SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 28/29 del 2022

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Speciale – Conversione in legge del D.L. n. 73/2022 (Decreto “Semplificazioni e proroghe”)

 

Il Decreto-Legge

“Semplificazioni e proroghe”

convertito in legge

 

L’analisi, articolo per articolo, delle disposizioni in tema di semplificazioni e proroghe fiscali, Terzo settore e Codice della crisi d’impresa

 

Il testo del Decreto-Legge 21 giugno 2022, n. 73, conv., con mod., dalla Legge 4 agosto 2022, n. 122, recante: «Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali»

 

Coordinato con le norme richiamate o modificate

 

 

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Il decreto-legge “Semplificazioni e proroghe” all’esame del Senato

Approda in Senato DdL di conversione del decreto-legge 21 giugno 2022, n.73, recante: misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali, comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati (A.S. 2682). In particolare, martedì 2 agosto, la Commissione Finanze ha in programma l’avvio dell’esame del DdL n. 2681, trasmesso dalla Camera.

 

Comunicazione della conclusione di attività istruttorie del Fisco solo in caso di esito negativo

 

Tra le novità introdotte dalla Camera, si segnala l'”obbligo” (senza sanzioni) per l’Amministrazione finanziaria di comunicare la conclusione di attività istruttorie di controllo a carico del contribuente. In particolare, si prevede che in caso di esercizio di attività istruttorie di controllo nei confronti del contribuente del cui avvio lo stesso sia stato informato, l’amministrazione finanziaria comunica al contribuente, in forma semplificata, entro il termine di sessanta giorni dalla conclusione della procedura di controllo, l’esito negativo di quest’ultima. L’amministrazione finanziaria, con proprio provvedimento, individua le modalità semplificate di comunicazione, anche mediante l’utilizzo di messaggistica di testo indirizzata all’utenza telefonica mobile del destinatario, della posta elettronica, anche non certificata, o dell’applicazione ‘IO’. Con il medesimo provvedimento sono definite le modalità con le quali il contribuente fornisce all’amministrazione finanziaria i propri dati al fine di consentire la suddetta comunicazione in forma semplificata. La comunicazione dell’esito negativo della procedura di controllo non pregiudica l’esercizio successivo dei poteri di controllo dell’amministrazione finanziaria, ai sensi delle vigenti disposizioni. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle liquidazioni di cui agli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

 

Si riporta il testo a fronte, ante e post modifiche apportate dalla Camera dei Deputati

Link al testo del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, recante: «Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali», comprendente le modificazioni apportate dalla Camera




Iva al 4% sui sussidi tecnici ed informatici per i portatori di handicap. Il decreto Mef che modifica gli obblighi di certificazione da produrre all’atto dell’acquisto

 

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 4 maggio 2021, il Decreto 7 aprile 2021 del Ministero dell’economia e delle finanze, recante: «Modifiche al decreto 14 marzo 1998, concernente la determinazione delle condizioni e delle modalità alle quali è subordinata l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta del 4 per cento ai sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei soggetti portatori di handicap» (di seguito riportato).

L’aggiornamento del D.M. 14 marzo 1998 è frutto dell’applicazione del comma 2 dell’articolo 29-bis del decreto-legge del 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 che ha demandato ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di natura non regolamentare, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, una revisione della disciplina di cui al comma 2 dell’articolo 2 del D.M. 14 marzo 1998, relativa alle condizioni per l’applicazione ai soggetti portatori di handicap dell’aliquota IVA ridotta nella misura del 4 per cento, con riferimento alle cessioni e importazioni dei sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione; In particolare, nel citato comma 2 dell’articolo 29-bis, del Decreto Semplificazioni, si prevede che con la revisione sia riconosciuto il beneficio alla sola condizione della presentazione del certificato attestante l’invalidità funzionale permanente, rilasciato dall’azienda sanitaria locale competente o dalla suddetta commissione medica, sopprimendo la condizione della contestuale presentazione della specifica prescrizione autorizzativa, rilasciata dal medico specialista dell’azienda sanitaria locale di appartenenza, dalla quale risulti il collegamento funzionale tra il sussidio tecnico ed informatico e la menomazione.

La disposizione, tuttavia, va coordinata con il comma 1 del citato articolo 29-bis, del Decreto Semplificazioni, che ha previsto che i verbali delle commissioni mediche delle aziende sanitarie locali – commissioni competenti, con l’integrazione al loro interno di un medico dell’INPS, agli accertamenti sanitari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità – riportino anche la sussistenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento dei sussidi tecnici e informatici volti a favorire l’autonomia e l’autosufficienza dei soggetti portatori di handicap.

 

Di seguito il testo del Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 7 aprile 2021

 

Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 7 aprile 2021, recante: «Modifiche al decreto 14 marzo 1998, concernente la determinazione delle condizioni e delle modalità alle quali è subordinata l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta del 4 per cento ai sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei soggetti portatori di handicap». (In Gazzetta Ufficiale n. 105 del 4 maggio 2021)

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE

 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto;

Visto l’art. 2, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, nel quale è previsto che con decreto del Ministro delle finanze saranno stabilite le condizioni e le modalità alle quali è subordinata l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto nella misura del 4 per cento anche ai sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei soggetti portatori di handicap;

Visto il decreto del Ministro delle finanze del 14 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 1998, (Link al testo previgente) che ha stabilito le condizioni e le modalità per l’applicazione, alle cessioni e importazioni di sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei soggetti portatori di handicap, dell’imposta sul valore aggiunto nella misura del 4 per cento;

Visto l’art. 29-bis del decreto-legge del 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che ha modificato l’art. 4, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, stabilendo che i verbali delle Commissioni mediche integrate di cui all’art. 20, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, riportano anche la sussistenza dei requisiti sanitari necessari per l’accesso ai benefici fiscali relativi ai sussidi tecnici e informatici volti a favorire l’autonomia e l’autosufficienza delle persone con disabilità e che il Ministro dell’economia e delle finanze, con proprio decreto di natura non regolamentare, aggiorna il comma 2 dell’art. 2 del decreto del Ministero delle finanze 14 marzo 1998 (di seguito riportato);

Considerato che occorre provvedere;

Decreta:

Art. 1

All’art. 2, del decreto del Ministro delle finanze del 14 marzo 1998 (di seguito riportato) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Ai fini dell’applicazione dell’aliquota del 4 per cento per le cessioni di sussidi tecnici e informatici effettuate direttamente nei loro confronti, le persone con disabilità, al momento dell’acquisto, producono copia del certificato attestante l’invalidità funzionale permanente rilasciato dall’azienda sanitaria locale competente o dalla commissione medica integrata.»;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. I certificati di cui al comma 2, dai quali non risulti il collegamento funzionale tra il sussidio tecnico-informatico e la menomazione permanente, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, come modificato dall’art. 29-bis, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono integrati con la certificazione, da esibire in copia all’atto dell’acquisto, rilasciata dal medico curante contenente la relativa attestazione, richiesta per l’accesso al beneficio fiscale.»;

c) Il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. La documentazione prevista nei commi precedenti, in caso di importazione, è prodotta all’ufficio doganale all’atto della presentazione della dichiarazione di importazione.».

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 7 aprile 2021

Il Ministro: Franco

 

 

Si riporta il testo aggiornato del Decreto del Ministero delle finanze 14 marzo 1998

 

Decreto del Ministero delle finanze 14 marzo 1998, recante: «Determinazione delle condizioni e delle modalità alle quali è subordinata l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta del 4 per cento ai sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei soggetti portatori di handicap». (In Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 1998).

 

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente istituzione e disciplina dell’IVA;

Visto l’art. 2, comma 9, del D.L. 31/12/1996, n. 669, conv., dalla L. 28/02/1997, n. 30 (in “Finanza & Fisco” n. 10/97, pag. 1195), nel quale è previsto che con decreto del Ministro delle finanze saranno stabilite le condizioni e le modalità alle quali è subordinata l’applicazione dell’aliquota del 4 per cento anche ai sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei soggetti portatori di handicap;

 

Decreta:

Art. 1

 

1. Alle cessioni e importazioni dei sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei soggetti portatori di handicap di cui all’art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, l’imposta sul valore aggiunto si applica nella misura del 4 per cento.

Art. 2

1. Si considerano sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei soggetti portatori di handicap le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, appositamente fabbricati o di comune reperibilità, preposti ad assistere la riabilitazione, o a facilitare la comunicazione interpersonale, l’elaborazione scritta o grafica, il controllo dell’ambiente e l’accesso alla informazione e alla cultura in quei soggetti per i quali tali funzioni sono impedite o limitate da menomazioni di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio.

2. Ai fini dell’applicazione dell’aliquota del 4 per cento per le cessioni di sussidi tecnici e informatici effettuate direttamente nei loro confronti, le persone con disabilità, al momento dell’acquisto, producono copia del certificato attestante l’invalidità funzionale permanente rilasciato dall’azienda sanitaria locale competente o dalla commissione medica integrata. (Comma così sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. a) del Decreto Mef del 7 aprile 2021).

