Approvata la comunicazione per l’utilizzo del credito d’imposta per gli investimenti effettuati nelle Zone Logistiche Semplificate. Domande fino al 30 gennaio 2025

Le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato, interessate al tax credit hanno tempo fino al 30 gennaio 2025 per inviare la comunicazione all’Agenzia, utilizzando l’apposito modello approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 12 dicembre 2024, prot. n. 445771/2024.

Si ricorda che in base all’articolo 5, comma 1, del decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 30 agosto 2024, per accedere al contributo sotto forma di credito d’imposta i soggetti interessati comunicano all’Agenzia delle entrate l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dall’8 maggio 2024 al 15 novembre 2024.

L’articolo 7, comma 14, del citato decreto prevede che, ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all’art. 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

Ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del decreto, con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 12 dicembre 2024, prot. n. 445771/2024 è stata, come anticipato, approvata la “Comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nelle zone logistiche semplificate (ZLS)”, con le relative istruzioni, e sono stati definiti il contenuto e le modalità di trasmissione.

La Comunicazione è inviata dal 12 dicembre 2024 al 30 gennaio 2025, come stabilito dall’articolo 5, comma 1, del decreto, esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate.

Al fine di effettuare controlli formali automatizzati sulla sussistenza dei requisiti previsti dal decreto per la fruizione del credito, ossia che l’investimento sia stato realizzato e sia stata rilasciata l’apposita certificazione, nella Comunicazione viene richiesta l’indicazione dei dati delle fatture elettroniche ricevute e degli estremi della certificazione.

Il credito d’imposta, nella misura spettante ai sensi dell’articolo 5, comma 4, del decreto, è utilizzabile a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento con il quale è resa nota la percentuale per la determinazione dell’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile, nel rispetto del limite di spesa di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto- legge n. 60 del 2024.

Gli investimenti agevolati possono essere destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nelle Zls, istituite ai sensi dell’articolo 1, commi da 61 a 65-bis, della legge di Bilancio 2018, limitatamente alle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, così come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

Sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all’art. 2, punti 49, 50 e 51 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, realizzati dall’8 maggio 2024 al 15 novembre 2024, relativi all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella ZLS, nonché all’acquisto di terreni e all’acquisizione, alla realizzazione ovvero all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti ed effettivamente utilizzati per l’esercizio dell’attività nella struttura produttiva di cui all’art. 2, comma 1. del decreto

Sono esclusi i beni autonomamente destinati alla vendita, come pure quelli trasformati o assemblati per l’ottenimento di prodotti destinati alla vendita nonché i materiali di consumo. Gli investimenti in beni immobili strumentali sono agevolabili anche se riguardanti beni già utilizzati dal dante causa o da altri soggetti per lo svolgimento di un’attività economica, fermo restando quanto previsto dagli articoli 2, punti 49, 50 e 51, e 14 del regolamento (UE) n. 651/2014, del 17 giugno 2014.

 

Zone logistiche semplificate: il decreto attuativo

 

Con decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 30 agosto 2024 (in Gazzetta Ufficiale n. 226 del 26 settembre 2024) approvata la disciplina di dettaglio per la concessione del credito di imposta, previsto dall’articolo 13, comma 3 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95 per gli investimenti in beni strumentali destinati ad imprese ubicate nelle Zone logistiche semplificate (ZLS), autorizzando una spesa nel limite di 80mln di euro per il 2024.

Le ZLS sono state istituite dall’articolo 1, comma 61 della legge n. 205/2017 (Legge di Bilancio per l’anno 2018) al fine di favorire nuovi investimenti nelle aree portuali delle regioni più sviluppate.

Possono accedere al beneficio tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato, già operative o che si insediano nelle zone logistiche semplificate.

Sono agevolabili gli investimenti relativi all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella ZLS, nonché all’acquisto di terreni o all’acquisizione, realizzazione o all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti.

Il valore dei terreni e dei fabbricati ammessi all’agevolazione non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato che, a sua volta, deve essere compreso tra 200 mila e 100 mln di euro.

Sono agevolabili esclusivamente le acquisizioni avvenute tra soggetti tra i quali non sussistono rapporti di controllo o di collegamento di cui all’art. 2359 del Codice civile e, comunque, realizzate a condizioni di mercato.

Non sono agevolabili i progetti di investimento il cui costo complessivo sia inferiore a 200.000 euro.

Il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ed è cumulabile con gli aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell’importo di aiuto più elevato consentito dalla disciplina europea.

 

Link al testo del Decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 30 agosto 2024, recante: «Modalità di accesso al credito d’imposta ZLS». In Gazzetta Ufficiale n.226 del 26 settembre 2024

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 12 dicembre 2024, prot. n. 445771/2024, recante: «Approvazione del modello di comunicazione per l’utilizzo del contributo sotto forma di credito d’imposta per gli investimenti nelle Zone Logistiche Semplificate, di cui all’articolo 13 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, con le relative istruzioni, e definizione del contenuto e delle modalità di trasmissione», pubblicato il 12.12.2024 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Link al Software di compilazione Credito d’imposta per gli investimenti realizzati nel 2024 nelle Zone Logistiche Semplificate (ZLS)

(Link al sito dell’Agenzia delle entrate: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/credito-imposta-per-gli-investimenti-nelle-zone-logistiche-semplificate-zls-/software-di-compilazione-credito-imposta-per-gli-investimenti-nelle-zone-logistiche-semplificate-zls-imprese)




Comunicazione per la fruizione del Bonus Sud, Sisma Centro-Italia e Zone Economiche Speciali (ZES): nuovo restyling al modello per il credito nelle ZLS e la restituzione degli aiuti in eccesso

Per accedere al credito d’imposta investimenti nelle Zone logistiche semplificate (ZLS) va presentata la comunicazione all’Agenzia delle entrate. In particolare, la data a partire dalla quale sarà possibile la presentazione, mediante l’utilizzo della versione aggiornata del modello, è fissata nel ventesimo giorno lavorativo successivo alla data di adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di istituzione di ogni singola Zona logistica semplificata.

È questa una delle indicazioni fornite dal provvedimento, firmato dal Direttore dell’Agenzia delle entrate, che oltre a dettare le istruzioni per la presentazione della comunicazione per beneficiare del credito d’imposta investimenti in Zone logistiche semplificate, provvede ad aggiornare lo stesso modello per consentire ai beneficiari del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, nei comuni del sisma del Centro- Italia e nelle zone economiche speciali (ZES), la restituzione degli importi eccedenti i massimali.

 

Le novità del modello, spazio al credito d’imposta investimenti Zone logistiche semplificate

La prima novità introdotta con il provvedimento di oggi, riguarda quindi la definizione dei termini e delle modalità di presentazione della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta ZLS. In particolare, viene disposto che la comunicazione è presentata all’Agenzia delle entrate utilizzando il modello già approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017 e modificato, da ultimo, con il provvedimento del 6 aprile 2022. Conseguentemente, il predetto modello e le relative istruzioni, al fine di recepire la disciplina del credito di imposta ZLS, sono sostituiti dal modello e dalle istruzioni stabilite dal presente provvedimento.

 

Come inviare le comunicazioni per fruire del credito d’imposta ZLS

 

La trasmissione telematica della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta ZLS è effettuata utilizzando il software, denominato “Creditoinvestimentisud” (CIM17), disponibile gratuitamente sul sito internet dell’Agenzia delle entrate.

 

Un ulteriore aggiornamento

Il modello di comunicazione viene ulteriormente aggiornato per consentire ai beneficiari la restituzione degli importi eccedenti i massimali – Sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework della Commissione europea – in base a quanto previsto dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 aprile 2022. In sostanza, al beneficiario che abbia superato uno o più dei massimali previgenti è consentito di sottrarre

dal credito d’imposta gli eventuali importi eccedenti. In tal caso, l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è ridotto dell’importo che si intende restituire. In particolare, la restituzione degli importi eccedenti deve avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021.

(Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 7 giugno 2022)

 

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 6 giugno 2022, prot. n. 193276/2022, recante: «Definizione delle modalità di presentazione della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nelle Zone logistiche semplificate, di cui all’articolo 1, commi da 61 a 65-bis, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Modificazioni al modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, nei comuni del sisma del Centro-Italia e nelle zone economiche speciali (ZES), approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017, come modificato, da ultimo, con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 6 aprile 2022», pubblicato il 06.06.2022 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

 

 

Normativa e prassi 

 

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 6 aprile 2022, prot. n. 107620/2022, recante: «Modificazioni al modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, nei comuni del sisma del Centro-Italia e nelle zone economiche speciali (ZES), approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017, come modificato da ultimo con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 ottobre 2021», pubblicato il 06.04.2022 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 ottobre 2021, prot. n. 291090/2021, recante: «Modificazioni al modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, nei comuni del sisma del Centro-Italia e nelle zone economiche speciali (ZES), approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017, come modificato con i provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 dicembre 2017, 9 agosto 2019 e 9 marzo 2021», pubblicato il 27.10.2021 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Link al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 9 marzo 2021, prot.n. 65238, recante: «Modificazioni al modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, nei comuni del sisma del Centro-Italia e nelle zone economiche speciali (ZES), approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017, come modificato con i provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 dicembre 2017 e del 9 agosto 2019», pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate il 9 marzo 2021

Link al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 9 agosto 2019, prot. n. 670294recante: «Definizione delle modalità di presentazione della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nei comuni colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016, di cui all’articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, e del credito d’imposta per gli investimenti nelle zone economiche speciali, di cui all’articolo 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123. Modificazioni al modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, istituito dall’articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017, come modificato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 dicembre 2017», pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate il 9 agosto 2019

Link al testo del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 dicembre 2017, prot. n. 306414/2017, recante: «Modificazioni al modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, istituito dall’articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dall’articolo 7- quater del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017», pubblicato il 29 dicembre 2017 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

 

Link alla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 12 E del 13 aprile 2017: con oggetto: AGEVOLAZIONI FISCALI – Agevolazione per gli investimenti nelle aree svantaggiate – Credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno di cui all’articolo 1, commi 98-108, della L. 28/12/2015, n. 208, come modificato dall’articolo 7-quater del D.L. 29/12/2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla L. 27/02/2017, n. 18 – Modifiche alla disciplina – Ambito territoriale – Misura del credito d’imposta – Limite massimo costi ammissibili

Per quanto compatibile e per quanto non espressamente trattato nella circolare n. 12/2017, in particolare in relazione ai requisiti di accesso all’agevolazione previsti dalla normativa europea, si rinvia alle istruzioni impartite con la circolare n. 34/E del 3 agosto 2016.

Le prime istruzioni per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno ex art. 1, commi da 98 a 108, della legge n. 208/2015

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 34 E del 3 agosto 2016: «AGEVOLAZIONI FISCALI – Agevolazione per gli investimenti nelle aree svantaggiate – Credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle regioni del Mezzogiorno – Soggetti beneficiari – Spese agevolabili -Esemplificazioni – Modalità di computo e di utilizzo del credito d’imposta – Rilevanza del bonus ai fini fiscali – Tassabilità del contributo – Art. 1, commi 98-108, della L. 28/12/2015, n. 208 – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 45080 del 24/03/2016»