Bonus energia per le spese di dicembre 2022. Estensione delle modalità di attuazione delle disposizioni per la cessione e alla tracciabilità dei crediti

L’articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, ha riconosciuto alle imprese ulteriori crediti d’imposta, al ricorrere di determinate condizioni, pari a una quota delle spese sostenute nel mese di dicembre 2022 per l’acquisto di energia elettrica e gas.

Si tratta, in particolare dei seguenti crediti:

a) credito d’imposta a favore delle imprese energivore, pari al 40% delle spese sostenute;

b) credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, pari al 40% delle spese sostenute;

c) credito d’imposta a favore delle imprese non energivore, pari al 30% delle spese sostenute;

d) credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale, pari al 40% delle spese sostenute.

I crediti d’imposta di cui alle sopra riportate lettere a), b), c) e d) sono utilizzabili in compensazione tramite modello F24, entro il 30 settembre 2023; in alternativa, le imprese beneficiarie possono cedere i crediti a soggetti terzi, alle seguenti condizioni:

  • il credito è cedibile «solo per intero» dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di “soggetti qualificati” (banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario e compagnie di assicurazione);
  • in caso di cessione del credito d’imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito medesimo;
  • il credito d’imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente, ossia in compensazione tramite modello F24, entro lo stesso termine.

Inoltre, le disposizioni di riferimento prevedono che:

  • si applicano le disposizioni di cui all’articolo 122-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, 34, in base alle quali, entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione delle comunicazioni delle cessioni dei crediti, l’Agenzia delle entrate può sospendere, fino a 30 giorni, le suddette comunicazioni che presentano profili di rischio, per effettuare i necessari controlli preventivi;
  • le modalità attuative della cessione e della tracciabilità del credito d’imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.

Con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 253445 del 30 giugno 2022 sono state approvate le disposizioni attuative per la cessione e la tracciabilità dei crediti d’imposta riconosciuti in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica, gas e carburanti nel primo e nel secondo trimestre 2022. Con i provvedimenti prot. n. 376961 del 6 ottobre 2022 e prot. n. 450517 del 6 dicembre 2022, le citate disposizioni attuative sono state estese a ulteriori crediti d’imposta, indicati al punto 1.1 dei medesimi provvedimenti.

Tanto premesso, vista la sostanziale analogia delle norme primarie di riferimento, con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 24252/2023 del 26 gennaio 2023, le disposizioni attuative del richiamato provvedimento del 30 giugno 2022 sono estese agli ulteriori crediti d’imposta di cui alle lettere a), b), c) e d), evidenziando, però, le diverse scadenze stabilite dal legislatore per la cessione e la fruizione dei crediti da parte dei cessionari.

Inoltre, il medesimo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 24252/2023 del 26 gennaio 2023,  recepisce le nuove scadenze per l’utilizzo in compensazione e la cessione dei crediti d’imposta, previste:

  • dall’articolo 1, commi 3 e 4, del decreto-legge n. 176 del 2022, per i crediti riconosciuti per le spese relative all’energia elettrica e al gas, per il terzo trimestre 2022 e per il periodo ottobre/novembre 2022;
  • dall’articolo 7, commi 1-bis e 1-ter, del decreto-legge n. 115 del 2022, per il credito riconosciuto per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca nel terzo trimestre 2022;
  • dall’articolo 2, commi 3 e 4, del decreto-legge 144 del 2022, per il credito riconosciuto per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca nel quarto trimestre 2022.

Per consentire l’acquisizione delle comunicazioni delle cessioni degli ulteriori crediti d’imposta di cui alle lettere a), b), c) e d), con il citato provvedimento prot. n. 24252/2023 sono approvate le nuove versioni del Modello per la comunicazione della cessione dei crediti d’imposta, delle istruzioni di compilazione e delle relative specifiche tecniche, in sostituzione di quelle approvate con il richiamato provvedimento del 6 dicembre 2022.

Infine, si evidenzia che i crediti riconosciuti per il primo e secondo trimestre 2022 per l’acquisto di energia elettrica, gas e carburanti non sono più cedibili, in base a quanto previsto dalle disposizioni di riferimento.

