionali, che rispondono a finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell’impresa o dell’attività professionale.

 

La Relazione illustrativa al D.Lgs. 128/2015 – e l’atto la richiama espressamente – chiarisce che la “non marginalità” ricorre solo quando l’operazione non sarebbe stata posta in essere in assenza di tali ragioni.

In particolare, l’atto ricorda quanto sottolineato dalla relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo n. 128 del 2015, laddove si afferma che “per cogliere la non marginalità delle ragioni extrafiscali occorra guardare all’intrinseca valenza di tali ragioni rispetto al compimento dell’operazione di cui si sindaca l’abusività. In questo senso, le valide ragioni economiche extrafiscali non marginali sussistono solo se l’operazione non sarebbe stata posta in essere in loro assenza. Occorre, appunto, dimostrare che l’operazione non sarebbe stata compiuta in assenza di tali ragioni”.

 

Onere della prova e ruolo del contribuente

 

Un profilo di immediato impatto processuale è la ripartizione dell’onere probatorio.

All’Amministrazione spetta dimostrare:

  • la natura indebita del vantaggio fiscale;
  • l’assenza di sostanza economica, sulla base degli indici normativi o della circolarità delle operazioni.

 

Al contribuente compete:

  • descrivere, in sede di interpello o nella risposta ai chiarimenti;
  • oppure provare in giudizio, l’esistenza di valide ragioni extrafiscali non marginali.

 

Sul piano difensivo, questo consente di:

  • eccepire l’insufficienza dell’accertamento laddove la motivazione si limiti a richiamare generici “schemi artificiosi” o a valorizzare soltanto la convenienza fiscale dell’operazione;
  • valorizzare d’altra parte, sin dalla fase precontenziosa, la documentazione delle ragioni economiche e organizzative delle scelte negoziali.

 

Clausola residuale: niente abuso dove c’è evasione, simulazione o frode

 

L’atto di indirizzo ribadisce con forza l’assoluta residualità della clausola antiabuso:

  • l’abuso è configurabile “solo quando la fattispecie non abbia comportato evasione” (violazione di specifiche disposizioni tributarie);
  • il comma 12 dell’art. 10-bis prevede espressamente che l’abuso può essere configurato solo se i vantaggi fiscali non possano essere disconosciuti contestando la violazione di specifiche norme.

 

Ne sono quindi esclusi:

  • tutte le ipotesi di aperta violazione di legge (evasione);
  • le fattispecie di simulazione (manipolazione della realtà, soggettiva od oggettiva);
  • le frodi con occultamento del presupposto tramite artifizi e raggiri.

 

L’abuso, per contro, si concretizza nell’uso distorto di strumenti giuridici reali, tradendone la naturale funzione, ma nel pieno rispetto formale delle norme.

Per il contenzioso, questo implica un primo filtro logico: se la pretesa è fondata su violazioni puntuali (omessa fatturazione, inesistenza soggettiva, fatture per operazioni inesistenti, ecc.), l’art. 10-bis non è il paradigma corretto, e l’invocazione dell’abuso può essere contestata come uso improprio della clausola residuale.

 

Libertà di pianificazione fiscale “protetta” e allineamento con la giurisprudenza

 

L’atto di indirizzo fa leva sul comma 4 dell’art. 10-bis, secondo cui resta ferma la libertà del contribuente di scegliere tra regimi opzionali diversi e tra operazioni con diverso carico fiscale.

Il documento chiarisce che il risparmio d’imposta è sempre legittimo quando deriva:

  • dall’opzione per un regime fiscale previsto dall’ordinamento ma meno oneroso;
  • dalla scelta tra operazioni entrambe legittime ma con differente carico fiscale;
  • non è sufficiente, per configurare l’abuso, che l’operazione prescelta sia quella meno onerosa.

 

Alla luce dell’atto di indirizzo:

  • la libertà di pianificazione fiscale è un punto di partenza vincolante anche per gli Uffici;
  • il giudice tributario è chiamato a un controllo più rigoroso sulla dimostrazione dell’indebito, non potendo “punire” la sola scelta del regime più favorevole.

 

Profili procedimentali, art. 10-bis e art. 7-bis: l’angolo visuale del contenzioso

 

L’atto di indirizzo si concentra soprattutto sugli aspetti sostanziali, ma va letto in combinazione con la disciplina procedimentale dei commi 6-9 dell’art. 10-bis, come ricostruita nella Relazione illustrativa al D.Lgs. 128/2015.

 

Da tale combinazione emergono alcuni punti fermi:

  • l’abuso del diritto deve essere accertato con “apposito atto”, contenente i motivi specifici per cui l’Ufficio ritiene configurabile la condotta abusiva;
  • tale atto è preceduto, a pena di nullità, dalla richiesta di chiarimenti al contribuente, notificata ai sensi dell’art. 60 D.P.R. 600/1973, con termine minimo di 60 giorni per replicare;
  • la motivazione deve essere analitica, in relazione:
    • alla condotta abusiva;
    • alle norme o ai principi elusi;
    • ai vantaggi fiscali realizzati;
    • ai chiarimenti forniti dal contribuente;
    • l’“apposito atto” non può contenere altri addebiti, che vanno contestati separatamente;
    • il procedimento delineato dai commi 6-9 costituisce l’unica modalità di accertamento dell’abuso, e l’accertamento è nullo in assenza di specifica motivazione.

 

Qui entra in gioco l’art. 7-bis (Annullabilità degli atti dell’amministrazione finanziaria), che qualifica gli atti impugnabili innanzi al giudice tributario come annullabili per violazione di legge, incluse le norme:

  • sulla competenza;
  • sul procedimento;
  • sulla partecipazione del contribuente;
  • sulla validità degli atti.

 

Sul piano operativo, questo combinato disposto consente in contenzioso di formulare eccezioni preliminari di annullabilità dell’accertamento per abuso del diritto quando:

  • manchi la richiesta preventiva di chiarimenti;
  • manchi la partecipazione del contribuente;
  • non sia stato rispettato il termine di 60 giorni;
  • le contestazioni antiabuso siano inserite in un atto “misto” con altri addebiti;
  • la motivazione non distingua in modo analitico i profili di abuso;
  • sostenere che la violazione del procedimento tipico ex art. 10-bis integri una violazione di legge ai sensi dell’art. 7-bis, con conseguente annullabilità dell’atto in sede giurisdizionale.

In questo quadro, la partecipazione del contribuente assurge a snodo centrale del sistema: da un lato, rende più accurata l’istruttoria amministrativa e riduce il rischio di accertamenti “di principio” sull’abuso; dall’altro, offre in giudizio un ulteriore terreno di censura, potendosi far valere l’inosservanza o la mera apparenza del contraddittorio come violazione di legge ex art. 7-bis, con conseguente annullabilità dell’atto.

In pratica, l’accertamento anti-abuso non è legittimo se non è stato realmente “discusso” con il contribuente.

 

Effetti sulle strategie difensive

 

Sul fronte difensivo, il documento offre diversi spunti operativi:

in sede di pianificazione:

  • opportunità di documentare ex ante le ragioni extrafiscali (organizzative, gestionali, finanziarie) delle operazioni potenzialmente sensibili;
  •  utilizzo dell’interpello anti-abuso come strumento di “copertura” preventiva, nei tempi e modi descritti nella Relazione al D.Lgs. n. 128/2015;

in sede precontenziosa:

  • risposte ai chiarimenti costruite già secondo la logica del comma 3 (ragioni extrafiscali non marginali), con evidenze documentali;

in sede contenziosa:

  • eccezioni di annullabilità ex art. 7-bis per violazione del procedimento anti-abuso;
  • eccezioni di annullabilità ex art. 7-bis per violazione dell’obbligo di partecipazione del contribuente
  • contestazione dell’asserito “vantaggio indebito” quando l’operazione risulti coerente con la ratio legis o con principi ordinamentali;
  • valorizzazione della libertà di scelta tra regimi diversi e tra operazioni a diverso carico fiscale, richiamando testualmente il comma 4 dell’art. 10-bis come interpretato dall’atto.

 

 Un atto “di sistema” per l’abuso del diritto

 

L’atto di indirizzo del 27 febbraio 2025 non introduce nuova normativa, ma:

  • allinea prassi amministrativa, relazione al D.Lgs. n. 128/2015 e principi di giurisprudenza (nazionale ed europea) in materia di abuso;
  • fornisce a contribuenti una base argomentativa solida per distinguere l’abuso dal legittimo tax planning.

 

Per chi si occupa di contenzioso tributario, il documento di indirizzo diventa quindi una lettura obbligata:

  • per verificare la correttezza degli accertamenti fondati su abuso del diritto;
  • per strutturare eccezioni processuali (anche ex art. 7-bis);
  • per rafforzare, in positivo, la difesa di scelte negoziali complesse ma sorrette da autentiche ragioni extrafiscali.



Abuso del diritto: nuova definizione e garanzie procedimentali

In attuazione della legge di delega fiscale (legge 11 marzo 2014, n. 23), l’articolo 1 del Decreto Legislativo 5 agosto 2015, n. 128, recante le «Disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra Fisco», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18/08/2015, disponela revisione delle disposizioni antielusive al fine di disciplinare il principio generale del divieto dell’abuso del diritto, dandone una nuova definizione, unificata a quella dell’elusione ed estesa a tutti i tributi, non limitata a fattispecie particolari e corredata dalla previsione di adeguate garanzie procedimentali. Analizziamo, di seguito comma per comma la novella contenuta nel decreto delegato.

 

La nuova disciplina dell’abuso del diritto o elusione fiscale

 

L’articolo 1 del Decreto Legislativo 5 agosto 2015, n. 128 in esame, inserisce l’articolo 10-bis nello Statuto dei diritti dei contribuenti (legge n. 212 del 2000), disciplinando l’abuso del diritto e l’elusione fiscale, unificati in un unico concetto che riguarda tutti i tributi, imposte sui redditi e imposte indirette, fatta salva la speciale disciplina vigente in materia doganale.

Peraltro, come specificato nella relazione illustrativa, la rubrica dell’articolo «disciplina dell’abuso del diritto o elusione fiscale» “mette in evidenza l’unificazione della nozione di abuso del diritto con quella di elusione fiscale. Ne deriva che nell’articolato normativo i due termini sono equipollenti e utilizzati indifferentemente”.

In sostanza, in coordinazione con la Raccomandazione della Commissione europea n. 2012/772/UE del 6 dicembre 2012 (in “Finanza & Fisco” n. 3/2014, pag. 305) sulla pianificazione fiscale aggressiva nel settore dell’imposizione diretta, richiamata dall’art. 5, comma 1, della Legge n. 23/2014, si introduce una norma generale antiabuso, mentre si abroga la previgente norma antielusiva applicabile solo per l’accertamento delle imposte sui redditi ad un numero chiuso di operazioni (art. 37-bis, del D.P.R. n. 600 del 1973).

 

Il nuovo articolo 10-bis dello Statuto del Contribuente

 

Con l’inserimento del nuovo articolo 10-bis nello Statuto, l’abuso del diritto si configura in presenza di:

• una o più operazioni prive di sostanza economica;

• il rispetto formale delle norme fiscali;

• la realizzazione di un vantaggio fiscale indebito;

• un vantaggio fiscale che costituisce l’effetto essenziale dell’operazione.

La collocazione della norma antiabuso all’interno dello statuto dei diritti dei contribuenti è motivata nella relazione illustrativa, “dall’esigenza di introdurre un istituto che, conformemente alle indicazioni della legge delega, unifichi i concetti di elusione e di abuso e conferisca a questo regime valenza generale con riguardo a tutti i tributi, sia quelli armonizzati, per i quali l’abuso trova fondamento nei principi dell’ordinamento dell’Unione europea, sia quelli non armonizzati, per i quali il fondamento è stato individuato dalla Corte di Cassazione nel principio costituzionale della capacità contributiva. Ciò consente, in altri termini, di riferire l’applicazione di questa disciplina tanto alle imposte sui redditi, come finora previsto dall’art. 37-bis del D.P.R. n. 600 del 1973, quanto a quelle indirette, fatta salva la speciale disciplina in materia doganale. Inoltre, l’inserimento di questa disciplina nell’ambito dello Statuto dei diritti del contribuente conferisce ad essa la forza di principio preordinato alle regole previste nelle discipline dei singoli tributi, come è stato più volte riconosciuto dalla Corte di Cassazione relativamente alle altre disposizioni contenute nello statuto”.

