Cessionari tax credit bonus energia. Approvati i codici tributo per la compensazione

Come preannunciato dal provvedimento n. 2022/376961 dello scorso 6 ottobre con il quale l’Agenzia delle entrate ha approvato i nuovi modelli per comunicare le opzioni per la cessione dei bonus contro il “caro bollette”, anche in relazione ai contributi maturati per costi di energia e gas sostenuti nel periodo luglio-settembre 2022 (salvo le imprese esercenti l’attività della pesca i cui crediti si riferiscono II trimestre), con “specifica” risoluzione (la 59/E del 11 ottobre 2022) sono stati istituiti appositi codici tributo e sono state impartite le istruzioni per la compilazione del modello F24

Di seguito il testo  integrale della risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 59 dell’11 ottobre 2022, con oggetto: «COMUNICAZIONE DELL’OPZIONE PER LA CESSIONE DEL CREDITO DEI BONUS CONTRO IL “CARO BOLLETTE” – Crediti d’imposta a favore delle imprese in relazione ai maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto di energia elettrica, gas naturale e carburante – Istituzione dei codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti d’imposta acquistati dai cessionari – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia prot. n. 376961 del 6 ottobre 2022

“Con alcuni provvedimenti legislativi sono state introdotte misure agevolative, riconosciute nella forma del credito d’imposta, al fine di compensare parzialmente il maggior onere sostenuto dalle imprese per l’acquisto di energia elettrica, gas naturale e carburante.

La disciplina di riferimento dei crediti d’imposta in parola prevede che gli stessi siano utilizzati in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, oppure ceduti solo per intero a soggetti terzi.

 

Per consentire ai beneficiari originari l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti d’imposta di cui trattasi, con le risoluzioni di seguito specificate sono stati istituiti i seguenti codici tributo:

Codice tributo Descrizione Risoluzione istitutiva
 

6967

credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività della pesca (secondo trimestre 2022) – art. 3-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50  

n. 48/E del 14 settembre 2022

 

6968

credito d’imposta a favore delle imprese energivore (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115  

n. 49/E del 16 settembre 2022

 

6969

credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 2, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115  

n. 49/E del 16 settembre 2022

Codice tributo Descrizione Risoluzione istitutiva
 

6970

credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 3, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115  

n. 49/E del 16 settembre 2022

 

6971

credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 4, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115  

n. 49/E del 16 settembre 2022

 

6972

credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca (terzo trimestre 2022) – art. 7 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115  

n. 49/E del 16 settembre 2022

 

Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia prot. n. 376961 del 6 ottobre 2022 sono state estese le disposizioni del provvedimento prot. n. 253445 del 30 giugno 2022 relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d’imposta riconosciuti in relazione agli oneri sostenuti per l’acquisto di prodotti energetici.

Tanto premesso, per consentire ai cessionari di utilizzare i crediti in compensazione tramite modello F24, sono istituiti i seguenti codici tributo:

  •  “7727” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività della pesca (secondo trimestre 2022) – art. 3-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50”;
  • “7728” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese energivore (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”;
  • “7729” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 2, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”;
  • “7730” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 3, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”;
  • “7731” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 4, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”;
  • “7732” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca (terzo trimestre 2022) – art. 7 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”.

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito compensato, nella colonna “importi a debito versati”.

Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno a cui si riferisce il credito, nel formato “AAAA”.

I crediti utilizzabili in compensazione sono quelli risultanti dalle comunicazioni di cessione, inviate all’Agenzia delle Entrate secondo le modalità e i termini stabiliti dai citati provvedimenti del Direttore dell’Agenzia, per i quali i cessionari abbiano comunicato all’Agenzia, tramite la Piattaforma cessione crediti, l’accettazione della cessione e l’opzione per l’utilizzo in compensazione, ai sensi del richiamato provvedimento.

In fase di elaborazione dei modelli F24 ricevuti, sulla base dei dati risultanti dalle comunicazioni delle opzioni e dalle eventuali successive cessioni, l’Agenzia delle entrate effettua controlli automatizzati allo scopo di verificare che l’ammontare del credito utilizzato in compensazione non ecceda l’importo disponibile per ciascun cessionario, pena lo scarto del modello F24. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24, tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.

 

IL CAPO DIVISIONE

Firmato digitalmente”




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 32 del 2022

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Commenti

 

Con la riforma della giustizia tributaria si passerà dal “libero apprezzamento del giudice” al “libero convincimento” per (potenzialmente) arrivare al c.d. “oltre ogni ragionevole dubbio”: aspetti di riflessione
di Alvise Bullo e Elena De Campo

 

 

Giurisprudenza

 

Corte Suprema di Cassazione:

  • Sezioni Unite Civili

 

Ruolo e cartella non notificata – Interesse “qualificato” per l’impugnazione

 

Limiti alla diretta impugnazione del ruolo e della cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata. Per le SS.UU. della Cassazione lo ius superveniens si applica anche ai giudizi tributari in corso

Corte Suprema di Cassazione – Sezioni Unite Civili – Sentenza n. 26283 del 6 settembre 2022: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Procedimento – Estratto di ruolo – Limiti di impugnabilità degli atti in esso indicati – Limiti all’impugnabilità del ruolo e della cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata – “Ius superveniens” – Art. 3-bis, del D.L. n. 146 del 2021 – Giudizi pendenti – Applicazione – Fondamento – Questioni di legittimità costituzionale della norma – Manifesta infondatezza – Art. 3-bis, comma 1, del D.L. 21/10/2021, n. 146, conv., con mod., dalla L. 17/12/2021, n. 215 – Art. 12, D.P.R. 29/09/1973, n. 602»

 

  • Sezione lavoro

 

Previdenza professionisti – Obbligo di iscrizione alla gestione separata Inps

 

Gestione separata Inps per gli avvocati. Dirimente il modo in cui è svolta l’attività libero-professionale

Corte Suprema di Cassazione – Sezione VI Civile – L – Ordinanza n. 28576 del 3 ottobre 2022: «PROFESSIONISTI -INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Attività professionale per la quale è prevista l’iscrizione ad un albo o ad un elenco – Obbligo di iscrizione alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della L. n. 335 del 1995 – Condizioni e limiti – Requisito dell’abitualità – Accertamento in concreto – Necessità – Art. 2, comma 26, L. 08/08/1995, n. 335 – Art. 44, del D.L. 30/09/2003, n. 269, conv., con mod., dalla L. 24/11/2003, n. 326»

 

Prassi

 

Agenzia delle Entrate

 

 

  Superbonus e altri bonus edilizi 

 

Cessione e sconto in fattura dei bonus edilizi. Le novità introdotte dai decreti Aiuti e Aiuti-bis. Nuovi chiarimenti sulla cessione crediti e istruzioni su come rimediare in caso di ritardi o errori nella comunicazione per l’esercizio dell’opzione

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 33 E del 6 ottobre 2022: «BONUS EDILIZI – Modifiche introdotte dal decreto “Aiuti-bis” alla disciplina dell’opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali di cui all’articolo 121 del D.L. n. 34/2020 – Attività di controllo e profili di responsabilità in tema di utilizzo dei crediti – Circolazione e utilizzo dei crediti derivanti da bonus edilizi – Disciplina della responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari in presenza di concorso nella violazione – Modifiche alla disciplina delle opzioni per la cessione o per lo sconto in tema di cedibilità ai “correntisti” – Regolarizzazione di errori nella indicazione dei dati nella comunicazione per l’esercizio dell’opzione – Richiesta di annullamento dell’accettazione dei crediti ceduti – Comunicazione di opzioni – Remissione in bonis – Criticità relative ai rapporti tra cedente e cessionario – Adempimenti – Art. 121, del D.L. 19/05/2020, n. 34, conv., con mod., dalla L. 17/07/2020, n. 77 (cd. Decreto Rilancio) – Art. 14, del D.L. 17/05/2022, n. 50, conv., con mod., dalla L. 15/07/2022, n. 91 – Art. 33-ter, del D.L. 09/08/2022, n. 115, conv., con mod., dalla L. 21/09/2022, n. 142»

 

Pubblicata dall’Agenzia delle entrate la risoluzione n. 58/E dell’11 ottobre 2022 che contiene le istruzioni per il versamento della sanzione dovuta per avvalersi della remissione in bonis (di cui all’articolo 2, comma 1, D.L. n. 16/2012), ai fini dell’invio della comunicazione dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito dei bonus edilizi (di cui all’articolo 121 D.L. n. 34/2020).

Tale comunicazione, come spiega la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 33 del 6 ottobre 2022, è possibile trasmetterla anche successivamente agli ordinari termini previsti dall’articolo 10-quater, comma 1, decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25. È infatti possibile ampliare la finestra temporale di invio per coloro che non hanno trasmesso entro i termini la comunicazione per l’esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito, ossia entro il 29 aprile 2022 per le spese sostenute nel 2021 e per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020 e avvalersi, a determinate condizioni, della “remissione in bonis”: istituto che consente di inviare la comunicazione fino al 30 novembre 2022 (termine di presentazione della dichiarazione dei redditi), versando un importo pari alla misura minima della sanzione stabilita.

 

 

 

Previdenza professionisti – Operazione Poseidone

 

Operazione Poseidone sui professionisti della Gestione separata Inps. Via le sanzioni civili per l’omessa iscrizione fino all’anno di imposta 2011

Circolare INPS – Direzione Centrale Entrate – Coordinamento Generale Legale – n. 107 del 3 ottobre 2022: «PROFESSIONISTI – Previdenza – Attività professionale per la quale è prevista l’iscrizione ad un albo o ad un elenco -Obbligo di iscrizione alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della L. n. 335 del 1995 – Condizioni – Professionisti interessati dall’operazione Poseidone – Sentenza della Corte Costituzionale n. 104 del 22 aprile 2022 – Effetti – Esonero dal pagamento, in favore dell’Ente previdenziale, delle sanzioni civili per l’omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore dell’articolo 18, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»

 

Legislazione

 

Rivalutazione, riallineamento, affrancamento – Revoca

 

Rivalutazione, riallineamento, affrancamento: entro il 28 novembre “integrativa” per la revoca

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 settembre 2022, prot.n. 370046/2022: «Modalità e termini per l’esercizio della facoltà di revoca di cui all’articolo 1, commi 624 e 624-bis, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dei regimi della rivalutazione, del riallineamento e dell’affrancamento previsti dall’articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126»

 

Bonus energia e gas – Utilizzo e cessione

 

Crediti d’imposta “Caro energia”: aggiornata la procedura per l’invio telematico delle comunicazioni delle cessioni

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 6 ottobre 2022, prot. n. 376961/2022: «Estensione delle modalità di attuazione delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d’imposta riconosciuti in relazione agli oneri sostenuti per l’acquisto di prodotti energetici»

Come preannunciato dal provvedimento n. 2022/376961 dello scorso 6 ottobre con il quale l’Agenzia delle entrate ha approvato i nuovi modelli per comunicare le opzioni per la cessione dei bonus contro il “caro bollette”, anche in relazione ai contributi maturati per costi di energia e gas sostenuti nel periodo luglio-settembre 2022 (salvo le imprese esercenti l’attività della pesca i cui crediti si riferiscono II trimestre), con “specifica” risoluzione (la 59/E dell’11 ottobre 2022) sono stati istituiti appositi codici tributo e sono state impartite le istruzioni per la compilazione del modello F24

 

 

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Crediti d’imposta “Caro energia”: aggiornata la procedura per l’invio telematico delle comunicazioni delle cessioni

Con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 6 ottobre 2022, prot. n. 376961/2022, la procedura per l’invio telematico delle comunicazioni delle cessioni dei crediti è stata estesa ai crediti d’imposta riconosciuti alle imprese in relazione alle spese sostenute nel terzo trimestre 2022 per l’acquisto di prodotti energetici.

