Caro gasolio: istituito il codice tributo per compensare il credito d’imposta delle imprese di trasporto

Con la risoluzione n. 40/E del 26 ottobre 2026, l’Agenzia delle entrate rende operativo l’utilizzo in F24 dell’agevolazione. Il recente D.L. n. 193/2026 ha rafforzato il finanziamento della misura e previsto un ulteriore periodo agevolato, con scadenza della compensazione al 31 dicembre 2027.

Con la risoluzione n. 40/E del 26 ottobre 2026, l’Agenzia delle entrate ha istituito il codice tributo “7082“, denominato “Credito d’imposta a favore delle imprese esercenti le attività di trasporto per l’acquisto di carburante – articolo 3 del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33“, per consentire l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del contributo straordinario riconosciuto alle imprese di trasporto a fronte dell’eccezionale aumento del prezzo del gasolio.

Il beneficio è previsto dall’articolo 3 del D.L. 18 marzo 2026, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 2026, n. 79, da ultimo modificato dall’articolo 1 del D.L. 23 ottobre 2026, n. 193, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2026.

 

Beneficiari e misura dell’agevolazione

 

La misura interessa le imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia che esercitano le attività di trasporto individuate dall’articolo 24-ter, comma 2, lettere a) e b), del D.Lgs. n. 504/1995, nei limiti e secondo le specificazioni del decreto attuativo, nonché le imprese esercenti attività di noleggio di autobus con conducente di cui alla legge n. 218/2003, con veicoli di classe ambientale Euro V e VI.

Il decreto interministeriale 23 maggio 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 167 del 21 luglio 2026, come successivamente modificato, stabilisce che il credito d’imposta è riconosciuto nella misura massima del 70% della maggiore spesa sostenuta per l’acquisto del gasolio utilizzato per la trazione dei veicoli nella disponibilità dell’impresa.

La maggiore spesa è determinata sulla base dei quantitativi di carburante acquistati, risultanti dalle fatture, e dell’incremento del prezzo rispetto al valore medio rilevato dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica per febbraio 2026.

Il credito è riconosciuto nei limiti delle risorse disponibili, con eventuale riparametrazione degli importi spettanti alle singole imprese.

 

Le novità del D.L. n. 193/2026: risorse aggiuntive e nuovo periodo agevolato

 

L‘articolo 1 del D.L. n. 193/2026 ha modificato la disciplina del contributo, distinguendo due periodi di sostenimento della spesa:

  • per gli acquisti di gasolio effettuati da marzo ad agosto 2026, è previsto un incremento di 66,4 milioni di euro dell’autorizzazione di spesa già disposta dall’articolo 3 del D.L. n. 33/2026;
  • per le spese sostenute dal 1° settembre al 5 ottobre 2026, il credito d’imposta è riconosciuto entro un autonomo limite massimo di 60 milioni di euro per il 2026, con possibilità di utilizzo in compensazione entro il 31 dicembre 2027.

Quest’ultima previsione tiene conto dei tempi necessari per l’istruttoria delle istanze relative al nuovo periodo agevolato.

 

Compensazione in F24: codice 7082 e controlli preventivi

 

La risoluzione n. 40/E disciplina le modalità operative per l’utilizzo del credito, richiamando il termine del 31 dicembre 2026 e l’obbligo di presentare il modello F24 esclusivamente mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.

Il codice tributo “7082” deve essere esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza della colonna “importi a credito compensati” oppure, in caso di riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati“.

Nel campo “anno di riferimento” deve essere indicato, nel formato “AAAA“, l’anno di sostenimento della spesa risultante dal cassetto fiscale.

L’importo del credito effettivamente fruibile è consultabile da ciascuna impresa beneficiaria nel proprio cassetto fiscale, sulla base dei dati comunicati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

L’Agenzia delle entrate, in fase di elaborazione del modello F24, verifica che il contribuente risulti nell’elenco dei beneficiari trasmesso dal Ministero e che l’importo utilizzato non superi quello autorizzato, tenendo conto delle eventuali variazioni o revoche successivamente comunicate. In caso di superamento del credito disponibile, il modello F24 viene scartato.

 

Il regime fiscale del credito

 

Ai sensi dell’articolo 5 del decreto interministeriale 23 maggio 2026, il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile IRAP e non rileva ai fini del rapporto previsto dagli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR.

Non si applicano, inoltre, i limiti alla compensazione previsti dall’articolo 1, comma 53, della legge n. 244/2007 e dall’articolo 34 della legge n. 388/2000.

Il beneficio è cumulabile con altre agevolazioni aventi a oggetto i medesimi costi, nel rispetto delle condizioni previste dal decreto attuativo e senza che il cumulo determini il superamento del costo sostenuto.