In base al nuovo articolo della Statuto ed in attuazione del criterio direttivo dell’art. 5, comma 1, lettera b), n. 1), della legge delega che impone di considerare lo scopo di ottenere indebiti vantaggi fiscali come causa prevalente dell’operazione abusiva si è in presenza dell’abuso del diritto allorché «una o più operazioni prive di sostanza economica», pur nel rispetto formale delle norme tributarie, «realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti». La norma chiarisce che un’operazione è priva di sostanza economica se i fatti, gli atti e i contratti, anche tra loro collegati, «sono inidonei a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali». Si considerano indebitamente conseguiti i benefici, anche non immediati, realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell’ordinamento tributario. Nella relazione di accompagnamento si osserva “che i vantaggi fiscali indebiti che si realizzano per effetto dell’operazione priva di sostanza economica devono essere fondamentali rispetto a tutti gli altri fini perseguiti dal contribuente, nel senso che il perseguimento di tale vantaggio deve essere stato lo scopo essenziale della condotta stessa”.

Tali operazioni non sono opponibili al Fisco. In tal caso l’Amministrazione finanziaria, ne disconosce i vantaggi e determina i tributi sulla base delle norme e dei principi elusi tendo conto di quanto versato dal contribuente per effetto di dette operazioni. Non si considerano invece abusive le operazioni giustificate da «valide ragioni extrafiscali non marginali», anche di ordine organizzativo o gestionale, che rispondono a finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell’impresa o dell’attività professionale del contribuente. Viene, infine, esplicitata la «libertà di scelta» del contribuente tra regimi opzionali diversi offerti dalla legge e tra operazioni comportanti un diverso carico fiscale. Il contribuente può proporre interpello ai sensi dell’articolo 11, della legge n. 212 del 2000 per conoscere se le operazioni che intende realizzare o che siano state realizzate, costituiscano fattispecie di abuso del diritto. L’istanza deve essere presentata prima della scadenza dei termini per la presentazione della dichiarazione o per l’assolvimento di altri obblighi tributari connessi alla fattispecie cui si riferisce l’istanza medesima.

 

Definizione degli elementi essenziali dell’abuso del diritto

 

Il comma 2 dell’articolo 10-bis contiene la definizione degli elementi essenziali dell’abuso del diritto: In base alla lettera a), sono operazioni prive di sostanza economica i fatti, gli atti e i contratti, anche tra loro collegati, inidonei a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali.

La stessa lettera individua, (a titolo esemplificativo come afferma la relazione governativa) in particolare, due indici di mancanza di sostanza economica:

• la non coerenza della qualificazione delle singole operazioni con il fondamento giuridico del loro insieme;

• la non conformità degli strumenti giuridici a normali logiche di mercato.

Secondo la lettera b), per vantaggi fiscali indebiti si considerano i benefici, anche non immediati, realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell’ordinamento tributario. Per configurare l’abuso, deve sussistere, secondo la relazione illustrativa, “la violazione della ratio delle norme o dei principi generali dell’ordinamento e, soprattutto, di quelli della disciplina tributaria in cui sono collocati gli obblighi e divieti elusi. Ciò permette, in particolare, di calibrare in modo adeguato l’ipotesi di abuso in ragione dei differenti principi che sono alla base dei tributi non applicati, fermo restando che, come si è detto, la ricerca della ratio e la dimostrazione della violazione di essa deve costituire il presupposto oggettivo imprescindibile per distinguere il perseguimento del legittimo risparmio d’imposta dall’elusione”. Va da sé, aggiunge la citata relazione “che il contrasto del vantaggio fiscale dell’operazione con le norme e i principi dell’ordinamento tributario va valutato con riguardo alle norme vigenti al momento della realizzazione dell’operazione medesima; salva, beninteso, l’ipotesi di applicazione di successive norme di natura interpretativa”.

 

Le valide ragioni extrafiscali non marginali escludono l’abuso

 

Il comma 3 dell’articolo 10-bis stabilisce che non si considerano abusive, «in ogni caso», le operazioni giustificate da valide ragioni extrafiscali, non marginali, anche di ordine organizzativo o gestionale che rispondono a finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell’impresa ovvero dell’attività professionale del contribuente. Tale disposizione riprende quanto previsto dall’articolo 5, comma 1, lettera b), n. 2), della legge delega, con l’aggiunta del riferimento all’attività professionale del contribuente, assente nella delega che fa riferimento solo a quella imprenditoriale.

Secondo la relazione illustrativa “per cogliere la non marginalità delle ragioni extrafiscali occorre guardare all’intrinseca valenza di tali ragioni rispetto al compimento dell’operazione di cui si sindaca l’abusività. In questo senso, le valide ragioni economiche extrafiscali, non marginali sussistono solo se l’operazione non sarebbe stata posta in essere in loro assenza. Occorre, appunto, dimostrare che l’operazione non sarebbe stata compiuta in assenza di tali ragioni”.

