SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 7 del 2022

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Speciale – Decreto-legge “Antifrode-ter

 

La guida normativa del decreto “Antifrode-ter” con le nuove misure sanzionatorie penali in materia di erogazioni pubbliche

Il testo del Decreto-Legge 25 febbraio 2022, n. 13, recante: «Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché sull’elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili»

 

Coordinato con le norme richiamate o modificate

 

 

Prassi

 

Agenzia delle Entrate

 

 

Nuova IRPEF e abolizione dell’IRAP per le persone fisiche

 

Nuova curva IRPEF e esclusione dall’Irap delle persone fisiche: primi chiarimenti sulla revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni e sul perimetro “no Irap” per i professionisti e imprese individuali

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 4 E del 18 febbraio 2022: «IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) – IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) – Modifiche alla disciplina dell’imposta sul reddito delle persone fisiche – Aliquote e scaglioni – Detrazioni di imposta – Trattamento integrativo – Addizionali all’IRPEF – Obblighi dei sostituti – Istituzione dell’assegno unico e universale – Modifiche alle detrazioni per carichi di famiglia – Esclusione dall’ambito soggettivo IRAP per professionisti e imprenditori individuali – Artt. 11, 12 e 13, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Artt. 1 e 2, del D.L. 05/02/2020, n. 3, conv., con mod., dalla L. 02/04/2020, n. 21 – Art. 3, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 – Art. 1, commi da 2 a 8, della L. 30/12/2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022) – Art. 1, del D.Lgs. 29/12/2021, n. 230»

 

Novità in materia di IVA

 

Novità IVA del Decreto “Fisco e Lavoro”: le condizioni per la non imponibilità IVA dei servizi di trasporto connessi agli scambi internazionali e chiarimenti sulle modifiche alla disciplina IVA degli enti associativi (dal 1° gennaio 2024)

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 5 E del 25 febbraio 2022: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Principali novità in materia di IVA contenute nel cd. decreto-legge “Fisco e Lavoro” – Non imponibilità IVA delle cessioni dei cd. beni anti-Covid e connesse prestazioni di servizi a organismi Ue – Modifiche alla disciplina IVA degli enti associativi non profit – Servizi di trasporto connessi agli scambi internazionali di beni di cui all’art. 9 del D.P.R. n. 633/72 -Imponibilità IVA dei servizi di trasporto internazionale effettuati da subvettori (parziale modifica di precedenti istruzioni: Cir. n. 62 del 03/11/1973, par. VII, punto 1; Cir. n. 26 del 03/08/1979; Ris. n. 412019 del 21/09/1977) – Artt. 5 e 5-septies, del D.L. 21/10/2021, n. 146, conv., con mod., dalla L. 17/12/2021, n. 215 – Artt. 4, 9, 10, 19 e 72 del D.P.R. 26/10/1972, n. 633»

 

Avvertenze  Le informazioni e i materiali pubblicati sul sito sono curati al meglio al fine di renderli il più possibile esenti da errori. Tuttavia errori, inesattezze ed omissioni sono sempre possibili. Si declina, pertanto, qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.




La non impugnabilità dell’estratto di ruolo: il punto del Mef sulla giurisprudenza tributaria all’indomani del decreto fiscale

Il MEF – Dipartimento delle finanze – pubblica un’analisi dell’ordinanza interlocutoria del 11 febbraio 2022 n. 4526 della Corte Suprema di Cassazione di rimessione “per questione di massima di particolare importanza” alle Sezioni Unite.

La questione riguarda la possibile applicazione retroattiva della disposizione del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, conv., con mod., dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, cd Decreto “Fisco e Lavoro”, in vigore dal 21 dicembre 2021, che ha sancito la non impugnabilità dell’estratto di ruolo e posto limiti alla impugnabilità del ruolo.

Link al documento “La non impugnabilità dell’estratto di ruolo: il punto sulla giurisprudenza tributaria all’indomani del decreto fiscale

(Link al sito https://www.giustiziatributaria.gov.it/)




Una circolare illustra le novità IVA del Decreto fiscale 2022

Non sono imponibili ai fini IVA le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate, dal 1° gennaio 2021, nei confronti degli organismi comunitari per rispondere alla pandemia da Covid-19. È questo uno dei chiarimenti contenuti nella circolare n. 5/E sulle nuove disposizioni relative all’IVA introdotte dal decreto fiscale 2022 (D.L. n. 146/2021). Nel documento di prassi vengono inoltre fornite indicazioni su alcune operazioni effettuate dagli enti associativi, nonché sui servizi di trasporto internazionale di beni effettuati da subvettori.

 

Agevolazioni retroattive per beni e servizi anti Covid-19 verso organismi Ue

 

Il documento di prassi sottolinea la non imponibilità ai fini IVA delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi anti Covid-19 ad organismi comunitari. È prevista in particolare una non imponibilità retroattiva alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2021: per le operazioni assoggettate a IVA nel periodo 1° gennaio – 21 dicembre 2021 (data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 146/2021) i fornitori potranno emettere note di variazione in diminuzione dell’imposta a suo tempo addebitata. L’eventuale venir meno delle condizioni per beneficiare della non imponibilità deve essere comunicato dai soggetti interessati all’Amministrazione finanziaria e, in tal caso, l’operazione deve essere assoggettata a IVA dal fornitore alle condizioni applicabili alla data in cui è stata effettuata l’operazione.

 

Operazioni effettuate da enti associativi

 

La circolare illustra anche alcune modifiche alla disciplina dell’imposta sul valore aggiunto, con particolare riferimento alla rilevanza delle operazioni effettuate da alcuni enti non commerciali di tipo associativo nei confronti di soci e associati. Le misure, come previsto dalla legge di Bilancio 2022, entreranno in vigore a partire dal 1° gennaio 2024 e prevedono che alcune operazioni rese ai propri associati dietro corrispettivi specifici o contributi supplementari, da non rilevanti ai fini dell’IVA (cd. “fuori campo IVA”) diventino operazioni esenti dall’imposta; per organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale con ricavi annui inferiori a 65 mila euro è prevista inoltre la possibilità di beneficiare, ai soli fini IVA, del regime forfettario.

 

Imponibilità dei servizi di trasporto internazionale di beni effettuati da subvettori

 

La circolare illustra, infine, le modifiche al regime di non imponibilità IVA delle prestazioni di servizi di trasporto internazionale. In particolare, a decorrere dal 1° gennaio 2022, sono imponibili le prestazioni di trasporto internazionale di beni esportati/importati verso/da Paesi extra Ue se rese a soggetti diversi dall’esportatore, dal titolare del regime di transito, dall’importatore, dal destinatario dei beni e dai soggetti che rendano i servizi di cui al n. 4 dell’art. 9, primo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 28 febbraio 2022)




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 39 del 2021

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Speciale – Decreto “Fisco-Lavoro” convertito in legge

 

Il Decreto Legge “Fisco e Lavoroconvertito in Legge

 

La guida normativa delle misure fiscali

Il testo del Decreto-Legge 21 ottobre 2021, n. 146, conv., con mod., dalla Legge 17 dicembre 2021, n. 215, recante: «Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili»

 

Coordinato con le norme richiamate o modificate

 

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Decreto-Legge “Fisco e Lavoro” convertito in Legge: ulteriori misure a tutela del lavoro

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 17 dicembre 2021, n. 215, recante la «Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-legge 21 ottobre 2021, n.146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili».

In sede di conversione, in tema di tutela del lavoro, sono state apportate le seguenti principali modifiche:

 

Misure in materia di termini procedurali relativi ai trattamenti e assegni di integrazione salariale emergenziale (art. 11-bis)

 

I termini di decadenza per l’invio dei dati necessari per il conguaglio, il pagamento o per il saldo delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all’emergenza epidemiologica da COVID-19, scaduti tra il 31 gennaio e il 30 settembre 2021, sono differiti al 31 dicembre 2021. Inoltre, le domande già inviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione, non accolte, sono considerate validamente presentate.

