Nuove misure del Decreto Liquidità “convertito”. Per alberghi e terme rivalutazione dei beni gratis

 

Tra le novità inserite nel corso della conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, si segnala la rivalutazione senza il versamento di alcuna sostitutiva, prevista dal nuovo articolo 6-bis in favore di imprese ed enti operanti nei settori alberghiero e termale, che non adottano i principi contabili internazionali. Si tratta della possibilità di effettuare la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019. La norma stabilisce che sui maggiori valori dei beni e delle partecipazioni iscritti in bilancio non è dovuta alcuna imposta sostitutiva od altra imposta e che il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l’applicazione in capo alla società di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell’imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 10 per cento.

 

Nel dettaglio, comma per comma, il nuovo l’articolo 6-bis prevede:

«1.  Al fine di sostenere i settori alberghiero e termale, i soggetti indicati nell’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, operanti nei settori alberghiero e termale che non adottano i princìpi contabili internazionali nella redazione del bilancio possono, anche in deroga all’articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa, risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019.»

 

Il comma 1 della disposizione stabilisce che al fine di sostenere i settori alberghiero e termale, i soggetti indicati nell’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917) operanti in tali settori che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, possono, anche in deroga ai criteri di valutazione degli elementi del patrimonio (articolo 2426 del codice civile) e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni (Sezione II del Capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342) ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa, risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019.

 

«2. La rivalutazione deve essere eseguita in uno o in entrambi i bilanci o rendiconti relativi ai due esercizi successivi a quello di cui al comma 1, deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.».

 

Il comma 2 chiarisce che la rivalutazione deve essere eseguita in uno od entrambi i bilanci o rendiconti relativi ai due esercizi successivi a quello di cui al comma 1, deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.

 

«3. Sui maggiori valori dei beni e delle partecipazioni iscritti in bilancio di cui al comma 2 non è dovuta alcuna imposta sostitutiva o altra imposta. Il maggior valore attribuito ai beni e alle partecipazioni si considera riconosciuto, ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive, a decorrere dall’esercizio nel cui bilancio la rivalutazione è eseguita.».

 

Il comma 3 stabilisce che sui maggiori valori dei beni e delle partecipazioni iscritti in bilancio non è dovuta alcuna imposta sostitutiva od altra imposta. Il maggior valore attribuito ai beni ed alle partecipazioni si considera riconosciuto, ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive, a decorrere dall’esercizio nel cui bilancio la rivalutazione è eseguita.

 

«4. Il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni eseguite deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva designata con riferimento al presente comma, con esclusione di ogni diversa utilizzazione.».

 

Il comma 4 prevede che il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni eseguite deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva designata con riferimento alla presente previsione normativa, con esclusione di ogni diversa utilizzazione.

 

«5. Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l’applicazione in capo alla società di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell’imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 10 per cento, da versare con le modalità indicate all’articolo 1, comma 701, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.».

 

Il comma 5 prevede che il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l’applicazione in capo alla società di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell’imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 10 per cento, da versare con le modalità indicate all’articolo 1, comma 701 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

 

«6. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione al socio o di destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero al consumo personale o familiare dell’imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o delle minusvalenze si considera il costo del bene prima della rivalutazione.».

 

Il comma 6 disciplina il caso in cui i beni oggetto della rivalutazione siano oggetto di specifiche operazioni prima del riconoscimento giuridico degli effetti fiscali. La norma specifica che nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione al socio di destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero al consumo personale o familiare dell’imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione.

 

«7. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 11, 13, 14 e 15 della legge 21 novembre 2000, n. 342, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 19 aprile 2002, n. 86, e dei commi 475, 477 e 478 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.».

 

Il comma 7 stabilisce l’applicabilità, in quanto compatibili, di norme adottate con riferimento a esercizi precedenti in materia di rivalutazione: si tratta degli articoli 11, 13, 14 e 15 della legge n. 342 del 2000 e dei relativi decreti attuativi (decreti del Ministro delle finanze n. 162 del 2001, e del Ministro dell’economia e delle finanze n. 86 del 2001), nonché dei commi 475, 477 e 478 dell’articolo 1 della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005). In particolare, il richiamo all’articolo 15 della legge n. 342 prevede l’applicabilità delle norme sulla rivalutazione, per i beni relativi alle attività commerciali esercitate, anche alle imprese individuali, alle società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate, agli enti pubblici e privati che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale, residenti nel territorio dello Stato, nonché alle società e gli enti di ogni tipo non residenti nel territorio dello Stato.

