Revisori legali. Applicate le prime sanzioni per la mancata comunicazione incarichi e domicilio digitale

Sono stati adottati dal Mef i primi provvedimenti sanzionatori per mancata comunicazione/aggiornamento degli incarichi di revisione legale svolti dagli iscritti al registro e della casella di posta elettronica certificata PEC ora domicilio digitale.

A seguito dell’entrata in vigore del DM. 135/2021 e dell’adozione delle relative disposizioni attuative il Mef ha proceduto all’accertamento di alcune violazioni, emerse nell’ambito di attività istruttorie e di monitoraggio effettuate dall’amministrazione, relative alle fattispecie di cui all’articolo 2, comma 3, lettera b) del citato decreto, riguardanti in particolare l’inosservanza dell’obbligo di comunicazione degli incarichi di revisione legale al Registro dei revisori (art. 11, comma 1, lettera b) e comma 2 lettera a) del D.M. 145/2012) e la mancata comunicazione al registro del domicilio digitale (l’articolo 7, comma 1, lettera d-bis), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e l’articolo 16, comma 7, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, il quale integra l’obbligo comunicativo da parte degli iscritti al Registro dei revisori legali dell’indirizzo di Posta Elettronica Certificata nella forma di domicilio digitale di cui all’articolo 1, comma 1, lettera n-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82).

Le sanzioni applicate sono state determinate, su proposta motivata della Commissione centrale per i revisori legali, entro i limiti della misura stabilita dall’articolo 24, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 39/2010 – da 50,00 Euro a 2.500,00 Euro – tenuto conto delle circostanze pertinenti di cui all’articolo 25, comma 3 del citato decreto.




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 35 del 2022

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Commenti

 

Il contratto di lease back: aspetti contabili e fiscali
di Marco Orlandi

Con la chiusura attraverso la pace fiscale della causa presupposta la giurisprudenza inizia a pronunciarsi sulle cause c.d. “dipendenti”: aspetti di riflessione e valutazioni sistematiche
di Alvise Bullo e Elena De Campo

 

Giurisprudenza

 

Corte Suprema di Cassazione:

  • Sezioni tributarie

 

Mancata apposizione del visto di conformità – Natura della violazione

 

La compensazione di crediti “sopra soglia” senza visto di conformità costituisce violazione meramente formale non sanzionabile

Corte Suprema di Cassazione – Sezione VI Civile – T – Ordinanza n. 25736 del 1° settembre 2022: «SANZIONI TRIBUTARIE – Cause di non punibilità – COMPENSAZIONE – Compensazione dei crediti IVA (esistente) per il pagamento, mediante modello F24, di imposte, tributi e contributi – Mancata apposizione del visto di conformità ex art. 10, comma 1, lett. a), n. 7, del D.L. n. 78 del 2009 – Natura della violazione – Carattere meramente formale – Configurabilità – Fondamento – Fattispecie – Illegittimità atto di recupero per indebita compensazione di crediti senza dichiarazione di conformità con irrogazione della sanzione ai sensi dell’art. 13, D.Lgs. n. 471 del 1997 – Art. 35, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241 – Art. 10, del D.L. 01/07/2009, n. 78, conv., con mod., dalla L. 03/08/2009, n. 102 – Art. 13, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472 – Art. 10, comma 3, della L. 27/07/2000, n. 212 – Art. 6, comma 5-bis, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472»

 

Consolidato nazionale – Costo per la costituzione di un diritto di superficie a tempo determinato. Iscrizione nello stato patrimoniale tra le immobilizzazioni materiali

 

Disciplina fiscale del costo una tantum per il diritto di superficie a tempo determinato “accessorio” e divieto di “travaso” delle perdite fiscali pregresse della consolidata nella fiscal unit

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Sentenza n. 29345 del 7 ottobre 2022: «IRES (Imposta sul reddito delle società) – Consolidato nazionale – Redditi di impresa – Rettifiche di consolidamento – Perdite pregresse -Utilizzabilità in relazione alla quota di dividendi percepiti dalla consolidata – Esclusione – Fondamento – Artt. da 117 a 129, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – DM 09/06/2004 • IMPOSTE SUI REDDITI – Redditi di impresa – Determinazione – Costo una tantum per la costituzione di un diritto di superficie a tempo determinato – Iscrizione nello stato patrimoniale tra le immobilizzazioni materiali – Patrimonializzazione unitamente al costo sostenuto per la realizzazione del fabbricato – Presupposti – Costo accessorio a quello del fabbricato – Necessità – Ammortamento omogeneo al fabbricato – Applicabilità – Artt. 83, 102 e 103, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Artt. 934 e 952 c.c. – Art. 2426, primo comma, n. 1, c.c.»