 

Fondo Nuove Competenze (art. 11-ter)

 

Al fine di potenziare gli interventi previsti dal PNRR, le risorse stanziate dalla Legge di Bilancio 2021 (art. 1, comma 324, L. 30 dicembre 2020, n. 178) possono essere altresì destinate in favore dell’ANPAL per essere utilizzate per le finalità indicate dall’art. 88, comma 1, del D.L. n. 34/2020 (convertito con modificazioni in L. n. 77/ 2020). Quest’ultima disposizione, in particolare, prevede che – per consentire la graduale ripresa dell’attività dopo l’emergenza epidemiologica – per gli anni 2020 e 2021, i contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale dalle associazioni dei datori di lavoro e dei  lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, oppure dalle loro rappresentanze sindacali operative in azienda, possono realizzare specifiche intese di rimodulazione dell’orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell’impresa oppure per favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori, con le quali parte dell’orario di lavoro viene finalizzato a percorsi formativi.

 

Disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 13)

 

La Legge di conversione, modificando l’art. 14 del T.U. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 81/2008), introduce la previsione secondo cui, con riferimento all’attività dei lavoratori autonomi occasionali, per svolgere il monitoraggio e contrastare forme elusive nell’utilizzo di tale tipologia contrattuale, l’avvio dell’attività di tali lavoratori è oggetto di preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del committente, secondo le modalità operative previste dall’art. 15, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2015 per il lavoro intermittente.

In caso di violazione, si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione.

Peraltro, in caso di provvedimento di sospensione per violazioni sulla sicurezza o per lavoro irregolare, per tutto il periodo di sospensione è fatto divieto all’impresa di contrattare con la pubblica amministrazione e con le stazioni appaltanti, come definite dal Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016). In tali ipotesi, il datore di lavoro è comunque tenuto a corrispondere la retribuzione e a versare i relativi contributi ai lavoratori interessati dall’effetto del provvedimento di sospensione.

Fonte: MinLavoro – https://www.lavoro.gov.it/

 

Si ricorda che con circolare n. 4 del 9 dicembre 2021, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha fornito ulteriori indicazioni operative in merito all’istituto della sospensione dell’attività imprenditoriale previsto dal nuovo articolo 14 del decreto legislativo n. 81/2008, così come sostituito dall’art. 13 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, c.d. Decreto-Legge “Fisco e Lavoro”. nel testo ante conversione in legge

 

 

 

 

 




Decreto “Fisco e Lavoro”. Approvato in via definitiva

Nel pomeriggio la Camera ha approvato in via definitiva il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili (Approvato dal Senato) (A.C. 3395).

 

 




Decreto-legge “Fisco e Lavoro”. Il Governo pone la fiducia

 

La Camera è convocata alle ore 16,20. Nel pomeriggio di lunedì 13 dicembre il Ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D’Incà, ha posto, a nome del Governo, la questione di fiducia sull’approvazione, senza emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi, dell’articolo unico del disegno di legge di conversione del decreto 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili (Approvato dal Senato) (A.C. 3395) nel testo delle Commissioni, identico a quello approvato dal Senato.

Link al testo del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica – (A.C. 3395 Governo, approvato dal Senato)

 




Nuovo provvedimento di sospensione ex art. 14 D.Lgs. n. 81/2008. Ulteriori chiarimenti sulle novità del Decreto “Fisco e Lavoro” in merito alle gravi violazioni in materia di sicurezza sul lavoro (Allegato I del D.Lgs. 81/2008)

 

 

 

Con circolare n. 4 del 9 dicembre 2021, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha fornito le ulteriori indicazioni operative in merito all’istituto della sospensione dell’attività imprenditoriale previsto dal nuovo articolo 14 del decreto legislativo n. 81/2008, così come sostituito dall’art. 13 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, c.d. Decreto-Legge “Fisco e Lavoro.

