Il decreto-legge n. 212/2023 “convertito” in legge con la stretta al Bonus barriere architettoniche e la misura “Salva-Sal”

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2024, la Legge 22 febbraio 2024, n. 17 di «Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2023, n. 212, recante misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77». Il disegno di legge di conversione è stato approvato dal Parlamento, senza alcuna modifica.

Il decreto-legge, composto di quattro articoli, contiene misure volte ad evitare che il mancato completamento nei termini previsti dalla legislazione (pre)vigente degli interventi rientranti nella disciplina del cosiddetto “Superbonus” comporti la revoca dei benefici già erogati (cd. misura “Salva Sal” articolo 1, comma 1), a riconoscere ai contribuenti più deboli un contributo volto a mitigare gli effetti della riduzione dell’entità del beneficio fiscale nell’anno 2024 (articolo 1, comma 2), a limitare ulteriormente le deroghe al divieto di cessione del credito nelle ipotesi di demolizione e ricostruzione di edifici (articolo 2, comma 1), a prevedere un obbligo di assicurazione contro il rischio sismico per i contribuenti che abbiano fruito del superbonus per gli interventi effettuati nei comuni colpiti da eventi sismici (articolo 2, comma 2) e, infine, a riformare la disciplina sulla detrazione fiscale per l’eliminazione delle barriere architettoniche prevista dall’articolo 119-ter del decreto-legge n. 34 del 2020 (cd. Stretta al Bonus barriere architettoniche).

 

Sintesi delle disposizioni contenute nel Decreto-legge convertito in legge

 

L’articolo 1 (Disposizioni in materia di bonus nel settore dell’edilizia), al comma 1, introduce una misura di salvaguardia per chi non ha terminato gli interventi rientranti nella disciplina del Superbonus e per i quali è stata esercitata l’opzione per lo sconto in fattura, nonché per la cessione del credito d’imposta (di cui all’articoli 121, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020). La norma introdotta prevede che, sulla base di stati di avanzamento dei lavori effettuati fino al 31 dicembre 2023, le detrazioni spettanti non sono oggetto di recupero in caso di mancata ultimazione degli interventi medesimi, ancorché tale circostanza comporti il mancato soddisfacimento del requisito del miglioramento di due classi energetiche.

Come evidenziato dalla relazione tecnica allegata al decreto-legge. l’intervento non modifica le percentuali e le modalità di fruizione vigenti e costituisce esclusivamente una sorta di garanzia per i beneficiari delle detrazioni nei casi in cui non riescano a completare i lavori oggetto di agevolazione. La norma, tuttavia, chiarisce che resta ferma l’applicazione dell’articolo 121, commi 4, 5 e 6, del decreto-legge n. 34 del 2020, nel caso sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, degli altri requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta.

Il comma 2 del medesimo articolo 1 riconosce l’erogazione di un contributo a favore dei soggetti che eseguono gli interventi agevolati ai sensi dell’articolo 119, comma 8-bis.1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024, che entro la data del 31 dicembre 2023 abbiano raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60 per cento e che hanno un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro. Si tratta degli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione; dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale; dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, compresi quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione. Tale contributo è erogato, nei limiti delle risorse disponibili, dall’Agenzia delle entrate, secondo criteri e modalità determinati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame. Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi. Il comma 3 disciplina gli effetti finanziari.

L’articolo 2 (Opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali e misure relative agli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici), al comma 1, estende il divieto generale di fruizione indiretta, attraverso la cessione del credito o dello sconto in fattura dell’agevolazione, anche agli interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici nelle zone sismiche 1-2-3 compresi in piani di recupero di patrimoni edilizi o riqualificazione urbana e per le quali non sia stato richiesto, prima del 30 dicembre 2023, il relativo titolo abilitativo. La relazione illustrativa allegata al decreto-legge chiarisce le finalità dell’intervento precisando che con tale norma “si intende limitare l’ambito della deroga in questione riservandola agli interventi per i quali si può ritenere che, in capo ai contribuenti, sia venuta ad esistenza una legittima aspettativa all’utilizzo della deroga stessa, connessa alla richiesta dello specifico titolo abilitativo per la demolizione e ricostruzione dell’edificio per cui si intenda procedere al recupero.

