Legge di bilancio 2023. Gli emendamenti governativi per la proroga delle agevolazioni per gli investimenti nei territori svantaggiati  

 

Le proroghe delle agevolazioni per gli investimenti nei territori svantaggiati

 

Credito per investimenti SUD al 31 dicembre 2023
Art. 51, commi 1-bis e 1-ter

 

La proposta prevede la proroga del credito per investimenti SUD al 31 dicembre 2023. La normativa attualmente vigente agevola gli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2022.

Rif: codice tributo “6869 – credito d’imposta per gli investimenti nel mezzogiorno articolo 1, commi 98-108 legge 28 dicembre 2015, n. 208”

 

Credito per gli investimenti effettuati nelle Zes, nonché per le imprese operano nelle Zls
Art. 51, comma 1-quater

 

La proposta emendativa prevede, al comma 1-quater, la proroga fino al 31 dicembre 2023 dell’incentivo correlato agli investimenti effettuati nelle Zone Economiche Speciali, nonché, giuste le previsioni di cui all’articolo 1, comma 64, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, da parte di imprese operano nelle Zone logistiche semplificate ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, ad esclusione di quelle costituite ai sensi del secondo periodo del comma 62 del medesimo articolo 1.

Rif.: codice tributo “6906 – Credito di imposta investimenti ZES – art. 5, c. 2, D.L. 20 giugno 2017, n. 91)”

 

 

Maggiorazioni disposte dall’articolo 244 del decreto-legge n. 34/2020 delle aliquote del credito di imposta per R&S
Art. 51, commi 1-quinquies

 

La proposta emendativa reca, alla lettera a) del comma 1-bis, modifiche all’articolo 1, comma 185, della legge di bilancio 2021, allo scopo di prevedere la proroga fino al 31 dicembre 2023 delle maggiorazioni disposte dall’articolo 244 del decreto-legge n. 34/2020 delle aliquote del credito di imposta per R&S in favore delle imprese localizzate nelle regioni del Mezzogiorno.

 

Credito d’imposta per le spese relative all’installazione e messa in funzione di impianti di compostaggio presso i Centri Agroalimentari presenti nelle regioni Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.
Art. 51, comma 1-sexies

 

Il comma 1-sexies modifica l’articolo 1, comma 831, della legge n. 234 del 2021 che ha previsto il riconoscimento di un contributo sotto forma di credito d’imposta per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2022, relative ad installazione e messa in funzione di impianti di compostaggio presso i Centri Agroalimentari presenti nelle regioni Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, pari al 70 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, nel limite massimo di 1 milione di euro per l’anno 2023. Si riconosce il contributo anche in relazione alle spese documentate, relative ad installazione e messa in funzione di impianti di compostaggio presso i Centri Agroalimentari presenti nelle regioni Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, sostenute fino al 31 dicembre 2023. A tale fine, a copertura dell’onere, pari all’importo di euro 1 milione per l’anno 2024, che costituisce limite spesa, viene stabilita la corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione – periodo di programmazione 2021-2027, di cui all’articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

 

Link alle proposte emendative 18.01000 e 51.1000 del Governo

 




Ddl di Bilancio 2023. La sanatoria delle violazioni formali commesse fino al 31 ottobre 2022 (con proroga dei termini di decadenza per la costatazione e irrogazione delle sanzioni)

L’articolo 39, rubricato: «Regolarizzazione irregolarità formali», introduce la possibilità di sanare le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, relative alle imposte sui redditi, all’IVA e all’IRAP che non rilevano sulla determinazione della relativa base imponibile e sul pagamento di tali tributi, ma che possono comunque arrecare pregiudizio all’esercizio dell’attività di controllo. In deroga allo Statuto dei diritti del contribuente, il comma 6 dispone, con riferimento alle violazioni commesse fino al 31 ottobre 2022 oggetto di un PVC, che i termini di decadenza per la notifica dell’atto di contestazione ovvero dell’atto di irrogazione sanzione, di cui all’articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sono prorogati di due anni. Ciò significa che presupposto di operatività della proroga è la semplice presenza di violazioni formali constatate in un processo verbale rientrante nell’ambito di applicazione dell’articolo 39 in esame, prescindendo dalla circostanza che il contribuente destinatario dell’attività di verifica si sia avvalso della definizione agevolata del verbale e indipendentemente dal perfezionamento o meno della stessa.