Link al testo della circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 4 del 9 dicembre 2021, con oggetto: LAVORO – Attività di vigilanza – Disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro – Nuovo provvedimento di sospensione ex art. 14 D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 – Condizioni per l’adozione del provvedimento – Violazioni di cui all’Allegato I – Art. 13 del D.L. 21/10/2021, n. 146, cd. Decreto-Legge “Fisco e Lavoro” – Ulteriori chiarimenti

Link al testo della circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 3 del 9 novembre 2021, con oggetto: LAVORO – Attività di vigilanza – Disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro – Nuovo provvedimento di sospensione ex art. 14 D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 – Condizioni per l’adozione del provvedimento – Adozione del provvedimento per lavoro irregolare – Adozione del provvedimento per gravi violazioni in materia di salute e sicurezza – Individuazione degli illeciti in materia di salute e sicurezza da considerarsi gravi – Ricorso avverso i provvedimenti di sospensione – Inottemperanza al provvedimento di sospensione – Art. 13 del D.L. 21/10/2021, n. 146, cd. Decreto-Legge “Fisco e Lavoro

 




Il decreto-legge “Fisco e Lavoro” all’esame della Camera (già approvato dal Senato)

Si riporta il testo a fronte, ante e post modifiche, approvato il 2 dicembre 2021 dal Senato della Repubblica del decreto-legge “Fisco e Lavoro” (D.L. 21/10/2021, n. 146). Le modifiche apportate dal Senato (A.S. n. 2426) sono riportate in grassetto.

 

 

Link al testo del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica – (A.C. 3395 Governo, approvato dal Senato)




Il Decreto Legge “Fisco e Lavoro” (D.L. 21/10/2021, n. 146). Il Senato approva

 

Il Senato, nella seduta di giovedì 2 dicembre, ha rinnovato la fiducia al Governo approvando l’emendamento interamente sostitutivo del DdL n. 2426, di conversione del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. Il testo passa alla Camera.

 

Il maxiemendamento 1.9000 interamente sostitutivo del testo del decreto-legge,  recepisce gli emendamenti approvati dalle Commissioni riunite e, dopo il vaglio di ammissibilità da parte della Presidenza, ha posto la questione di fiducia sulla sua approvazione. La Commissione bilancio ha condizionato il parere di nulla osta ad una serie di modifiche, che il Governo ha recepito correggendo il testo dell’emendamento (v. allegato A del resoconto stenografico).

Hanno dichiarato la fiducia i sen. Steger (Aut), Laura Garavini (IV-PSI), D’Alfonso (PD), Laforgia (Misto-LeU), Roberta Toffanin (FIBP), Bagnai (L-SP), Marco Pellegrini (M5S).

Il sen. De Bertoldi (FdI), nel negare la fiducia, ha criticato la limitazione dell’uso del contante, il passo indietro sul patent box, il rifinanziamento del reddito di cittadinanza, gli stanziamenti insufficienti per ridurre il carico fiscale, per contenere il caro bollette, per promuovere politiche attive del lavoro; riconoscendo di aver ottenuto qualche risposta rispetto in tema di dirigenti scolastici e casse previdenziali, ha ricordato infine al Governo di aver assunto l’impegno a spostare alla fine del 2022 il pagamento delle cartelle esattoriali.

 

Nel testo approvato, si segnala l’inserimento dell’articolo 3-bis (di seguito riportato) volto a limitate il diritto alla difesa del contribuente.

Il nuovo articolo, infatti, circoscrive i casi di diretta impugnazione del ruolo e della cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata.

In particolare, il secondo periodo del nuovo comma 5 dell’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 dispone che il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dalla iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio:

  • per la partecipazione a una procedura di appalto, per quanto previsto nell’articolo 80, comma 4, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
  • per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici previa verifica di questi ultimi dell’adempimento all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo superiore a cinquemila euro (articolo 48-bis del medesimo D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602);
  • per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.

