Lavoro, i bonus e gli incentivi per le assunzioni

Pubblicata la guida “Gli incentivi all’assunzione”. Realizzata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali illustra il quadro aggiornato agevolazioni attualmente accessibili per l’assunzione di lavoratori.

Per ciascun incentivo sono specificati i requisiti e condizionalità oltre alla tipologia di contratto incentivato alla luce della norma di legge.

In particolare, sono spiegate le regole e le modalità da seguire per richiedere le agevolazioni di seguito indicate:

  •  incentivo occupazione giovani under 36;
  • incentivo occupazione giovani under 30;
  • incentivo occupazione donne svantaggiate;
  • decontribuzione Sud;
  • incentivi percettori misura di inclusione;
  • incentivo per il lavoro delle persone con disabilità;
  • incentivo occupazione over 50;
  • incentivo occupazione giovanile (Neet).

 

Link alla Guida MinLavoro agli incentivi per le assunzioni




Ok dalla Commissione Ue per gli esoneri contributivi per giovani, donne e Sud

Con messaggio del 26 gennaio 2022, n. 403 (di seguito riportato), l’Inps ha reso noto che le agevolazioni relative agli esoneri contributivi per l’occupazione giovanile, per l’occupazione femminile e a quella denominata Decontribuzione Sud sono prorogate fino al 30 giugno 2022.

Le misure, contenute nella Legge di bilancio 2021, sono state autorizzate dalla Commissione europea che ne ha prorogato l’applicabilità e ha innalzato i massimali di erogazione degli aiuti temporanei concedibili.

Di conseguenza, le agevolazioni potranno riferirsi anche agli eventi incentivati (assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti a termine di giovani under 36 o di donne svantaggiate) che si verificheranno nel periodo 1° gennaio – 30 giugno 2022, nonché alla Decontribuzione Sud, che potrà essere applicata fino al mese di competenza giugno 2022.

Il messaggio rinvia alle disposizioni già emanate dall’Istituto per le modalità di fruizione delle agevolazioni in questione.

 

Il testo completo del messaggio Inps n. 403 del 26 gennaio 2021

 

Oggetto: LAVORO – Proroga delle misure di cui all’articolo 1, commi da 10 a 15 (esonero per l’occupazione giovanile), da 16 a 19 (esonero per l’occupazione femminile) e da 161 a 168 (c.d. Decontribuzione sud), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”, sino al 30 giugno 2022. Aumento dei massimali di aiuto concedibili

 

La legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021), ha, tra l’altro, disciplinato speciali misure agevolative volte all’assunzione di giovani che non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età (articolo 1, commi da 10 a 15) e di donne svantaggiate (articolo 1, commi da 16 a 19), nonché al mantenimento dell’occupazione nelle Regioni del Mezzogiorno (articolo 1, commi da 161 a 168).

I suddetti esoneri, secondo quanto previsto dall’articolo 1, commi 14, 18, 164 e 165 della legge n. 178/2020, sono concessi ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020, e successive modificazioni, recante: “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” (c.d. Temporary Framework), nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione; pertanto, essi sono soggetti all’autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

In conformità a quanto illustrato, le Autorità italiane hanno notificato le misure in trattazione alla Commissione europea, la quale ha autorizzato:

– la decontribuzione di cui all’articolo 1, commi da 161 a 168, della legge n. 178/2020, con la decisione C(2021) 1220 final del 18 febbraio 2021, fino al 31 dicembre 2021;

– l’esonero di cui all’articolo 1, commi da 10 a 15, della medesima legge, per le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate entro il 31 dicembre 2021, con la decisione C(2021) 6827 final del 16 settembre 2021;

– l’esonero di cui all’articolo 1, commi da 16 a 19, della medesima legge, con decisione C(2021) 7863 final del 27 ottobre 2021, per le assunzioni/trasformazioni effettuate entro il 31 dicembre 2021.

Ciò premesso, con il presente messaggio si comunica che la Commissione europea, in data 11 gennaio 2022, con la decisione C(2022) 171 final, ha prorogato l’applicabilità delle agevolazioni in oggetto al 30 giugno 2022, termine finale di operatività del Temporary Framework.

Di conseguenza, i benefici in oggetto potranno trovare applicazione anche in riferimento agli eventi incentivati (assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti a termine di giovani under 36 o di donne svantaggiate) che si verificheranno nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2022, nonché alla Decontribuzione Sud, che potrà essere applicata fino al mese di competenza giugno 2022.

Si precisa, inoltre, che la Commissione europea, con la sesta modifica del Temporary Framework, ha previsto che il massimale di erogazione degli aiuti temporanei di cui alla sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020, è innalzato a:

– 290.000 euro per le imprese operanti nella produzione primaria di prodotti agricoli;

– 345.000 euro per le imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura;

– 2,3 milioni di euro per le imprese operanti in tutti gli altri settori (1).

Pertanto, ai fini della legittima applicazione dei benefici in trattazione, dovrà tenersi conto dei nuovi massimali.

Ai fini della corretta esposizione dei benefici riguardanti le agenzie di somministrazione, relativamente alla posizione per i lavoratori assunti per essere impegnati presso l’impresa utilizzatrice (posizione contributiva contraddistinta dal CSC 7.07.08 e dal CA 9A) si precisa che, anche per la Decontribuzione Sud, come già indicato per l’esonero giovani e per l’esonero donne, dovrà essere concatenato alla data di assunzione/trasformazione il numero di matricola dell’azienda utilizzatrice, nel seguente formato AAAAMMGGMMMMMMMMMM (18 caratteri, ad esempio: 202106091234567890).

Infine, con specifico riferimento all’agevolazione per l’assunzione/trasformazione di donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e «prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi», si precisa che, per l’individuazione dei settori e delle professioni validi per il 2022, è necessario fare riferimento al decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, 17 dicembre 2021, n. 402.

Si rinvia alle disposizioni già emanate dall’Istituto con riferimento alle modalità di fruizione delle misure in oggetto.


(1) Al riguardo, si rammenta che gli esoneri in trattazione non possono essere riconosciuti nei riguardi delle imprese del settore finanziario, in quanto non rientranti nell’ambito di applicazione della comunicazione C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020, e successive modificazioni. Nello specifico, le imprese operanti nel settore finanziario escluse dall’esonero sono quelle che svolgono le attività indicate nella classificazione NACE alla sezione “K” – Financial and insurance activities. Si evidenzia che la sezione “K” della NACE, con le relative divisioni (codice a 2 cifre), gruppi (codice a 3 cifre) e classi (codice a 4 cifre), corrisponde a quella dell’Ateco2007. Tutti i codici Ateco (a 6 cifre), rientranti nelle divisioni 64, 65 e 66, fanno parte della sezione “K” della classificazione Ateco2007.




Decontribuzione Sud: in caso di somministrazione, la sede di lavoro rilevante ai fini del riconoscimento dello sgravio deve essere individuata nel luogo di effettivo svolgimento della prestazione

 

Con il Messaggio n. 1361 del 31 marzo 2021 (di seguito riportato), l’INPS fornisce chiarimenti sulla Decontribuzione Sud con riferimento alle Agenzie di somministrazione, prevista dall’art. 27 del Decreto Agosto (D.L. n. 104/2020, convertito con modificazioni in L. n. 126/2020) e prorogata dalla Legge di Bilancio 2021 (art. 1, commi da 161 a 168, L. n. 178/2020) fino al 31 dicembre 2029.

Tenuto conto della ratio sottesa alle disposizioni in questione, l’Istituto previdenziale comunica un cambiamento di indirizzo rispetto a quanto espresso con il messaggio n. 72 dell’11 gennaio 2021, chiarendo che, in caso di somministrazione, la sede di lavoro rilevante ai fini del riconoscimento della decontribuzione deve essere individuata nel luogo di effettivo svolgimento della prestazione.

Di conseguenza, il messaggio precisa che, qualora il lavoratore svolga la prestazione lavorativa presso un utilizzatore ubicato nelle regioni del Mezzogiorno, il beneficio può essere riconosciuto a prescindere da dove sia situata la sede legale o operativa dell’Agenzia di somministrazione. Al contrario, se il lavoratore è dipendente di un’Agenzia di somministrazione con sede legale o operativa in regioni del Mezzogiorno, ma svolge la propria prestazione lavorativa presso un utilizzatore ubicato in Regioni differenti, il beneficio non potrà essere riconosciuto.

Fonte: MinLavoro – https://www.lavoro.gov.it/

 

Il testo integrale del messaggio Inps n. 1361 del 31 marzo 2021

 

Oggetto: CONTRIBUTI – Decontribuzione Sud – Esonero dal versamento dei contributi pari al 30% della contribuzione previdenziale complessivamente dovuta dai datori di lavoro privati Esonero c.d. Decontribuzione Sud, previsto dall’articolo 27 del decreto-legge n. 104 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 2020, e dall’articolo 1, commi da 161 a 168, della legge n. 178 del 2020. Utilizzo della misura da parte delle Agenzie di somministrazione. Chiarimenti

L’articolo 27 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, riconosce ai datori di lavoro privati, la cui sede di lavoro sia situata in regioni svantaggiate, un esonero dal versamento dei contributi (c.d. Decontribuzione Sud), pari al 30% dei complessivi contributi previdenziali dovuti dai medesimi, con esclusione dei premi e dei contributi spettanti all’INAIL, per il periodo 1° ottobre 2020 – 31 dicembre 2020.

L’articolo 1, commi da 161 a 168, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), ha prorogato l’agevolazione fino al 31 dicembre 2029.

Con il messaggio n. 72 dell’11 gennaio 2021, avente ad oggetto “Esonero di cui all’articolo 27 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 (c.d. “Decontribuzione Sud”). Riflessi dell’esonero nel regime della somministrazione di lavoro e del lavoro marittimo. Applicabilità dell’esonero alle tredicesime mensilità. Chiarimenti”, paragrafo 2, rubricato “Somministrazione di lavoro”, e con la circolare n. 33 del 22 febbraio 2021, avente ad oggetto “Articolo 1, commi da 161 a 168, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021). Agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate – Decontribuzione Sud. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti”, paragrafo 2.2, rubricato “Somministrazione di lavoro”, è stato previsto, in adesione agli orientamenti espressi dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, che il beneficio in esame non è riconoscibile allorquando il lavoratore in somministrazione, pur svolgendo la propria attività lavorativa in unità operative dell’azienda utilizzatrice ubicate nelle aree svantaggiate, sia formalmente incardinato presso un’Agenzia di somministrazione situata in una regione diversa da quelle ammesse a usufruire dello sgravio, in quanto, ai fini del legittimo riconoscimento della decontribuzione, rileva la sede di lavoro del datore di lavoro e non dell’utilizzatore.

Pertanto, in forza delle suddette disposizioni, il beneficio in esame non è stato riconosciuto allorquando il lavoratore in somministrazione, pur svolgendo la propria attività lavorativa in sedi produttive/operative dell’azienda utilizzatrice ubicate nelle aree svantaggiate, sia formalmente incardinato presso un’agenzia di somministrazione situata in una regione diversa da quelle ammesse a fruire della decontribuzione.

Ciò premesso, a seguito di ulteriori indicazioni ricevute da parte del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si precisa quanto segue.

In considerazione della ratio sottesa alla Decontribuzione Sud, consistente nel favorire la stabilità occupazionale nelle aree svantaggiate, nelle ipotesi in cui l’attività venga svolta mediante un rapporto di somministrazione, la sede di lavoro rilevante ai fini del riconoscimento della decontribuzione deve essere individuata nel luogo di effettivo svolgimento della prestazione.

Pertanto, qualora il lavoratore svolga la propria prestazione lavorativa presso un utilizzatore ubicato nelle regioni del Mezzogiorno, il beneficio in trattazione può essere riconosciuto a prescindere da dove effettivamente abbia sede legale o operativa l’Agenzia di somministrazione. Viceversa, qualora il lavoratore sia dipendente di un’Agenzia di somministrazione che abbia sede legale o operativa in regioni del Mezzogiorno, ma svolga la propria prestazione lavorativa presso un utilizzatore ubicato in regioni differenti, il beneficio non può essere riconosciuto.

Con riferimento al contratto di somministrazione, si precisa che l’articolo 33, comma 2, del D.Lgs 15 giugno 2015, n. 81, stabilisce che: «Con il contratto di somministrazione di lavoro l’utilizzatore assume l’obbligo di comunicare al somministratore il trattamento economico e normativo applicabile ai lavoratori suoi dipendenti che svolgono le medesime mansioni dei lavoratori da somministrare e a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori».

In altri termini, il costo del lavoro effettivamente sostenuto dall’Agenzia di somministrazione (quindi, eventualmente comprensivo di maggiorazioni contributive ovvero oggetto di decontribuzione) va sempre trasferito in capo all’azienda utilizzatrice e i relativi benefici economici legati all’assunzione o alla trasformazione di un contratto di lavoro stipulato a scopo di somministrazione, come espressamente previsto all’articolo 31, comma 1, lettera e), del D.Lgs 14 settembre 2015, n. 150, devono essere sempre imputati all’utilizzatore.