 

Processo tributario – Obbligo dell’Agenzia delle entrate di prendere posizione sui fatti dedotti dal contribuente

 

Il diritto alla detrazione IVA tra applicazione del principio di neutralità e obbligo del Fisco di prendere posizione nel processo

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 29415 del 10 ottobre 2022: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Procedimento – Istruzione del processo – Ricorso del contribuente – Amministrazione finanziaria – Obbligo di prendere posizione sui fatti dedotti dal contribuente – Inottemperanza – Conseguenze – Fattispecie – Non contestazione dell’esistenza di credito IVA a fronte della consegna presso l’Ufficio di registri IVA e scritture contabili – Annullamento cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 54-bis D.P.R. n. 633/72, con cui l’Agenzia ha recuperato l’IVA compensata nella dichiarazione modello unico 2008 per il periodo 2007 non essendo stata presentata la dichiarazione IVA nell’anno precedente – Art. 18, della L. 07/08/1990, n. 241 – Art. 6, della L. 27/07/2000, n. 212 – Artt. 88 e 116 c.p.c. – Art. 54-bis, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 • IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Diritto alla detrazione IVA – Requisiti sostanziali – Requisiti formali – Mancato rispetto di requisiti formali – Omissione di obblighi formali da parte di soggetti passivi – Omessa o tardiva (oltre i novanta giorni) dichiarazione IVA sui crediti IVA – Principio di neutralità fiscale – Conseguenze sul diritto alla detrazione IVA in presenza dei presupposti sostanziali del diritto di detrazione – Ammissibilità del diritto di detrazione IVA – Artt. 19, 27, 28, 30 e 55, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633»

 

Prassi

 

Agenzia delle Entrate

 

 

Fringe benefit
Istruzioni per l’utilizzo dei nuovi bonus 2022

 

Bonus carburante 200 euro per i dipendenti del settore privato: le regole per la detassazione in capo ai percipienti e la deducibilità dal reddito d’impresa

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 27 E del 14 luglio 2022: «IMPOSTE SUI REDDITI – Redditi di lavoro dipendente – Determinazione periodo d’imposta 2022 – Bonus carburante per i dipendenti del settore privato – Ambito applicativo – Art. 51, comma 3, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Art. 2, del D.L. 21/03/2022, n. 21, conv., con mod., dalla L. 20/05/2022, n. 51, cd. decreto-legge “Ucraina”»

 

Welfare aziendale: il vademecum delle Entrate sulle nuove misure di favore introdotte per il periodo d’imposta 2022

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 35 E del 4 novembre 2022: «IMPOSTE SUI REDDITI – Redditi di lavoro dipendente e di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente – Agevolazioni fiscali per il Welfare aziendale – Nuova disciplina temporanea (ambito applicativo, documentale e temporale) – Allargamento della quota di non concorrenza alle utenze domestiche (somme o rimborsi per contenere il costo di energia elettrica, acqua e gas naturale) – Rapporti con il bonus carburante – Art. 51, comma 3, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Art. 12, del D.L. 09/08/2022, n. 115, conv., con mod., dalla L. 21/09/2022, n. 142, cd. decreto-legge “Aiuti-bis”»

 

Piani di incentivazione offerti al top management

 

Bonus ai manager. Deduzione ammessa anche se “exit”

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 539 del 31 ottobre 2022: «IMPOSTE SUI REDDITI – Redditi di impresa – Criteri di valutazione – Costi ed oneri – Riferimento – All’oggetto dell’impresa – Principio di inerenza – Premi incentivanti – Piano di incentivazione offerto al top management (per l’amministratore e per il direttore finanziario) -Inerenza dei bonus all’attività di impresa – Affermazione – Fattispecie – Remunerazione dell’apporto di una prestazione di lavoro resa dall’amministratore e dal dipendente con l’obiettivo di stimolare l’impegno degli stessi al miglioramento della performance aziendale, introducendo una componente retributiva proporzionata a quest’ultima (“Exit bonus” ai manager) – Art. 109, comma 5, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 • IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) – Compensi corrisposti in relazione agli uffici di amministratore – Assimilazione sotto profilo fiscale dei redditi a quelli di lavoro dipendente ex art. 50, comma 1, lettera c-bis), del TUIR – Assimilazione solo sulle modalità di determinazione del reddito delle due tipologie di rapporto di lavoro – Non equiparazione generale a tutti gli effetti di legge – Conseguenze – Non applicazione delle deduzioni IRAP previste per i costi del lavoro sostenuti in relazione a personale dipendente impiegato a tempo indeterminato – Caso di specie – Non applicazione delle deduzioni ai compensi corrisposti agli amministratori – Art. 11, comma 4-octies, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446»

 

Deduzione delle spese dei mezzi di trasporto utilizzati nell’esercizio di imprese, arti e professioni

 

Automezzi. L’integrale deduzione passa dall’essenzialità per lo svolgimento dell’attività

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 553 del 7 novembre 2022: «IMPOSTE SUI REDDITI – Limiti di deduzione delle spese e degli altri componenti negativi relativi a taluni mezzi di trasporto a motore utilizzati nell’esercizio di imprese, arti e professioni – Istituti di vigilanza ed investigativi – Autovetture con utilizzo esclusivo – Automezzi dotati delle attrezzature obbligatorie ai sensi del DM n. 269/2010 – Beni strumentali interamente deducibili – Affermazione – Art. 164-bis, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – D.M. del Ministero dell’Interno 1° dicembre 2010, n. 269»

 

Enti del terzo settore
Modifiche alla disciplina delle agevolazioni

 

Le novità per il Terzo Settore nel c.d. “Decreto Semplificazioni

Documento di Ricerca del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili del 26 ottobre 2022

 

 

 

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Semplificazione della deduzione dal valore della produzione dell’intero costo relativo al personale dipendente a tempo indeterminato. La risoluzione che modifica le istruzioni Irap 2022

L’articolo 10 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, contiene alcune semplificazioni in materia dichiarazione IRAP, con specifico riferimento alla determinazione del valore della produzione netta, costituente la base imponibile del tributo. In particolare, ai fini della determinazione del valore della produzione, si prevede la deduzione integrale del costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e, conseguentemente, si esclude, per questi lavoratori, la deduzione dei contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro, le deduzioni dei contributi previdenziali e assistenziali ad essi riferiti, la deduzione delle spese per il personale assunto con contratti di formazione e lavoro e per il personale addetto alla ricerca e sviluppo nonché la deduzione prevista per ciascun nuovo dipendente assunto che incrementa il numero di lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato rispetto al numero dei lavoratori assunti con il medesimo contratto mediamente occupati nel periodo d’imposta precedente. Pertanto, considerato che le istruzioni al modello Irap 2022 approvate con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 31 gennaio 2022, prot. n. 30729/2022 non tengono conto delle modifiche introdotte dal citato articolo 10 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73 (cd. “Decreto Semplificazioni”), l’Agenzia delle entrate,  con risoluzione n. 40 del 15 luglio 2022 (di seguito riportata) ha fornito dei chiarimenti sulle corrette modalità di compilazione della Sezione I – “Deduzioni – art. 11 D.Lgs. n. 446/97” del modello Irap 2022. Nel documento di prassi precisato, tuttavia, che atteso che la novella normativa si sostanzia essenzialmente in una semplificazione nel calcolo della deduzione spettante per i dipendenti a tempo indeterminato cui consegue una semplificazione nelle modalità di compilazione della dichiarazione IRAP (senza impatti, dunque, nel quantum della deduzione spettante), si ritiene che per il primo anno sia comunque possibile compilare la sezione I del quadro IS secondo le regole attualmente fornite nelle istruzioni per la compilazione del modello IRAP 2022, pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia delle entrate (senza tenere conto, quindi, di quanto sopra precisato)”.

 

Il testo della risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 40 del 15 luglio 2022, con oggetto: IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) – Base imponibile dell’IRAP – Razionalizzazione del quadro delle norme che governano la deduzione dei costi generati dalle diverse forme contrattuali del rapporto di lavoro – Semplificazione delle modalità di deduzione dal valore della produzione, ai fini dell’IRAP, dell’intero costo relativo al personale dipendente a tempo indeterminato – Modifica delle istruzioni per la compilazione del modello IRAP 2022 – Deroga – Per il primo anno (p.i. 2021) è possibile effettuare la compilazione secondo le regole indicate nelle istruzioni già pubblicate – Ragioni – Le novelle non modificano il quantum complessivo delle deduzioni – Art. 11, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 – Art. 10 del D.L 21/06/2022, n. 73

 

L’articolo 10 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73 (di seguito “Decreto Semplificazioni”), ha modificato l’articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (di seguito “decreto IRAP”), che contiene disposizioni comuni per la determinazione del valore della produzione netta e che, in particolare, disciplina i costi del personale deducibili dalla base imponibile IRAP.

Il comma 1 dell’articolo 10 in parola prevede che spettano esclusivamente in relazione a soggetti diversi dai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato le seguenti deduzioni:

  • la deduzione dei contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro (art. 11, comma 1, lett. a), n. 1, del decreto IRAP);
  • la deduzione delle spese relative agli apprendisti, ai disabili e delle spese per il personale assunto con contratti di formazione e lavoro, nonché, dei costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo (art. 11, comma 1, lett. a), n. 5, del decreto IRAP);
  • la deduzione forfetaria di 1.850 euro fino a 5 dipendenti per i soggetti con componenti positivi non superiori nel periodo d’imposta a euro 400.000 (art. 11, comma 4-bis.1, del decreto IRAP).

Il comma 1 dell’articolo 10 prevede, inoltre, l’abrogazione delle seguenti agevolazioni:

  • la deduzione forfetaria di 7.500 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta, aumentato a 13.500 euro per i lavoratori di sesso femminile nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni (art. 11, comma 1, lett. a), n. 2, del decreto IRAP) e la deduzione dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi ai medesimi lavoratori (art. 11, comma 1, lett. a), n. 4, del decreto IRAP);
  • la deduzione per incremento occupazionale fino a 15.000 euro per ciascun nuovo dipendente assunto con contratto a tempo indeterminato (art. 11, comma 4-quater, del decreto IRAP).