 

Le disposizione del nuovo provvedimento

 

«1. Estensione delle disposizioni del provvedimento prot. n. 253445 del 30 giugno 2022

1.1. Salvo quanto diversamente previsto dal presente provvedimento, le disposizioni del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 253445 del 30 giugno 2022 si applicano anche ai seguenti crediti d’imposta, di cui all’articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6:

a) credito d’imposta a favore delle imprese energivore, in relazione alle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel mese di dicembre 2022;

b) credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, in relazione alla spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel mese di dicembre 2022;

c) credito d’imposta a favore delle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese energivore, in relazione alla spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel mese di dicembre 2022;

d) credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale, in relazione alla spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel mese di dicembre 2022.

1.2. In alternativa all’utilizzo in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i crediti d’imposta di cui al punto 1.1 possono essere ceduti in base a quanto previsto dall’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, secondo le modalità e i termini definiti dal presente provvedimento e dal citato provvedimento prot. n. 253445 del 30 giugno 2022. Il mancato rispetto di tali disposizioni rende la cessione inefficace ai fini fiscali nei confronti dell’Amministrazione finanziaria.

 

(Termini di comunicazione della cessione dei nuovi crediti d’imposta)

 

2. Comunicazione della cessione dei crediti d’imposta

2.1. Per i crediti d’imposta di cui al punto 1.1, la cessione è comunicata all’Agenzia delle entrate dal 26 gennaio al 20 settembre 2023.

2.2. La cessione è comunicata all’Agenzia delle entrate entro il:

a) 22 marzo 2023, per il credito d’imposta di cui al punto 1.1, lettera f), del provvedimento n. 376961 del 6 ottobre 2022 (carburanti per agricoltura e pesca – terzo trimestre 2022);

b) 21 giugno 2023, per il credito d’imposta di cui al punto 1.1, lettera e), del provvedimento prot. n. 450517 del 6 dicembre 2022 (carburanti per agricoltura e pesca – quarto trimestre 2022);

c) 20 settembre 2023, per i crediti d’imposta di cui al punto 1.1, lettere b), c), d) ed e), del citato provvedimento n. 376961 del 6 ottobre 2022 (energia elettrica e gas terzo trimestre 2022) e al punto 1.1, lettere a), b), c) e d), del citato provvedimento prot. n. 450517 del 6 dicembre 2022 (energia elettrica e gas – periodo ottobre/novembre 2022).

 

3. Modalità di utilizzo dei crediti d’imposta ceduti

3.1. I cessionari utilizzano i crediti d’imposta esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, tramite modello F24, entro il:

a) 30 settembre 2023, per i crediti d’imposta di cui al punto 1.1. Entro lo stesso termine sono utilizzati in compensazione i crediti d’imposta di cui al punto 1.1, lettere b), c), d) ed e), del citato provvedimento prot. n. 376961 del 6 ottobre 2022 (energia elettrica e gas – terzo trimestre 2022) e al punto 1.1, lettere a), b), c) e d), del citato provvedimento prot. n. 450517 del 6 dicembre 2022 (energia elettrica e gas – ottobre e novembre 2022).

b) 31 marzo 2023, per il credito d’imposta di cui al punto 1.1, lettera f), del provvedimento n. 376961 del 6 ottobre 2022 (carburanti per agricoltura e pesca terzo trimestre 2022);

c) 30 giugno 2023, per il credito d’imposta di cui al punto 1.1, lettera e), del provvedimento prot. n. 450517 del 6 dicembre 2022 (carburanti per agricoltura e pesca – quarto trimestre 2022).

3.2. Con specifica risoluzione sono istituiti appositi codici tributo per la fruizione dei crediti di cui al punto 1 da parte dei cessionari e sono impartite le istruzioni per la compilazione del modello F24.

 

4. Ulteriori cessioni dei crediti d’imposta a favore di soggetti qualificati

4.1. In alternativa all’utilizzo in compensazione tramite modello F24, l’ulteriore cessione dei crediti d’imposta di cui al punto 2 del presente provvedimento, secondo le disposizioni di cui al punto 5 del provvedimento prot. n. 253445 del 30 giugno 2022, è comunicata all’Agenzia delle entrate entro gli stessi termini di cui al medesimo punto 2. »

 

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 26 gennaio 2023, prot. n. 24252/2023, recante: «Estensione delle modalità di attuazione delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d’imposta riconosciuti in relazione agli oneri sostenuti per l’acquisto di prodotti energetici – articolo 1 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6», pubblicato il 26.01.2023 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

