TAX JUSTICE DGT UPDATE – Agevolazioni R&S: giurisprudenza a confronto – 19/12/2025

È stato pubblicato un nuovo Quaderno dal titolo “Agevolazioni R&S: giurisprudenza a confronto“ (a cura del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Giustizia tributaria).

In questo documento sono analizzate diverse sentenze delle Corti di giustizia tributaria e della Cassazione sul tema delle agevolazioni R&S.

Le tematiche emergenti dalla giurisprudenza di merito e di legittimità hanno ad oggetto in particolare le attività e le spese ammissibili, la documentazione richiesta, l’obbligatorietà del parere del MIMIT, l’utilizzo del Manuale di Frascati, nonché, da ultimo, il profilo sanzionatorio, profondamente rinnovato dalla recente riforma.

Il Quaderno del Dipartimento della Giustizia tributaria offre una lettura “ragionata” del contenzioso sul credito d’imposta Ricerca & Sviluppo (ex art. 3, D.L. 145/2013) e, soprattutto, mette a fuoco i nodi operativi che più spesso determinano il recupero del credito: qualificazione delle attività, tenuta documentale, ruolo del parere tecnico ministeriale, (in)applicabilità del Manuale di Frascati e profili sanzionatori.

Il valore pratico del documento di studio sta nel fatto che fotografa un contenzioso nato da una “lacuna strutturale”: la normativa del vecchio credito R&S non contiene una definizione autosufficiente di “ricerca e sviluppo”, con conseguente oscillazione interpretativa (anche in relazione ai criteri OCSE/Frascati) e contestazioni spesso impostate su parametri tecnico-scientifici non sempre esplicitati nella fonte primaria.

Da qui gli impatti operativi:

  • aumenta la necessità di dossier tecnici (non solo “contabili”);
  • diventa decisivo presidiare il riparto dell’onere della prova tra contribuente e Ufficio;
  • la qualificazione del credito come “non spettante” vs “inesistente” incide su decadenza, sanzioni e rischio penale.

 

“Ricerca” & “sviluppo”: la linea di confine 

 

Nel riepilogo giurisprudenziale, alcune pronunce di merito insistono sulla distinzione: la “ricerca” va intesa in senso tecnico-scientifico, mentre lo “sviluppo sperimentale” resta agevolabile solo se conserva contenuti di progettazione/validazione non riducibili a ordinaria produzione o applicazione commerciale. È richiamata, in particolare, la lettura per cui il rischio agevolato è il rischio tecnico di insuccesso, non l’insuccesso “di mercato” (rischio d’impresa).

Ricaduta pratica: in perizia/relazione va spiegato che cosa fosse ignoto all’inizio (gap di conoscenza/capacità), quale incertezza tecnica fosse presente e quali prove (test, prototipi, validazioni) abbiano governato il processo.

 

La Documentazione decide la causa

 

Il Quaderno valorizza la casistica in cui i giudici hanno ritenuto “provati” i costi quando il contribuente ha prodotto un set documentale completo: relazione tecnica, prospetti di calcolo del credito e della media storica, schede/fogli presenza, dettaglio attività dei dipendenti, contratti di ricerca extra-muros, oltre a certificazioni e prospetti riepilogativi.

Parallelamente, sul piano normativo-operativo viene ricordato che:

  • la relazione del responsabile R&S (rafforzata nel tempo) e la certificazione contabile non vivono su piani “separati”: nella pratica si intrecciano con la verifica e con la difesa in giudizio;
  • il decreto attuativo impone la conservazione di ogni ulteriore documentazione utile (clausola “aperta”), con elenchi solo esemplificativi.

 

Il parere Ministero delle imprese e del made in Italy: facoltà, (quasi) necessità o “peso” probatorio?

 

Sul punto, il Quaderno ricostruisce il dato di partenza: l’Agenzia delle Entrate può chiedere il parere tecnico (non “deve”), quando servano valutazioni tecniche sull’ammissibilità delle attività o sulla congruità/pertinenza dei costi.

La giurisprudenza di merito, però, si articola in filoni:

a) parere come facoltà istruttoria (nessun vizio se manca);

Alcune decisioni affermano che l’omessa richiesta non integra di per sé un vizio procedimentale né incide automaticamente sul merito.

b) parere come “necessario” in concreto per reggere l’onere probatorio;

Altre pronunce, pur partendo dalla non obbligatorietà letterale, enfatizzano che, a fronte di una perizia tecnica solida del contribuente, l’Ufficio che contesti nel merito deve attrezzarsi con un corredo tecnico adeguato, che spesso “passa” proprio dal coinvolgimento ministeriale.

c) Se il parere c’è, non è automaticamente “vincolante”;

È evidenziato che il parere, pur autorevole, può essere sindacato quanto a logicità e completezza; e, se generico, può indebolire la motivazione dell’atto.

Ricaduta operativa per i difensori: costruire perizia e dossier in modo da “alzare l’asticella” dell’onere tecnico dell’Ufficio; se l’atto è fondato su valutazioni tecnico-scientifiche senza adeguato supporto (o con parere apodittico), la contestazione va impostata su motivazione e prova.

 

Manuale di Frascati: valore giuridico e (non) retroattività

 

Il Quaderno mostra che il “Manuale di Frascati” è uno snodo centrale proprio perché, almeno fino al 2020, nel vecchio regime mancava un richiamo espresso; da qui il contenzioso sulla possibilità di usarlo come criterio “retroattivo”.

a) orientamento “pro-Frascati” (rilevanza già dal 2014 via UE)

Una parte della giurisprudenza ritiene che i criteri Frascati abbiano assunto rilievo quantomeno dal 2014, in quanto richiamati (almeno come esempi/criteri) nella disciplina UE e nelle definizioni comunitarie utilizzate dal legislatore nazionale.

b) orientamento “legalità/gerarchia delle fonti” (Frascati solo dal 2020)

Un altro filone sostiene che, mancando il rinvio nella norma speciale per le annualità pregresse, l’ammissibilità vada valutata solo alla luce di fonte primaria e secondaria nazionale applicabili “ratione temporis”; in questo solco si innesta anche la presa di posizione che evidenzia profili di legalità tributaria e gerarchia delle fonti.

 

Profilo sanzionatorio: la distinzione che cambia tempi, sanzioni e penale

 

Il Quaderno collega la stagione del recupero crediti R&S alla corretta qualificazione del credito contestato come “non spettante” o “inesistente”, evidenziando effetti operativi su:

  • termini di decadenza dell’atto di recupero;
  • intensità sanzionatoria;
  • potenziale rilevanza penale in tema di indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. 74/2000), inclusa l’attenzione del legislatore alla “obiettiva incertezza” per le valutazioni tecniche.

In questa cornice, il Quaderno richiama l’evoluzione della disciplina dell’atto di recupero e la razionalizzazione con termini differenziati (5 anni per non spettanti, 8 per inesistenti) e strumenti deflattivi, segnalando la rilevanza pratica del corretto inquadramento.

Punto-chiave (operativo): il Quaderno evidenzia l’indirizzo secondo cui il mero difetto di “qualità tecniche” (innovatività/novità) tende a ricadere nella non spettanza, mentre l’inesistenza è riservata a ipotesi più “oggettive” e gravi (frode/mancanza materiale), con riduzione del rischio sanzionatorio-penale per chi ha operato in buona fede.

Il quaderno è prelevabile in formato .pdf  nel sito web:  https://www.dgt.mef.gov.it/gt/-/tax-justice-dgt-update-agevolazioni-r-s-giurisprudenza-a-confronto?search=true

 

 




Approvate le “Linee guida” del credito d’imposta in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica

Dall’8 luglio i certificatori potranno presentare la documentazione

Modelli di certificazione

I modelli che il certificatore dovrà compilare per la corretta applicazione del credito d’imposta sono stati pubblicati con il decreto 5 giugno 2024 (allegato 1).

Accedendo come certificatori alla piattaforma dedicata è quindi ora possibile scaricare e consultare i sopraccitati modelli riferiti alle diverse tipologie di investimenti e attività e ai diversi settori e comparti economici.

 

Con il decreto direttoriale Mimit del 4 luglio 2024 sono state approvate le Linee guida per la corretta applicazione del credito d’imposta.

A partire dalle ore 14.00 dell’8 luglio 2024 i certificatori potranno quindi inviare alla piattaforma dedicata le certificazioni richieste dalle imprese e ad esse rilasciate.

Il credito d’imposta ha l’obiettivo di sostenere la competitività delle imprese stimolando gli investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, anche nell’ambito del paradigma 4.0 e dell’economia circolare, design e ideazione estetica.

Le Linee guida hanno l’obiettivo di fornire indicazioni di carattere generale e trasversale in merito ai criteri che devono essere seguiti dai valutatori ai sensi dell’art. 23, comma 5 del D.L. n. 73/2022, convertito, con modifiche, dalla L. n. 122/2022, per la qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare ai fini della loro classificazione nell’ambito delle attività di ricerca e sviluppo, innovazione, design ed ideazione estetica ammissibili al beneficio di cui all’art. 1, commi 198–208 della L. 160/2019, per i periodi di imposta dal 2020 in poi, o nell’ambito delle attività di ricerca e sviluppo di cui all’art. 3 del D.L. n. 145/2013, convertito in L. n. 9/2014, per i periodi di imposta dal 2015 al 2019, in riferimento a progetti condotti da un soggetto che intenda usufruire (o abbia già usufruito) di tale beneficio, in assenza di constatazione di violazioni circa l’utilizzo del credito d’imposta. 

Linee guida sono state redatte sulla base (oltre che della normativa suindicata) del decreto emanato dal Ministro dello Sviluppo Economico in data 26 maggio 2020) e del decreto emanato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, in data 27 maggio 2015 nonché tenendo conto della normativa di fonte comunitaria, dei principi generali e dei criteri contenuti nel c.d. Manuale di Frascati * e nel c.d. Manuale di Oslo * e della prassi interpretativa. Le Linee guida verranno successivamente integrate per esaminare casi concreti, determinate tipologie di attività o fattispecie particolari e periodicamente aggiornate per tener conto di modifiche normative, interventi giurisprudenziali o orientamenti di prassi.

* Link esterni verso:
OECD (2015), Frascati Manual 2015: Guidelines for Collecting and Reporting Data on Research and Experimental Development, The Measurement of Scientific, Technological and Innovation  OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/9789264239012-en.
Link – OECD/Eurostat (2018), Oslo Manual 2018: Guidelines for Collecting, Reporting and Using Data on Innovation, 4th Edition, The Measurement of Scientific, Technological and Innovation Activities, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/9789264304604-en.

 

Link al testo del Decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del made in Italy (Mimit) 4 luglio 2024, recante: «Approvazione della le “Linee Guida” per la corretta applicazione del credito d’imposta in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica (art. 23, comma 5, del D.L. n. 73/2022 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122/2022 e art. 3, comma 5 del D.P.C.M. 15 settembre 2023)» – Nell’Allegato 1, le Linee Guida integrative per la corretta applicazione del credito d’imposta – Data Versione – Luglio 2024 v. 1.0

Link al Decreto Mimit del 5 giugno 2024 – Credito d’imposta R&S. Modelli di certificazione
Il decreto approva i modelli che il certificatore dovrà compilare per la corretta applicazione del credito d’imposta ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design ed ideazione estetica.

Vedi anche:

Servizio on-line di consultazione e presentazione delle candidature all’albo dei certificatori abilitati al rilascio delle certificazioni attestanti la qualificazione delle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e ideazione estetica ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 settembre 2023. (Link al sito: https://certificatoricreditors.mimit.gov.it/)




Certificazione del credito d’imposta, ricerca e sviluppo, innovazione e design. Approvati i modelli

Il ministero delle imprese e del made in Italy (Mimit) pubblica di certificazione per la corretta applicazione dei crediti d’imposta ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica. Più nel dettaglio, con il Decreto Mimit del 5 giugno 2024 sono stati approvati dei modelli di certificazione di cui agli articoli 23, comma 2 del D.L n. 73 del 21 giugno 2022, 3, comma 3 del D.P.C.M 15 settembre 2023 e 9 del Decreto direttoriale attuativo del DPCM 15 settembre 2023 recante la disciplina per la certificazione del credito di imposta in materia di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica. I modelli di certificazione sono contenuti nell’allegato 1 al decreto.

Accedendo come certificatori alla piattaforma dedicata è quindi ora possibile scaricare e consultare i sopraccitati modelli riferiti alle diverse tipologie di investimenti e attività e ai diversi settori e comparti economici.

A breve, subito dopo l’approvazione delle “Linee Guida” integrative per la corretta applicazione del credito d’imposta, sarà possibile per i certificatori provvedere al caricamento delle certificazioni richieste dalle imprese e ad esse rilasciate.

 

Link al Decreto Mimit del 5 giugno 2024 – Credito d’imposta R&S. Modelli di certificazione
Il decreto approva i modelli che il certificatore dovrà compilare per la corretta applicazione del credito d’imposta ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design ed ideazione estetica.

 

Vedi anche:

Servizio on-line di consultazione e presentazione delle candidature all’albo dei certificatori abilitati al rilascio delle certificazioni attestanti la qualificazione delle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e ideazione estetica ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 settembre 2023. (Link al sito: https://certificatoricreditors.mimit.gov.it/)

 

 




Tax credit R&S. In Gazzetta il D.P.C.M. sulle certificazioni per attività di ricerca, sviluppo e innovazione

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 4 novembre 2023 e in vigore dal 19 novembre, il D.P.C.M. con le disposizioni in materia di certificazione attestante la qualificazione delle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e ideazione estetica, di cui, rispettivamente, ai commi 200, 201 e 202 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ai fini del riconoscimento del credito d’imposta nelle misure previste dai commi da 203 a 203-quater della stessa norma, la qualificazione delle attività di ricerca e sviluppo ai sensi dell’art. 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, nonché la qualificazione delle attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica, ai fini del riconoscimento del credito d’imposta in misura maggiorata per le attività di innovazione tecnologica previsto dal quarto periodo del comma 203 e dai successivi commi 203–quinquies e 203-sexies del medesimo art. 1 della predetta legge n. 160 del 2019.

