5 per mille 2023. Da oggi fino all’11 aprile 2023, le Onlus e le Asd possono presentare domanda

Tutto pronto per le iscrizioni al 5 per mille 2023. Da oggi fino all’11 aprile 2023, le Onlus e le associazioni sportive dilettantistiche possono presentare domanda per accedere al contributo.

Sul sito dell’Agenzia delle Entrate è inoltre disponibile per la consultazione l’elenco permanente delle Onlus accreditate per il 2023. L’elenco, aggiornato in base alle verifiche svolte dall’Agenzia e alle revoche dell’iscrizione trasmesse dalle stesse Onlus, comprende le organizzazioni già inserite nel precedente elenco permanente e quelle regolarmente iscritte nel corso del 2022 in presenza dei requisiti previsti dalla norma.

 

Da oggi via alle nuove iscrizioni di Onlus e Asd

 

Il Decreto Milleproroghe (D.L. n. 198 del 2022) ha previsto anche per l’anno finanziario 2023 che le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale iscritte all’Anagrafe delle Onlus continuano ad essere destinatarie della quota del 5 per mille con le modalità previste per gli enti del volontariato dal DPCM 23 luglio 2020. Le organizzazioni che sono iscritte all’Anagrafe, ma non sono presenti nell’elenco permanente delle Onlus accreditate per il 2023, possono presentare domanda online all’Agenzia delle Entrate da oggi, 8 marzo, fino a martedì 11 aprile. Il termine previsto dalla legge (il 10 aprile), infatti, è un giorno festivo e viene quindi prorogato al giorno successivo.

C’è tempo fino all’11 aprile anche per le associazioni sportive dilettantistiche: sono tenute a presentare la domanda in via telematica quelle di nuova costituzione e quelle che nel 2022 non si sono iscritte o non possedevano i requisiti richiesti dalla legge.

 

Come presentare la domanda

 

L’istanza di iscrizione va trasmessa tramite i servizi telematici dell’Agenzia, direttamente o tramite intermediario. In particolare, l’applicativo per l’iscrizione delle Onlus è disponibile sul sito dell’Agenzia, mentre quello per l’iscrizione delle associazioni sportive dilettantistiche è disponibile sia sul sito delle Entrate che del Coni (mediante collegamento con il sito dell’Agenzia).

 

Cosa fare in caso di iscrizione tardiva

 

Possono partecipare al riparto del 5 per mille anche le Onlus e le associazioni sportive dilettantistiche che non hanno effettuato tempestivamente l’iscrizione al contributo entro il termine ordinario (11 aprile 2023), purché presentino l’istanza di accreditamento al 5 per mille entro il 2 ottobre (il 30 settembre, previsto dalla norma, cade di sabato) versando un importo pari a 250 euro tramite modello F24 Elide (indicando il codice tributo 8115). I requisiti per l’iscrizione devono essere comunque posseduti al momento della data di scadenza (11 aprile 2023).

 

Entro il 20 aprile gli elenchi provvisori, appuntamento al 10 maggio per i definitivi

 

Gli elenchi provvisori degli enti iscritti saranno pubblicati dall’Agenzia delle Entrate (per le Onlus) e dal Coni (per le associazioni sportive dilettantistiche) entro il 20 aprile 2023. Le correzioni di eventuali errori possono essere richieste, non oltre il 2 maggio, dal legale rappresentante del soggetto richiedente o da un suo incaricato munito di formale delega, alla Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate o all’Ufficio del Coni territorialmente competenti.

La versione definitiva degli elenchi dei soggetti iscritti verrà pubblicata entro il 10 maggio 2023.

 

Calendario 5 per mille 2023

 

 

 

Enti della Ricerca e del Terzo settore

 

Gli altri enti previsti dal DPCM 23 luglio 2020 presentano la domanda di accreditamento al contributo del 5 per mille alle singole amministrazioni competenti: gli enti del Terzo settore al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, gli enti della Ricerca scientifica al Ministero dell’Università e della Ricerca, gli enti della ricerca sanitaria al Ministero della Salute.