 

Nuova versione dei software

Bonus imprese prodotti energetici: aggiornamento software di compilazione (versione 1.3.0)
Bonus imprese prodotti energetici: aggiornamento software di controllo (versione 1.3.0)

 

 

 

 




Crediti d’imposta “Caro energia”. La procedura per l’invio telematico delle comunicazioni delle cessioni aggiornata ai decreti-legge “Aiuti-Ter” e “Quater” | Le nuove scadenze per l’utilizzo

Nuove disposizioni, tra le più recenti i decreti-legge Aiuti-Ter e Quater, hanno riconosciuto alle imprese ulteriori crediti d’imposta, al ricorrere di determinate condizioni, pari a una quota delle spese sostenute nel 2022 per l’acquisto di energia elettrica, gas e carburanti.

Si tratta, in particolare dei seguenti crediti:

a) credito d’imposta a favore delle imprese “energivore” (ottobre/novembre 2022), di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 144 del 2022, pari al 40% delle spese sostenute;

b) credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (ottobre/novembre 2022), di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 144 del 2022, pari al 40% delle spese sostenute;

c) credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (ottobre/novembre 2022), di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 144 del 2022, pari al 30% delle spese sostenute;

d) credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (ottobre/novembre 2022), di cui all’articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 144 del 2022, pari al 40% delle spese sostenute;

e) credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca (quarto trimestre 2022), di cui all’articolo 2 del decreto-legge n. 144 del 2022, pari al 20% delle spese sostenute.

I citata crediti d’imposta di cui alle precedenti lettere da a) a d) sono utilizzabili in compensazione tramite modello F24, entro il 30 giugno 2023; il credito d’imposta di cui alla lettera e) è utilizzabile entro il 31 marzo 2023.

In alternativa, le imprese beneficiarie possono cedere i crediti a soggetti terzi, alle seguenti condizioni:

  • il credito è cedibile solo per intero” dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di “soggetti qualificati” (banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario e compagnie di assicurazione);
  • in caso di cessione del credito d’imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito medesimo;
  • il credito d’imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente, ossia in compensazione tramite modello F24, entro gli stessi termini;

Inoltre, le disposizioni di riferimento prevedono che:

  • si applicano le disposizioni di cui all’articolo 122-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, 34, in base alle quali, entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione delle comunicazioni delle cessioni dei crediti, l’Agenzia delle entrate può sospendere, fino a 30 giorni, le suddette comunicazioni che presentano profili di rischio, per effettuare i necessari controlli preventivi;
  • le modalità attuative della cessione e della tracciabilità del credito d’imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.

Con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 253445 del 30 giugno 2022 sono state approvate le disposizioni attuative per la cessione e la tracciabilità dei crediti d’imposta riconosciuti in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica, gas e carburanti nel primo e nel secondo trimestre 2022. Con il provvedimento prot. n. 376961 del 6 ottobre 2022, le citate disposizioni attuative sono state estese a ulteriori crediti d’imposta, indicati al punto 1.1 del medesimo provvedimento.

Tanto premesso, vista la sostanziale analogia delle norme primarie di riferimento, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 6 dicembre 2022, prot. n. 450517/2022, le disposizioni attuative del richiamato provvedimento del 30 giugno 2022 sono estese agli ulteriori crediti d’imposta di cui alle lettere da a) ad e), evidenziando, però, le diverse scadenze stabilite dal legislatore per la cessione e la fruizione dei crediti da parte dei cessionari. Inoltre, il provvedimento recepisce le nuove scadenze previste, dall’articolo 1, commi 3 e 4, del decreto-legge n. 176 del 18 novembre 2022, cd “Aiuti-quater”, per l’utilizzo in compensazione e la cessione dei crediti d’imposta riconosciuti per il terzo trimestre 2022.

Per consentire l’acquisizione delle comunicazioni delle cessioni degli ulteriori crediti d’imposta di cui alle lettere da a) ad e), con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 6 dicembre 2022, prot. n. 450517/2022 sono approvate le nuove versioni del “Modello per la comunicazione della cessione dei crediti d’imposta”, delle istruzioni di compilazione e delle relative specifiche tecniche, in sostituzione di quelle approvate con il richiamato provvedimento del 6 ottobre 2022.