Il comma 2 del medesimo articolo 2 prevede che i contribuenti che usufruiscono della detrazione al 110 per cento, in relazione a spese per interventi avviati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto in esame, sono tenuti a stipulare, entro un anno dalla conclusione dei lavori oggetto dei suddetti benefici, contratti assicurativi a copertura dei danni cagionati ai relativi immobili da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale.

L’articolo 3 (Revisione della disciplina sulla detrazione fiscale per l’eliminazione delle barriere architettoniche) novella la disciplina delle detrazioni IRPEF per l’abbattimento delle barriere architettoniche. Le norme in esame, intervenendo al comma 1 sull’articolo 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, restringono l’ambito oggettivo dell’agevolazione: essa viene limitata agli interventi aventi ad oggetto scale, rampe e l’installazione di ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici; è inoltre specificato che per usufruire della detrazione delle spese documentate sostenute, i pagamenti devono essere effettuati con il cosiddetto bonifico parlante. Viene poi chiarito che il rispetto dei requisiti richiesti dalla legge per l’accesso alla detrazione deve risultare da un’apposita asseverazione rilasciata da tecnici abilitati. Come precisato dal comma 4 del medesimo articolo 3, tali disposizioni si applicano alle spese sostenute a partire dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame.

Il comma 2 dell’articolo 3, modificando l’articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, limita al 31 dicembre 2023 la possibilità di continuare ad avvalersi, per gli interventi agevolati di eliminazione delle barriere architettoniche, della disciplina della cessione del credito e dello sconto in fattura, in deroga al più generale divieto posto dall’articolo 2, comma 1 del medesimo decreto-legge n. 11 del 2023.

Ai sensi del comma 3, tali opzioni rimangono praticabili per gli interventi dei condomini sulle parti comuni degli edifici e per le persone fisiche, in alcune specifiche ipotesi. In particolare, la misura si applica alle spese sostenute in relazione agli interventi per i quali, in data antecedente al 30 dicembre 2023: a) risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario; b) se non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo.

L’articolo 4 (Entrata in vigore) infine disciplina l’entrata in vigore del decreto-legge n. 212/2023. In particolare si prevede che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ovvero il 30 dicembre 2023.

 

Link al testo del decreto-legge 29 dicembre 2023, n. 212, convertito, senza modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2024, n. 17, recante: «Misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.».

 




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 39 del 2023

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Commenti 

 

Accordi transattivi: effetti ai fini IVA ed IRES
di Marco Orlandi

Documentazione:

Risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 254 del 7 agosto 2020, con oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – Reddito di impresa – Risarcimento a seguito di accordo transattivo – Somma percepita in esecuzione di una transazione con i debitori, in pendenza di giudizio volta a ristorare un danno diverso dalla perdita di valore delle azioni – Accordo transattivo concluso tra le parti processuali non di natura risarcitoria vera e propria, rappresentando delle reciproche concessioni per definire una lite …www.pianetafiscale.it/files/Prassi/2020/Ri254_20.pdf

Risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 356 del 19 maggio 2021, con oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Accordo transattivo – Rilevanza della “funzione economica” della dazione collegata all’elemento transattivo – Trattamento, ai fini IVA, delle somme da versare a seguito della stipula di un accordo transattivo intercorso tra le parti …www.pianetafiscale.it/files/Prassi/2021/Ri356_21.pdf

Risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 401 del 10 giugno 2021, con oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Accordo transattivo – Aliquote IVA applicabili – Rilevanza IVA che la dazione viene collegata all’elemento transattivo per cui la somma viene corrisposta “a saldo, stralcio e tacitazione di qualsiasi pretesa sorta in dipendenza del contratto di appalto” – Conseguenze – Integrazione del presupposto – Trattamento fiscale di somma erogata in attuazione di un accordo transattivo …
www.pianetafiscale.it/files/Prassi/2021/Ri401_21.pdf