Si ricorda che sul tema la Corte di Cassazione nella sentenza n. 1372 del 21 gennaio 2011 (in “Finanza & Fisco” n. 6/2011, pag. 375) ha affermato che il carattere abusivo dell’operazione deve essere escluso per la compresenza non marginale di ragioni extrafiscali che non si identificano necessariamente in una redditività immediata ma possono essere anche di natura meramente organizzativa e consistere in miglioramento strutturale e funzionale dell’impresa. In tale occasione, la Suprema Corte ha affermato che “l’applicazione del principio deve essere guidata da una particolare cautela, essendo necessario trovare una linea giusta di confine tra pianificazione fiscale eccessivamente aggressiva e la libertà di scelta delle forme giuridiche, soprattutto quando si tratta di attività d’impresa. Tale esigenza è particolarmente sentita nei tempi recenti, nei quali si assiste ad un uso sempre più disinvolto dei cd. tax shelters e quindi ad una ricerca comune a tutte le esperienze giuridiche, di individuare adeguate forme di contrasto, anche all’infuori di una codificazione della clausola generale anti abuso”. Pertanto, il carattere abusivo deve essere escluso per la compresenza, non marginale di ragioni extrafiscali che non si identificano necessariamente in una redditività immediata ma possono essere anche di natura meramente organizzativa e consistere in miglioramento strutturale e funzionale dell’impresa. Infatti, “il sindacato dell’Amministrazione Finanziaria non può spingersi ad imporre una misura di ristrutturazione diversa tra quelle giuridicamente possibili (e cioè una fusione) solo perché tale misura avrebbe comportato un maggior carico fiscale”. Anche dal punto di vista dell’onere della prova, la citata sentenza n. 1372/2011 contiene un’affermazione rilevante: l’applicazione del principio dell’abuso del diritto comporta per l’amministrazione finanziaria l’onere di provare le anomalie o le inadeguatezze delle operazioni intraprese dal contribuente cui compete allegare le finalità perseguite, diverse dal mero vantaggio consistente nella diminuzione del carico tributario. Anche di recente la Cassazione ha ribadito che il carattere abusivo va escluso quando sia individuabile una compresenza, non marginale, di ragioni extrafiscali, che non necessariamente si identificano in una redditività immediata, potendo consistere in esigenze di natura organizzativa ed in un miglioramento strutturale e funzionale dell’azienda. Nella specie, in applicazione dell’enunciato principio, la S.C. (Cassazione, Sez. trib. n. 4604/2014) ha ritenuto inadeguatamente motivata l’esclusione delle valide ragioni economiche dell’acquisto, da parte della contribuente, delle azioni di una società estera, benché rientrante in più ampio progetto di riorganizzazione strutturale e funzionale di un gruppo societario di cui la prima era “capogruppo”).

 

Garantita la libertà di scelta del contribuente tra regimi opzionali diversi

 

Il comma 4 dell’articolo 10-bis afferma la «libertà di scelta del contribuente tra regimi opzionali diversi offerti dalla legge e tra operazioni comportanti un diverso carico fiscale». Il comma in esame in connessione con la definizione di condotta abusiva del comma 1 e in aderenza al criterio direttivo dell’art. 5, comma 1, lettera b), della legge delega, ribadisce il principio generale secondo cui il contribuente può legittimamente perseguire un risparmio di imposta esercitando la propria libertà di iniziativa economica e scegliendo tra gli atti, i fatti e i contratti quelli meno onerosi sotto il profilo impositivo. Pertanto, il limite che separa la libertà di scelta (e quindi il legittimo risparmio di imposta) dall’abuso del diritto è pertanto costituito dal divieto di perseguire un vantaggio fiscale indebito.

Al riguardo, la relazione governativa, sottolinea la “delicatezza dell’individuazione delle rationes delle norme tributarie ai fini della configurazione dell’abuso”. Nel documento illustrativo, viene portato come esempio di condotta non abusiva, la scelta del contribuente, per dare luogo all’estinzione di una società, di procede ad una fusione anziché alla liquidazione. Spiega la relazione: “è vero che la prima operazione è a carattere neutrale e la seconda ha, invece, natura realizzativa, ma nessuna disposizione tributaria mostra “preferenza” per l’una o l’altra operazione; sono due operazioni messe sullo stesso piano, ancorché disciplinate da regole fiscali diverse. Affinché si configuri un abuso andrà dimostrato il vantaggio fiscale indebito concretamente conseguito e, cioè, l’aggiramento della ratio legis o dei principi dell’ordinamento tributario”.

