SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 38 del 2021

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Commenti

 

Decreto-Legge “Fisco e Lavoro”. Le misure introdotte in materia di riscossione nel testo approvato dal Senato
di Enrico Molteni

 

 

Giurisprudenza

 

 

Corte Suprema di Cassazione:

  • Sezioni Tributarie

 

 

Accertamento induttivo – Deduzione dei costi

 

Accertamento induttivo “puro”. Tassare il profitto lordo, anziché quello netto, è in contrasto con il parametro costituzionale della capacità contributiva

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 22576 del 10 agosto 2021: «ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – Accertamento induttivo – Redditi d’impresa – Accertamento del reddito di impresa con metodo induttivo – Accertamento induttivo, cd. puro – Presunzioni “supersemplici” – Ammissibilità – Obblighi dell’Amministrazione finanziaria – Ricostruzione della situazione reddituale complessiva – Necessaria valutazione dei costi per la determinazione dei profitti – Necessità di tenere conto delle componenti negative del reddito – Sussistenza -Art. 39, comma 2, del D.P.R 29/09/1973, n. 600 – Art. 53 Cost.»

 

 

Accertamento dell’utile extracontabile sociale
Difesa del socio

 

Soci di società di capitali a ristretta compagine sociale. La presunzione di attribuzione degli utili extracontabili vinta con la dimostrazione della estraneità alla gestione e conduzione societaria (rileva l’estraneità al giudizio penale sugli altri soggetti coinvolti nella compagine sociale)

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza  n. 24870 del 15 settembre 2021: «IMPOSTE SUI REDDITI – IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) – Redditi di capitale – Società di capitali a ristretta base partecipativa – Utili extracontabili – Distribuzione ai soci – Presunzione – Prova contraria – Ammissibilità – Dimostrazione della estraneità alla gestione societaria – Necessità – Caso di specie – Prova liberatoria – Circostanza che nel procedimento penale relativo a fatti riguardanti la gestione della società, il contribuente ricorrente non era neppure stato rinviato a giudizio, a differenza degli altri soggetti coinvolti nella compagine o nell’amministrazione della stessa – Art. 44, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917»

 

Società di capitali a ristretta base sociale. La lite con l’amministratore permette al socio “estraneo” di vincere la presunzione di attribuzione degli utili extracontabili

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 25806 del 23 settembre 2021: «ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – IMPOSTE SUI REDDITI – IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) – Redditi di capitale – Società di capitali a ristretta base partecipativa – Presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili accertati in capo alla società – Legittimità – Prova contraria – Prove dell’estraneità alla gestione e alla conduzione societaria – Sufficienza – Caso di specie – Disaccordo nella gestione tra amministratore e socio – Comprovato dissenso con il socio amministratore – Presenza di iniziative giudiziarie volte al conseguimento della documentazione contabile al fine di svolgere il controllo/ispezione previsto dall’art. 2476 cod. civ. – Art. 44, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917»

 

Distribuzione ai soci degli utili extrabilancio. Il conflitto tra socio e amministratore libera dalla presunzione

Corte Suprema di Cassazione – Sezione VI Civile – T – Ordinanza n. 29794 del 25 ottobre 2021: «ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – IMPOSTE SUI REDDITI – IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) – Redditi di capitale – Società di capitali a ristretta base sociale – Presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili accertati in capo alla società – Legittimità – Prova contraria – Prove dell’estraneità alla gestione e alla conduzione societaria – Sufficienza – Caso di specie – Rapporti socio contribuente e socio amministratore profondamente deteriorati, degenerati in liti giudiziarie civili e procedimenti penali – Art. 44, del D.P.R 22/12/1986, n. 917»

 

 

Prassi

 

Agenzia delle Entrate

 

Oneri documentali in materia di prezzi di trasferimento

 

Transfer pricing. Le istruzioni definitive sulla documentazione idonea per beneficiare della disapplicazione delle sanzioni in caso di rettifica

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 15 E del 26 novembre 2021: «IMPOSTE SUI REDDITI – Norme generali sulle valutazioni – SANZIONI TRIBUTARIE – Esimenti – Prezzi di trasferimento praticati nell’ambito delle operazioni infragruppo – Chiarimenti in tema di documentazione idonea a consentire il riscontro della conformità al principio di libera concorrenza dei prezzi di trasferimento praticati (transfer pricing documentation – TP Doc) – “Masterfile” e “Documentazione Nazionale” – Artt. 1, comma 6 e 2, comma 4-ter, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471 – Art. 110, comma 7, del DPR 22/12/1986, n. 917 – D.M. Finanze del 14/05/2018Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 23/11/2020, prot. 360494»

 

Individuazione dei codici tributo

 

Crediti d’imposta sostenuti dalla misura “Investimento 1: Transizione 4.0”. Identificati i codici tributo e istruzioni per la dichiarazione dei bonus maturati

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 68 E del 30 novembre 2021: «RISCOSSIONE – Individuazione dei codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti d’imposta sostenuti dalla misura “Investimento 1: Transizione 4.0” – Decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, recante l’approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e resilienza dell’Italia (PNRR)»

