Bonus R&S. I chiarimenti delle Entrate sul credito d’imposta

Diffuse dalle Entrate le istruzioni su come applicare il “nuovo” credito d’imposta per ricerca e sviluppo alla luce delle modifiche introdotte dalla legge di Stabilità 2015. Tra le novità illustrate dalla Circolare n. 5/E del 16 marzo 2016, spazio alla cumulabilità del credito d’imposta con altri bonus, tra cui quello relativo agli investimenti in beni strumentali nuovi, previsto dall’articolo 18 del D.L. 91/2014. Oltre alla cumulabilità ad ampio raggio, piena sinergia e complementarietà anche con il Patent box: nel documento di specifica che i costi rilevanti ai fini dell’attribuzione del credito di imposta per attività di R&S rilevano per il loro intero importo anche ai fini della determinazione del reddito detassato nel regime di Patent box.

La nuova versione del credito d’imposta, continua il documento di prassi, si caratterizza per una più rapida possibilità di fruizione da parte dei beneficiari e per una maggiore semplificazione delle procedure. Infatti, il “nuovo” credito di imposta, non soggiacendo più alla limitazione delle risorse, determinata, in passato, dal finanziamento connesso all’utilizzo dei fondi strutturali europei, si caratterizza per una più rapida possibilità di fruizione da parte dei beneficiari, in quanto non è riconosciuto – come nella precedente formulazione – a seguito della presentazione di un’apposita istanza per via telematica, ma è concesso in maniera automatica, a seguito della effettuazione delle spese agevolate.

Come si calcola il “nuovo” credito d’imposta

Il credito è concesso fino all’importo massimo di 5 milioni di euro a favore di ciascun beneficiario, a condizione che l’impresa effettui una spesa complessiva per attività di ricerca e sviluppo almeno pari a 30mila euro. La misura, cioè l’aliquota da applicare per il calcolo del bonus, varia a seconda della “tipologia” di spesa sostenuta. In particolare, le spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei 3 periodi d’imposta precedenti a quello di prima applicazione dell’agevolazione, e comprensive dei costi relativi al personale altamente qualificato e alla ricerca extra-muros, beneficiano dell’aliquota del 50 per cento, mentre quelle rappresentate dalle quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio e dai costi relativi a competenze tecniche e privative industriali, beneficiano dell’aliquota del 25 per cento.

Platea dei beneficiari: spazio anche agli enti non commerciali, alle reti d’imprese e ai consorzi

Il credito d’imposta è destinato alle imprese che, indipendentemente dalla loro natura giuridica, dal settore in cui operano, dal regime contabile adottato e dalle dimensioni aziendali, investono in attività di ricerca e sviluppo. Inoltre, spiega la circolare, anche gli enti non commerciali possono beneficiare del bonus, in caso esercitino un’attività commerciale. Ad essi vanno poi aggiunti i consorzi e le reti di imprese, a patto che effettuino attività di ricerca e sviluppo. Per finire, l’incentivo può interessare anche le imprese neo-costituite, la cui attività è stata intrapresa a partire dal 2015.

La documentazione da conservare per le imprese beneficiarie

Riguardo gli adempimenti documentali da rispettare, in caso di controlli successivi, è richiesta la predisposizione di un’apposita documentazione contabile con l’indicazione dell’effettività dei costi sostenuti e con l’attestazione di regolarità formale. La documentazione deve essere certificata dal soggetto incaricato della revisione legale o dal collegio sindacale, oppure da un professionista iscritto nel registro dei revisori legali.

Link al testo della Circolare n. 5/E del 16 marzo 2016

Link al Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico del 27 maggio 2015 (in “Finanza & Fisco” n. 15/2015, pag. 1071), con il quale sono state adottate le disposizioni applicative necessarie al pieno funzionamento del bonus R&S, nonché le modalità di verifica e controllo dell’effettività delle spese sostenute, le cause di decadenza e revoca del beneficio e le modalità di restituzione in caso di fruizione indebita




Investimenti in attività di ricerca e sviluppo: istituito il codice tributo per fruire del credito d’imposta

Istituito il codice tributo con cui le imprese, dal 1° gennaio 2016, potranno utilizzare in compensazione, tramite modello F24, il credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo, previsto dall’articolo 3 del decreto-legge n. 145 del 2013 così come sostituito dall’art. 1, comma 35, della Legge di Stabilità 2015 (legge n. 190/2014).

Il nuovo codice tributo, istituito con la risoluzione n. 97 del 25 novembre 2015 dell’Agenzia delle Entrateè il 6857, “Credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo – art. 3, D.L n. 145 del 23 dicembre 2013”.

Come inserire il codice nel modello F24

Il codice va inserito nella sezione “Erario” del modello di versamento, in corrispondenza delle somme riportate nella colonna “importi a credito compensati” o, nei casi in cui il contribuente deve procedere alla restituzione dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo di riferimento, invece, va inserito l’anno in cui è stata sostenuta la spesa.

Il credito d’imposta è attribuito a tutte le imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019.

Si ricorda che con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 27 maggio 2015, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono state adottate le disposizioni applicative del credito d’imposta R&S.In particolare, l’articolo 6 del citato decreto disciplina le modalità di fruizione del credito d’imposta in parola, prevedendo, tra l’altro, l’indicazione dell’importo del beneficio concesso all’impresa nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale i costi sono stati sostenuti e l’utilizzo del credito «esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241», a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui i costi sono stati sostenuti. Al credito d’imposta non si applicano i limiti di cui all’art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all’art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Inoltre, la relazione illustrativa del decreto precisa “che, sebbene non espressamente previsto dal presente decreto, per le caratteristiche del credito d’imposta in esame, non si applica la preclusione di cui all’articolo 31 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, che prevede un divieto di compensazione ai sensi dell’articolo 17, comma 1, del citato decreto legislativo n. 241/1997 dei crediti relativi alle imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo per imposte erariali ed accessori di ammontare superiore a 1.500 euro.