 

Possibilità per il contribuente di presentare un’istanza di interpello

 

Il comma 5 dell’art. 10-bis prevede la possibilità per il contribuente di presentare un’istanza di interpello, ai sensi dell’articolo 11, della legge n. 212 del 2000, al fine di conoscere se le operazioni che intende realizzare, ovvero che siano state realizzate, costituiscano fattispecie di abuso del diritto. L’istanza va presentata prima della scadenza dei termini per la presentazione della dichiarazione o per l’assolvimento di altri obblighi tributari connessi alla fattispecie cui si riferisce l’istanza medesima.

Regole procedimentali al fine di garantire un efficace contraddittorio e il diritto di difesa

Il comma 6 dell’articolo 10-bis stabilisce «senza pregiudizio dell’ulteriore azione accertatrice» che prima dell’atto di accertamento dell’abuso del diritto, l’Amministrazione Finanziaria deve notificare al contribuente, a pena di nullità, una richiesta di chiarimenti. Il contribuente deve fornire i chiarimenti richiesti entro il termine di sessanta giorni.

Il comma 7 dell’articolo 10-bis prevede che l’Amministrazione Finanziaria notifichi la richiesta di chiarimenti (con la procedura prevista dalle norme in materia di accertamento delle imposte sui redditi) entro il termine di decadenza previsto per la notificazione dell’atto impositivo. Il secondo periodo del comma prevede che tra la data di ricevimento dei chiarimenti ovvero di inutile decorso del termine assegnato al contribuente per rispondere alla richiesta e quella di decadenza dell’amministrazione dal potere di notificazione dell’atto impositivo intercorrano non meno di sessanta giorni. Il terzo periodo, infine, prevede che «in difetto, il termine di decadenza per la notificazione dell’atto impositivo è automaticamente prorogato, in deroga a quello ordinario, fino a concorrenza dei sessanta giorni.».

 

Obbligo rafforzato di motivazione dell’atto di accertamento

 

Il comma 8 dell’articolo 10-bis prescrive, «fermo quanto disposto per i singoli tributi», una specifico di obbligo di motivazione dell’atto di accertamento, a pena di nullità, in relazione a:

  • condotta abusiva;
  • norme o principi elusi;
  • indebiti vantaggi fiscali realizzati;
  • chiarimenti forniti dal contribuente nel citato termine di 60 giorni.

Viene, pertanto sancito che l’atto impositivo deve essere specificamente motivato anche in relazione ai chiarimenti forniti dal contribuente.

Tale norma attua il principio previsto dall’articolo 5, comma 1, lettera e), della legge delega, il quale prescrive «una formale e puntuale individuazione della condotta abusiva nella motivazione dell’accertamento fiscale, a pena di nullità dell’accertamento stesso.».

Le regole per la distribuzione dell’onere della prova nel giudizio tributario

Il comma 9 dell’articolo 10-bis disciplina il regime della prova ponendo a carico dell’amministrazione finanziaria l’onere di dimostrare la sussistenza della condotta abusiva, non rilevabile d’ufficio, in relazione agli elementi individuati dai commi 1 e 2; a carico del contribuente grava invece l’onere di dimostrare l’esistenza delle ragioni extrafiscali che giustificano le operazioni effettuate, indicate dal comma 3.

Tale norma attua il principio previsto dall’articolo 5, comma 1, lettera d), della legge delega, il quale prefigura a carico dell’amministrazione «l’onere di dimostrare il disegno abusivo e le eventuali modalità di manipolazione e di alterazione funzionale degli strumenti giuridici utilizzati, nonché la loro mancata conformità ad una normale logica di mercato, prevedendo, invece, che gravi sul contribuente l’onere di allegare l’esistenza di valide ragioni extrafiscali alternative o concorrenti che giustifichino il ricorso a tali strumenti».

 

Pagamento del tributo e delle sanzioni tributarie in pendenza del processo

 

Il comma 10 dell’articolo 10-bis prevede che in caso di ricorso contro l’atto impositivo, i tributi o i maggiori tributi accertati in applicazione della disciplina dell’abuso del diritto, unitamente ai relativi interessi, sono iscritti a ruolo dopo le sentenze delle commissioni tributarie, secondo i criteri indicati nell’articolo 68 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (che disciplina il pagamento del tributo in pendenza del processo) e dell’articolo 19, comma 1 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 (che richiama il sopracitato articolo 68 per il pagamento delle sanzioni amministrative per violazioni tributarie in caso di ricorso alle commissioni tributarie).

