Concordato preventivo biennale: le Faq dell’Agenzia delle Entrate in versione integrale e il focus sugli ultimi chiarimenti di giugno 2026

La ripubblicazione integrale delle Faq dell’Agenzia delle Entrate sul Concordato preventivo biennale consente di mettere a disposizione dei professionisti un quadro unitario e aggiornato dei chiarimenti resi sull’istituto. La raccolta completa evita letture parziali dei singoli interventi, consente di seguire l’evoluzione interpretativa dell’Amministrazione finanziaria e offre uno strumento operativo utile per verificare condizioni di accesso, cause di esclusione o cessazione, calcolo degli acconti, imposta sostitutiva e rinnovi dell’adesione.

In questo quadro assumono particolare rilievo le Faq pubblicate nel mese di giugno 2026, che intervengono su profili di immediata applicazione nella gestione del CPB: il calcolo degli acconti, l’impatto delle modifiche normative sulle plusvalenze, il trattamento delle maggiorazioni in caso di rinnovo e l’accesso al concordato da parte dei soci professionisti di STP.

In questo quadro, assumono particolare importanza le Faq pubblicate nel mese di giugno 2026, che intervengono su tre profili di immediato interesse applicativo: il calcolo degli acconti, l’impatto delle modifiche normative sulle plusvalenze, il trattamento delle maggiorazioni in caso di rinnovo e l’accesso al concordato da parte dei soci professionisti di STP.

 

Faq n. 1 dell’8 giugno 2026 . Calcolo degli acconti e imposta sostitutiva (Rif. Artt. 20 e 20-bis del Decreto CPB)

 

La Faq n. 1 dell’8 giugno 2026 chiarisce il criterio da utilizzare, per il periodo d’imposta 2026, ai fini del calcolo degli acconti con metodo storico, nel caso in cui il contribuente abbia aderito al CPB per il 2025 ma non aderisca al successivo biennio 2026-2027.

Il punto centrale della risposta è che, nella determinazione degli acconti, il reddito effettivamente conseguito nel periodo d’imposta oggetto di concordato non assume rilievo. Occorre invece fare riferimento alle imposte determinate sulla base del reddito e del valore della produzione netta concordati.

 

Faq n. 1 del 3 giugno 2026: Calcolo degli acconti e imposta sostitutiva – Plusvalenze e legge di bilancio 2026 (Rif. Art. 20 del Decreto CPB e art. 1, comma 43, della legge n. 199/2025)

 

La Faq n. 1 del 3 giugno 2026 affronta il coordinamento tra la disciplina del CPB e la modifica introdotta dalla legge di bilancio 2026 in materia di plusvalenze. Il quesito riguarda l’applicabilità, anche ai contribuenti che hanno aderito al concordato, della regola secondo cui, per il calcolo dell’acconto dovuto per il periodo d’imposta successivo, occorre assumere l’imposta che si sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni.

La risposta dell’Agenzia valorizza il principio secondo cui l’acconto, per i soggetti aderenti al CPB, continua a essere determinato secondo le regole ordinarie, ma tenendo conto del reddito o del valore della produzione netta concordati. Tuttavia, le modifiche normative che incidono sulla determinazione dell’imposta del periodo precedente devono essere considerate anche per i contribuenti in CPB.

La rilevanza pratica è evidente: le plusvalenze realizzate nel 2025, pur non essendo comprese nel reddito concordato in senso stretto, incidono sulla rideterminazione dell’imposta del periodo precedente ai fini dell’acconto 2026. Il chiarimento evita l’errore di considerare il CPB come una sorta di “schermo” rispetto alle modifiche normative sopravvenute, confermando invece che il metodo storico deve recepire gli effetti della nuova disciplina quando la legge lo impone espressamente.

 

Faq n. 2 del 3 giugno 2026: Calcolo degli acconti e maggiorazioni in caso di rinnovo del CPB (Rif. Art. 20, comma 2, del Decreto CPB)

 

La Faq n. 2 del 3 giugno 2026 chiarisce se, in caso di rinnovo del CPB, siano dovute le maggiorazioni degli acconti previste dall’articolo 20, comma 2, del D.Lgs. n. 13/2024.

L’Agenzia afferma che tali maggiorazioni sono riferite al primo periodo d’imposta di adesione al concordato. Ne deriva che, per i contribuenti che hanno aderito al CPB per il biennio 2024-2025 e rinnovano l’adesione per il biennio immediatamente successivo 2026-2027, le maggiorazioni non sono dovute.

Il chiarimento è importante perché distingue il rinnovo in continuità dalla nuova adesione dopo interruzione. L’esclusione dalle maggiorazioni opera, infatti, solo nel caso di rinnovo per il biennio immediatamente successivo. Diversa è l’ipotesi del contribuente che, dopo aver aderito al CPB 2024-2025, salti un anno e aderisca nuovamente per il biennio 2027-2028: in questo caso non opera l’esclusione.

Sul piano operativo, il professionista deve quindi verificare non solo l’esistenza di una precedente adesione, ma anche la continuità temporale del rinnovo.

 

Faq n. 3 del 3 giugno 2026 – Condizioni di accesso e cause di esclusione (Rif. Artt. 10 e 11 del Decreto CPB) – Soci professionisti di STP e clausole b-quinquies e b-sexies

 

La Faq n. 3 del 3 giugno 2026 riguarda i soci che prestano attività professionale in una società tra professionisti per la quale non è prevista l’applicazione degli ISA. Il dubbio nasce dal coordinamento con le nuove cause di esclusione previste dalle lettere b-quinquies e b-sexies dell’articolo 11, comma 1, del Decreto CPB.

L’Agenzia chiarisce che, se alla STP è preclusa l’adesione al CPB per mancanza del presupposto soggettivo di cui all’articolo 10 del D.Lgs. n. 13/2024, tale circostanza non impedisce ai singoli soci professionisti di aderire autonomamente al concordato, ove ne ricorrano i presupposti.

Il chiarimento delimita l’ambito applicativo delle clausole b-quinquies e b-sexies. Tali disposizioni presuppongono un vincolo di coordinamento tra soggetti potenzialmente ammessi al CPB; non possono invece essere lette come causa di blocco per i soci professionisti quando la STP non può aderire per ragioni proprie, connesse alla mancata applicazione degli ISA.

Ne deriva che l’adesione dei singoli soci non è subordinata all’adesione della STP né all’adesione di tutti gli altri soci. La risposta assume rilievo per le strutture professionali complesse, nelle quali coesistono posizioni individuali dei professionisti e partecipazioni in enti o società non sempre rientranti nel perimetro soggettivo del CPB.

 

Conclusioni

 

Le Faq di giugno 2026 confermano che il CPB richiede una lettura coordinata tra disciplina sostanziale, regole dichiarative e vicende soggettive del contribuente. Gli acconti devono essere calcolati nel rispetto della logica del reddito concordato, ma senza ignorare gli effetti delle modifiche normative sopravvenute. Le maggiorazioni seguono la regola del primo periodo di adesione e non si applicano al rinnovo immediatamente successivo. Le cause di esclusione relative a professionisti, associazioni e STP devono invece essere applicate tenendo conto dell’effettivo presupposto soggettivo di accesso al CPB.

La pubblicazione integrale delle risposte consente quindi di leggere le singole Faq non come chiarimenti isolati, ma come tasselli di un sistema applicativo unitario, indispensabile per orientare correttamente le scelte dei contribuenti e l’attività di consulenza dei professionisti.




Concordato preventivo biennale: nuove Faq sulle cause di esclusione e cessazione

IX aggiornamento delle FAQ sul Concordato Preventivo Biennale – 25 settembre 2025

In data 25 settembre 2025, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il nono aggiornamento delle FAQ relative al Concordato Preventivo Biennale (CPB), disciplinato dal Titolo II del Decreto Legislativo 12 febbraio 2024, n. 13.

In particolare, con tre Faq l’Agenzia delle Entrate ha definito meglio chi può aderire e quando l’accordo cessa alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 81/2025 al citato D.Lgs. 13/2024)

  • Studi associati/STP: la presenza, tra gli associati, di un soggetto con causa di esclusione dagli ISA (es. forfettario) non preclude l’adesione al CPB dello studio e degli altri associati per i quali gli ISA si applicano.
  • Imprese individuali: la cessione di ramo d’azienda non integra la causa di cessazione ex art. 21, lett. b-ter (la norma fa “riferimento a società o enti“).
  • Biennio 2025-2026 e la situazione in cui associati e associazione/STP non hanno aderito al CPB nello stesso biennio (es. studio aderito 2024-2025, ma un associato solo dal 2025-2026, o viceversa): con le nuove clausole b-quinquies e b-sexies dell’articolo 11, comma 1, del D.Lgs. n. 13/2024 (introdotte dall’articolo 9, comma 1, lettera a del D.Lgs. n. 81/2025):
    • associazione/STP aderito nel 2024-2025, associato non aderente  è l’associato può entrare nel 2025-2026; nel 2026 gli effetti continuano se lo studio rinnova. In mancanza, cessazione.
    • associati aderiscono nel 2024-2025, associazione/STP no  è  lo studio può aderire nel 2025-2026; nel 2026 gli effetti continuano se gli altri associati rinnovano. In mancanza, cessazione.

 

 

Di seguito il testo:

Condizioni di accesso e cause di esclusione (Rif. Artt. 10 E 11 del Decreto CPB)

 

Faq del 25 settembre 2025

In merito alle nuove cause di esclusione dal CPB di cui alle lettere b-quinquies) e b-sexies) dell’articolo 11, comma 1, del D.Lgs. n. 13/2024 (introdotte dall’articolo 9, comma 1, lettera a del D.Lgs. n. 81/2025) si chiede se possono aderire al CPB per il biennio d’imposta 2025-2026 uno studio associato e gli associati dotati di partita IVA autonoma laddove per uno dei partecipanti ricorra una causa di esclusione dalla applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) nel 2024 quale, ad esempio, l’applicazione del regime forfettario.

 

Nel caso in esame è possibile richiamare i chiarimenti forniti con la circolare n. 9/E del 24 giugno 2025. In tale documento di prassi si rispondeva al quesito se una società tra professionisti, in quanto titolare di reddito di impresa, potesse accedere al CPB chiarendo che “L’articolo 10 del decreto CPB stabilisce che possono accedere al CPB .[omissis] Nel fornire risposta al quesito è stato affermato il seguente principio ”. Analogamente, nel caso oggetto del presente quesito la presenza per uno degli associati di una causa che impedisce l’applicazione degli ISA quale l’applicazione del regime forfettario, non preclude l’adesione al CPB da parte dell’associazione e degli altri associati per i quali, invece, trovano applicazione gli ISA.

 

Faq del 25 settembre 2025

Si chiede di sapere se, per una ditta individuale che ha aderito al CPB per il biennio 2024/2025 e che a fine 2024 ha ceduto un ramo d’azienda, opera la causa di cessazione di cui all’art. 21, lett. b-ter del decreto CPB

L’articolo 21, comma 1, lettera b-ter) del D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13, prevede, tra le cause di cessazione dal concordato, le ipotesi in cui “la società o l’ente risulta interessato da operazioni di fusione, scissione, conferimento”. Con specifico riferimento all’operazione di cessione di ramo d’azienda, la circolare n. 18/E del 17 settembre 2024 ha chiarito che “anche nel caso in cui sia effettuata una cessione di ramo d’azienda ricorra una causa di esclusione dal CPB, attesi i molteplici punti in comune tra la cessione di ramo d’azienda e il conferimento”. Tuttavia, considerando che le società e l’impresa individuale sono soggetti giuridici distinti e che il legislatore ha espressamente fatto riferimento a “società ed enti” e non, in generale, all’imprenditore o al “soggetto giuridico” che ha aderito al concordato, si ritiene che l’ambito soggettivo di applicazione della norma non contempli le imprese individuali e pertanto, stando al tenore letterale della stessa, la causa di cessazione ivi richiamata non sia applicabile al caso in esame.

 

Faq del 25 settembre 2025 – Nuove clausole di esclusione

(Quesito a))

In merito alle nuove cause di esclusione dal CPB di cui alle lettere b-quinquies) e b-sexies) dell’articolo 11, comma 1, del D.Lgs. n. 13/2024 (introdotte dall’articolo 9, comma 1, lettera a del D.Lgs. n. 81/2025) si chiede se gli associati di uno studio professionale dotati di partita IVA individuale, che non hanno aderito al CPB per il biennio d’imposta 2024-2025 possano farlo per il biennio d’imposta 2025-2026 nel caso in cui lo studio abbia già aderito al CPB per il biennio 2024-2025.

 

(Quesito b))

Si chiede, altresì, di sapere se può aderire al CPB per il biennio 2025-2026 lo studio professionale nel caso in cui gli associati (con partita IVA autonoma) abbiano aderito per la propria posizione individuale al CPB per il biennio 2024-2025.

 

L’articolo 11 del decreto legislativo n. 13 del 2024, così come modificato dal decreto legislativo 12 giugno 2025, n. 81, prevede che «Non possono accedere alla proposta di concordato preventivo biennale i contribuenti per i quali sussiste anche solo una delle seguenti cause di esclusione:

… (omissis) …

b-quinquies) con riferimento al periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, hanno dichiarato individualmente redditi di lavoro autonomo di cui all’articolo 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e, contemporaneamente, partecipato a un’associazione di cui all’articolo 5, comma 3, lettera c), del medesimo testo unico o a una società tra professionisti di cui all’articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, ovvero a una società tra avvocati di cui all’articolo 4-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247. La predetta causa di esclusione non opera se l’associazione o la società partecipata aderiscono al concordato preventivo biennale per i medesimi periodi d’imposta cui aderisce il socio o l’associato;

b-sexies) l’associazione di cui all’articolo 5, comma 3, lettera c), del citato testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero la società tra professionisti di cui all’articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, ovvero la società di cui all’articolo 4-bis della legge 31dicembre 2012, n. 247, nelle ipotesi in cui non aderiscono al concordato preventivo biennale, nei medesimi periodi d’imposta, tutti i soci o associati, che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo di cui all’articolo 54, comma 1, del suddetto testo unico delle imposte sui redditi».

Tanto premesso si ritiene che:

  • nell’ipotesi di cui al quesito a), gli associati dotati di partita IVA individuale che non hanno aderito al CPB per il biennio d’imposta 2024-2025, potranno aderirvi per il biennio d’imposta 2025-2026. Per il p.i. 2026 gli effetti del CPB continueranno a prodursi al rinnovo dell’adesione da parte dell’associazione professionale;
  • nell’ipotesi di cui al quesito b), in modo analogo, anche lo studio può aderire al CPB per il biennio 2025-2026. Per il p.i. 2026 gli effetti del CPB continueranno a prodursi al rinnovo dell’adesione da parte degli altri associati.

Resta fermo che, per i casi oggetto di risposta, nell’ipotesi di mancato rinnovo del CPB si verifica una causa di cessazione tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 21, comma 1 lettere b-quinquies) e b-sexies) del D.Lgs. n. 13 del 2024




Faq CPB: chiarimenti su acconti e cambio codice ATECO

VIII aggiornamento delle FAQ sul Concordato Preventivo Biennale – 28 maggio 2025

In data 28 maggio 2025, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato l’ottavo aggiornamento delle FAQ relative al Concordato Preventivo Biennale (CPB), disciplinato dal Titolo II del Decreto Legislativo 12 febbraio 2024, n. 13.

Con questo aggiornamento, l’Agenzia ha fornito ulteriori chiarimenti applicativi riguardanti due aspetti di particolare rilievo per i contribuenti e gli operatori:

  • il calcolo degli acconti per l’anno 2025 da parte dei soggetti che hanno aderito al CPB per il biennio 2024-2025, con particolare attenzione alla rilevanza del reddito concordato e alla non inclusione della parte assoggettata a imposta sostitutiva nel calcolo secondo il metodo storico;
  • la rilevanza del cambio di codice attività nel 2025, conseguente all’aggiornamento della classificazione ATECO 2025, ai fini della verifica della continuità dell’adesione al CPB. In particolare, si chiarisce che tale variazione, se non legata a un cambiamento sostanziale dell’attività e pur comportando l’applicazione di un diverso ISA, non comporta di per sé la cessazione del concordato, ai sensi dell’art. 21, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 13 del 2024.

 

Di seguito il testo.

 

Calcolo degli acconti e imposta sostitutiva (Rif. Artt. 20 e 20-bis del Decreto CPB)

Faq del 28 maggio 2025

 Si chiede se, per coloro che hanno aderito al CPB per gli anni 2024 e 2025, il calcolo dell’acconto per il 2025 con metodo storico possa essere effettuato sulla base dell’imposta dovuta per il 2024, determinata in considerazione del reddito CPB del 2024.

L’articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, dispone che «l’acconto delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive relativo ai periodi d’imposta oggetto del concordato è determinato secondo le regole ordinarie tenendo conto dei redditi e del valore della produzione netta concordati».
In forza del dato letterale della norma si ritiene, quindi, che l’acconto, per il periodo d’imposta 2025 (laddove si faccia ricorso al metodo storico), debba essere determinato in base alle modalità ordinarie, vale a dire facendo riferimento all’imposta dovuta ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP per il periodo d’imposta precedente (2024). Si ritiene, inoltre, che ai fini della determinazione dell’acconto non sia da considerare la parte di reddito CPB 2024 assoggettata ad imposta sostitutiva.

 

Condizioni di accesso e cause di esclusione (Rif. Artt. 10 E 11 del Decreto CPB)

Faq del 28 maggio 2025

Si chiede di sapere se, per un contribuente che ha aderito al concordato per i periodi d’imposta 2024 e 2025, il cambio del codice attività nel corso del 2025 rispetto agli anni precedenti, a causa delle modifiche operate in seguito all’aggiornamento della classificazione delle attività economiche ATECO 2025, determini l’ipotesi di cessazione prevista all’art. 21, comma 1, lett. a) del decreto CPB.

L’ipotesi prospettata nel quesito appare non rilevante ai fini della cessazione dall’applicazione del CPB. Al riguardo, infatti, occorre ricordare che l’art. 21, comma 1, lett. a) del decreto CPB, nel disporre che il concordato cessa di avere efficacia a partire dal periodo d’imposta nel quale si verifica la modifica dell’attività svolta nel corso del biennio concordatario rispetto a quella esercitata nel periodo d’imposta precedente il biennio stesso, precisa anche che «la cessazione non si verifica se per le nuove attività è prevista l’applicazione del medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale di cui all’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96».

Fermo restando che il cambio del codice attività non è di per sé idoneo a configurare la cessazione dal CPB qualora il contribuente continui ad applicare il medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale, si precisa che, con riguardo al caso specifico prospettato, il cambio del codice attività nel corso del 2024 in seguito all’aggiornamento della classificazione delle attività economiche ATECO 2025, ancorché ne derivi l’applicazione di un diverso ISA, non comporta la cessazione dal CPB, in quanto tale variazione non è conseguente a una modifica sostanziale dell’attività esercitata.