Credito di imposta per gli investimenti pubblicitari 2024. Proroga al 2 aprile 2024 del termine di presentazione della comunicazione per l’accesso al bonus

Con provvedimento del Capo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria del 15 febbraio 2024, prorogato il termine di scadenza per la presentazione della “comunicazione per l’accesso” al credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari per l’anno 2024.

Nelle premesse del citato provvedimento, evidenziato che “nel corrente anno, la data del 31 marzo – termine di scadenza per la presentazione della citata “comunicazione per l’accesso” – coincide con la Domenica di Pasqua e anche il successivo lunedì 1° aprile 2024 è un giorno festivo”. Di conseguenza, alla luce del principio di massima collaborazione e di favor per la più ampia partecipazione dei soggetti interessati alla presentazione della domanda,  l’Amministrazione ha ritenuto di  prorogare il suddetto termine del 31 marzo 2024 al 2 aprile 2024.

Si ricorda che per accedere al bonus pubblicità è necessario inviare la domanda tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, attraverso l’apposita procedura disponibile nella sezione dell’area riservata “Servizi per” alla voce “Comunicare“, accessibile previa autenticazione con Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta d’Identità Elettronica (CIE).

In particolare:

  • dal 1° al 31 marzo dell’anno (per l’anno 2024 al 2 aprile) per il quale si chiede l’agevolazione, è necessario inviare la “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta”, che è una sorta di prenotazione delle risorse, contenente (oltre ai dati degli investimenti effettuati nell’anno precedente) i dati degli investimenti già effettuati e/o da effettuare nell’anno agevolato;
  • dal 9 gennaio al 9 febbraio dell’anno successivo, i soggetti che hanno inviato la “comunicazione per l’accesso” debbono inviare la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”, resa ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante gli investimenti effettivamente realizzati nell’anno agevolato.

 

 

 




Bonus energetici I e II trimestre 2022. Dal 2023 stop alle compensazioni | La fruizione dei bonus deve avvenire entro il 31 dicembre 2022

Con la risoluzione n. 81 del 30 dicembre 2022, l’Agenzia delle entrate rende noto che, a decorrere dal 1° gennaio 2023, i codici tributo relativi ai crediti d’imposta a favore delle imprese a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto di energia elettrica, gas naturale e carburante primo e nel secondo trimestre 2022 non sono più utilizzabili e che l’operatività dei suddetti codici è limitata alla modalità di utilizzo “a debito”, per i casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione.

Al riguardo, la disciplina di riferimento dei crediti d’imposta riportati nella tabella contenuta nella citata risoluzione ha previsto che gli stessi sono utilizzabili in compensazione entro il 31 dicembre 2022.

In pratica, a decorrere dal 1° gennaio 2023, i codici tributo 6960, 6961, 6966, 6962, 6963, 6964, 6965, 6967, 7720, 7721, 7722, 7723, 7724, 7725, 7726 e 7727 non saranno più utilizzabili in compensazione.

 

 

 

 

 

 




Credito d’imposta Società Benefit. Pubblicato l’elenco dei soggetti ammessi alle agevolazioni

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 2022, n. 192
Comunicato relativo al decreto 27 luglio 2022

Elenco dei beneficiari ammessi al contributo, sotto forma di credito d’imposta, in favore delle società benefit

Con decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese 27 luglio 2022 sono stati approvati gli elenchi dei soggetti ammessi alle agevolazioni in favore delle società benefit, di cui all’art. 38-ter, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 e al decreto interministeriale 12 novembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 14 gennaio 2022, n. 10.

Gli allegati al predetto decreto riportano l’elenco dei soggetti ammessi alle agevolazioni (allegato 1) e l’elenco dei soggetti per i quali la concessione è subordinata al completamento delle attività istruttorie in ordine ai contenuti delle dichiarazioni rese nell’istanza di accesso alle agevolazioni, nonché alle risultanze riscontrate a seguito della registrazione dell’aiuto nel registro nazionale degli aiuti di Stato ovvero nel Sistema informativo agricolo nazionale (allegato 2).

Ai sensi dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, il testo integrale del decreto è consultabile nel sito del Ministero dello sviluppo economico http://www.mise.gov.it

Per saperne di più:

Il decreto attuativo MiSE che promuove la costituzione o la trasformazione in società benefit

Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 12 novembre 2021: «Disposizioni attuative degli interventi per la promozione del sistema delle società benefit»

Si ricorda che con decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese 4 maggio 2022, sono stati stabiliti i termini e le modalità per la presentazione delle domande di accesso al contributo, sotto forma di credito d’imposta, in favore delle società benefit, previsto dall’art. 38-ter, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, (c.d. «Decreto rilancio»), e disciplinato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e finanze, 12 novembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 14 gennaio 2022, n. 10.

La misura agevolativa per il rafforzamento del sistema delle società benefit nell’intero territorio nazionale, prevista da decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, prevede la concessione, a titolo di de minimis, di un credito d’imposta nella misura del 50% delle spese di costituzione o trasformazione sostenute dalle società benefit (articolo 38-ter, comma 1). L’importo massimo utilizzabile in compensazione da ciascun beneficiario non può eccedere l’importo di 10 mila euro (articolo 38-ter, comma 2-bis). L’agevolazione è concessa sotto forma di credito d’imposta, nei limiti delle risorse disponibili di cui all’articolo 4 del Decreto interministeriale 12 novembre 2021, ai sensi del pertinente regolamento de minimis, nella misura del 50 per cento delle spese ammissibili di cui all’articolo 7 del sopracitato Decreto interministeriale 12 novembre 2021.




Pubblicato il decreto Interministeriale per il credito d’imposta per la digitalizzazione di agenzie di viaggio e tour operator

Pubblicato sul sito istituzionale www.ministeroturismo.gov.it il decreto Interministeriale del Ministro del Turismo di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 29 dicembre 2021, recante: le modalità applicative per la fruizione del credito di imposta di cui all’articolo 4 – (Credito d’imposta per la digitalizzazione di agenzie di viaggio e tour operator) del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 – «Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose».

Il provvedimento reca le modalità applicative per la fruizione del credito di imposta di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, con riferimento in particolare:

a) ai soggetti ammessi a beneficiare dell’incentivo, alle tipologie di interventi ammessi, alle soglie massime di spesa ammissibile, nonché ai criteri di verifica e accertamento dell’effettività delle spese sostenute;

b) alle procedure per l’ammissione delle spese al credito d’imposta, per il suo riconoscimento e utilizzo;

c) alle procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dell’incentivo;

d) alle modalità per garantire il rispetto del limite massimo di spesa ed il raggiungimento degli obiettivi relativi alla misura 4.2 M1C3 del PNRR.

Al fine di salvaguardare il raggiungimento, anche in sede prospettica, degli obiettivi e dei traguardi, intermedi e finali, della pertinente misura del PNRR, il decreto disciplina, altresì, le modalità di riduzione o revoca degli incentivi, in caso di mancato raggiungimento, nei tempi assegnati, degli obiettivi previsti, e di riassegnazione delle somme, fino alla concorrenza delle risorse economiche, attraverso lo scorrimento dell’elenco dei beneficiari ammessi, formatosi in seguito alla presentazione delle relative domande al contributo, compatibilmente con i vincoli assunti con l’Unione europea.

Link al testo del decreto Interministeriale del Ministro del Turismo di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 29 dicembre 2021, recante: le modalità applicative per la fruizione del credito di imposta di cui all’articolo 4 – (Credito d’imposta per la digitalizzazione di agenzie di viaggio e tour operator) del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 – «Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose».