Prestazioni occasionali per aziende agricole e settore turismo: novità del c.d. “decreto dignità”

L’articolo 2-bis, decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, c.d. “decreto dignità”, introdotto in sede di conversione dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, ha innovato la materia delle prestazioni occasionali.

La suddetta norma ha apportato significative modifiche alle dichiarazioni inerenti le prestazioni per le imprese operanti nel settore agricoltura, alle informazioni che i prestatori di lavoro devono rendere all’atto della registrazione informatica dedicata alle prestazioni occasionali e alle modalità di erogazione del compenso al lavoratore. Sono stati inoltre creati due nuovi regimi per le aziende alberghiere e le strutture ricettive del settore turismo e per gli enti locali.

La piattaforma informatica delle prestazioni occasionali verrà progressivamente implementata per garantirne l’adeguamento normativo.

Il primo intervento, a decorrere dal 20 agosto 2018, consente alle imprese operanti nel settore agricoltura di indicare, nella dichiarazione anticipata di prestazione lavorativa, la data di inizio e il monte orario complessivo presunto con riferimento ad un arco temporale non superiore a dieci giorni. (Così, comunicato web dell’Inps del 21 agosto 2018)




In Gazzetta il decreto-legge dignità lavoratori e imprese convertito in legge

Sulla Gazzetta ufficiale n. 186 dell’11 agosto 2018 pubblicata la legge 9 agosto 2018, n. 96, recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese». Nella stessa Gazzetta pubblicato anche il decreto-legge n. 87/2018 coordinato con la legge di conversione.

Link al testo del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, coordinato con la legge di conversione

 




Conversione in legge del decreto Dignità. Le commissioni rientroducono i voucher per i piccoli alberghi

L’articolo 2-bis, (di seguito riportato) introdotto nel corso dell’esame in sede referente presso le Commissioni competenti della Camera, apporta una serie di modifiche alla disciplina delle prestazioni occasionali (attualmente contenuta nell’art. 54-bis del D.L. 50/2017).

Di seguito, le principali modifiche introdotte (comma 1):

·         dispone che, ai fini del computo del limite dei compensi per ciascun utilizzatore con riferimento alla totalità dei prestatori (5.000 euro nel corso di un anno civile), i compensi per prestazioni di lavoro occasionali rese da determinati soggetti sono considerati nella misura del 75% del loro importo, purché i prestatori autocertifichino la propria condizione all’atto della registrazione presso la piattaforma informatica INPS (presso cui gli utilizzatori e i prestatori, ai fini dell’accesso all’istituto delle prestazioni occasionali, sono già obbligati a registrarsi) (lett. a));

·         nel settore agricolo, introduce (con l’inserimento del nuovo comma 8- bis all’art. 54-bis del D.L. 50/2017) l’obbligo per il prestatore di autocertificare la non iscrizione, nell’anno precedente, negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli (lett. b));

·         per le attività rese dai determinati soggetti (di cui al comma 8 dell’art. 54-bis del D.L. 50/2017), dispone che il divieto di ricorrere al contratto di prestazione occasionale non si applichi alle aziende alberghiere e alle strutture ricettive che operano nel settore del turismo e che hanno alle proprie dipendenze fino a otto lavoratori (lett. c));

·         dispone che, ferma restando la responsabilità dell’utilizzatore, ciascun utilizzatore possa versare le somme dovute per l’attivazione del contratto di prestazione occasionale anche attraverso un consulente del lavoro. Inoltre, viene specificato che l’1 per cento degli importi versati è destinato al finanziamento degli oneri gestionali a favore dell’INPS (lett. d));

·         per quanto concerne i dati che l’utilizzatore deve comunicare almeno un’ora prima dell’inizio della prestazione (lett. e)):

  –      amplia il novero dei soggetti che sono tenuti a comunicare la data di inizio e il monte orario complessivo presunto (sostituendo in questa parte il testo vigente che parla più genericamente di “durata della prestazione”), comprendendovi non solo l’imprenditore agricolo (come attualmente previsto), ma anche l’azienda alberghiera o la struttura ricettiva che opera nel settore del turismo, nonché gli enti locali: per i suddetti soggetti, amplia l’arco temporale di riferimento della durata della prestazione, che non deve essere superiore a 10 giorni (in luogo dei 3 attualmente previsti);

 –      in conseguenza di quanto appena esposto, specifica che, nel settore agricolo, le quattro ore continuative di prestazione sulla cui base si comunica il compenso pattuito vanno riferite all’arco temporale così modificato, ossia di 10 giorni;

·         dispone che, su richiesta del prestatore (espressa al momento della registrazione) e in luogo delle modalità di pagamento attualmente previste, il pagamento del compenso al prestatore può essere effettuato, decorsi 15 giorni dal consolidamento della prestazione lavorativa inserita nella procedura informatica, per il tramite di qualsiasi sportello postale (a fronte della presentazione di apposita documentazione). Gli oneri riferiti a tale modalità sono a carico del prestatore (lett. f));

·         per l’imprenditore agricolo, esclude l’applicazione della sanzione prevista in caso di violazione accertata di uno dei divieti di ricorso al contratto di prestazione occasionale, nel caso in cui la suddetta violazione derivi da informazioni incomplete o non veritiere contenute nelle autocertificazioni rese da talune tipologie di prestatori (titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità, giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi, disoccupati o percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito) (lett. g)).

  

Il testo dell’emendamento al decreto Dignità sulle prestazioni occasionali

  

Art. 2-bis

Disposizioni per favorire il lavoratore nell’ambito delle prestazioni occasionali

1. All’articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 8, alinea, dopo le parole: «rese dai seguenti soggetti» sono aggiunte le seguenti: «, purché i prestatori stessi, all’atto della propria registrazione nella piattaforma informatica di cui al comma 9, autocertifichino la relativa condizione»;

b) dopo il comma 8 è inserito il seguente:

«8-bis. Per prestazioni da rendere a favore di imprese del settore agricolo, il prestatore è tenuto ad autocertificare, nella piattaforma informatica di cui al comma 9, di non essere stato iscritto nell’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli»;

c) al comma 14, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ad eccezione delle aziende alberghiere e delle strutture ricettive che operano nel settore del turismo, per le attività lavorative rese dai soggetti di cui al comma 8, e che hanno alle proprie dipendenze fino a otto lavoratori»;

d) al comma 15:

1) al primo periodo, dopo le parole: «di cui al comma 6, lettera b), versa» sono inserite le seguenti: «, anche tramite un intermediario di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, ferma restando la responsabilità dell’utilizzatore»;

2) al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «a favore dell’INPS»;

e) al comma 17:

1) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) la data e l’ora di inizio e di termine della prestazione ovvero, se imprenditore agricolo, azienda alberghiera o struttura ricettiva che opera nel settore del turismo o ente locale, la data di inizio e il monte orario complessivo presunto con riferimento a un arco temporale non superiore a dieci giorni»;

2) alla lettera e) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fermo restando che per il settore agricolo le quattro ore continuative di prestazione sono riferite all’arco temporale di cui alla lettera d) del presente comma»;

f) al comma 19, dopo il secondo periodo sono aggiunti i seguenti: «A richiesta del prestatore espressa all’atto della registrazione nella piattaforma INPS, invece che con le modalità indicate al primo periodo, il pagamento del compenso al prestatore può essere effettuato, decorsi quindici giorni dal momento in cui la prestazione lavorativa inserita nella procedura informatica è consolidata, tramite qualsiasi sportello postale a fronte della generazione e presentazione di univoco mandato ovvero di autorizzazione di pagamento emesso dalla piattaforma informatica INPS e stampato dall’utilizzatore, che identifica le parti, il luogo, la durata della prestazione e l’importo del corrispettivo. Gli oneri del pagamento del compenso riferiti a tale modalità sono a carico del prestatore»;

g) al comma 20, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, salvo che la violazione del comma 14 da parte dell’imprenditore agricolo non derivi dalle informazioni incomplete o non veritiere contenute nelle autocertificazioni rese nella piattaforma informatica INPS dai prestatori di cui al comma 8».




Conversione in legge del decreto Dignità. Dalle commissioni nuovo esonero parziale dei contributi per favorire l’occupazione giovanile

L’articolo 1-bis, (Esonero contributivo per favorire l’occupazione giovanile) introdotto nel corso dell’esame in sede referente (di seguito riportato) presso le Commissioni competenti della Camera, prevede una riduzione dei contributi previdenziali, in favore dei datori di lavoro privati, con riferimento alle assunzioni con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (a tutele crescenti), effettuate nel biennio 2019-2020, di soggetti aventi meno di 35 anni e che non abbiano avuto (neanche con altri datori) precedenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato. La riduzione è applicata su base mensile, per un periodo massimo di 36 mesi; la misura massima della riduzione è pari a 3.000 euro su base annua.

Più specificamente (comma 1), la riduzione è pari al 50 per cento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per il medesimo rapporto, con esclusione dei premi e contributi relativi all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

Il richiamato esonero spetta (comma 2) ai soggetti che alla data della prima assunzione incentivata non abbiano compiuto, come accennato in precedenza, 35 anni di età e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro. I periodi di apprendistato svolti presso altri datori di lavoro – qualora non siano proseguiti in rapporto di lavoro a tempo indeterminato – non costituiscono una causa ostativa.

Le modalità di fruizione della riduzione di cui al comma 1 sono demandate ad un apposito decreto interministeriale, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in esame (comma 3).

Si ricorda che “allo scopo di promuovere forme di occupazione giovanile stabile”, la legge 205/2017 (“Legge di Bilancio 2018” — in “Finanza & Fisco” n. 29-30/2017, pag. 2465) ha già introdotto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati in relazione alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti effettuate a partire dal 1° gennaio 2018, con esclusione dei rapporti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico. L’esonero spetta a condizione che l’assunzione con contratto di lavoro subordinato riguardi soggetti che non abbiano compiuto il trentesimo anno di età e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell’intera vita lavorativa. Per le sole assunzioni effettuate nel corso dell’anno 2018, il limite di età del soggetto da assumere è innalzato fino ai trentacinque anni. La misura dell’incentivo è pari al 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di 3.000 euro su base annua, da riparametrare e applicare su base mensile. La durata del beneficio è pari a trentasei mesi a partire dalla data di assunzione. L’agevolazione può essere riconosciuta anche in caso di mantenimento in servizio, dal 1° gennaio 2018, del lavoratore al termine del periodo di apprendistato, a condizione che questi non abbia compiuto il trentesimo anno di età. In questo caso, il beneficio può essere applicato per un periodo massimo di dodici mesi, fermo restando l’importo massimo pari a 3.000 euro. L’esonero è, inoltre, elevato nella misura del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per trentasei mesi a partire dalla data di assunzione e sempre nel limite massimo di 3.000 euro su base annua, da riparametrare e applicare su base mensile, nelle ipotesi in cui le assunzioni a tempo indeterminato riguardino giovani che, nei sei mesi precedenti, abbiano svolto presso lo stesso datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione. Nella circolare n. 40 del 2 marzo 2018, l’INPS ha illustrato le condizioni per il diritto all’esonero contributivo e fornisce le istruzioni per l’adeguamento della denuncia contributiva.

 

Il testo dell’emendamento al decreto Dignità sulle assunzioni agevolate

 Art. 1-bis

Esonero contributivo per favorire l’occupazione giovanile

1. Al fine di promuovere l’occupazione giovanile stabile, ai datori di lavoro privato che negli anni 2019 e 2020 assumono lavoratori che non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età, cui si applicano le disposizioni in materia di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, l’esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel limite massimo di 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

2. L’esonero di cui al comma 1 spetta con riferimento ai soggetti che alla data della prima assunzione per la quale si applica l’incentivo non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età e non sono stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro. Non ostano al riconoscimento dell’esonero gli eventuali periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di fruizione dell’esonero di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, valutati in 31,83 milioni di euro per l’anno 2019, in 111,52 milioni di euro per l’anno 2020, in 162,62 milioni di euro per l’anno 2021, in 134,02 milioni di euro per l’anno 2022, in 54,32 milioni di euro per l’anno 2023 e in 3,23 milioni di euro per l’anno 2024, e a quelli derivanti dal comma 5, pari a 6,97 milioni di euro per l’anno 2019, a 0,48 milioni di euro per l’anno 2020, a 2,88 milioni di euro per l’anno 2021, a 16,38 milioni di euro per l’anno 2022, a 6,08 milioni di euro per l’anno 2023, a 44,37 milioni di euro per l’anno 2024 e a 46,8 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025, si provvede:

a) quanto a 27,8 milioni di euro per l’anno 2020, a 48,5 milioni di euro per l’anno 2021, a 33,4 milioni di euro per l’anno 2022, a 13,6 milioni di euro per l’anno 2023 e a 0,8 milioni di euro per l’anno 2024, mediante le maggiori entrate di cui ai commi 1 e 2;

b) quanto a 38,8 milioni di euro per l’anno 2019, a 84,2 milioni di euro per l’anno 2020, a 117 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e a 46,8 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023, mediante quota parte delle maggiori entrate di cui all’articolo 9, comma 6.

5. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 6,97 milioni di euro per l’anno 2019, di 0,48 milioni di euro per l’anno 2020, di 2,88 milioni di euro per l’anno 2021, di 16,38 milioni di euro per l’anno 2022, di 6,08 milioni di euro per l’anno 2023, di 44,37 milioni di euro per l’anno 2024 e di 46,8 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025.

6. Al fine di garantire la neutralità sui saldi di finanza pubblica, l’Istituto nazionale della previdenza sociale provvede al monitoraggio trimestrale degli oneri di cui ai commi 1 e 2 e comunica le relative risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze entro il mese successivo al trimestre di riferimento, anche ai fini dell’adozione delle eventuali iniziative da intraprendere ai sensi dell’articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.