 

Rimborso delle imposte pagate da contribuenti che non hanno partecipato all’operazione abusiva

 

Il comma 11 dell’articolo 10-bis disciplina i diritti dei contribuenti che non hanno partecipato all’operazione abusiva, ma hanno sostenuto oneri tributari relativamente a tale operazione. Essi possono ottenere la restituzione di quanto pagato presentando apposita istanza di rimborso all’Agenzia delle entrate, che provvede nei limiti dell’imposta e degli interessi effettivamente riscossi a seguito di tali procedure. La richiesta, dovrà essere presentata entro un anno dal giorno in cui l’accertamento è divenuto definitivo ovvero è stato definito mediante adesione o conciliazione giudiziale.

 

Applicazione “residuale” della disciplina dell’abuso del diritto

 

Il comma 12 dell’articolo 10-bis stabilisce l’applicazione “residuale” della disciplina dell’abuso del diritto, prevedendo che l’accertamento per abuso del diritto può scattare solo se non si può invocare, ai fini dell’accertamento, la violazione di specifiche norme tributarie. Con tale norma si individua pertanto il confine tra fattispecie di evasione e quelle di elusione: quest’ultima (ovvero l’abuso del diritto) si può individuare solamente se il contribuente consegue un vantaggio fiscale illegittimo attraverso fattispecie che non rientrano nell’evasione. In altri termini l’abuso del diritto, da un lato, inizia dove finisce il legittimo risparmio d’imposta e, dall’altro, termina laddove si è in presenza di fattispecie riconducibili all’evasione. Sul punto, la relazione governativa sottolinea “che la disciplina dell’abuso del diritto ha applicazione solo residuale rispetto alle disposizioni concernenti la simulazione o i reati tributari, in particolare, l’evasione e la frode: queste fattispecie vanno perseguite con gli strumenti che l’ordinamento già offre”.

 

Irrilevanza penale delle condotte abusive

 

Il comma 13 dell’articolo 10-bis stabilisce l’irrilevanza penale delle condotte abusive: le operazioni abusive non danno luogo a fatti punibili ai sensi delle leggi penali tributarie. Resta ferma l’applicazione delle sanzioni amministrative tributarie, ove ne ricorrano i presupposti. Tale disposizione dà attuazione a quanto previsto dall’articolo 8, comma 1, della legge delega, con cui si demanda al governo di procedere all’individuazione dei confini tra le fattispecie di elusione e quelle di evasione fiscale e delle relative conseguenze sanzionatorie. Ne consegue che, nelle ipotesi di contestazioni in base alla nuova normativa, a prescindere dall’importo dell’imposta evasa, il contribuente non potrà essere incriminato per la commissione di un reato tributario in base al decreto legislativo n. 74 del 2000.

La relazione governativa spiega che “il riferimento della legge delega alla «individuazione dei confini» tra evasione ed elusione dimostra come il legislatore delegante abbia chiaramente avvertito l’esigenza di una gradazione di gravità tra le condotte che integrano una violazione diretta di disposizioni normative e quelle che ne “aggirano” la ratio. In questa prospettiva, la scelta adottata nel comma 13 del nuovo articolo 10-bis è stata quella di escludere la rilevanza penale delle operazioni costituenti abuso del diritto, quali descritte dalla norma generale del citato articolo, facendo salva, per converso, l’applicabilità ad esse delle sanzioni amministrative, ove ne ricorrano in concreto i presupposti (a cominciare dalla sussistenza dell’elemento psicologico richiesto ai fini della configurabilità di una violazione amministrativa tributaria, non necessariamente presente nell’operazione abusiva, che – per quanto si è visto – si qualifica come tale in rapporto al suo risultato oggettivo)”.

