Transizione 5.0: l’Agenzia delle entrate chiarisce come utilizzare il credito residuo al 31 dicembre 2025

Con la Risoluzione n. 1/E, del 12 gennaio 2026, l’Agenzia delle entrate detta istruzioni sulle modalità di fruizione in compensazione del credito d’imposta “Transizione 5.0” (art. 38, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, conv., con mod. dalla legge 29 aprile 2024, n. 56,) che risulta “residuo” al 31 dicembre 2025.

Il chiarimento si innesta sulla regola prevista dal comma 13 dell’art. 38, D.L. n. 19/2024 secondo cui il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione ex art. 17, D.Lgs. n. 241/1997), decorsi cinque giorni dalla regolare trasmissione da parte del GSE all’Agenzia delle entrate dell’elenco previsto dalla norma, e con modello F24 trasmesso solo tramite i servizi telematici dell’Agenzia, a pena di rifiuto.

Il “residuo” “alla predetta data (al 31 dicembre 2025) è riportato in avanti ed è utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo”.

Il documento di prassi precisa che il credito di imposta residuo al 31 dicembre 2025 è suddiviso in cinque quote annuali di pari importo riferite agli anni dal 2026 al 2030, visibili nel cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

In altri termini, dal 1° gennaio 2026 la fruizione del “residuo” non avviene più come massa unica: si “trasforma” in 5 quote annuali.

 

Compilazione dell’F24: codice tributo e “anno di riferimento”

 

Sul piano operativo, l’Agenzia chiarisce che “l’importo annuo è utilizzato in compensazione indicando il codice tributo “7072” istituito con risoluzione n. 63/E del 18 dicembre 2024 e, quale anno di riferimento, l’anno dal quale è utilizzabile in compensazione la quota annuale del credito derivante dalla ripartizione, nel formato “AAAA”, indicato nel cassetto fiscale”.

Pertanto, l’“anno di riferimento” non è una scelta discrezionale, ma va allineato a quanto l’Agenzia espone nel Cassetto per ciascuna annualità.

 

Controlli automatizzati e scarto dell’F24 se si supera la quota

 

La Risoluzione annuncia, inoltre, un presidio “bloccante”: “in fase di elaborazione dei modelli F24, l’Agenzia delle entrate effettua controlli automatizzati allo scopo di verificare che l’ammontare dei crediti utilizzati in compensazione da ciascun soggetto non ecceda l’importo della quota disponibile per ciascuna annualità, pena lo scarto del modello F24. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24, tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate”.

 

Effetti sul plafond 2024–2025: riduzione e azzeramento del residuo

 

Infine, l’Agenzia chiarisce un effetto contabile/gestionale del frazionamento: “a seguito della suddivisione in cinque quote, il plafond relativo agli anni 2024 e 2025 è ridotto dell’importo ripartito e il credito residuo è pari a zero”.

Il messaggio è chiaro: il “residuo al 31/12/2025” viene traslato interamente nel quinquennio 2026–2030, lasciando azzerata la parte residua riferibile al periodo 2024–2025.

 

Link al testo della Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 1 del 12 gennaio 2026, con oggetto: TRANSIZIONE 5.0 – Indicazioni ai fini della fruizione del credito di imposta residuo al 31 dicembre 2025 (ripartizione in cinque quote annuali 2026-2030) – Codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta per gli investimenti di cui all’art. 38 del DL n. 19/2024 – Codice tributo 7072 e indicazione dell’anno di riferimento in F24 – Art. 38 del DL 02/03/2024, n. 19, conv., con mod., dalla L 29/04/2024, n. 56




Consiglio dei Ministri del 20 novembre 2025. Brevi sui provvedimenti approvati in tema di Fisco, incentivi alle imprese e Terzo settore

Il Consiglio dei Ministri riunitosi giovedì 20 novembre 2025 ha licenziato una serie misure con impatto diretto su investimenti, transizione energetica e disciplina fiscale. Di seguito il quadro dei provvedimenti adottati.

 

Decreto-legge “Investimenti ed Energia da Fonti Rinnovabili”

 

Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti in materia di investimenti e di produzione di energia da fonti rinnovabili.

