Ulteriore irrigidimento ex comma 5, art. 1, del D.L. 39/2024 29 del blocco del cd. sconto in fattura o della cd. cessione del credito. Tris di chiarimenti sulla locuzione «lavori già effettuati»

On-line un tris di chiarimenti in merito all’applicazione, nell’ambito dei cd. bonus edilizi, dell’articolo 1, comma 5, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, concernente un’ulteriore irrigidimento del blocco del cd. sconto in fattura o della cd. cessione del credito ivi previsto. Nei citati chiarimenti evidenziato che il “comma 5”, prevede che, per gli interventi edilizi per i quali opera la deroga al blocco del cd. sconto in fattura e della cd. cessione del credito di cui all’articolo 2, comma 2, lettere a), b) e c), primo periodo, e comma 3, lettere a) e b), del decreto-legge n. 11 del 2023, la medesima deroga non trovi applicazione nei casi in cui, nonostante la presentazione della CILA o di altro titolo abilitativo sia avvenuta in data antecedente all’entrata in vigore dello stesso decreto­legge n. 11 del 2023 (ossia, antecedente al 17 febbraio 2023), non risulti sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura, per «lavori già effettuati», alla data di entrata in vigore del decreto-­legge n. 39 del 2024 (ossia, alla data del 30 marzo 2024).

La ratio della norma è quella di impedire che i soggetti, che anteriormente alla data del 17 febbraio 2023 rientravano nelle deroghe previste dall’articolo 2, commi 2 e 3, del decreto­legge n. 11 del 2023, conservino il diritto all’esercizio delle opzioni del cd. sconto in fattura o della cd. cessione del credito, se non abbiano effettuato lavori per i quali abbiano “sostenut[o]” spese al 30 marzo 2024, documentate da fattura.

Dal tenore letterale del comma 5, dunque, l’applicabilità della deroga ivi prevista opera solo al contemporaneo ricorrere, al 30 marzo 2024 (data di entrata in vigore del decreto-­legge n. 39 del 2024), delle seguenti condizioni:

  • l’avvenuta esecuzione di lavori edili («lavori già effettuati»);
  • il sostenimento dei relativi costi («sostenuta alcuna spesa»);
  • la documentazione di questi mediante fattura («documentata da fattura»).

In considerazione della ratio della norma, a giudizio dell’Agenzia delle entrate, la locuzione «lavori già effettuati» si riferisce alla materiale esecuzione di interventi edilizi, escludendo, dunque, ogni prestazione attinente e/o riconducibile ad attività preparatorie all’effettuazione degli stessi.

In presenza di lavori effettivamente eseguiti alla data del 30 marzo 2024, ritiene l’Agenzia, le ulteriori due condizioni richieste dal richiamato articolo 1, comma 5, del decreto­legge n. 39 del 2024, relative al sostenimento, mediante pagamento, delle spese relative ai lavori effettuati e la loro documentazione mediante fattura, possano essere verificate sia nei rapporti tra committente e appaltatore, sia tra quest’ultimo e gli eventuali subappaltatori (cfr. risposta n. 105/2025)

Pertanto, ai fini dell’applicazione della deroga prevista dal richiamato articolo 1, comma 5, assumono rilevanza anche i pagamenti delle spese per lavori effettuati, documentati con fattura, dal subappaltatore nei riguardi dell’appaltatore e ciò anche nell’ipotesi in cui, alla data del 30 marzo 2024, l’appaltatore non abbia ancora ricevuto dal committente alcun pagamento per i lavori effettuati, né abbia ancora emesso, nei riguardi dello stesso committente, nessuna fattura al fine di documentare l’esecuzione dei lavori.

Al fine di assicurare la finalità del comma 5 (diretta a limitare i soggetti destinati a mantenere la facoltà di esercitare le opzioni di cui all’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020), dunque, il sostenimento della spesa relativa all’esecuzione dei lavori deve avvenire mediante il relativo pagamento entro la data del 30 marzo 2024 e tale pagamento può essere effettuato anche da un soggetto diverso dal committente principale (ad esempio, dall’appaltatore nei riguardi del subappaltatore e ciò indipendentemente dal fatto che, entro la data del 30 marzo 2024, vi sia stato anche un pagamento per lavori effettuati del committente nei riguardi dell’appaltatore).