 

 

 

SpecialeDecreto-legge “Antifrode
Attuazione e chiarimenti

 

Cessione del credito – Controlli antifrode

Antifrode” nella cessione dei crediti. Il provvedimento attuativo con le regole dei controlli preventivi

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 1° dicembre 2021, prot. n. 340450/2021: «Definizione dei criteri e delle modalità per la sospensione, ai sensi dell’articolo 122-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, introdotto dall’articolo 2 del decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157, delle comunicazioni delle cessioni, anche successive alla prima, e delle opzioni inviate all’Agenzia delle entrate ai sensi degli articoli 121 e 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34»

 

Agevolazioni nel settore dell’edilizia – Visto e attestazione

Superbonus e altri Bonus in edilizia. Diffusi i primi chiarimenti sulle modifiche introdotte dal decreto-legge “Antifrode”

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 16 E del 29 novembre 2021: «DECRETO-LEGGE “ANTIFRODE” – Superbonus – Bonus edilizi diversi dal Superbonus – Interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica – Misure di contrasto alle frodi in materia di detrazioni per lavori edilizi e cessioni dei crediti – Estensione dell’obbligo del visto di conformità e della congruità dei prezzi – Rafforzamento dei controlli preventivi – Artt. 119, 121, 122 e 122-bis, del D.L. 19/05/2020, n. 34, conv., con mod., dalla L. 17/07/2020, n. 77 – D.L. 11/11/2021, n. 157Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 12 novembre 2021, prot. n. 312528/2021»

 

 

 

Legislazione

 

Avvisi bonari – Cancellazione delle sanzioni e delle somme aggiuntive

 

Definizione avvisi bonari da controlli automatizzati delle dichiarazioni relative al periodo di imposta 2017 e 2018. Per l’autodichiarazione più tempo e modello “ufficiale

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 3 dicembre 2021, prot. n. 345838/2021: «Definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni. Ulteriori disposizioni attuative dell’articolo 5, commi da 1 a 9, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69. Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 275852 del 18 ottobre 2021»

 

 

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Crediti d’imposta sostenuti dalla misura “Investimento 1: Transizione 4.0”. Identificati i codice tributo e istruzioni per la dichiarazione dei bonus maturati

 

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 68/E del 30 novembre 2021 (di seguito riportata) identifica i codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti d’imposta sostenuti dalla misura “Investimento 1: Transizione 4.0” – Decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, recante l’approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e resilienza dell’Italia (PNRR)

 

 

Aggiornamento al 26 luglio 2023

Credito d’imposta per investimenti 4.0. Ridenominazione del codice tributo “6936

Con la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 45 del 26 luglio 2023 il codice tributo “6936” per il credito di imposta in beni strumentali è stato si ridenominato in : “6936” – “Credito d’imposta investimenti in beni strumentalinuovi di cui all’allegato A alla legge n. 232/2016 – art. 1, commi 1056, 1057e 1057-bis, legge n. 178/2020”.

Restano ferme le indicazioni sulle modalità di compilazione contenute nella risoluzione n. 3/E del 13 gennaio 2021.

 

 

Il testo della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 68 del 30 novembre 2021, con oggetto: RISCOSSIONE – Individuazione dei codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti d’imposta sostenuti dalla misura “Investimento 1: Transizione 4.0” – Decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, recante l’approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e resilienza dell’Italia (PNRR)

 

Il 13 luglio 2021 il Consiglio ECOFIN ha adottato la Decisione di esecuzione relativa all’approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e la resilienza dell’Italia (PNRR). Nell’allegato alla Decisione vengono descritte le riforme e gli investimenti previsti dal PNRR, caratterizzati da puntuali obiettivi e traguardi secondo una precisa cadenza temporale, al cui conseguimento si lega l’assegnazione delle risorse su base semestrale.

In particolare, la misura Investimento 1: Transizione 4.0” (M1C2-1) prevista dal PNRR ha l’obiettivo di sostenere la trasformazione digitale delle imprese, incentivando gli investimenti a sostegno della digitalizzazione attraverso il riconoscimento di tre tipologie di crediti di imposta alle imprese che investono in: a) beni capitali; b) ricerca, sviluppo e innovazione; c) attività di formazione alla digitalizzazione e di sviluppo delle relative competenze.

Le misure agevolative in argomento sono attualmente disciplinate:

  • dall’articolo 1, commi 189-190, della legge 27 dicembre 2019 n. 160 e dall’articolo 1, commi da 1054 a 1058, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (credito d’imposta per investimenti in beni strumentali materiali 4.0, immateriali 4.0 ed immateriali standard);
  • dall’articolo 1, commi 198-209, della legge 27 dicembre 2019 n. 160 (credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e altre attività innovative per la competitività delle imprese);
  • dall’articolo 1, commi da 46 a 56, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (credito d’imposta per le spese di formazione nel settore delle tecnologie 4.0).