 

Termini di comunicazione della cessione dei nuovi crediti d’imposta

 

La cessione è comunicata all’Agenzia delle entrate dal 6 dicembre 2022 al:

  • 21 giugno 2023, per i crediti d’imposta di cui alle lettere a), b), c) e d). Entro lo stesso termine sono comunicate le cessioni dei crediti d’imposta di cui al punto 1.1, lettere b), c), d) ed e), del provvedimento prot. n. 376961 del 6 ottobre 2022.
  • 22 marzo 2023, per il credito d’imposta di cui alla lettera e).



SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 37/38 del 2022

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 Speciale – Decreti-legge “Aiuti-Ter” e “Quater”

 

Il decreto-legge “Aiuti-Terconvertito in legge
D.L. 23/09/2022, n. 144, conv., con mod., dalla L. 17/11/2022, n. 175

 

Le principali misure

Il testo del Decreto-Legge 23 settembre 2022, n. 144, conv., con mod., dalla Legge 17 novembre 2022, n. 175, recante: «Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»

 Coordinato con le norme richiamate o modificate

 

 

Il decreto-legge “Aiuti-Quater
D.L. 18/11/2022, n. 176

 

Il testo del Decreto-Legge 18 novembre 2022, n. 176, recante: «Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica»

Coordinato con le norme richiamate o modificate e con il testo della Relazione illustrativa

 

Prassi

Agenzia delle Entrate

 

Bonus imprese energia e gas 2022
Ulteriori chiarimenti – Codici tributo

 

Bonus per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale relativi al terzo e quarto trimestre 2022. Chiarimenti e risposte ai quesiti

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 36 E del 29 novembre 2022: «CREDITI D’IMPOSTA IN FAVORE DELLE IMPRESE PER L’ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE – Disciplina e proroga dei crediti d’imposta a favore delle imprese danneggiate dal caro energia, per gli acquisti relativi al 3° e 4° trimestre 2022 – Chiarimenti e risposte ai quesiti – D.L. 09/08/2022, n. 115, conv., con mod., dalla L. 21/09/2022, n. 142 (D.L Aiuti-bis)D.L. 23/09/2022, n. 144, conv., con mod., dalla L. 17/11/2022, n. 175 (D.L. Aiuti-ter) D.L. 18/11/2022, n. 176 (D.L. Aiuti-quater)»

 

Bonus energetici ottobre e novembre 2022 e carburante quarto trimestre 2022: pronti i codici tributo

Risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 54 del 30 settembre 2022: «RISCOSSIONE – CREDITI D’IMPOSTA IN FAVORE DELLE IMPRESE PER L’ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE E CARBURANTE – Istituzione dei codici tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, dei crediti d’imposta a favore delle imprese a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale nei mesi di ottobre e novembre 2022 e per l’acquisto di carburante nel quarto trimestre 2022 – Artt. 1 e 2 del D.L. 23/09/2022, n. 144 (D.L. Aiuti-ter)»

 

 

 

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Il Senato ha approvato definitivamente il c.d. decreto-legge Aiuti-ter

Con 100 voti favorevoli, 5 contrari e 55 astensioni, l’Assemblea del Senato ha approvato definitivamente il ddl n. 311 (c.d. decreto-legge aiuti-ter) recante: conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR),

Il decreto-legge, varato dal precedente Governo, stanzia ulteriori 14 miliardi per mitigare gli effetti del caro energia. Il provvedimento reca, al Capo I, misure quali la proroga dei crediti d’imposta per l’acquisto di energia, la sua estensione ai settori dell’agricoltura e della pesca, le garanzie Sace sui finanziamenti alle imprese, la riduzione delle accise sui carburanti e l’IVA al 5 per cento sul gas, lo stanziamento di 200 milioni a sostegno degli enti locali, l’incremento del Fondo per il trasporto pubblico locale, la disciplina per i rigassificatori. Il capo II reca disposizioni in materia di politiche sociali (indennità per lavoratori dipendenti e pensionati, sostegno al reddito dei lavoratori autonomi); il capo III reca interventi per l’attuazione del Piano di ripresa e resilienza. Fra le ulteriori disposizioni va evidenziata la proroga in materia di occupazione di suolo pubblico per gli esercizi commerciali e il fondo di garanzia per l’acquisto della prima casa.

 

Link al  testo del decreto-legge n. 144 del 23 settembre 2022, conv., con mod., dalla legge n. 175 del 17 novembre 2022, recante: «Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)». Testo coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 269 del 17 novembre 2022)

 




Indennità di 150 euro per dipendenti. Dall’Inps la bozza di dichiarazione del lavoratore

Con la circolare n. 116 del 17 ottobre 2022, l’Inps ha fornito le istruzioni per accedere all’indennità una tantum di 150 euro in favore dei lavoratori dipendenti, prevista dal decreto Aiuti-ter.

Il lavoratore, per ricevere l’indennità, deve presentare al proprio datore di lavoro una dichiarazione con la quale afferma di non essere titolare di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione o di non appartenere a un nucleo familiare beneficiario del Reddito di Cittadinanza.

Con il messaggio 20 ottobre 2022, n. 3806 (di seguito riportato), al fine di agevolare gli adempimenti da parte dei lavoratori e dei datori di lavoro,  diffuso un fac-simile di dichiarazione, che costituisce solo uno strumento di supporto, personalizzabile dal datore di lavoro e non vincolante.

 

Il testo del messaggio Inps 20 ottobre 2022, n. 3806, con oggetto «INDENNITÀ UNA TANTUM PER I LAVORATORI DIPENDENTI – Indennità una tantum pari a 150 euro riconosciuta in via automaticaArticolo 18 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144. Dichiarazione del lavoratore»

“Con la circolare n. 116 del 17 ottobre 2022, alla quale si rinvia per la disciplina di dettaglio, l’Istituto ha fornito le istruzioni per accedere all’indennità una tantum di importo pari a 150 euro in favore dei lavoratori dipendenti, prevista dall’articolo 18 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144.

In particolare, tale articolo, al comma 1, prevede che l’indennità in argomento sia riconosciuta «previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare delle prestazioni di cui all’articolo 19, commi 1 e 16».

Il lavoratore, quindi, al fine di ricevere l’indennità dal proprio datore di lavoro, deve presentare allo stesso una dichiarazione con la quale afferma di non essere titolare di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione ovvero di non appartenere a un nucleo familiare beneficiario del Reddito di cittadinanza. Si tratta delle categorie per le quali è previsto che sia l’Inps a erogare nel mese di novembre 2022 l’indennità una tantum, ai sensi dell’articolo 19 del medesimo D.L. n. 144/2022 (incompatibile con l’erogazione prevista dall’articolo 18).

Tanto rappresentato, al fine di agevolare gli adempimenti da parte dei lavoratori e dei datori di lavoro, al presente messaggio si allega un fac-simile di dichiarazione (Allegato n. 1), che costituisce solo uno strumento di supporto, personalizzabile dal datore di lavoro e non vincolante”.

 

Fac-simile di dichiarazione
(personalizzabile dal datore di lavoro e non vincolante).

 

Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti (150 euro)
(Articolo 18, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144)

 

Dichiarazione di non essere titolare delle prestazioni di cui all’articolo 19, commi 1 e 16, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144

 

Io sottoscritto/a

Cognome …………………………………………………… Nome ……………………………………………………

Nato/a il………………… a ……………………………………… prov……… CF ………………………………………….

in qualità di lavoratore/lavoratrice dipendente, in forza al mese di novembre 2022, presso __________________________________, codice fiscale (p.IVA) _________________________,

con riferimento a quanto previsto dall’articolo 18 del D.L. n. 144/2022

 

DICHIARO

 

  • di non essere titolare di uno o più trattamenti pensionistici a carico   di   qualsiasi   forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 1° ottobre 2022;
  • di non essere componente di nucleo familiare beneficiario di Reddito di cittadinanza (Rdc) di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;
  • di rendere la presente dichiarazione al solo datore di lavoro che provvederà al pagamento dell’indennità, in quanto consapevole che a ciascun avente diritto l’indennità spetta una sola volta;
  • che le dichiarazioni rese e i documenti allegati, sotto la mia responsabilità, rispondono a verità;
  • di essere consapevole che, in caso di dichiarazioni non rispondenti a verità, oltre a incorrere nelle sanzioni stabilite dalla legge, l’indennità non spettante sarà recuperata.

 

Allego copia del documento di identità.