Nel dettaglio, il disegno di legge, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025» (A.C. 643-bis) nel testo risultante dallo stralcio, disposto dal Presidente della Camera, ai sensi dell’articolo 120, comma 2, del Regolamento, e comunicato all’Assemblea il 1° dicembre 2022, degli articoli 109 e 153, comma 9, all’articolo 39, così prevede:

«(Regolarizzazione delle irregolarità formali) – 1. Le irregolarità, le infrazioni e l’inosservanza di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta sul valore aggiunto e dell’imposta regionale sulle attività produttive e sul pagamento di tali tributi, commesse fino al 31 ottobre 2022, possono essere regolarizzate mediante il versamento di una somma pari a euro 200 per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni.
2. Il pagamento della somma di cui al comma 1 è eseguito in due rate di pari importo da versare, rispettivamente, entro il 31 marzo 2023 e il 31 marzo 2024.
3. La regolarizzazione si perfeziona con il pagamento delle somme dovute ai sensi del comma 2 e con la rimozione delle irregolarità od omissioni.
4. Sono esclusi dalla regolarizzazione gli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui all’articolo 5-quater del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.
5. La procedura non può essere esperita dai contribuenti per l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato.
6. In deroga all’articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, con riferimento alle violazioni formali commesse fino al 31 ottobre 2022, oggetto di un processo verbale di constatazione, i termini di cui all’articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sono prorogati di due anni.
7. Sono escluse dalla regolarizzazione le violazioni di cui al comma 1 già contestate in atti divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della presente legge.
8. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono disciplinate le modalità di attuazione del presente articolo.»

 

La disposizione consente di sanare le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, non rilevanti sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, ai fini dell’IVA e dell’IRAP e sul pagamento di tali tributi, se commesse fino al 31 ottobre 2022, mediante la loro rimozione e il versamento di una somma pari a 200 euro per ciascun periodo d’imposta cui si riferivano le violazioni, eseguito in due rate di pari importo, la prima entro il 31 marzo 2023 e la seconda entro il 31 marzo 2024.

 

Si ricorda l’articolo 9 (Irregolarità formali) decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 (in “Finanza & Fisco” n. 42/2018, pag. 3005), nel testo inserito dalla legge di conversione 17 dicembre 2018, n. 136, ha consentito di definire «Le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell’IVA e dell’IRAP e sul pagamento dei tributi, commesse fino al 24 ottobre 2018» con il pagamento di 200 euro per ciascun periodo d’imposta. Successivamente, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 62274/2019 del 15 marzo 2019 (in “Finanza & Fisco” n. 42/2018, pag. 3003) sono state disciplinate le modalità di attuazione della citata definizione agevolata. Con la risoluzione n. 37/E del 21 marzo 2019 (in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati) è stato istituito il codice tributo da utilizzare per eseguire il versamento delle somme dovute. Infine, con circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 11 E del 15 maggio 2019 (in “Finanza & Fisco” n. 12/2019, pag. 556) forniti i chiarimenti sull’ambito e sulle modalità di applicazione della definizione agevolata.

L’articolo 39 del disegno di legge, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025» presenta un contenuto sostanzialmente analogo al richiamato articolo 9, da cui si differenziano per la tempistica.

 

Il comma 1 prevede la possibilità di sanare le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, ai fini dell’IVA e dell’IRAP e sul pagamento dei tributi, commesse fino al 31 ottobre 2022, mediante la loro rimozione (comma 3) e il versamento di una somma pari a 200 euro per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni, eseguito in due rate (comma 2) di pari importo, la prima entro il 31 marzo 2023 e la seconda entro il 31 marzo 2024.

Trattasi, termini generali, di quelle violazioni per le quali il legislatore ha previsto sanzioni amministrative pecuniarie entro limiti minimi e massimi o in misura fissa, non essendoci un omesso, tardivo o errato versamento di un tributo sul quale riproporzionare la sanzione. Tale aspetto costituisce uno dei tratti che, generalmente, consente di distinguerle dalle cd “violazioni sostanziali”. Trattasi, in ogni caso, di inosservanze di formalità ed adempimenti suscettibili di ostacolare l’attività di controllo, anche solo in via potenziale; diversamente le stesse costituirebbero violazioni “meramente formali”, per le quali l’articolo 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, dispone, al comma 5-bis (introdotto dall’articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 32 del 2001), la non punibilità, trattandosi di violazioni che non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta, ovvero sul versamento del tributo e che non pregiudicano l’attività di controllo svolta dall’amministrazione finanziaria (cfr. circolare n. 77/E del 3 agosto 2001 — in “Finanza & Fisco” n. 30/2001, pag. 3856).