Sui siti web di questi ministeri e sul sito del Coni sono pubblicati, entro il termine del 31 marzo, i rispettivi elenchi permanenti (enti del Terzo Settore, della ricerca scientifica e dell’Università, della ricerca sanitaria e delle associazioni sportive dilettantistiche). (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate dell’8 marzo 2023)

 

 

08/03/2023 – Iscrizione 5 per mille per l’esercizio finanziario 2023 per le onlus e per le associazioni sportive dilettantistiche

Da oggi è possibile trasmettere i file contenenti l’istanza di accreditamento ai fini dell’accesso al riparto del contributo del 5 per mille anno finanziario 2023.
Nell’ambito della piattaforma “Desktop Telematico” sono disponibili, le applicazioni “Entratel” e “File Internet” che consentono la predisposizione e l’invio dei file contenenti tali documenti.
Nella sezione software del sito dell’Agenzia delle entrate sono disponibili le applicazioni per la generazione di file contenenti, rispettivamente, le:

Istanza di accreditamento al 5 per mille – ONLUS” (https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/strumenti/software-di-compilazione), per le onlus (elenco dei soggetti di cui all’articolo 9, comma 4 del Decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14 e articolo 1, comma 2, articolo 2, comma 1, lettera e), e articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2020) tramite specifico softwareIstanza di accreditamento al 5 per mille – onlus;

Istanza di accreditamento al 5 per mille – ASD” (https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/strumenti/software-di-compilazione), per le associazioni sportive dilettantistiche (elenco dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, lettera e), articolo 2, comma 1, lettera d), e articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2020) tramite specifico softwareIstanza di accreditamento al 5 per mille – ASD. La medesima sezione è raggiungibile dal sito del CONI “www.coni.it“.

 

 

 

 

 

 

Comunicato del 7 marzo 2023 pubblicato nel sito web del Coni

 

A seguito della pubblicazione dell’elenco dei soggetti ammessi (A), esclusi (E) e revocati dal beneficio del 5 per mille per l’anno 2022, avvenuto in data 9 febbraio 2023, si rende disponibile l’elenco permanente 2023, costituito dalle associazioni sportive dilettantistiche ammesse al beneficio del 5 per mille nell’anno 2022.

Resta salvo l’esito dei ricorsi relativi all’elenco 2022 non ancora oggetto di analisi da parte della Giunta Nazionale del CONI – si ricorda che i ricorsi avverso le decisioni assunte potranno essere proposti alla Giunta Nazionale del CONI entro 30 giorni dalla pubblicazione dell’elenco cioè fino al 13 marzo 2023 (perché l’11 è sabato).

Si rammenta che in caso di sopravvenuta perdita dei requisiti da parte dell’asd, il rappresentante legale, entro i successivi trenta giorni, sottoscrive e trasmette al Comitato Regionale CONI ove ha sede l’asd la richiesta di cancellazione dall’elenco permanente. Qualora il contributo sia stato indebitamente percepito dall’asd in carenza dei requisiti, si applicano le disposizioni dell’articolo 17 (art. 8 DPCM 23/7/2020).

Le associazioni sportive dilettantistiche presenti nell’elenco permanente 2023 non sono tenute a ripetere la procedura di iscrizione al 5 per mille.

Per tutti gli altri la domanda di accesso può essere presentata entro l’11 aprile 2023 dal legale rappresentante della asd, oppure tramite gli intermediari abilitati, attraverso il software disponibile sul sito del CONI mediante collegamento con il sito dell’Agenzia delle Entrate nonché direttamente sul sito della stessa Agenzia – sezione 5 per mille 2023.

Il modello dell’istanza di accreditamento e le relative istruzioni sono scaricabili dal sito del CONI e da quello dell’Agenzia delle Entrate.

Non è più necessario il successivo invio della dichiarazione sostitutiva relativa alla presenza dei requisiti in capo all’associazione sportiva dilettantistica, in quanto la domanda già contiene l’autocertificazione resa dal rappresentante legale dell’ente, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relativa alla sussistenza dei requisiti.