2-bis. I certificati di cui al comma 2, dai quali non risulti il collegamento funzionale tra il sussidio tecnico-informatico e la menomazione permanente, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, come modificato dall’art. 29-bis, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono integrati con la certificazione, da esibire in copia all’atto dell’acquisto, rilasciata dal medico curante contenente la relativa attestazione, richiesta per l’accesso al beneficio fiscale. (Comma inserito dall’art. 1, comma 1, lett. b), del Decreto Mef del 7 aprile 2021).

3. La documentazione prevista nei commi precedenti, in caso di importazione, è prodotta all’ufficio doganale all’atto della presentazione della dichiarazione di importazione. (Comma così sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. c), del Decreto Mef del 7 aprile 2021)




La circolare Mit sulle modifiche alla definizione di ristrutturazione e al regime delle distanze in edilizia

Con circolare indirizzata alla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, all’Unione delle Province d’Italia, all’Associazione Nazionale Comuni Italiani, a firma congiunta della ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli e della ministra per la Funzione Pubblica, Fabiana Dadone, diffusi i chiarimenti sulle novità più significative riguardanti gli articoli 2-bis e 3 del Testo Unico, D.P.R. 380/2001, introdotte dall’articolo 10 decreto legge semplificazioni, D.L. 76 del 2020.

La prima novità, relativa all’articolo 3, sta nella nuova deinizione, più ampia, di “ristrutturazione edilizia” oggi estesa anche agli interventi di demolizione e ricostruzione dove risulti modificata la sagoma, il prospetto, il sedime e le caratteristiche tipologiche. In questi casi non sarà più necessario richiedere il permesso di nuova costruzione. E ciò varrà non solo per gli interventi di adeguamento alla normativa antisismica, come in precedenza, ma anche nei casi di migliorie all’accessibilità, di installazione di impianti tecnologici e di efficientamento energetico. Si potrà, addirittura, aumentare la volumetria se ciò risulterà funzionale alla rigenerazione urbana.

Speculare alla semplificazione voluta con queste modifiche è però il maggiore rigore richiesto per gli immobili sottoposti a particolari vincoli previsti dal codice dei beni culturali. In questi casi non solo non sono ammessi aumenti di volumetria ma è richiesto il mantenimento delle caratteristiche tipologiche originarie. Stesso discorso per gli immobili nei centri storici, dove le deroghe sono ammesse solo se previste da previsioni legislative regionali o da strumenti urbanistici.

L’altra importante novità riguarda l’articolo 2-bis del Testo Unico e la deroga alle norme sulle distanze per gli interventi di ricostruzione o demolizione, deroga oggi consentita purché gli edifici originari siano stati legittimamente realizzati nonostante il mancato rispetto delle distanze previste.

Anche in questo caso, la deroga varrà per gli immobili dei centri storici solo se prevista nei piani di recupero e di riqualificazione particolareggiati, di competenza comunale.

Link al testo della circolare congiunta Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti-Ministero per la Pubblica Amministrazione del 2 dicembre 2020, con oggetto: EDILIZIA – Semplificazioni e altre misure in materia edilizia – Modifiche alla definizione di ristrutturazione edilizia – Nuove previsioni in materia di demolizione e ricostruzione e rispetto delle distanze – Art.10 del D.L. 16/07/2020, n. 76, conv., con mod. dalla L. 11/09/2020, n. 120.(cd. “Decreto Semplificazioni”) – Art. 2-bis e 3 D.P.R. 06/06/2001, n. 380 – Chiarimenti interpretativi




Decreto-legge Semplificazioni: il Senato ha approvato l’emendamento interamente sostitutivo dell’articolo unico del ddl di conversione

Venerdì 4 settembre, con 157 voti favorevoli, 82 contrari e una astensione, il Senato ha approvato l‘emendamento interamente sostitutivo del ddl dell’articolo unico del ddl di conversione del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale (A.S. 1883), sul quale, nella stessa seduta, il Ministro per i Rapporti con il Parlamento, a nome del Governo, aveva posto la questione di fiducia.

Il testo passa alla Camera dei deputati.

Si riporta il link al testo  dell’ Atto Camera A.C. 2648:

“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale (approvato dal Senato)” (A.C. 2648)

 




Decreto “Semplificazione” 2020 in Gazzetta Ufficiale

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 16 luglio 2020, Suppl. Ordinario n. 24, il decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, recante: «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale».