Sanzioni tributarie, la Corte EDU rompe l’argine: il processo fiscale entra nella “materia penale” e si apre la strada all’ampliamento della legge Pinto
Con la sentenza Grassucci e altri c. Italia dell’8 ottobre 2026, Strasburgo riconosce l’applicabilità della garanzia della ragionevole durata ai procedimenti tributari che comportano sanzioni di natura sostanzialmente penale. Ai giudici nazionali il compito di rendere effettivo il rimedio Pinto.
La Corte europea dei diritti dell’uomo, con la sentenza Grassucci e altri c. Italia dell’8 ottobre 2026 (ricorsi nn. 12952/13 e altri quattro), interviene sui confini applicativi della legge n. 89 del 2001, aprendo la strada all’ampliamento della tutela indennitaria contro l’irragionevole durata dei processi tributari nei quali vengono in rilievo sanzioni amministrative aventi natura sostanzialmente penale.
La vicenda trae origine da cinque ricorsi riguardanti procedimenti tributari la cui durata, calcolata secondo i criteri convenzionali, è risultata compresa tra otto anni e nove mesi e ventiquattro anni e sette mesi. In alcuni casi, le domande di equa riparazione erano state respinte dai giudici italiani sul presupposto dell’inapplicabilità dell’articolo 6 CEDU alle controversie fiscali.
La Corte supera tale impostazione richiamando i cosiddetti criteri Engel, secondo i quali la qualificazione penale di una sanzione, ai fini convenzionali, non dipende esclusivamente dalla classificazione adottata dal diritto nazionale, ma anche dalla natura dell’illecito e dal grado di severità della sanzione.
Particolarmente significativo il § 27 della sentenza, nel quale Strasburgo osserva che le maggiorazioni fiscali contestate perseguivano “uno scopo al tempo stesso dissuasivo e repressivo”, circostanza ritenuta sufficiente a conferire loro carattere penale. Né la modesta entità della sanzione può, di per sé, escludere l’applicabilità dell’articolo 6 CEDU (§ 28).
La Corte introduce, tuttavia, una precisazione importante: poiché le maggiorazioni fiscali non appartengono al nucleo centrale del diritto penale, le garanzie dell’articolo 6 non devono necessariamente trovare applicazione “in tutta la loro rigorosità” (§ 29).
La legge Pinto e il ruolo dei giudici nazionali
Il passaggio di maggiore interesse è contenuto nei §§ 45-48 della decisione.
La Corte ritiene che il rimedio Pinto, così come interpretato dai giudici nazionali in materia fiscale, non possa considerarsi effettivo ai sensi dell’articolo 13 CEDU. L’inefficacia, dunque, non deriva necessariamente dal testo della legge, ma dall’interpretazione restrittiva che ne ha impedito l’applicazione alle controversie tributarie sanzionatorie.
Nel § 48, tuttavia, Strasburgo delinea una prospettiva di cambiamento: per il futuro, i contribuenti dovranno esperire il rimedio Pinto prima di rivolgersi alla Corte EDU per lamentare l’eccessiva durata dei procedimenti tributari pertinenti.
La Corte precisa che tale indicazione riguarda i procedimenti interni conclusi dopo la definitività della sentenza e affida ai giudici nazionali, in applicazione del principio di sussidiarietà, il compito di interpretare il diritto interno in modo da prevenire analoghe violazioni.
Si apre così la strada a un possibile ampliamento dei confini applicativi della legge Pinto, attraverso un’evoluzione dell’interpretazione giurisprudenziale che renda concretamente accessibile la tutela anche nel contenzioso tributario sanzionatorio.
Il precedente delle indagini bancarie: la Cassazione ha già avviato un percorso di adeguamento alla CEDU
La prospettiva delineata dalla sentenza Grassucci trova un precedente metodologico nell’evoluzione della giurisprudenza di legittimità in materia di accessi e indagini bancarie, sulla quale Finanza & Fisco si è recentemente soffermata.
In particolare, con l’ordinanza n. 19956 del 15 giugno 2026, la Corte di cassazione, alla luce della giurisprudenza EDU sull’articolo 8 della Convenzione, ha avviato una rilettura della disciplina delle autorizzazioni alle indagini finanziarie, richiedendo che esse siano preventive e presentino un contenuto minimo idoneo a rendere verificabili i presupposti, l’oggetto e i limiti dell’ingerenza nella sfera privata del contribuente.
La successiva ordinanza n. 23401 del 17 luglio 2026 ha confermato la rilevanza dell’interpretazione convenzionalmente orientata, individuandone però un preciso limite processuale: le sopravvenute pronunce della Corte EDU non possono recuperare censure che il contribuente avrebbe dovuto formulare tempestivamente con il ricorso introduttivo.
Come evidenziato nell’approfondimento pubblicato su Finanza & Fisco n. 11/2026, pag. 402 e seguenti, la giurisprudenza di Strasburgo può dunque rafforzare una contestazione già proposta, ma non introdurre tardivamente un vizio rimasto estraneo al giudizio.
Si tratta di precedenti riguardanti una diversa garanzia convenzionale, quella dell’articolo 8 CEDU, che non anticipano la soluzione delle questioni poste da Grassucci. Essi mostrano, tuttavia, come la Cassazione abbia già intrapreso, in materia tributaria, un percorso di adeguamento interpretativo del diritto nazionale alla giurisprudenza europea.
Quando diventerà definitiva la sentenza?
La sentenza Grassucci, comunicata l’8 ottobre 2026, non è ancora definitiva. Ai sensi dell’articolo 44, paragrafo 2, CEDU, in assenza di una richiesta di rinvio alla Grande Camera o di altre condizioni che ne modifichino il momento di definitività, diventerà definitiva l’8 gennaio 2027, decorsi tre mesi dalla pronuncia.
La data assume particolare rilevanza perché il § 48 collega espressamente il futuro obbligo di esperire il rimedio Pinto ai procedimenti interni pertinenti che si concluderanno dopo la definitività della sentenza.
Le prospettive per il contenzioso tributario
La pronuncia non determina un’immediata e generalizzata estensione della legge Pinto a tutte le controversie fiscali, né risolve ogni questione relativa alle garanzie convenzionali applicabili alle sanzioni tributarie.
Ribadisce, però, che la qualificazione amministrativa della sanzione nell’ordinamento interno non è sufficiente a sottrarre il procedimento alle garanzie dell’articolo 6 CEDU quando ricorrono i presupposti della sua natura sostanzialmente penale.
La questione, ora, si sposta sul terreno dell’interpretazione e dell’applicazione della legge Pinto da parte dei giudici italiani.
Come già avvenuto, pur in un diverso ambito, con la giurisprudenza sulle indagini bancarie, sarà necessario verificare se e in quale misura le indicazioni della Corte EDU potranno tradursi in una rilettura delle disposizioni nazionali.
La sentenza Grassucci potrebbe dunque segnare l’inizio di un nuovo percorso di ampliamento della tutela contro l’irragionevole durata del processo tributario. Un percorso che Strasburgo indica, ma la cui concreta attuazione resta affidata, in primo luogo, alla giurisprudenza nazionale.