Risposta ad interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 212 del 22 aprile 2022, con oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Somme definite nell’ambito di accordi transattivi – Assoggettabilità all’IVA – Condizioni – Esistenza di un nesso di sinallagmaticità tra l’obbligo di non fare posto a carico di una parte (i.e. rinuncia alle liti) e la rinuncia dell’altra parte (nella specie, di un accordo transattivo volto alla definizione di una serie di controversie instaurate al fine di contestare i comportamenti illeciti …
 www.pianetafiscale.it/files/Prassi/2022/Ri212_22.pdf

Risposta ad interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 491 del 5 ottobre 2022, con oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – Reddito di impresa – Risarcimento a seguito di accordo transattivo – Qualificazione come sopravvenienze passive, di somme versate a titolo di risarcimento danni provocati dall’esercizio abusivo dell’attività di direzione e … bilancio dalla società istante per effetto dell’Accordo transattivo, sottoscritto in data 24 maggio 2017 …
www.pianetafiscale.it/files/Prassi/2022/Ri491_22.pdf

Risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 232 del 1° marzo 2023, con oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Somme definite nell’ambito di accordi transattivi – Assoggettabilità all’IVA – Condizioni – Esistenza di un nesso di sinallagmaticità tra l’obbligo di non fare posto a carico di una parte (i.e. rinuncia alle liti) – Rilevanza della mancata restituzione del deposito cauzionale previsto dal contratto di affitto in attuazione di accordo transattivo …
www.pianetafiscale.it/files/Prassi/2023/Ri232_23.pdf

Risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 28 del 13 gennaio 2023, con oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – Redditi di impresa – IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) – Regole di determinazione del reddito dei soggetti che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile (ITA GAAP) – Competenza – Rilevanza fiscale delle somme corrisposte nell’ambito di accordo transattivo …
www.pianetafiscale.it/files/Prassi/2023/Ris28_23.pdf

Risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 33 del 13 gennaio 2023, con oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Somme definite nell’ambito di accordi transattivi – Assoggettabilità all’IVA – Condizioni – Esistenza di un nesso di sinallagmaticità tra l’obbligo di non fare posto a carico di una parte (i e rinuncia alle liti) – Rilevanza fiscale delle somme corrisposte nell’ambito di accordo transattivo …
www.pianetafiscale.it/files/Prassi/2023/Ris33_23.pdf

 

L’Atto di recupero: termine lungo per crediti non spettanti o inesistenti. Prima e dopo la delega fiscale
di Giovanni Santaniello

 

 

Giurisprudenza

Corte Suprema di Cassazione:

  • Sezioni Unite Civili

 

Termini decadenziali – Crediti inesistenti e crediti non spettanti

 

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione risolvono la vexata quaestio della distinzione tra “crediti inesistenti” e “crediti non spettanti”

Corte Suprema di Cassazione – Sezioni Unite Civili – Sentenza n. 34419 dell’11 dicembre 2023: «RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE – ACCERTAMENTI E CONTROLLI – AVVISO DI RECUPERO – Termini di decadenza – Credito d’imposta – Compensazione – Credito inesistente – Criteri per la determinazione dei termini di accertamento – Accertamento del credito di imposta irregolarmente compensato – Indebita compensazione – Crediti inesistenti – Crediti non spettanti – Distinzione – Rilevanza – Risoluzione di contrasto tra le sezioni semplici della Suprema Corte – Effetti sui termini di accertamento – Art. 1, comma 421, della L. 30/12/2004, n. 311 – Art. 27, comma 16, del D.L. 29/11/2008, n. 185, conv., con mod., dalla L. 28/01/2009, n. 2 – Art. 27, comma 16, del D.L. 29/11/2008, n. 185, conv., con mod., dalla L. 28/01/2009, n. 2 – Art. 13, commi 4 e 5 del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471 – Art. 15, comma 1, lett. o), D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158 – Art. 17, del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241»