 

Data ………………………                                    Firma…………………….

 

 

 




Indennità una tantum (150 euro) corrisposta ai lavoratori dipendenti, esclusi i lavoratori domestici, anticipata dai datori di lavoro: pubblicata la circolare Inps

Con circolare n. 116 del 17 ottobre 2022, l’Inps fornisce le istruzioni applicative in materia di indennità una tantum per i lavoratori dipendenti prevista dall’articolo 18 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144. In particolare, il citato all’articolo 18, prevede che sia riconosciuta in via automatica, tramite i datori di lavoro, nella retribuzione erogata nella competenza del mese di novembre 2022, una somma a titolo di indennità una tantum di 150 euro ai lavoratori dipendenti, con esclusione lavoratori domestici.

Tale indennità di 150 euro è riconosciuta in via automatica, in misura fissa, previa acquisizione – da parte del datore di lavoro – di una dichiarazione resa dal lavoratore con la quale lo stesso dichiari, ricorrendone le circostanze, “di non essere titolare delle prestazioni di cui all’articolo 19, commi 1 e 16” del decreto-legge n. 144/2022. Si tratta delle prestazioni per le quali è l’INPS a erogare direttamente l’indennità una tantum di 150 euro.

L’indennità una tantum spetta ai lavoratori dipendenti una sola volta, anche nel caso in cui siano titolari di più rapporti di lavoro. Pertanto, il lavoratore titolare di più rapporti di lavoro dovrà presentare la dichiarazione di cui all’articolo 18 del decreto-legge n. 144/2022, al solo datore di lavoro che provvederà al pagamento dell’indennità. L’erogazione da parte del datore di lavoro trova applicazione per tutti i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, purché venga rispettato il limite della retribuzione mensile, da intendersi come retribuzione imponibile ai fini previdenziali, di 1.538 euro, nella competenza del mese di novembre 2022, anche nelle ipotesi in cui nel predetto mese vi sia copertura figurativa parziale.

L’indennità spetta nella misura di 150 euro, anche nel caso di lavoratore con contratto a tempo parziale.

Nella circolare individuate le specifiche informazioni da indicare nella apposita sezione del flusso UniEmens.

Link al testo della circolare Inps n. 116 del 17 ottobre 2022, con oggetto: Oggetto: INDENNITÀ UNA TANTUM PER I LAVORATORI DIPENDENTI – Indennità una tantum pari a 150 euro riconosciuta in via automatica – Istruzioni applicative e contabili. Variazioni al piano dei conti – Articolo 18 del DL 23/09/2022, n. 144 – Istruzioni applicative e contabili – Variazioni al piano dei conti.




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 31 del 2022

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 Speciale – Decreti legge “Aiuti-Bis” e “Ter”

 

Il decreto-legge “Aiuti-Bisconvertito in legge

D.L. 09/08/2022, n. 115, conv., con mod., dalla L. 21/09/2022, n. 142

 

Le principali misure

La guida alla normativa

Il testo del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, conv., con mod., dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, recante: «Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali»

 Coordinato con le norme richiamate o modificate

 

 

Il decreto-legge “Aiuti-Ter

D.L. 23/09/2022, n. 144

 

Il testo del Decreto-Legge 23 settembre 2022, n. 144, recante: «Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»

Coordinato con le norme richiamate o modificate e con il testo della Relazione illustrativa

 

 

 

Commenti

 

Il «sono posti a base» nelle indagini finanziarie non può essere eccessivamente “tirato per la giacchetta”: a ciò si oppongono gli artt. 3 e 53 Cost. Aspetti di riflessione e caso “clinico
di Alvise Bullo e Elena De Campo

 

Prassi

 

Agenzia delle Entrate

 

Termini per la notifica degli avvisi di rettifica o di accertamento

 

Riduzione dei termini di accertamento per pagamenti “tracciabili” anche se per mezzo RIBA e MAV e con fatture passive in formato cartaceo

 

Riduzione termini di decadenza degli accertamenti per chi documenta le operazioni mediante fattura elettronica via SdI e/o mediante memorizzazione e invio dei corrispettivi. Per la tracciabilità dei pagamenti ammessi RIBA e MAV