Inoltre, la stessa relazione governativa afferma “L’esclusione della punibilità dell’abuso del diritto con sanzioni penali è la conseguenza della definizione che l’articolo 5 della legge delega dà dell’abuso. Si è visto infatti che tale definizione, per un verso, postula l’assenza, nel comportamento elusivo del contribuente, di tratti riconducibili ai paradigmi, penalmente rilevanti, della simulazione, della falsità o, più in generale, della fraudolenza; per altro verso, imprime alla disciplina dell’abuso caratteri di residualità rispetto agli altri strumenti di reazione previsti dall’ordinamento tributario. Resta, di contro, impregiudicata la possibilità di ravvisare illeciti penali – sempre, naturalmente, che ne sussistano i presupposti – nelle operazioni contrastanti con disposizioni specifiche che perseguano finalità antielusive (ad esempio, negando deduzioni o benefici fiscali, la cui indebita autoattribuzione da parte del contribuente potrebbe bene integrare taluno dei delitti in dichiarazione)”.

Inoltre, in applicazione del favor rei contemplato dall’art. 2 del codice penale che sancisce, in sintesi, l’applicazione al reo della disposizione più favorevole nell’ipotesi di procedimento penale in corso occorrerà applicare le norme più favorevoli che escludono la rilevanza penale dell’abuso del diritto.

 

L’obbligo rafforzato di motivazione e le speciali regole procedimentali previste dai commi da 5 a 11 dell’art. 10-bis dello Statuto non si applicano ai diritti doganali

 

Il comma 4 dell’articolo 1 del Decreto Legislativo 5 agosto 2015, n. 128, prescrive la salvezza della disciplina vigente in materia di diritti doganali disponendo che i commi da 5 a 11 dell’articolo 10-bis sopra descritti non si applicano agli accertamenti e ai controlli aventi ad oggetto i diritti doganali (articolo 34 del D.P.R. n. 43 del 1973), i quali restano disciplinati dalla normativa di riferimento (articoli 8 e 11 del D.Lgs. n. 374 del 1990 e normativa doganale dell’Unione europea).

Dal 1° ottobre 2015 efficace la nuova

Il comma 5 dell’articolo 1 del Decreto Legislativo 5 agosto 2015, n. 128 prevede che le nuove disposizioni in materia di abuso del diritto previste dall’articolo 10-bis hanno efficacia a decorrere dal (1° ottobre 2015) prossimo primo giorno del mese successivo alla data (del 2 settembre 2015) di entrata in vigore del decreto in esame e si applicano anche alle operazioni poste in essere in data anteriore alla loro efficacia per le quali, alla stessa data, non sia stato notificato il relativo atto impositivo. Pertanto, le nuove disposizioni sull’abuso si riferiscono anche a operazioni poste in essere prima dell’entrata in vigore della norma. Sono fatti salvi gli atti di accertamento già emessi sulla base della normativa previgente. In particolare, il comma 5 prevedendo che le disposizioni in tema di abuso del diritto si applichino anche alle operazioni poste in essere in data anteriore alla loro efficacia, per le quali alla stessa data non sia stato notificato il relativo atto impositivo, declina il generale principio “tempus regit actum” secondo cui la normativa sopravvenuta si applica a ciascun procedimento amministrativo non ancora concluso mediante l’adozione dell’atto finale. Ne consegue, che il comma in esame “salva” gli atti dell’Amministrazione Finanziaria che saranno notificati fino al 30 settembre 2015.

 

Abrogazione dell’art. 37-bis del D.P.R. n. 600 del 1973

 

Il comma 2 dell’articolo 1 del decreto attuativo stabilisce l’abrogazione espressa dell’art. 37-bis del D.P.R. n. 600 del 1973. Tale abrogazione costituisce la naturale conseguenza della disciplina posta dall’articolo 10-bis dello Statuto del contribuente. Per opportuni motivi di coordinamento, si è anche stabilito che le disposizioni che richiamano l’art. 37-bis si intendono riferite all’art. 10-bis, «in quanto compatibili».

 

Possibilità di disapplicare le norme antielusive

 

Il comma 3 dell’articolo 1 prevede la possibilità di disapplicare le norme antielusive (che limitano deduzioni, detrazioni, crediti d’imposta o altre posizioni soggettive altrimenti ammesse) qualora il contribuente dimostri che nella particolare fattispecie tali effetti elusivi non si verificano. Rispetto alla norma previgente contenuta nell’articolo 37-bis del D.P.R. n. 600 del 1973, la disposizione in esame prevede che il contribuente presenti istanza di interpello ai sensi del D.M. n. 259 del 1998 (in materia di compilazione e inoltro al direttore regionale delle entrate, competente per territorio, delle istanze tese ad ottenere la disapplicazione delle disposizioni normative di natura antielusiva) e che tale regolamento possa essere modificato dal Ministro dell’economia e delle finanze.