Transizione 4.0: comunicazioni di completamento rinviate al 31 marzo 2026. Le tre FAQ dell’Agenzia delle entrate per evitare lo scarto dell’F24

Con Decreto direttoriale 28 gennaio 2026Transizione 4.0. Proroga termini modelli di completamento” pubblicato nel sito internet istituzionale del Ministero delle imprese e del made in Italy (www.mimit.gov.it) è stata disposta la proroga al 31 marzo 2026 dei termini per la presentazione delle comunicazioni di completamento degli investimenti 4.0 ultimati al 31 dicembre 2025 (codice tributo 7077 istituito con risoluzione n. 41/E dell’11 giugno 2025), tramite il sistema telematico per la gestione delle comunicazioni disponibile nell’apposita sezione “Transizione 4.0” del sito internet del GSE.

Come specificato nel comunicato del MIMIT, pubblicato a corredo del citato decreto “le imprese che hanno già prenotato e confermato le risorse e che non hanno ancora completato la procedura hanno tempo fino al 31 marzo 2026 per presentare la comunicazione di completamento. Le imprese che hanno ricevuto da parte del GSE la comunicazione di nuova disponibilità di risorse devono presentare la comunicazione di conferma entro 30 giorni dalla ricezione della suddetta comunicazione e conseguentemente la comunicazione di completamento entro il 31 marzo 2026”.

Sul tema, si segnala, che in data 29 gennaio 2026 l’Agenzia delle entrate ha pubblicato tre FAQ concernenti la corretta compilazione del modello F24 ai fini della fruizione in compensazione del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali 4.0 (Transizione 4.0).

Con le citate FAQ l’Agenzia ha fornito chiarimenti operativi in merito a: (i) l’individuazione dell’“anno di riferimento” da esporre nel modello F24; (ii) la corretta scelta del codice tributo; (iii) le ricadute degli errori di compilazione, che possono determinare lo scarto della delega F24.

Di seguito, una sintesi “risposta per risposta” delle FAQ del 29 gennaio 2026:

 

Investimenti avviati nel 2025 e completati nel 2026 (anno di completamento: 2026)

 

Quesito: investimento “prenotato” entro il 31 dicembre 2025 (ordine accettato e acconti ≥ 20%), completamento nel 2026: quando si può utilizzare la prima quota? Quale anno e quale codice tributo indicare in F24 (anche per le quote successive)?

Risposta in sintesi: se entro il 31 dicembre 2025 risultano: (a) acconti almeno pari al 20% del costo e (b) ordine accettato dal venditore, e l’investimento è completato entro il 30 giugno 2026, la fruizione avviene in tre quote annuali:

1ª quota: dal 2026
2ª quota: dal 2027
3ª quota: dal 2028

(ferma la possibilità di utilizzare la quota anche in anni successivi a quello “di partenza”).

Nel modello F24 va indicato sempre come anno di riferimento l’anno di completamento comunicato al MIMIT/GSE: nel caso di specie, 2026 (e 2026 resta anche per le quote fruite negli anni successivi).  Il codice tributo indicato è il 7077.

Avvertenza: se acconti < 20% e/o ordine non accettato entro il 31 dicembre 2025, oppure completamento oltre il 30/06/2026, non è possibile fruire del credito.

 

Investimenti completati nel 2025 (anno di completamento: 2025) – anno di riferimento e codici 6936/7077

 

Quesito: investimento Transizione 4.0 completato nel 2025 e comunicato al MIMIT/GSE con fruizione in tre quote; come va compilato l’F24 per le quote 2026 e 2027? E se la quota non è utilizzata nell’anno “naturale”, è recuperabile?

Risposta in sintesi: il credito è utilizzabile in compensazione in tre quote annuali; in sede di compilazione F24, l’anno di riferimento coincide con l’anno di completamento dell’investimento risultante dalla comunicazione MIMIT/GSE.

Caso A (prenotazione “regolare” entro 31 dicembre 2024): investimento iniziato nel 2024 e completato nel 2025, con acconti ≥ 20% e ordine accettato entro il 31 dicembre 2024:

  • codice tributo: 6936
  • anno di riferimento: 2025 (da ripetere anche per le quote 2026 e 2027)
  • fruizione: 2025/2026/2027.

Caso B: acconti inferiori al 20% e/o ordine non accettato entro il 31 dicembre 2024:

  • codice tributo: 7077
  • anno di riferimento: 2025 (anche per le quote fruite negli anni successivi)
  • fruizione: 2025/2026/2027.