 

 

Istituito il codice tributo 7082 per utilizzare in compensazione tramite F24 il credito d’imposta riconosciuto alle imprese di trasporto per la maggiore spesa sostenuta per il gasolio; l’importo fruibile è quello comunicato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e consultabile nel cassetto fiscale, con scarto dell’F24 in caso di utilizzo eccedente

Link al testo della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 40/E del 26 ottobre 2026 – Oggetto: AGEVOLAZIONI FISCALI – CREDITI D’IMPOSTA – AUTOTRASPORTO – Credito d’imposta per l’aumento del costo del gasolio – Istituzione del codice tributo 7082 per la compensazione mediante modello F24 – Utilizzo entro il 31 dicembre 2026 e verifica dell’importo disponibile nel cassetto fiscale – Articolo 3 del D.L. 18/03/2026, n. 33, conv. con mod., dalla L.13/05/2026, n. 79, come modificato dall’articolo 1 del D.L. 23/10/2026, n. 193 – Decreto interministeriale 23 maggio 2026, come modificato dal decreto interministeriale 26 agosto 2026.




Credito d’imposta a favore imprese di autotrasporto, ristoro maggiore spesa acquisto gasolio periodo: marzo-agosto 2026. Domande fino al 20 settembre 2026. Prorogata l’apertura della piattaforma

Dal 1° settembre 2026 le imprese, iscritte al Registro Elettronico Nazionale (REN) o aventi stabile organizzazione in Italia, possono presentare istanza, tramite la piattaforma presente all’indirizzo  http://www.creditocarburantetrasporto.adm.gov.it, per l’ottenimento di un ristoro riconosciuto nella misura massima del 70 per cento della maggiore spesa sostenuta in ciascuno dei mesi da marzo ad agosto dell’anno 2026 per l’acquisto di gasolio utilizzato per la trazione dei veicoli nella disponibilità dell’impresa rispetto al prezzo del mese di febbraio dello stesso anno come rilevato dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica. Tale Aiuto di Stato è concesso nel limite massimo di 386,2 milioni di euro.

Più tempo per le imprese di autotrasporto per richiedere il ristoro sulla maggiore spesa sostenuta per il gasolio nel periodo marzo-agosto 2026. Il termine, originariamente fissato al 15 settembre, è stato prorogato alle ore 23:59 di domenica 20 settembre 2026. L’assistenza SOGEI resta invece disponibile soltanto fino alle ore 18:00 del 18 settembre.

 

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Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha prorogato il termine per la presentazione delle istanze relative al credito d’imposta previsto dall’articolo 3 del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, destinato a compensare, entro i limiti previsti dalla disciplina della misura, la maggiore spesa sostenuta dalle imprese di autotrasporto per l’acquisto di gasolio.

La piattaforma, aperta dal 1° settembre 2026, avrebbe dovuto chiudere alle ore 23:59 del 15 settembre 2026. Il nuovo avviso sposta ora la scadenza alle ore 23:59 di domenica 20 settembre 2026.

La proroga è stata disposta, in particolare, a seguito delle numerose richieste di autorizzazione all’accesso pervenute dalle imprese e delle criticità riscontrate nella compilazione del file_fatture. Secondo il Ministero, molte domande contengono infatti errori che ne impediscono l’accettazione da parte della piattaforma, rendendo necessario annullare l’istanza e ripresentarla correttamente.

La misura interessa le imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia che esercitano le attività di trasporto individuate dalla normativa, utilizzando i veicoli ammessi di classe ambientale Euro V ed Euro VI. Il ristoro è riconosciuto nella misura massima del 70% della maggiore spesa per il gasolio sostenuta nei mesi da marzo ad agosto 2026 rispetto al prezzo medio di febbraio 2026, nei limiti delle risorse disponibili. Per i veicoli, il decreto direttoriale individua, tra quelli ammessi, i veicoli di categoria N adibiti all’uso di terzi con massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 7,5 tonnellate e gli autobus M2 e M3.

L’istanza deve essere trasmessa esclusivamente attraverso la piattaforma predisposta dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, con caricamento del file_fatture in formato .xlsx. Durante il periodo di apertura della piattaforma è possibile eliminare un’istanza e presentarne una nuova, anche quando sia necessario correggerne il contenuto.

Particolare attenzione deve quindi essere riservata alla correttezza del file allegato: la proroga costituisce anche una finestra aggiuntiva per le imprese le cui istanze non siano state accettate a causa di errori e debbano essere annullate e ripresentate entro il nuovo termine del 20 settembre.

Il servizio di assistenza per la presentazione delle istanze, tramite l’indirizzo assistenza-creditogasolio@sogei.it, sarà invece attivo soltanto fino alle ore 18:00 di venerdì 18 settembre 2026.

Dopo tale termine non sarà più possibile inviare richieste di assistenza, ferma restando la possibilità di accedere alla piattaforma fino alla scadenza del 20 settembre.

Attenzione: il comunicato originario e la documentazione pubblicata anteriormente alla proroga possono ancora riportare la scadenza del 15 settembre 2026. Tale termine deve essere letto alla luce del successivo avviso, che ha prorogato la presentazione delle istanze alle ore 23:59 del 20 settembre 2026.

Ulteriori informazioni e FAQ

Normativa:

Art. 3 del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33