 

Articolo 3-bis
(Non impugnabilità dell’estratto di ruolo e limiti alla impugnabilità del ruolo)

1. All’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente comma:
«5. L’estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dalla iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell’articolo 80, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze ministeriale 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all’articolo 48-bis del presente decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 o, infine, per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.»

 

Link al testo dell’emendamento 1.9000 (testo corretto), interamente sostitutivo dell’articolo unico del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146.




Nuovo provvedimento di sospensione ex art. 14 D.Lgs. n. 81/2008. Le prime indicazioni INL

 

Con circolare n. 3 del 9 novembre 2021, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha fornito le prime indicazioni operative in merito all’istituto della sospensione dell’attività imprenditoriale previsto dal nuovo articolo 14 del decreto legislativo n. 81/2008, così come sostituito dall’art. 13 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146.

Si ricorda che in materia di salute e sicurezza su lavoro la lettera d), del comma 1 dell’art. 13 del D.L. 21/10/2021, n. 146, cd. Decreto Legge “Fisco e Lavoro ha previsto sostanziali modifiche istituto della sospensione dell’attività imprenditoriale, in particolare legate a una rivisitazione delle condizioni necessarie per l’adozione del provvedimento cautelare (10 per cento e non più 20 per cento del personale “in nero” presente sul luogo di lavoro; individuazione degli illeciti in materia di salute e sicurezza da considerarsi gravi). Per quanto concerne gli illeciti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro non è più richiesta alcuna “recidiva” ai fini della adozione del provvedimento. Il provvedimento di sospensione scatterà quindi a fronte di gravi violazioni prevenzionistiche individuate dalla tabella contenuta nell’Allegato I al citato decreto legislativo n. 81 del 2008. In essa sono quindi riportate alcune fattispecie di illecito considerate particolarmente gravi e che consentiranno non soltanto la sospensione della “parte dell’attività imprenditoriale interessata dalle violazioni” ma, in alcuni casi (mancata formazione e addestramento e mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto), la sospensione dal lavoro dei lavoratori interessati con mantenimento, secondo i principi generali dell’ordinamento, del diritto alla retribuzione. La nuova disciplina del provvedimento cautelare prevede altresì l’impossibilità, per l’impresa destinataria del provvedimento, di contrattare con la pubblica amministrazione per tutto il periodo di sospensione.

Link al testo della circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 3 del 9 novembre 2021, con oggetto: LAVORO – Attività di vigilanza – Disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro – Nuovo provvedimento di sospensione ex art. 14 D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 – Condizioni per l’adozione del provvedimento – Adozione del provvedimento per lavoro irregolare – Adozione del provvedimento per gravi violazioni in materia di salute e sicurezza – Individuazione degli illeciti in materia di salute e sicurezza da considerarsi gravi – Ricorso avverso i provvedimenti di sospensione – Inottemperanza al provvedimento di sospensione – Art. 13 del D.L. 21/10/2021, n. 146, cd. Decreto-Legge “Fisco e Lavoro




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 34 del 2021

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Commenti

 

Il nuovo credito d’imposta “Super-ACE”: quadro normativo e aspetti applicativi  di Marco Orlandi

 

L’esegesi della sentenza: giudicati impliciti/assorbiti e/o omesse pronunce: esemplificazione pratica  di Alvise Bullo e Elena De Campo

Con Fac-simile di difesa in seconde cure (appello incidentale con controdeduzioni dell’appellato) in ipotesi di vittoria in prime cure di parte privata e di potenziale assorbimento/decisioni implicite

 

 

Giurisprudenza

 

Corte di Giustizia CE:

 

Operazioni occultate soggette all’IVA – Determinazione della base imponibile

 

Gli importi non fatturati e non dichiarati sono considerati IVA inclusa se i soggetti passivi non possono “trasferire” e detrarre successivamente l’IVA, nonostante l’evasione