Link ELENCO PERMANENTE 5 PER MILLE 2023

Link alla sito del Coni: https://www.coni.it/it/registro-societa-sportive/5-per-mille.html




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 7 del 2023

ATTENZIONE:

gli articoli di questo numero della rivista sono consultabili solo dagli abbonati registrati

 

Tramite il link sottostante potrai scaricare e compilare la cedola per l’abbonamento a “Finanza & Fisco” o il suo rinnovo

(https://www.finanzaefisco.com/abbonamenti/)

 

 

Speciale – Proroga di termini legislativi e ulteriori disposizioni

 

Il decreto-legge “Milleproroghe 2023” convertito in legge
D.L. 29/12/2022, n. 198, conv., con mod., dalla L. 24/02/2023, n. 14

 

 La guida alle nuove disposizioni

Il testo del Decreto-Legge 29 dicembre 2022, n. 198, conv., con mod., dalla Legge 24 febbraio 2023, n. 14, recante: «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi»

 Coordinato con le norme richiamate o modificate

 

 

Vedi anche:

 

Decreto Milleproroghe 2023 convertito in Legge: le disposizioni in materia di lavoro

Le principali novità del c.d. Decreto Milleproroghe 2023 sui termini in materie di competenza del Ministero del Lavoro e delle…

 

Enti creditori “diversi”(ad es.: Comuni). Pronti i nuovi moduli per stralcio debiti fino a 1000 euro

Agenzia Riscossione ha pubblicato sul proprio sito internet le istruzioni e i moduli aggiornati con le novità previste dal decreto…

 

 

 

Avvertenze  Le informazioni e i materiali pubblicati sul sito sono curati al meglio al fine di renderli il più possibile esenti da errori. Tuttavia errori, inesattezze ed omissioni sono sempre possibili. Si declina, pertanto, qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.




Decreto Milleproroghe 2023 convertito in Legge: le disposizioni in materia di lavoro

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 24 febbraio 2023, n. 14, di «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l’esercizio di deleghe legislative», il c.d. Decreto Milleproroghe 2023.

Di seguito, le principali novità sui termini in materie di competenza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali:

  • i termini per l’adozione delle disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi attuativi della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione, sono prorogati di due mesi, decorrenti dalla data di rispettiva scadenza, limitatamente ai decreti legislativi per i quali i medesimi termini non sono scaduti alla data di entrata in vigore della legge di conversione. Inoltre, l’entrata in vigore delle previsioni di cui al Decreto Legislativo n. 23/2021 di riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo è prorogata al 1° luglio 2023;
  • prorogato al 15 marzo 2024 il termine per l’adozione di uno o più decreti legislativi per la revisione e il riordino delle disposizioni vigenti in materia di disabilità ai sensi della legge 22 dicembre 2021, n. 227;
  • prorogati a 24 mesi (in sostituzione dei nove previsti originariamente dalla legge delega), i termini per l’attuazione delle Deleghe al Governo per il riordino delle disposizioni di legge in materia di spettacolo e per il riordino e la revisione degli strumenti di sostegno in favore dei lavoratori del settore nonché per il riconoscimento di nuove tutele in materia di contratti di lavoro e di equo compenso per i lavoratori autonomi;
  • prorogati a 24 mesi (in sostituzione dei dodici previsti originariamente dalla legge delega), i termini per l’attuazione delle Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia;
  • prorogata al 30 giugno 2025 la possibilità che la durata complessiva del contratto di somministrazione con lo stesso lavoratore superi i ventiquattro mesi, ferma la condizione che l’agenzia di lavoro abbia comunicato all’utilizzatore l’esistenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore;
  • prorogata al 30 giugno 2023 la possibilità per i c.d. lavoratori fragili di svolgere la prestazione in smart working, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento;
  • prorogato al 30 giugno 2023 il diritto per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, di svolgere la prestazione di lavoro in smart working anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge n. 81/2017, e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione;
  • prorogata a tutto il 2023 l’operatività del Fondo Nuove Competenze;
  • prorogata al 31 dicembre 2023 la possibilità per gli Enti del Terzo Settore di adeguarsi alle norme inderogabili della disciplina di riforma del Codice del Terzo Settore;
  • prorogata fino al 2026 l’estensione a sette anni della possibilità di concordare piani di esodo anticipato a carico dell’azienda di lavoratori distanti sette anni dall’età pensionabile (c.d. isopensione).