Pertanto, con specifico riferimento al godimento delle agevolazioni, le Agenzie di somministrazione non beneficiano “direttamente” delle misure di decontribuzione, e in via generale di qualsiasi incentivo economico/contributivo, in quanto sono tenute per legge a trasferire tali benefici alle aziende utilizzatrici.

Sulla base del mutamento di indirizzo sopra illustrato, le Strutture territoriali, pertanto, in sede di valutazione dei requisiti per la fruizione della Decontribuzione Sud da parte delle Agenzie di somministrazione, avranno cura di verificare, sulla base della comunicazione obbligatoria effettuata con il modello “UniSomm” dall’Agenzia medesima, se il rapporto intercorrente tra l’impresa utilizzatrice presso cui il lavoratore è somministrato e il medesimo lavoratore sia collocata nelle regioni ammesse alla misura, potendo attribuire in tal caso il codice di autorizzazione “0L” per la durata del rapporto, ivi compresi i periodi pregressi decorrenti dal 1° ottobre 2020, ed entro il 31 dicembre 2021. A seguito dell’attribuzione del suddetto codice di autorizzazione da parte delle Strutture territoriali, le Agenzie di somministrazione potranno fruire della misura per i rapporti di lavoro intercorrenti con utilizzatori ubicati nelle regioni del Mezzogiorno e recuperare le eventuali quote di decontribuzione relative alle mensilità pregresse, secondo le indicazioni già fornite con le circolari n. 122 del 22 ottobre 2020 e n. 33 del 22 febbraio 2021.

Per le Agenzie di somministrazione che abbiano sede legale o operativa nelle regioni del Mezzogiorno e che abbiano fruito della decontribuzione nel periodo ottobre 2020 – marzo 2021 anche per lavoratori inviati presso aziende utilizzatrici ubicate in regioni differenti, inoltre, alla luce delle indicazioni fornite con il citato messaggio n. 72/2021, in aderenza al differente orientamento ministeriale precedentemente espresso, non si procederà al recupero della misura. Resta fermo che, dal mese successivo alla data di pubblicazione del presente messaggio, la fruizione della Decontribuzione Sud sarà considerata legittima solo laddove il lavoratore presti effettivamente la propria prestazione in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Si rammenta, infine, che l’agevolazione in trattazione è concessa nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa applicabile in materia di aiuti di Stato.

In base alla sezione 3.1 del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, la Commissione europea considera aiuti di Stato compatibili con il mercato interno quelli che rispettino, tra le altre, le seguenti condizioni:

– siano di importo non superiore a 1.800.000 euro (per impresa e al lordo di qualsiasi imposta o altro onere), ovvero non superiore a 270.000 euro per impresa operante nel settore della pesca e dell’acquacoltura;

– siano concessi a imprese che non fossero già in difficoltà al 31 dicembre 2019;

– in deroga al punto precedente, siano concessi a microimprese o piccole imprese che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione;

– siano concessi entro il 31 dicembre 2021.

In considerazione della natura dell’agevolazione quale aiuto di Stato, l’INPS provvederà a registrare la misura, imputandola all’utilizzatore nelle ipotesi di rapporti di somministrazione, nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato (cfr. l’art. 1, comma 166, della legge di bilancio 2021).

Il Direttore generale vicario

Link al testo della circolare dell’INPS n. 33 del 22 febbraio 2021, con oggetto: CONTRIBUTI – Decontribuzione Sud – Agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate – Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti – Articolo 1, commi da 161 a 168, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021).

Link al testo del messaggio dell’INPS n. 72 del 11 gennaio 2021, con oggetto: CONTRIBUTI – Decontribuzione Sud – Esonero dal versamento dei contributi pari al 30% della contribuzione previdenziale complessivamente dovuta dai datori di lavoro privati, e spetta dal 1° ottobre al 31 dicembre 2020 – Riflessi dell’esonero nel regime della somministrazione di lavoro e del lavoro marittimo. Applicabilità dell’esonero alle tredicesime mensilità

Link al testo della circolare dell’INPS n. 122 del 22 ottobre 2020, con oggetto: CONTRIBUTI – Decontribuzione Sud – Esonero dal versamento dei contributi pari al 30% della contribuzione previdenziale complessivamente dovuta dai datori di lavoro privati, e spetta dal 1° ottobre al 31 dicembre 2020 – Articolo 27 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”. Agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate – Indicazioni operative. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti




Decontribuzione sud. L’ Inps pubblica le istruzioni per il 2021

L’Inps, ricevuto il nulla osta dal Ministero del Lavoro e a seguito della autorizzazione della Commissione Europea, ha pubblicato la circolare con le istruzioni operative per l’agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate, denominata Decontribuzione Sud. La misura è applicabile a partire dal 1° gennaio 2021 e con la denuncia del prossimo mese le imprese potranno fruire dell’esonero parziale relativo sia al mese di febbraio che a quello di gennaio.

La suddetta agevolazione spetta in riferimento ai rapporti di lavoro dipendente, con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico. In particolare, è pari al 30% della contribuzione mensile dovuta fino al 31 dicembre 2025; al 20% dei contributi dovuti per gli anni 2026 e 2027; al 10% per gli anni 2028 e 2029. La circolare fornisce le indicazioni e le istruzioni limitatamente al periodo 1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2021, oggetto della Decisione C(2021) 1220 final del 18 febbraio 2021 di autorizzazione da parte della Commissione europea. (Così, comunicato stampa Inps del 22 febbraio 2021)

 

Link al testo della circolare dell’INPS n. 33 del 22 febbraio 2021, con oggetto: CONTRIBUTI – Decontribuzione Sud – Agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate – Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti – Articolo 1, commi da 161 a 168, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021).




Decontribuzione Sud ex decreto Agosto e legge di Bilancio 2021. Ultimi chiarimenti

La Decontribuzione Sud, introdotta dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è un’agevolazione che consiste nell’esonero dal versamento dei contributi pari al 30% della contribuzione previdenziale complessivamente dovuta dai datori di lavoro privati, e spetta dal 1° ottobre al 31 dicembre 2020.

Facendo seguito alle istruzioni fornite con la circolare INPS 22 ottobre 2020, n. 122, con il messaggio 11 gennaio 2021, n. 72  forniti i chiarimenti sull’applicabilità dell’esonero alle tredicesime mensilità e sui riflessi nel regime della somministrazione di lavoro e del lavoro marittimo.

L’esonero spetta ai datori privati la cui sede di lavoro (anche sede secondaria o unità operativa) sia ubicata in una delle regioni cosiddette svantaggiate. Il beneficio non è riconoscibile quando il lavoratore in somministrazione, pur svolgendo la propria attività in unità operative dell’azienda ubicate in quelle aree, sia formalmente incardinato presso un’agenzia di somministrazione situata in una regione diversa da quelle dove si può usufruire dello sgravio.

Per quanto riguarda i marittimi, le imprese armatoriali possono beneficiare dell’esonero contributivo per i lavoratori che siano imbarcati su navi iscritte nei compartimenti marittimi ricadenti nelle regioni svantaggiate. Nel messaggio vengono indicate, inoltre, le tipologie di agevolazioni contributive di cui possono beneficiare le imprese armatoriali.

Si precisa, infine, che la Decontribuzione Sud può trovare applicazione sulla tredicesima mensilità limitatamente ai tre ratei maturati nel periodo ottobre 2020-dicembre 2020.

 

Decontribuzione Sud estesa fino al 2029

 

Si ricorda che la riduzione del costo del lavoro al Sud (sgravio dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro) è stato esteso fino al 2029 dalla legge di Bilancio 2021, (commi da 161 a 169 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178); la riduzione è del 30% fino al 2025 (misura già in vigore per l’ultimo trimestre 2020); poi andrà a scalare, al 20% nel 2026-27 e al 10% al 2028-29.

L’intervento interesserà circa 500.000 imprese e 3 milioni di lavoratori dipendenti. Le imprese beneficeranno di una riduzione del costo del lavoro complessivo medio per dipendente pari al 7,5%.

 

 

Link al testo della circolare dell’INPS n. 122 del 22 ottobre 2020, con oggetto: CONTRIBUTI – Decontribuzione Sud – Esonero dal versamento dei contributi pari al 30% della contribuzione previdenziale complessivamente dovuta dai datori di lavoro privati, e spetta dal 1° ottobre al 31 dicembre 2020 – Articolo 27 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”. Agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate – Indicazioni operative. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti

 

Link al testo del messaggio dell’INPS n. 72 del 11 gennaio 2021, con oggetto: CONTRIBUTI – Decontribuzione Sud – Esonero dal versamento dei contributi pari al 30% della contribuzione previdenziale complessivamente dovuta dai datori di lavoro privati, e spetta dal 1° ottobre al 31 dicembre 2020 – Riflessi dell’esonero nel regime della somministrazione di lavoro e del lavoro marittimo. Applicabilità dell’esonero alle tredicesime mensilità