 

«8. Le disposizioni dell’articolo 14, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, si applicano anche ai soggetti che redigono il bilancio in base ai princìpi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, anche con riferimento alle partecipazioni, in società ed enti, costituenti immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell’articolo 85, comma 3-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per tali soggetti, per l’importo corrispondente ai maggiori valori oggetto di riallineamento è vincolata una riserva in sospensione d’imposta ai fini fiscali, che può essere affrancata ai sensi del comma 5 del presente articolo.».

 

Il comma 8 prevede che il riconoscimento fiscale di maggiori valori iscritti a bilancio, disposto dall’articolo 14 della legge n. 342 del 2000 (cd. riallineamento), venga applicato anche ai soggetti che redigono il bilancio in base ai princìpi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002, anche con riferimento alle partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell’articolo 85, comma 3-bis, del TUIR. L’importo corrispondente ai maggiori valori oggetto di riallineamento è vincolata una riserva in sospensione d’imposta ai fini fiscali che può essere affrancata versando l’imposta sostitutiva sul saldo attivo cumulativo della rivalutazione.

 

«9. Nel caso in cui i soggetti individuati al comma 1 del presente articolo abbiano esercitato la facoltà di cui all’articolo 1, commi 696 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, gli effetti della rivalutazione e dell’eventuale affrancamento del saldo attivo ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive si producono a decorrere dall’ultimo bilancio o rendiconto dell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020. 10. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 0,85 milioni di euro per l’anno 2021, in 2,59 milioni di euro per l’anno 2022, in 1,78 milioni di euro per l’anno 2023, in 1,87 milioni di euro per l’anno 2024 e in 1,81 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

 

Il comma 9, infine, stabilisce che nel caso in cui i soggetti individuati al comma 1 abbiano già esercitato la facoltà di cui all’articolo 1, commi 696 e seguenti della legge 27 dicembre 2019, n. 160, gli effetti della rivalutazione e dell’eventuale affrancamento del saldo attivo ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive si producono a decorrere dall’ultimo bilancio o rendiconto dell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020.




Decreto legge “liquidità”: approvato definitivamente dal Senato

Con 156 voti favorevoli, 119 contrari e nessun astenuto, l’Assemblea di Palazzo Madama ha rinnovato la fiducia al Governo approvando definitivamente il ddl n.1829 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.




Senato, Decreto liquidità: posta questione di fiducia in Assemblea

Dichiarazioni di voto e voto di fiducia giovedì 4 giugno

 

 

In Aula, mercoledì 3 giugno 2020, il Ministro per i rapporti con il Parlamento, Federico D’Incà, ha posto, a nome del Governo, la questione di fiducia per l’approvazione dell’articolo unico del disegno di legge n. 1829, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali (approvato dalla Camera dei deputati), in materia di accesso al credito per le imprese. Il provvedimento è stato avviato nella stessa seduta, senza la relazione della Commissione Finanze che non ne ha concluso il vaglio.

Le dichiarazioni di voto e il voto finale si svolgono giovedì 4 giugno.

Link al testo a fronte, ante e post modifiche apportate dalla Camera dei deputati, in corso di approvazione al Senato




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 15 del 2020

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Commenti

 

Processo tributario telematico: risposte ad alcuni dubbi di carattere pratico
di Alvise Bullo e Elena De Campo

La deducibilità degli interessi passivi per i soggetti IRES e le novità dichiarative 2020
di Mario Leone

Perdite nel reddito di impresa: correzione di errori tramite dichiarazione integrativa
di Fabio Carrirolo

 

 

Prassi

 

 

Perdite d’impresa di imprese commerciali in contabilità ordinaria

 

Riporto di perdite conseguite anteriormente al periodo d’imposta 2018. Rapporti tra vecchia e nuova disciplina in assenza di un regime transitorio

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 94 del 24 marzo 2020: «IMPOSTE SU REDDITI – Perdite d’impresa dall’esercizio di imprese commerciali in contabilità ordinaria – Riporto delle perdite da parte dei soggetti IRPEF -Riporto di perdita generata in un anno d’imposta antecede il 2018 e conosciuta successivamente all’entrata in vigore della nuova disciplina, in relazione alle risultanze di avviso di accertamento concernente il reddito da partecipazione – Artt. 8, comma 3 e 84, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Art. 1, comma 23, della L. 30/12/2018, n. 145»