Sono, pertanto, escluse dalla regolarizzazione di cui all’articolo 39 le violazioni sostanziali ossia quelle violazioni che incidono sulla determinazione dell’imponibile, dell’imposta o sul pagamento del tributo.

Sono, inoltre, escluse, le infrazioni, le inosservanze e le omissioni afferenti ad ambiti impositivi diversi da quelli espressamente elencati (ad esempio, violazioni formali inerenti l’imposta di registro, l’imposta di successione, etc.);

La procedura di regolarizzazione, per espressa previsione normativa, non può essere esperita:

  • con riferimento agli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria (cd. voluntary disclosure) di cui all’articolo 5-quater del decreto legge n. 167 del 1990 (comma 4);
  •  per l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato (comma 5);
  • per le irregolarità e altre violazioni formali già contestate in atti divenuti definitivi alla data di entrata in vigore delle legge di bilancio 2013 in esame (comma 7).

Il comma 6 della norma prevede che, in deroga a quanto stabilito all’articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente), con riferimento alle violazioni formali commesse fino al 31 ottobre 2022, constatate con processo verbale, i termini (cinque anni) di cui all’articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sono prorogati di due anni.

Il comma 7 consente, quindi, di definire le irregolarità, infrazioni o inosservanze di natura formale anche se oggetto di controversia tributaria pendente e, quindi, definibili, in alternativa, ai sensi del successivo art. 42 (Definizione agevolata delle controversie tributarie) del Ddl di bilancio 2023.

Il comma 8 prevede che con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate siano disciplinate le relative modalità di attuazione.




Manovra 2023: Commercialisti, bene impianto complessivo

La categoria propone però una rateizzazione più lunga dei pagamenti, maggiore chiarezza su bonus edilizi e l’eliminazione della responsabilità solidale degli intermediari per l’inizio dell’attività IVA

“Un impianto normativo nel complesso positivo, che ovviamente potrà essere migliorato in sede parlamentare con ulteriori misure frutto anche dei contributi provenienti da parti sociali, categorie professionali e altre organizzazioni”.

È il giudizio sulla legge di Bilancio espresso dal Consiglio nazionale dei commercialisti, presieduto da Elbano de Nuccio, in un documento inviato a Camera e Senato. Giudizio positivo che, a parere della categoria,

“va innanzitutto rivolto agli interventi di riduzione della pressione fiscale e, segnatamente agli interventi tesi ad ampliare la platea dei contribuenti ammessi al regime forfettario nonché alle misure di sostegno al reddito dei lavoratori dipendenti consistenti nella riduzione del cuneo fiscale sul lavoro e nella riduzione dal 10 per cento al 5 per cento dell’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle somme erogate sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d’impresa ai lavoratori dipendenti del settore privato”.

Altrettanto positivo “è il quadro di norme teso a consentire il pagamento dei debiti tributari pregressi e la definizione dei contenziosi tributari in essere”.

Nel documento, i commercialisti avanzano anche proposte emendative. Per le varie forme di definizione agevolata della pretesa tributaria previste dal disegno di legge (ad eccezione della sanatoria delle irregolarità formali), i commercialisti,

“al fine di rendere maggiormente sostenibile il pagamento di quanto dovuto dai contribuenti e garantire il buon fine delle misure di sostegno, nonché di rendere più omogenee le modalità di pagamento in forma rateale”, propongono, la “facoltà di rateizzare il pagamento in un massimo di 28 rate trimestrali (ovvero di sette anni), per importi dovuti superiori a euro 30.000 e fino a euro 50.000, e in un massimo di 40 rate trimestrali (ovvero di dieci anni), per importi dovuti superiori a euro 50.000”.

Dalla categoria arriva anche la ferma richiesta di eliminazione della responsabilità solidale dell’intermediario che trasmette la dichiarazione di inizio attività, per la sanzione di 3mila euro prevista a carico del contribuente che, in esito ai controlli dell’Agenzia delle entrate connessi al rilascio di nuove partite IVA, non abbia risposto all’invito a comparire ovvero non sia riuscito a dimostrare l’effettivo esercizio dell’attività, e che pertanto risulti destinatario del provvedimento di cessazione della partita IVA.

“Responsabilità del tutto ingiustificata”, affermano i commercialisti,

“non disponendo certo l’intermediario degli strumenti e dei poteri riconosciuti all’Agenzia delle entrate per verificare l’affidabilità del soggetto che richiede l’attribuzione della partita IVA”. Peraltro, aggiungono, “la responsabilità scatterebbe per una violazione del contribuente che si perfeziona soltanto dopo l’apertura della partita IVA, che viene constatata attraverso controlli ex post dell’Agenzia delle entrate e che l’intermediario è impossibilitato a conoscere all’atto della trasmissione telematica della dichiarazione di inizio attività. Il che si traduce in una impropria attribuzione di responsabilità a carico dell’intermediario per comportamenti del contribuente soltanto successivi all’incarico ricevuto e neppure prevedibili all’atto dell’effettuazione dell’adempimento”.

La categoria ribadisce anche la richiesta di una misura che consenta alle banche di liberare una parte del plafond che hanno ancora disponibile per l’acquisizione dei crediti da bonus fiscali, già avanzata nei giorni scorsi in audizione al Senato. La proposta è che i crediti d’imposta derivanti dagli interventi ammessi al superbonus relativi alle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all’Agenzia delle Entrate entro il 31 ottobre 2022 e non ancora utilizzati, possano essere riportati, ai fini del loro utilizzo in compensazione, sino al sesto periodo di imposta successivo a quello di competenza.

Ribadita anche la richiesta di una norma di interpretazione autentica in tema di bonus fiscali diversi dai super bonus che, a seguito delle recenti pronunce della Corte di cassazione, chiarisca definitivamente che per i bonus minori non è necessario il riscontro dello stato avanzamento lavori, così come più volte ribadito sia dal Ministero dell’Economia e delle Finanze che dall’Agenzia delle Entrate.

“Un provvedimento assolutamente necessario per tutelare la buona fede e l’affidamento degli operatori e dei loro professionisti, che hanno seguito le indicazione interpretative del MEF e dell’Agenzia delle Entrate che ora, a seguito delle pronunce della Corte di cassazione, rischiano di essere messe in discussione aprendo squarci preoccupanti nella credibilità delle istituzioni interessate e alimentano nuove incertezze per le operazioni in corso”, concludono.

(Così, comunicato stampa Consiglio nazionale commercialisti del 5 dicembre 2022)




Approvato dal Cdm il Ddl Bilancio 2023. Le novità

Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025 (disegno di legge)

Il Consiglio dei Ministri di lunedì 21 novembre 2022, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ha approvato il disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e il bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025 e l’aggiornamento del Documento programmatico di bilancio (DPB).

I provvedimenti, che verranno trasmessi al Parlamento e alle autorità europee, prendono come riferimento il quadro programmatico definito nell’integrazione alla Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2022 e quantificano l’ammontare del valore delle misure contenute nella manovra di bilancio in 35 miliardi di euro.

La manovra si basa su un approccio prudente e realista che tiene conto della situazione economica, anche in relazione allo scenario internazionale, e allo stesso tempo sostenibile per la finanza pubblica, concentrando gran parte delle risorse disponibili sugli interventi a sostegno di famiglie e imprese per contrastare il caro energia e l’aumento dell’inflazione.

Altre risorse sono stanziate per interventi di riduzione del cuneo fiscale e dell’IVA su alcuni prodotti, di aumento dell’assegno unico per le famiglie, per agevolazioni sulle assunzioni a tempo indeterminato per donne under 36 e per percettori di reddito di cittadinanza, per la proroga delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa per i giovani.

In materia fiscale, si estende la flat tax fino a 85.000 euro per autonomi e partite IVA e si ampliano le misure per la detassazione ai premi dei dipendenti, oltre a intervenire con una “tregua fiscale” per cittadini e imprese che in questi ultimi anni si sono trovati in difficoltà economica anche a causa delle conseguenze del COVID-19 e dell’impennata dei costi energetici.

Sul fronte delle pensioni, oltre alla conferma di “opzione donna” rivisitata e “Ape sociale”, si attua l’indicizzazione delle pensioni al 120% e si introduce per l’anno 2023 un nuovo schema di anticipo pensionistico, che permette di uscire dal lavoro con 41 anni di contributi e 62 anni di età e prevede bonus per chi decide di restare al lavoro.

 

Misure contro il caro energia

 

Le risorse destinate alle misure contro caro energia per i primi tre mesi del 2023 che consentiranno di aumentare gli aiuti a famiglie e imprese allargando anche la platea dei beneficiari ammontano a oltre 21 miliardi di euro. Nel dettaglio, confermata l’eliminazione degli oneri impropri delle bollette, rifinanziato fino al 30 marzo 2023 il credito d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale che per bar, ristoranti ed esercizi commerciali salirà dal 30% al 35% mentre per le imprese energivore e gasivore dal 40% al 45%.

Per il comparto sanità e per gli enti locali, compreso il trasporto pubblico locale, stanziati circa 3.1 miliardi.

 

Pacchetto famiglia

 

Bonus sociale bollette – Per le famiglie più fragili confermato e rafforzato il meccanismo che consente di ricevere il bonus sociale bollette, con un innalzamento della soglia Isee da 12.000 euro a 15.000 euro.

Misure contro inflazione – Riduzione dell’IVA dal 10 al 5% per i prodotti per l’infanzia e per l’igiene intima femminile. Viene inoltre istituito un fondo di 500 milioni di euro destinato alla realizzazione di una “Carta Risparmio Spesa” per redditi bassi fino a 15mila gestita dai comuni e volta all’acquisto di beni di prima necessità. Si tratta di una sorta di “buoni spesa” da utilizzare presso punti vendita che aderiscono all’iniziativa con un’ulteriore proposta di sconto su un paniere di prodotti alimentari.

Assegno unico per le famiglie con 3 o più figli (610 milioni) – Per il 2023 sarà maggiorato del 50% per il primo anno, e di un ulteriore 50% per le famiglie composte da 3 o più figli. Confermato l’assegno per i disabili.

Premi di produttività detassati – Per i dipendenti aliquota al 5% per premi di produttività fino a 3.000 euro.

Agevolazioni assunzioni a tempo indeterminato – Agevolazioni alle assunzioni a tempo indeterminato con una soglia di contributi fino a 6 mila euro per chi ha già un contratto a tempo determinato e in particolare per le donne under 36 e per i percettori del reddito di cittadinanza.

Agevolazioni per acquisto prima casa – Proroga per il 2023 delle agevolazioni per acquisto prima casa per i giovani under 36

Flat tax incrementale per i lavoratori al 15% – Introduzione per i lavoratori autonomi di una flat tax incrementale al 15% con una franchigia del 5% e un tetto massimo di 40.000 euro.

 

Scuole

 

Per le scuole partitarie è previsto il ripristino del contributo (70 mln) + trasporto disabili (24 mln)

 

Pensioni

 

Si avvia un nuovo schema di anticipo pensionistico per il 2023 che consente di andare in pensione con 41 anni di contributi e 62 anni di età anagrafica (quota 103). Per chi decide di restare a lavoro decontribuzione del 10%.

Opzione donna – Prorogata per il 2023 Opzione donna con modifiche: in pensione a 58 con due figli o più, 59 con un figlio, 60 altri casi.

Confermata anche Ape sociale per i lavori usuranti.

 

Reddito di cittadinanza

 

Dal 1° gennaio 2023 alle persone tra 18 e 59 anni (abili al lavoro ma che non abbiano nel nucleo disabili, minori o persone a carico con almeno 60 anni d’età) è riconosciuto il reddito nel limite massimo di 7/8 mensilità invece delle attuali 18 rinnovabili. E’ inoltre previsto un periodo di almeno sei mesi di partecipazione a un corso di formazione o riqualificazione professionale. In mancanza, decade il beneficio del reddito. Si decade anche nel caso in cui si rifiuti la prima offerta congrua.

 

Tetto al contante

 

Dal 1° gennaio 2023 la soglia per l’uso del contante salirà da 1.000 a 5.000 euro.

 

Imprese

 

Sospensione plastic e sugar tax – Prevista la sospensione anche per il 2023 dell’entrata in vigore di plastic e sugar tax, le imposte sui prodotti in plastica monouso e sulle bevande zuccherate. 600mln

Fondo garanzia Pmi – Rifinanziato il fondo per 1 miliardo per il 2023. Il fondo garantisce tutte le operazioni finanziarie direttamente finalizzate all’attività d’impresa concesse da un soggetto finanziatore (banca o altro). Prorogato bonus Ipo (credito imposta per favorire la quotazione pmi in borsa)

 

Riattivazione società Ponte Stretto

 

Per riavviare il progetto di realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina prevista la riattivazione della società Stretto di Messina spa attualmente in liquidazione.