Corte di Giustizia CE – Sezione III – Sentenza del 1° luglio 2021, Causa C-521/19: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Direttiva IVA – Rinvio pregiudiziale – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Ispezione fiscale – Prestazioni di servizi a titolo di un’attività di agente artistico – Operazioni soggette all’IVA – Operazioni occultate non dichiarate all’Amministrazione tributaria e che non hanno dato luogo all’emissione di una fattura – Evasione – Ricostruzione della base imponibile per l’imposta sul reddito – Principio di neutralità dell’IVA – Inclusione dell’IVA nella base imponibile ricostruita – Determinazione della base imponibile di un’operazione tra soggetti passivi, ai sensi degli articoli 73 e 78 della Direttiva IVA – Operazioni in linea di principio soggette all’IVA, non dichiarate e non fatturate – Applicazione a posteriori dell’IVA in sede di accertamento – Gli importi non fatturati devono essere considerati IVA inclusa – Sussistenza o assenza della possibilità per il fornitore di recuperare l’IVA presso committente/acquirente – Conseguenze»

 

 

Prassi

 

Agenzia delle Entrate

 

ACE (Aiuto per la crescita economica) – Calcolo della variazione del capitale proprio nell’ipotesi di conferimento

 

L’utile accantonato a riserva straordinaria derivante dalla plusvalenza emersa per effetto del conferimento di partecipazioni non rileva ai fini ACE

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 732 del 19 ottobre 2021: «ACE (Aiuto per la crescita economica) – Soggetti IRES – Società di persone, imprese individuali in regime di contabilità ordinaria per natura o su opzione -Irrilevanza delle plusvalenze da conferimento di partecipazioni ai fini ACE – Equiparazione in via analogica alle plusvalenze derivanti da conferimenti di aziende – Affermazione – Caso di specie – Società che redige il bilancio secondo i principi contabili internazionali – Soggetti IAS/IFRSA adopter – Conferimento a una controllata di alcune partecipazioni detenute in società estere – Conferimento effettuato sulla base del valore di mercato delle partecipazioni determinato da apposite perizie di stima – Emersione di plusvalenza assoggettata al regime Pex (articolo 87 del TUIR) in capo al conferente – Utile dell’esercizio influenzato dalla plusvalenza da conferimento accantonato a riserva straordinaria (riserva disponibile) – Esclusione della rilevanze alla base ACE – Art. 5, commi 2 e 8, del D.M. 03/08/2017 (c.d. Nuovo Decreto ACE) – Art. 1, del D.L. 06/12/2011, n. 201, conv., con mod., dalla L. 22/12/2011, n. 214 – Art. 19, del D.L. 24/06/2014, n. 91, conv., con mod., dalla L. 11/08/2014, n. 116»

 

 

Legislazione

 

Il Decreto Legge “Fisco e Lavoro
D.L. 21/10/2021, n. 146

La guida alla normativa

Il testo del Decreto-Legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante: «Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili», coordinato con le norme richiamate o modificate

Coordinato con il testo della Relazione illustrativa

 

Ets (Enti del Terzo Settore) – Avvio del Runts

 

Calendarizzato l’avvio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Parte dal 23 novembre 2021

Decreto del Direttore Generale del Terzo Settore e della Responsabilità sociale delle imprese del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 26 ottobre 2021, n. 561

 

Dichiarazioni d’intento – Invalidazione e blocco della trasmissione

 

Lettere d’intento nel caso di identificazione di falsi esportatori abituali.  Approvate le modalità di invalidazione e di inibizione

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2021, prot. n. 293390/2021: «Modalità operative per l’attuazione del presidio antifrode di cui ai commi da 1079 a 1081 dell’art. 1 Legge 30 dicembre 2020, n. 178 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023” e, in particolare, per l’invalidazione delle dichiarazioni d’intento già emesse e per l’inibizione del rilascio di nuove dichiarazioni d’intento»

 

 

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