 

Decreto “Cura Italia

 

Decreto Cura Italia e Decreto Liquidità: ok alla detrazione per le mascherine “conformi”, sconto fiscale semplificato per le donazioni dirette alla Protezione civile. Le nuove risposte dell’Agenzia delle Entrate

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 11 E del 6 maggio 2020: «DECRETO “CURA ITALIA” – Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per continua famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19» – Disposizioni fiscali – Ulteriori chiarimenti e risposte a quesiti – D.L. 17/03/2020, n. 18 (cd. Decreto “Cura Italia”) – D.L. 08/04/2020, n. 23 (cd. Decreto “Liquidità Italia”)»

Donazioni alla Protezione civile: bonus anche se eseguite tramite bonifico disposto sul conto di Tesoreria n. 22330

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 25 E del 14 maggio 2020: «DECRETO “CURA ITALIA” – Incentivi fiscali per erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 – Erogazioni liberali in denaro effettuate alla Presidenza del Consiglio – Dipartimento della Protezione Civile – Copia del bonifico effettuato nel conto di Tesoreria n. 22330 – Utilizzabilità per beneficiare della detrazione ex art. 66 del D.L. n. 18/2020 – Artt. 66 e 99, del D.L. 17/03/2020, n. 18, conv., con mod., dalla L. 24/04/2020, n. 27»

 

Cessione intracomunitaria – Requisiti necessari dell’operazione

 

Cessioni intraUe. La disciplina della prova del trasporto o della spedizione dei beni verso un altro Stato Ue alla luce del Regolamento n. 1912/2018

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 12 E del 12 maggio 2020: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Operazioni intracomunitarie – Cessione intracomunitaria di beni – Qualificazione – Condizioni di non imponibilità di un’operazione intracomunitaria – Elementi di prova della spedizione o del trasporto intracomunitario di beni – Chiarimenti in merito alla prova delle cessioni intracomunitarie – Art. 45-bis, del Regolamento Ue n. 282 del 2011, introdotto dal Regolamento Ue n. 1912 del 2018 – Portata della presunzione contenuta nell’art. 45-bis del Regolamento IVA – Rapporto tra la presunzione di cui all’articolo 45-bis del Regolamento IVA e la prassi nazionale in materia di prova del trasporto nella cessione intracomunitaria – Artt. da 138 a 142 della Direttiva 2006/112/CE – Artt. 41, 46 e 50, del D.L. 30/08/1993, n. 331, conv., con mod., dalla L. 29/10/1993, n. 427»

 

 

Legislazione

 

 

ISA – (Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale)

 

Contribuenti ai quali si applicano gli ISA: definiti i criteri di accesso al regime premiale per il 2019

Regime premiale per i contribuenti soggetti agli ISA nel periodo d’imposta 2019. Il provvedimento che disciplina le condizioni per l’applicazione dei benefici

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2020, prot. n. 183037/2020: «Individuazione dei livelli di affidabilità fiscale relativi al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, cui sono riconosciuti i benefici premiali previsti dal comma 11 dell’articolo 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 e approvazione delle modifiche ai provvedimenti 31 gennaio 2020 di approvazione di n. 175 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli stessi, da utilizzare per il periodo di imposta 2019 e 1° aprile 2020 di approvazione delle specifiche tecniche per l’acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2019»

 

 

 

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Dai Commercialisti uno studio sulle “misure a sostegno della liquidità e delle attività produttive” per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19

Il Consiglio e la Fondazione Nazionale dei Commercialisti hanno pubblicato il documento di ricerca “Le misure a sostegno della liquidità e delle attività produttive”, (D.L. “Cura Italia” n. 18/2020 Convertito, D.L. “Liquidità” n. 23/2020 e D.L. “Rilancio” n. 34/2020)

Lo studio è una ricognizione dei principali provvedimenti messi in campo a favore delle imprese e dei lavoratori per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, contenuti nel Decreto “Cura Italia” n. 18/2020 (convertito con modificazioni nella legge n. 27/2020), nel Decreto “Liquidità” n. 23/2020 attualmente in corso di conversione e nel Decreto “Rilancio” n. 34/2020. Nel documento si analizzano in dettaglio le misure di settore che hanno toccato il turismo, la cultura, l’editoria, le infrastrutture e i trasporti, lo sport, l’innovazione tecnologica, la coesione territoriale e il Mezzogiorno.

Il documento online sul sito della Fondazione Nazionale dei Commercialisti
(https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/).