Le norme introdotte intervengono in materia di crediti d’imposta del Piano Transizione 5.0. al fine di incentivare le imprese che investono in beni strumentali che permettano una riduzione dei consumi energetici.

Inoltre, si apportano modifiche alle norme relative alle modalità di individuazione delle aree idonee all’installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.

 

Terzo settore, crisi d’impresa, Sport e IVA – Decreto legislativo (esame definitivo)

 

Su proposta del Ministro Giancarlo Giorgetti, il Governo ha approvato in via definitiva il decreto legislativo attuativo della delega fiscale (legge 111/2023). Tra gli interventi più rilevanti figura la proroga al 2036 dell’entrata in vigore degli obblighi IVA relativi agli enti del Terzo settore. La proroga garantisce continuità gestionale agli enti del Terzo Settore non commerciali, preservando il regime agevolato e la non imposizione fino all’entrata in vigore piena delle nuove regole.

 

Decreto Correttivo-Ter della Riforma Fiscale

 

Il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto legislativo contenente interventi su:

  • IRPEF e IRES – armonizzazioni, adeguamenti tecnici e modifiche puntuali;
  • FISCALITÀ INTERNAZIONALE – aggiornamenti alle norme anti-abuso e ai meccanismi di tassazione estera;
  • IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI – adeguamenti sistematici;
  • IMPOSTA DI REGISTRO – razionalizzazione delle disposizioni applicative;
  • STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE – modifiche conseguenti alla revisione della disciplina tributaria;
  • SANZIONI TRIBUTARIE AMMINISTRATIVE E PENALI – aggiornamento dei testi unici;
  • TRIBUTI ERARIALI MINORI E GIUSTIZIA TRIBUTARIA – misure di coordinamento e ottimizzazione;
  • VERSAMENTI E RISCOSSIONE – interventi sulla funzionalità dei processi e sui flussi procedurali.

Si tratta di un blocco normativo di natura prevalentemente correttiva e sistematica, destinato ad allineare la disciplina ai principi della delega fiscale.

 

Approvazione del “Codice degli incentivi”

 

In attuazione dell’articolo 3, commi 1 e 2, lettera b) della legge 160/2023, è stato approvato in via definitiva il decreto legislativo recante il nuovo Codice degli incentivi.

Il decreto legislativo si fonda su tre pilastri – digitalizzazione, semplificazione e trasparenza – e disciplina in modo organico tutte le fasi delle misure di sostegno: dalla programmazione alla progettazione, dall’attuazione alla pubblicità, fino alla valutazione dei risultati.

Elemento centrale della riforma è il potenziamento degli strumenti digitali già incardinati presso il Mimit, a partire dalla piattaforma “Incentivi.gov.it” e dal Registro nazionale degli aiuti di Stato, che costituiranno il nucleo del nuovo “Sistema incentivi Italia”.

Il Codice introduce inoltre il bando-tipo, per uniformare i principali contenuti dei procedimenti, e istituisce il Tavolo permanente degli incentivi, quale sede stabile di coordinamento tra Stato e Regioni.

Il testo è stato definito dopo un ampio confronto istituzionale con le amministrazioni centrali, la Conferenza Stato-Regioni, il Consiglio di Stato e il Parlamento, i cui contributi sono stati recepiti nella versione finale. Il Codice entrerà in vigore il primo gennaio 2026.

Il Codice:

  • razionalizza il quadro degli incentivi statali,
  • introduce criteri uniformi di accesso, monitoraggio e valutazione,
  • mira a ridurre la frammentazione normativa,
  • supporta la trasparenza degli strumenti di sostegno alle imprese.

 

Inoltre, il decreto introduce, all’articolo 10, il principio di parità tra lavoratori autonomi e imprese nelle richieste di incentivi. Nei bandi compatibili, i lavoratori autonomi potranno partecipare alle stesse condizioni previste per le piccole e medie imprese, escludendo i requisiti non pertinenti alla loro attività. I bandi definiranno disposizioni specifiche per garantire un accesso effettivo e non discriminatorio.