Inoltre, il richiamato allegato alla Decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021, nel descrivere il “Traguardo” della misura “Investimento 1: Transizione 4.0”, prevede, tra l’altro, che “Con risoluzione dell’Agenzia delle entrate devono essere definiti codici tributo per consentire ai beneficiari di utilizzare il credito d’imposta tramite modello F24”.

Tanto premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta citati tramite il modello F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, sono utilizzati i seguenti codici tributo, secondo le istruzioni indicate nelle rispettive risoluzioni istitutive.

 

Risoluzione n. 3/E del 13 gennaio 2021

 

 

  • 6933” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato A alla legge n. 232/2016 – art. 1, comma 189, legge n. 160/2019”;
  • 6934” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato B alla legge n. 232/2016 – art. 1, comma 190, legge n. 160/2019”;
  • “6935” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016) – art. 1, commi 1054 e 1055, legge n. 178/2020”. Questo codice tributo è relativo sia ai beni materiali che ai beni immateriali. In ogni caso la parte finanziata dal PNRR è solo quella relativa ai beni immateriali;

  •  “6936” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato A alla legge n. 232/2016 – art. 1, commi 1056 e 1057, legge n. 178/2020”;

  • “6937” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato B alla legge n. 232/2016 – art. 1, comma 1058, legge n. 178/2020”.

Il codice tributo “6932”, denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016) – art. 1, comma 188, legge n. 160/2019”, istituito con la citata risoluzione n. 3/E del 13 gennaio 2021, è utilizzabile per le misure agevolative a cui si riferisce, che non sono finanziate dal PNRR.

 

Risoluzione n. 13/E del 1° marzo 2021

 

 

  • 6938” denominato “Credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative – art. 1, c. 198 e ss., legge n. 160 del 2019”.

 

Per completezza, si conferma che rimangono validi i seguenti codici tributo istituiti con la citata risoluzione n. 13/E del 1° marzo 2021, che non sono relativi a misure finanziate nell’ambito del PNRR:

  • “6939” denominato “Credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo – Misura incrementale per gli investimenti nelle regioni del Mezzogiorno – art. 244, c. 1, DL n. 34 del 2020”;
  • “6940” denominato “Credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo – Misura incrementale per gli investimenti nelle regioni del sisma centro Italia – art. 244, c. 1, DL n. 34 del 2020”.

 

Risoluzione n. 6/E del 17 gennaio 2019

 

  • 6897” denominato “credito d’imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Industria 4.0 – art. 1, commi da 46 a 56, della legge n. 205/2017 e art. 1, commi da 78 a 81, della legge n. 145/2018”.

 

 

Ai fini del puntuale monitoraggio delle sopra descritte misure agevolative, i dati dei crediti d’imposta maturati e fruiti sono indicati anche nelle dichiarazioni dei redditi dei soggetti beneficiari, secondo le relative istruzioni approvate con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.

In particolare nelle dichiarazioni dei redditi 2021 per l’anno d’imposta 2020:

  • il credito d’imposta di cui al codice “6933”, denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato A alla legge n. 232/2016 – art. 1, comma 189, legge n. 160/2019”, sarà monitorato nel quadro RU sez. I codice “2H” e nella sez. IV rigo RU120 col. 2;
  • il credito d’imposta di cui al codice “6934”, denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato B alla legge n. 232/2016 – art. 1, comma 190, legge n. 160/2019”, sarà monitorato nel quadro RU sez. I codice “3H” e nella sez. IV rigo RU120 col. 3;
  • il credito d’imposta di cui al codice “6935”, denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016) – art. 1, commi 1054 e 1055, legge n. 178/2020”, sarà monitorato nel quadro RU I codice “L3” e, al fine di rilevare gli investimenti relativi ai soli beni immateriali (gli unici finanziati dal PNRR), nella sez. IV rigo RU130 col. 2 e col. 3;
  • il credito d’imposta di cui al codice “6936”, denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato A alla legge n. 232/2016 – art. 1, commi 1056 e 1057, legge n. 178/2020”, sarà monitorato nel quadro RU sez. I codice “2L” e nella sez. IV rigo RU130 col 5;
  • il credito d’imposta di cui al codice “6937”, denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato B alla legge n. 232/2016 – art. 1, comma 1058, legge n. 178/2020”, sarà monitorato nel quadro RU sez. I codice “3L” e nella sez. IV rigo RU130 col 6.

Per i codici tributo qui elencati, saranno individuate modalità analoghe di monitoraggio anche nelle dichiarazioni dei redditi per gli anni d’imposta successivi, nelle quali saranno inoltre monitorabili:

  • il credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo (codice tributo 6938), finanziato dal PNRR solo a partire dall’anno d’imposta 2021, che sarà pertanto rilevabile a partire dalle dichiarazioni dei redditi 2022 per l’anno d’imposta 2021;
  • il credito d’imposta per le spese di formazione (codice tributo 6897), finanziato dal PNRR solo a partire dall’anno d’imposta 2021, che sarà pertanto rilevabile a partire dalle dichiarazioni dei redditi 2022 per l’anno d’imposta 2021. Attualmente viene indicato nel quadro RU sez. I codice “F7”.