Caso C (investimenti iniziati e completati nel 2025):

  • codice tributo: 7077
  • anno di riferimento: 2025
  • fruizione: 2025/2026/2027.

In ogni caso, la quota annuale non fruita nell’anno “ordinario” può essere utilizzata anche in annualità successive.

 

Investimenti completati nel 2024 (anno di completamento: 2024) – scarto F24 per anno errato

 

Quesito: comunicazione al MIMIT/GSE con data di completamento 2024 e fruizione 2024-2026; la prima quota (2024) è stata compensata correttamente con 6936 e anno 2024, ma la seconda quota è stata presentata con anno 2025 ed è stata scartata: come correggere? È ancora possibile utilizzare la quota?

Risposta in sintesi: l’anno di riferimento da indicare in F24 deve essere sempre l’anno di completamento dell’investimento riportato nella comunicazione MIMIT/GSE.

Pertanto, se il completamento è 2024, anche per la seconda quota (utilizzabile dal 2025) e per la terza quota (utilizzabile dal 2026) occorre indicare:

  • codice tributo: 6936
  • anno di riferimento: 2024.

Resta ferma la possibilità di fruire delle quote anche in anni successivi a quelli di ordinaria utilizzabilità.

 

Link al testo Integrale delle risposte alle domande più frequenti (FAQ) – Credito d’imposta “Transizione 4.0” (aggiornamento al 29 gennaio 2026)

 

Transizione 4.0 – Proroga termini al 31 marzo 2026

Decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del made in Italy (MIMIT) del 28 gennaio 2026 – Transizione 4.0. Proroga termini modelli di completamento

Transizione 4.0: pubblicato il Decreto del MIMIT con le nuove regole per il 2025. Il decreto disciplina il meccanismo di prenotazione e le modalità di invio delle comunicazioni per l’accesso al credito d’imposta per investimenti in beni strumentali materiali 4.0 effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025, ovvero fino al 30 giugno 2026 a condizione che entro il 31 dicembre 2025 sia stato versato un acconto pari ad almeno il 20% dell’investimento

Decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del made in Italy (MIMIT) del 15 maggio 2025 – Credito d’imposta beni strumentali materiali 4.0. Nuovo modello di comunicazione per la prenotazione delle risorse

Testo consolidato, aggiornamento 16 giugno 2025

 

 

Vedi anche: Avviso MIMIT del 27 novembre 2025

“Pubblicata la guida che riporta le modalità con cui compilare la Dichiarazione relativa al divieto di cumulo dei crediti di imposta previsti nel piano Transizione 4.0 e nel piano Transizione 5.0 trasmessa dal GSE mediante PEC ai sensi dell’articolo 1, comma 2 del decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175.”

Link alla Guida alla compilazione




Transizione 4.0. Online il nuovo modello di comunicazione per investimenti in beni strumentali | Le comunicazioni necessarie per accedere ai bonus

Dalle ore 14:00, del 17 giugno 2025 disponibile il nuovo modello di comunicazione dei dati per il credito d’imposta per “Investimenti in beni strumentali nuovi, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese”, secondo quanto previsto dal Decreto Direttoriale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 16 giugno 2025 nell’ambito della misura “Transizione 4.0“. Le comunicazioni possono essere presentate a decorrere dalle ore 14:00 del giorno 17 giugno 2025, esclusivamente tramite il sistema telematico per la gestione della misura disponibile nell’apposita sezione “Transizione 4.0” del sito internet del GSE (www.gse.it), accessibile tramite SPID, utilizzando il modello editabile ivi disponibile.

Si ricorda che il citato Decreto Direttoriale Mimit dispone in merito all’apertura della piattaforma informatica, attraverso la quale le imprese possono presentare, secondo quanto disposto dal decreto direttoriale 15 maggio 2025, il modello di comunicazione per l’accesso al credito d’imposta per investimenti in beni strumentali materiali 4.0 effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025, nel limite di spesa complessivo di 2,2 miliardi di euro.

Il Decreto Direttoriale apporta alcune modifiche al decreto direttoriale del 15 maggio 2025, dettagliando le modalità di compilazione dei modelli di comunicazione per l’acquisizione di beni tramite leasing finanziario e precisando i termini procedurali per l’adeguamento alle nuove disposizioni.

In particolare, le imprese che hanno già presentato comunicazioni con il precedente modello del decreto del 24 aprile 2024 avranno 30 giorni dalla data di apertura della piattaforma (cioè entro 17 luglio 2025) per conformarsi alle nuove modalità, preservando la priorità nell’ordine cronologico di prenotazione delle risorse.

Pertanto se non si trasmette il nuovo modello entro il 17 luglio 2025:

  • si perde la priorità;
  • si dovrà ripresentare la comunicazione da capo, secondo le nuove regole, con conseguente rischio di esclusione in caso di esaurimento del plafond da 2,2 miliardi di euro.

 

Le comunicazioni necessarie per accedere al credito d’imposta

 

Come anticipato con la pubblicazione online del decreto direttoriale di apertura della piattaforma informatica 4.0, le imprese possono presentare, secondo quanto disposto dal decreto direttoriale 15 maggio 2025, il modello di comunicazione per l’accesso al credito d’imposta per investimenti in beni strumentali materiali 4.0 effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025, ovvero fino al 30 giugno 2026 a condizione che entro il 31 dicembre 2025 sia stato versato un acconto pari ad almeno il 20% dell’investimento, nel limite di spesa complessivo di 2,2 miliardi di euro.

Le predette comunicazioni possono essere presentate a decorrere dalle ore 14:00 del giorno martedì 17 giugno 2025, esclusivamente tramite il sistema telematico per la gestione della misura disponibile nell’apposita sezione “Transizione 4.0” del sito internet del GSE (Piattaforma GSE), accessibile tramite SPID, utilizzando il modello editabile ivi disponibile.

 

Processo di prenotazione

 

1. Comunicazione preventiva (art. 2, comma 2): le imprese devono trasmettere una comunicazione preventiva entro il 31 gennaio 2026, indicando gli investimenti previsti e il relativo credito d’imposta. L’ordine cronologico di invio determina la priorità nella prenotazione delle risorse (invio consigliato subito dopo apertura piattaforma).

2. Conferma dell’acconto (art. 2, comma 3): entro 30 giorni dalla comunicazione preventiva, l’impresa deve inviare una seconda comunicazione attestante il pagamento di almeno il 20% del costo dell’investimento. In caso di indisponibilità di risorse, i 30 giorni decorrono dalla data della comunicazione del GSE di cui all’art. 2, comma 9, del decreto. Fermo restando l’obbligo di invio della comunicazione di cui al comma 3 dell’art. 2, per i beni oggetto di leasing finanziario il pagamento di quote per il raggiungimento del 20 per cento del costo di acquisizione di cui al periodo precedente si considera soddisfatto con la stipula del contratto di leasing e l’impegno assunto con il fornitore dalla società di leasing con la sottoscrizione dell’ordine di acquisto.

3. Comunicazione di completamento (art. 2, comma 4): al termine degli investimenti, l’impresa deve trasmettere una comunicazione di completamento entro il 31 gennaio 2026 per gli investimenti ultimati entro il 31 dicembre 2025, ovvero entro il 31 luglio 2026 per gli investimenti completati entro il 30 giugno 2026.

In caso di esaurimento delle risorse, le comunicazioni saranno comunque acquisite e le imprese potranno accedere al beneficio in caso di nuova disponibilità di fondi, sempre rispettando l’ordine cronologico di invio delle comunicazioni preventive.

 

Chi ha già comunicato

 

Per le imprese che hanno già comunicato investimenti, sia in via preventiva e sia di completamento, tramite il modello previsto dal decreto del 24 aprile 2024, con data di ultimazione successiva al 31 dicembre 2024, il decreto (art. 2, comma 6) prevede un percorso specifico:

Mantenimento dell’ordine cronologico: ai fini della prenotazione delle risorse, rileva l’ordine cronologico di invio della comunicazione preventiva già trasmessa, a condizione che entro 30 giorni a partire dal 17 giugno 2025 (cioè entro 17 luglio 2025) le imprese trasmettano il nuovo modello di comunicazione in via preventiva;

Comunicazioni successive: le imprese devono adempiere agli obblighi di conferma dell’acconto (entro 30 giorni dalla comunicazione preventiva) e di completamento degli investimenti entro i tempi previsti.

Conseguenze del mancato adeguamento: le imprese che non si adeguano entro il termine di 30 giorni devono ripresentare il modello di comunicazione secondo le nuove disposizioni, perdendo dunque la priorità relativa alla comunicazione preventiva trasmessa secondo le disposizioni previste dal decreto del 24 aprile 2024.

 

Monitoraggio e fruizione

 

Il Mimit invia, entro il quinto giorno lavorativo di ciascun mese, l’elenco delle imprese relativo al mese precedente, secondo l’ordine cronologico di ricevimento delle comunicazioni preventive, con l’ammontare del relativo credito d’imposta utilizzabile in compensazione, sulla base delle sole comunicazioni di completamento. Il credito d’imposta sarà utilizzabile in compensazione a partire dal decimo giorno del mese successivo a quello della trasmissione dei dati dal Ministero all’Agenzia delle Entrate (art. 2, comma 8).

 

Investimenti esclusi dalla prenotazione

 

Per gli investimenti completati nel 2024 e per gli investimenti completati nel 2025 e per i quali al 31 dicembre 2024 risulta verificata l’accettazione dell’ordine da parte del venditore con il relativo pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto direttoriale 24 aprile 2024. In particolare, il modello va inviato:

  • sia in via preventiva che in via consuntiva, per gli investimenti effettuati a partire dal 30 marzo 2024;
  • esclusivamente in via consuntiva, per gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati dal 1° gennaio 2023 al 29 marzo 2024.

 

Piattaforma GSE

 

Nella piattaforma, previa registrazione all’Area Clienti, l’utente potrà accedere all’applicazione “Transizione 4.0 – Accedi ai questionari” e, selezionando la tipologia di investimento, compilare il modulo per la compensazione dei crediti d’imposta.

 

Link sito internet del GSE (Piattaforma GSE)

 

Fonte: sito internet istituzionale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) -https://www.mimit.gov.it/




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 8 del 2022

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Commenti

 

La sospensione degli ammortamenti nei bilanci 2021 (dopo il decreto “Milleproroghe 2022”)
di Marco Orlandi

Basterebbero pochi interventi per una riforma importante del processo tributario: i fatti devono essere cristallizzati prima di poter sentenziare
di Alvise Bullo e Elena De Campo

 

 

Prassi

 

Agenzia delle Entrate

 

Rivalutazione dei beni d’impresa – Riallineamento dei valori

 

Rivalutazione dei beni d’impresa e riallineamento fiscale. Tutte le risposte delle Entrate

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 6 E del 1° marzo 2022: «RIVALUTAZIONE E RIALLINEAMENTO – Rivalutazione per i settori alberghiero e termale – Chiarimenti e risposte ai quesiti – Art. 6-bis, del D.L. 08/04/2020, n. 23, conv., con mod., dalla L. 05/06/2020, n. 40 (D.L. “Liquidità”) – Art. 110, del D.L. 14/08/2020, n. 104, conv., con mod., dalla L. 13/10/2020, n. 126 (D.L. “Agosto”) – Art. 1, commi 622, 623 e 624 della L. 30/12/2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022) – Artt. 11, 13 e 15, della L 21/11/2000, n. 342 – D.M. 13/04/2001, n. 162 – D.M. 19/04/2002, n. 86»

 

Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi

 

Sovrapposizione di discipline agevolative per gli investimenti in beni strumentali: nuovi chiarimenti sul momento di effettuazione dell’investimento

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 107 del 14 marzo 2022: «CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI NUOVI – Sovrapposizione di discipline agevolative – Sovrapponibilità della disciplina di cui all’articolo 1, commi 1051-1063, della Legge n. 178/2020 con quella prevista dall’articolo 1, commi 184-197, della Legge n. 160/2019 in relazione agli investimenti aventi ad oggetto beni ricompresi nell’allegato A annessi alla legge n. 232 del 2016 – Individuazione del momento di effettuazione dell’investimento determinante per incardinare il bene nella corretta disciplina agevolativa – Fattispecie – Consegna del bene mobile ai sensi dell’articolo 109, comma 2, del TUIR – Ragioni – Le parti hanno inteso conferire alla “consegna” un ruolo preponderante rispetto alle ulteriori, se pur rilevanti, attività da eseguire successivamente – Art. 1, commi da 1051 a 1063, della L. 30/12/2020, n. 178»

 

Costi cui parametrare il Superbonus – IVA parzialmente indetraibile

 