 

Si ricorda che il legislatore ha recentemente emanato nuove disposizioni che riconoscono alle imprese ulteriori crediti d’imposta, al ricorrere di determinate condizioni, pari a una quota delle spese sostenute nel 2022 per l’acquisto di energia elettrica, gas e carburanti.

Si tratta, in particolare dei seguenti crediti:

  1. credito d’imposta per l’acquisto di carburante a favore delle imprese esercenti l’attività della pesca (secondo trimestre del 2022), di cui all’articolo 3-bis del decreto-legge n. 50 del 2022, pari al 20% delle spese sostenute;
  2. credito d’imposta a favore delle imprese energivore (terzo trimestre 2022), di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 115 del 2022, pari al 25% delle spese sostenute;
  3. credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (terzo trimestre 2022), di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 115 del 2022, pari al 25% delle spese sostenute;
  4. credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (terzo trimestre 2022), di cui all’articolo 6, comma 3, del decreto-legge n. 115 del 2022, pari al 15% delle spese sostenute;
  5. credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022), di cui all’articolo 6, comma 4, del decreto-legge n. 115 del 2022, pari al 25% delle spese sostenute;
  6. credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca (terzo trimestre 2022), di cui all’articolo 7 del decreto-legge n. 115 del 2022, pari al 20% delle spese sostenute.

I crediti d’imposta di cui ai punti 1 (credito d’imposta per l’acquisto di carburante a favore delle imprese esercenti l’attività della pesca) e 6 (credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca) sono utilizzabili in compensazione tramite modello F24, entro il 31 dicembre 2022; gli altri crediti d’imposta sono utilizzabili entro il 31 marzo 2023.

In alternativa, ai sensi delle richiamate disposizioni, le imprese beneficiarie possono cedere i crediti a soggetti terzi, alle seguenti condizioni:

  • il credito è cedibile «solo per intero» dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di “soggetti qualificati” (banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario e compagnie di assicurazione);
  • in caso di cessione del credito d’imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito medesimo;
  • il credito d’imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente, ossia in compensazione tramite modello F24, entro gli stessi termini.

Inoltre, le richiamate disposizioni prevedono che:

  • si applicano le disposizioni di cui all’articolo 122-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, 34, in base alle quali, entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione delle comunicazioni delle cessioni dei crediti, l’Agenzia delle entrate può sospendere, fino a 30 giorni, le suddette comunicazioni che presentano profili di rischio, per effettuare i necessari controlli preventivi;
  • le modalità attuative della cessione e della tracciabilità del credito d’imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.

Con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 253445 del 30 giugno 2022 sono state approvate le disposizioni attuative per la cessione e la tracciabilità dei crediti d’imposta riconosciuti in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica, gas e carburanti nel primo e nel secondo trimestre 2022.

Tanto premesso, vista la sostanziale analogia delle norme primarie di riferimento, con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 6 ottobre 2022, prot. n. 376961/2022 le disposizioni attuative del richiamato provvedimento del 30 giugno 2022 sono state estese agli ulteriori crediti d’imposta di cui ai punti da 1 a 6, evidenziando, però, le diverse scadenze stabilite dal legislatore per la cessione e la fruizione dei crediti da parte dei cessionari.

Per consentire l’acquisizione delle comunicazioni delle cessioni degli ulteriori crediti d’imposta di cui ai punti da 1 a 6, con il nuovo provvedimento sono state approvate le nuove versioni del “Modello per la comunicazione della cessione dei crediti d’imposta”, delle istruzioni di compilazione e delle relative specifiche tecniche, in sostituzione di quelle approvate con il richiamato provvedimento del 30 giugno 2022.

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 6 ottobre 2022, prot. n. 376961/2022, recante: «Estensione delle modalità di attuazione delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d’imposta riconosciuti in relazione agli oneri sostenuti per l’acquisto di prodotti energetici»