 

Responsabilità ed obblighi dei liquidatori

 

Per la responsabilità del liquidatore ex art. 36 D.P.R. n. 602/1973 non serve la preventiva iscrizione a ruolo del credito tributario societario

In sede di ricorso ammessa una difesa “a tutto campo” avverso i presupposti dell’azione, ivi compresa la misura delle imposte che sarebbero state pagate e incassate dal Fisco se avesse agito con diligenza

Corte Suprema di Cassazione – Sezioni Unite Civili – Sentenza n. 32790 del 27 novembre 2023: «RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE – SOCIETÀ DI CAPITALI – Scioglimento – Estinzione per cancellazione dal Registro delle imprese -Cancellazione della società dal Registro delle imprese intervenuta nella disciplina previgente alle modifiche apportate con il D.Lgs. n. 175 del 2014 – Responsabilità ed obblighi dei liquidatori – Responsabilità del liquidatore ex art. 36 del DPR n. 602 del 1973 – Presupposti dell’azione di responsabilità nei confronti del liquidatore – Identificazione della natura della relazione che lega la responsabilità del liquidatore e l’obbligazione tributaria societaria rimasta inadempiuta – Accertamento d’ufficio nei confronti del liquidatore ex art. 36, comma 5, D.P.R. n. 602 del 1973 – Condizioni – Preventiva iscrizione a ruolo del credito tributario societario – Esclusione – Ricorso avverso l’accertamento nei confronti del liquidatore – Contestazione della sussistenza dei presupposti dell’azione intrapresa nei suoi confronti ivi compresa la debenza di imposte a carico della società – Possibilità – Artt. 36, del D.P.R. 26/09/1972, n. 602»

 

  • Sezioni tributarie

 

Accertamento con adesione – Esclusione rilevanza per altri periodi di imposta

 

L’accertamento con adesione esaurisce il proprio effetto nell’anno di imposta per cui è stato stipulato

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Sentenza n. 3854 dell’8 febbraio 2023: «ACCERTAMENTO CON ADESIONE – Contenuto – Natura – Accordo di diritto pubblico – Conseguenze – Applicabilità delle norme del codice civile in tema di transazione – Esclusione – Soggezione alla disciplina ex D.Lgs. 19/06/1997, n. 218 • ACCERTAMENTO CON ADESIONE – Limite oggettivo – Ulteriore attività accertatrice per il periodo di imposta interessato dall’accordo – Preclusione – Vincolo per gli altri periodi di imposta – Esclusione – D.Lgs. 19/06/1997, n. 218 • SANZIONI TRIBUTARIE – Violazioni dipendenti da incertezza normativa oggettiva tributaria – Disapplicazione delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa – Obiettiva incertezza normativa – Nozione – Indici rilevanti – Art. 8, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 – Art. 6, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472 – Art. 10, della L. 27/07/2000, n. 212»

 

Responsabilità ed obblighi degli amministratori

 

Occultamento di attività sociali. La responsabilità dell’amministratore ex art. 36, comma 4, D.P.R. n. 602 del 1973 si estende fino a due anni antecedenti alla messa in liquidazione

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Sentenza n. 9236 del 4 aprile 2023: «RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE – Iscrizione a ruolo – Responsabilità ed obblighi degli amministratori, dei liquidatori e dei soci -Imposte non pagate – Estinzione della società contribuente – Responsabilità degli amministratori ex art. 36, comma 4, del D.P.R. n. 602 del 1973 – Occultamento attività sociali nel corso degli ultimi due periodi di imposta antecedenti alla messa in liquidazione – Sussistenza – Condizioni – Art. 2495 c.c. – Art. 36, del D.P.R. 29/09/1973, n. 602»

 

Imposta di registro – Atti che contengono più disposizioni

 

Clausola penale contenuta in un contratto di locazione. Non è tassabile ai fini del Registro in via distinta. Si applica il regime della tassazione unica, da applicare avendo riguardo alla disposizione soggetta all’imposizione più onerosa

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Sentenza n. 30983 del 7 novembre 2023: «IMPOSTA DI REGISTRO – Applicazione dell’imposta – Atti che contengono più disposizioni – Unicità o pluralità di atti tassabili – Rapporto tra il primo ed il secondo comma dell’art. 21 del DPR n. 131 del 1986 – Negozi complessi o collegati – Distinzione – Criteri – Tassazione – Fattispecie – Contratto di locazione di beni immobili – Clausola penale contenuta in un contratto di locazione per il caso di ritardo nella restituzioni del bene locato – Distinta ed autonoma tassazione – Esclusione – Imposizione della disposizione più onerosa – Affermazione – Art. 21, del D.P.R. 26/04/1986, n. 131»

 

Corti di Giustizia Tributarie di Primo Grado:

 

Sospensione Covid-19 ex art. 67 del D.L. n. 18/2020
Limiti
 all’applicazione della proroga pro Fisco di 85 giorni

 

Solo ai termini di accertamento in scadenza nel 2020 si applica la “proroga” di 85 giorni

Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Caserta – Sezione VI – Sentenza n. 4908 del 12 dicembre 2023: «AVVISO DI ACCERTAMENTO – Termini per la notifica degli avvisi di rettifica o di accertamento – Termini di decadenza per l’accertamento – Sospensioni/proroghe Covid – Sospensione dei termini per eventi eccezionali – Sospensione dei termini relativi all’attività degli uffici degli enti impositori ex art. 67 del D.L. n. 18/2020, cd. DL “Cura Italia” – Termini di accertamento per la notifica di avvisi di accertamento riguardanti le imposte sui redditi, l’IVA, le imposte d’atto ed i tributi locali – Estensione della proroga di 85 giorni di decadenza non solo per l’anno d’imposta i cui termini scadevano nel 2020, ma anche per i periodi d’imposta seguenti (nella specie: avviso di accertamento per l’anno 2016 con decadenza il 31.12.2022 – notificato il 23.03.2023 dall’Agenzia delle entrate) – Esclusione – Rilevanza dell’applicazione del comma 1 dell’articolo 12, del D.Lgs. n. 159/2015 – Applicazione con esclusivo riferimento ai termini di prescrizione e decadenza che scadono entro il 31 dicembre dell’anno in cui è disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari per eventi eccezionali (nella specie: il 2020) – Art. 57, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Art. 12, comma 1, del D.Lgs. 24/09/2015, n. 159 – Art. 67, del D.L. 17/03/2020, n. 18, conv., con mod., dalla L. 24/04/2020, n. 27»

 

Prassi

 

Agenzia delle entrate

 

Competenza temporale delle somme corrisposte in forza di un accordo transattivo

 

Competenza delle somme corrisposte in forza di un accordo transattivo. Rileva la data di sottoscrizione

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 487 del 29 dicembre 2023: «IMPOSTE SUI REDDITI – Redditi di impresa – IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) – Regole di determinazione del reddito dei soggetti che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile (ITA GAAP) – Competenza delle somme corrisposte in forza di un accordo transattivo – Imputazione temporale alla sottoscrizione dell’accordo transattivo – Giudizio di inerenza – Criteri – Art. 83, commi 1 e 1-bis, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Art. 5, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 – Art. 2423 c.c.»

Legislazione

 

 

Nuovo Decreto-legge “Bonus edilizi”

 

La stretta al Bonus barriere architettoniche e nuove regole per la “transizione” dalle vecchie aliquote (110% e 90%) alla nuova (70%, poi 65%) del Superbonus

Il testo del Decreto-Legge 29 dicembre 2023, n. 212, recante: «Misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77»

Coordinato con le norme richiamate o modificate e con il testo della Relazione illustrativa

 

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