Credito d’imposta del 40% per l’e-commerce delle reti di imprese agricole e agroalimentari o aderenti alle cd. “strade del vino”. Un provvedimento fissa la percentuale di utilizzo al 100%

Le reti di imprese agricole e agroalimentari che hanno comunicato le spese sostenute lo scorso anno per potenziare i loro sistemi di vendita a distanza possono beneficiare in misura piena del bonus introdotto dalla legge di Bilancio 2021 a sostegno del commercio elettronico nel settore. Un provvedimento, firmato dal direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, fissa infatti al 100% la percentuale del credito d’imposta effettivamente riconosciuto agli operatori che hanno validamente fatto domanda entro lo scorso 20 ottobre.

 

Determinazione della percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile dalle reti di imprese agricole e agroalimentari per la realizzazione o l’ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico, di cui all’articolo 1, comma 131, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 – Provvedimento del 02/11/2022, Prot. n. 2022/406604

«1.1. La percentuale di cui al punto 3.4 del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 174713 del 20 maggio 2022 è pari al 100 per cento.

1.2. L’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile da ciascun beneficiario è pertanto pari al credito d’imposta risultante dall’ultima comunicazione validamente presentata ai sensi del citato provvedimento del 20 maggio 2022, in assenza di rinuncia.

1.3. Ciascun beneficiario può visualizzare il credito d’imposta fruibile, determinato ai sensi del periodo precedente, tramite il proprio cassetto fiscale accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

1.4. Il credito d’imposta è utilizzato dai beneficiari, secondo quanto disposto dal punto 6.1 del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 174713 del 20 maggio 2022, in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.».

 

Per l’utilizzo in compensazione, con la risoluzione n. 64/E di oggi viene istituito il codice tributo 6990, denominato “credito d’imposta e-commerce delle imprese agricole”.

 

Investimenti 100% agevolati

 

L’agevolazione consiste in un credito d’imposta, utilizzabile solo in compensazione, pari al 40 per cento degli investimenti sostenuti per realizzare o ampliare infrastrutture informatiche utili a potenziare il commercio elettronico nell’agroalimentare e le potenzialità di vendita a distanza anche a clienti finali residenti fuori dall’Italia.

In seguito al provvedimento, l’importo riconosciuto potrà essere visualizzato da ciascun richiedente direttamente sul proprio cassetto fiscale e sarà pari al 100% dell’importo del credito richiesto con la comunicazione relativa alle spese 2021, considerato che l’ammontare dei crediti richiesti è risultato inferiore al limite di spesa.

 

Chi può accedere all’incentivo

 

Destinatarie della misura sono le reti di imprese agricole e agroalimentari (costituite ai sensi dell’articolo 3 del D.L. n. 5/2009), anche in forma cooperativa o riunite in consorzi o aderenti ai disciplinari delle “strade del vino”. Il credito d’imposta ha un limite di 50mila euro per le piccole e medie imprese operanti nella produzione primaria di prodotti agricoli e per le pmi agroalimentari, mentre per le grandi imprese che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli è previsto un tetto pari a 25mila euro. Per gli investimenti realizzati nel 2022 e nel 2023 la finestra utile per accedere al bonus sarà dal 15 febbraio al 15 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono sostenute le spese.

(Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 3 novembre 2022)

 

 




Credito d’imposta del 40% per l’e-commerce delle reti di imprese agricole e agroalimentari o aderenti alle cd. “strade del vino”. Approvato il provvedimento delle Entrate con le modalità di applicazione e di fruizione del bonus

Il comma 131, dell’articolo 1 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, ha esteso il credito d’imposta del 40 per cento, per i periodi d’imposta dal 2021 al 2023, previsto per il sostegno del made in Italy alle reti di imprese agricole e agroalimentari, anche costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi o parte delle “strade del vino”, per la realizzazione e l’ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico. Il credito spetta nella misura del 40 per cento dell’importo degli investimenti sostenuti.

Ora con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 20 maggio 2022, prot. n. 174713/2022, recante: «Definizione dei criteri e delle modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta previsto dall’articolo 1, comma 131, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, a favore delle reti di imprese agricole e agroalimentari e approvazione del modello di “Comunicazione delle spese per la realizzazione o l’ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico”, con le relative istruzioni», adottato ai sensi del citato comma 131, definiti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta. La predetta comunicazione delle spese ammissibili dovrà essere inviata dal 15 febbraio al 15 marzo dell’anno successivo a quello di realizzazione degli investimenti. Per gli investimenti realizzati nel 2021, la comunicazione dovrà essere inviata dal 20 settembre 2022 al 20 ottobre 2022.

Sono agevolabili le spese sostenute per la realizzazione o l’ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico, con particolare riferimento al miglioramento delle potenzialità di vendita a distanza a clienti finali residenti fuori del territorio nazionale, per la creazione, ove occorra, di depositi fiscali virtuali nei Paesi esteri, gestiti dagli organismi associativi, per favorire la stipula di accordi con gli spedizionieri doganali, anche ai fini dell’assolvimento degli oneri fiscali, e per le attività e i progetti legati all’incremento delle esportazioni, relative a:

• dotazioni tecnologiche;
• software;
• progettazione e implementazione;
• sviluppo database e sistemi di sicurezza.

Tenuto conto dell’esigenza espressa dal legislatore di garantire il rispetto del limite di spesa, dopo aver ricevuto le comunicazioni delle spese ammissibili con l’indicazione del credito teorico, l’Agenzia delle entrate determinerà la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili, in rapporto alle risorse disponibili. La suddetta percentuale sarà resa nota con successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro 10 giorni dalla scadenza dei termini di presentazione. Al fine di consentire all’Agenzia delle entrate la verifica del rispetto limite di spesa di cui al comma 131, ultimo periodo, il credito d’imposta è utilizzabile dai beneficiari esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Come evidenzia la parte “motiva” del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 20 maggio 2022, prot. n. 174713/2022, per le imprese operanti nella produzione primaria di prodotti agricoli di cui all’Allegato I del TFUE, le disposizioni del citato comma 131 si applicano alle condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, in caso di grandi imprese, oppure alle condizioni stabilite dall’articolo 14 del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, in caso di piccole e medie imprese. Per le piccole e medie imprese agroalimentari, invece, le disposizioni del comma 131 si applicano alle condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013. Il regime di aiuto è stato pubblicato dalla Commissione europea con numero di caso SA.102630.

 

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 20 maggio 2022, prot. n. 174713/2022, recante: «Definizione dei criteri e delle modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta previsto dall’articolo 1, comma 131, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, a favore delle reti di imprese agricole e agroalimentari e approvazione del modello di “Comunicazione delle spese per la realizzazione o l’ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico”, con le relative istruzioni», pubblicato il 20.05.2022 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244