La disposizione in commento modifica, infine, il comma 4-octies dell’articolo 11 del decreto IRAP sostituendo la deduzione del costo residuo del personale dipendente con contratto a tempo indeterminato (pari alla differenza tra il costo del predetto personale e le altre deduzioni spettanti) con la deduzione integrale del costo complessivo del predetto personale (1). In pratica, il costo deducibile non va più determinato per “differenza” rispetto alle altre deduzioni specifiche previste dall’articolo 11 del decreto IRAP (nella formulazione previgente) (2).

Ai sensi del comma 2 dell’articolo 10 del decreto semplificazioni, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a partire dal periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del medesimo decreto (in vigore dal 22 giugno 2022).

A tal riguardo, sono giunte all’Agenzia delle entrate alcune richieste di chiarimenti in merito alle modalità di compilazione del modello IRAP 2022.

Pertanto, si forniscono di seguito le istruzioni per la compilazione della sezione I del quadro IS del modello IRAP 2022.

In particolare:

  • nei righi IS1, colonna 2, IS4, colonna 3, e IS5, colonna 2, vanno indicate le deduzioni spettanti in relazione ai soggetti diversi dai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato;
  • i righi IS2, IS3 e IS6 non vanno compilati;
  • nel rigo IS7, colonna 3, va indicata la deduzione di cui all’articolo 11, comma 4-octies, del decreto IRAP (nella vigente formulazione), ossia la deduzione riferita al costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato, compresa la deduzione ammessa, nei limiti del 70 per cento del costo complessivamente sostenuto, per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno centoventi giorni per due periodi d’imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell’arco temporale di due anni a partire dalla cessazione del precedente contratto (da evidenziare anche in colonna 2);
  • nel rigo IS9 va indicata l’eventuale eccedenza delle deduzioni ammesse dai commi 1 e 4-bis.1 del citato articolo 11 rispetto al limite massimo rappresentato dalla retribuzione e dagli oneri e spese a carico del datore di lavoro.

Atteso che la novella normativa si sostanzia essenzialmente in una semplificazione nel calcolo della deduzione spettante per i dipendenti a tempo indeterminato cui consegue una semplificazione nelle modalità di compilazione della dichiarazione IRAP (senza impatti, dunque, nel quantum della deduzione spettante), si ritiene che per il primo anno sia comunque possibile compilare la sezione I del quadro IS secondo le regole attualmente fornite nelle istruzioni per la compilazione del modello IRAP 2022, pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia delle entrate (senza tenere conto, quindi, di quanto sopra precisato).

 


Nota (1) – La deduzione è ammessa anche per ogni lavoratore stagionale, nel rispetto delle condizioni previste nel citato comma 4-octies, nei limiti del 70 per cento del costo complessivamente sostenuto.

Nota (2) – Le novità introdotte, quindi, non determinano alcuna modifica nell’importo delle deduzioni ammesse sul costo del personale con contratto a tempo indeterminato e di conseguenza nella base imponibile IRAP.

 

 

 




Dal 30 aprile 2021 sarà attivo nuovo portale per le istanze per i contributi ai giovani agricoltori

L’art. 43-quater del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, conv., con mod., dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, cd. “Decreto semplificazioniha previsto che possono essere concesse, per l’intero territorio nazionale, le seguenti agevolazioni: «(…) mutui agevolati per gli investimenti, a un tasso pari a zero, (…) di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile, nonché un contributo a fondo perduto fino al 35 per cento della spesa ammissibile. (…)».

Dal 30 aprile 2021 sarà attivo il nuovo portale dedicato alla misura.

Le domande convalidate sull’attuale portale “Subentro/Ampliamento” saranno automaticamente importate, nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione. Le domande in stato di “bozza” alla data del 29 aprile 2021 saranno invece cancellate.

Fonte: ISMEA – http://www.ismea.it/




Revisori legali. In scadenza la comunicazione del domicilio digitale

 

 

Con circolare del 3 dicembre 2020, n. 23, la Ragioneria Generale dello Stato fornisce le istruzioni in merito all’obbligo della comunicazione del domicilio digitale da parte dei soggetti iscritti al Registro dei revisori legali e all’inserimento dei soggetti medesimi nel pubblico elenco denominato “Indice nazionale dei domicili digitali (INI – PEC) delle imprese e dei professionisti”. Nel documento evidenziato che i revisori dovranno ad inserire nell’apposita area riservata del sito della revisione legale www.revisionelegale.mef.gov.it, un valido indirizzo di Posta Elettronica Certificata, ovvero ad aggiornare, con le medesime modalità, gli indirizzi PEC risultati scaduti, entro la data del 30 dicembre 2020. A tal proposito, rammenta la Ragioneria, la mancata comunicazione della PEC ora “domicilio digitale” può dar luogo all’applicazione delle sanzioni amministrative di cui all’articolo 24, comma 1 del D.Lgs. 39/2010 e, nel caso dell’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, questa verrà stabilita, ai sensi del comma 2, lettera b) del medesimo articolo, nella misura da cinquanta euro a duemilacinquecento euro.

Link al testo della Circolare Ministero dell’Economia delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – del 3 dicembre 2020, n. 23, con oggetto: REGISTRO DEI REVISORI – Comunicazione domicilio digitale da parte degli iscritti al Registro di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 ed iscrizione dei revisori legali nell’Indice Nazionale dei domicili digitali – INI-PEC, delle imprese – D.L. 16/07/2020, n.76, conv., con mod., dalla L. 11/09/2020, n.120, “c.d. Decreto Semplificazioni – Art. 16, comma 7 del D.L. 29/11/2008, n. 185, , conv., con mod., dalla L. 28 01 2009, n. 2 – MEF-RGS -(Prot. 229083 del 03/12/2020)




Capitalizzazione (o la ricapitalizzazione). Il decreto semplificazione abbassa il quorum per le delibere relative ad aumenti mediante conferimenti

 

L’articolo 44, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, conv., con mod., dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, recante: «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale», a seguito delle modifiche apportate dalle legge di conversione, introduce alcune disposizioni ad efficacia temporalmente limitata fino al 30 giugno 2021, volte a rendere più rapide le deliberazioni concernenti l’aumento di capitale nelle società, tramite l’abbassamento del quorum richiesto, ivi comprese le società a responsabilità limitata.

In particolare, il comma 1 dell’articolo 44 reca disposizioni che consentono alle assemblee delle società per azioni, purché costituite con la presenza di almeno la metà del capitale societario, di deliberare con il voto favorevole della maggioranza del capitale rappresentato in assemblea, anziché con la maggioranza rafforzata richiesta ai sensi degli artt. 2368, secondo comma, e 2369, terzo e settimo comma, c.c.

I citati articoli del codice si riferiscono alla convocazione dell’assemblea straordinaria.

In particolare:

  • l’art. 2368, secondo comma, prevede che, in prima convocazione, l’assemblea straordinaria:
    • deliberi con il voto favorevole di più della metà del capitale sociale, qualora lo statuto non richieda una maggioranza più elevata (primo periodo);
    • nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, sia regolarmente costituita quando è rappresentata almeno la metà del capitale sociale e o la maggiore percentuale prevista dallo statuto e le deliberazioni debbano essere prese con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea (secondo periodo);
  • l’art. 2369, terzo comma, stabilisce che, per la seconda convocazione, l’assemblea straordinaria sia regolarmente costituita quando è rappresentato oltre un terzo del capitale sociale e le deliberazioni debbano essere prese con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea;
  • l’art. 2369, settimo comma, dispone che, per le convocazioni successive alla seconda, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, l’assemblea straordinaria sia regolarmente costituita quando è rappresentato almeno un quinto del capitale sociale e le deliberazioni debbano essere prese con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.

Si specifica che affinché l’assemblea possa deliberare con il voto favorevole della maggioranza del capitale rappresentato in assemblea, essa deve essersi costituita con la presenza di almeno la metà del capitale societario; diversamente, continueranno ad applicarsi le norme ordinarie sopra citate, che generalmente prevedono il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato nell’assemblea medesima (ad eccezione della prima convocazione dell’assemblea straordinaria di società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, di cui all’art. 2368, secondo comma, primo periodo).

Si tratta di una norma provvisoria, destinata ad avere efficacia dalla data di entrata in vigore del decreto-legge fino al 30 giugno 2021.

Le deliberazioni che possono essere assunte con un quorum meno qualificato nei termini sopra descritti sono quelle collegate ad operazioni di aumento di capitale e precisamente quelle aventi ad oggetto:

  • gli aumenti del capitale sociale attraverso nuovi conferimenti in natura o di crediti (artt. 2439, 2440 e 2441 c.);
  • l’inserimento, nello statuto, di un’apposita norma che deleghi agli amministratori l’esercizio della facoltà di decidere aumenti del capitale sociale, ai sensi dell’art. 2443 c.c., da deliberare entro il 30 giugno 2021.

Nel successivo al comma 2, si prevede, inoltre, l’estensione delle disposizioni di cui al comma 1 in ordine al quorum delle deliberazioni assembleari anche alle società a responsabilità limitata, ai sensi degli artt. 2480 (modificazioni dell’atto costitutivo), 2481 (aumento di capitale) e 2481-bis (aumento di capitale mediante nuovi conferimenti).




Decreto “semplificazione” convertito in legge pubblicato in Gazzetta

Pubblicato nel Supplemento ordinario n. 33 alla Gazzetta Ufficiale n. 228 del 14 settembre 2020, il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, conv., con mod., dalla Legge 11/09/2020, n. 120, recante: «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale.».

Link al testo del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, conv., con mod., dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, recante: «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale.»

La legge di conversione

Link al testo della legge 11 settembre 2020, n. 120, recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale».




Decreto “semplificazione”. La Camera approva in via definitiva

Nella seduta di giovedì 10 settembre, con 214 sì, 149 no e 4 astenuti, la Camera dei Deputati ha approvato, in via definitiva, il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale (A.C. 2648).

 

Si riporta il link al testo dell’ Atto Camera A.C. 2648:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale (approvato dal Senato)” (A.C. 2648)

 




In Gazzetta le modifiche alla disciplina della rottamazione, del saldo e stralcio e del regime forfettario

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 36 del 12 febbraio 2019, il cd. Decreto Semplificazioni 2019. Il provvedimento contiene diverse disposizioni riguardanti la fiscalità: si tratta in particolare, delle disposizioni di cui al comma 8-bis dell’articolo 1 in materia di regime fiscale degli enti del terzo settore; dell’articolo 1-bis in materia di rottamazione, saldo e stralcio e regime forfettario; del comma 2 dell’articolo 9-bis in materia di esonero dall’obbligo di fatturazione elettronica; dei commi da 11 a 15 dell’articolo 11-bis in materia di contrasto all’evasione IVA nelle transazioni commerciali on-line.

Link al testo del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, conv., con mod., dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, recante: «Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione.». (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 36 del 12 febbraio 2019)




Decreto Semplificazioni. La Camera approva le modifiche alla disciplina della rottamazione, del saldo e stralcio e del regime forfettario

Nella seduta n. 122 di Giovedì 7 febbraio 2019, la Camera ha approvato, in via definitiva, il disegno di legge recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione».

Il decreto-legge convertito è composto da 28 articoli complessivi, suddivisi in 152 commi complessivi. Il provvedimento contiene diverse disposizioni riguardanti la fiscalità: si tratta in particolare, delle disposizioni di cui al comma 8-bis dell’articolo 1 in materia di regime fiscale degli enti del terzo settore; dell’articolo 1-bis in materia di rottamazione, saldo e stralcio e regime forfettario; del comma 2 dell’articolo 9-bis in materia di esonero dall’obbligo di fatturazione elettronica; dei commi da 11 a 15 dell’articolo 11-bis in materia di contrasto all’evasione IVA nelle transazioni commerciali on-line.

 

Di seguito, una breve analisi dei citati interventi normativi.

Misure urgenti in materia di enti del terzo settore – (Art. 1, commi 8-bis e 8-ter)

I commi 8-bis e 8-ter dell’art. 1, apportano modifiche alla tassazione degli enti del terzo settore.

Il comma 8-bis posticipa l’abrogazione della riduzione a metà dell’IRES per alcuni enti del terzo settore, disposta con legge di bilancio 2019. Con le modifiche in esame, l’abrogazione non decorre più dal 1° gennaio 2019, ma dal periodo d’imposta di prima applicazione di ulteriori misure di favore nei confronti di enti che svolgono attività aventi finalità sociale. Pertanto, la riduzione a metà dell’IRES per tali enti permane fino all’emanazione di dette misure. Conseguentemente, il comma 8-bis, lettera a), introduce il divieto di cumulo di tale beneficio con quelli derivanti dalla tassazione agevolata degli utili reinvestiti e di quelli impiegati per l’assunzione di personale. Il comma 8-ter reca la copertura finanziaria dell’intervento.

In dettaglio, il comma 8-bis, alla lettera b), sostituisce integralmente il comma 52 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2019 e vi introduce il comma 52-bis.

Viene così posticipata l’abrogazione della riduzione a metà dell’IRES per alcuni enti del Terzo settore, disposta dalla medesima legge di bilancio (comma 51) a partire dal 1° gennaio 2019, sino al periodo d’imposta di prima applicazione di ulteriori misure di favore per tali enti, da emanare ai sensi del nuovo comma 52-bis.

Per effetto delle modifiche in esame, il contenuto del comma 52 viene integralmente sostituito: la nuova formulazione posticipa l’abrogazione delle suddette agevolazioni tributarie, che trova applicazione non più dal 1° gennaio 2019, ma a decorrere dal periodo d’imposta di prima applicazione di ulteriori misure di favore nei confronti di enti che svolgono attività aventi finalità sociale, come previsto dal nuovo comma 52-bis. Il nuovo comma 52-bis stabilisce infatti che, con successivi provvedimenti legislativi siano individuate misure di favore, compatibili con il diritto dell’Unione europea, nei confronti dei soggetti che svolgono con modalità non commerciali attività che realizzano finalità sociali, garantendo il necessario coordinamento con il Codice del Terzo settore.

Di conseguenza, fino a quando non siano individuate le ulteriori misure di favore nei confronti dei soggetti che svolgono con modalità non commerciali attività che realizzano finalità sociali, il richiamato articolo 6 del D.P.R. n. 601 del 1973 trova piena applicazione; dunque sino a tale momento permane la riduzione a metà dell’IRES nei confronti degli enumerati enti che svolgono attività sociali, culturali e attività con fini solidaristici, nonché nei confronti degli istituti autonomi per le case popolari.

In ragione del permanere della riduzione IRES per il terzo settore, il comma 8-bis, lettera a), modifica il comma 34 della legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018), introducendo il divieto di cumulo di tale beneficio con quelli derivanti dalla tassazione agevolata degli utili reinvestiti e di quelli impiegati per l’assunzione di personale.

Semplificazione e riordino delle disposizioni relative a istituti agevolativi – (Art. 1-bis)

L’articolo 1-bis, reca modifiche agli istituti definitori della rottamazione e saldo e stralcio e alla disciplina del regime forfettario.

Nel dettaglio:

  • consente l’accesso alla nuova definizione agevolata anche ai soggetti che ne erano esclusi per non aver tempestivamente estinto i debiti derivanti dalle precedenti definizioni agevolate; viene rideterminata la scadenza delle rate dovute per la predetta definizione agevolata, nonché per la definizione delle cd risorse proprie UE;
  • dispone l’inserimento di ulteriori scadenze per il pagamento delle rate relative alla definizione agevolata dei debiti delle persone fisiche che versino in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica, disciplinata dalla legge di bilancio 2019;
  • modifica la disciplina del regime forfettario, consentendo l’accesso a tale regime alle persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro – attuali o precedenti – ove si tratti di attività di nuova iscrizione ad un ordine o ad un collegio professionale.

Dal punto di vista normativo, il nuovo articolo 1-bis al comma 1, lettera a) interviene sull’articolo 3 del decreto-legge n. 119 del 2018 (recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria), il quale reca la disciplina della definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione (c.d. rottamazione) nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2017.

Nel testo previgente, il comma 23 del richiamato articolo 3 precludeva l’accesso alla nuova definizione agevolata ai soggetti che non avevano provveduto a versare le rate dovute per la precedente definizione agevolata 2017 (di cui al decreto-legge n. 148 del 2017) entro il 7 dicembre 2018 (termine disposto dal comma 21 del medesimo articolo).

Con le modifiche in esame, l’accesso alla nuova definizione agevolata viene estesa anche ai soggetti in precedenza esclusi ai sensi del citato comma 23 dell’articolo 3 del decreto-legge n. 119 del 2018 (recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria), e cioè a quelli che non hanno provveduto a versare integralmente le rate dovute per la precedente definizione agevolata 2017 entro il 7 dicembre 2018.

Tali soggetti possono dunque rientrare nella nuova rottamazione, ma a condizioni più stringenti: devono versare le somme dovute per la nuova definizione agevolata in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2019, ovvero nel numero massimo di dieci rate consecutive (in luogo delle diciotto ordinariamente previste), ciascuna di pari importo, con le seguenti scadenze:

  • prima rata con scadenza 31 luglio 2019;
  • seconda rata con scadenza 30 novembre 2019;
  • rate successive con scadenza il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre degli anni 2020 e 2021.

La successiva lettera b), del comma 1,  modifica l’articolo 5, comma 1, lettera d), del decreto-legge n. 119 del 2018. Con le modifiche in esame sono ridisegnate le scadenze per la predetta definizione agevolata delle risorse proprie, inserendo due ulteriori scadenze (quindi due ulteriori rate), al 28 febbraio e al 31 maggio, tra quelle attualmente previste per la definizione agevolata di tali debiti.

Come si ricorda che il novellato articolo 5 ha esteso la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione a quelli concernenti i dazi doganali, i contributi provenienti dall’imposizione di diritti alla produzione dello zucchero (risorse proprie tradizionali UE) nonché l’IVA sulle importazioni, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2017.

Il comma 2 interviene sul comma 193 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018).

I commi da 184 a 199 della legge di bilancio 2019 consentono di definire con modalità agevolate i debiti delle persone fisiche che versino in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica, diversi da quelli annullati automaticamente ai sensi del decreto-legge n. 119 del 2018, affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, derivanti dall’omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di accertamento a fini IRPEF e IVA.

La modifica in commento specifica, innanzitutto, che i debiti inseriti nella dichiarazione presentata ai sensi del comma 189 debbono riferirsi a delle persone fisiche. Vengono, inoltre, aggiunte le ulteriori scadenze del 28 febbraio e del 31 maggio a quelle previste dall’anno 2020, per il pagamento delle rate.

Si specifica che nei medesimi casi previsti dal secondo periodo del comma 192, ovvero in caso di difetto dei requisiti prescritti dalla legge per il riconoscimento di grave difficoltà economica, ovvero la presenza di debiti diversi da quelli definibili ai sensi delle norme, con conseguente impossibilità di estinguere il debito secondo le disposizioni in commento, limitatamente ai debiti di cui all’articolo 3, comma 23 del decreto-legge n. 119 del 2018, l’ammontare complessivo delle somme dovute è ripartito in nove rate, la prima di ammontare pari al 30 per cento, scadente il 30 novembre 2019 e le restanti ciascuna di parti importo, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2020 e 2021.

Il comma 3 modifica l’articolo 1, comma 57, lettera d-bis), della legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014) ai sensi della quale non possono avvalersi del regime forfetario le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro. Il comma 3 in esame stabilisce che sono escluse dal divieto di accesso al regime forfettario le attività di nuova iscrizione ad un ordine o ad un collegio professionale. Si tratta, in sostanza, dei soggetti che si iscrivono dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria.

Esonero dall’obbligo di fatturazione elettronica per prestazioni sanitarie – (Art. 9-bis, comma 2)

L’articolo 9-bis, al comma 2, amplia l’esonero dall’obbligo di fatturazione elettronica – per il periodo d’imposta 2019 – previsto dal decreto legge 119/2018 per i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, estendendolo, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche, anche ai soggetti che non sono tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.

Regime IVA delle cessioni di apparecchi elettronici – (Art. 11-bis, commi 11-15)

I commi da 11 a 15 dell’articolo 11-bis introducono una disciplina diretta a contrastare fenomeni di elusione ed evasione IVA nell’ambito di transazioni commerciali, effettuate tramite piattaforme commerciali online, di determinati beni elettronici (telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop). Nel caso di vendite o cessioni dei predetti beni, facilitate da soggetti passivi che mettono a disposizione di terzi l’uso di un’interfaccia elettronica, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, questi ultimi soggetti – pur non entrando direttamente nella transazione – sono considerati come soggetti che hanno ricevuto e successivamente ceduto tali beni, con conseguente applicazione agli stessi del meccanismo dell’inversione contabile (reverse charge).

La disposizione è indirizzata ai soggetti che gestiscono piattaforme online e che, oltre a vendere direttamente i predetti beni (in riferimento ai quali il versamento dell’IVA è disciplinato dal meccanismo dell’inversione contabile), mettono a disposizione le proprie strutture per favorire la vendita di beni di altri soggetti, dai quali ricevono una parte del ricavo derivante dalla transazione.

I commi in esame dettano una disciplina che riguarda cessioni che siano facilitate da soggetti passivi che mettono a disposizione di terzi «l’uso di un’interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi». Tali soggetti non sono parti della transazione (ciò che presupporrebbe una prima acquisizione e una successiva cessione al consumatore finale) e ad essi, ai sensi della normativa richiamata, non si applica l’istituto dell’inversione contabile.

Per effetto delle modifiche in esame, i soggetti passivi che favoriscono le vendite o le cessioni a distanza dei richiamati beni elettronici si considerano come soggetti che hanno ricevuto e successivamente ceduto tali beni (commi 11 e 12).

Sembra dunque evincersi che, con le norme in esame, i soggetti che favoriscono dette transazioni debbano soggiacere al meccanismo dell’inversione contabile.

Nello specifico, si dispone che, se un soggetto passivo facilita le vendite a distanza dei suddetti apparecchi elettronici importati da territori o paesi terzi, di valore intrinseco non superiore a 150 euro (comma 11), ovvero facilita le cessioni dei medesimi beni da un soggetto passivo non stabilito nell’Unione Europea a una persona che non è soggetto passivo (comma 12), lo stesso soggetto passivo che favorisce (le vendite o) la cessione sia considerato come avente «ricevuto e ceduto detti beni».

Il comma 13 stabilisce che, ai fini dell’applicazione dei due commi appena richiamati, si presume che la persona che vende i beni tramite l’interfaccia elettronica sia un soggetto passivo e la persona che acquista tali beni non sia un soggetto passivo.

Il comma 14, con il fine di agevolare le azioni di contrasto di fenomeni fraudolenti, pone in capo al soggetto passivo che facilita le vendite a distanza l’onere di conservare la documentazione di tali vendite e di metterla a disposizione delle amministrazioni fiscali degli Stati membri (s’intende dell’Unione europea) in cui dette cessioni sono imponibili.

Nello specifico, dispone che la documentazione debba essere sufficientemente dettagliata sì da consentire la verifica in ordine alla corretta contabilizzazione dell’IVA; che sia a richiesta disponibile in formato elettronico; e che sia conservata per un periodo di 10 anni a decorrere dal 31 dicembre dell’anno in cui l’operazione è stata effettuata.

Ai sensi del comma 15, il soggetto passivo che facilita le vendite a distanza, nel caso in cui stabilito in un paese che non ha sottoscritto alcun accordo di assistenza reciproca con l’Italia, ha l’obbligo di designare un intermediario che agisce in suo nome e per suo conto.