SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 2 del 2025

ATTENZIONE:

gli articoli di questo numero della rivista sono consultabili solo dagli abbonati registrati

 

Tramite il link sottostante potrai scaricare e compilare la cedola per l’abbonamento a “Finanza & Fisco” o il suo rinnovo

(https://www.finanzaefisco.com/abbonamenti/)

 

 

Gli approfondimenti

 

Le prove costituende e costituite, la decisione, gli elementi e i mezzi (di prova), i presupposti (non più di fatto). La nuova L. n. 212 del 2000 è oltremodo chiara, tuttavia merita un approfondimento
di Alvise Bullo e Elena De Campo

Affrancamento straordinario delle riserve in sospensione di imposta con imposta sostitutiva del 10%
di Marco Orlandi

Il trattamento tributario delle indennità e dei c.d. gettoni di presenza corrisposti dalle federazioni nazionali di medicina (F.I.M.M.G., F.I.M.P.) per lo svolgimento delle attività istituzionali
di Dario Festa

 

Giurisprudenza

 

Corte Suprema di Cassazione:

  • Sezioni tributarie

 

Avviso di accertamento – Motivazione e diritto alla difesa

 

Integrazione dell’atto impositivo lacunoso. Inammissibile in giudizio

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 1755 del 24 gennaio 2025: «AVVISO DI ACCERTAMENTO – Motivazione – Motivazione insufficiente – Illegittimità – Integrazione in sede giudiziale – Ammissibilità – Esclusione – Fondamento – Fattispecie – Mancanza di una dettagliata indicazione delle fatture poste alla base dei recuperi – Mancata allegazione di fatture poste alla base dell’avviso di accertamento non individuate con numero e nominativo – L’omessa indicazione di elementi che ne consentano l’individuazione (delle fatture), unitamente alla mancata allegazione, determina un vizio di motivazione dell’atto impositivo che non può essere sanato mediante una successiva integrazione in sede processuale – Affermazione – Condizioni – Prova “di resistenza” che ostensione dei documenti indicati nell’atto impugnato, e ad esso non allegato, ha influenzato (avrebbe potuto influenzare) l’esito dell’accertamento – Art. 42, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Art. 7, della L. 27/07/2000, n. 212»

 

Prassi

 

Agenzia delle entrate

 

Distacco del personale – Rilevante ai fini IVA anche senza “mark-up”

 

Come cambiano le regole IVA per i distacchi di personale

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 38 del 18 febbraio 2025: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Base imponibile – Distacchi e/o prestiti di personale – Personale dipendente di una società distaccato presso altra – Imponibilità – Abrogazione dell’art. 8 comma 35, della L. 11/03/1988, n. 67 – Art. 16-ter del D.L. 17/09/2024, n. 131, conv., con mod., dalla L. 14/11/2024, n. 267 – Art. 30 del D.Lgs. 10/09/2003, n. 276»

 

Comunicazione ex ante al GSE per gli investimenti Industria 4.0 effettuati dal 30 marzo 2024

 

Credito d’imposta “Transizione 4.0”. Il punto sugli obblighi comunicativi

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 69 del 7 marzo 2025: «INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI – Monitoraggio degli incentivi fiscali legati ai Piani Transizione 4.0 e 5.0 – Differenti modalità di comunicazione in base al periodo in cui vengono effettuati gli investimenti, se antecedente o meno alla data di entrata in vigore del DL n. 39/2024 – Investimenti realizzati a decorrere dall’entrata in vigore del decreto-legge n. 39 del 2024 (30 marzo 2024) – Crediti d’imposta, destinati a supportare gli investimenti in beni strumentali e le attività di ricerca e innovazione -Comunicazione preventiva – Necessità – Per investimenti effettuati dal 30 marzo 2024, il beneficiario del credito deve inviare una comunicazione preventiva con i relativi dettagli e, a seguire, un’ulteriore comunicazione a investimento completato – Art. 6, comma 1, del D.L. 29/03/2024, n. 39, conv., con mod., dalla L. 23/05/2024, n. 67»

 

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e della Fondazione Nazionale dei Commercialisti

 

Incentivi agli investimenti 2025

 

Principali agevolazioni alla luce della Legge di bilancio 2025 e incentivi agli investimenti sostenibili

Strumento operativo del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e della Fondazione Nazionale dei Commercialisti del 5 marzo 2025

 

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS)

 

Co.Co.Co., professionisti senza cassa e collaboratori sportivi
Aliquote
contributive in vigore dal 1° gennaio 2025

 

Co.Co.Co., lavoratori autonomi e lavoratori nel settore dello sport: le aliquote contributive e di computo in vigore dal 1° gennaio 2025 per gli iscritti alla Gestione separata

Circolare INPS – Direzione Centrale Entrate – n. 27 del 30 gennaio 2025: «INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI -Co.Co.Co. – Professionisti senza cassa previdenziale iscritti alla Gestione Separata dell’Inps titolari di posizione fiscale ai fini IVA – Aliquote contributive, aliquote di computo, massimale e minimale per l’anno 2025 per gli iscritti alla Gestione separata – Magistrati onorari del contingente a esaurimento confermati che esercitano le funzioni in via non esclusiva – Collaborazioni coordinate e continuative e figure assimilate del lavoro sportivo – Professionisti del settore sportivo dilettantistico – Ripartizione dell’onere contributivo e modalità di versamento – Compensi corrisposti ai collaboratori entro il 12 gennaio 2025 – Art. 2, comma 26, della L 08/08/1995, n. 335 – Art. 2, comma 57, della L. 28/06/2012, n. 92 – Art. 1, comma 223, della L. 30/12/2021, n. 234 – D.Lgs. 28/02/2021, n. 36 come da ultimo modificato dal D.Lgs. 29/08/2023, n. 120»

 

Artigiani ed esercenti attività commerciali – Aliquote contributive in vigore dal 1° gennaio 2025

 

Iscritti alla gestione artigiani e alla gestione degli esercenti attività commerciali: la misura delle aliquote contributive in vigore per l’anno 2025

Circolare INPS – Direzione Centrale Entrate – n. 38 del 7 febbraio 2025: «INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Contribuzione per l’anno 2025 – Contribuzione IVS sul minimale di reddito – Contribuzione IVS sul reddito eccedente il minimale – Massimale di reddito annuo imponibile -Contribuzione a saldo – Imprese con collaboratori – Affittacamere e produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo – Regime contributivo agevolato opzionale per i contribuenti soggetti al regime forfetario – Termini e modalità di versamento – Art. 24, comma 22, del D.L. 06/12/2011, n. 201, conv., con mod., dalla L. 22/12/2011, n. 214»

 

Tribunali

  • Sezioni Lavoro

 

Ultime dai Tribunali, Sezioni Lavoro, sui requisiti di abitualità e prevalenza dell’attività del socio di S.r.l. per l’obbligo contributivo alla gestione commercianti

 

La tematica attinente l’iscrizione alle Gestioni degli artigiani e dei commercianti (e del conseguente obbligo contributivo), per i soci di società a responsabilità limitata è stata oggetto di diverse pronunce da parte dei tribunali. Le decisioni contribuiscono a chiarire in ordine agli obblighi motivazionali e di prova della presenza dei requisiti di abitualità e prevalenza dell’attività svolta dal socio per l’iscrizione alla citate gestioni previdenziali. I giudici hanno evidenziato che, per l’iscrizione alle Gestione INPS, non basta essere socio e/o amministratore della società. È necessaria la prova che il socio partecipi abitualmente e prevalentemente all’attività della società.

 

Le ultime Sentenze

 

Tribunale di Monza n. 177/2025 (in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati) – Nella sentenza i giudici hanno sottolineato che l’iscrizione alla Gestione commercianti è obbligatoria ove si realizzano congiuntamente le ipotesi previste dalla legge e cioè: la titolarità o gestione in proprio di impresa organizzata con prevalenza del lavoro proprio; la piena responsabilità dell’impresa con assunzione dei conseguenti rischi ed oneri; la partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza e il possesso, ove richiesto da norme e regolamenti per l’esercizio dell’attività propria, di licenze e qualifiche professionali. L’iscrizione nella gestione dei commercianti ed il perdurare di tale iscrizione, quindi, risulta subordinata allo svolgimento di attività lavorativa commerciale nell’ambito della società, non essendo sufficiente la mera qualità di socio o amministratore. Ne consegue che, ove il socio amministratore non svolga attività commerciale con carattere di abitualità e prevalenza, non opera l’obbligo di iscrizione nella corrispondente gestione previdenziale, non essendo in tal sussistente il presupposto dell’obbligo contributivo.

Tribunale di Ancona n. 134/2025 (in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati) – In tema di onere probatorio per presenza dei presupposti per l’iscrizione alla gestione commercianti, i giudici anconetani, hanno evidenziato che grava sull’Inps ex art. 2697 c.c. provare la sussistenza dei requisiti per l’iscrizione alla gestione commercianti a fronte della pretesa vantata con titolo esecutivo stragiudiziale quale l’avviso di addebito. Nella sentenza viene, inoltre, rilevato “che a fronte di tali risultanze non è provato che la cancellazione della partita IVA e dell’iscrizione al registro delle imprese sia avvenuta con effetto retroattivo sulla base delle sole dichiarazioni del ricorrente senza ulteriori indagini da parte degli enti preposti come sostenuto dall’opponente tenuto conto che per effettuare la cancellazione della partita IVA con effetto retroattivo è necessario che dai dati e dagli elementi in possesso dell’Agenzia delle Entrate non risulti lo svolgimento dell’attività di impresa (peraltro, la presenza di inattività del titolare della partita IVA per un periodo di tre anni può portare anche alla chiusura d’ufficio)”.

Tribunale di Bari n. 411/2025 (in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati) – Anche per i giudici di pugliesi, la qualità di socio di S.r.l. non è sufficiente a far sorgere l’obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, la cui prova è a carico dell’istituto assicuratore. Inoltre, la previsione di automatismi si risolve in un’inammissibile presunzione assoluta, la quale oblitera di considerare tutti i concorrenti parametri imposti dalla normativa di riferimento a giustificazione dell’eventuale provvedimento amministrativo d’apertura, a carico della persona fisica del socio, di una posizione assicurativa.

Tribunale di Napoli n. 1439/2025 (in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati) – Per i giudici partenopei, se il dipendente imprenditore, socio o collaboratore ha un contratto part-time in ogni caso, l’obbligo di versare contributi doppi all’Inps non è, comunque, automatico, ma dipende dall’abitualità e prevalenza dell’attività svolta. La verifica dell’abitualità e prevalenza non dipende strettamente dall’orario previsto nel contratto (part-time sotto o sopra il 50%), né dall’attività che produce il reddito maggiore, ma è solo l’attento esame del caso concreto (un elemento di valutazione può essere, ad esempio, il tempo dedicato all’attività artigiana o commerciale) che può stabilire l’obbligo, o meno, di pagare contribuzione doppia, cosa di cui non vi è traccia nell’accertamento impugnato.

 

Vedi anche:

Socio e amministratore di Srl. I requisiti e prove per l’iscrizione d’ufficio alla gestione Inps commercianti

Tribunale di Roma – Sezione IV Lavoro – Sentenza n. 11246 dell’11 dicembre 2023: «INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Iscrizione nella gestione IVS – Socio di società Srl – Socio e amministratore di S.r.l. – Requisiti che devono ricorrere affinché sorga l’obbligo dell’iscrizione alla gestione commercianti Inps – Partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza – Onere della prova – Art. 1, comma 203, della L 23/12/1996, n. 662»

Conforme:  Tribunale di Roma – Sezione Lavoro – Sentenza n. 3720 dell’9 giugno 2023

 

 

Avvertenze – Le informazioni e i materiali pubblicati sul sito sono curati al meglio al fine di renderli il più possibile esenti da errori. Tuttavia errori, inesattezze ed omissioni sono sempre possibili. Si declina, pertanto, qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.




Cessionari tax credit bonus energia. Approvati i codici tributo per la compensazione

Come preannunciato dal provvedimento n. 2022/376961 dello scorso 6 ottobre con il quale l’Agenzia delle entrate ha approvato i nuovi modelli per comunicare le opzioni per la cessione dei bonus contro il “caro bollette”, anche in relazione ai contributi maturati per costi di energia e gas sostenuti nel periodo luglio-settembre 2022 (salvo le imprese esercenti l’attività della pesca i cui crediti si riferiscono II trimestre), con “specifica” risoluzione (la 59/E del 11 ottobre 2022) sono stati istituiti appositi codici tributo e sono state impartite le istruzioni per la compilazione del modello F24

Di seguito il testo  integrale della risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 59 dell’11 ottobre 2022, con oggetto: «COMUNICAZIONE DELL’OPZIONE PER LA CESSIONE DEL CREDITO DEI BONUS CONTRO IL “CARO BOLLETTE” – Crediti d’imposta a favore delle imprese in relazione ai maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto di energia elettrica, gas naturale e carburante – Istituzione dei codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti d’imposta acquistati dai cessionari – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia prot. n. 376961 del 6 ottobre 2022

“Con alcuni provvedimenti legislativi sono state introdotte misure agevolative, riconosciute nella forma del credito d’imposta, al fine di compensare parzialmente il maggior onere sostenuto dalle imprese per l’acquisto di energia elettrica, gas naturale e carburante.

La disciplina di riferimento dei crediti d’imposta in parola prevede che gli stessi siano utilizzati in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, oppure ceduti solo per intero a soggetti terzi.

 

Per consentire ai beneficiari originari l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti d’imposta di cui trattasi, con le risoluzioni di seguito specificate sono stati istituiti i seguenti codici tributo:

Codice tributo Descrizione Risoluzione istitutiva
 

6967

credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività della pesca (secondo trimestre 2022) – art. 3-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50  

n. 48/E del 14 settembre 2022

 

6968

credito d’imposta a favore delle imprese energivore (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115  

n. 49/E del 16 settembre 2022

 

6969

credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 2, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115  

n. 49/E del 16 settembre 2022

Codice tributo Descrizione Risoluzione istitutiva
 

6970

credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 3, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115  

n. 49/E del 16 settembre 2022

 

6971

credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 4, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115  

n. 49/E del 16 settembre 2022

 

6972

credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca (terzo trimestre 2022) – art. 7 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115  

n. 49/E del 16 settembre 2022

 

Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia prot. n. 376961 del 6 ottobre 2022 sono state estese le disposizioni del provvedimento prot. n. 253445 del 30 giugno 2022 relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d’imposta riconosciuti in relazione agli oneri sostenuti per l’acquisto di prodotti energetici.

Tanto premesso, per consentire ai cessionari di utilizzare i crediti in compensazione tramite modello F24, sono istituiti i seguenti codici tributo:

  •  “7727” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività della pesca (secondo trimestre 2022) – art. 3-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50”;
  • “7728” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese energivore (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”;
  • “7729” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 2, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”;
  • “7730” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 3, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”;
  • “7731” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 4, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”;
  • “7732” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca (terzo trimestre 2022) – art. 7 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”.

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito compensato, nella colonna “importi a debito versati”.

Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno a cui si riferisce il credito, nel formato “AAAA”.

I crediti utilizzabili in compensazione sono quelli risultanti dalle comunicazioni di cessione, inviate all’Agenzia delle Entrate secondo le modalità e i termini stabiliti dai citati provvedimenti del Direttore dell’Agenzia, per i quali i cessionari abbiano comunicato all’Agenzia, tramite la Piattaforma cessione crediti, l’accettazione della cessione e l’opzione per l’utilizzo in compensazione, ai sensi del richiamato provvedimento.

In fase di elaborazione dei modelli F24 ricevuti, sulla base dei dati risultanti dalle comunicazioni delle opzioni e dalle eventuali successive cessioni, l’Agenzia delle entrate effettua controlli automatizzati allo scopo di verificare che l’ammontare del credito utilizzato in compensazione non ecceda l’importo disponibile per ciascun cessionario, pena lo scarto del modello F24. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24, tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.

 

IL CAPO DIVISIONE

Firmato digitalmente”




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 32 del 2022

ATTENZIONE:

gli articoli di questo numero della rivista sono consultabili solo dagli abbonati registrati

 

Tramite il link sottostante potrai scaricare e compilare la cedola per l’abbonamento a “Finanza & Fisco” o il suo rinnovo

(https://www.finanzaefisco.com/abbonamenti/)

 

 

Commenti

 

Con la riforma della giustizia tributaria si passerà dal “libero apprezzamento del giudice” al “libero convincimento” per (potenzialmente) arrivare al c.d. “oltre ogni ragionevole dubbio”: aspetti di riflessione
di Alvise Bullo e Elena De Campo

 

 

Giurisprudenza

 

Corte Suprema di Cassazione:

  • Sezioni Unite Civili

 

Ruolo e cartella non notificata – Interesse “qualificato” per l’impugnazione

 

Limiti alla diretta impugnazione del ruolo e della cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata. Per le SS.UU. della Cassazione lo ius superveniens si applica anche ai giudizi tributari in corso

Corte Suprema di Cassazione – Sezioni Unite Civili – Sentenza n. 26283 del 6 settembre 2022: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Procedimento – Estratto di ruolo – Limiti di impugnabilità degli atti in esso indicati – Limiti all’impugnabilità del ruolo e della cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata – “Ius superveniens” – Art. 3-bis, del D.L. n. 146 del 2021 – Giudizi pendenti – Applicazione – Fondamento – Questioni di legittimità costituzionale della norma – Manifesta infondatezza – Art. 3-bis, comma 1, del D.L. 21/10/2021, n. 146, conv., con mod., dalla L. 17/12/2021, n. 215 – Art. 12, D.P.R. 29/09/1973, n. 602»

 

  • Sezione lavoro

 

Previdenza professionisti – Obbligo di iscrizione alla gestione separata Inps

 

Gestione separata Inps per gli avvocati. Dirimente il modo in cui è svolta l’attività libero-professionale

Corte Suprema di Cassazione – Sezione VI Civile – L – Ordinanza n. 28576 del 3 ottobre 2022: «PROFESSIONISTI -INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Attività professionale per la quale è prevista l’iscrizione ad un albo o ad un elenco – Obbligo di iscrizione alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della L. n. 335 del 1995 – Condizioni e limiti – Requisito dell’abitualità – Accertamento in concreto – Necessità – Art. 2, comma 26, L. 08/08/1995, n. 335 – Art. 44, del D.L. 30/09/2003, n. 269, conv., con mod., dalla L. 24/11/2003, n. 326»

 

Prassi

 

Agenzia delle Entrate

 

 

  Superbonus e altri bonus edilizi 

 

Cessione e sconto in fattura dei bonus edilizi. Le novità introdotte dai decreti Aiuti e Aiuti-bis. Nuovi chiarimenti sulla cessione crediti e istruzioni su come rimediare in caso di ritardi o errori nella comunicazione per l’esercizio dell’opzione

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 33 E del 6 ottobre 2022: «BONUS EDILIZI – Modifiche introdotte dal decreto “Aiuti-bis” alla disciplina dell’opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali di cui all’articolo 121 del D.L. n. 34/2020 – Attività di controllo e profili di responsabilità in tema di utilizzo dei crediti – Circolazione e utilizzo dei crediti derivanti da bonus edilizi – Disciplina della responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari in presenza di concorso nella violazione – Modifiche alla disciplina delle opzioni per la cessione o per lo sconto in tema di cedibilità ai “correntisti” – Regolarizzazione di errori nella indicazione dei dati nella comunicazione per l’esercizio dell’opzione – Richiesta di annullamento dell’accettazione dei crediti ceduti – Comunicazione di opzioni – Remissione in bonis – Criticità relative ai rapporti tra cedente e cessionario – Adempimenti – Art. 121, del D.L. 19/05/2020, n. 34, conv., con mod., dalla L. 17/07/2020, n. 77 (cd. Decreto Rilancio) – Art. 14, del D.L. 17/05/2022, n. 50, conv., con mod., dalla L. 15/07/2022, n. 91 – Art. 33-ter, del D.L. 09/08/2022, n. 115, conv., con mod., dalla L. 21/09/2022, n. 142»

 

Pubblicata dall’Agenzia delle entrate la risoluzione n. 58/E dell’11 ottobre 2022 che contiene le istruzioni per il versamento della sanzione dovuta per avvalersi della remissione in bonis (di cui all’articolo 2, comma 1, D.L. n. 16/2012), ai fini dell’invio della comunicazione dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito dei bonus edilizi (di cui all’articolo 121 D.L. n. 34/2020).

Tale comunicazione, come spiega la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 33 del 6 ottobre 2022, è possibile trasmetterla anche successivamente agli ordinari termini previsti dall’articolo 10-quater, comma 1, decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25. È infatti possibile ampliare la finestra temporale di invio per coloro che non hanno trasmesso entro i termini la comunicazione per l’esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito, ossia entro il 29 aprile 2022 per le spese sostenute nel 2021 e per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020 e avvalersi, a determinate condizioni, della “remissione in bonis”: istituto che consente di inviare la comunicazione fino al 30 novembre 2022 (termine di presentazione della dichiarazione dei redditi), versando un importo pari alla misura minima della sanzione stabilita.

 

 

 

Previdenza professionisti – Operazione Poseidone

 

Operazione Poseidone sui professionisti della Gestione separata Inps. Via le sanzioni civili per l’omessa iscrizione fino all’anno di imposta 2011

Circolare INPS – Direzione Centrale Entrate – Coordinamento Generale Legale – n. 107 del 3 ottobre 2022: «PROFESSIONISTI – Previdenza – Attività professionale per la quale è prevista l’iscrizione ad un albo o ad un elenco -Obbligo di iscrizione alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della L. n. 335 del 1995 – Condizioni – Professionisti interessati dall’operazione Poseidone – Sentenza della Corte Costituzionale n. 104 del 22 aprile 2022 – Effetti – Esonero dal pagamento, in favore dell’Ente previdenziale, delle sanzioni civili per l’omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore dell’articolo 18, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»

 

Legislazione

 

Rivalutazione, riallineamento, affrancamento – Revoca

 

Rivalutazione, riallineamento, affrancamento: entro il 28 novembre “integrativa” per la revoca

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 settembre 2022, prot.n. 370046/2022: «Modalità e termini per l’esercizio della facoltà di revoca di cui all’articolo 1, commi 624 e 624-bis, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dei regimi della rivalutazione, del riallineamento e dell’affrancamento previsti dall’articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126»

 

Bonus energia e gas – Utilizzo e cessione

 

Crediti d’imposta “Caro energia”: aggiornata la procedura per l’invio telematico delle comunicazioni delle cessioni

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 6 ottobre 2022, prot. n. 376961/2022: «Estensione delle modalità di attuazione delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d’imposta riconosciuti in relazione agli oneri sostenuti per l’acquisto di prodotti energetici»

Come preannunciato dal provvedimento n. 2022/376961 dello scorso 6 ottobre con il quale l’Agenzia delle entrate ha approvato i nuovi modelli per comunicare le opzioni per la cessione dei bonus contro il “caro bollette”, anche in relazione ai contributi maturati per costi di energia e gas sostenuti nel periodo luglio-settembre 2022 (salvo le imprese esercenti l’attività della pesca i cui crediti si riferiscono II trimestre), con “specifica” risoluzione (la 59/E dell’11 ottobre 2022) sono stati istituiti appositi codici tributo e sono state impartite le istruzioni per la compilazione del modello F24

 

 

Avvertenze – Le informazioni e i materiali pubblicati sul sito sono curati al meglio al fine di renderli il più possibile esenti da errori. Tuttavia errori, inesattezze ed omissioni sono sempre possibili. Si declina, pertanto, qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.




Crediti d’imposta “Caro energia”: aggiornata la procedura per l’invio telematico delle comunicazioni delle cessioni

Con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 6 ottobre 2022, prot. n. 376961/2022, la procedura per l’invio telematico delle comunicazioni delle cessioni dei crediti è stata estesa ai crediti d’imposta riconosciuti alle imprese in relazione alle spese sostenute nel terzo trimestre 2022 per l’acquisto di prodotti energetici.

 

Si ricorda che il legislatore ha recentemente emanato nuove disposizioni che riconoscono alle imprese ulteriori crediti d’imposta, al ricorrere di determinate condizioni, pari a una quota delle spese sostenute nel 2022 per l’acquisto di energia elettrica, gas e carburanti.

Si tratta, in particolare dei seguenti crediti:

  1. credito d’imposta per l’acquisto di carburante a favore delle imprese esercenti l’attività della pesca (secondo trimestre del 2022), di cui all’articolo 3-bis del decreto-legge n. 50 del 2022, pari al 20% delle spese sostenute;
  2. credito d’imposta a favore delle imprese energivore (terzo trimestre 2022), di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 115 del 2022, pari al 25% delle spese sostenute;
  3. credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (terzo trimestre 2022), di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 115 del 2022, pari al 25% delle spese sostenute;
  4. credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (terzo trimestre 2022), di cui all’articolo 6, comma 3, del decreto-legge n. 115 del 2022, pari al 15% delle spese sostenute;
  5. credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022), di cui all’articolo 6, comma 4, del decreto-legge n. 115 del 2022, pari al 25% delle spese sostenute;
  6. credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca (terzo trimestre 2022), di cui all’articolo 7 del decreto-legge n. 115 del 2022, pari al 20% delle spese sostenute.

I crediti d’imposta di cui ai punti 1 (credito d’imposta per l’acquisto di carburante a favore delle imprese esercenti l’attività della pesca) e 6 (credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca) sono utilizzabili in compensazione tramite modello F24, entro il 31 dicembre 2022; gli altri crediti d’imposta sono utilizzabili entro il 31 marzo 2023.

In alternativa, ai sensi delle richiamate disposizioni, le imprese beneficiarie possono cedere i crediti a soggetti terzi, alle seguenti condizioni:

  • il credito è cedibile «solo per intero» dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di “soggetti qualificati” (banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario e compagnie di assicurazione);
  • in caso di cessione del credito d’imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito medesimo;
  • il credito d’imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente, ossia in compensazione tramite modello F24, entro gli stessi termini.

Inoltre, le richiamate disposizioni prevedono che:

  • si applicano le disposizioni di cui all’articolo 122-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, 34, in base alle quali, entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione delle comunicazioni delle cessioni dei crediti, l’Agenzia delle entrate può sospendere, fino a 30 giorni, le suddette comunicazioni che presentano profili di rischio, per effettuare i necessari controlli preventivi;
  • le modalità attuative della cessione e della tracciabilità del credito d’imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.

Con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 253445 del 30 giugno 2022 sono state approvate le disposizioni attuative per la cessione e la tracciabilità dei crediti d’imposta riconosciuti in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica, gas e carburanti nel primo e nel secondo trimestre 2022.

Tanto premesso, vista la sostanziale analogia delle norme primarie di riferimento, con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 6 ottobre 2022, prot. n. 376961/2022 le disposizioni attuative del richiamato provvedimento del 30 giugno 2022 sono state estese agli ulteriori crediti d’imposta di cui ai punti da 1 a 6, evidenziando, però, le diverse scadenze stabilite dal legislatore per la cessione e la fruizione dei crediti da parte dei cessionari.

Per consentire l’acquisizione delle comunicazioni delle cessioni degli ulteriori crediti d’imposta di cui ai punti da 1 a 6, con il nuovo provvedimento sono state approvate le nuove versioni del “Modello per la comunicazione della cessione dei crediti d’imposta”, delle istruzioni di compilazione e delle relative specifiche tecniche, in sostituzione di quelle approvate con il richiamato provvedimento del 30 giugno 2022.

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 6 ottobre 2022, prot. n. 376961/2022, recante: «Estensione delle modalità di attuazione delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d’imposta riconosciuti in relazione agli oneri sostenuti per l’acquisto di prodotti energetici»