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 404 del 2 agosto 2022: «AVVISO DI ACCERTAMENTO – Termini continua per la notifica degli avvisi di rettifica o di accertamento – Incentivi per la tracciabilità dei pagamenti – Termini per l’accertamento dell’IVA e delle imposte sui redditi (d’impresa o di lavoro autonomo) – Riduzione dei termini di accertamento di 2 anni, per i soggetti che utilizzano esclusivamente la fatturazione elettronica ovvero i corrispettivi telematici e che effettuano/ricevono pagamenti con mezzi tracciabili per gli importi superiori a euro 500 – Riduzione dei termini in caso di pagamenti tracciabili anche agli operatori che utilizzano RIBA (Ricevuta Bancaria) e MAV (Mediante Avviso) – Ammissibilità – Riduzione termini per chi riceve fatture cartacee (nella specie, da forfettario) – Art. 3, del D.Lgs. 05/08/2015, n. 127 – Art. 4, D.M. Mef 04/08/2016 – Art. 43, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Art. 57, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633»

 

Riduzione termini di accertamento in ipotesi di pagamenti tracciabili. Solo per chi documenta le operazioni mediante fattura elettronica via SdI e/o mediante memorizzazione e invio dei corrispettivi, anche se esonerato (come accade per le vendite per corrispondenza)

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 438 del 29 agosto 2022: «AVVISO DI ACCERTAMENTO – Termini per la notifica degli avvisi di rettifica o di accertamento – Incentivi per la tracciabilità dei pagamenti – Termini per l’accertamento dell’IVA e delle imposte sui redditi (d’impresa o di lavoro autonomo) – Riduzione dei termini di accertamento di 2 anni, per i soggetti che utilizzano esclusivamente la fatturazione elettronica ovvero i corrispettivi telematici e che effettuano/ricevono pagamenti con mezzi tracciabili per gli importi superiori a euro 500, anche nell’ipotesi di esonero dagli obblighi (nella specie, vendita per corrispondenza) – Art. 3, del D.Lgs. 05/08/2015, n. 127 – D.M. Mef 04/08/2016 – Art. 43, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Art. 57, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633»

 

Riforma della tassazione degli utili derivanti dalle partecipazioni qualificate. Limiti all’applicazione della disciplina transitoria

 

Distribuzione ai soci di riserve di utili ante 31 dicembre 2007 deliberata in data antecedente al 31 dicembre 2022. A partire dal 1° gennaio 2023 comunque soggetta alla ritenuta d’imposta del 26%

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 454 del 16 settembre 2022: «OGGETTO: IMPOSTE SUI REDDITI – Redditi di natura finanziaria conseguiti da persone fisiche al di fuori dell’esercizio – Utili derivanti dal possesso di partecipazioni qualificate e percepiti da persone fisiche non imprenditori – Regime per soci che detengono partecipazioni qualificate in società con riserve di utili formatisi fino al 31 dicembre 2017 – Distribuzione ai soci di riserve di utili presenti in bilancio costituiti in data antecedente al 31 dicembre 2007 e deliberata in data antecedente al 31 dicembre 2022 – Effettiva erogazione oltre il 31 dicembre 2022 – Applicazione della disciplina transitoria introdotta dalla legge n. 205 del 2017 – Esclusione – Art. 27, comma 1, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Art. 67, comma 1, lett. c), del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Art. 1, comma 1006, L. 27/12/2017, n. 205 – D.M. 26/05/2017 – D.M. 02/04/2008»

 

 

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Le relazioni (illustrativa e tecnica) del decreto-legge “Aiuti-ter”

Si pubblicano le relazioni (illustrativa e tecnica) allegate al disegno di legge, recante: «Conversione in legge del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)» – (Atto Camera n. 3705).

 

La ratio del Decreto “Aiuti-ter

Link al testo della relazione illustrativa del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante: «Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza» – (A.C. 3705).

La relazione tecnica del Decreto “Aiuti-ter

Link al testo della relazione tecnica del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante: «Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza» – (A.C. 3705).

Il testo del Decreto “Aiuti-ter

Link al testo del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante: «Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza». Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 23 settembre 2022 e in vigore dal 24 settembre 2022.




In Gazzetta il Decreto-legge “Aiuti-ter”

Nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 23 settembre 2022 è stato pubblicato il decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante: «Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza», il cd. Decreto “Aiuti-ter

Link al testo del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante: «Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza». Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 23 settembre 2022 e in vigore dal 24 settembre 2022.