Tutte le novità su aliquote e agevolazioni nel settore del gas

Iva ridotta sulle somministrazioni di gas, taglio dell’imposta sul metano per autotrazione, contributi per le imprese “gasivore” e non. Sono alcuni dei temi contenuti nella circolare n. 20/E di oggi, che illustra le novità in tema di aliquote IVA e crediti d’imposta nel settore del gas, previste dai decreti Sostegni-ter (D.L. n. 4/2022), Energia (D.L. n.17/2022), Ucraina (D.L. n. 21/2022) e Aiuti (D.L. n. 50/2022).

 

Iva morbidaper le forniture di gas metano

 

Il decreto Energia ha previsto la proroga di un ulteriore trimestre della riduzione dell’aliquota Iva al 5% per le forniture di gas metano destinato alla combustione per usi civili e industriali con riferimento ai consumi stimati o effettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2022.

Prevista anche una riduzione temporanea, dal 3 maggio all’8 luglio 2022, dell’aliquota Iva applicata al gas naturale usato per autotrazione, che scivola dal 22% al 5%.

 

Il credito d’imposta per le imprese a forte consumo di gas naturale

 

Lo stesso decreto Energia ha introdotto, per il secondo trimestre 2022, un contributo straordinario pari al 15% della spesa sostenuta, poi elevato al 20% dal decreto Ucraina e da ultimo al 25% dal decreto Aiuti, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese “gasivore”, per garantire loro una parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti a causa dell’eccezionale innalzamento del prezzo del gas naturale. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione e non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile Irap. Il decreto Aiuti ha di recente esteso l’agevolazione anche al primo trimestre 2022 nella misura del 10%.

 

I requisiti per accedere all’agevolazione

 

Per poter fruire del beneficio è necessario che le imprese abbiano subìto un incremento del prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato, rispettivamente, per quanto riguarda le spese sostenute nel primo trimestre 2022, come media riferita all’ultimo trimestre del 2021, superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito all’ultimo trimestre del 2019 e, per le spese sostenute nel secondo trimestre 2022, come media del primo trimestre 2022, superiore al 30% del corrispondente prezzo medio del primo trimestre 2019.

Alle imprese che soddisfano questo requisito spetta un credito d’imposta pari al 10% delle spese sostenute per la componente gas acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022 e del 25% delle stesse spese relative al secondo trimestre 2022.

Per le imprese “non gasivore” (diverse da quelle a forte consumo di gas naturale), laddove abbiano subìto un incremento del prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media del primo trimestre 2022, superiore al 30% del corrispondente prezzo medio del primo trimestre 2019, è previsto un credito d’imposta pari al 25% della spesa per l’acquisto del gas consumato nel secondo trimestre dell’anno in corso.

(Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 16 giugno 2022)

 

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 20 E del 16 giugno 2022, con oggetto: ALIQUOTA IVA AGEVOLATA NEL SETTORE DEL GAS. – CREDITO D’IMPOSTA PER “IMPRESE PER L’ACQUISTO DI GAS – Decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, e decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50. Primi chiarimenti.




Decreto “Energia e Bollette”. Votata la fiducia | In arrivo nuove e rilevanti novità in tema di cessione del credito o sconto e sulla proroga della rivalutazione delle partecipazioni e terreni 2022

La Camera, con 422 voti favorevoli e 54 contrari, ha votato la questione di fiducia, posta dal Governo, sull’approvazione, senza emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi, dell’articolo unico del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali (C. 3495-A​), nel nuovo testo predisposto dalle Commissioni a seguito del rinvio deliberato dall’Assemblea.

Domani prevista l’approvazione a Montecitorio, quindi il testo passerà al Senato della Repubblica per l’approvazione definitiva.

 

Aggiornamento. 

Nella seduta di mercoledì 13 aprile la Camera – con 323 sì e 49 no – ha approvato il disegno di legge di conversione del decreto 1° marzo 2022, n. 17, recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali. (A.C. 3495-AR​). Il provvedimento passa ora all’esame del Senato

 

Di seguito, alcune novità in tema di cessione del credito o sconto in fattura e proroga la facoltà di rideterminare i valori delle partecipazioni in società non quotate e dei terreni, contenute nel provvedimento in via di approvazione.

 

Bonus edilizi. Ammessa la quarta cessione, ma solo tra banca e correntista

 

Nel provvedimento approvato dalla Camera inserito un nuovo articolo, il 29-bis, che in caso di approvazione definitiva, modifica, di nuovo, la disciplina dell’utilizzo di alcune agevolazioni fiscali mediante sconto in fattura e cessione del credito. Per effetto delle norma proposta dalle Commissioni parlamentari, si eleva da tre (vedi articolo 28 decreto-legge “Sostegni-ter”, n. 4 del 2022) a quattro il numero di cessioni effettuabili con riferimento ai predetti crediti di imposta. In particolare con le modifiche viene prevista la facoltà di una ultima cessione, da parte delle sole banche (escluse quindi le assicurazioni e gli altri intermediari finanziari) a favore dei soggetti coi quali abbiano concluso un contratto di conto corrente.

Le norme in commento si applicano alle comunicazioni della prima cessione del credito o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022.

 

Il testo del nuovo articolo 29-bis

 

Art. 29-bis
Modifiche all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77

 1. All’articolo 121, comma 1, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; alle banche, in relazione ai crediti per i quali è esaurito il numero delle possibili cessioni sopra indicate, è consentita un’ulteriore cessione esclusivamente a favore dei soggetti con i quali abbiano stipulato un contratto di conto corrente, senza facoltà di ulteriore cessione».
2. All’articolo 121, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; alle banche, in relazione ai crediti per i quali è esaurito il numero delle possibili cessioni sopra indicate, è consentita un’ulteriore cessione esclusivamente a favore dei soggetti con i quali abbiano stipulato un contratto di conto corrente, senza facoltà di ulteriore cessione».
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle comunicazioni della prima cessione del credito o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022.

 

In pratica, il comma 1 del sopra riportato articolo 29-bis aggiunge un periodo alla fine dell’articolo 121, comma 1, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, che, come noto, consente di fruire delle agevolazioni mediante sconto in fattura (recuperato dai fornitori mediante credito di imposta cedibile).

Il comma 2 aggiunge un identico periodo alla fine dell’articolo 121, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, che consente di fruire delle agevolazioni mediante credito di imposta cedibile.

Per effetto delle modifiche in esame, dunque, nel caso di fruizione delle detrazioni sotto forma di sconto in fattura e credito di imposta cedibile, oltre alle tre cessioni effettuabili a legislazione vigente (una libera, e le due successive vincolate, ovvero in favore di banche e intermediari), si consente esclusivamente alle banche che abbiano esaurito il numero delle possibili cessioni sopra indicate, di effettuare un’ulteriore quarta cessione esclusivamente a favore dei soggetti con i quali abbiano concluso un contratto di conto corrente, senza facoltà di ulteriore cessione.

Il comma 3 fissa la decorrenza delle norme in commento, che si applicano alle comunicazioni della prima cessione del credito o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022.

 

Proroga al 15 ottobre 2022 del termine di comunicazione dell’opzione di cessione del credito o sconto in fattura per i soggetti IRES e partite IVA

 

Di rilievo anche l’inserimento, nel corpo del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 (cd. Decreto “Energia e bollette”), del nuovo articolo 29-ter. La norma proposta consente l’esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo o cessione del credito relative ad alcune agevolazioni fiscali, tra cui quelle edilizie, per l’anno 2022, ai soggetti IRES e i titolari di partita IVA, che sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi entro il 30 novembre 2022, di trasmettere all’Agenzia delle Entrate la comunicazione per l’esercizio delle predette opzioni anche successivamente al termine del 29 aprile 2022 ma, comunque, entro il 15 ottobre 2022.

Si ricorda che l’articolo 10-quater del decreto-legge n. 4 del 2022 cd. Decreto “Sostegni-ter”, ha prorogato il termine entro il quale deve essere trasmessa all’Agenzia delle entrate la comunicazione dell’opzione per la cessione o per lo sconto in fattura relativa alle detrazioni spettanti per alcuni interventi edilizi nonché il termine entro il quale l’Agenzia medesima rende disponibile telematicamente la dichiarazione precompilata. In particolare, si prorogano i termini previsti per la comunicazione per l’esercizio dell’opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali riconosciute (ai sensi dell’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34) per alcuni interventi edilizi.

 

Il testo del nuovo articolo 29-ter

 

Art. 29-ter
Proroga del termine di comunicazione dell’opzione di cessione del credito o sconto in fattura per i soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società e per i titolari di partita IVA

1. All’articolo 10-quater del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «2-bis. Al fine di consentire l’esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo o cessione del credito di cui all’articolo 121 del decreto- legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per l’anno 2022, i soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società e i titolari di partita IVA, che sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi entro il 30 novembre 2022, possono trasmettere all’Agenzia delle entrate la comunicazione per l’esercizio delle predette opzioni anche successivamente al termine di cui al comma 1 del presente articolo, ma comunque entro il 15 ottobre 2022».

 

Nel dettaglio, le norme sopra riportate inseriscono un nuovo comma 2-bis all’articolo 10-quater del decreto-legge n. 4 del 2022, il quale dispone che – per consentire l’esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo o cessione del credito – per l’anno 2022 i soggetti IRES e i titolari di partita IVA, tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi entro il 30 novembre 2022, possono trasmettere all’Agenzia delle Entrate la comunicazione per l’esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo o cessione del credito, anche successivamente al 29 aprile 2022 (termine di cui al comma 1) ma comunque entro il 15 ottobre 2022.

 

Proroga della facoltà di rideterminare i valori delle partecipazioni in società non quotate e dei terreni

 

Dall’esame della Camera confermato, con modifiche, il contenuto dell’articolo 29, che proroga la facoltà di rideterminare i valori delle partecipazioni in società non quotate e dei terreni (sia agricoli sia edificabili) posseduti, sulla base di una perizia giurata di stima, a condizione che il valore così rideterminato sia assoggettato a un’imposta sostitutiva.

 

Il testo dell’articolo 29

 

Articolo 29.
Riapertura dei termini per la rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni e delle partecipazioni

1. All’articolo 2, comma 2, del decreto- legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «1° gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2022»;
b) al secondo periodo, le parole: «15 novembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «15 novembre 2022»;
c) al terzo periodo, le parole: «15 novembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «15 novembre 2022».

2. Sui valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola rideterminati con le modalità e nei termini indicati dal comma 2 dell’articolo 2 del decreto-legge n. 282 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2003, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, le aliquote delle imposte sostitutive di cui all’articolo 5, comma 2, della legge 28 di- cembre 2001, n. 448, sono pari entrambe al 14 per cento e l’aliquota di cui all’articolo 7, comma 2, della medesima legge è aumentata al 14 per cento.

 

A seguito delle modifiche introdotte nell’esame parlamentare, si prevede che le imposte sostitutive possono essere rateizzate in un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dal 15 novembre 2022 (in luogo del 15 giugno 2022, come previsto dal testo originario decreto-legge); analogamente, si dispone che la redazione e il giuramento della perizia siano effettuati entro la data del 15 novembre (in luogo del 15 giugno) 2022. Il comma 2 aumenta dall’11 al 14 per cento le aliquote dell’imposta sostitutiva applicabili alla rideterminazione di valore delle partecipazioni in società non quotate (siano esse qualificate o non qualificate) e dei terreni edificabili e con destinazione agricola.

 

 

 

 




Decreto Energia, posta la questione di fiducia alla Camera

 

La Camera dei Deputati ha svolto la discussione sulle linee generali del disegno di legge di conversione del decreto 1° marzo 2022, n. 17, recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali (A.C.3495-A).

 

Nel pomeriggio il Ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D’Incà, ha posto, a nome del Governo, la questione di fiducia sull’approvazione, senza emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi, dell’articolo unico del provvedimento, nel nuovo testo predisposto dalle Commissioni a seguito del rinvio deliberato dall’Assemblea.

La fiducia sarà votata domani a partire dalle ore 18, dalle 16,20 le dichiarazioni di voto.




Bonus prima casa under 36 per tutto il 2022. Ancora tre mesi di IVA “leggera” per il gas metano. In una circolare le novità della legge di Bilancio in tema di imposte indirette

Più tempo per usufruire del bonus prima casa per gli under 36, meno Iva sulle somministrazioni di gas metano per tutto il primo trimestre dell’anno, IVA ridotta sui prodotti di igiene intima femminile, stop ai versamenti degli enti sportivi fino al 30 aprile. Sono alcuni dei chiarimenti contenuti in una circolare, firmata oggi dal Direttore dell’Agenzia, che illustra le novità in materia di IVA, imposte di registro, ipotecarie, catastali e di bollo, contenute nella legge di Bilancio 2022 (articolo 1 legge n. 234/2021).

Prima casa, “sconti” prolungati per gli under 36

L’ultima legge di Bilancio ha prorogato di sei mesi, fino al 31 dicembre 2022, la scadenza (in precedenza prevista per gli atti stipulati fino al 30 giugno 2022) dell’agevolazione introdotta con il decreto Sostegni-bis a favore dei giovani di età inferiore a 36 anni e con ISEE non superiore a 40.000 euro che acquistano il primo immobile. La norma di favore permette di fruire dell’esenzione, al momento del rogito, dal pagamento delle imposte di registro, ipotecaria e catastale ovvero, in caso di atto soggetto ad IVA, riconosce un credito d’imposta di ammontare pari all’IVA corrisposta al venditore.

IVA soft per le forniture di gas metano

Viene prorogata la riduzione dell’aliquota IVA al 5%, già prevista dal “Decreto Energia” (D.L. n. 130/2021) per l’ultimo trimestre 2021, per le forniture di gas metano destinato alla combustione per usi civili e industriali con riferimento ai consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022.

Dallo sport ai beni strumentali, gli altri chiarimenti

Tra le altre novità la sospensione, fino al 30 aprile 2022, di alcuni versamenti fiscali da parte degli enti sportivi, l’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa ai trasferimenti di beni immobili strumentali nell’ambito di cessioni di aziende con il mantenimento degli assetti occupazionali, l’applicazione dell’IVA con aliquota ridotta sui prodotti di igiene intima femminile e la proroga a tutto il 2022 dell’esenzione dall’imposta di bollo per i certificati rilasciati in modalità telematica.

(Così, comunicato stampa dell’Agenzia delle entrate del 4 febbraio 2022)

 

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 3 del 4 febbraio 2022, con oggetto: LEGGE DI BILANCIO 2022 – Principali novità in materia di IVA, imposte di registro, ipotecaria e catastale e imposta di bollo contenute nella legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»