Ultimi documenti di prassi pubblicati dall’Agenzia delle entrate

E’ stata pubblicata la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 4/E con cui sono stati forniti i chiarimenti sull’imposta straordinaria calcolata sull’incremento del margine di interesse introdotta dal cd “decreto Asset (art. 26 del D.L. n. 104/2023).

Di seguito gli ultimi documenti di prassi pubblicati dall’Agenzia delle entrate:

Oggetto: Articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136 – Imposta straordinaria calcolata sull’incremento del margine di interesse (Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 4 del 23/02/2024)

Oggetto: Gruppo IVA – Incorporazione soggetto esterno al gruppo – Adempimenti dichiarativi periodo ante incorporazione – articolo 8, comma 1, del DPR n. 322 del 1998 (Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 52 del 23/02/2024)

Oggetto: Interventi di risparmio energetico di cui ai commi 344-347 dell’articolo 1 della legge n. 296 del 2006 (c.d. Ecobonus) – Centri commerciali – Detrazione – Limite massimo spettante (Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 51 del 22/02/2024)

Oggetto: Regime forfetario – art. 1, co. 54–89, della legge n. 190 del 2014 – cause ostative di cui alle lett. dbis) e dter) del comma 57 – trasferimento residenza in Italia – Chiusura rapporto di lavoro dipendente con datore di lavoro estero – Inizio rapporto di lavoro autonomo con il medesimo datore – Superamento soglia di 30.000 euro nell’anno precedente – Non applicabilità (Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 50 del 22/02/2024)

Oggetto: Accordi di ristrutturazione dei debiti ex articolo 182-bis del R.D. n. 267 del 1942 – Avvenuta omologazione – Modifiche successive – Ulteriore falcidia del debito – Scrittura privata iscritta nel Registro delle imprese ma non omologata – Maggiore sopravvenienza attiva – Detassazione ex art. 88, co. 4-ter, del Tuir – Non applicazione (Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 49 del 22/02/2024)

Oggetto: Scissione – Art. 173 del TUIR – Agevolazioni fiscali – Crediti d’imposta della scissa – Ripartizione – Criteri (Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 48 del 22/02/2024)

Oggetto: Raggruppamento Temporaneo di Professionisti – Chiarimenti in tema di fatturazione – articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 47 del 21/02/2024)

Oggetto: Trattamento ai fini IVA dell’attività di trasporto lacustre o fluviale di persone a mezzo di canoa, kayak o raft per finalità turistico/ricreative (Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 46 del 21/02/2024)




Decreto Asset (D.L. n. 104/2023). Le disposizioni in tema di Superbonus 110% per gli interventi effettuati da persone fisiche su edifici unifamiliari (villette) e titolari di crediti non ancora utilizzati derivanti da cessioni o dallo “sconto in fattura”

Il decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante: «Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10 agosto 2023, reca numerosi interventi: si va dalle misure per trasporto aereo a quelle licenze per l’esercizio dei taxi su gomma, dal contrasto alle delocalizzazioni, all’ introduzione di un’imposta straordinaria sui c.d. extraprofitti bancari realizzati a seguito dell’andamento dell’economia e, in particolare, dei tassi di interesse. Nel decreto prevista la proroga del Superbonus per le “villette” e una comunicazioni alle Entrate per i crediti non ancora fruiti.

Di seguito si riporta il testo della relazione illustrativa per le citate misure fiscali.

 

Articolo 24 (Misure in materia di incentivi per l’efficienza energetica)

La norma estende dal 30 settembre 2023 al 31 dicembre 2023 il termine finale entro cui le persone fisiche di cui alla lettera b) dell’articolo 119, comma 9, del decreto-legge n. 34 del 2020, possono beneficiare del 110% sulle spese sostenute per interventi agevolati, su edifici unifamiliari e unità immobiliari indipendenti e autonome, che alla data del 30 settembre 2022 avevano già raggiunto una percentuale di completamento dei lavori pari almeno al 30%.

 

Articolo 25 (Disposizioni in materia di comunicazioni derivanti dall’esercizio delle opzioni di cui all’articolo 121, comma 1, lettere a) e b) del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)

In tema di esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura o per la cessione del credito di cui all’articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, il comma 1 della presente disposizione introduce un obbligo di comunicazione in capo all’ultimo cessionario del credito non ancora utilizzato, laddove tale credito risulti non più utilizzabile per cause diverse dal decorso dei termini di utilizzo previsti dalla legge. Tale comunicazione dovrà essere effettuata all’Agenzia delle entrate, entro 30 giorni dall’avvenuta conoscenza dell’evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito. La predetta disposizione si applica a partire dal 1° dicembre 2023 e nel caso in cui la conoscenza dell’evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito sia avvenuta entro il 30 novembre 2023 la comunicazione va effettuata entro il 2 gennaio 2024. In caso di mancata comunicazione entro i sopracitati termini, è comminata una sanzione amministrativa tributaria pari a 100 euro. Le modalità con cui sono effettuate le comunicazioni di cui al presente articolo saranno stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.