L’IVA parzialmente indetraibile da pro-rata ammessa nel calcolo delle spese rilevanti ai fini Superbonus. Solo in dichiarazione la detrazione pari al 110% della quota di IVA indetraibile definitivamente ed effettivamente rimasta a carico

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 118 del 15 marzo 2022: «SUPERBONUS DEL 110 PER CENTO – IVA indetraibile (anche parzialmente) ai sensi degli articoli 19, 19-bis, 19-bis.1 e 36-bis, del D.P.R. n. 633/1972 dovuta sulle spese – Esercenti attività d’impresa, arti o professioni, (ad es.: con riferimento agli interventi eseguiti sulle parti comuni condominiali) che effettuano nel corso dell’esercizio anche operazioni esenti da IVA – Rilevanza del c.d. “pro-rata” nelle modalità (opzionali) di utilizzo della super detrazione – Conseguenze – Lo sconto in fattura potrà essere utilizzato solo fino all’importo del corrispettivo dovuto al netto dell’IVA (sconto “parziale”) – L’IVA indetraibile, definitivamente determinata sulla base della percentuale di detrazione dell’anno e rimasta a carico, potrà fruire del Superbonus direttamente nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui il costo è sostenuto -Articolo 119, comma 9-ter del D.L. 19/05/2020, n. 34, conv., con mod., dalla L. 17/07/2020, n. 77, inserito dall’art. 6-bis, comma 1, del D.L. 22/03/2021, n. 41, conv., con mod., dalla L. 21/05/2021, n. 69 – Art. 19, quinto comma, D.P.R. 26/10/1972, n. 633»

 

Catasto – Efficacia temporale delle rettifiche catastali

 

Procedura Docfa. Modalità e termini per la rettifica della rendita catastale “proposta” e relative annotazioni negli atti

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 7 E del 17 marzo 2022: «ACCERTAMENTO CATASTALE – Proposta di rendita del titolare di diritti reali sull’immobile secondo la procedura DOCFA ex D.M. n. 701 del 1994 – Procedura – Funzione -Termine di dodici mesi assegnato all’amministrazione per la determinazione della rendita definitiva – Natura – Ordinatoria – Affermazione – Decreto 19/04/1994, n. 701 – Rendita catastale – Atti di attribuzione o di modifica della rendita successivi al 1° gennaio 2000 – Art. 74, comma 1, L. 21/11/2000, n. 342 – Significato – Utilizzo di una rendita notificata anche per annualità di imposta precedenti “sospese”, ovverosia suscettibili di accertamento e/o di liquidazione e/o di rimborso – Semplificazioni annotazioni iscritte negli atti catastali relativamente all’art. 1, comma 3, del D.M. n. 701 del 1994»

 

 

 

Legislazione

 

Bonus ediliziAsseverazione e congruità

 

Superbonus e altri bonus edilizi: il decreto massimali di costo in vigore dal 15 aprile 2022

Decreto del Ministero della Transizione Ecologica del 14 febbraio 2022: «Definizione dei costi massimi specifici agevolabili, per alcune tipologie di beni, nell’ambito delle detrazioni fiscali per gli edifici»

 

 

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SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 41 del 2021

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Speciale – Manovra 2022

 

Legge di Bilancio 2022
Legge 30 dicembre 2021, n. 234

La mappa delle disposizioni in materia fiscale e societaria o d’interesse per i professionisti e imprese

La guida alla normativa

Comma per comma, l’analisi normativa delle disposizioni in materia fiscale e societaria o d’interesse per i professionisti e imprese

 

 

Disposizioni attuative

 

Modello di cartella di pagamento

 

Addio all’aggio. Approvato il nuovo modello di cartella per i carichi affidati dal 1° gennaio 2022

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 17 gennaio 2022, prot. n. 14113/2022: «Approvazione del nuovo modello di cartella di pagamento ai sensi dell’art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602»

 

Primi chiarimenti

 

Indennità di disoccupazione per collaboratori (Dis-Coll)

 

Indennità di disoccupazione mensile “DIS-COLL” 2022. Istruzioni su requisiti, importo, calcolo e domanda

Circolare INPS – Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali – n. 3 del 4 gennaio 2022: «LAVORO – Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa – Riordino della normativa ordinaria in materia di ammortizzatori sociali – Disposizioni in materia di indennità di disoccupazione DIS-COLL – Art. 15, del D.Lgs. 04/03/2015, n. 22 – Art. 1, comma 223, della L. 30/12/2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022)»

 

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