Fonte: MinLavoro – https://www.lavoro.gov.it/




Enti creditori “diversi”(ad es.: Comuni). Pronti i nuovi moduli per stralcio debiti fino a 1000 euro

Agenzia Riscossione ha pubblicato sul proprio sito internet le istruzioni e i moduli aggiornati con le novità previste dal decreto Milleproroghe sull’annullamento dei debiti fino a mille euro.

Da oggi, lunedì 6 marzo, è disponibile online il modulo che gli enti creditori, diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali (per esempio i Comuni), devono utilizzare per comunicare, entro il 31 marzo 2023, la decisione di aderire allo stralcio “integrale dei debiti fino a mille euro riferiti al periodo 2000-2015. La legge di conversione del decreto Milleproroghe (Legge n. 14/2023), infatti, ha esteso anche a tali enti la possibilità di deliberare l’annullamento dell’intero importo affidato alla riscossione, ampliando così quanto previsto dalla Legge di Bilancio che prevedeva, in assenza di un provvedimento contrario da parte dell’ente, l’annullamento automatico solo delle sanzioni e degli interessi (c.d. stralcio parziale). La Legge n. 14/2023 ha stabilito inoltre lo slittamento, dal 31 gennaio al 31 marzo 2023, del termine entro il quale gli stessi enti devono deliberare l’eventuale non applicazione dello stralcio “parziale” e comunicare il relativo provvedimento all’agente della riscossione.

Sul portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it, nella sezione “Enti Creditori”, sono presenti le informazioni e i moduli da utilizzare sia per la comunicazione del provvedimento di applicazione dello stralcio “integrale” sia per i provvedimenti di diniego dell’annullamento “parziale”, da inviare esclusivamente all’indirizzo di Posta elettronica certificata (Pec) indicato nei moduli, insieme a una copia del provvedimento stesso.

 

Cosa prevede la legge su stralcio “parziale” o “integrale”.

 

La Legge di conversione del decreto Milleproroghe (Legge n. 14/2023), modificando la disposizione contenuta nella Legge di Bilancio (Legge n. 197/2022), dispone la proroga dal 31 gennaio al 31 marzo 2023 del termine entro il quale gli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, possono deliberare la non applicazione dello stralcio “parziale” dei carichi di importo residuo (alla data del 1° gennaio 2023) fino a mille euro e affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015. La Legge di Bilancio ha infatti previsto per i carichi di tali enti un annullamento automatico di tipo “parziale”, cioè riferito esclusivamente alle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora, mentre le somme a titolo di capitale, rimborso spese per procedure esecutive e notifica restano interamente dovute. Per le multe stradali e le altre sanzioni amministrative (diverse da quelle per violazioni tributarie e degli obblighi contributivi e previdenziali) l’annullamento parziale riguarda gli interessi, comunque denominati, mentre la sanzione, le spese per le procedure esecutive e per la notifica della cartella saranno interamente dovute.

Il decreto Milleproroghe introduce anche la possibilità per gli stessi enti di deliberare, sempre entro il 31 marzo 2023, l’applicazione dello stralcio “integrale” ai debiti di importo residuo, alla data del 1° gennaio 2023, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi da essi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 e quindi, come già previsto per le amministrazioni statali, agenzie fiscali ed enti pubblici previdenziali, di optare per l’annullamento di tutto l’importo residuo del carico.

In base alla legge, gli enti creditori che approvano un eventuale provvedimento di diniego di stralcio “parziale” o di approvazione di stralcio “integrale” dei carichi sono tenuti a trasmetterlo all’agente della riscossione entro la scadenza del prossimo 31 marzo. Per adeguamento ai nuovi termini, il decreto proroga dal 31 marzo al 30 aprile 2023 la data di effettivo annullamento dei debiti oggetto di stralcio. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate-Riscossione del 6 marzo 2023)