Oltre al pagamento, il sostenimento delle spese relative a lavori effettuati deve essere documentato mediante fattura (sempre entro la predetta data).

Nei documenti di prassi chiarito che dal tenore della locuzione «lavori già effettuati» contenuta nel comma 5, tale disposizione faccia riferimento all’esecuzione, in senso stretto, di lavori edili.

In altri termini, a giudizio dell’Agenzia delle entrate, la deroga contenuta nel comma 5 opera esclusivamente laddove, alla data del 30 marzo 2024, siano stati sostenuti costi afferenti alla materiale esecuzione degli interventi edilizi (oggetto dell’agevolazione).

Pertanto, la deroga al blocco del cd. sconto in fattura o della cd. cessione del credito di cui al “comma 5” non trova applicazione laddove sia stato effettuato esclusivamente il pagamento:

  • della tassa per l’occupazione di suolo pubblico entro la data del 30 marzo 2024 (risposta n. 103/2025);
  • ad opera del condominio/committente di servizi tecnici propedeutici all’inizio dei lavori, specificamente per il computo metrico (risposta n. 104/2025);
  • di prestazione professionali o di consulenza, nonché di oneri di urbanizzazione o per l’ottenimento di autorizzazioni amministrative (risposta n. 105/2025).

Link al testo della risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 105 del 15 aprile 2025, con oggetto: BONUS EDILIZI – Sconto in fattura e cessione del credito – Limitazioni – Deroga – Art. 2 del D.L. 16/02/2023, n. 11, conv., con mod., dalla L. 11/04/2023, n. 38 – Art 1, comma 5, del D.L. 29/03/2024, n. 39, conv., con mod., dalla L. 23/05/2024, n. 67 – Pagamento degli oneri di urbanizzazione – Non rilevanza – Interventi edilizi – Fatture emesse dai subappaltatori – Pagamento effettuato dopo il 30 marzo 2024 – Condizioni – Non sussistenza

Link al testo della risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 104 del 15 aprile 2025, con oggetto: BONUS EDILIZI – Sconto in fattura e cessione del credito – Limitazioni – Deroga – Art. 2 del D.L. 16/02/2023, n. 11, conv., con mod., dalla L. 11/04/2023, n. 38 – Art. 1, comma 5, del D.L. 29/03/2024, n. 39, conv., con mod., dalla L. 23/05/2024, n. 67 – Pagamento di spese per servizi tecnici propedeutici all’inizio dei lavori – Non rilevanza

Link al testo della risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 103 del 15 aprile 2025, con oggetto: BONUS EDILIZI – Sconto in fattura e cessione del credito – Limitazioni – Deroga – Art. 2 del D.L. 16/02/2023, n. 11, conv., con mod., dalla L. 11/04/2023, n. 38 – Art. 1, comma 5, del D.L. 29/03/2024, n. 39, conv., con mod., dalla L. 23/05/2024, n. 67 – Pagamento della tassa per l’occupazione di suolo pubblico – Non rilevanza




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 23 del 2024

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Commenti

Credito d’imposta “Transizione 5.0”: profili contabili e fiscali
di Marco Orlandi

 

Speciale – Decreto-Legge “Taglia crediti” e compensazioni

Il decreto-legge “Taglia crediti”

convertito in legge

D.L. 29/03/2024, n. 39, conv., con mod., dalla L. 23/05/2024, n. 67

 

La guida alla normativa

Articolo per articolo, tutte le misure introdotte

 

Il “Taglia crediti” convertito in legge

Il testo del Decreto-Legge 29 marzo 2024, n. 39, conv., con mod., dalla Legge 23 maggio 2024, n. 67, recante: «Misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all’amministrazione finanziaria»

Coordinato con le norme richiamate o modificate

 

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Blocco parziale della cessione del credito e sconto in fattura da bonus edilizi. Le novità in una circolare dell’Agenzia delle entrate

Con circolare del 7 settembre 2023, l’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti sulle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 11 del 16 febbraio 2023, conv., con mod., dalla legge 11 aprile 2023, n. 38 (decreto-legge “Blocca cessione del credito e sconto in fattura da bonus edilizi”), nel decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. C (decreto “Rilancio”) finalizzate all’introduzione, salvo alcune deroghe, del divieto generalizzato all’esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito d’imposta derivante dai cd. bonus edilizi.

Con la  circolare  forniti chiarimenti con riferimento alle novità introdotte dal decreto-legge n. 11 del 16 febbraio 2023, conv., con mod., dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, fermo restando che, per quanto compatibili, valgono tutti i chiarimenti già resi in argomento con le circolari 27 maggio 2022, n. 19/E, 6 ottobre 2022, n. 33/E, 13 giugno 2023, n. 13/E, 26 giugno 2023, n. 17/E.

 

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle entrate n. 27 del 7 settembre 2023, con oggetto: BONUS EDILIZI – Disciplina della cessione del credito d’imposta relativa ai c.d. bonus edilizi – Modifiche apportate dal D.L. 16/02/2023, n. 11, conv., con mod., dalla L 11/04/2023, n. 38, alla disciplina della cessione del credito e dello sconto in fattura di cui all’articolo 121 del D.L. 19/05/2020, n. 34, conv., con mod., dalla L .17/07/2020, n. 77 e altre disposizioni in tema di bonus edilizi




Decreto cessione crediti: accolte tutte le proposte emendative presentate dal Consiglio Nazionale dei Commercialisti

De Nuccio e Regalbuto: “Soddisfazione per via libere a proposte di natura tecniche che risolvono numerosi dubbi applicativi”

  

Tutte le proposte emendative al Decreto-legge n. 11/2023 sulla cessione dei crediti presentate dal Consiglio Nazionale dei Commercialisti sono state accolte nel percorso parlamentare di conversione in Legge. Si tratta di norme di interpretazione autentica, quindi di particolare portata anche retroattiva, che chiariscono la facoltà e non l’obbligo di liquidazione di stati avanzamento lavoro per gli interventi diversi dai superbonus; la facoltà e non l’obbligo di inclusione nelle asseverazioni tecniche dell’attestazione di congruità delle spese relative all’apposizione del visto di conformità; la possibilità di accedere alla remissione in bonis nel caso di presentazione dell’allegato B, ai fini del sisma bonus e del super sisma bonus, successivamente al deposito del titolo edilizio o dell’inizio lavori; il perimetro temporale e oggettivo del requisito SOA per affidamento dei lavori in ambito superbonus. Accolta anche la proposta che delimita il perimetro dell’attestazione antiriciclaggio, uno dei documenti previsti per affrancare il cessionario dalla responsabilità per colpa grave, ai soli soggetti che sono controparti nelle operazioni. 

“Esprimo grande apprezzamento – commenta il Presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti,  Elbano de Nuccio – per la disponibilità dimostrata dal Governo e dalle forze parlamentari nel recepire le nostre proposte e ringrazio, in particolare, il Ministro Giancarlo Giorgetti, il Vice Ministro Maurzio Leo, l’On.le Andrea de Bertoldi, relatore del provvedimento alla Camera, l’On.le Marco Osnato, Presidente della Commissione Finanze alla Camera e gli On.li firmatari degli emendamenti Saverio Congedo, Francesco Filini, Mariangela Matera, Nicole Matteoni, Stefano Giovanni Maullu e Guerino Testa”.

Per Salvatore Regalbuto, Tesoriere nazionale con delega alla fiscalità, “il Consiglio Nazionale ha avanzato delle proposte di natura tecnica che hanno risolto, peraltro con la formula rafforzativa dell’interpretazione autentica, numerosi dubbi applicativi, e ciò è motivo di particolare soddisfazione e rafforza la convinzione che il dialogo istituzionale non può che portare all’individuazione di soluzioni condivise che rendano le norme più chiare e quindi limitino il sorgere di contenziosi che non possono che nuocere sia ai cittadini che alla pubblica amministrazione”. (Così, comunicato stampa del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili del 23 marzo 2023)

 

Per saperne di più:

 

Sede referente – Commissione VI Finanze – Camera dei Deputati

http://documenti.camera.it/leg19/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/2023/03/23/leg.19.bol0082.data20230323.com06.pdf

Giovedì 23 marzo 2023
Allegato contenente i documenti di seduta

Scarica Pdf

SEDE REFERENTE:

DL 11/2023: Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. C. 889 Governo (Seguito dell’esame e rinvio);

Il testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale

Il decreto-legge “Blocca cessione del credito e sconto in fattura da bonus edilizi” (D.L. 16/02/2023, n. 11)

La guida alla normativa

Il testo del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, recante: «Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77», coordinato con le norme richiamate o modificate e con il testo della Relazione illustrativa




De Nuccio (Commercialisti), serve soluzione per esodati Superbonus

Il presidente della categoria: “Stop alla norma inevitabile, ma non va chiusa la porta a chi è rimasto in mezzo al guado”

 

La disciplina dei bonus edilizi “è stata cruciale per il rilancio dell’economia nazionale nel periodo dell’emergenza sanitaria, ma è stata anche, probabilmente, la più “truffata” della storia della nostra Repubblica, e questo non certo per la sua intrinseca tecnicalità, ma per la mancata iniziale previsione delle opzioni relative ai bonus edilizi ordinari di controlli preventivi da parte dei professionisti, che si sono invece mostrati decisivi per evitare le frodi in materia di superbonus. Il suo blocco è stato indispensabile presupposto a tutela dei conti pubblici per il 2023, ma ora va trovata una soluzione-ponte per la lunga lista dei cosiddetti “esodati” dalle opzioni, cioè coloro che, alla data del 16 febbraio, sono rimasti a metà del guado”.

È quanto affermato dal presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti, Elbano de Nuccio, nel suo intervento al convegno “I bonus edilizi e le opzioni di sconto e cessione”, in corso di svolgimento a Roma.

“Occorre evitare di chiudere la porta in faccia a coloro che hanno operato nell’ambito di una sostanziale correttezza nonché di punire eccessivamente chi i lavori li ha fatti davvero, pur commettendo qualche errore meramente formale o documentale”, ha aggiunto.

 

Secondo il presidente dei commercialisti,

“tra i correttivi allo studio per le spese sostenute nel 2022, la soluzione da preferire sembra essere quella di dare la possibilità di comunicare, entro il prossimo 31 marzo, la cessione anche prima della conclusione dell’accordo, purché risulti avviata l’istruttoria. Per gli interventi di edilizia libera occorre invece tutelare quanto meno i lavori con acconti pagati prima del 16 febbraio scorso o, ancora, chi ha ordinato i materiali, ma non aveva ancora eseguito alcuna opera a tale data”.

Ma il tema decisamente più impellente, ha sottolineato Salvatore Regalbuto, consigliere nazionale e tesoriere del Consiglio nazionale dei commercialisti,

“è individuare con la massima solerzia una soluzione per sbloccare l’enorme massa di crediti, che si stima in circa 19,5 miliardi, che attualmente imprese e cittadini non riescono a monetizzare. In quest’ambito, il Consiglio nazionale sostiene la proposta di ABI-ANCE sulla compensabilità dei crediti all’interno dei modelli F24 intermediati dalle banche, nei limiti naturalmente di predeterminate quote percentuali. Si potrebbero poi coinvolgere nel processo di acquisizione dei crediti le principali imprese a partecipazione pubblica”.

Per Regalbuto, il processo di conversione del decreto-legge 11/2023 rappresenta

“l’occasione per fare chiarezza sui numerosi dubbi applicativi che a tre anni dall’entrata in vigore delle norme ancora persistono. Per tale ragione, il Consiglio nazionale ha presentato alcune proposte emendative al fine di chiarire, attraverso norme di interpretazione autentica, il perimetro applicativo della norma, al fine di evitare che in futuro si radichino copiosi contenziosi. Tra queste proposte, ci sono la facoltà e non l’obbligo di liquidazione di stati avanzamento lavoro per gli interventi diversi dai Superbonus; la facoltà e non l’obbligo di inclusione nelle asseverazioni tecniche dell’attestazione di congruità delle spese relative all’apposizione del visto di conformità; la possibilità di accedere alla remissione in bonis nel caso di presentazione dell’allegato B, ai fini del sisma bonus e del super sisma bonus, successivamente al deposito del titolo edilizio o dell’inizio lavori; il perimetro temporale e oggettivo del requisito Soa per l’affidamento dei lavori in ambito Superbonus e una ridefinizione più chiara delle attestazioni necessarie ai fine del rispetto della normativa sull’antiriciclaggio”.

(Così, comunicato stampa del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili del 15 marzo 2023)