Il D.P.C.M. istituisce, presso la Direzione generale per la politica industriale, l’innovazione e le PMI del MIMIT, l’Albo dei soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni. Potranno iscriversi all’Albo le persone fisiche in possesso di un titolo di laurea idoneo rispetto all’oggetto della certificazione, le imprese che svolgono professionalmente servizi di consulenza aventi ad oggetto progetti di ricerca sviluppo e innovazione, oltre ai centri di trasferimento tecnologico in ambito Industria 4.0 i centri di competenza ad alta specializzazione, i poli europei dell’innovazione digitale (EDIH e Seal of Excellence), le università statali, le università non statali legalmente riconosciute e gli enti pubblici di ricerca. La citata Direzione generale competente, con decreto direttoriale, stabilisce, entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto (17 febbraio 2024), le modalità informatiche e i termini per la presentazione delle domande di iscrizione all’albo, nonché le ulteriori regole e procedure per la verifica delle domande di iscrizione, la formazione, l’aggiornamento e la gestione dello stesso.

Il D.P.C.M. definisce gli aspetti procedurali e il contenuto della certificazione: la stessa dovrà riportare ogni informazioni utile sull’adeguatezza delle capacità organizzative e delle competenze tecniche dell’impresa rispetto agli investimenti effettuati o programmati, la descrizione analitica dei progetti e sotto progetti realizzati o in fase di avvio o realizzazione, nonché le motivazioni tecniche sulla base delle quali vengono attestati i requisiti per l’ammissibilità al credito d’imposta o il riconoscimento della maggiorazione di aliquota.

Previsto, infine, che MIMIT dovrà provvedere, entro il 31 dicembre 2023, all’elaborazione e alla pubblicazione di «Linee guida» integrative per la corretta applicazione del credito d’imposta e al loro aggiornamento per tener conto dell’evoluzione della prassi interpretativa e delle eventuali modifiche normative sopravvenute. Con le stesse «Linee guida» possono essere adottati schemi di certificazione riferiti alle diverse tipologie di investimenti e attività e ai diversi settori e comparti economici.

Link al testo del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2023, recante: «Disposizioni in materia di certificazione attestante la qualificazione delle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e ideazione.». Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 4 novembre 2023




Le novità in materia di crediti d’imposta introdotte dalla legge di Bilancio 2022

Pronti i chiarimenti dell’Agenzia sulle novità in materia di crediti d’imposta introdotte dalla legge di Bilancio 2022. Con la circolare n. 14/E, le Entrate illustrano la disciplina delle diverse agevolazioni, alla luce delle modifiche apportate dalla Legge n. 234/2021: dal credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi al credito d’imposta in ricerca e sviluppo, passando per il tax credit librerie e il bonus acqua potabile.

 

Tax credit beni strumentali nuovi e ricerca e sviluppo

 

La circolare fornisce alcuni chiarimenti sul credito d’imposta, prorogato e rimodulato dall’ultima legge di Bilancio, per investimenti in beni strumentali nuovi materiali e immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, secondo il modello “Industria 4.0”. Focus anche sul credito d’imposta in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative, anch’esso prorogato e rimodulato dalla Legge n. 234/2021.

 

Tax credit librerie e impianti di compostaggio

 

Il documento di prassi si sofferma sul tax credit librerie, le cui risorse sono state incrementate di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Un paragrafo a parte è dedicato al bonus acqua potabile, il credito d’imposta per l’acquisto e l’installazione di sistemi utili a migliorare la qualità dell’acqua potabile per il consumo umano, che può essere fruito per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 17 maggio 2022)

 

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 14 E del 17 maggio 2022: «NOVITÀ FISCALI 2022 – LEGGE DI BILANCIO 2022 – Novità in materia di crediti d’imposta – Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi (comma 44) – Credito d’imposta in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative (comma 45) – Credito d’imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI (comma 46) – Credito d’imposta a favore delle fondazioni di origine bancaria di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 (FOB) per i versamenti effettuati al “Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile” – Tax credit librerie (comma 351) – Bonus acqua potabile (comma 713) – Tax credit impianti di compostaggio nei centri agroalimentari (commi da 831 a 834) – L. 30/12/2021, n. 234